Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/04/2025, n. 1131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1131 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
-TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. N. 4302/2021
All'udienza del 27.3.2025 hanno partecipato in modalità telematica i difensori delle parti, i quali hanno illustrato le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
Il giudice decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., che viene incorporata al verbale di udienza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Stefania Ietti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. N. 4302/2021
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Michelina Ruggiero, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Napoli, alla via Macedonia n. 11, come da procura in calce all'atto di citazione,
ATTORE
E
(C.F. , rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'avv. Luigia Sapio, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Piazzolla di Nola (NA), alla via Castellammare n. 197, come da procura in atti
CONVENUTO
E
(C.F. ), nato in [...] Controparte_2 C.F._3
Sito il 5.09.1965, residente in [...], alla via Provinciale per Schiava
CONVENUTO - CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva dinanzi Parte_1
al Tribunale di Nola e chiedendo di Controparte_1 Controparte_2 accertare e dichiarare la risoluzione giudiziale dell'atto di transazione del
Deduceva l'attore che in data 7.08.2009 sottoscriveva con , Controparte_2
nella qualità di mediatore della impresa Costruzioni Tufino s.r.l., contratto preliminare di vendita di cosa altrui, per l'acquisto di un immobile da costruire sul fondo di proprietà esclusiva della società Costruzioni Tufino s.r.l., di circa
80 mq, composto da soggiorno, camera studio, cucina, camera da letto e bagno con annesso garage, da individuarsi successivamente tra le parti, pattuendo il prezzo di € 170.000,00.
All'atto della stipula del preliminare l'attore versava la somma di € 50.000,00 a titolo di acconto di cui € 3.000,00 in contanti, n. 4 assegni di € 5.000,00, assegno di € 10.000,00 e altro assegno di € 7.000,00, importo che veniva incassato da e da , quest'ultimo in qualità di socio della Controparte_2 Controparte_1
Costruzioni Tufino s.r.l..
Stante il mancato adempimento, con scrittura privata del 17.06.2016
[...]
e , riconoscendosi debitori di CP_2 Controparte_1 Parte_1 dell'importo di € 50.000,00, si obbligavano a restituirgli in solido, la predetta somma in € 500,00 mensili entro il 5 di ogni mese con decorrenza dal 1.09.2016
e fino al 1.08.2018, € 700,00 mensili entro il 5 di ogni mese con decorrenza dal
1.09.2019 e fino al 1.02.2023 ed € 200,00 entro il 1 marzo 2023, pattuendo la corresponsione a mezzo bonifici bancari sul conto corrente del creditore.
Alla scadenza dei termini pattuiti l'attore dichiarava di avere ricevuto la somma di € 22.500,00 restando, pertanto, creditore del residuo pari ad € 27.500,00.
Si costituiva in giudizio il quale dichiarava di avere versato Controparte_1 la somma di € 22.500,00 restando debitore dell'importo residuo di € 2.500,00.
In ogni caso chiedeva di essere estromesso dal presente giudizio, eccependo la carenza di legittimazione passiva perché intervenuta nei suoi confronti, prima dell'atto di transazione, in data 3.04.2012, sentenza di fallimento, con conseguente declaratoria di nullità degli atti da lui compiti.
Sebbene ritualmente citato in giudizio non si costituiva e, Controparte_2
pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
La domanda è fondata nei limiti che seguono. Va rigettata la richiesta di carenza di legittimazione passiva avanzata da
. Controparte_1
Con la sentenza n 29/12 del 3.4.2012 il Tribunale di Nola ha dichiarato il fallimento di , titolare dell'omonima ditta individuale, con Controparte_1
sede legale in Tufino alla via Madonnelle n. 11, C.F. P.I. C.F._2
, fallimento dichiarato chiuso con decreto del Tribunale di Nola del P.IVA_1
30.6.2022.
E' incontestato che l'attore è creditore della Costruzioni Tufino s.r.l., P.I.
, con sede in Nola alla Via Boccio n.16, proprietaria del fondo P.IVA_2
sito in Tufino alla Via A. De Gasperi, in catasto al foglio 2, p.lla 535, di cui era socio già alla data del 7.8.2009, epoca della sottoscrizione Controparte_1
del contratto preliminare.
Deve osservarsi che seppure l'impresa individuale si identifica nel titolare, persona fisica, non avendo l'impresa individuale soggettività giuridica distinta da quella della persona fisica dell'imprenditore (Cass. n. 977/2007), tuttavia la perdita di legittimazione processuale in capo al fallito, per effetto della dichiarazione di fallimento, non è assoluta ma relativa, e non comprende, dal punto di vista oggettivo, i diritti e le azioni esclusi dal fallimento (cfr. Cass. n.
2608 del 05/02/2014).
Nella fattispecie in esame, il credito azionato con la presente domanda è estraneo alla procedura fallimentare, in quanto il promissario venditore risultava essere la
Costruzione Tufino s.r.l. di cui era socio. Controparte_1
Inoltre non c'è contestazione che i versamenti effettuati da , Controparte_1 in adempimento dell'atto di transazione, per la somma di € 22.500,00, sono stati resi nella qualità di socio della Costruzione Tufino s.r.l., e pertanto non sono inefficaci.
Rileva ancora che con la chiusura del fallimento (decreto del Tribunale di Nola del 30.6.2022), sono cessati gli effetti sul patrimonio del fallito e le conseguenti incapacità personali, con la conseguenza che i creditori hanno riacquistato il libero esercizio delle azioni verso il debitore (art. 120 L.F.).
Rileva nel caso in esame che il con la scrittura azionata, di fatto e CP_1
senza alcuna opposizione di terzi, si è accollato il debito Costruzioni Tufino s.r.l., restando ignoti in questa sede gli accordi interni alla società.
Va quindi rigetta la richiesta di difetto di legittimazione passiva. Merita accoglimento la domanda di risoluzione giudiziale dell'atto di transazione.
Per il disposto dell'art. 1976 c.c. “La risoluzione della transazione per inadempimento non può essere richiesta se il rapporto preesistente è stato estinto per novazione, salvo che il diritto alla risoluzione sia stato espressamente stipulato”.
La transazione è un contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta fra loro o prevengono una lite che fra esse può sorgere.
In giurisprudenza è costante l'affermazione del principio secondo cui l'efficacia novativa della transazione discende dalla situazione di oggettiva incompatibilità che si viene a creare tra il rapporto preesistente e il rapporto costituito dalla transazione (cfr. Cass. n. 4008/2006); se le parti hanno inteso dare vita a un nuovo rapporto in sostituzione di quello precedente, tale volontà necessita di una manifestazione espressa (Cass. n. 1946/2003), ovvero può desumersi anche da fatti concludenti (Cass. n. 11330/1997).
L'efficacia novativa della transazione dipende dalla situazione di oggettiva incompatibilità nella quale i due rapporti - quello preesistente e quello nuovo - vengono a trovarsi;
pertanto, per determinare il carattere novativo o conservativo della transazione, occorre accertare se le parti, nel comporre l'originario rapporto litigioso, abbiano inteso o meno addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, diretto a costituire, in sostituzione di quello precedente, nuove autonome situazioni;
il relativo apprezzamento è riservato al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione logica, coerente e completa (cfr. Cass. n. 7830/2003).
Nell'ipotesi in cui un rapporto costituisca oggetto di una transazione e questa non abbia carattere novativo, la mancata estinzione del rapporto originario significa non già che la posizione delle parti sia regolata contemporaneamente dall'accordo originario e da quello transattivo, bensì soltanto che l'eventuale venir meno di quest'ultimo fa rivivere l'accordo originario, al contrario di quanto accade nella transazione novativa, cioè implicante il venir meno in via definitiva dell'accordo originario, per la quale la norma esclude la risoluzione (salvo diversa pattuizione delle parti, cfr. art. 1976 c.c.). Ne consegue che, allorquando venga richiesta la risoluzione per inadempimento di una transazione non novativa, il giudice di merito valuta l'inadempimento delle parti in relazione alla sola transazione e non anche all'accordo originario (Cass. N. 24377/2006; Cass.
N. 1690/2006).
Sul punto, occorre rilevare che “la differenza tra le due ipotesi di transazione novativa e non novativa consiste essenzialmente nel fatto che, mentre nella transazione conservativa il venir meno dell'accordo determina la reviviscenza del rapporto originario, con il conseguente ripristino delle posizioni precedentemente vantate dalle parti, nella transazione novativa ciò non può accadere, dal momento che la situazione sulla quale è venuto ad innestarsi
l'accordo è stata ormai rimossa e non può più rivivere, salvo che le parti non ne abbiano previsto la mera quiescenza, anziché il definitivo accantonamento. La circostanza che il predetto accantonamento si verifichi soltanto a seguito della stipulazione di una transazione novativa non significa peraltro che, in presenza di una transazione conservativa, sia consentito alle parti di far valere le reciproche pretese nascenti dal rapporto preesistente, come se quella transazione non fosse mai stata conclusa: diversamente opinando, verrebbe infatti meno la stessa funzione assegnata al contratto in esame, consistente nell'evitare l'insorgenza della lite o nel porre fine alla stessa proprio mettendo da parte quelle pretese, attraverso la modificazione del precedente assetto
d'interessi, in modo tale da pervenire ad un nuovo equilibrio tra le posizioni delle parti” (cfr. Cass., Sez. III, 16/11/2006, n. 24377; 26/01/2006, n. 1690).
Tale funzione, comune ad entrambi i tipi di transazione, giustifica, tanto in quella novativa quanto in quella conservativa, la preclusione dell'accertamento di diritti ed obblighi derivanti dal rapporto preesistente, nella misura in cui gli stessi abbiano costituito oggetto di modificazione nell'ambito del nuovo regolamento d'interessi concordato tra le parti, in tal senso dovendosi intendere l'effetto delle reciproche concessioni da queste ultime convenute in vista del definitivo superamento della res litigiosa, destinato a venir meno soltanto in caso di caducazione dell'accordo transattivo. Calando le sovraesposte coordinate ermeneutiche al caso in esame, dall'analisi degli atti prodotti e, in particolare, nella transazione del 17.6.2016 le parti sono addivenute alla composizione del rapporto litigioso attraverso la conclusione di un nuovo e diverso accordo, donde il carattere costitutivo della transazione fonte di nuove obbligazioni, anche se indirettamente connesse con quelle preesistenti. E' quindi da ritenere che le parti abbiano voluto novare i propri rapporti con le nuove pattuizioni indicate nella raggiunta transazione, così concludendo un nuovo rapporto, fonte di autonome obbligazioni, stabilendo la restituzione del pagamento dell'importo di € 50.000,00 da corrispondersi in € 500,00 mensili entro il 5 di ogni mese con decorrenza dal 1.09.2016 e fino al 1.08.2018, € 700,00 mensili entro il 5 di ogni mese con decorrenza dal 1.09.2019 e fino al 1.02.2023 ed € 200,00 entro il 1 marzo 2023, pattuendo la corresponsione a mezzo bonifici bancari sul conto corrente del creditore.
Occorre poi verificare gli effetti della transazione c.d. novativa.
Caratteristica della transazione novativa è quella di essere, al pari della transazione propria, non novativa, un negozio di secondo grado.
Tuttavia la prima, a differenza della seconda, non è un negozio ausiliario, ma un negozio principale, con la conseguenza che mentre nella transazione propria il contratto di transazione è complementare rispetto al fatto causativo del rapporto originario ed è, quindi, fonte concorrente di diritti e di obblighi, nella transazione novativa il contratto di transazione rappresenta l'unica fonte dei diritti e degli obblighi delle parti, le quali non possono più ritenersi obbligate o avvalersi in forza del contratto stipulato.
La transazione novativa determina l'estinzione del precedente rapporto mediante la costituzione di un nuovo rapporto.
Ciò detto, a norma dell'art. 1976 c.c., la risoluzione per inadempimento della transazione non è ammessa quando si tratti di transazione novativa (che estingue quindi il rapporto preesistente) con l'unica eccezione costituita dall'avere espressamente le parti previsto il diritto alla risoluzione.
La Suprema Corte ha infatti precisato che “La transazione, pur modificando la fonte del rapporto obbligatorio preesistente, non ne determina necessariamente
l'estinzione, potendo configurarsi tanto in forma novativa, quanto non novativa,
e con la prima soltanto creando le parti un nuovo vincolo giuridico incompatibile con quello preesistente e direttamente scaturito dalla novazione così realizzata, di talché soltanto la transazione novativa, ove una delle parti non adempie agli obblighi assunti, può essere legittimamente risolta entro il limite di cui all'art. 1976 c.c.” (cfr. Cassazione civile n. 8983/2005).
Nel caso in esame, deve ritenersi la natura novativa della transazione azionata in giudizio, ove al punto 3 della scrittura del 17.6.2016 si legge: “In caso di mancato pagamento, entro le scadenze convenute al punto f) della presente scrittura privata, il presente atto si intenderà risolto e il sig. Parte_1
sarà libero di agire nei confronti del sig. e del sig. Controparte_1 [...]
per il risarcimento di tutti i danni e per il pagamento delle somme CP_2 da corrispondere”; ne consegue che, per espressa previsione contrattuale, la scrittura privata transattiva del 17.06.2016 può dichiararsi risolta.
Venendo alla domanda di restituzione delle somme deve osservarsi che in tema di inadempimento delle obbligazioni contrattuali trova applicazione la regola di riparto dell'onere della prova costantemente affermata dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, per la quale “il creditore che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. n. 13533/2001).
Dalla documentazione versata in atti è incontestato il versamento in favore dell'attore della somma di € 22.500,00, come non è negato il debito della
Costruzione Tufino s.r.l. e di – quest'ultimo restando Controparte_2
contumace, non ha apportato alcuna contestazione alla pretesa di parte attrice, dimostrando di non avere ragioni valide da far valere in giudizio.
Ciò posto, alla luce dell'istruttoria svolta, le domande proposte da parte attrice sono fondate, pertanto, e FA vanno condannati Controparte_2 CP_1 in solido al pagamento in favore di della somma di € 27.500,00 Parte_1
oltre interessi a far data dalla domanda e fino al soddisfo.
Ogni ulteriore domanda resta assorbita dalla presente decisione.
Le spese processuali del presente procedimento seguono la soccombenza dei convenuti e si liquidano, in favore di parte attrice come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, applicando i valori tabellari minimi previsti per ciascuna fase del giudizio in relazione al valore della causa, tenuto conto del comportamento processuale delle parti, nonché dell'effettivo svolgimento del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: - dichiara la contumacia di;
Controparte_2
- accoglie per quanto di ragione la domanda proposta da e per Parte_1
l'effetto dichiara la risoluzione dell'atto di transazione del 17.6.2025 e condanna e al pagamento in solido in favore Controparte_2 Controparte_1 dell'attore della somma di € 27.500,00 oltre interessi a far data dalla domanda e fino all'effettivo soddisfo;
- condanna e in solido al pagamento delle Controparte_2 Controparte_1 spese di lite in favore di che liquida in € 3.500,00 per compensi Parte_1 ed € 700,00 per spese, oltre Iva, Cpa e 15% per rimborso spese generali, se dovute e come per legge, con attribuzione.
Nola, 27.3.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Stefania Ietti