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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 10/04/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 495/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BIELLA
SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice, dott.ssa Francesca MARRAPODI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 495/2022 promossa da:
CP_1 Parte_1 (C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. P. P.IVA_1
BASSO, come da procura alle liti;
- PARTE ATTRICE – nei confronti di
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
- PARTE CONVENUTA CONTUMACE -
CONCLUSIONI
Parte attrice ha precisato le conclusioni come da foglio del 07.11.2024:
“Rigettarsi l'avversaria opposizione disponendo il prosieguo della procedura esecutiva immobiliare n. 67/2018 R.G.E., previa revoca della sua sospensione. Si ribadisce la rinuncia all'istanza di distrazione delle spese. Si richiama l'eccezione di legittimazione attiva e di interesse in capo alla convenuta in quanto non è erede di in seguito Parte_1 Persona_1 all'annulla disposto con la sentenza di q el giudizio n. 151/2020 R.G., la cui copia è stata depositata nel presente giudizio”; Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_2
(da qui in avanti, per brevità,
[...] Parte_2
) adiva il Tribunale di Biella nei confronti della OR chiedendo il rigetto
[...] Pt_1 dell'avversaria opposizione all'esecuzione e la disposizione del prosieguo della procedura esecutiva immobiliare n. 67/2018 R.G.E., previa revoca della sua sospensione, con vittoria di spese di lite.
A fondamento della propria domanda, parte attrice allegava che i) con ricorso in opposizione ex art. 615, 2° c. c.p.c. all'esecuzione immobiliare n. 67/2018 R.G.E. pendente avanti al Tribunale di Biella, la sig.ra aveva chiesto dichiararsi l'estinzione della procedura esecutiva stessa ex Pt_1 art. 630 c.p.c. per mancata riassunzione della medesima da parte di soggetti a ciò legittimati entro il termine perentorio di cui all'art. 627 c.p.c. e, in subordine, la dichiarazione di estinzione per intervenuta estinzione dell'unico credito portato da titolo esecutivo (quello precettato) per confusione del creditore con il debitore ex art. 1253 c.c. non avendo titolo per proseguirla gli altri creditori intervenuti senza titolo esecutivo;
ii) la società attrice si era costituita nel predetto giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione avversaria;
iii) all'esito dell'udienza del 25.2.2022 il G.E., Dott. , aveva sospeso l'esecuzione con compensazione delle spese di lite tra le parti, Persona_2 fissando termine perentorio di giorni 90 per l'introduzione del giudizio di merito;
iv) la società creditrice procedente aveva interesse a far valere le proprie ragioni, promuovendo la presente causa di merito;
v) la qualità d'erede universale dell'eredità morendo dismessa dalla OR
in capo alla OR non era ancora stata accertata in via definitiva, Per_1 Pt_1 risultando all'epoca della domanda pendente il relativo procedimento dinanzi al Tribunale di Biella;
vi) come si evince dalla prima pagina del ricorso d'urgenza, prodotto unitamente all'atto di
1 citazione, la tutrice della OR aveva rilasciato una procura alle liti estesa al Per_1 processo di esecuzione e che vii) “l'intervento proposto con ricorso datato 11/7/2018 (erroneamente indicato dall'opponente come datato 1/7/2018) e depositato telematicamente il 13/7/2018 per la somma di euro 10.943,40 è stato notificato all'esecutata opponente Pt_1
in data 19/7/2018 e l'originale notificato di tale ricorso, munito dell'attestazione di
[...] conformità, è stato depositato nel fascicolo dell'esecuzione con nota di deposito del 25/7/2018 (…) l'intervento proposto con ricorso datato 4/2/2019 e depositato telematicamente l'8/2/2019 per le somme di euro 25.376 e di euro 193,41 è stato notificato all'esecutata-opponente in data 12/2/2019 mediante PEC ai domiciliatari Avv.ti Clelio e Francesca GROSSO, atteso che l'esecutata medesima si era costituita con comparsa del 30/10/2018 con elezione di domicilio. L'originale notificato di tale ricorso, munito dell'attestazione di conformità, è stato depositato nel fascicolo dell'esecuzione con nota di deposito del 15/2/2019 (…) l'intervento proposto con ricorso depositato il 28/8/2019 dalla società in persona del liquidatore di nomina giudiziale Parte_2
Dott.ssa per la somma complessiva di euro 238.559,44 è stato notificato Persona_3 all'esecutata-opponente in data mediante Ufficiale Giudiziario ai domiciliatari Avv.ti Clelio e Francesca GROSSO in data 13/9/2019. L'originale notificato di tale ricorso, munito dell'attestazione di conformità, èstato depositato nel fascicolo dell'esecuzione con nota di deposito del 17/9/2019 (…) Poiché l'esecutata nell'atto di opposizione ha contestato i predetti crediti, la società esponente ha richiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo (fondato sul lodo arbitrale) n.
144/2022 (R.G. n. 328/2022) notificato in data 26.4.2022 (doc. n. 11) e che 5) le istanze di riassunzione dell'esecuzione sono state proposte dal sottoscritto Difensore in forza della procura alle liti a suo tempo conferita dall'allora Tutore e mai revocata da alcuno. Tale procura ha mantenuto la sua validità anche dopo la morte della OR , posto che, come noto, Per_1 nel processo esecutivo la morte della parte procedente non determina l'interruzione del processo (a differenza di quanto previsto per il processo di cognizione) e nemmeno la caducazione della procura al Difensore. A ciò si aggiunga che, nelle more, la società creditrice procedente, che nell'esecuzione de qua era intervenuta senza titolo, ha ottenuto il titolo del suo redito mediante la pronuncia dell'ingiunzione” (cfr. pagg.
2-5 dell'atto di citazione). Dichiarata contumace la parte convenuta con provvedimento dell'11.01.2023, il giudice si riservava in ordine alla decisione, come da verbale del 06.11.2024, concedendo i termini ex art. 190 c.p.c.
Ora, circa la persistenza della validità della procura alle liti conferita in data 09.11.2017 dalla tutrice della OR in epoca successiva al decesso di quest'ultima in data 11.07.2019, si Per_1 rileva che appaiono, in astratto, condivisibili le argomentazioni difensive attoree, secondo cui
“l'incidenza sul processo degli eventi previsti dall'art. 299 c.p.c. è disciplinata, in ipotesi di costituzione in giudizio a mezzo di difensore, dalla regola dell'ultrattività del mandato alla lite, in ragione della quale, nel caso in cui l'evento non sia dichiarato o notificato nei modi e nei tempi di cui all'art. 300 c.p.c., il difensore continua a rappresentare la parte come se l'evento non si sia verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti e al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale e nelle successive fasi di quiescenza e riattivazione del rapporto a seguito della proposizione dell'impugnazione. Tale posizione giuridica è suscettibile di modificazione nell'ipotesi in cui, nella successiva fase
d'impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale della parte divenuta incapace, oppure se il procuratore di tale parte, originariamente munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza o notifichi alle altre parti
l'evento verificatosi, o se, rimasta la medesima parte contumace, l'evento sia documentato dall'altra parte (come previsto dalla novella di cui all'art. 46 della legge n. 69 del 2009), o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ai sensi del comma quarto dell'art. 300 c.p.c.” (cfr. Corte App. Campobasso, 07.08.2023, n.234). Analogamente, si aggiunge che la morte del mandante che sta in giudizio a mezzo di mandatario, in tanto ha rilevanza processuale e importa l'interruzione del processo, in quanto sia stata dichiarata o notificata dal procuratore legale, restando irrilevante che la morte di una delle parti sia nota al giudice o alla controparte e sia da quest'ultima comunicata nel processo, giovando rammentare che la rappresentanza processuale — per il suo particolare carattere di rapporto esterno rispetto al giudice e alla controparte — sopravvive al decesso del mandante (cfr.
Cass. civ., Sez. III, 18.01.2001, n. 721, conforme a Cass. civile, Sez. III, 26.04.1983, n. 2866). Si
2 precisa, tuttavia, che “in materia di esecuzione forzata, lo "ius postulandi" spettante anche nel processo di esecuzione al difensore della parte, in virtù della procura conferitagli già nel processo di cognizione e in difetto di espressa limitazione, viene meno in caso di morte o perdita di capacità della parte intervenuta nel corso del processo di cognizione (e ivi non dichiarata, né notificata), ovvero prima della notificazione del precetto e dell'inizio dell'esecuzione, non operando il principio di ultrattività del mandato alle liti nei rapporti tra il processo di cognizione e quello di esecuzione, sicché, a prescindere dalle vicende del processo in cui l'evento morte non dichiarato si è verificato, la legittimazione attiva all'azione esecutiva sulla base di quel titolo giudiziale compete solo ai successori o rappresentanti della parte colpita dall'evento, che, per farsi rappresentare e difendere in sede esecutiva, dovranno rilasciare una nuova procura alle liti” (cfr. Cass. civ., sez. III, 05.05.2016, n.8959. Nondimeno, nella fattispecie concreta, si osserva che la tutrice della OR risulta Per_1 aver conferito procura alle liti in favore dell'avv. BASSO in data 09.11.2017, come si ricava dal margine della prima pagina del ricorso ex art. 700 c.p.c. (cfr. doc. 7 fascic. parte attrice), ove si legge che il mandato difensivo comprendeva l'attività da prestarsi nell'ambito sia del giudizio di cognizione, che di quello della pedissequa esecuzione, in cui - secondo la ricostruzione proposta dalla società odierna attrice - l'interdetta, tramite la tutrice, si costituiva in data 11.07.2018, giusta procura, per l'appunto, a margine della predetta domanda cautelare. Tale prospettazione, però, pare contraddetta dalle allegazioni dell'atto d'intervento depositato nell'interesse della OR
, ove il credito vantato da quest'ultima nei confronti della OR risulta Per_1 Pt_1 portato dalla condanna dell'odierna convenuta al pagamento della somma pari a € 7.500,00 a titolo di spese di lite maturate all'esito del lodo arbitrale irrituale instauratosi tra le due;
ne discende che il titolo vantato nel giudizio d'esecuzione immobiliare in parola è diverso da quello conseguibile all'esito del giudizio ex art. 700 c.p.c., per cui era stata rilasciata procura alle liti. A conforto, si sottolinea che con la procura alle liti a margine del ricorso cautelare l'avv. MOSCA, in qualità di tutrice della OR , delegava l'avv. BASSO a difendere la medesima “nella Per_1 presente procedura, in ogni sua fase e grado, esecuzione compresa ed in eventuali giudizi d'opposizione all'esecuzione od a singoli atti esecutivi”, dovendosi intendere con l'espressione
“presente procedura” esclusivamente il giudizio cautelare, nonché l'eventuale esecuzione coatta dello stesso;
la procura in parola costituisce, infatti, mandato speciale ex art. 83 c.p.c., in forza della quale la tutrice conferiva all'avvocato il potere di difesa dell'interdetta soltanto nel giudizio ex art. 700 c.p.c., nonché nel successivo procedimento d'esecuzione, non riscontrandosi alcun elemento, che consenta di ritenere detto mandato esteso a un procedimento diverso. Si aggiunge come, in ogni caso, parte attrice non abbia in alcun modo né allegato, né dimostrato l'eventuale sussistenza di una
“connessione” tra le vicende sottese al lodo arbitrale e quelle poste alla base del ricorso cautelare, di cui la società odierna attrice risulta essersi limitata a produrre soltanto la prima pagina, senza fornire alcuna possibilità d'apprezzamento da parte del giudice del relativo contenuto. Posto che la procura alle liti conferita a margine del ricorso ex art. 700 c.p.c. limita ex art. 83 c.p.c. il mandato difensivo al giudizio cautelare, nonché alla relativa eventuale esecuzione, si ritiene che parte attrice non abbia adeguatamente allegato e comprovato la sussistenza in capo al legale dei poteri idonei alla rappresentanza in giudizio dell'avv. MOSCA, quale tutrice della OR , derivanti Per_1 da valida procura alle liti, spendibile nel giudizio d'esecuzione immobiliare meglio indicato in atti. Corollario ne è che l'atto di riassunzione del procedimento esecutivo è stato depositato in carenza di ius postulandi del legale, difetto non sanabile ex art. 182 c.p.c. in ragione del decesso dell'interdetta in data 11.07.2019 - cioè in epoca antecedente alla riassunzione - e, quindi, della cessazione, sin da allora, dell'ufficio del tutore. Sul punto si condivide l'orientamento giurisprudenziale, secondo cui, in ordine alla sospensione sancita dalla legge 24/4/2020, n. 27 di conversione del D.L 17/3/2020, n. 18, “l'ipotesi di sospensione ex art. 54-ter cit. rientra nella categoria delle sospensioni cc.dd.
“esterne” di cui all'art. 623 c.p.c. e, tra queste, in quelle disposte dalla legge, con la conseguenza che, al ricorrere dei presupposti stabiliti normativamente, detta sospensione opera nella singola procedura a prescindere da un provvedimento del giudice, il quale, infatti, si limita ad una ricognizione della causa di sospensione già efficace ex lege. Quanto alla modalità per la ripresa delle procedure sospese, con il provvedimento depositato il 24 giugno 2020 anche nella presente procedura, si è indicata quella del deposito del ricorso in riassunzione da parte del creditore più
3 diligente. Tale soluzione si fonda sull'orientamento secondo cui la riattivazione delle procedure interessate da sospensioni cc.dd. “esterne” trova la sua disciplina - in difetto, come per la sospensione in esame, di specifiche disposizioni - nella norma generale del libro terzo per la riattivazione delle esecuzioni quiescenti di cui all'art. 627 c.p.c. L'applicazione di tale norma deve, però, intendersi limitata alla modalità ( ricorso in riassunzione della parte interessata) e ai termini per la riattivazione (termine indicato dal G.E. o, in difetto, sei mesi) in essa previsti, non anche al dies a quo per la decorrenza di tale termine. L'art. 627 c.p.c., sotto tale ultimo profilo, si riferisce, infatti, ex professo alle sole sospensioni disposte dal GE ex art. 624 c.p.c. sicché è principio interpretativo della giurisprudenza della Suprema Corte ( ) che debba farsi riferimento alla cessazione della causa di sospensione esterna per la individuazione del dies a quo del termine perentorio stabilito dal GE o, comunque, di quello semestrale previsto dalla norma” (cfr. Trib. Ord. Roma, IV Sez. civ., Proc. n. 1599/2011 R.G.Es, 20.09.2021, G.E. Dott.ssa B. FERRAMOSCA). Atteso l'insanabile difetto di ius postulandi in capo al legale nell'ambito del procedimento esecutivo per difetto di valida procura, si ritiene la domanda avanzata da parte attrice non meritevole d'accoglimento, con assorbimento di qualsivoglia altra questione, anche di merito. Spese irripetibili in ragione della soccombenza di parte attrice e della contumacia di parte convenuta;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
RIGETTA la domanda formulata dalla società odierna attrice nei confronti della convenuta. Spese irripetibili.
Biella, 01.04.2025
IL GIUDICE
DOTT.SSA F. MARRAPODI
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BIELLA
SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice, dott.ssa Francesca MARRAPODI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 495/2022 promossa da:
CP_1 Parte_1 (C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. P. P.IVA_1
BASSO, come da procura alle liti;
- PARTE ATTRICE – nei confronti di
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
- PARTE CONVENUTA CONTUMACE -
CONCLUSIONI
Parte attrice ha precisato le conclusioni come da foglio del 07.11.2024:
“Rigettarsi l'avversaria opposizione disponendo il prosieguo della procedura esecutiva immobiliare n. 67/2018 R.G.E., previa revoca della sua sospensione. Si ribadisce la rinuncia all'istanza di distrazione delle spese. Si richiama l'eccezione di legittimazione attiva e di interesse in capo alla convenuta in quanto non è erede di in seguito Parte_1 Persona_1 all'annulla disposto con la sentenza di q el giudizio n. 151/2020 R.G., la cui copia è stata depositata nel presente giudizio”; Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_2
(da qui in avanti, per brevità,
[...] Parte_2
) adiva il Tribunale di Biella nei confronti della OR chiedendo il rigetto
[...] Pt_1 dell'avversaria opposizione all'esecuzione e la disposizione del prosieguo della procedura esecutiva immobiliare n. 67/2018 R.G.E., previa revoca della sua sospensione, con vittoria di spese di lite.
A fondamento della propria domanda, parte attrice allegava che i) con ricorso in opposizione ex art. 615, 2° c. c.p.c. all'esecuzione immobiliare n. 67/2018 R.G.E. pendente avanti al Tribunale di Biella, la sig.ra aveva chiesto dichiararsi l'estinzione della procedura esecutiva stessa ex Pt_1 art. 630 c.p.c. per mancata riassunzione della medesima da parte di soggetti a ciò legittimati entro il termine perentorio di cui all'art. 627 c.p.c. e, in subordine, la dichiarazione di estinzione per intervenuta estinzione dell'unico credito portato da titolo esecutivo (quello precettato) per confusione del creditore con il debitore ex art. 1253 c.c. non avendo titolo per proseguirla gli altri creditori intervenuti senza titolo esecutivo;
ii) la società attrice si era costituita nel predetto giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione avversaria;
iii) all'esito dell'udienza del 25.2.2022 il G.E., Dott. , aveva sospeso l'esecuzione con compensazione delle spese di lite tra le parti, Persona_2 fissando termine perentorio di giorni 90 per l'introduzione del giudizio di merito;
iv) la società creditrice procedente aveva interesse a far valere le proprie ragioni, promuovendo la presente causa di merito;
v) la qualità d'erede universale dell'eredità morendo dismessa dalla OR
in capo alla OR non era ancora stata accertata in via definitiva, Per_1 Pt_1 risultando all'epoca della domanda pendente il relativo procedimento dinanzi al Tribunale di Biella;
vi) come si evince dalla prima pagina del ricorso d'urgenza, prodotto unitamente all'atto di
1 citazione, la tutrice della OR aveva rilasciato una procura alle liti estesa al Per_1 processo di esecuzione e che vii) “l'intervento proposto con ricorso datato 11/7/2018 (erroneamente indicato dall'opponente come datato 1/7/2018) e depositato telematicamente il 13/7/2018 per la somma di euro 10.943,40 è stato notificato all'esecutata opponente Pt_1
in data 19/7/2018 e l'originale notificato di tale ricorso, munito dell'attestazione di
[...] conformità, è stato depositato nel fascicolo dell'esecuzione con nota di deposito del 25/7/2018 (…) l'intervento proposto con ricorso datato 4/2/2019 e depositato telematicamente l'8/2/2019 per le somme di euro 25.376 e di euro 193,41 è stato notificato all'esecutata-opponente in data 12/2/2019 mediante PEC ai domiciliatari Avv.ti Clelio e Francesca GROSSO, atteso che l'esecutata medesima si era costituita con comparsa del 30/10/2018 con elezione di domicilio. L'originale notificato di tale ricorso, munito dell'attestazione di conformità, è stato depositato nel fascicolo dell'esecuzione con nota di deposito del 15/2/2019 (…) l'intervento proposto con ricorso depositato il 28/8/2019 dalla società in persona del liquidatore di nomina giudiziale Parte_2
Dott.ssa per la somma complessiva di euro 238.559,44 è stato notificato Persona_3 all'esecutata-opponente in data mediante Ufficiale Giudiziario ai domiciliatari Avv.ti Clelio e Francesca GROSSO in data 13/9/2019. L'originale notificato di tale ricorso, munito dell'attestazione di conformità, èstato depositato nel fascicolo dell'esecuzione con nota di deposito del 17/9/2019 (…) Poiché l'esecutata nell'atto di opposizione ha contestato i predetti crediti, la società esponente ha richiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo (fondato sul lodo arbitrale) n.
144/2022 (R.G. n. 328/2022) notificato in data 26.4.2022 (doc. n. 11) e che 5) le istanze di riassunzione dell'esecuzione sono state proposte dal sottoscritto Difensore in forza della procura alle liti a suo tempo conferita dall'allora Tutore e mai revocata da alcuno. Tale procura ha mantenuto la sua validità anche dopo la morte della OR , posto che, come noto, Per_1 nel processo esecutivo la morte della parte procedente non determina l'interruzione del processo (a differenza di quanto previsto per il processo di cognizione) e nemmeno la caducazione della procura al Difensore. A ciò si aggiunga che, nelle more, la società creditrice procedente, che nell'esecuzione de qua era intervenuta senza titolo, ha ottenuto il titolo del suo redito mediante la pronuncia dell'ingiunzione” (cfr. pagg.
2-5 dell'atto di citazione). Dichiarata contumace la parte convenuta con provvedimento dell'11.01.2023, il giudice si riservava in ordine alla decisione, come da verbale del 06.11.2024, concedendo i termini ex art. 190 c.p.c.
Ora, circa la persistenza della validità della procura alle liti conferita in data 09.11.2017 dalla tutrice della OR in epoca successiva al decesso di quest'ultima in data 11.07.2019, si Per_1 rileva che appaiono, in astratto, condivisibili le argomentazioni difensive attoree, secondo cui
“l'incidenza sul processo degli eventi previsti dall'art. 299 c.p.c. è disciplinata, in ipotesi di costituzione in giudizio a mezzo di difensore, dalla regola dell'ultrattività del mandato alla lite, in ragione della quale, nel caso in cui l'evento non sia dichiarato o notificato nei modi e nei tempi di cui all'art. 300 c.p.c., il difensore continua a rappresentare la parte come se l'evento non si sia verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti e al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale e nelle successive fasi di quiescenza e riattivazione del rapporto a seguito della proposizione dell'impugnazione. Tale posizione giuridica è suscettibile di modificazione nell'ipotesi in cui, nella successiva fase
d'impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale della parte divenuta incapace, oppure se il procuratore di tale parte, originariamente munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza o notifichi alle altre parti
l'evento verificatosi, o se, rimasta la medesima parte contumace, l'evento sia documentato dall'altra parte (come previsto dalla novella di cui all'art. 46 della legge n. 69 del 2009), o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ai sensi del comma quarto dell'art. 300 c.p.c.” (cfr. Corte App. Campobasso, 07.08.2023, n.234). Analogamente, si aggiunge che la morte del mandante che sta in giudizio a mezzo di mandatario, in tanto ha rilevanza processuale e importa l'interruzione del processo, in quanto sia stata dichiarata o notificata dal procuratore legale, restando irrilevante che la morte di una delle parti sia nota al giudice o alla controparte e sia da quest'ultima comunicata nel processo, giovando rammentare che la rappresentanza processuale — per il suo particolare carattere di rapporto esterno rispetto al giudice e alla controparte — sopravvive al decesso del mandante (cfr.
Cass. civ., Sez. III, 18.01.2001, n. 721, conforme a Cass. civile, Sez. III, 26.04.1983, n. 2866). Si
2 precisa, tuttavia, che “in materia di esecuzione forzata, lo "ius postulandi" spettante anche nel processo di esecuzione al difensore della parte, in virtù della procura conferitagli già nel processo di cognizione e in difetto di espressa limitazione, viene meno in caso di morte o perdita di capacità della parte intervenuta nel corso del processo di cognizione (e ivi non dichiarata, né notificata), ovvero prima della notificazione del precetto e dell'inizio dell'esecuzione, non operando il principio di ultrattività del mandato alle liti nei rapporti tra il processo di cognizione e quello di esecuzione, sicché, a prescindere dalle vicende del processo in cui l'evento morte non dichiarato si è verificato, la legittimazione attiva all'azione esecutiva sulla base di quel titolo giudiziale compete solo ai successori o rappresentanti della parte colpita dall'evento, che, per farsi rappresentare e difendere in sede esecutiva, dovranno rilasciare una nuova procura alle liti” (cfr. Cass. civ., sez. III, 05.05.2016, n.8959. Nondimeno, nella fattispecie concreta, si osserva che la tutrice della OR risulta Per_1 aver conferito procura alle liti in favore dell'avv. BASSO in data 09.11.2017, come si ricava dal margine della prima pagina del ricorso ex art. 700 c.p.c. (cfr. doc. 7 fascic. parte attrice), ove si legge che il mandato difensivo comprendeva l'attività da prestarsi nell'ambito sia del giudizio di cognizione, che di quello della pedissequa esecuzione, in cui - secondo la ricostruzione proposta dalla società odierna attrice - l'interdetta, tramite la tutrice, si costituiva in data 11.07.2018, giusta procura, per l'appunto, a margine della predetta domanda cautelare. Tale prospettazione, però, pare contraddetta dalle allegazioni dell'atto d'intervento depositato nell'interesse della OR
, ove il credito vantato da quest'ultima nei confronti della OR risulta Per_1 Pt_1 portato dalla condanna dell'odierna convenuta al pagamento della somma pari a € 7.500,00 a titolo di spese di lite maturate all'esito del lodo arbitrale irrituale instauratosi tra le due;
ne discende che il titolo vantato nel giudizio d'esecuzione immobiliare in parola è diverso da quello conseguibile all'esito del giudizio ex art. 700 c.p.c., per cui era stata rilasciata procura alle liti. A conforto, si sottolinea che con la procura alle liti a margine del ricorso cautelare l'avv. MOSCA, in qualità di tutrice della OR , delegava l'avv. BASSO a difendere la medesima “nella Per_1 presente procedura, in ogni sua fase e grado, esecuzione compresa ed in eventuali giudizi d'opposizione all'esecuzione od a singoli atti esecutivi”, dovendosi intendere con l'espressione
“presente procedura” esclusivamente il giudizio cautelare, nonché l'eventuale esecuzione coatta dello stesso;
la procura in parola costituisce, infatti, mandato speciale ex art. 83 c.p.c., in forza della quale la tutrice conferiva all'avvocato il potere di difesa dell'interdetta soltanto nel giudizio ex art. 700 c.p.c., nonché nel successivo procedimento d'esecuzione, non riscontrandosi alcun elemento, che consenta di ritenere detto mandato esteso a un procedimento diverso. Si aggiunge come, in ogni caso, parte attrice non abbia in alcun modo né allegato, né dimostrato l'eventuale sussistenza di una
“connessione” tra le vicende sottese al lodo arbitrale e quelle poste alla base del ricorso cautelare, di cui la società odierna attrice risulta essersi limitata a produrre soltanto la prima pagina, senza fornire alcuna possibilità d'apprezzamento da parte del giudice del relativo contenuto. Posto che la procura alle liti conferita a margine del ricorso ex art. 700 c.p.c. limita ex art. 83 c.p.c. il mandato difensivo al giudizio cautelare, nonché alla relativa eventuale esecuzione, si ritiene che parte attrice non abbia adeguatamente allegato e comprovato la sussistenza in capo al legale dei poteri idonei alla rappresentanza in giudizio dell'avv. MOSCA, quale tutrice della OR , derivanti Per_1 da valida procura alle liti, spendibile nel giudizio d'esecuzione immobiliare meglio indicato in atti. Corollario ne è che l'atto di riassunzione del procedimento esecutivo è stato depositato in carenza di ius postulandi del legale, difetto non sanabile ex art. 182 c.p.c. in ragione del decesso dell'interdetta in data 11.07.2019 - cioè in epoca antecedente alla riassunzione - e, quindi, della cessazione, sin da allora, dell'ufficio del tutore. Sul punto si condivide l'orientamento giurisprudenziale, secondo cui, in ordine alla sospensione sancita dalla legge 24/4/2020, n. 27 di conversione del D.L 17/3/2020, n. 18, “l'ipotesi di sospensione ex art. 54-ter cit. rientra nella categoria delle sospensioni cc.dd.
“esterne” di cui all'art. 623 c.p.c. e, tra queste, in quelle disposte dalla legge, con la conseguenza che, al ricorrere dei presupposti stabiliti normativamente, detta sospensione opera nella singola procedura a prescindere da un provvedimento del giudice, il quale, infatti, si limita ad una ricognizione della causa di sospensione già efficace ex lege. Quanto alla modalità per la ripresa delle procedure sospese, con il provvedimento depositato il 24 giugno 2020 anche nella presente procedura, si è indicata quella del deposito del ricorso in riassunzione da parte del creditore più
3 diligente. Tale soluzione si fonda sull'orientamento secondo cui la riattivazione delle procedure interessate da sospensioni cc.dd. “esterne” trova la sua disciplina - in difetto, come per la sospensione in esame, di specifiche disposizioni - nella norma generale del libro terzo per la riattivazione delle esecuzioni quiescenti di cui all'art. 627 c.p.c. L'applicazione di tale norma deve, però, intendersi limitata alla modalità ( ricorso in riassunzione della parte interessata) e ai termini per la riattivazione (termine indicato dal G.E. o, in difetto, sei mesi) in essa previsti, non anche al dies a quo per la decorrenza di tale termine. L'art. 627 c.p.c., sotto tale ultimo profilo, si riferisce, infatti, ex professo alle sole sospensioni disposte dal GE ex art. 624 c.p.c. sicché è principio interpretativo della giurisprudenza della Suprema Corte ( ) che debba farsi riferimento alla cessazione della causa di sospensione esterna per la individuazione del dies a quo del termine perentorio stabilito dal GE o, comunque, di quello semestrale previsto dalla norma” (cfr. Trib. Ord. Roma, IV Sez. civ., Proc. n. 1599/2011 R.G.Es, 20.09.2021, G.E. Dott.ssa B. FERRAMOSCA). Atteso l'insanabile difetto di ius postulandi in capo al legale nell'ambito del procedimento esecutivo per difetto di valida procura, si ritiene la domanda avanzata da parte attrice non meritevole d'accoglimento, con assorbimento di qualsivoglia altra questione, anche di merito. Spese irripetibili in ragione della soccombenza di parte attrice e della contumacia di parte convenuta;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
RIGETTA la domanda formulata dalla società odierna attrice nei confronti della convenuta. Spese irripetibili.
Biella, 01.04.2025
IL GIUDICE
DOTT.SSA F. MARRAPODI
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