Sentenza 26 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/02/2025, n. 948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 948 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
1
R.G. 2836/23 Cron.
SENT. Rep.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio Forgillo Presidente
dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere
dott. Antonio Criscuolo Gaito Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 2836 dell'anno 2023, vertente
TRA
(C.F.: , in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa (giusta Parte_1 P.IVA_1 procura in atti) dall'avv. Fabrizio Errico ( ), con il quale è elettivamente C.F._1 dom.ta presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_1
Appellante
E
( ), rapp.to e difeso (giusta procura in atti) dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Giuseppe Aselli ( , con il quale è elettivamente dom.to presso il seguente C.F._3 indirizzo di PEC:
Email_2
Appellato ed appellante incidentale
NONCHE'
(C.F.: , in persona del Direttore Generale p.t., rapp.ta e difesa (giusta Controparte_2 P.IVA_2 procura in atti) dagli avv.ti Eduardo Martucci ) ed Adele De Paula C.F._4
( , con i quali è elettivamente dom.ta presso i seguenti indirizzi di PEC: C.F._5
Email_3
Email_4
Appellata
NONCHE'
( , rapp.ta e difesa (giusta procura in atti) dagli Controparte_3 C.F._6 avv.ti Armando Gelardi ( e Simona Illiano ( ), con i C.F._7 C.F._8 quali è elettivamente dom.ta presso i seguenti indirizzi di PEC:
Email_5
Email_6
Appellata
NONCHE'
; Eredi del Controparte_4 Controparte_5 dott. ; Controparte_6
Appellati non costituiti
OGGETTO: appelli avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 353/23, pubblicata il 3
Febbraio 2023 e notificata l'8 Maggio 2023.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con la sentenza n. 353/23 Reg. Sent., pubblicata il 3 Febbraio 2023, e notificata l'8 Maggio 2023, il Giudice Monocratico del Tribunale di Torre Annunziata:
Ha dichiarato improcedibile la domanda attorea, come proposta nei confronti del
[...]
; Controparte_4
Ha rigettato la domanda attorea, come proposta nei confronti della;
Controparte_2
Ha dichiarato la responsabilità della , di Controparte_5 CP_1
e di;
per l'effetto, ha condannato in solido
[...] Controparte_6 Controparte_5
, e gli eredi di al pagamento, in favore di
[...] Controparte_1 Controparte_6 3
a titolo di risarcimento danni, della somma di euro 71.299,00, oltre Controparte_3 interessi legali, ed oltre spese mediche per euro 15.966,44;
Ha condannato in solido , e gli eredi Controparte_5 Controparte_1 di al pagamento delle spese del giudizio in favore di Controparte_6 Controparte_3
(ivi comprese anche le spese inerenti all'ATP ante causam) – spese liquidate in euro 810,00 per esborsi ed euro 12.000,00 per compenso professionale, oltre accessori come per Legge;
Ha condannato a tenere indenne da tutti gli esborsi, conseguenti Parte_1 Controparte_1 alla sentenza di primo grado;
Ha condannato al pagamento delle spese del giudizio in favore di Parte_1 Controparte_1
– spese liquidate in euro 3.000,00 per compenso professionale, oltre accessori come per Legge;
Ha condannato al pagamento delle spese del giudizio in favore di Controparte_3 [...]
, liquidate in euro 3.000,00 per compenso professionale, oltre accessori come per CP_2
Legge;
Infine, ha posto le spese dell'espletata CTU medico-legale a carico, in parti eguali tra loro, di
, di e degli eredi di . Controparte_5 Controparte_1 Controparte_6
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello davanti a questa Corte, con atto Parte_1 Par di citazione notificato il 7 Giugno 2023. In particolare, la appellante ha lamentato l'erroneità ed ingiustizia dell'impugnata decisione.
Si è costituito l'appellato , spiegando anche appello incidentale (sia pure senza Controparte_1 usare formule sacramentali).
Si sono costituite anche (con le rispettive comparse) le appellate e Controparte_2
Controparte_3
Invece, non si sono costituiti i seguenti appellati: ; Controparte_4 [...]
;: eredi del dott. . Controparte_5 Controparte_6
Nel corso del presente grado, all'udienza di discussione del 21 Gennaio 2025 (svoltasi in presenza), dinanzi al Collegio, le parti costituite non sono comparse;
né sono comparse alla successiva ed odierna udienza del 25 Febbraio 2025 (parimenti tenutasi in presenza fisica, sempre dinanzi al Collegio), pur avendo ricevuto regolare comunicazione dell'ordinanza disponente il rinvio dall'una all'altra.
Preso atto di ciò, all'odierna udienza del 25 Febbraio 2025 il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
*****
L'art. 181 co.1 cpc, nel nuovo testo risultante a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 50 D.L. n. 112/2008, convertito in L. n. 133/2008, applicabile ai giudizi instaurati a decorrere dal
25.6.2008 (come si ricava dalla lettura coordinata degli artt. 56 e 85, co.1, D.L. cit.), così recita:
cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il Giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo>.
Tale previsione, in virtù dell'espresso richiamo ad essa operato dall'art. 309 cpc, trova applicazione anche .
I summenzionati artt. 181 e 309 cpc si osservano pure nei giudizi di appello dinanzi alla Corte di
Appello, in forza del rinvio fatto dall'art. 359 cpc alle norme dettate per il procedimento di primo 4
grado davanti al Tribunale, non risultando incompatibili con le disposizioni contenute nel capo II del titolo III del libro II dello stesso codice (cfr. Cass. n. 858/00).
Tanto premesso in punto di diritto, dall'esame del fascicolo di ufficio si evince che, nel corso del presente grado, le parti costituite hanno disertato l'udienza del 21 Gennaio 2025 dinanzi al
Collegio, tenutasi nelle forme della trattazione in presenza (va peraltro osservato come il decreto del 30 Dicembre 2024 – che prevedeva lo svolgimento dell'udienza del 21.01.2025 nelle forme della trattazione in presenza – sia stato ritualmente comunicato).
Ebbene, le parti costituite hanno parimenti disertato anche la successiva udienza del 25 Febbraio
2025, sempre dinanzi al Collegio, sebbene il rinvio dall'una all'altra fosse stato regolarmente comunicato dal cancelliere, a mezzo di posta elettronica certificata, ai Difensori delle parti.
Alla luce di ciò, trattandosi di controversia iniziata in primo grado in data 7 Febbraio 2019 (data di notifica dell'atto di citazione), la Corte deve quindi ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare l'estinzione del processo, alla stregua della surriportata disciplina normativa.
Per una siffatta declaratoria va adottato un provvedimento avente forma di sentenza, secondo quanto stabilito dall'art. 307 ultimo comma cpc.
A mente dell'art. 310, ultimo comma del predetto codice, le spese del presente grado di giudizio restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di (appello notificato anche a Parte_1 Controparte_1
, ; Controparte_3 Controparte_2 Controparte_4 [...]
ed eredi del dott. ), nonché pronunciando sul Controparte_5 Controparte_6 gravame incidentale proposto da nei confronti di Controparte_1 Controparte_3 entrambi avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 353/23, pubblicata il 3
Febbraio 2023 e notificata l'8 Maggio 2023, contrariis reiectis, così provvede:
A) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
B) Visto l'art. 310 ultimo comma cpc, dichiara che le spese del presente grado di giudizio restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso, nella camera di consiglio del 25 Febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Antonio Criscuolo Gaito) (dott. Eugenio Forgillo)