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Sentenza 12 marzo 2024
Sentenza 12 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 12/03/2024, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro VERBALE DI UDIENZA svolta mediante collegamento audiovisivo a distanza tramite applicativo TEAMS N.R.G. 265/2023 Oggi 12 marzo 2024, alle ore 10:47, innanzi al Dott. Francesco Manfredi, all'udienza svolta mediante collegamento audiovisivo a distanza tramite applicativo Teams ai sensi degli artt. 35 commi 2 e 11 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, 127 terzo comma, 127 bis c.p.c., 196 duodecies disp. att. c.p.c., Sono presenti: È collegato da remoto per il ricorrente , presente con l'avv. RENATA PAGLIA in Parte_1 sostituzione dell'avv. TRUSSARDI ROBERTO, la cui identità è verificata dal giudice sulla base della sua dichiarazione/per conoscenza personale. È collegato da remoto tramite indirizzo mail per 'avv. RIVA ANNA MARIA, Controparte_1 la cui identità è verificata dal giudice sulla base della dichiarazione/per conoscenza personale. Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del Giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata. Il Giudice avverte che l'eventuale produzione di documenti in udienza di cui non sia stato possibile il previo deposito telematico in consolle del Magistrato, può avvenire mediante l'utilizzazione di strumenti di condivisione dello schermo – sempre dietro espressa autorizzazione del giudice- e che vale come mera esibizione, con necessità di regolarizzare successivamente il deposito nel rispetto della normativa sul P.C.T.; ricorda altresì che sono ammesse deduzioni delle parti tramite l'uso della chat o di altro strumento di condivisione dei testi. Il Giudice avverte che in caso di malfunzionamenti, scollegamenti involontari o impossibilità di ripristino, il giudice rinvierà l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio. Il Giudice avverte che se all'esito della discussione occorre prendere provvedimenti decisori contestuali, previa camera di consiglio, per i quali l'ordinamento prevede la lettura in udienza alle parti, il giudice interrompe il collegamento sospendendo l'udienza da remoto (per l'ingresso virtuale in camera di consiglio), indicando, con l'accordo dei procuratori delle parti, l'ora di prosecuzione dell'udienza da remoto tramite l'uso dell'applicativo per la lettura del dispositivo, salvo che le parti concordino di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura. Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m.
invita le parti alla discussione. Parte ricorrente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti ed alle note difensive. Insiste per l'accoglimento della domanda. Fa presente che anche il tragitto necessario dovrebbe essere considerato tempo di vestizione e dunque retribuito. Circa il minutaggio del tempo vestizione, si riporta alle cause gemelle ed alle deposizioni dei testimoni di controparte. Parte resistente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti ed alle note difensive. Insiste per il rigetto della domanda. Le parti discutono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del
1 dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti. Il Giudice
dott. Francesco Manfredi
2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 265/2023 promossa da: (C.F. ), (C.F. Parte_2 C.F._1 Parte_3
), (C.F. ), C.F._2 Parte_1 C.F._3 Parte_4 ifesi C.F._4 studio sono elettivamente domiciliati, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte ricorrente contro C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. RIVA ANNA MARIA, Controparte_1 P.IVA_1 presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte resistente Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 19.04.2023, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno adito il
Tribunale di Lodi in funzione di Giudice del Lavoro, nel contraddittorio con Controparte_1 per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “in via principale: - accertarsi e dichiararsi che i ricorrenti, per svolgere le operazioni di vestizione, igienizzazione, svestizione meglio descritte nella parte narrativa di questo atto impegnano un tempo totale di 15 minuti giornalieri e che per tale tempo hanno diritto alla retribuzione. - condannare Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere ai ricorrenti ai sensi del CCNL applicato, dell'art. 36 Cost., dell'art. 2126 c.c., e subordinatamente art. 2041 c.c., per gli ultimi 5 anni (computati a ritroso 9.3.2023), o per i periodi di lavoro a tempo determinato prestati da e negli ultimi 5 anni i seguenti importi € 4.418,00, Pt_5 Pt_2 Parte_3
€ 4.908,00, € 664,00; € 1.528,00, (come da conteggi che si allegano e notificano unitamente al Pt_1 Pt_5 Pt_2 presente ricorso) o in subordine la diversa somma che sarà quantificata in corso di causa, ritenuta di giustizia ex art. 1226
c.c., oltre interessi legali con decorrenza da ogni scadenza retributiva al soddisfo e rivalutazione monetaria. In ogni caso: Spese ed onorari rifusi”.
A sostegno della domanda parte ricorrente ha dedotto: del rapporto di lavoro alle dipendenze di
[...]
del rispettivo inquadramento, del CCNL applicato (per i lavoratori dell' CP_1 Organizzazione_1 del 31.07.2020), dell'orario di lavoro su turni;
dell'accesso sul luogo di lavoro prima della timbratura e delle operazioni di vestizione degli indumenti da lavoro (pantaloni, maglietta, giubbotto, felpa e scarpe), che devono essere obbligatoriamente indossati durante la prestazione di lavoro;
del percorso di accesso al
1 rispettivo reparto e dell'obbligo di indossare la cuffia, prima della timbratura;
delle operazioni di dismissione degli indumenti da lavoro e della timbratura in uscita;
del tempo occorrente per le operazioni di percorso, vestizione, svestizione degli indumenti da lavoro, igienizzazione;
dell'obbligo di rispettare la procedura imposto dalla datrice di lavoro per motivi di igiene e della sussistenza del requisito dell'etero- direzione;
degli importi dovuti ai ricorrenti per il c.d. “tempo tuta”.
Hanno concluso come sopra.
Si è ritualmente costituita in giudizio esponendo della gestione della tenuta da Controparte_1 lavoro da parte dei ricorrenti, i quali “possono portarla a casa per il lavaggio almeno ogni settimana”, contestando la sussistenza, anche in astratto, del requisito dell'etero-direzione, della libertà dei ricorrenti nella gestione delle tempistiche del transito (scalinata, corridoio, spogliatoi) sul luogo di lavoro e della possibilità di sosta presso l'area ristoro (macchinette distributrici di bevande etc.), dell'obbligo di presentarsi in divisa solo all'inizio del turno di lavoro, dell'assenza di assoggettamento al potere direttivo ed organizzativo datoriale, dell'assenza di controlli in entrata ed in uscita da parte della società, contestando che il tempo occorrente per compiere le operazioni rappresenti tempo messo a disposizione del datore di lavoro, dell'effettivo tempo massimo occorrente ai ricorrenti per compiere le operazioni descritte nel ricorso (5 minuti giornalieri in entrata ed in uscita per i ricorrenti e , 10 minuti giornalieri, in entrata ed in Pt_2 Pt_5 uscita, per i ricorrenti e , della fruizione da parte dei ricorrenti e Parte_3 Pt_1 Parte_6 Pt_1
di due pause retribuite, una durante il turno del mattino e l'altra durante il turno pomeridiano, di
[...] durata variabile (tra 17 minuti e 25 minuti giornalieri) e della natura compensativa dell'emolumento, della maggiorazione “turno continuativo” pari al 6,50% della retribuzione, che figura nelle buste paga, che corrisponderebbe a circa mezz'ora aggiuntiva di lavoro giornaliero retribuito, dell'emolumento mensile (c.d.
“Lit. 150.000,00”) concesso al ricorrente con decorrenza dal 01.01.2002 per eventuali ore di Parte_1 lavoro svolte oltre l'orario contrattuale, del tenore degli artt. 63 e 64 del CCNL, che prevederebbero l'adozione di indumenti da lavoro ed appositi spogliatoi e che pertanto non vi sarebbe una disciplina contrattual-collettiva del c.d. “tempo tuta”.
Ha resistito alla domanda, chiedendone l'integrale rigetto.
In corso di giudizio i ricorrenti , hanno sottoscritto un Parte_3 Parte_7 Parte_8 verbale di conciliazione con la società resistente. Il giudizio, dichiarato (in parte) estinto per le loro posizioni, è proseguito per la posizione del ricorrente . Parte_1
Il giudizio è stato quindi istruito mediante l'assunzione di testimoni (udienza istruttoria del 19.10.2023, testimoni escussi e tramite i documenti prodotti da entrambe le parti e previo deposito di Tes_1 Tes_2 nuovi conteggi di parte ricorrente, autorizzati dal Giudice (doc. n. 14 ric.).
Con atto datato 28.11.2023 entrambe le parti hanno rinunciato all'escussione dei restanti testimoni ammessi, a prova diretta e contraria. Il Giudice ha prestato consenso alla rinuncia ex art. 245 c.p.c.
2 Il tentativo di conciliazione non ha avuto esito positivo.
Previo deposito di note autorizzate ex art. 429 comma 2 c.p.c., all'odierna udienza, all'esito della discussione, il Giudice ha deciso la causa mediante lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il ricorso di merita di essere accolto. Parte_1
Non sono in contestazione il rapporto di lavoro di alle dipendenze di dal Parte_1 Controparte_1
7.11.1988 (v. buste paga prodotte, doc. 11 ric.), il CCNL applicato al rapporto di lavoro, l'organizzazione del lavoro su due turni giornalieri (v. doc. n. 2 res.).
Ciò premesso, occorre osservare che l'art. 1 comma 2 del d.lgs. n. 66 del 8 aprile 2003 (“attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro”), definisce:
“orario di lavoro”, “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni” (lett. a) e: “lavoro straordinario” il lavoro prestato “oltre l'orario normale di lavoro così come definito all'articolo 3” (lett. c) e fissato dall'art. 3 cit. in 40 ore settimanali, demandando altresì (art. 3, comma 2) ai contratti collettivi la fissazione, ai fini contrattuali, di una durata minore e riferire l'orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all'anno.
L'art. 4 del d.lgs. n. 66/2003 stabilisce che siano i contratti collettivi a stabilire la durata massima settimanale dell'orario di lavoro. In linea generale, la durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario
(comma 2 dell'art. 4 cit.).
L'art. 63 del C.C.N.L. applicato dalla resistente (v. doc. n. 9 fasc. ric., pag. 117, per la parte che riguarda l'industria , per essere la società un caseificio;
cfr. doc. n. 2 fasc. res.) prevede che debbano Parte_9 essere tenuti come dotazione: “per uso dei lavoratori, indumenti e zoccoli atti a tali lavorazioni. In particolare, per i lavori che vengono svolti in ambienti particolarmente bagnati l'azienda darà in uso zoccoli o, a richiesta dei lavoratori, stivaletti di gomma. Saranno altresì concessi in uso guanti di gomma agli operai che lavorano costantemente con le mani immerse nell'acqua”. L'art. 64 prevede che la società metta a disposizione dei lavoratori un locale adibito ad area spogliatoi (specificando che debba rimanere chiuso durante l'orario di lavoro) ed armadietti per gli effetti personali dei lavoratori.
Questa la normativa di riferimento, i principi giurisprudenziali applicabili alla fattispecie sono espressi dal seguente e costante indirizzo di giurisprudenza:
- il tempo necessario a indossare l'abbigliamento di servizio (c.d. “tempo-tuta”, unitamente al tempo di dismissione del vestiario alla fine dei turni di lavoro) costituisce tempo di lavoro soltanto ove qualificato da eterodirezione, intesa nel senso che tempo e luogo dell'operazione devono essere imposti dal datore di lavoro;
sono da ricomprendere nelle ore di lavoro effettivo, come tali da retribuire, anche le attività successive allo svolgimento dell'attività lavorativa;
3 - l'eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti o dalla specifica funzione che devono assolvere, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento;
- in difetto di eterodirezione, l'attività di vestizione/svestizione rientra nella diligenza preparatoria inclusa nell'obbligazione principale del lavoratore e non dà titolo ad autonomo corrispettivo, trattandosi di prestazioni od attività accessorie e strumentali, da eseguire nell'ambito della disciplina d'impresa (art. 2104
c.c., comma 2) ed autonomamente esigibili dal datore di lavoro, ma rimesse alla determinazione del prestatore nell'ambito della libertà di disporre del proprio tempo (v. tra le tante, Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 07-06-2012, n. 9215; Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 02/07/2009, n. 15492; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del
25-06-2009, n. 14919; Cass. civ. Sez. lavoro, 14/04/1998, n. 3763; Cass. civ. Sez. lavoro, 08/09/2006, n.
19273; Cass. civ. Sez. lavoro, Ord. del 09-04-2019, n. 9871; Cass. civ. Sez. lavoro, 28/03/2018, n. 7738, secondo cui: “va computato nell'orario di lavoro il tempo impiegato dal dipendente per la vestizione e la svestizione della divisa da lavoro ove tale operazione sia assoggettata, in ordine al luogo e alle modalità, alle prescrizioni datoriali, oltre a essere funzionale, come nella specie, al rispetto delle previsioni di legge in tema di igiene pubblica”; v. recente Cass. civ. Sez. VI -
Lavoro Ord., 07/06/2021, n. 15763).
Nel caso in esame ricorre il requisito dell'etero-direzione per ciò che concerne le operazioni svolte dal ricorrente sia prima che dopo la timbratura. Esse consistono, precisamente, in operazioni di vestizione/svestizione che deve compiere per il datore di lavoro, all'interno della sede di lavoro, prima e dopo la timbratura effettiva, per poter accedere ai reparti dove sono addetti oltre che nell'operazione di ingresso nella sede ed accesso allo spogliatoio.
I testimoni escussi, di parte ricorrente e di parte resistente ( , hanno concordemente riferito - Tes_2 Tes_1 confermando le deduzioni attoree- che il ricorrente, ogni mattina, dopo essere entrato nella sede di lavoro, si reca presso lo spogliatoio, asserendo che le operazioni ivi compiute (quali indossare gli abiti da lavoro,
l'igienizzazione) prima di accedere alla timbratrice devono essere compiute da tutto il personale e non solo dal ricorrente, in aggiunta ai tempi di percorrenza di corridoi e scale per arrivare al rispettivo reparto, cui è possibile accedere dopo aver indossato la cuffia;
analoghe operazioni vengono compiute dopo la timbratura in uscita del personale (teste teste evocato dalla società, il quale ha confermato il Tes_1 Tes_2 capitolo di prova orale n. 4 del ricorso – v. deposizione a verbale di udienza del 19.10.2023).
Le deposizioni dei due testimoni escussi, colleghi di lavoro del ricorrente, sono da considerarsi attendibili e trovano un rilevante riscontro estrinseco nelle “Buone Norme di Comportamento ed Igiene” (v. doc. n. 7 fasc. ric.), che, lungi dall'essere soltanto delle norme di diligenza e di corretto comportamento, suffragano la natura obbligatoria delle operazioni preparatorie e successive alla timbratura (che, su un piano formale, segna inizio e termine dell'orario di lavoro).
È questa la disciplina aziendale che regolamenta il tempo ed il luogo della vestizione/svestizione, la cui
4 analiticità non lascia spazio a libertà di gestione per il dipendente ed il cui rispetto è espressamente obbligatorio.
Le c.d. Buone Norme – ad una piana lettura- contengono l'elenco delle prescrizioni datoriali di comportamento che i dipendenti devono rispettare all'interno di Controparte_2
Emergono i doveri, a titolo esemplificativo, di indossare le cuffie prima “di iniziare il lavoro”, dell'igienizzazione delle mani e, per quanto riguarda la vestizione (v. “scheda n. 3 – Abbigliamento” del doc. n.
7 fasc. ric.), l'obbligo (con l'utilizzo di imperativo: “deve”) per il personale di indossare l'abbigliamento da lavoro fornito dalla società, attenendosi ad un elenco ben preciso di indicazioni.
È indubbio, perché emerso dall'istruttoria orale e confermato dalla produzione documentale, che il personale dipendente di – tra cui il ricorrente- debba seguire una serie di codificate e Controparte_2 precise prescrizioni in punto di vestizione e conseguente svestizione degli indumenti loro forniti, che, espressamente, “non possono essere utilizzati al di fuori” della sede di lavoro.
L'inerenza degli indumenti con la prestazione lavorativa da svolgersi nelle diverse aree (zoning), la necessità di indossarli prima di accedere alle aree di competenza, la dotazione di armadietti (v. il contenuto della scheda n. 3), la precisazione, contenuta nella scheda dedicata allo zoning (v. scheda n. 4) di cui al punto 1)
(segnatamente: “rispettare le regole di vestizione per l'ingresso in area bianca”) sono elementi ulteriori, documentali, che inducono a ravvisare con certezza l'eterodirezione, puntualmente predefinita dal datore di lavoro, delle attività della fase di vestizione/svestizione e dunque l'inclusione dei tempi occorrenti per le operazioni suddette nell'orario di lavoro, con diritto dei ricorrenti alla relativa retribuzione.
Le operazioni preparatorie e successive – obbligatorie e come tali da computarsi nell'orario di lavoro per la ricorrenza dell'etero-direzione – del ricorrente sono suffragate dalle risultanze istruttorie. I Parte_1 testimoni escussi hanno confermato il compimento delle predette attività da parte del ricorrente, precisando che sono operazioni che devono essere tenute dal personale e riferendo elementi per procedere alla quantificazione del tempo occorrente per la predetta posizione.
Si osserva che la dichiarazione resa dal testimone di parte resistente è particolarmente rilevante per Tes_2 il computo, in quanto del seguente contenuto: “posso dire che io per svolgere le operazioni di cui ai capitoli 4) 5) e 6)
è di circa 5 minuti, ma il mio percorso è più breve, la mia timbratrice rispetto a quella del è collocata più vicino agli Pt_1 spogliatoi, il ricorrente impiega circa un paio di minuti in più rispetto a me”. La deposizione resa permette, a livello indiziario, di ritenere confermata la quantificazione del tempo occorrente di cui al ricorso (7,5 minuti in entrata e 7,5 minuti in uscita, ovvero complessivi 15 minuti giornalieri).
Se, infatti, il tempo che occorre al testimone per le operazioni in entrata ed in uscita, prima e dopo la timbratura, ammonta a circa 5 minuti, significa che il tempo occorrente a per raggiungere la propria Pt_1 timbratrice, che è maggiore di circa due minuti, ammonta a circa 7 minuti (due minuti in più del tempo occorrente al testimone come dallo stesso riferito). Tes_2
5 Con riferimento al teste di parte ricorrente occorre rilevare l'eventuale sanatoria di una qualsiasi Tes_1 incapacità a testimoniare, eccepita dalla società per la prima volta nelle note difensive autorizzate ex art. 429 comma 2 c.p.c. (cfr. in argomento, Cass. civ. Sez. Unite, 06/04/2023, n. 9456) e comunque, vale sottolinearlo, non si tratterebbe in ogni caso di un interesse legittimante la partecipazione al giudizio ex art. 246 c.p.c., ma di un interesse di mero fatto da considerare in punto di attendibilità della deposizione (cfr. datata ma sempre attuale Cass. civ. Sez. lavoro, 17.01.1987, n. 387).
Ciò detto, il testimone – collega di lavoro del ricorrente che lavora come operaio di linea- ha riferito Tes_1 che ha l'obbligo, per disposizione aziendale, di entrare in azienda con i propri abiti, accedere allo Pt_1 spogliatoio, indossare gli indumenti da lavoro (pantaloni, maglietta, giubbotto, felpa e scarpe), confermando le circostanze proprie dell'etero-direzione di cui al ricorso e riconoscendo gli indumenti raffigurati nelle fotografie docc. nn. 5, 6 prodotte nel fascicolo del ricorrente.
Con riferimento specifico al tempo occorrente per lo svolgimento delle operazioni, in entrata ed in uscita, prima e dopo la timbratura, il testimone ha riferito di un tempo occorrente pari a circa 8 minuti (16 minuti giornalieri), confermando di fatto le deduzioni attoree.
La deposizione del teste di parte ricorrente è attendibile perché trova un rilevante riscontro estrinseco nella deposizione del testimone di controparte, che conferma le medesime circostanze.
Certo il credito in relazione alle operazioni di accesso sul luogo di lavoro, percorso per arrivare allo spogliatoio, vestizione/svestizione degli indumenti da lavoro, avvicinamento al reparto di adibizione, il procedimento di liquidazione dell'ammontare non può che essere aderente alle risultanze istruttorie, sul presupposto della obiettiva incertezza di traduzione di un monte ore in retribuzione.
I criteri non possono che riferirsi alle deposizioni testimoniali.
Appare equo (ex art. 432 c.p.c.), sulla base della comune esperienza ed in base alle risultanze istruttorie, stimare in 7,5 minuti il tempo occorrente a per le complessive operazioni quotidiane di vestizione e Pt_1 pari tempo per le operazioni di svestizione, quali descritte in ricorso.
Sia quantificabile nella misura indicata nel ricorso: per un ammontare corrispondente a 7,5 minuti sia per le attività in ingresso, sia per le attività in uscita (per complessivi 15 minuti totali giornalieri), sul presupposto che i due testimoni escussi hanno, secondo esperienza, concordemente riferito la suddetta durata.
Ciò chiarito, non possono essere condivise le eccezioni mosse dalla resistente.
Sebbene la fruizione di pause, l'erogazione della maggiorazione retributiva e del superminimo concesso a possano anche, in astratto, godere di funzione compensativa delle energie lavorative, si tratta di Pt_10 istituti che si pongono su un piano differente rispetto all'orario di lavoro effettivo quale messa a disposizione delle energie lavorative del lavoratore per il datore di lavoro e la cui vicendevole compensabilità non è possibile.
La pausa è un tempo che il datore di lavoro deve mettere a disposizione ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n.
6 66/2003 (“qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico- fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo”).
Nel caso in esame un conto è il tempo occorrente per le operazioni di vestizione/svestizione, in entrata ed in uscita, un altro conto è la pausa retribuita. Si tratta di istituti differenti, per il semplice fatto che l'orario di lavoro per le operazioni preliminari e successive – non retribuito – è tempo aggiuntivo rispetto alla pausa – invece retribuita-.
Ciò che non è compreso nel tempo di lavoro e non può considerarsi assorbito nella pausa, per rappresentare “altro”, è il tempo “tuta” per l'ingresso/uscita dal luogo di lavoro.
Medesime considerazioni per la maggiorazione del 6,50% della retribuzione ex art. 32 del C.C.N.L. erogata dalla resistente in busta paga, istituto differente rispetto all'orario di lavoro per il quale la stessa società afferma l'insussistenza dei presupposti previsti dall'art. 32 del C.C.N.L e per cui, salvo la ricorrenza della percentuale nelle buste paga prodotte, non vi è alcuna evidenza probatoria che possa essere parificato ad una “altra mezz'ora giornaliera di lavoro retribuito” (salvo una generica deduzione della società), in assenza – come ammesso dalla società, v. punto 23, pag. 8 della memoria – dei presupposti contrattuali per l'erogazione e della impossibilità di equiparare diversi istituti ai fini di una compensazione, impossibile da effettuarsi perché vedrebbe interagire poste non omogenee – orario di lavoro e retribuzione- (v. doc. n. 11 ric.).
Non si tratterebbe, ancora, di crediti certi, liquidi ed esigibili ex art. 1241 c.c., per insussistenza dei presupposti ed a maggior ragione se la maggiorazione retributiva del 6,50% è incerta per attribuzione, riconoscendo che non ve ne sono i presupposti (v. pag. 8, punto 23 della memoria). CP_1
Significa che anche a voler considerare la possibile compensazione dei crediti – eventualità da escludersi per i motivi suddetti – è la stessa società a sottolineare che per i dipendenti trova applicazione “quale condizione di miglior favore” l'art. 32 del C.C.N.L. , “pur non sussistendone i presupposti e le Organizzazione_1 circostanze di fatto che ne giustifichino l'applicazione”, con ciò, in sostanza, rendendo il credito incerto per definizione, in quanto erogabile a discrezione della stessa società.
Irrilevante è, infine, la percezione da parte di di “Lit. 150.000” per eventuali ore di lavoro Parte_1 svolte oltre l'orario contrattuale e “non ponderabili” (così, nel doc. n. 1 res.), con rinuncia a quelle che sarebbero le spettanze retributive per il lavoro svolto oltre l'orario giornaliero e settimanale, trattandosi – per quel che rileva nel caso di specie- di una rinuncia a diritti futuri (quale quello azionato nel presente giudizio), non ancora sorti, in tal caso, se fatta valere dalla società nel presente giudizio, affetta da nullità (v.
Cass. civ. Sez. lavoro, 01/03/2022, n. 6664).
Non vi è, in ogni caso, nel contenuto della lettera datata 13.12.2001, alcuna rinuncia ad agire in giudizio per il riconoscimento di una differente pretesa quale quella inerente al tempo “vestizione/svestizione”, che è
7 oggetto del presente giudizio, pertanto – si osserva- l'ambito della intercorsa transazione è differente (doc.
n. 1 fasc. res.: dove, infatti, viene pattuito che: “[…] sottoscrivendo la presente ella non avrà più nulla a pretendere per lavoro svolto oltre l'orario di lavoro giornaliero e/o settimanale contrattuale”).
I conteggi prodotti dal ricorrente, da ultimo su ordine del Giudice (doc. n. 14 ric.), sono da ritenersi corretti in quanto considerano la paga base mensile, la paga base oraria, i giorni lavorati mese per mese e le differenze spettanti, considerando altresì il periodo di congedo straordinario, il tutto parametrato sul tempo occorrente per le operazioni descritte.
Si osserva, in ogni caso, che sarebbe stato onere della resistente, che lo eccepisce (pag. 25 memoria), indicare i giorni di assenza e malattia del ricorrente, per ogni mese di ogni anno considerato. La contestazione, in ultima analisi, è genericamente formulata, gravando sulla resistente l'onere di puntualmente indicare le giornate di ferie, permessi, etc. che potrebbero – in astratto – valere quale decurtazione dell'ammontare di giorni effettivi (v. art. 416 ult. co. c.p.c.).
In conclusione, la società resistente deve essere condannata a corrispondere il seguente importo, per il titolo di cui in premessa: € 1.664,32 per il solo ricorrente;
oltre interessi legali e rivalutazione Parte_1 monetaria dalle scadenze al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza della resistente e vengono liquidate come da dispositivo giusta le previsioni del D.M. 55/2014 (mod. dal D.M. 37/2018 e dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022), considerando il valore della domanda ai sensi dell'art. 5 del D.M. cit. e pertanto lo scaglione della controversia, la natura di lavoro, i valori medi di ciascuna fase del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara che per le operazioni di vestizione e svestizione di cui in parte motiva, impiega complessivi 15 minuti giornalieri;
Parte_1
- accerta il diritto di ad essere retribuito per tale durata;
Parte_1
- condanna a pagare al ricorrente le differenze retributive per l'orario di lavoro Controparte_1 svolto, pari ad € 1.664,32, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo effettivo;
- condanna altresì la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.200,00 per competenze professionali, oltre spese generali al 15%, oltre I.V.A. qualora dovuta, C.p.a. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Lodi, il 12 marzo 2024
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi NOTA
8 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
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