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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/07/2025, n. 3654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3654 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente rel. /est.
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere
dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1726/2024 R.G.A.C., riservata in decisione al collegio all'esito dell'udienza del 6.5.2025, svolta a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c., e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura rilasciata su foglio separato e allegata all'atto di citazione per revocazione, dall' avvocato
Anna Battaglia (C.F. ), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio CodiceFiscale_2 in Napoli alla via Porzio C.D.N. Is. G8 e sul seguente indirizzo pec:
Email_1
ATTORE IN REVOCAZIONE E APPELLATO
E
, in persona dell'amministratore pro ON tempore (P. IVA ) sito in Casagiove (CE) alla via Messina 23, rappresentato e P.IVA_1 difeso, in virtù di procura rilasciata su foglio separato e allegato alla comparsa di costituzione, dagli avvocati LA ZE (C.F. ) e GI ZE (C.F. C.F._3
), elettivamente domiciliato presso il oro studio in Caserta alla via C.F._4 Colombo n.27 e presso i seguenti indirizzi pec: Email_2
Email_3
CONVENUTO IN REVOCAZIONE E APPELLANTE
(C.F. ), in proprio e quale ex amministratore del Controparte_2 C.F._5
ON
CONVENUTO IN REVOCAZIONE E APPELLANTE
CONTUMACE
OGGETTO: revocazione della sentenza n. 812/2024 della Corte di Appello di Napoli, pubblicata il 23.2.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con decreto n. 1685/2010 del 9.12.2010, il Tribunale di Santa Maria Capa Vetere ingiungeva al in persona dell'amministratore pro tempore ON _2
il pagamento in favore di della somma di € 18.947,84, oltre interessi di
[...] Parte_1 mora nella misura convenzionale del 10% annuo dal 1.6.2010, a titolo di corrispettivo per lavori regolarmente eseguiti in favore del , deliberati in data 15.3.1995 e 25.3.1995. CP_1
Avverso il decreto ingiuntivo de quo, proponeva tempestiva opposizione il Condominio ingiunto, eccependo in via preliminare l'intervenuta prescrizione del credito e contestando nel merito l'an della pretesa, poichè priva di supporto probatorio, e il quantum ingiunto.
si costituiva contestando l'avversa opposizione. Parte_1
In particolare, eccepiva la nullità della citazione per carenza di legittimazione attiva di _2
, avendo questi proposto l'opposizione in proprio e non in qualità di amministratore e,
[...] comunque, in mancanza della delibera assembleare di autorizzazione al giudizio;
eccepiva la nullità della procura in quanto illeggibile e conferita al difensore in proprio da;
Controparte_2 nel merito deduceva l'esecuzione dei lavori di cui chiedeva il pagamento del corrispettivo, accettati del condominio. Deduceva ancora la natura di ricognizione di debito delle delibere assembleari poste a fondamento del decreto ingiuntivo e contestava l'eccezione di prescrizione in ragione degli atti interruttivi.
Disattesa la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa veniva decisa con la sentenza n. 892/2020 pubblicata il 17.4.2020, con la quale il Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere dichiarava inammissibile l'opposizione e per l'effetto dichiarava
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1726/2024 R.G. – sentenza – pagina 2 di 8 definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1685/2010 emesso dal Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere il 13.12.2010, condannando parte opponente alla refusione delle spese di lite in favore dell'opposto.
Nello specifico, il Tribunale sulla base della documentazione versata in atti dallo stesso opponente, rilevava che la carica di Amministratore del Condominio fosse rivestita dalla Domus Consulting di D'Alessio Lucio, dunque, solo tale società era legittimata a conferire incarico al procuratore per proporre
l'opposizione, non già la persona fisica, sprovvista invece di qualsivoglia potere. (pag. 4 sentenza 892/2020
Tribunale S.M.C.V.)
Avverso l'indicata decisione, proponevano appello , in proprio e quale ex Controparte_2 amministratore del Condominio del Parco Rossi Fabbr. A e titolare della ditta individuale Domus
A, in persona ON dell'amministratore p.t. Argomentando motivi a sostegno del gravame, CP_3 rassegnavano le seguenti conclusioni: 1) accogliere il presente appello e per l'effetto integralmente riformare, revocare o annullare la sentenza impugnata, riconoscendo la legittimazione ad processum del dr. quale _2 amm.re del alla data dell'opposizione; 2) per l'effetto revocare o annullare il decreto ingiuntivo opposto CP_1
R.G.1685/10 in accoglimento delle eccezioni formulate in 1° grado;
3) revocare o annullare altresì la condanna del dr. alle spese di 1° grado, disponendo il rimborso di quanto lo stesso avesse dovuto versare Controparte_2 all'appellato; 4) condannare infine l'appellato alla rifusione delle spese di lite verso l'appellante Parte_1 per entrambi i gradi del giudizio e verso CP_1 Controparte_2
Si costituiva resistendo al gravame, di cui chiedeva il rigetto reiterando le difese Parte_1 ed eccezioni svolte in primo grado.
Sospesa l'esecutività della sentenza impugnata con ordinanza del 24.7.2020, la causa veniva decisa con la sentenza n. 812/2024 pubblicata il 23.2.2024 con la quale la Corte di Appello di Napoli accoglieva l'appello e per l'effetto revocava il decreto ingiuntivo n. 1685/2010, condannando
[...] alla refusione delle spese di lite di entrambi i gradi id giudizio in favore del Parte_1
appellante. CP_1
In particolare, la Corte di Appello riconosceva la legittimatio ad processum al CP_1 costituitosi in primo grado in persona dell'amministratore . Controparte_2
Dalla documentazione prodotta dal appellante, emergeva infatti che la carica di CP_1 amministratore del medesimo , in data 7.1.2011, data della notifica dell'opposto CP_1 decreto, era rivestita dalla Domus Consulting di D'Alessio Lucio, ditta individuale (cfr.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1726/2024 R.G. – sentenza – pagina 3 di 8 certificazione del 3.3.2009 di attribuzione del numero di partita IVA alla ditta individuale – P.IVA
– inizio attività del 2.3.2009 – denominazione: domus consulting di Lucio D'Alessio, prodotta P.IVA_2 dal con la memoria ex art. 183 6 co. 2 termine c.p.c.). CP_1
Ne consegue, quindi, che non è rilevante che non si qualifichi nell'atto di opposizione, ovvero, Controparte_2 nella procura apposta a margine di quest'ultimo, quale legale rappresentante della Domus Consulting, posto che la ditta individuale non è un soggetto distinto dal suo titolare (pag. 9 sentenza 812/2024 Corte di Appello
Napoli).
Osservava la Corte, a fronte delle eccezioni dell'appellato, che l'appello era legittimamente proposto dal , in persona dell'amministratore società che amministrava CP_1 CP_3 il condominio all'epoca della proposta impugnazione;
era, invece priva di legittimatio ad processum in grado di appello la ditta individuale Domus Consulting, in quanto aveva ormai cessato la carica di amministratore del condominio.
Ancora in via preliminare, rigettava l'eccezione di difetto di legittimazione ad impugnare di in proprio, condannato in primo grado alla refusione delle spese di lite in favore Controparte_2 della controparte risultata vittoriosa.
Rilevata inoltre la legittimità dell'azione proposta dall'amministratore del , senza CP_1 necessità di autorizzazione o ratifica dell'assemblea, poiché controversia rientrante nell'ambito delle sue attribuzioni ex art. 1130 c.c., rigettava nel merito la domanda di pagamento, azionata in origine in monitorio, in mancanza di prova dei fatti costitutivi del credito.
Con atto di citazione in revocazione ordinaria ex art. 395 comma 4 c.p.c., Parte_1 chiedeva la revocazione della sentenza n. 812/2024 della Corte.
A fondamento della richiesta di revocazione, dopo aver riassunto l'iter della Parte_2 vicenda processuale, deduceva che la sentenza di appello era viziata da un errore di fatto risultante dagli atti e documenti di causa, idoneo a costituire un vizio revocatorio.
Si costituiva nel giudizio di revocazione il , chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità CP_1
e comunque rigettare la domanda per mancanza dei presupposti di legge e la condanna dell'attore in revocazione ai sensi dell'art. 96 commi numeri 1 e 3 c.p.c..
Con ordinanza del 4.10.2024 la Corte disattendeva la richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza n. 812/2024 della Corte e di sospensione del termine per proporre ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1726/2024 R.G. – sentenza – pagina 4 di 8 Effettuati dalle parti gli adempimenti prescritti dall'art. 352, comma 1, c.p.c. nei termini perentori assegnati, all'udienza del 6.5.2025, svolta con le modalità in epigrafe indicate, sulle rinnovate conclusioni delle parti, la causa era riservata in decisione al collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rigettata l'eccezione sollevata da parte convenuta in revocazione sul difetto di procura alle liti dell'attrice in quanto priva della certificazione del difensore circa l'autografia della sottoscrizione della parte come previsto dall'art. 83 c.p.c..
La procura, allegata agli atti, risulta, infatti, sottoscritta regolarmente dal difensore costituito in giudizio con firma digitale, anche ai fini della certificazione, da parte dell'avvocato, dell'autografia della firma apposta dal cliente in calce alla procura stessa.
Quanto alla domanda di revocazione, appare opportuno premettere che la revocazione ordinaria costituisce un mezzo di gravame di carattere “eccezionale”, che si affianca all'appello o al ricorso per cassazione.
In particolare, viene definita come un'impugnazione a critica vincolata, poiché può proporsi solo per i motivi tassativamente indicati dalla legge.
Con riferimento al caso in esame, l'attore in revocazione lamenta nella sentenza resa dalla Corte di Appello un vizio di cui all'art. 395 comma 4 c.p.c., che prevede il caso del provvedimento giudiziario affetto da errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa.
L'errore de quo si realizza quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare.
Deve, dunque, trattarsi di “errore nella percezione” e non di un “errore di valutazione”.
Altro requisito del fatto del quale è esclusa la verità o è supposta l'inesistenza è che tale questione non abbia costituito un punto controverso della decisione;
tale circostanza distingue il rimedio del ricorso per revocazione dal ricorso per cassazione, il quale ultimo involge valutazioni in ordine ad un preteso inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, che, dunque, integrano un errore di giudizio.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1726/2024 R.G. – sentenza – pagina 5 di 8 Caratteristica dell'errore di fatto è la sua decisività, ossia la circostanza che tra l'erronea percezione del giudice e la pronuncia che lo stesso ha emesso deve sussistere un rapporto causale tale che, senza l'errore, la pronuncia medesima sarebbe stata diversa.
Sul punto va ricordato il principio giurisprudenziale secondo cui l'errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, c.p.c., idoneo a costituire motivo di revocazione, consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso oppure l'inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, purché non cada su un punto controverso e non attenga a un'errata valutazione delle risultanze processuali (Cassazione civile, Sez. V, sentenza n. 26890 del 22 ottobre 2019).
In sintesi, l'errore, quale motivo di revocazione della sentenza ai sensi dell'art. 395, n. 4 c.p.c., deve consistere in una falsa percezione di quanto emerge dagli atti sottoposti al suo giudizio, concretatasi un una svista materiale su circostanze decisive, emergenti direttamente dagli atti con carattere di assoluta immediatezza e semplice e concreta rilevabilità, con esclusione di ogni apprezzamento in ordine alla valutazione in diritto delle risultanze processuali. Ne consegue che il vizio con il quale si imputa alla sentenza un'erronea valutazione delle prove raccolte è, di per sé, incompatibile con l'errore di fatto, essendo ascrivibile non già ad un errore di percezione, ma ad un preteso errore di giudizio (Cass. sentenza n. 22080/2013; nello stesso senso Cass. sentenza n.
8828/2017).
Passando all'esame del caso concreto, l'attore in revocazione, nel delineare i profili di erroneità, che avrebbero caratterizzato la sentenza impugnata inficiandola di un errore revocatorio, ripropone le eccezioni, già sollevate nelle sue difese di merito:
1) il difetto di legittimazione ad agire in capo a , il quale avrebbe proposto in Controparte_2 proprio l'opposizione a decreto ingiuntivo emesso nei confronti del ON
;
[...]
2) il difetto di potere di rappresentanza del Condominio ingiunto in capo a , Controparte_2 poichè all'epoca dell'emissione del decreto ingiuntivo e della notifica dello stesso, il Condominio era amministrato dalla società Domus Consulting.
Ad avviso dell'attore in revocazione, una corretta valutazione della documentazione allegata in atti, avrebbe dovuto indurre la Corte a dichiarare l'improcedibilità dell'appello proposto dal
, che non era parte del giudizio di primo grado, nonché l'inammissibilità dello stesso CP_1
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1726/2024 R.G. – sentenza – pagina 6 di 8 proposto da , soggetto non legittimato poiché privo del potere di rappresentanza Controparte_2 del . CP_1
Orbene, non sembra alla Corte che ricorrano, nel caso di specie, gli estremi del rimedio revocatorio.
Manca infatti nel caso di specie il presupposto revocatorio connesso al fatto che l'ipotetico errore deve inerire ad un punto non controverso e sul quale la sentenza oggetto di revocazione non abbia pronunciato.
Al riguardo è sufficiente evidenziare che la questione della legittimazione ad processum di e della sua qualità di Amministratore del sono state già esaminate in Controparte_2 CP_1 primo grado dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere poiché eccepite da in Parte_1 sede di costituzione nel giudizio di opposizione. Sono state altresì esaminate in appello da questa
Corte poiché poste dall'appellante a fondamento dei motivi di gravame. Parte_1
Appare di conseguenza evidente che abbia, attraverso il rimedio della Parte_1 revocazione, tentato di ottenere dalla Corte una nuova valutazione degli elementi probatori acquisiti al processo e una riforma della decisione della Corte.
Va in ogni caso esclusa anche la riconducibilità dell'asserito errore imputato alla Corte nell'ipotesi di errore di fatto rilevante ai sensi dell'art. 395 comma 1 numero 4 c.p.c. che è integrato non già quando sia viziata la valutazione delle prove o delle allegazioni delle parti, ma quando sia frutto di una falsa percezione di ciò che emergeva dagli atti. Tale errore, quindi, deve avere il carattere di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive e tanto meno di particolari indagini ermeneutiche.
Nel caso di specie al limite ricorrerebbe una ipotesi di erroneo apprezzamento degli atti del processo, che, come in caso di erronea valutazione delle prove, non può tuttavia dar luogo a rimedio revocatorio.
La domanda deve essere pertanto rigettata.
Va infine disattesa la richiesta di condanna dell'attore in revocazione ai sensi dell'art. 96 comma 1
c.p.c. in quanto difettano le condizioni di legge per il suo accoglimento, sub specie di mala fede
(consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o di colpa grave (carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), non provati e neanche dedotti dal
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1726/2024 R.G. – sentenza – pagina 7 di 8 Va altresì disattesa la domanda di condanna ex art. 96 terzo comma c.p.c. non CP_1 ricorrendo nella specie una ipotesi di abuso del processo.
Le spese del giudizio di revocazione seguono la soccombenza dell'attore in revocazione
[...]
e si liquidano d'ufficio in favore del Condominio costituito con riguardo ai Parte_1 parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati con decreto n. 147/2022, con riferimento allo scaglione previsto per le cause di valore da € 5.200,01 a € 26.000,00, attestandosi nei minimi per la scarsa complessità delle questioni affrontate e della ripetitività delle difese svolte, con attribuzione in favore degli avvocati LA ZE e GI ZE, dichiaratasi anticipatari.
Nulla per le spese tra e , in proprio e nella qualità di ex Parte_1 Controparte_2 amministratore del Condominio Parco Rossi fabbr. A, in ragione della contumacia del convenuto.
Sussistono i presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 228/2012, nei confronti di Parte_1
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sulla domanda di revocazione della sentenza n.
812/2024 della Corte di Appello di Napoli, pubblicata il 23.2.2024, così provvede:
a) Rigetta la domanda di revocazione;
b) Condanna alla refusione delle spese processuali del giudizio di revocazione in Parte_1 favore di , in persona del legale rappresentante e ON
Amministratore pro tempore, che liquida in € 2.904,50 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge, con attribuzione in favore LA ZE e GI ZE, dichiaratasi anticipatari.;
c) Nulla per le spese del AC;
Controparte_2
d) Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002 per il pagamento, a carico di di un ulteriore importo, pari a quello versato o Parte_1 comunque dovuto, a titolo di contributo unificato per la proposta impugnazione.
Così deciso, nella camera di consiglio del 8 LUGLIO 2025
Il Presidente Est.
dott. Eugenio FORGILLO
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1726/2024 R.G. – sentenza – pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente rel. /est.
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere
dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1726/2024 R.G.A.C., riservata in decisione al collegio all'esito dell'udienza del 6.5.2025, svolta a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c., e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura rilasciata su foglio separato e allegata all'atto di citazione per revocazione, dall' avvocato
Anna Battaglia (C.F. ), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio CodiceFiscale_2 in Napoli alla via Porzio C.D.N. Is. G8 e sul seguente indirizzo pec:
Email_1
ATTORE IN REVOCAZIONE E APPELLATO
E
, in persona dell'amministratore pro ON tempore (P. IVA ) sito in Casagiove (CE) alla via Messina 23, rappresentato e P.IVA_1 difeso, in virtù di procura rilasciata su foglio separato e allegato alla comparsa di costituzione, dagli avvocati LA ZE (C.F. ) e GI ZE (C.F. C.F._3
), elettivamente domiciliato presso il oro studio in Caserta alla via C.F._4 Colombo n.27 e presso i seguenti indirizzi pec: Email_2
Email_3
CONVENUTO IN REVOCAZIONE E APPELLANTE
(C.F. ), in proprio e quale ex amministratore del Controparte_2 C.F._5
ON
CONVENUTO IN REVOCAZIONE E APPELLANTE
CONTUMACE
OGGETTO: revocazione della sentenza n. 812/2024 della Corte di Appello di Napoli, pubblicata il 23.2.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con decreto n. 1685/2010 del 9.12.2010, il Tribunale di Santa Maria Capa Vetere ingiungeva al in persona dell'amministratore pro tempore ON _2
il pagamento in favore di della somma di € 18.947,84, oltre interessi di
[...] Parte_1 mora nella misura convenzionale del 10% annuo dal 1.6.2010, a titolo di corrispettivo per lavori regolarmente eseguiti in favore del , deliberati in data 15.3.1995 e 25.3.1995. CP_1
Avverso il decreto ingiuntivo de quo, proponeva tempestiva opposizione il Condominio ingiunto, eccependo in via preliminare l'intervenuta prescrizione del credito e contestando nel merito l'an della pretesa, poichè priva di supporto probatorio, e il quantum ingiunto.
si costituiva contestando l'avversa opposizione. Parte_1
In particolare, eccepiva la nullità della citazione per carenza di legittimazione attiva di _2
, avendo questi proposto l'opposizione in proprio e non in qualità di amministratore e,
[...] comunque, in mancanza della delibera assembleare di autorizzazione al giudizio;
eccepiva la nullità della procura in quanto illeggibile e conferita al difensore in proprio da;
Controparte_2 nel merito deduceva l'esecuzione dei lavori di cui chiedeva il pagamento del corrispettivo, accettati del condominio. Deduceva ancora la natura di ricognizione di debito delle delibere assembleari poste a fondamento del decreto ingiuntivo e contestava l'eccezione di prescrizione in ragione degli atti interruttivi.
Disattesa la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa veniva decisa con la sentenza n. 892/2020 pubblicata il 17.4.2020, con la quale il Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere dichiarava inammissibile l'opposizione e per l'effetto dichiarava
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1726/2024 R.G. – sentenza – pagina 2 di 8 definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1685/2010 emesso dal Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere il 13.12.2010, condannando parte opponente alla refusione delle spese di lite in favore dell'opposto.
Nello specifico, il Tribunale sulla base della documentazione versata in atti dallo stesso opponente, rilevava che la carica di Amministratore del Condominio fosse rivestita dalla Domus Consulting di D'Alessio Lucio, dunque, solo tale società era legittimata a conferire incarico al procuratore per proporre
l'opposizione, non già la persona fisica, sprovvista invece di qualsivoglia potere. (pag. 4 sentenza 892/2020
Tribunale S.M.C.V.)
Avverso l'indicata decisione, proponevano appello , in proprio e quale ex Controparte_2 amministratore del Condominio del Parco Rossi Fabbr. A e titolare della ditta individuale Domus
A, in persona ON dell'amministratore p.t. Argomentando motivi a sostegno del gravame, CP_3 rassegnavano le seguenti conclusioni: 1) accogliere il presente appello e per l'effetto integralmente riformare, revocare o annullare la sentenza impugnata, riconoscendo la legittimazione ad processum del dr. quale _2 amm.re del alla data dell'opposizione; 2) per l'effetto revocare o annullare il decreto ingiuntivo opposto CP_1
R.G.1685/10 in accoglimento delle eccezioni formulate in 1° grado;
3) revocare o annullare altresì la condanna del dr. alle spese di 1° grado, disponendo il rimborso di quanto lo stesso avesse dovuto versare Controparte_2 all'appellato; 4) condannare infine l'appellato alla rifusione delle spese di lite verso l'appellante Parte_1 per entrambi i gradi del giudizio e verso CP_1 Controparte_2
Si costituiva resistendo al gravame, di cui chiedeva il rigetto reiterando le difese Parte_1 ed eccezioni svolte in primo grado.
Sospesa l'esecutività della sentenza impugnata con ordinanza del 24.7.2020, la causa veniva decisa con la sentenza n. 812/2024 pubblicata il 23.2.2024 con la quale la Corte di Appello di Napoli accoglieva l'appello e per l'effetto revocava il decreto ingiuntivo n. 1685/2010, condannando
[...] alla refusione delle spese di lite di entrambi i gradi id giudizio in favore del Parte_1
appellante. CP_1
In particolare, la Corte di Appello riconosceva la legittimatio ad processum al CP_1 costituitosi in primo grado in persona dell'amministratore . Controparte_2
Dalla documentazione prodotta dal appellante, emergeva infatti che la carica di CP_1 amministratore del medesimo , in data 7.1.2011, data della notifica dell'opposto CP_1 decreto, era rivestita dalla Domus Consulting di D'Alessio Lucio, ditta individuale (cfr.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1726/2024 R.G. – sentenza – pagina 3 di 8 certificazione del 3.3.2009 di attribuzione del numero di partita IVA alla ditta individuale – P.IVA
– inizio attività del 2.3.2009 – denominazione: domus consulting di Lucio D'Alessio, prodotta P.IVA_2 dal con la memoria ex art. 183 6 co. 2 termine c.p.c.). CP_1
Ne consegue, quindi, che non è rilevante che non si qualifichi nell'atto di opposizione, ovvero, Controparte_2 nella procura apposta a margine di quest'ultimo, quale legale rappresentante della Domus Consulting, posto che la ditta individuale non è un soggetto distinto dal suo titolare (pag. 9 sentenza 812/2024 Corte di Appello
Napoli).
Osservava la Corte, a fronte delle eccezioni dell'appellato, che l'appello era legittimamente proposto dal , in persona dell'amministratore società che amministrava CP_1 CP_3 il condominio all'epoca della proposta impugnazione;
era, invece priva di legittimatio ad processum in grado di appello la ditta individuale Domus Consulting, in quanto aveva ormai cessato la carica di amministratore del condominio.
Ancora in via preliminare, rigettava l'eccezione di difetto di legittimazione ad impugnare di in proprio, condannato in primo grado alla refusione delle spese di lite in favore Controparte_2 della controparte risultata vittoriosa.
Rilevata inoltre la legittimità dell'azione proposta dall'amministratore del , senza CP_1 necessità di autorizzazione o ratifica dell'assemblea, poiché controversia rientrante nell'ambito delle sue attribuzioni ex art. 1130 c.c., rigettava nel merito la domanda di pagamento, azionata in origine in monitorio, in mancanza di prova dei fatti costitutivi del credito.
Con atto di citazione in revocazione ordinaria ex art. 395 comma 4 c.p.c., Parte_1 chiedeva la revocazione della sentenza n. 812/2024 della Corte.
A fondamento della richiesta di revocazione, dopo aver riassunto l'iter della Parte_2 vicenda processuale, deduceva che la sentenza di appello era viziata da un errore di fatto risultante dagli atti e documenti di causa, idoneo a costituire un vizio revocatorio.
Si costituiva nel giudizio di revocazione il , chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità CP_1
e comunque rigettare la domanda per mancanza dei presupposti di legge e la condanna dell'attore in revocazione ai sensi dell'art. 96 commi numeri 1 e 3 c.p.c..
Con ordinanza del 4.10.2024 la Corte disattendeva la richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza n. 812/2024 della Corte e di sospensione del termine per proporre ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1726/2024 R.G. – sentenza – pagina 4 di 8 Effettuati dalle parti gli adempimenti prescritti dall'art. 352, comma 1, c.p.c. nei termini perentori assegnati, all'udienza del 6.5.2025, svolta con le modalità in epigrafe indicate, sulle rinnovate conclusioni delle parti, la causa era riservata in decisione al collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rigettata l'eccezione sollevata da parte convenuta in revocazione sul difetto di procura alle liti dell'attrice in quanto priva della certificazione del difensore circa l'autografia della sottoscrizione della parte come previsto dall'art. 83 c.p.c..
La procura, allegata agli atti, risulta, infatti, sottoscritta regolarmente dal difensore costituito in giudizio con firma digitale, anche ai fini della certificazione, da parte dell'avvocato, dell'autografia della firma apposta dal cliente in calce alla procura stessa.
Quanto alla domanda di revocazione, appare opportuno premettere che la revocazione ordinaria costituisce un mezzo di gravame di carattere “eccezionale”, che si affianca all'appello o al ricorso per cassazione.
In particolare, viene definita come un'impugnazione a critica vincolata, poiché può proporsi solo per i motivi tassativamente indicati dalla legge.
Con riferimento al caso in esame, l'attore in revocazione lamenta nella sentenza resa dalla Corte di Appello un vizio di cui all'art. 395 comma 4 c.p.c., che prevede il caso del provvedimento giudiziario affetto da errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa.
L'errore de quo si realizza quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare.
Deve, dunque, trattarsi di “errore nella percezione” e non di un “errore di valutazione”.
Altro requisito del fatto del quale è esclusa la verità o è supposta l'inesistenza è che tale questione non abbia costituito un punto controverso della decisione;
tale circostanza distingue il rimedio del ricorso per revocazione dal ricorso per cassazione, il quale ultimo involge valutazioni in ordine ad un preteso inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, che, dunque, integrano un errore di giudizio.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1726/2024 R.G. – sentenza – pagina 5 di 8 Caratteristica dell'errore di fatto è la sua decisività, ossia la circostanza che tra l'erronea percezione del giudice e la pronuncia che lo stesso ha emesso deve sussistere un rapporto causale tale che, senza l'errore, la pronuncia medesima sarebbe stata diversa.
Sul punto va ricordato il principio giurisprudenziale secondo cui l'errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, c.p.c., idoneo a costituire motivo di revocazione, consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso oppure l'inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, purché non cada su un punto controverso e non attenga a un'errata valutazione delle risultanze processuali (Cassazione civile, Sez. V, sentenza n. 26890 del 22 ottobre 2019).
In sintesi, l'errore, quale motivo di revocazione della sentenza ai sensi dell'art. 395, n. 4 c.p.c., deve consistere in una falsa percezione di quanto emerge dagli atti sottoposti al suo giudizio, concretatasi un una svista materiale su circostanze decisive, emergenti direttamente dagli atti con carattere di assoluta immediatezza e semplice e concreta rilevabilità, con esclusione di ogni apprezzamento in ordine alla valutazione in diritto delle risultanze processuali. Ne consegue che il vizio con il quale si imputa alla sentenza un'erronea valutazione delle prove raccolte è, di per sé, incompatibile con l'errore di fatto, essendo ascrivibile non già ad un errore di percezione, ma ad un preteso errore di giudizio (Cass. sentenza n. 22080/2013; nello stesso senso Cass. sentenza n.
8828/2017).
Passando all'esame del caso concreto, l'attore in revocazione, nel delineare i profili di erroneità, che avrebbero caratterizzato la sentenza impugnata inficiandola di un errore revocatorio, ripropone le eccezioni, già sollevate nelle sue difese di merito:
1) il difetto di legittimazione ad agire in capo a , il quale avrebbe proposto in Controparte_2 proprio l'opposizione a decreto ingiuntivo emesso nei confronti del ON
;
[...]
2) il difetto di potere di rappresentanza del Condominio ingiunto in capo a , Controparte_2 poichè all'epoca dell'emissione del decreto ingiuntivo e della notifica dello stesso, il Condominio era amministrato dalla società Domus Consulting.
Ad avviso dell'attore in revocazione, una corretta valutazione della documentazione allegata in atti, avrebbe dovuto indurre la Corte a dichiarare l'improcedibilità dell'appello proposto dal
, che non era parte del giudizio di primo grado, nonché l'inammissibilità dello stesso CP_1
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1726/2024 R.G. – sentenza – pagina 6 di 8 proposto da , soggetto non legittimato poiché privo del potere di rappresentanza Controparte_2 del . CP_1
Orbene, non sembra alla Corte che ricorrano, nel caso di specie, gli estremi del rimedio revocatorio.
Manca infatti nel caso di specie il presupposto revocatorio connesso al fatto che l'ipotetico errore deve inerire ad un punto non controverso e sul quale la sentenza oggetto di revocazione non abbia pronunciato.
Al riguardo è sufficiente evidenziare che la questione della legittimazione ad processum di e della sua qualità di Amministratore del sono state già esaminate in Controparte_2 CP_1 primo grado dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere poiché eccepite da in Parte_1 sede di costituzione nel giudizio di opposizione. Sono state altresì esaminate in appello da questa
Corte poiché poste dall'appellante a fondamento dei motivi di gravame. Parte_1
Appare di conseguenza evidente che abbia, attraverso il rimedio della Parte_1 revocazione, tentato di ottenere dalla Corte una nuova valutazione degli elementi probatori acquisiti al processo e una riforma della decisione della Corte.
Va in ogni caso esclusa anche la riconducibilità dell'asserito errore imputato alla Corte nell'ipotesi di errore di fatto rilevante ai sensi dell'art. 395 comma 1 numero 4 c.p.c. che è integrato non già quando sia viziata la valutazione delle prove o delle allegazioni delle parti, ma quando sia frutto di una falsa percezione di ciò che emergeva dagli atti. Tale errore, quindi, deve avere il carattere di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive e tanto meno di particolari indagini ermeneutiche.
Nel caso di specie al limite ricorrerebbe una ipotesi di erroneo apprezzamento degli atti del processo, che, come in caso di erronea valutazione delle prove, non può tuttavia dar luogo a rimedio revocatorio.
La domanda deve essere pertanto rigettata.
Va infine disattesa la richiesta di condanna dell'attore in revocazione ai sensi dell'art. 96 comma 1
c.p.c. in quanto difettano le condizioni di legge per il suo accoglimento, sub specie di mala fede
(consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o di colpa grave (carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), non provati e neanche dedotti dal
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1726/2024 R.G. – sentenza – pagina 7 di 8 Va altresì disattesa la domanda di condanna ex art. 96 terzo comma c.p.c. non CP_1 ricorrendo nella specie una ipotesi di abuso del processo.
Le spese del giudizio di revocazione seguono la soccombenza dell'attore in revocazione
[...]
e si liquidano d'ufficio in favore del Condominio costituito con riguardo ai Parte_1 parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati con decreto n. 147/2022, con riferimento allo scaglione previsto per le cause di valore da € 5.200,01 a € 26.000,00, attestandosi nei minimi per la scarsa complessità delle questioni affrontate e della ripetitività delle difese svolte, con attribuzione in favore degli avvocati LA ZE e GI ZE, dichiaratasi anticipatari.
Nulla per le spese tra e , in proprio e nella qualità di ex Parte_1 Controparte_2 amministratore del Condominio Parco Rossi fabbr. A, in ragione della contumacia del convenuto.
Sussistono i presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 228/2012, nei confronti di Parte_1
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sulla domanda di revocazione della sentenza n.
812/2024 della Corte di Appello di Napoli, pubblicata il 23.2.2024, così provvede:
a) Rigetta la domanda di revocazione;
b) Condanna alla refusione delle spese processuali del giudizio di revocazione in Parte_1 favore di , in persona del legale rappresentante e ON
Amministratore pro tempore, che liquida in € 2.904,50 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge, con attribuzione in favore LA ZE e GI ZE, dichiaratasi anticipatari.;
c) Nulla per le spese del AC;
Controparte_2
d) Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002 per il pagamento, a carico di di un ulteriore importo, pari a quello versato o Parte_1 comunque dovuto, a titolo di contributo unificato per la proposta impugnazione.
Così deciso, nella camera di consiglio del 8 LUGLIO 2025
Il Presidente Est.
dott. Eugenio FORGILLO
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1726/2024 R.G. – sentenza – pagina 8 di 8