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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/05/2025, n. 2441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2441 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 14824/2024
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice di Milano
Dr. Antonio Lombardi quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale nella causa promossa da con l'Avv.to POLLASTRO EUGENIO e Parte_1 C.F._1 con l'Avv.to PIPITONE CAROLA ( ), elettivamente domiciliato in Indirizzo C.F._2
Telematico;
RICORRENTE contro
, con l'Avv.to TARZIA MARIO ROBERTO ( VIA CP_1 P.IVA_1 C.F._3
SAVARE', 1 20122 MILANO, elettivamente domiciliato in PIAZZA MISSORI 8 20139 MILANO;
RESISTENTE
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria .
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 16/12/2024, il ricorrente conveniva in giudizio al fine di vedere accolte le seguenti Parte_1 CP_1 conclusioni:
«- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all' assegno di invalidità civile dalla data della revisione sanitaria ed alla liquidazione dei relativi ratei dal 01.01.23;
- per l'effetto condannare l' a versare al ricorrente i ratei di assegno di invalidità civile dal CP_1
01.01.23, per la somma di Euro 8.414,12, oltre ratei successivi maturandi;
- condannare altresì il resistente al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione ai procuratori anticipatari ».
All'udienza del 23/5/2025 le parti davano atto dell'intervenuta liquidazione dei ratei di assegno di invalidità civile, come da mod. TEO8 depositato in atti, e chiedevano dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione della materia del contendere, con regolamentazione delle spese di lite secondo la regola della soccombenza virtuale e causalità giudiziaria. In applicazione di tali principi, non può che condannarsi al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente. CP_1
Tuttavia, in relazione all'atteggiamento collaborativo dell' , che ha accolto la proposta di CP_2 definizione amministrativa formulata da questo giudice, si ritiene di ragione compensare le spese nella misura di un terzo, con conseguente condanna di al pagamento dei restanti due terzi delle spese, CP_1 liquidate come in dispositivo e distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere e, disposta la compensazione di un terzo delle spese di lite, condanna al pagamento dei restanti due terzi delle spese in favore di parte ricorrente, che CP_1 si liquida in € 1.600,00 per compensi di avvocato, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Milano, 23/05/2025
Il Giudice
Antonio Lombardi
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