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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 29/07/2025, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 496/2025
N. R.G. 159/2025
REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di MILANO
Sezione Lavoro
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa SI IN NI Presidente est. dott.ssa Susanna Mantovani Consigliera dott.ssa Serena Sommariva Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n.718/2024 del Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, est. dr. ATANASIO, pubblicata il 14.08.2024, promossa da:
con l'avv. ROBERTO TESTA ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Milano – Piazzale L. Cadorna, n. 4 contro
, con l'avv. RICCARDO ELIA ed elettivamente Controparte_1 domiciliato presso lo studio dello stesso, in Milano, via Orti, 2
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI:
Per la parte APPELLANTE:
Pagina 1 Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Milano contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso in rito e merito, in integrale riforma della sentenza n. 718/2024 pubblicata dal Tribunale di Milano - sezione lavoro (dott. Atanasio) in data 14.08.2024, accogliere l'impugnazione di cui al presente atto e, per l'effetto rigettare integralmente il ricorso ex art. 414 c.p.c. proposto dal sig. e le domande in esso contenute, in quanto destituite di ogni Controparte_1 fondamento in fatto ed in diritto e, in ogni caso, si insiste per l'accoglimento delle conclusioni Part svolte dalla ella memoria difensiva ex art. 416 cpc.
In via subordinata fermi gli effetti di cui all'art. 336 cpc, in accoglimento della presente impugnazione, dichiarare la nullità della sentenza per le ragioni indicate ai §§ 6 e 7 o, in ogni caso, riformare parzialmente la sentenza, così statuendo:
- accertare e dichiarare l'inquadramento nel livello 9 anziché nel livello 8, con conseguente restituzione del superiore trattamento economico percepito per effetto del superiore inquadramento;
- accertare e dichiarare che il diritto alle retribuzioni decorre dal 31.3.2022 e non dal Part 17.2.2022 e, conseguentemente, condannare il sig. a restituire alla CP_1
l'importo di € 2.237,50 o la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi moratori.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio del doppio grado di giudizio
Per la PARTE APPELLATA
1) ogni contraria istanza disattesa e respinta, rigettare l'appello perché infondato in fatto e in diritto e confermare la decisione di primo grado, sentenza del Tribunale di Milano, sez. lav.,
n. 718/2024;
2) con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio;
3) con sentenza esecutiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 718/2024, dopo aver esperito istruttoria testimoniale, ha accolto integralmente il ricorso proposto da nei Controparte_1 confronti di e ha così deciso: Pt_1
“Dichiara (e costituisce) tra il signor e CP_1 Controparte_2 un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ed a
[...] tempo pieno sin dal 23/8/2021 con diritto del ricorrente all'inquadramento, con qualifica di operaio, nell' VIII livello CCNL personale dipendente;
Parte_1
Pagina 2 condanna a riammettere immediatamente in Parte_1 servizio il ricorrente nonché a pagare in suo favore le retribuzioni medio CP_1 tempore maturate dal 17.2.2022 fino all'effettivo ripristino del rapporto di lavoro, nella misura di euro 1.606,41 lordi mensili oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
condanna altresì a rimborsare al Parte_1 ricorrente le spese di lite che liquida in € 5.000 oltre accessori ed oltre 15% per spese generali.”
Con l'atto introduttivo del giudizio il sig. adiva il Tribunale di Milano CP_1
Part deducendo la non genuinità dei contratti di appalto tra le società sue datrici di lavoro e la avendo egli sempre lavorato presso quest'ultima sotto la direzione, il controllo e il coordinamento dei dipendenti della stessa e chiedeva la costituzione di un rapporto di lavoro direttamente in capo all'utilizzatrice Pt_1
Il ricorrente deduceva che, a far data dal 23/08/2021, aveva prestato attività lavorativa presso Part il centro di produzione di Milano via AT, fino al 30 Aprile 2022. Il rapporto di lavoro non era stato formalizzato con la bensì, in un Controparte_3 primo momento, con la società MA AL RL e successivamente con
[...]
dal 1 settembre 2021 al 30 Aprile 2022, con orario di lavoro a tempo Controparte_4 pieno, inquadrato come operaio di 1° livello del CCNL pulizia – industria e assegnato alle mansioni di manovale di magazzino.
Il ricorrente lamentava il verificarsi di una fattispecie di interposizione illecita di manodopera, in violazione dell'art. 29 del D.Lgs 276/2003, in virtù di una serie di fattori. Part Deduceva di essere stato inserito nel normale ciclo produttivo della a disposizione dei suoi dipendenti;
di avere svolto attività diverse da quelle previste dal contratto di appalto e di Part essere stato utilizzato dai dipendenti della come un Jolly per soddisfare le più diverse esigenze: cambio lampadine, trasporto microfoni, attività di sartoria;
di avere ricevuto gli Parte ordini e le direttive dai dipendenti della di avere utilizzato gli strumenti di lavoro di quest'ultima secondo l'orario dalla stessa determinato;
i suoi formali datori di lavoro non lo avevano mai diretto, non avevano organizzato i mezzi per la gestione degli appalti e non avevano assunto alcun rischio di impresa, essendosi limitati alla mera gestione del rapporto da un punto di vista amministrativo.
Dopo 7 mesi di lavoro, in data 31 marzo 2022, responsabile della società Persona_1 della , aveva comunicato al ricorrente, tramite telefono, di Controparte_4 non recarsi al lavoro il giorno successivo.
Pagina 3 Il ricorrente, pertanto, denunciava l'illegittima interposizione di manodopera con diritto alla costituzione di un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la società convenuta, a far data dal 23 agosto 2021, con inquadramento nell'ottavo livello CCNL di settore;
chiedeva dichiararsi l'illegittimità del licenziamento del 31.03.2022 con riammissione nel posto di lavoro e corresponsione di tutte le retribuzioni medio tempore maturate dalla cessazione dal servizio fino alla data di effettivo ripristino del rapporto di lavoro.
La costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto del ricorso e sosteneva la legittimità Parte_1 degli appalti nell'ambito dei quali era stato impiegato il signor CP_1
In via subordinata, la convenuta chiedeva che il lavoratore, ove riammesso in servizio, fosse Part inquadrato al 9° livello del CCL e non all'8°, come richiesto con il ricorso).
Infine, invocava la decadenza ex art. 32 l. 183/2020, adducendo la mancata Parte_1 impugnazione dell'estromissione dal posto di lavoro da parte del ricorrente.
Il giudice, esperito infruttuosamente il tentativo obbligatorio di conciliazione, all'esito dell'istruttoria testimoniale svolta, ha escluso genuinità dell'appalto rilevando che “il Part ricorrente veniva costantemente eterodiretto dai dipendenti di per tutte le necessità che venivano in essere nel corso del programmi televisivi che venivano mandati in onda, si badi bene, in presa diretta, quindi con la necessità che vi fosse una diretta interazione tra i Part responsabili che partecipavano alla confezione del programma e i dipendenti di CP_4 tra i quali lo stesso ricorrente.”
Ha accertato la sussistenza tra e di un ordinario rapporto di lavoro CP_1 Pt_1 subordinato a tempo indeterminato ed a tempo pieno sin dal 23/8/2021; ha accertato il diritto del ricorrente all'inquadramento, con qualifica di operaio, nel Parte rivendicato superiore VIII livello CCNL personale dipendente ha respinto la domanda di declaratoria dell'illegittimità del licenziamento evidenziando che “ un reale licenziamento non è intervenuto, essendosi limitato il superiore del ricorrente a dirgli che non si sarebbe dovuto presentare in RA in quanto il servizio era annullato;
ciò è avvenuto verosimilmente il 17.2.22 che è stato l'ultimo giorno in cui il ricorrente si è recato Part in mentre il rapporto con è cessato il 31.3.22”, CP_4 ha respinto l'eccezione di decadenza sollevata da avendo il ricorrente interrotto il Pt_1 termine con la lettera ricevuta il 15.4.22,
Pagina 4 Parte ha condannato a riammettere immediatamente in servizio il ricorrente CP_1
nonché a pagare in suo favore le retribuzioni medio tempore maturate dal 17.2.2022
[...] fino all'effettivo ripristino del rapporto di lavoro
Parte Avverso la sentenza ha proposto appello la dolendosi dell'erroneità della sentenza per i seguenti motivi: Parte Con il primo motivo di gravame la ensura la sentenza di primo grado per malgoverno ed errata valutazione delle prove nella parte in cui ha accertato l'esistenza di un rapporto di Parte lavoro subordinato con la itenendo la non genuinità dell'appalto.
L'appellante precisa che, quanto al rischio d'impresa, le appaltatrici erano dotate di personale Part idoneo e sufficiente ad adempiere a tutte le richieste di servizio attivate dalla anche imprevedibili;
una non corretta programmazione o un organico non adeguato di personale le avrebbe esposte al rischio di risultare inadempienti, con obbligo di pagamento delle sanzioni penali previste.
Anche l'organizzazione dei mezzi necessari all'erogazione del servizio era a carico delle Parte appaltatrici. In riferimento a tale aspetto la recisa che oggetto dei contratti era, non solo il servizio di movimentazione dei carichi ma anche quello di trasporto e stoccaggio del Part materiale ei magazzini delle appaltatrici. infatti, è una società consortile Controparte_4 di che opera nel settore della logistica e che dispone di oltre 120 Controparte_5 automezzi, alcuni dei quali erano utilizzati dai suoi dipendenti proprio per l'adempimento dell'appalto oggetto di causa;
di oltre 200.000 mq di propri magazzini (alcune migliaia dei Part quali messi a disposizione della roprio in forza dei contratti di cui è causa) e di oltre 600 dipendenti.
Con riferimento al potere organizzato e direttivo nei confronti dei dipendenti assegnati a Parte svolgere il servizio appaltato, la videnzia la complessità delle operazioni necessarie alla realizzazione dei vari contratti d'appalto. In questa ottica, infatti, era prevista la presenza di due soggetti (uno in capo alla committente ed uno in capo all'appaltatrice) che si interfacciavano in ordine all'esecuzione dell'appalto. Il responsabile della committente rappresentava tali esigenze al suo omologo, dipendente dell'appaltatrice, il quale, preso atto di ciò, individuava i soggetti ai quali affidare tale compito e, nell'esercizio del potere direttivo, li assegnava a svolgere quell'incarico e, con l'ausilio dei preposti, indicava loro l'attività da svolgere, l'orario di lavoro da osservare, indicava il luogo di esecuzione del servizio Part all'interno degli insediamenti o in esterna. Nello specifico, l'appaltatrice ne aveva nominati due, uno per l'insediamento di Corso Sempione (Angelo SU) e uno per quello di
Pagina 5 Via AT ( . Era quest'ultimo, in tale veste, che organizzava il lavoro Persona_1 degli addetti al servizio, e quindi anche del sig. Tale impianto organizzativo è CP_1 stato confermato da tutti i testi escussi, al contrario è rimasto indimostrato che fossero i Part dipendenti ad indicare al sig. dove svolgere la sua attività, con quale CP_1 orario e nell'ambito di quale servizio.
Con il secondo motivo di impugnazione lamenta l'errata valutazione delle prove con Pt_1 riferimento al concreto svolgimento dell'appalto. Critica la sentenza per avere il primo giudice ritenuto maggiormente attendibili i testi e SU in quanto non più dipendenti Tes_1
Parte
e di aver invece considerato le dichiarazioni dei testi , e Tes_2 Tes_3 Tes_4
“prive di rilievo” poiché gli stessi non si ricordavano dell'appellato.
Evidenzia che il teste SU ha dichiarato di essere stato sempre adibito agli studi siti in Corso
Sempione, mentre l'appellato ha lavorato presso quelli di via AT. Reputa poco rilevante la deposizione del teste in quanto lo stesso aveva svolto mansioni di arredatore per 11 Tes_1 anni e non poteva avere contezza della gestione amministrativa dell'appalto.
Una corretta valutazione delle deposizioni dei testimoni avrebbe portato a diversa conclusione e confermato l'esistenza di contratto di appalto genuino, poiché erano solo ed esclusivamente le società appaltatrici a dare direttive al lavoratore.
Parte Con il terzo motivo di appello impugna la sentenza di primo grado nella parte in cui individua il livello di inquadramento professionale del sig. ovvero il livello 8 Persona_2 del CCNL applicato. Censura la pronuncia per mancanza di motivazione non avendo fornito il primo giudice alcuna indicazione in merito alle ragioni che lo hanno indotto ad adottare tale decisione. In secondo luogo, sostiene che l'inquadramento contrattuale all'VIII livello attribuito dal giudice è errato per violazione dell'art. 59 CCL RA, che prevede all'art. 8 che appartengono a questo livello: “i lavoratori che svolgono attività operative per abilitarsi alle quali occorrono le conoscenze professionali di base”. Rileva che dalle dichiarazioni testimoniali, era emerso che era tra i dipendenti dell'appaltatrice che si occupavano CP_1 semplicemente del trasporto e della movimentazione di beni destinati ai set televisivi, attività per cui nessuno ha riferito ci fosse necessità, in capo al lavoratore, di una “conoscenza professionale di base” che, neanche lo stesso, non ha dichiarato di possedere. Part Laddove il Giudice di prime cure avesse interpretato correttamente l'art. 59 del CCL Part avrebbe dovuto respingere la domanda di inquadramento nel livello 8 del CCL e, nel Part caso, ritenere l'attività di movimentazione carichi riconducibile al livello 9 del CCL la
Pagina 6 cui declaratoria prevede: “appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività operative semplici per abilitarsi alle quali non occorrono specifiche conoscenze professionali;
profili esemplificativi: manovale”. Parte La nsiste, quindi, nella riforma di tale capo della sentenza e chiede che il sig. CP_1
Part venga inquadrato nel livello 9 del CCNL con conseguente condanna dello stesso
[...] alla restituzione delle differenze tra la retribuzione liquidatagli dal Giudice in relazione all'inquadramento nel livello 8 e quanto avrebbe dovuto percepire se fosse stato inquadrato Part nel livello 9 del CCL
Parte Con il quarto motivo d'appello ontesta l'individuazione, da parte del giudice di primo grado, quale 'dies a quo' da cui far decorrere il risarcimento del danno in favore del signor il giorno del 17/2/2022, anziché il giorno del 31/3/2022. Deduce che tale CP_1 pronuncia è in palese violazione dell'art. 112 cpc;
il giudice, infatti, a fronte della domanda di pagamento delle retribuzioni a decorrere dal 31.3.2022, avrebbe dovuto attenersi a quella domanda e non andare oltre i suoi limiti, cosa che ha fatto senza alcuna motivazione.
Per queste ragioni, ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte. Pt_1
Con memoria depositata il 16.05.2025 ha contestato la fondatezza CP_1 dell'impugnazione e ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado e replicando alle doglianze di controparte
All'udienza del 10.6.2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce.
***************
L'appello è solo in parte fondato e merita di essere accolto con riferimento alla domanda relativa all'inquadramento del lavoratore, mentre è infondato e deve essere respinto nel resto.
Preliminarmente va dato atto che non sono oggetto di impugnazione le pronunce di rtigetto dell'eccezione di decadenza sollevata da e la domanda di illegittimità del Pt_1 licenziamento proposta da entrambe respinte dal primo giudice e passate in CP_1 giudicato.
I primi due motivi di gravame possono essere esaminati congiuntamente, per ragioni di connessione logico-giuridica in quanto con entrambi si censura la erronea valutazione delle Parte risultanze istruttorie con riferimento all'accertamento di un appalto non genuino tra le società datrici di lavoro di CP_1
Pagina 7 Essi sono infondati.
Occorre premettere che l'art. 29, comma 1, d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 stabilisce che “ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, “l'art. 29, comma 1, d. lgs. n. 276 del
2003, in tema di divieto d'intermediazione di manodopera, differenzia il contratto di appalto dalla somministrazione irregolare di lavoro in base all'assunzione, nel primo, del rischio
d'impresa da parte dell'appaltatore ed all'eterodirezione dei lavoratori utilizzati, la quale si manifesta nel caso in cui l'appaltante -interponente non solo organizza, ma dirige anche i dipendenti dell'appaltatore rimanendo sull'interposta solo compiti di gestione amministrativa del rapporto senza una concreta organizzazione” (così Cass., 27 aprile 2022 n. 13182).
La Suprema Corte ha, altresì, chiarito che “per individuare la linea di demarcazione tra la fattispecie vietata dell'esistenza di una interposizione illecita di manodopera e quella lecita dell'appalto di opere o servizi, è necessario che il giudice accerti che all'appaltatore sia stato affidato un servizio ed un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso la reale organizzazione e gestione autonoma della prestazione, con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo, con l'impiego di propri mezzi da parte dell'appaltatore e sempre che sussista un rischio di impresa in capo all'appaltatore” (cfr.
Cass., 25 giugno 2020 n. 12551 e precedenti ivi richiamati).
La Suprema Corte ha in particolare affermato che “una volta accertata l'estraneità dell'appaltatore alla organizzazione e direzione dei prestatori di lavoro nell'esecuzione dell'appalto, è del tutto ultronea qualsiasi questione inerente il rischio economico e
l'autonoma organizzazione del medesimo, né rileva che l'impresa appaltatrice sia effettivamente operante sul mercato, atteso che, se la prestazione risulta diretta ed organizzata dal committente, per ciò solo si deve escludere l'organizzazione del servizio ad opera dell'appaltante (in questi termini Cass. n. 11720 del 2009; Cass. n. 17444 del 2009;
Cass. n. 9624 del 2008)” (così Cass. 18/11/2019, n. 29889).
Nella Fattispecie ha appunto prospettato la fattispecie della interposizione CP_1 fittizia di manodopera, che si verifica quando un soggetto terzo si limita a procurare dei propri
Pagina 8 dipendenti a un'altra impresa dietro compenso, realizzandosi quindi una mera attività di fornitura di personale, vale a dire un fenomeno che si caratterizza per la dissociazione tra la figura del datore di lavoro formale e quella dell'effettivo utilizzatore della manodopera.
Il giudice di primo grado ha qualificato correttamente la domanda e all'esito dell'istruttoria testimoniale ha ritenuto che “ nella fattispecie che ci occupa la situazione di fatto che si è realizzata è proprio quella descritta dalla normativa e dalla giurisprudenza esaminata: il Part ricorrente veniva costantemente eterodiretto dai dipendenti di per tutte le necessità che venivano in essere nel corso del programmi televisivi che venivano mandati in onda, si badi bene, in presa diretta, quindi con la necessità che vi fosse una diretta interazione tra i Part responsabili che partecipavano alla confezione del programma e i dipendenti di CP_4 tra i quali lo stesso ricorrente.
Su tale punto illuminanti sono le dichiarazioni rese dai testi e SU, non a caso, Tes_1
Part entrambi non più dipendenti della e della , rispettivamente, e quindi CP_4 certamente meno interessati a rendere deposizioni più favorevoli al datore di lavoro come certamente avvenuto nel caso degli altri testi.”
Decisiva appare anche alla Corte la testimonianza di già dipendente Testimone_5
Parte er 11 anni fino al 2022, con mansioni di arredatore, il quale , premesso di ricordarsi del ricorrente, ha evidenziato che “Poiché dovevamo creare gli ambienti e modificarli in diretta nel corso del programma, eravamo costretti a dare disposizioni direttamente agli operai per le attività che dovevano svolgere, non essendoci il tempo materiale per poter dare le indicazioni al loro capo squadra affinché le trasmettesse agli operai.
Quest'ultima forma di organizzazione sarebbe stata possibile solo in caso di programma registrato, ma non certo durante una diretta, nel corso della quale il mutamente della scena avviene ad horas.
……………………….C'era un responsabile della società appaltatrice, che si chiama
, che, tuttavia, si limitava a procurare il numero di operai ritenuto Persona_1 necessario dalla produzione, eventualmente sostituendo quello che era stato impossibilitato a venire quel giorno. Ma non è mai stato coinvolto da noi per l'organizzazione delle scene necessarie per lo svolgimento del programma.
Nemmeno vi era un reale capo squadra tra gli operai assegnati in quanto loro dicevano di essere tutti operai totalmente equivalenti tra loro.
Avevamo posto ad il problema di nominarci un capo squadra al quale fare Per_1 riferimento di volta in volta.
Pagina 9 Lui ci aveva risposto che non aveva un potere di farlo in quanto non gli era stato assegnato dalla società, né poteva farlo lui in quanto aveva altri compiti
…………………………
Tutto il materiale utilizzato per il programma, così come gli attrezzi che venivano utilizzati, Part erano di proprietà
La riportata dichiarazione trova conferma in quanto riferito dal teste LI ANGELO, già Parte dipendente delle società appaltatrici della ra le quali Parte_2 fino al 2023, il quale, pur precisando di essere ”sempre stato assegnato alla sede di Corso
Sempione” mentre “il ricorrente credo che abbia lavorato in AT e in Corso Sempione sarà venuto solo eccezionalmente”, ha dichiarato di avere sempre svolto le mansioni di preposto e coordinatore degli operai che venivano inviati in Corso Sempione e ha così descritto il suo ruolo: Li accoglievo, controllavo che avessero i dispositivi di protezione individuale, li conducevo presso gli studi, aree tecniche e altro ove dovevano svolgere le loro attività, spiegando loro cosa avrebbero dovuto fare.
Quindi ritornavo presso il mio ufficio.
Io facevo da collettore per le problematiche di qualsiasi natura che riguardassero i rapporti Part tra le società appaltatrici.
Rappresento tuttavia che, nell'ultimo anno, per gli studi di Corso Sempione, alcuni degli Part operai della cooperativa che venivano utilizzati per le produzioni sono stati assorbiti da
e assunti.
Una volta che io li portavo sul posto, era poi l'arredatore o lo scenografo che si occupava di assegnarli i compiti che poi dovevano svolgere.
Il loro compito era quello di trasportare gli arredi necessari per il programma o portar via quelli che non servivano più”.
Condivisibilmente il primo giudice non ha tenuto conto invece delle dichiarazioni dei testi e e della teste in quanto i primi Testimone_6 Testimone_7 Tes_3 due hanno riferito di non conoscere e la terza di ricordarsi “ del ricorrente, seppur un CP_1 po' vagamente”.
Nulla questi testi hanno potuto quindi riferire per conoscenza diretta con riferimento alle modalità di svolgimento in concreto dell'attività lavorativa di CP_1
Alla luce delle riportate testimonianze, si evince che il referente dell'appaltatrice (SU) si limitasse ad accompagnare i dipendenti, muniti dei rispettivi dispositivi di protezione individuale, nei singoli siti ed a fornire loro generiche indicazioni sul lavoro per il quale erano
Pagina 10 stati, essendo poi il responsabile della a “gestire il lavoro dei nostri lavoratori” Parte_1
(così sempre SU). Parte Era poi il dipendente come riferito dal primo teste, che forniva al personale dell'appaltatrice le specifiche direttive sui materiali da caricare, scaricare o spostare a seconda delle esigenze di volta in volta da soddisfare.
Rileva la Corte che sia rilevante la testimonianza del referente dipendente della appaltatrice anche se addetto ad una sede di produzione diversa da quella in cui ha lavorato il sig. CP_1 in quanto delinea il compito assegnato dalle appaltatrici al proprio dipendente nell'ambito degli stessi appalti.
I primi due motivi d 'appello vanno pertanto respinti con conferma della sentenza impugnata in relazione all'accertamento del rapporto di lavoro subordinato tra e . CP_1 Pt_1
Part Deve invece essere accolto il terzo motivo con il quale ensura la sentenza di primo grado per omessa motivazione in punto di attribuzione al ricorrente del livello VIII rivendicato da
CP_1
Nella sentenza impugnata il giudice si è infatti limitato a statuire:
Va dichiarata la sussistenza - tra il signor e CP_1 [...]
- di un ordinario rapporto di lavoro subordinato a Controparte_2 tempo indeterminato ed a tempo pieno sin dal 23/8/2021 con diritto del ricorrente all'inquadramento, con qualifica di operaio, nell' VIII livello CCNL personale dipendente
; .. Parte_1 Parte_1
Manca invece effettivamente la motivazione sulle ragioni di attribuzione dell'8° livello.
Nel procedere all'esame del motivo è opportuno preliminarmente richiamare le declaratorie contrattuali dei livelli di inquadramento e dei profili professionali rilevanti ai fini della decisione. Secondo l'art 59 del CCNL dipendenti RA : appartengono al livello 9:
i lavoratori che svolgono attività operative semplici per abilitarsi alle quali non occorrono specifiche conoscenze professionali tra i profili esemplificativi addetto ai costumi commesso manovale appartengono al livello 8, rivendicato da : CP_1
Pagina 11 i lavoratori che svolgono attività operative per abilitarsi alle quali occorrono le conoscenze professionali di base.
Tra i profili esemplificativi: commesso operaio specializzato addetto ai costumi realizzatore decoratore tappezziere
Tanto premesso, ad avviso del Collegio va accolto l'argomento di parte appellante, secondo cui le risultanze istruttorie non confermerebbero l'adibizione costante e prevalente dell'appellato alle mansioni dallo stesso dedotte.
Emerge dalla documentazione in atti che è stato assunto da MA AL RL e CP_1 successivamente da con mansioni di manovale di magazzino e Controparte_4 inquadramento di operaio di I livello ccnl multiservizi pulizie (doc 1, 2, 4,5,6) . Part Le dette mansioni sono in linea con l'oggetto dei contratti di appalto stipulati tra e le due appaltatrici, che prevede:”servizio di manovalanza impianto scenografico fisso dove può essere richiesto lo spostamento di pedane carrellate di piccole dimensioni ed altri elementi di arredo come sedie, poltrone ed oggettistica varia, nonchè il posizionamento dia modesta quantità di apparati video, audio, luci…
Nel ricorso le mansioni sono così descritte:
13) In primo luogo, il ricorrente era stato impiegato come addetto al magazzino (mansione, questa, prevista dal suo contratto d'assunzione), con il compito di movimentare gli oggetti e i materiali ivi ubicati, nonché di caricare e scaricare i camion, i furgoni e le macchine in uscita o in entrata nello stesso magazzino.
14) In secondo luogo, e in misura di gran lunga prevalente, il signor era stato CP_1 inoltre utilizzato come addetto presso gli studi televisivi, dove venivano girate o registrate le trasmissioni, con il compito di movimentare il “materiale di scena”, trasportare gli oggetti, i materiali e le attrezzature dagli stessi studi al magazzino e viceversa, di allestire le varie scenografie.
15) In particolare, il ricorrente aveva lavorato sul “set” del programma “Detto Fatto”, dove era stato impiegato per il trasporto e la movimentazione di innumerevoli oggetti di scena
(sedie e poltrone per gli ospiti, arredi vari, telecamere e microfoni, oggetti tra i più disparati in relazione al tema della singola trasmissione, come dimostra, ad esempio, la “scaletta” di una delle puntate, allegata sub doc. 7, in cui sono indicati numerosi utensili, attrezzi,
Pagina 12 alimenti, eccetera, che il signor aveva il compito di trasportare dal o nel CP_1 magazzino ovvero di movimentare all'ambito dello studio televisivo).
16) Oltre che essere impiegato per l'attività di movimentazione di cui sopra, il ricorrente era stato anche addetto al posizionamento degli oggetti di scena sul “set”, e quindi al vero e proprio allestimento degli studi televisivi (ovviamente senza margini di autonomia, ma, come si vedrà, sempre e solo sotto il continuo controllo e le continue indicazioni e istruzioni del personale di . Parte_1
17) Con particolare riferimento a quest'ultima mansione, il ricorrente era stato impiegato, ad esempio, nell'allestimento della cucina del “set” televisivo (dove doveva posizionare utensili, stoviglie, prodotti alimentari, eccetera), nel posizionamento in studio di quadri e quadretti, dopo averli trasportati dal “reparto falegnameria”, o anche, nel mese di dicembre 2021, nell'affissione in studio di tutti gli addobbi natalizi (v. fotografie allegate sub doc. 12).
18) In alcune circostanze, inoltre, era stato richiesto al ricorrente di aggiustare delle lampadine che poi dovevano essere installate sul “set” televisivo.
Le testimonianze sul punto hanno riferito:
(che non conosce : Durante la diretta di Che Tempo Che Fa, ci sono Testimone_6 CP_1 dai 4 ai 6 operai, che si occupano di tutte le attività necessarie per lo studio, soprattutto della movimentazione e degli spostamenti delle scene.
LI Una volta che io li portavo sul posto, era poi l'arredatore o lo scenografo che si occupava di assegnarli i compiti che poi dovevano svolgere.
Il loro compito era quello di trasportare gli arredi necessari per il programma o portar via quelli che non servivano più.
Dovevamo comporre 6 tutorial, che erano 6 ambientazioni diverse, che ogni Tes_1 giorno cambiavano.
Dovevamo comporre queste 6 ambientazioni in diretta, talvolta anche mutandone l'ambientazione perché le postazioni concretamente esistenti erano 4 e, a volte, bisognava cambiare anche completamente l'ambientazione Nel corso del programma gli addetti arredatori erano 2: io fisso, per circa 10 anni, e un altro che era sempre diverso.
Poiché dovevamo creare gli ambienti e modificarli in diretta nel corso del programma, eravamo costretti a dare disposizioni direttamente agli operai per le attività che dovevano svolgere, non essendoci il tempo materiale per poter dare le indicazioni al loro capo squadra.
I testi hanno quindi univocamente riferito che l'appellato ha svolto in prevalenza mansioni di trasporto e sistemazione degli arredi, che non richiedono “specifiche conoscenze
Pagina 13 professionali” ma solo “conoscenze professionali di base.” Queste ultime richieste per il livello 9
Le riportate risultanze istruttorie documentali e testimoniali consentono di sussumere le mansioni svolte da nel livello 9 e non in quello superiore rivendicato dal lavoratore e CP_1 riconosciuto dal primo giudice, in quanto non sono emersi indizi sufficienti a provare la necessità in capo al lavoratore di conoscenze specialistiche , in particolare riconducibili al profilo di addetto ai costumi, posto che, come detto, l'attività prevalente svolta è risultata quella di movimentazione e trasporto di materiale di scienza, sostanzialmente mobilio e piccoli oggetti. Consegue a tale accertamento la condanna di alla restituzione delle CP_1 differenze retributive derivate dalla attribuzione del livello superiore.
Infondato, invece, è il quarto motivo di gravame con il quale è stata censurata la sentenza del primo giudice in relazione all'accertata decorrenza del rapporto di lavoro dal 17.2.2022 anziché dal 31.3.2022, come richiesto in ricorso, con vizio di ultrapetizione.
Va in primo luogo evidenziato che nelle conclusioni del ricorso introduttivo del giudizio ha chiesto di accertare e dichiarare l'illegittimità dell'estromissione dal posto di CP_1 lavoro del signor “in data 31/3/2022 (ovvero in quella diversa data risultante in CP_1 corso di causa)”. Parte Risulta poi provato documentalmente e non contestato dalla che il 17.02.2022 è stato l'ultimo giorno di lavoro in RA (vedi pass di ingresso doc C 11) e da tale data il primo giudice ha fatto decorrere il risarcimento del danno in favore del signor CP_1
La sentenza del tribunale va pertanto confermata quanto alla decorrenza del risarcimento dal
17.02.2022
In applicazione del principio di soccombenza, le spese del presente grado di giudizio sostenute dall'appellato vengono poste a carico della parte appellante.
Avuto riguardo al valore della controversia, alla natura della stessa, all'attività processuale in concreto svolta ed al numero delle parti appellate, esse vengono determinate – secondo le tabelle di cui al DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022- in euro 6.900,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%.
Si dà atto che per mero errore materiale nel dispositivo della sentenza si è riportata la frase: “Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei
Pagina 14 presupposti per il versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso
Trattandosi di parziale accoglimento del ricorso NON sussistono infatti i presupposti per l'applicazione del raddoppio del CU.
La frase sopra riportata in corsivo deve essere quindi così sostituita
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto che non sussistono dei presupposti per il versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza n 718/2024 del Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro, accerta il diritto dei all'inquadramento, con qualifica di Controparte_1 operaio, nel IX livello CCNL personale dipendente Parte_1
e condanna l'appellato alla restituzione del superiore trattamento economico percepito per effetto del superiore inquadramento riconosciutogli con la sentenza di primo grado
Conferma nel resto.
Condanna altresì a rimborsare alla parte Parte_1 appellata le spese di lite del doppio grado che liquida in € 5000 per il primo grado ed € 3500 per l'appello, oltre accessori di legge ed oltre 15% per spese generali.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso
Milano, 10/06/2025
Presidente est.
SI IN NI
Pagina 15
N. R.G. 159/2025
REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di MILANO
Sezione Lavoro
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa SI IN NI Presidente est. dott.ssa Susanna Mantovani Consigliera dott.ssa Serena Sommariva Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n.718/2024 del Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, est. dr. ATANASIO, pubblicata il 14.08.2024, promossa da:
con l'avv. ROBERTO TESTA ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Milano – Piazzale L. Cadorna, n. 4 contro
, con l'avv. RICCARDO ELIA ed elettivamente Controparte_1 domiciliato presso lo studio dello stesso, in Milano, via Orti, 2
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI:
Per la parte APPELLANTE:
Pagina 1 Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Milano contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso in rito e merito, in integrale riforma della sentenza n. 718/2024 pubblicata dal Tribunale di Milano - sezione lavoro (dott. Atanasio) in data 14.08.2024, accogliere l'impugnazione di cui al presente atto e, per l'effetto rigettare integralmente il ricorso ex art. 414 c.p.c. proposto dal sig. e le domande in esso contenute, in quanto destituite di ogni Controparte_1 fondamento in fatto ed in diritto e, in ogni caso, si insiste per l'accoglimento delle conclusioni Part svolte dalla ella memoria difensiva ex art. 416 cpc.
In via subordinata fermi gli effetti di cui all'art. 336 cpc, in accoglimento della presente impugnazione, dichiarare la nullità della sentenza per le ragioni indicate ai §§ 6 e 7 o, in ogni caso, riformare parzialmente la sentenza, così statuendo:
- accertare e dichiarare l'inquadramento nel livello 9 anziché nel livello 8, con conseguente restituzione del superiore trattamento economico percepito per effetto del superiore inquadramento;
- accertare e dichiarare che il diritto alle retribuzioni decorre dal 31.3.2022 e non dal Part 17.2.2022 e, conseguentemente, condannare il sig. a restituire alla CP_1
l'importo di € 2.237,50 o la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi moratori.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio del doppio grado di giudizio
Per la PARTE APPELLATA
1) ogni contraria istanza disattesa e respinta, rigettare l'appello perché infondato in fatto e in diritto e confermare la decisione di primo grado, sentenza del Tribunale di Milano, sez. lav.,
n. 718/2024;
2) con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio;
3) con sentenza esecutiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 718/2024, dopo aver esperito istruttoria testimoniale, ha accolto integralmente il ricorso proposto da nei Controparte_1 confronti di e ha così deciso: Pt_1
“Dichiara (e costituisce) tra il signor e CP_1 Controparte_2 un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ed a
[...] tempo pieno sin dal 23/8/2021 con diritto del ricorrente all'inquadramento, con qualifica di operaio, nell' VIII livello CCNL personale dipendente;
Parte_1
Pagina 2 condanna a riammettere immediatamente in Parte_1 servizio il ricorrente nonché a pagare in suo favore le retribuzioni medio CP_1 tempore maturate dal 17.2.2022 fino all'effettivo ripristino del rapporto di lavoro, nella misura di euro 1.606,41 lordi mensili oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
condanna altresì a rimborsare al Parte_1 ricorrente le spese di lite che liquida in € 5.000 oltre accessori ed oltre 15% per spese generali.”
Con l'atto introduttivo del giudizio il sig. adiva il Tribunale di Milano CP_1
Part deducendo la non genuinità dei contratti di appalto tra le società sue datrici di lavoro e la avendo egli sempre lavorato presso quest'ultima sotto la direzione, il controllo e il coordinamento dei dipendenti della stessa e chiedeva la costituzione di un rapporto di lavoro direttamente in capo all'utilizzatrice Pt_1
Il ricorrente deduceva che, a far data dal 23/08/2021, aveva prestato attività lavorativa presso Part il centro di produzione di Milano via AT, fino al 30 Aprile 2022. Il rapporto di lavoro non era stato formalizzato con la bensì, in un Controparte_3 primo momento, con la società MA AL RL e successivamente con
[...]
dal 1 settembre 2021 al 30 Aprile 2022, con orario di lavoro a tempo Controparte_4 pieno, inquadrato come operaio di 1° livello del CCNL pulizia – industria e assegnato alle mansioni di manovale di magazzino.
Il ricorrente lamentava il verificarsi di una fattispecie di interposizione illecita di manodopera, in violazione dell'art. 29 del D.Lgs 276/2003, in virtù di una serie di fattori. Part Deduceva di essere stato inserito nel normale ciclo produttivo della a disposizione dei suoi dipendenti;
di avere svolto attività diverse da quelle previste dal contratto di appalto e di Part essere stato utilizzato dai dipendenti della come un Jolly per soddisfare le più diverse esigenze: cambio lampadine, trasporto microfoni, attività di sartoria;
di avere ricevuto gli Parte ordini e le direttive dai dipendenti della di avere utilizzato gli strumenti di lavoro di quest'ultima secondo l'orario dalla stessa determinato;
i suoi formali datori di lavoro non lo avevano mai diretto, non avevano organizzato i mezzi per la gestione degli appalti e non avevano assunto alcun rischio di impresa, essendosi limitati alla mera gestione del rapporto da un punto di vista amministrativo.
Dopo 7 mesi di lavoro, in data 31 marzo 2022, responsabile della società Persona_1 della , aveva comunicato al ricorrente, tramite telefono, di Controparte_4 non recarsi al lavoro il giorno successivo.
Pagina 3 Il ricorrente, pertanto, denunciava l'illegittima interposizione di manodopera con diritto alla costituzione di un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la società convenuta, a far data dal 23 agosto 2021, con inquadramento nell'ottavo livello CCNL di settore;
chiedeva dichiararsi l'illegittimità del licenziamento del 31.03.2022 con riammissione nel posto di lavoro e corresponsione di tutte le retribuzioni medio tempore maturate dalla cessazione dal servizio fino alla data di effettivo ripristino del rapporto di lavoro.
La costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto del ricorso e sosteneva la legittimità Parte_1 degli appalti nell'ambito dei quali era stato impiegato il signor CP_1
In via subordinata, la convenuta chiedeva che il lavoratore, ove riammesso in servizio, fosse Part inquadrato al 9° livello del CCL e non all'8°, come richiesto con il ricorso).
Infine, invocava la decadenza ex art. 32 l. 183/2020, adducendo la mancata Parte_1 impugnazione dell'estromissione dal posto di lavoro da parte del ricorrente.
Il giudice, esperito infruttuosamente il tentativo obbligatorio di conciliazione, all'esito dell'istruttoria testimoniale svolta, ha escluso genuinità dell'appalto rilevando che “il Part ricorrente veniva costantemente eterodiretto dai dipendenti di per tutte le necessità che venivano in essere nel corso del programmi televisivi che venivano mandati in onda, si badi bene, in presa diretta, quindi con la necessità che vi fosse una diretta interazione tra i Part responsabili che partecipavano alla confezione del programma e i dipendenti di CP_4 tra i quali lo stesso ricorrente.”
Ha accertato la sussistenza tra e di un ordinario rapporto di lavoro CP_1 Pt_1 subordinato a tempo indeterminato ed a tempo pieno sin dal 23/8/2021; ha accertato il diritto del ricorrente all'inquadramento, con qualifica di operaio, nel Parte rivendicato superiore VIII livello CCNL personale dipendente ha respinto la domanda di declaratoria dell'illegittimità del licenziamento evidenziando che “ un reale licenziamento non è intervenuto, essendosi limitato il superiore del ricorrente a dirgli che non si sarebbe dovuto presentare in RA in quanto il servizio era annullato;
ciò è avvenuto verosimilmente il 17.2.22 che è stato l'ultimo giorno in cui il ricorrente si è recato Part in mentre il rapporto con è cessato il 31.3.22”, CP_4 ha respinto l'eccezione di decadenza sollevata da avendo il ricorrente interrotto il Pt_1 termine con la lettera ricevuta il 15.4.22,
Pagina 4 Parte ha condannato a riammettere immediatamente in servizio il ricorrente CP_1
nonché a pagare in suo favore le retribuzioni medio tempore maturate dal 17.2.2022
[...] fino all'effettivo ripristino del rapporto di lavoro
Parte Avverso la sentenza ha proposto appello la dolendosi dell'erroneità della sentenza per i seguenti motivi: Parte Con il primo motivo di gravame la ensura la sentenza di primo grado per malgoverno ed errata valutazione delle prove nella parte in cui ha accertato l'esistenza di un rapporto di Parte lavoro subordinato con la itenendo la non genuinità dell'appalto.
L'appellante precisa che, quanto al rischio d'impresa, le appaltatrici erano dotate di personale Part idoneo e sufficiente ad adempiere a tutte le richieste di servizio attivate dalla anche imprevedibili;
una non corretta programmazione o un organico non adeguato di personale le avrebbe esposte al rischio di risultare inadempienti, con obbligo di pagamento delle sanzioni penali previste.
Anche l'organizzazione dei mezzi necessari all'erogazione del servizio era a carico delle Parte appaltatrici. In riferimento a tale aspetto la recisa che oggetto dei contratti era, non solo il servizio di movimentazione dei carichi ma anche quello di trasporto e stoccaggio del Part materiale ei magazzini delle appaltatrici. infatti, è una società consortile Controparte_4 di che opera nel settore della logistica e che dispone di oltre 120 Controparte_5 automezzi, alcuni dei quali erano utilizzati dai suoi dipendenti proprio per l'adempimento dell'appalto oggetto di causa;
di oltre 200.000 mq di propri magazzini (alcune migliaia dei Part quali messi a disposizione della roprio in forza dei contratti di cui è causa) e di oltre 600 dipendenti.
Con riferimento al potere organizzato e direttivo nei confronti dei dipendenti assegnati a Parte svolgere il servizio appaltato, la videnzia la complessità delle operazioni necessarie alla realizzazione dei vari contratti d'appalto. In questa ottica, infatti, era prevista la presenza di due soggetti (uno in capo alla committente ed uno in capo all'appaltatrice) che si interfacciavano in ordine all'esecuzione dell'appalto. Il responsabile della committente rappresentava tali esigenze al suo omologo, dipendente dell'appaltatrice, il quale, preso atto di ciò, individuava i soggetti ai quali affidare tale compito e, nell'esercizio del potere direttivo, li assegnava a svolgere quell'incarico e, con l'ausilio dei preposti, indicava loro l'attività da svolgere, l'orario di lavoro da osservare, indicava il luogo di esecuzione del servizio Part all'interno degli insediamenti o in esterna. Nello specifico, l'appaltatrice ne aveva nominati due, uno per l'insediamento di Corso Sempione (Angelo SU) e uno per quello di
Pagina 5 Via AT ( . Era quest'ultimo, in tale veste, che organizzava il lavoro Persona_1 degli addetti al servizio, e quindi anche del sig. Tale impianto organizzativo è CP_1 stato confermato da tutti i testi escussi, al contrario è rimasto indimostrato che fossero i Part dipendenti ad indicare al sig. dove svolgere la sua attività, con quale CP_1 orario e nell'ambito di quale servizio.
Con il secondo motivo di impugnazione lamenta l'errata valutazione delle prove con Pt_1 riferimento al concreto svolgimento dell'appalto. Critica la sentenza per avere il primo giudice ritenuto maggiormente attendibili i testi e SU in quanto non più dipendenti Tes_1
Parte
e di aver invece considerato le dichiarazioni dei testi , e Tes_2 Tes_3 Tes_4
“prive di rilievo” poiché gli stessi non si ricordavano dell'appellato.
Evidenzia che il teste SU ha dichiarato di essere stato sempre adibito agli studi siti in Corso
Sempione, mentre l'appellato ha lavorato presso quelli di via AT. Reputa poco rilevante la deposizione del teste in quanto lo stesso aveva svolto mansioni di arredatore per 11 Tes_1 anni e non poteva avere contezza della gestione amministrativa dell'appalto.
Una corretta valutazione delle deposizioni dei testimoni avrebbe portato a diversa conclusione e confermato l'esistenza di contratto di appalto genuino, poiché erano solo ed esclusivamente le società appaltatrici a dare direttive al lavoratore.
Parte Con il terzo motivo di appello impugna la sentenza di primo grado nella parte in cui individua il livello di inquadramento professionale del sig. ovvero il livello 8 Persona_2 del CCNL applicato. Censura la pronuncia per mancanza di motivazione non avendo fornito il primo giudice alcuna indicazione in merito alle ragioni che lo hanno indotto ad adottare tale decisione. In secondo luogo, sostiene che l'inquadramento contrattuale all'VIII livello attribuito dal giudice è errato per violazione dell'art. 59 CCL RA, che prevede all'art. 8 che appartengono a questo livello: “i lavoratori che svolgono attività operative per abilitarsi alle quali occorrono le conoscenze professionali di base”. Rileva che dalle dichiarazioni testimoniali, era emerso che era tra i dipendenti dell'appaltatrice che si occupavano CP_1 semplicemente del trasporto e della movimentazione di beni destinati ai set televisivi, attività per cui nessuno ha riferito ci fosse necessità, in capo al lavoratore, di una “conoscenza professionale di base” che, neanche lo stesso, non ha dichiarato di possedere. Part Laddove il Giudice di prime cure avesse interpretato correttamente l'art. 59 del CCL Part avrebbe dovuto respingere la domanda di inquadramento nel livello 8 del CCL e, nel Part caso, ritenere l'attività di movimentazione carichi riconducibile al livello 9 del CCL la
Pagina 6 cui declaratoria prevede: “appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività operative semplici per abilitarsi alle quali non occorrono specifiche conoscenze professionali;
profili esemplificativi: manovale”. Parte La nsiste, quindi, nella riforma di tale capo della sentenza e chiede che il sig. CP_1
Part venga inquadrato nel livello 9 del CCNL con conseguente condanna dello stesso
[...] alla restituzione delle differenze tra la retribuzione liquidatagli dal Giudice in relazione all'inquadramento nel livello 8 e quanto avrebbe dovuto percepire se fosse stato inquadrato Part nel livello 9 del CCL
Parte Con il quarto motivo d'appello ontesta l'individuazione, da parte del giudice di primo grado, quale 'dies a quo' da cui far decorrere il risarcimento del danno in favore del signor il giorno del 17/2/2022, anziché il giorno del 31/3/2022. Deduce che tale CP_1 pronuncia è in palese violazione dell'art. 112 cpc;
il giudice, infatti, a fronte della domanda di pagamento delle retribuzioni a decorrere dal 31.3.2022, avrebbe dovuto attenersi a quella domanda e non andare oltre i suoi limiti, cosa che ha fatto senza alcuna motivazione.
Per queste ragioni, ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte. Pt_1
Con memoria depositata il 16.05.2025 ha contestato la fondatezza CP_1 dell'impugnazione e ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado e replicando alle doglianze di controparte
All'udienza del 10.6.2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce.
***************
L'appello è solo in parte fondato e merita di essere accolto con riferimento alla domanda relativa all'inquadramento del lavoratore, mentre è infondato e deve essere respinto nel resto.
Preliminarmente va dato atto che non sono oggetto di impugnazione le pronunce di rtigetto dell'eccezione di decadenza sollevata da e la domanda di illegittimità del Pt_1 licenziamento proposta da entrambe respinte dal primo giudice e passate in CP_1 giudicato.
I primi due motivi di gravame possono essere esaminati congiuntamente, per ragioni di connessione logico-giuridica in quanto con entrambi si censura la erronea valutazione delle Parte risultanze istruttorie con riferimento all'accertamento di un appalto non genuino tra le società datrici di lavoro di CP_1
Pagina 7 Essi sono infondati.
Occorre premettere che l'art. 29, comma 1, d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 stabilisce che “ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, “l'art. 29, comma 1, d. lgs. n. 276 del
2003, in tema di divieto d'intermediazione di manodopera, differenzia il contratto di appalto dalla somministrazione irregolare di lavoro in base all'assunzione, nel primo, del rischio
d'impresa da parte dell'appaltatore ed all'eterodirezione dei lavoratori utilizzati, la quale si manifesta nel caso in cui l'appaltante -interponente non solo organizza, ma dirige anche i dipendenti dell'appaltatore rimanendo sull'interposta solo compiti di gestione amministrativa del rapporto senza una concreta organizzazione” (così Cass., 27 aprile 2022 n. 13182).
La Suprema Corte ha, altresì, chiarito che “per individuare la linea di demarcazione tra la fattispecie vietata dell'esistenza di una interposizione illecita di manodopera e quella lecita dell'appalto di opere o servizi, è necessario che il giudice accerti che all'appaltatore sia stato affidato un servizio ed un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso la reale organizzazione e gestione autonoma della prestazione, con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo, con l'impiego di propri mezzi da parte dell'appaltatore e sempre che sussista un rischio di impresa in capo all'appaltatore” (cfr.
Cass., 25 giugno 2020 n. 12551 e precedenti ivi richiamati).
La Suprema Corte ha in particolare affermato che “una volta accertata l'estraneità dell'appaltatore alla organizzazione e direzione dei prestatori di lavoro nell'esecuzione dell'appalto, è del tutto ultronea qualsiasi questione inerente il rischio economico e
l'autonoma organizzazione del medesimo, né rileva che l'impresa appaltatrice sia effettivamente operante sul mercato, atteso che, se la prestazione risulta diretta ed organizzata dal committente, per ciò solo si deve escludere l'organizzazione del servizio ad opera dell'appaltante (in questi termini Cass. n. 11720 del 2009; Cass. n. 17444 del 2009;
Cass. n. 9624 del 2008)” (così Cass. 18/11/2019, n. 29889).
Nella Fattispecie ha appunto prospettato la fattispecie della interposizione CP_1 fittizia di manodopera, che si verifica quando un soggetto terzo si limita a procurare dei propri
Pagina 8 dipendenti a un'altra impresa dietro compenso, realizzandosi quindi una mera attività di fornitura di personale, vale a dire un fenomeno che si caratterizza per la dissociazione tra la figura del datore di lavoro formale e quella dell'effettivo utilizzatore della manodopera.
Il giudice di primo grado ha qualificato correttamente la domanda e all'esito dell'istruttoria testimoniale ha ritenuto che “ nella fattispecie che ci occupa la situazione di fatto che si è realizzata è proprio quella descritta dalla normativa e dalla giurisprudenza esaminata: il Part ricorrente veniva costantemente eterodiretto dai dipendenti di per tutte le necessità che venivano in essere nel corso del programmi televisivi che venivano mandati in onda, si badi bene, in presa diretta, quindi con la necessità che vi fosse una diretta interazione tra i Part responsabili che partecipavano alla confezione del programma e i dipendenti di CP_4 tra i quali lo stesso ricorrente.
Su tale punto illuminanti sono le dichiarazioni rese dai testi e SU, non a caso, Tes_1
Part entrambi non più dipendenti della e della , rispettivamente, e quindi CP_4 certamente meno interessati a rendere deposizioni più favorevoli al datore di lavoro come certamente avvenuto nel caso degli altri testi.”
Decisiva appare anche alla Corte la testimonianza di già dipendente Testimone_5
Parte er 11 anni fino al 2022, con mansioni di arredatore, il quale , premesso di ricordarsi del ricorrente, ha evidenziato che “Poiché dovevamo creare gli ambienti e modificarli in diretta nel corso del programma, eravamo costretti a dare disposizioni direttamente agli operai per le attività che dovevano svolgere, non essendoci il tempo materiale per poter dare le indicazioni al loro capo squadra affinché le trasmettesse agli operai.
Quest'ultima forma di organizzazione sarebbe stata possibile solo in caso di programma registrato, ma non certo durante una diretta, nel corso della quale il mutamente della scena avviene ad horas.
……………………….C'era un responsabile della società appaltatrice, che si chiama
, che, tuttavia, si limitava a procurare il numero di operai ritenuto Persona_1 necessario dalla produzione, eventualmente sostituendo quello che era stato impossibilitato a venire quel giorno. Ma non è mai stato coinvolto da noi per l'organizzazione delle scene necessarie per lo svolgimento del programma.
Nemmeno vi era un reale capo squadra tra gli operai assegnati in quanto loro dicevano di essere tutti operai totalmente equivalenti tra loro.
Avevamo posto ad il problema di nominarci un capo squadra al quale fare Per_1 riferimento di volta in volta.
Pagina 9 Lui ci aveva risposto che non aveva un potere di farlo in quanto non gli era stato assegnato dalla società, né poteva farlo lui in quanto aveva altri compiti
…………………………
Tutto il materiale utilizzato per il programma, così come gli attrezzi che venivano utilizzati, Part erano di proprietà
La riportata dichiarazione trova conferma in quanto riferito dal teste LI ANGELO, già Parte dipendente delle società appaltatrici della ra le quali Parte_2 fino al 2023, il quale, pur precisando di essere ”sempre stato assegnato alla sede di Corso
Sempione” mentre “il ricorrente credo che abbia lavorato in AT e in Corso Sempione sarà venuto solo eccezionalmente”, ha dichiarato di avere sempre svolto le mansioni di preposto e coordinatore degli operai che venivano inviati in Corso Sempione e ha così descritto il suo ruolo: Li accoglievo, controllavo che avessero i dispositivi di protezione individuale, li conducevo presso gli studi, aree tecniche e altro ove dovevano svolgere le loro attività, spiegando loro cosa avrebbero dovuto fare.
Quindi ritornavo presso il mio ufficio.
Io facevo da collettore per le problematiche di qualsiasi natura che riguardassero i rapporti Part tra le società appaltatrici.
Rappresento tuttavia che, nell'ultimo anno, per gli studi di Corso Sempione, alcuni degli Part operai della cooperativa che venivano utilizzati per le produzioni sono stati assorbiti da
e assunti.
Una volta che io li portavo sul posto, era poi l'arredatore o lo scenografo che si occupava di assegnarli i compiti che poi dovevano svolgere.
Il loro compito era quello di trasportare gli arredi necessari per il programma o portar via quelli che non servivano più”.
Condivisibilmente il primo giudice non ha tenuto conto invece delle dichiarazioni dei testi e e della teste in quanto i primi Testimone_6 Testimone_7 Tes_3 due hanno riferito di non conoscere e la terza di ricordarsi “ del ricorrente, seppur un CP_1 po' vagamente”.
Nulla questi testi hanno potuto quindi riferire per conoscenza diretta con riferimento alle modalità di svolgimento in concreto dell'attività lavorativa di CP_1
Alla luce delle riportate testimonianze, si evince che il referente dell'appaltatrice (SU) si limitasse ad accompagnare i dipendenti, muniti dei rispettivi dispositivi di protezione individuale, nei singoli siti ed a fornire loro generiche indicazioni sul lavoro per il quale erano
Pagina 10 stati, essendo poi il responsabile della a “gestire il lavoro dei nostri lavoratori” Parte_1
(così sempre SU). Parte Era poi il dipendente come riferito dal primo teste, che forniva al personale dell'appaltatrice le specifiche direttive sui materiali da caricare, scaricare o spostare a seconda delle esigenze di volta in volta da soddisfare.
Rileva la Corte che sia rilevante la testimonianza del referente dipendente della appaltatrice anche se addetto ad una sede di produzione diversa da quella in cui ha lavorato il sig. CP_1 in quanto delinea il compito assegnato dalle appaltatrici al proprio dipendente nell'ambito degli stessi appalti.
I primi due motivi d 'appello vanno pertanto respinti con conferma della sentenza impugnata in relazione all'accertamento del rapporto di lavoro subordinato tra e . CP_1 Pt_1
Part Deve invece essere accolto il terzo motivo con il quale ensura la sentenza di primo grado per omessa motivazione in punto di attribuzione al ricorrente del livello VIII rivendicato da
CP_1
Nella sentenza impugnata il giudice si è infatti limitato a statuire:
Va dichiarata la sussistenza - tra il signor e CP_1 [...]
- di un ordinario rapporto di lavoro subordinato a Controparte_2 tempo indeterminato ed a tempo pieno sin dal 23/8/2021 con diritto del ricorrente all'inquadramento, con qualifica di operaio, nell' VIII livello CCNL personale dipendente
; .. Parte_1 Parte_1
Manca invece effettivamente la motivazione sulle ragioni di attribuzione dell'8° livello.
Nel procedere all'esame del motivo è opportuno preliminarmente richiamare le declaratorie contrattuali dei livelli di inquadramento e dei profili professionali rilevanti ai fini della decisione. Secondo l'art 59 del CCNL dipendenti RA : appartengono al livello 9:
i lavoratori che svolgono attività operative semplici per abilitarsi alle quali non occorrono specifiche conoscenze professionali tra i profili esemplificativi addetto ai costumi commesso manovale appartengono al livello 8, rivendicato da : CP_1
Pagina 11 i lavoratori che svolgono attività operative per abilitarsi alle quali occorrono le conoscenze professionali di base.
Tra i profili esemplificativi: commesso operaio specializzato addetto ai costumi realizzatore decoratore tappezziere
Tanto premesso, ad avviso del Collegio va accolto l'argomento di parte appellante, secondo cui le risultanze istruttorie non confermerebbero l'adibizione costante e prevalente dell'appellato alle mansioni dallo stesso dedotte.
Emerge dalla documentazione in atti che è stato assunto da MA AL RL e CP_1 successivamente da con mansioni di manovale di magazzino e Controparte_4 inquadramento di operaio di I livello ccnl multiservizi pulizie (doc 1, 2, 4,5,6) . Part Le dette mansioni sono in linea con l'oggetto dei contratti di appalto stipulati tra e le due appaltatrici, che prevede:”servizio di manovalanza impianto scenografico fisso dove può essere richiesto lo spostamento di pedane carrellate di piccole dimensioni ed altri elementi di arredo come sedie, poltrone ed oggettistica varia, nonchè il posizionamento dia modesta quantità di apparati video, audio, luci…
Nel ricorso le mansioni sono così descritte:
13) In primo luogo, il ricorrente era stato impiegato come addetto al magazzino (mansione, questa, prevista dal suo contratto d'assunzione), con il compito di movimentare gli oggetti e i materiali ivi ubicati, nonché di caricare e scaricare i camion, i furgoni e le macchine in uscita o in entrata nello stesso magazzino.
14) In secondo luogo, e in misura di gran lunga prevalente, il signor era stato CP_1 inoltre utilizzato come addetto presso gli studi televisivi, dove venivano girate o registrate le trasmissioni, con il compito di movimentare il “materiale di scena”, trasportare gli oggetti, i materiali e le attrezzature dagli stessi studi al magazzino e viceversa, di allestire le varie scenografie.
15) In particolare, il ricorrente aveva lavorato sul “set” del programma “Detto Fatto”, dove era stato impiegato per il trasporto e la movimentazione di innumerevoli oggetti di scena
(sedie e poltrone per gli ospiti, arredi vari, telecamere e microfoni, oggetti tra i più disparati in relazione al tema della singola trasmissione, come dimostra, ad esempio, la “scaletta” di una delle puntate, allegata sub doc. 7, in cui sono indicati numerosi utensili, attrezzi,
Pagina 12 alimenti, eccetera, che il signor aveva il compito di trasportare dal o nel CP_1 magazzino ovvero di movimentare all'ambito dello studio televisivo).
16) Oltre che essere impiegato per l'attività di movimentazione di cui sopra, il ricorrente era stato anche addetto al posizionamento degli oggetti di scena sul “set”, e quindi al vero e proprio allestimento degli studi televisivi (ovviamente senza margini di autonomia, ma, come si vedrà, sempre e solo sotto il continuo controllo e le continue indicazioni e istruzioni del personale di . Parte_1
17) Con particolare riferimento a quest'ultima mansione, il ricorrente era stato impiegato, ad esempio, nell'allestimento della cucina del “set” televisivo (dove doveva posizionare utensili, stoviglie, prodotti alimentari, eccetera), nel posizionamento in studio di quadri e quadretti, dopo averli trasportati dal “reparto falegnameria”, o anche, nel mese di dicembre 2021, nell'affissione in studio di tutti gli addobbi natalizi (v. fotografie allegate sub doc. 12).
18) In alcune circostanze, inoltre, era stato richiesto al ricorrente di aggiustare delle lampadine che poi dovevano essere installate sul “set” televisivo.
Le testimonianze sul punto hanno riferito:
(che non conosce : Durante la diretta di Che Tempo Che Fa, ci sono Testimone_6 CP_1 dai 4 ai 6 operai, che si occupano di tutte le attività necessarie per lo studio, soprattutto della movimentazione e degli spostamenti delle scene.
LI Una volta che io li portavo sul posto, era poi l'arredatore o lo scenografo che si occupava di assegnarli i compiti che poi dovevano svolgere.
Il loro compito era quello di trasportare gli arredi necessari per il programma o portar via quelli che non servivano più.
Dovevamo comporre 6 tutorial, che erano 6 ambientazioni diverse, che ogni Tes_1 giorno cambiavano.
Dovevamo comporre queste 6 ambientazioni in diretta, talvolta anche mutandone l'ambientazione perché le postazioni concretamente esistenti erano 4 e, a volte, bisognava cambiare anche completamente l'ambientazione Nel corso del programma gli addetti arredatori erano 2: io fisso, per circa 10 anni, e un altro che era sempre diverso.
Poiché dovevamo creare gli ambienti e modificarli in diretta nel corso del programma, eravamo costretti a dare disposizioni direttamente agli operai per le attività che dovevano svolgere, non essendoci il tempo materiale per poter dare le indicazioni al loro capo squadra.
I testi hanno quindi univocamente riferito che l'appellato ha svolto in prevalenza mansioni di trasporto e sistemazione degli arredi, che non richiedono “specifiche conoscenze
Pagina 13 professionali” ma solo “conoscenze professionali di base.” Queste ultime richieste per il livello 9
Le riportate risultanze istruttorie documentali e testimoniali consentono di sussumere le mansioni svolte da nel livello 9 e non in quello superiore rivendicato dal lavoratore e CP_1 riconosciuto dal primo giudice, in quanto non sono emersi indizi sufficienti a provare la necessità in capo al lavoratore di conoscenze specialistiche , in particolare riconducibili al profilo di addetto ai costumi, posto che, come detto, l'attività prevalente svolta è risultata quella di movimentazione e trasporto di materiale di scienza, sostanzialmente mobilio e piccoli oggetti. Consegue a tale accertamento la condanna di alla restituzione delle CP_1 differenze retributive derivate dalla attribuzione del livello superiore.
Infondato, invece, è il quarto motivo di gravame con il quale è stata censurata la sentenza del primo giudice in relazione all'accertata decorrenza del rapporto di lavoro dal 17.2.2022 anziché dal 31.3.2022, come richiesto in ricorso, con vizio di ultrapetizione.
Va in primo luogo evidenziato che nelle conclusioni del ricorso introduttivo del giudizio ha chiesto di accertare e dichiarare l'illegittimità dell'estromissione dal posto di CP_1 lavoro del signor “in data 31/3/2022 (ovvero in quella diversa data risultante in CP_1 corso di causa)”. Parte Risulta poi provato documentalmente e non contestato dalla che il 17.02.2022 è stato l'ultimo giorno di lavoro in RA (vedi pass di ingresso doc C 11) e da tale data il primo giudice ha fatto decorrere il risarcimento del danno in favore del signor CP_1
La sentenza del tribunale va pertanto confermata quanto alla decorrenza del risarcimento dal
17.02.2022
In applicazione del principio di soccombenza, le spese del presente grado di giudizio sostenute dall'appellato vengono poste a carico della parte appellante.
Avuto riguardo al valore della controversia, alla natura della stessa, all'attività processuale in concreto svolta ed al numero delle parti appellate, esse vengono determinate – secondo le tabelle di cui al DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022- in euro 6.900,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%.
Si dà atto che per mero errore materiale nel dispositivo della sentenza si è riportata la frase: “Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei
Pagina 14 presupposti per il versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso
Trattandosi di parziale accoglimento del ricorso NON sussistono infatti i presupposti per l'applicazione del raddoppio del CU.
La frase sopra riportata in corsivo deve essere quindi così sostituita
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto che non sussistono dei presupposti per il versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza n 718/2024 del Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro, accerta il diritto dei all'inquadramento, con qualifica di Controparte_1 operaio, nel IX livello CCNL personale dipendente Parte_1
e condanna l'appellato alla restituzione del superiore trattamento economico percepito per effetto del superiore inquadramento riconosciutogli con la sentenza di primo grado
Conferma nel resto.
Condanna altresì a rimborsare alla parte Parte_1 appellata le spese di lite del doppio grado che liquida in € 5000 per il primo grado ed € 3500 per l'appello, oltre accessori di legge ed oltre 15% per spese generali.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso
Milano, 10/06/2025
Presidente est.
SI IN NI
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