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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 14/01/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 6178/2020 R.G.
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 14 gennaio 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento dell'1.2.2024 e regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in pari data), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per l'avv. CAMINITI GIORGIA e l'avv. MASCETTI GIANCARLO Controparte_1
hanno concluso come da nota depositata in data 07/01/2025 per essuno è comparso (già contumaci) Controparte_2 Controparte_3
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 12:19 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 6178/2020 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello, nella persona del giudice
Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 6178/2020 R.G. promossa da: tra
c.f./p.i. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti CAMINITI GIORGIA e MASCETTI GIANCARLO ed elettivamente domiciliata presso la sede della società sita in Latina (LT), V.le P.L. Nervi snc, Torre
10 Mimose, in virtù di procura in calce dell'atto di citazione in appello;
appellante contro
(c.f. ) e (c.f.: Controparte_2 C.F._1 Controparte_3
); C.F._2
appellate - contumaci
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Latina n. 634/2020 datata
21/04/2020 e pubblicata il 07/05/2020 in seno al procedimento R.G.A.C. n. 2706/2017;
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, convenendo in giudizio le Controparte_1
signore ha proposto appello avverso la sentenza Controparte_2 Controparte_3
del Giudice di Pace di Latina n. 634/2020 datata 21/04/2020 e pubblicata il 07/05/2020 in seno al procedimento R.G.A.C. n. 2706/2017, non notificata, a mezzo della quale era stata respinta la domanda di declaratoria di inadempimento contrattuale delle odierne appallate per fatture insolute relative alla fornitura relativa al Servizio Idrico Integrato, sull'utenza identificata dal codice cliente n. 427944, cod. contratto n. 318/1958/1, sita in Aprilia (LT), Via Liguria n. 12, con tipologia d'uso
“domestico”.
La società appellante, a fondamento della propria pretesa, ha chiesto la riforma dell'impugnata sentenza, contestando quanto statuito dal Giudice di Pace in ordine all'asserita inesistenza del rapporto contrattuale tra gestore e utente quale fonte della pretesa creditoria, per assenza della stipulazione del contratto di fornitura, nonché nella parte in cui quest'ultimo aveva ritenuto provati,
a seguito dell'istruttoria, i fatti posti a fondamento della domanda di parte opponente – odierna appellata e, segnatamente, in ordine alla prova e alla certezza del credito in parola.
Tanto premesso, la società appellante ha insistito per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, accogliere la domanda di riforma della Sentenza emessa dal Giudice di Pace di Latina n. 634/2020, pubblicata il
7.05.2020, nel giudizio iscritto al R.G. n. 2706/2017 e, per l'effetto: 1) ritenere e dichiarare
l'esistenza, validità ed efficacia del contratto di somministrazione, per le motivazioni tutte espresse in narrativa, tra il sig. (C.F. ) e la società Controparte_4 C.F._3 Controparte_1
e, per l'effetto, dichiarare l'inadempimento contrattuale posto in essere dallo stesso sig. 2) CP_3
condannare la sig.ra e la sig.ra , entrambe nella qualità di eredi Controparte_2 Controparte_3 del de cuius sig. , all'immediato pagamento in favore dell'appellante della somma di Controparte_4
€ 2.564,80, oltre interessi legali dalle singole scadenze sino al soddisfo, a titolo di corrispettivi per la fornitura relativa al Servizio Idrico Integrato, sull'utenza identificata dal codice cliente n. 427944, cod. contratto n. 318/1958/1, sita in Aprilia (LT), Via Liguria n. 12, con tipologia d'uso “domestico”.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.”.
e n.q. di eredi di titolare del Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
rapporto di fornitura idrica in parola, regolarmente evocate nel presente giudizio, restavano contumaci.
La causa, istruita in via esclusivamente documentale, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento dinanzi a questo G.I., subentrato al precedente a far data dall'1.7.2022, previa concessione di termine per il deposito di note conclusive.
L'appello è fondato e merita, pertanto, accoglimento.
Ad avviso di questo G.I. è da ritenersi sostanzialmente errata la statuizione del Giudice di prime cure nella parte in cui questi non ha ritenuto meritevole di accoglimento la domanda di inadempimento contrattuale promossa dall'odierna società appellante, stante l'«…assenza della prova della stipulazione del contratto» e, dunque, la necessità della forma scritta “ad probationem” del contratto di fornitura idrica. Orbene, sul punto si è recentemente espressa la Suprema Corte di Cassazione, secondo cui
“Il contratto di somministrazione di energia elettrica non richiede la forma scritta né "ad substantiam", né "ad probationem": la sua conclusione può avvenire anche per "facta concludentia"
e ne può essere data prova con ogni mezzo, anche attraverso presunzioni semplici.” (cfr. Cassazione civile sez. III, 14/07/2023, n.20267; conf. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 31315 del 24.10.2022; ez. U,
Sentenza n. 4715 del 22/05/1996).
A tale proposito, è d'ausilio riportare la massima espressa dall'indirizzo nomofilattico della Suprema
Corte secondo cui, per i contratti dell'azienda speciale di un ente territoriale vige il principio generale della libertà delle forme di manifestazione della volontà negoziale (cfr. Cassazione civile sez. un.,
09/08/2018, n.20684: «In ragione della natura imprenditoriale dell'attività svolta e della sua autonomia organizzativa e gestionale rispetto allo stato e agli enti locali da cui è partecipata,
l'azienda speciale di ente pubblico territoriale, pur appartenendo al sistema con il quale la P.A. gestisce i servizi pubblici che abbiano per oggetto produzioni di beni e attività rivolte a soddisfare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, non può qualificarsi, ai fini della normativa sulla forma dei contratti di cui agli articoli 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923
Pubblica Amministrazione in senso stretto. Ne consegue che per i suoi contratti non è imposta la forma scritta "ad substantiam", né sono vietate la stipula per "facta concludentia" o mediante esecuzione della prestazione ex art. 1327 c.c., ma vige, al contrario, il principio generale della libertà della forme di manifestazione della volontà negoziale.»).
Ciò posto, il primo motivo di doglianza espresso dall'odierna appellante è fondato, sicché il contratto di somministrazione inter partes è da ritenersi esistente e provato, non avendo l'utente giammai disconosciuto di aver percepito il servizio idrico integrato, gestito in regime di monopolio da
, aspetto che può ritenersi ampiamente provato, nella disamina del quadro probatorio CP_1
complessivamente offerto.
È da ritenersi altrettanto fondato il secondo motivo di doglianza formulato dalla società appellante.
Ed invero, non sono condivisibili le conclusioni cui è addivenuto il Giudice di Pace in ordine alla mancata prova del consumo idrico effettuato dall'utente in ordine all'utenza di cui è risultato intestatario, a fronte delle opposizioni mosse da quest'ultimo.
Ciò posto, secondo il nomofilattico insegnamento giurisprudenziale (Cass. SS. UU. 13533/2001), “Il creditore che deduce l'inadempimento da parte del debitore è tenuto a dimostrare il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte. Ne deriva che il creditore deve unicamente fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni” (ex multis, Tribunale Nola sez. I, 25/09/2019, n.1958, Tribunale Torre Annunziata sez. II, 25/11/2019, n.2575).
Ed invero, come anche statuito dalla giurisprudenza di questo Tribunale (cfr. Trib. Latina, sent. n.
859/2016), che si colloca sulla scia dell'indirizzo di legittimità, “al gestore incombe dimostrare la corrispondenza tra il dato fornito dal contatore e il dato trascritto nella fattura (cfr., ex pluribus,
Cassazione civile, sez. III, 2 dicembre 2002, n. 17041), solo in caso di specifica contestazione posto che le risultanze del misuratore le quali, quindi, ove non contestate, fanno piena prova del consumo addebitato (Cass., n. 1236/2003; Cass., n. 18231/2008; Cass., n. 5232/2004)”.
A tale proposito, l'odierna parte appellata, rimasta contumace nel presente giudizio, nel corso del giudizio di primo grado, non aveva formulato alcuna contestazione specifica in ordine ai consumi o al corretto funzionamento del contatore, limitandosi piuttosto ad asserire di non essere più titolare dell'immobile oggetto di fornitura, a far data dal 15.11.2007, data del rogito di compravendita immobiliare del cespite in parola e, dunque, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle fatture contestate loro afferenti le annualità 2008 – 2011.
Nel caso di specie, trattasi, invero, di mere e generiche asserzioni, inidonee a liberare la predetta dall'onere di provare le circostanze poste a base della pretesa negazione del debito nei confronti del gestore, così come alcuna doglianza è stata sollevata in ordine ad un asserito mancato funzionamento del contatore, aspetto questo facilmente verificabile dall'utente essendo nella piena disponibilità del bene.
A ciò si aggiunga che non è stata fornita alcuna prova della richiesta di disdetta contrattuale dell'utenza da parte delle eredi del titolare del servizio idrico in parola, posto che la cessione dell'immobile, a qualunque titolo, non libera l'intestatario del contratto di utenza dall'obbligo di corrispondere al Gestore le somme dovute in ragione dei consumi.
Ne consegue, pertanto, che fintantoché il contratto inter partes non viene disdettato, lo stesso continua ad avere efficacia tra le stesse.
Nel caso di specie, incontestata la qualità di eredi delle odierne appellate dell'originario intestatario, in assenza di prova in ordine all'eventuale disdetta del contratto, le stesse devono essere ritenute legittimate passive del rapporto contrattuale sotteso.
dunque, accoglimento anche questo secondo motivo di doglianza. Pt_1
Da ultimo, ben si attaglia al caso di specie il recentissimo arresto dei Giudici di Piazza Cavour, i quali,
- pur ribadendo come, in tema di somministrazione la fattura emessa dal somministrante non costituisca prova dell'esistenza del credito -, hanno rimarcato come tale affermazione vada necessariamente coordinata, nel caso di contratti di somministrazione di utenze in cui i consumi sono contabilizzati mediante un contatore, con il valore di attendibilità riconosciuto dall'ordinamento al sistema di lettura a contatore, posto che “il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, sicché, di fronte alla pretesa creditoria avanzata dal somministrante è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'articolo 1218 del Cc. Nondimeno, l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti a carico dell'utente sulla base delle indicazioni del contatore, evidentemente, non si può risolvere in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, sicché l'utente conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto
a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito
e quello trascritto nella bolletta, con la conseguenza, dunque, che la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità. Deriva da quanto precede, quindi, un sistema in cui grava sul somministrante l'onere di provare che il sistema di rilevazione dei consumi
(il contatore) fosse perfettamente funzionante, mentre grava sul fruitore l'onere di provare che
l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo, essendo tale riparto degli oneri probatori un precipitato del principio della vicinanza della prova, in ragione del fatto che le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo più occulti e che comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili dal debitore sprovvisto delle necessarie competenze e tale regola, sul riparto dell'onere della prova, presuppone che l'utente contesti il funzionamento del contatore.”
(Cassazione civile sez. III, 14/03/2024, n.6959).
Nel caso di specie, la società appellante si ritiene abbia compiutamente assolto al proprio onus probandi mediante la produzione documentale già allegata al fascicolo di prime cure (verbali di consegna dell'impianto, fatture insolute ed estratto conto), corroborata altresì dalla contumacia delle odierne appellate nel presente giudizio.
Conclusivamente, alla luce delle superiori argomentazioni, l'atto di appello va accolto e, per l'effetto, deve quindi essere integralmente riformata la sentenza del Giudice di Pace di Latina di cui in epigrafe e parte appellata va condannata al pagamento di euro 2.564,80, maggiorata di interessi legali dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite del presente grado e del primo grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal
D.M. 147/2022 (scaglione da euro 1.100,01 ad euro 5.200,00), tenuto conto della scarsa complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello, nella persona della
Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta: a) in accoglimento dell'appello proposto e in totale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Latina n. 634/2020 datata 21/04/2020 e pubblicata il 07/05/2020 in seno al procedimento
R.G.A.C. n. 2706/2017, condanna in solido le parti appellate al pagamento in favore dell'appellante della somma di euro 2.564,80, oltre interessi legali dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo;
b) condanna altresì in solido le parti appellate a rimborsare alla parte appellante le spese di lite, che si liquidano complessivamente per entrambi i gradi di giudizio in euro 1.485,00 per compensi, euro 281,11 per anticipazioni (per il primo grado di giudizio euro 633,00 per compensi ed euro 111,11 per anticipazioni;
per il secondo grado di giudizio euro 852,00 per compensi ed euro 170,00 per anticipazioni), oltre a spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza del 14 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 14 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 14 gennaio 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento dell'1.2.2024 e regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in pari data), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per l'avv. CAMINITI GIORGIA e l'avv. MASCETTI GIANCARLO Controparte_1
hanno concluso come da nota depositata in data 07/01/2025 per essuno è comparso (già contumaci) Controparte_2 Controparte_3
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 12:19 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 6178/2020 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello, nella persona del giudice
Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 6178/2020 R.G. promossa da: tra
c.f./p.i. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti CAMINITI GIORGIA e MASCETTI GIANCARLO ed elettivamente domiciliata presso la sede della società sita in Latina (LT), V.le P.L. Nervi snc, Torre
10 Mimose, in virtù di procura in calce dell'atto di citazione in appello;
appellante contro
(c.f. ) e (c.f.: Controparte_2 C.F._1 Controparte_3
); C.F._2
appellate - contumaci
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Latina n. 634/2020 datata
21/04/2020 e pubblicata il 07/05/2020 in seno al procedimento R.G.A.C. n. 2706/2017;
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, convenendo in giudizio le Controparte_1
signore ha proposto appello avverso la sentenza Controparte_2 Controparte_3
del Giudice di Pace di Latina n. 634/2020 datata 21/04/2020 e pubblicata il 07/05/2020 in seno al procedimento R.G.A.C. n. 2706/2017, non notificata, a mezzo della quale era stata respinta la domanda di declaratoria di inadempimento contrattuale delle odierne appallate per fatture insolute relative alla fornitura relativa al Servizio Idrico Integrato, sull'utenza identificata dal codice cliente n. 427944, cod. contratto n. 318/1958/1, sita in Aprilia (LT), Via Liguria n. 12, con tipologia d'uso
“domestico”.
La società appellante, a fondamento della propria pretesa, ha chiesto la riforma dell'impugnata sentenza, contestando quanto statuito dal Giudice di Pace in ordine all'asserita inesistenza del rapporto contrattuale tra gestore e utente quale fonte della pretesa creditoria, per assenza della stipulazione del contratto di fornitura, nonché nella parte in cui quest'ultimo aveva ritenuto provati,
a seguito dell'istruttoria, i fatti posti a fondamento della domanda di parte opponente – odierna appellata e, segnatamente, in ordine alla prova e alla certezza del credito in parola.
Tanto premesso, la società appellante ha insistito per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, accogliere la domanda di riforma della Sentenza emessa dal Giudice di Pace di Latina n. 634/2020, pubblicata il
7.05.2020, nel giudizio iscritto al R.G. n. 2706/2017 e, per l'effetto: 1) ritenere e dichiarare
l'esistenza, validità ed efficacia del contratto di somministrazione, per le motivazioni tutte espresse in narrativa, tra il sig. (C.F. ) e la società Controparte_4 C.F._3 Controparte_1
e, per l'effetto, dichiarare l'inadempimento contrattuale posto in essere dallo stesso sig. 2) CP_3
condannare la sig.ra e la sig.ra , entrambe nella qualità di eredi Controparte_2 Controparte_3 del de cuius sig. , all'immediato pagamento in favore dell'appellante della somma di Controparte_4
€ 2.564,80, oltre interessi legali dalle singole scadenze sino al soddisfo, a titolo di corrispettivi per la fornitura relativa al Servizio Idrico Integrato, sull'utenza identificata dal codice cliente n. 427944, cod. contratto n. 318/1958/1, sita in Aprilia (LT), Via Liguria n. 12, con tipologia d'uso “domestico”.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.”.
e n.q. di eredi di titolare del Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
rapporto di fornitura idrica in parola, regolarmente evocate nel presente giudizio, restavano contumaci.
La causa, istruita in via esclusivamente documentale, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento dinanzi a questo G.I., subentrato al precedente a far data dall'1.7.2022, previa concessione di termine per il deposito di note conclusive.
L'appello è fondato e merita, pertanto, accoglimento.
Ad avviso di questo G.I. è da ritenersi sostanzialmente errata la statuizione del Giudice di prime cure nella parte in cui questi non ha ritenuto meritevole di accoglimento la domanda di inadempimento contrattuale promossa dall'odierna società appellante, stante l'«…assenza della prova della stipulazione del contratto» e, dunque, la necessità della forma scritta “ad probationem” del contratto di fornitura idrica. Orbene, sul punto si è recentemente espressa la Suprema Corte di Cassazione, secondo cui
“Il contratto di somministrazione di energia elettrica non richiede la forma scritta né "ad substantiam", né "ad probationem": la sua conclusione può avvenire anche per "facta concludentia"
e ne può essere data prova con ogni mezzo, anche attraverso presunzioni semplici.” (cfr. Cassazione civile sez. III, 14/07/2023, n.20267; conf. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 31315 del 24.10.2022; ez. U,
Sentenza n. 4715 del 22/05/1996).
A tale proposito, è d'ausilio riportare la massima espressa dall'indirizzo nomofilattico della Suprema
Corte secondo cui, per i contratti dell'azienda speciale di un ente territoriale vige il principio generale della libertà delle forme di manifestazione della volontà negoziale (cfr. Cassazione civile sez. un.,
09/08/2018, n.20684: «In ragione della natura imprenditoriale dell'attività svolta e della sua autonomia organizzativa e gestionale rispetto allo stato e agli enti locali da cui è partecipata,
l'azienda speciale di ente pubblico territoriale, pur appartenendo al sistema con il quale la P.A. gestisce i servizi pubblici che abbiano per oggetto produzioni di beni e attività rivolte a soddisfare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, non può qualificarsi, ai fini della normativa sulla forma dei contratti di cui agli articoli 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923
Pubblica Amministrazione in senso stretto. Ne consegue che per i suoi contratti non è imposta la forma scritta "ad substantiam", né sono vietate la stipula per "facta concludentia" o mediante esecuzione della prestazione ex art. 1327 c.c., ma vige, al contrario, il principio generale della libertà della forme di manifestazione della volontà negoziale.»).
Ciò posto, il primo motivo di doglianza espresso dall'odierna appellante è fondato, sicché il contratto di somministrazione inter partes è da ritenersi esistente e provato, non avendo l'utente giammai disconosciuto di aver percepito il servizio idrico integrato, gestito in regime di monopolio da
, aspetto che può ritenersi ampiamente provato, nella disamina del quadro probatorio CP_1
complessivamente offerto.
È da ritenersi altrettanto fondato il secondo motivo di doglianza formulato dalla società appellante.
Ed invero, non sono condivisibili le conclusioni cui è addivenuto il Giudice di Pace in ordine alla mancata prova del consumo idrico effettuato dall'utente in ordine all'utenza di cui è risultato intestatario, a fronte delle opposizioni mosse da quest'ultimo.
Ciò posto, secondo il nomofilattico insegnamento giurisprudenziale (Cass. SS. UU. 13533/2001), “Il creditore che deduce l'inadempimento da parte del debitore è tenuto a dimostrare il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte. Ne deriva che il creditore deve unicamente fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni” (ex multis, Tribunale Nola sez. I, 25/09/2019, n.1958, Tribunale Torre Annunziata sez. II, 25/11/2019, n.2575).
Ed invero, come anche statuito dalla giurisprudenza di questo Tribunale (cfr. Trib. Latina, sent. n.
859/2016), che si colloca sulla scia dell'indirizzo di legittimità, “al gestore incombe dimostrare la corrispondenza tra il dato fornito dal contatore e il dato trascritto nella fattura (cfr., ex pluribus,
Cassazione civile, sez. III, 2 dicembre 2002, n. 17041), solo in caso di specifica contestazione posto che le risultanze del misuratore le quali, quindi, ove non contestate, fanno piena prova del consumo addebitato (Cass., n. 1236/2003; Cass., n. 18231/2008; Cass., n. 5232/2004)”.
A tale proposito, l'odierna parte appellata, rimasta contumace nel presente giudizio, nel corso del giudizio di primo grado, non aveva formulato alcuna contestazione specifica in ordine ai consumi o al corretto funzionamento del contatore, limitandosi piuttosto ad asserire di non essere più titolare dell'immobile oggetto di fornitura, a far data dal 15.11.2007, data del rogito di compravendita immobiliare del cespite in parola e, dunque, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle fatture contestate loro afferenti le annualità 2008 – 2011.
Nel caso di specie, trattasi, invero, di mere e generiche asserzioni, inidonee a liberare la predetta dall'onere di provare le circostanze poste a base della pretesa negazione del debito nei confronti del gestore, così come alcuna doglianza è stata sollevata in ordine ad un asserito mancato funzionamento del contatore, aspetto questo facilmente verificabile dall'utente essendo nella piena disponibilità del bene.
A ciò si aggiunga che non è stata fornita alcuna prova della richiesta di disdetta contrattuale dell'utenza da parte delle eredi del titolare del servizio idrico in parola, posto che la cessione dell'immobile, a qualunque titolo, non libera l'intestatario del contratto di utenza dall'obbligo di corrispondere al Gestore le somme dovute in ragione dei consumi.
Ne consegue, pertanto, che fintantoché il contratto inter partes non viene disdettato, lo stesso continua ad avere efficacia tra le stesse.
Nel caso di specie, incontestata la qualità di eredi delle odierne appellate dell'originario intestatario, in assenza di prova in ordine all'eventuale disdetta del contratto, le stesse devono essere ritenute legittimate passive del rapporto contrattuale sotteso.
dunque, accoglimento anche questo secondo motivo di doglianza. Pt_1
Da ultimo, ben si attaglia al caso di specie il recentissimo arresto dei Giudici di Piazza Cavour, i quali,
- pur ribadendo come, in tema di somministrazione la fattura emessa dal somministrante non costituisca prova dell'esistenza del credito -, hanno rimarcato come tale affermazione vada necessariamente coordinata, nel caso di contratti di somministrazione di utenze in cui i consumi sono contabilizzati mediante un contatore, con il valore di attendibilità riconosciuto dall'ordinamento al sistema di lettura a contatore, posto che “il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, sicché, di fronte alla pretesa creditoria avanzata dal somministrante è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'articolo 1218 del Cc. Nondimeno, l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti a carico dell'utente sulla base delle indicazioni del contatore, evidentemente, non si può risolvere in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, sicché l'utente conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto
a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito
e quello trascritto nella bolletta, con la conseguenza, dunque, che la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità. Deriva da quanto precede, quindi, un sistema in cui grava sul somministrante l'onere di provare che il sistema di rilevazione dei consumi
(il contatore) fosse perfettamente funzionante, mentre grava sul fruitore l'onere di provare che
l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo, essendo tale riparto degli oneri probatori un precipitato del principio della vicinanza della prova, in ragione del fatto che le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo più occulti e che comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili dal debitore sprovvisto delle necessarie competenze e tale regola, sul riparto dell'onere della prova, presuppone che l'utente contesti il funzionamento del contatore.”
(Cassazione civile sez. III, 14/03/2024, n.6959).
Nel caso di specie, la società appellante si ritiene abbia compiutamente assolto al proprio onus probandi mediante la produzione documentale già allegata al fascicolo di prime cure (verbali di consegna dell'impianto, fatture insolute ed estratto conto), corroborata altresì dalla contumacia delle odierne appellate nel presente giudizio.
Conclusivamente, alla luce delle superiori argomentazioni, l'atto di appello va accolto e, per l'effetto, deve quindi essere integralmente riformata la sentenza del Giudice di Pace di Latina di cui in epigrafe e parte appellata va condannata al pagamento di euro 2.564,80, maggiorata di interessi legali dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite del presente grado e del primo grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal
D.M. 147/2022 (scaglione da euro 1.100,01 ad euro 5.200,00), tenuto conto della scarsa complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello, nella persona della
Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta: a) in accoglimento dell'appello proposto e in totale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Latina n. 634/2020 datata 21/04/2020 e pubblicata il 07/05/2020 in seno al procedimento
R.G.A.C. n. 2706/2017, condanna in solido le parti appellate al pagamento in favore dell'appellante della somma di euro 2.564,80, oltre interessi legali dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo;
b) condanna altresì in solido le parti appellate a rimborsare alla parte appellante le spese di lite, che si liquidano complessivamente per entrambi i gradi di giudizio in euro 1.485,00 per compensi, euro 281,11 per anticipazioni (per il primo grado di giudizio euro 633,00 per compensi ed euro 111,11 per anticipazioni;
per il secondo grado di giudizio euro 852,00 per compensi ed euro 170,00 per anticipazioni), oltre a spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza del 14 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 14 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini