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Sentenza 24 settembre 2024
Sentenza 24 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 24/09/2024, n. 2484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2484 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
in persona del dottor Pasquale Grasso in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.1526 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente tra
, con il proc. dom. avv. Antonello Negro Parte_1
- appellante -
e
, con il proc. dom. avv. Diego Controparte_1
Pagliano
- appellato -
CONCLUSIONI
Per parte appellante
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Genova, contrariis reiectis, in accoglimento dell'appello proposto dalla in riforma della sentenza di primo grado Parte_1
del Giudice di Pace di Genova n. 2063 del 14.11.2022 pubblicata in data
7.12.2022, del Giudice di Pace di Genova, Dott.ssa Maria Ida Rollero, R.G. n.
4658/2020, NON NOTIFICATA: respingere le domande tutte proposte nei confronti della Con vittoria di spese di lite di primo e Controparte_2
secondo grado. Spese di CTU a carico di parte attrice/appellata”.
1 Per parte appellata
“Piaccia al Tribunale di Genova Ill.mo, contrariis rejectis, rigettare l'avversario appello proposto dalla in riforma della sentenza di primo grado n° Parte_1
2063 del 14.11.2022, pubblicata in data 14.11.2022, emanata dal Giudice di Pace
di Genova, in persona della Dott.ssa Rollero, ad esito del proc. R.G. 4658/2020,
per i motivi di cui in narrativa, e quindi, per l'effetto, accogliere le domande tutte proposte dall'esponente nei confronti della con conferma integrale Parte_1
della sentenza n° 2063 del 14.11.2022, pubblicata in data 14.11.2022, emanata dal
Giudice di Pace di Genova, in persona della Dott.ssa Rollero, ad esito del proc.
R.G. 4658/2020 e con vittoria di spese di primo grado, spese di CTU e CTP a carico di parte convenuta/appellante, e spese di secondo grado da liquidarsi a favore del difensore antistatario”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
appellava la sentenza n.2063/22, emessa dal Giudice di Parte_1
Pace di Genova a definizione del giudizio introdotto da quale Controparte_1
titolare della ” nei confronti di . Controparte_1 Parte_1
In detto giudizio il aveva convenuto e CP_1 Parte_1 CP_3
esponendo
[...]
- che il 23.9.2019 l'auto Fiat Panda di proprietà di e Controparte_4
assicurata con , mentre era parcheggiata a lato della strada, era stata Parte_1
urtata nella parte sinistra da motociclo condotto da che aveva CP_3
perso il controllo del proprio veicolo;
- che la e la avevano sottoscritto modulo di constatazione CP_4 CP_3
amichevole (c.d. CAI), nel quale la riconosceva la propria esclusiva CP_3
responsabilità per il sinistro;
2 - che l'auto della aveva riportato danni pari ad euro 3.185,01 e che CP_4
la donna aveva ceduto il proprio credito risarcitorio al titolare della CP_1
; Controparte_1
- che il menzionato soggetto, odierno appellato, aveva vanamente richiesto il risarcimento diretto alla compagnia assicurativa del veicolo, . Parte_1
Su detti presupposti, quindi, il aveva domandato la condanna di CP_1 Pt_1
al risarcimento dei danni.
[...]
Costituitasi in giudizio, contestava in fatto e in diritto la domanda Parte_1
attrice, in particolare negando che l'auto assicurata fosse stata effettivamente urtata dal motociclo condotto dalla e contestando la compatibilità tra i CP_3
danni pretesi e la dinamica del sinistro come descritta;
inoltre - per quel che rileva in sede di appello - contestava la conformità all'originale della copia prodotta del
CAI.
Con la sentenza in questa sede impugnata, il Giudice di Pace accoglieva le domande di parte attrice e condannava a pagare in favore Parte_1
di l'importo di euro 3.284,79 a titolo di risarcimento danni, oltre Controparte_1
rivalutazione monetaria e interessi, oltre alla rifusione delle spese di lite, che liquidava in euro 1.265,00 per compensi ed euro 674,22 per esborsi, oltre spese generali, Iva e Cpa, ponendo altresì a carico di le spese di ctu come Parte_1
liquidate in corso di causa.
Con l'appello oggi in esame, impugnava la decisione del Giudice di Parte_1
Pace evidenziando nei motivi svolti
- che non vi era prova del verificarsi del sinistro, non avendo allo stesso assistito alcun testimone oculare e non essendo sufficiente, ai fini della prova del sinistro, quanto dichiarato dalla in sede di interrogatorio formale;
CP_3
né la prova del sinistro poteva ricavarsi dalle dichiarazioni della CP_4
3 ER (non presente all'evento), o dal modulo (non utilizzabile e comunque non opponibile a ) ovvero dalla ctu dinamico ricostruttiva svolta nel corso Parte_1
del giudizio;
- che non vi era prova della sussistenza di nesso causale tra i danni oggetto di riparazione e il sinistro, ove effettivamente accaduto;
- che, non essendo stata soddisfatta la contestazione di conformità tra la copia del CAI prodotta e l'originale, detto documento non poteva essere utilizzato ai fini della decisione;
- che, in ogni caso, il Giudice di Pace aveva errato nel riconoscere a controparte importo a titolo di Iva e fermo tecnico, visto che la era Controparte_1
soggetto che aveva potuto recuperare l'Iva e non aveva avuto necessità di utilizzare veicolo sostitutivo, così che non poteva discorrersi di fermo tecnico;
- che il era privo di legittimazione attiva in quanto, ai sensi degli CP_1
artt.106 e 132 del T.U.B. l'attività inerente alla cessione del credito svolta in via professionale richiedeva l'iscrizione in apposito Albo degli Intermediari
Finanziari tenuto presso la Banca d'Italia, non sussistente nel caso in esame.
si costituiva in giudizio in appello richiamando le proprie difese Controparte_1
di primo grado.
* * * * *
Considerato che
- è infondato il motivo di appello (sviluppato per ultimo ma logicamente e giuridicamente preliminare) riguardante la legittimazione di Controparte_1
che sarebbe carente per effetto delle previsioni del T.U.B. in relazione alla qualifica soggettiva richiesta per lo svolgimento di attività di finanziamento;
al riguardo è sufficiente ricordare che la cessione del credito, ivi compreso
4 quello relativo al risarcimento di danno da sinistro stradale, non costituisce un'operazione di finanziamento, ma - in tutta evidenza nel caso in esame -
mero mezzo di pagamento, da parte del cedente, della prestazione professionale svolta dalla carrozzeria cessionaria del credito (si veda al riguardo, tra le molte, Cass.n.21765/2019;
- va affermata - come già fatto dal giudice di primo grado - la sussistenza di prova idonea del verificarsi del sinistro per cui è causa;
risulta a tal fine ampiamente sufficiente quanto dichiarato in sede di interrogatorio formale dalla conducente del ciclomotore, CP_3
- quanto sopra esposto rende irrilevante e improduttivo il motivo di appello relativo alla utilizzabilità del CAI, risultando - come detto - aliunde la prova del verificarsi del sinistro e della relativa dinamica;
- è infondata la doglianza riguardante il nesso causale tra i danni e il sinistro e la relativa conferenza, attesa la compatibilità – apprezzata tecnicamente anche in sede di ctu, pur se in forza dell'esame di documentazione fotografica – tra i danni presenti sull'autovettura e la dinamica del sinistro, lo stato dei luoghi e le caratteristiche del motociclo;
peraltro, una volta assunto come provato il verificarsi di uno scontro tra il motociclo e l'autovettura, anche sotto il profilo logico deve ammettersi il verificarsi di un conseguente danneggiamento, che risulta coerente anche in termini di spesa con l'importo oggetto di pretesa;
- è infondata la doglianza in punto Iva, alla luce del fatto che il cessionario è
subentrato nella medesima posizione giuridica del cedente, che pacificamente non recuperava l'Iva; parimenti infondata la questione in punto fermo tecnico,
dato che il non agisce per il recupero di un proprio originario danno, CP_1
bensì per il recupero del danno patito dalla sig.ra (poi oggetto di CP_4
5 cessione), che pacificamente ha patito gli oneri correlati alla mancata possibilità di utilizzare la propria vettura danneggiata;
merita rigetto l'appello in esame, dovendosi confermare la sentenza impugnata.
Confermata la statuizione della sentenza impugnata in riferimento al governo delle spese di lite di primo grado (anche in considerazione della mancata impugnazione al riguardo da parte appellata), vanno poste a carico di parte appellante, secondo la soccombenza, le spese del grado d'appello, come liquidate in dispositivo.
L'integrale rigetto dell'appello comporta l'obbligo per parte appellante - ai sensi dell'art.13co.1 quater DPR n.115/2002 - del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Il giudice, pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n.2063/22, emessa dal
Giudice di Pace di Genova il 14.11.2022 e pubblicata il 7.12.2022;
- condanna a rifondere in favore di Parte_1 [...]
, e con distrazione in favore dell'avv. Diego Controparte_1
Pagliano dichiaratosi antistatario, le spese di lite del giudizio di appello;
spese che - in applicazione dello scaglione di valore da € 1.101,00 a € 5.200,00 del regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (D.Min. Giust. n.147/22) - si liquidano in
€ 2.552,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario al 15%, Iva e Cpa
nella misura e con le modalità di legge.
6 - sussistono le condizioni per il versamento da parte di Parte_1
- ai sensi dell'art.13co.1 quater DPR n.115/2002 - di un ulteriore
[...]
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
l'impugnazione.
Genova, 24.9.2024
Il giudice dott. Pasquale Grasso
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