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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 30/05/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2887/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Giusy Ciampa Giudice
Dott.ssa Chiara Martello Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2887/2024 promossa da:
(c.f. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
06/08/1961, elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'Avv. DE BELLIS VALENTINA
(c.f. ), che la rappresenta e difende per procura in atti;
C.F._2
e
(c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._3
elettivamente domiciliato presso lo studio legale l'Avv. MIELLO ROBERTA (c.f.
), che lo rappresenta e difende per procura in atti;
C.F._4
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sig.ri e Parte_1 Parte_2
, hanno esposto:
[...]
1 - di aver contratto matrimonio civile in BORGO SAN DALMAZZO (CN) il 02/10/2004, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 14, parte I, dell'anno 2004;
- che dal matrimonio non erano nati figli;
- che, constatato lo stato di crisi irreversibile della loro unione coniugale e la cessazione della comunione materiale e spirituale tra i medesimi, essendo pertanto divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza matrimoniale, con accordo concluso innanzi all'ufficiale di stato civile del Comune di Borgo San Dalmazzo, in data 31/10/2023, di cui all'atto iscritto nei registri di matrimonio del predetto ufficio dello stato civile al n. 53, parte II, serie C, anno 2023 e confermato con dichiarazioni di cui all'atto iscritto nei predetti registri, al n. 57, parte II, serie C, anno 2023, gli odierni ricorrenti si erano separati;
- di non essersi più riconciliati e di non aver ripreso la convivenza.
Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
1. La ex casa familiare, sita in Borgo San Dalmazzo (CN), Via Perosa n. 11 - lettera: b, gravata da diritto di usufrutto in capo alla IG.ra , le resterà Parte_1
definitivamente assegnata con contenuto, mobili ed arredi, eccezion solo fatta per i beni indicati alla successiva condizione n.2);
2. La IG.ra si impegna a restituire al IG. i Parte_1 Parte_2
seguenti beni ancora presenti presso la casa coniugale: gancio della planetaria e scaldasonno, tramite spedizione con corriere presso lo Studio dell'Avv. Roberta MIELLO ed entro e non oltre giorni 15 dall'iscrizione a ruolo del presente ricorso;
3. La IG.ra si impegna a versare al IG. la Parte_1 Parte_2
somma di € 3.000,00 (tremila), a restituzione delle rate del finanziamento stipulato dai coniugi per l'acquisto dell'autovettura Toyota Yaris targato ES374WH, tramite bonifico bancario da effettuarsi alle coordinate IBAN [...] intestate al
IG. entro e non oltre giorni 7 dalla scadenza dell'assegnando termine per Parte_2
il deposito delle note scritte ai sensi dell'art.473 bis.51 comma 2° c.p.c. ed a condizione dell'effettivo deposito delle stesse a cura del beneficiario del pagamento;
2
4. I coniugi dichiarano di essere perfettamente autosufficienti dal punto di vista economico e, quindi, di non aver diritto ad assegni per il loro mantenimento;
5. I coniugi rinunciano a qualsivoglia assegno divorzile essendo entrambi economicamente indipendenti e con il puntuale adempimento di quanto previsto alla superiore condizione n.3) dichiarano di aver così definito tra di loro ogni questione di natura economica-patrimoniale e che nulla è più dovuto l'un l'altra, ad alcun titolo;
6. Ciascuna parte provvederà al pagamento dei compensi dovuti al proprio Avvocato, il sig. è ammesso al Patrocinio a spese dello Stato. Il contributo unificato rimarrà a Pt_2
carico integrale della sig.ra . Pt_1
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 co. 3, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898.
È, infatti, documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto periodo di legge e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonché l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici e le ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Nulla, dunque, osta alla emissione della richiesta pronuncia.
Alcuna statuizione dev'essere resa in ordine alle spese di lite, stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
3 Il Tribunale in Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra , nata il Parte_1
06/08/1961 a CUNEO (CN), e , nato il [...] AVIGLIANA (TO), Parte_2
celebrato in BORGO SAN DALMAZZO il 02/10/2004, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 14, parte I, dell'anno 2004;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici di cui al ricorso congiunto, confermate dai coniugi con lo scambio delle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza di comparizione, condizioni tutte che qui devono intendersi per integralmente riportate e trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di BORGO SAN DALMAZZO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 30/04/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Martello Dott.ssa Roberta Bonaudi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Giusy Ciampa Giudice
Dott.ssa Chiara Martello Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2887/2024 promossa da:
(c.f. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
06/08/1961, elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'Avv. DE BELLIS VALENTINA
(c.f. ), che la rappresenta e difende per procura in atti;
C.F._2
e
(c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._3
elettivamente domiciliato presso lo studio legale l'Avv. MIELLO ROBERTA (c.f.
), che lo rappresenta e difende per procura in atti;
C.F._4
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sig.ri e Parte_1 Parte_2
, hanno esposto:
[...]
1 - di aver contratto matrimonio civile in BORGO SAN DALMAZZO (CN) il 02/10/2004, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 14, parte I, dell'anno 2004;
- che dal matrimonio non erano nati figli;
- che, constatato lo stato di crisi irreversibile della loro unione coniugale e la cessazione della comunione materiale e spirituale tra i medesimi, essendo pertanto divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza matrimoniale, con accordo concluso innanzi all'ufficiale di stato civile del Comune di Borgo San Dalmazzo, in data 31/10/2023, di cui all'atto iscritto nei registri di matrimonio del predetto ufficio dello stato civile al n. 53, parte II, serie C, anno 2023 e confermato con dichiarazioni di cui all'atto iscritto nei predetti registri, al n. 57, parte II, serie C, anno 2023, gli odierni ricorrenti si erano separati;
- di non essersi più riconciliati e di non aver ripreso la convivenza.
Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
1. La ex casa familiare, sita in Borgo San Dalmazzo (CN), Via Perosa n. 11 - lettera: b, gravata da diritto di usufrutto in capo alla IG.ra , le resterà Parte_1
definitivamente assegnata con contenuto, mobili ed arredi, eccezion solo fatta per i beni indicati alla successiva condizione n.2);
2. La IG.ra si impegna a restituire al IG. i Parte_1 Parte_2
seguenti beni ancora presenti presso la casa coniugale: gancio della planetaria e scaldasonno, tramite spedizione con corriere presso lo Studio dell'Avv. Roberta MIELLO ed entro e non oltre giorni 15 dall'iscrizione a ruolo del presente ricorso;
3. La IG.ra si impegna a versare al IG. la Parte_1 Parte_2
somma di € 3.000,00 (tremila), a restituzione delle rate del finanziamento stipulato dai coniugi per l'acquisto dell'autovettura Toyota Yaris targato ES374WH, tramite bonifico bancario da effettuarsi alle coordinate IBAN [...] intestate al
IG. entro e non oltre giorni 7 dalla scadenza dell'assegnando termine per Parte_2
il deposito delle note scritte ai sensi dell'art.473 bis.51 comma 2° c.p.c. ed a condizione dell'effettivo deposito delle stesse a cura del beneficiario del pagamento;
2
4. I coniugi dichiarano di essere perfettamente autosufficienti dal punto di vista economico e, quindi, di non aver diritto ad assegni per il loro mantenimento;
5. I coniugi rinunciano a qualsivoglia assegno divorzile essendo entrambi economicamente indipendenti e con il puntuale adempimento di quanto previsto alla superiore condizione n.3) dichiarano di aver così definito tra di loro ogni questione di natura economica-patrimoniale e che nulla è più dovuto l'un l'altra, ad alcun titolo;
6. Ciascuna parte provvederà al pagamento dei compensi dovuti al proprio Avvocato, il sig. è ammesso al Patrocinio a spese dello Stato. Il contributo unificato rimarrà a Pt_2
carico integrale della sig.ra . Pt_1
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 co. 3, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898.
È, infatti, documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto periodo di legge e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonché l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici e le ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Nulla, dunque, osta alla emissione della richiesta pronuncia.
Alcuna statuizione dev'essere resa in ordine alle spese di lite, stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
3 Il Tribunale in Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra , nata il Parte_1
06/08/1961 a CUNEO (CN), e , nato il [...] AVIGLIANA (TO), Parte_2
celebrato in BORGO SAN DALMAZZO il 02/10/2004, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 14, parte I, dell'anno 2004;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici di cui al ricorso congiunto, confermate dai coniugi con lo scambio delle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza di comparizione, condizioni tutte che qui devono intendersi per integralmente riportate e trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di BORGO SAN DALMAZZO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 30/04/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Martello Dott.ssa Roberta Bonaudi
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