Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 25/03/2025, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
n.3960/2024 r.g.
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione Seconda Civile
udienza del 25 marzo 2025
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Petrolo, dato atto che l'udienza del 25/03/2025 è stata sostituita da note scritte autorizzate ex art. 127 ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
decide come da sentenza che segue, ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c.
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione seconda civile
Il tribunale di Catanzaro, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Alessandra Petrolo, all'esito della discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3960 /2024 R.G.A.C. vertente tra
(C.F. Parte_1
.) in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1
1
Gioacchino Da Fiore n. 34, legalmente domicilia;
- Appellante –
E
(C.F.: ) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, CP_1 C.F._1
dall'Avv. Teresa Fabbricatore ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale, sito in Acri
(CS), via G. Amendola n. 132.
- Appellato –
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Acri n. 48/2023, emessa in data
20.04.2023, pubblicata in data 24.04.2023.
Conclusioni delle parti: come da “note di trattazione scritta” depositate
ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il ha proposto appello avverso la sentenza indicata in Parte_1
epigrafe, con la quale il giudice di Pace di Acri (CS) ha condannato l Parte_1
al pagamento, in favore di della somma di € 3.900,00 a titolo di danno
[...] CP_1
differenziale per il sinistro occorso a quest'ultimo in data 16.06.2016 mentre si trovava all'interno del predetto Istituto.
A sostegno dell'impugnazione il ha dedotto la nullità della notifica nei suoi Parte_1
confronti dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado perché non effettuata all'Avvocatura distrettuale dello Stato a norma dell'art. 144, c. 1 c.p.c. e 11 r.d. n. 1611/1933, ma direttamente all'Istituto scolastico.
Ha dedotto, inoltre, la nullità della sentenza di primo grado in quanto pronunciata nei confronti dell' , organo privo di rappresentanza processuale, e non Controparte_2
dell'Amministrazione di appartenenza, unica titolare della legittimazione passiva a contraddire in ordine alle pretese risarcitorie di parte appellata.
Si è costituito in giudizio aderendo all'eccezione di nullità della notifica della CP_1
citazione introduttiva del giudizio di primo grado e ha chiesto la rimessione della causa dinnanzi al
Giudice di primo grado.
Ha, inoltre, precisato di aver notificato all'Istituto scolastico atto di pignoramento al fine di ottenere la soddisfazione esecutiva del credito attestato dalla sentenza n. 48/2023 del Giudice di
2 Pace di Acri, ma di avervi immediatamente rinunciato a seguito della notifica dell'atto di citazione in appello, dandone comunicazione all'istituto esecutato (cfr. doc. 2 e doc. 3 fascicolo di parte appellata).
La causa, istruita documentalmente mediante l'acquisizione del fascicolo di primo grado, è stata rinviata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c..
2. L'appello è fondato.
Occorre, innanzitutto, precisare che in tutte le controversie derivanti, come nel caso di specie, da responsabilità del personale dipendente dal il soggetto legittimato passivo a stare in CP_3
giudizio è soltanto quest'ultimo dal momento che, seppure la novella di cui alla l. n. 59/1997 ed i successivi provvedimenti di attuazione, hanno riconosciuto autonoma personalità giuridica a tutte le
Istituzioni scolastiche, queste ultime restano sempre organi dell'amministrazione scolastica statale, ragion per cui gli effetti degli atti compiuti dai dipendenti del devono essere riferiti alla Parte_1
sola Amministrazione della Pubblica Istruzione dello Stato e non ai singoli istituti, rispetto ai quali non si configura alcun rapporto organico ( cfr. Cons. St., sez. VI, 24 giugno 2015, n. 1032, ma anche Trib. Bologna sez. III, 06/09/2017, (ud. 29/08/2017, dep. 06/09/2017), n.1929)
Ed invero, secondo l'oramai consolidato orientamento dottrinario e giurisprudenziale, dal quale non si ravvisano motivi per discostarsi, anche dopo l'estensione della personalità giuridica ai circoli didattici, alle scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria, il personale docente degli istituti statali si trova in rapporto organico con l'Amministrazione di appartenenza e non con i singoli istituti, che sono dotati di mera autonomia amministrativa.
Di conseguenza, per le azioni di responsabilità derivanti da condotte di alunni e insegnanti posti in essere durante l'orario scolastico ed ascrivibili alla categoria degli illeciti derivanti da
“culpa in vigilando” sussiste la legittimazione passiva del e non quella dell'istituto (cfr. Parte_1
Cass., Sez. III, 19/02/2016, n. 3275).
Chiarito, dunque, che l'Istituto scolastico rientra nell'organizzazione Statale e che, pertanto, la legittimazione giuridica e ad processum spetta esclusivamente al Controparte_4
, deve trovare applicazione la normativa speciale richiamata dall'art. 144 comma 1 c.p.c.,
[...]
secondo cui ogni qualvolta il potere di rappresentanza di un ente o di una pubblica amministrazione sia demandato ex lege o per provvedimento specifico di estensione all'Avvocatura dello Stato competente, tutti gli atti ad essa indirizzati devono essere notificati, a pena di nullità, presso gli uffici di quest'ultima.
3 Tali disposizioni devono essere lette in combinato disposto con l'art. 11 del R.D. 1611/1933 a norma del quale: “tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi altro atto di opposizione giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente (8) (8/a).
Ogni altro atto giudiziale e le sentenze devono essere notificati presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria presso cui pende la causa o che ha pronunciato la sentenza. Le notificazioni di cui ai commi precedenti devono essere fatte presso la competente Avvocatura dello Stato a pena di nullità da pronunciarsi anche d'ufficio” (ovvero, per quanto riguarda il giudizio instaurato dinanzi al giudice di pace di Acri, presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, con sede in Catanzaro).
Nel caso di specie, è pacifico che l'atto di citazione di primo grado non è stato correttamente notificato né al soggetto avente legittimazione processuale a stare in giudizio, né all'
[...]
presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale di Catanzaro incaricata ex lege della difesa CP_2
tecnica dell'amministrazione interessata, comportando tale circostanza la nullità della sua notifica.
L'omessa notificazione presso l'Avvocatura dello Stato determina pertanto la nullità della vocatio in ius e, quindi di tutti gli atti successivi.
Ne consegue la nullità della notificazione, rilevabile anche in grado di appello, con conseguente rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354, primo comma, c.p.c., non potendosi ritenere valida a sanare gli effetti della omessa notifica la proposizione dell'appello, peraltro fondato su tale unico motivo, da parte del non costituito nel giudizio di primo Parte_1
grado.
3. Le spese di lite vanno integralmente compensate, attesa la neutralità dell'appellata alla vicenda e l'adesione della stessa al motivo di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) accoglie l'appello proposto dal Parte_1
e per l'effetto dichiara la nullità della sentenza n. 48/2023
[...]
pronunciata dal Giudice di Pace di Acri per le ragioni di cui in motivazione;
2) rimette le parti dinanzi al Giudice di Pace di Acri, davanti a cui la causa potrà essere riassunta nel termine di legge;
3) compensa le spese di lite.
4 Catanzaro, lì 25.03.2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Petrolo
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