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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 11/11/2025, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. 328/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa LE IN, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 16.09.2025, rinviata d'ufficio al 30.09.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 328/2022 R.G., promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Lamezia Parte_1 C.F._1
Terme alla Via Adda n. 11 presso lo studio dell'Avv. Nicola Aloisio, che la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente, all'Avv. Nicola Currado, come da mandato in atti
Ricorrente contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giacinto Greco e
RI TE GL, come da procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Lamezia Terme (CZ) alla Via S. D'Ippolito n. 5 CP_1
Resistente oggetto: reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli a tempo determinato
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 21.03.2022 , premettendo di aver svolto l'attività di Parte_1 bracciante agricola alle dipendenze della Parte_2 nell'anno 2016 per n. 70 giornate, nell'anno 2017 per n. 102 giornate, nell'anno 2019 per n. 24 giornate e nell'anno 2020 per n. 78 giornate e di aver percepito l'indennità di disoccupazione agricola per le medesime annualità, esponeva di aver ricevuto il 30.07.2021 una missiva, con la quale l' CP_1 le aveva comunicato di aver provveduto, a seguito di accertamenti ispettivi, al disconoscimento ed alla cancellazione delle giornate lavorative dichiarate per gli anni sopraindicati e di aver presentato ricorso amministrativo alla CISOA, in data 13.08.2021, per il tramite del proprio difensore di fiducia, senza ottenere alcun riscontro.
Chiedeva, quindi, che venisse accertato e dichiarato il regolare svolgimento dell'attività lavorativa di bracciante agricola per il numero di giornate dichiarate negli anni 2016, 2017, 2019 e 2020, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato e che, per l'effetto, venisse ordinata all' la reiscrizione nell'elenco nominativo dei braccianti agricoli per il numero delle giornate CP_1 effettivamente svolte nelle suddette annualità.
2. Integrato il contraddittorio, l' eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda CP_1 per intervenuta decadenza ex art. 47 del D.P.R. n. 639/1970, come modificato ed integrato dall'art. 38, lett. d) n. 1 del D.L. n. 98/2011, convertito nella L. n. 111/2011; eccepiva, inoltre, l'intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 22 del D.L. n. 7/1970, convertito nella L. n. 83/1970, come modificato dall'art. 38, commi 6 e 7 del D.L. n. 98/2011, convertito nella L. n. 111/2011, evidenziando che la ricorrente aveva appreso della suddetta cancellazione con la comunicazione trasmessa il 27.07.2021
e che, dunque, da tale data dovevano farsi decorrere i 120 giorni previsti per l'impugnazione del provvedimento di cancellazione dagli elenchi;
nel merito, contestava la fondatezza della pretesa avversaria, eccependo che, con verbale di accertamento n. 2020007280/DDL del 18.05.2021, parte dei rapporti di lavoro dichiarati all' - compreso quello dell'odierna ricorrente - erano stati CP_1 disconosciuti ai fini previdenziali, in quanto aventi carattere fittizio e denunciati al solo scopo di consentire ai soggetti interessati di beneficiare delle prestazioni assistenziali e/o previdenziali erogate dall' . CP_1
3. Ammessi i mezzi istruttori richiesti dalle parti ed autorizzato il deposito di note, con ordinanza pronunciata all'udienza del 16.07.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 16.09.2025, fissata per la discussione e rinviata d'ufficio al 30.09.2025, con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Constatato che le parti hanno tempestivamente proceduto al deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
4. In via preliminare deve essere esaminata l'eccezione di decadenza sollevata dall' , ai sensi CP_1 dell'art. 22 del D.L. n. 70/1970, convertito nella L. n. 83/1970.
Ed invero, l'art. 11 del D. Lgs. n. 375/1993 prevede che contro i provvedimenti in materia di accertamento degli o.t.d. e contro la non iscrizione, gli interessati possono proporre ricorso entro 30 giorni alla commissione provinciale per la manodopera agricola, che decide entro 90 giorni, termine decorso il quale il ricorso si intende respinto;
prevede, altresì, che contro le decisioni della commissione provinciale è possibile proporre ricorso, entro 30 giorni, alla commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati, istituita presso l' , la quale ha CP_1 ulteriori 90 giorni per decidere, decorsi i quali il ricorso si intende respinto.
A sua volta, l'art. 22 del D.L. n. 7 del 1970 (conv. in legge n. 83 del 1970) dispone che contro il provvedimento amministrativo definitivo è possibile proporre azione giudiziaria nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento o dal momento in cui il destinatario ne abbia avuto conoscenza.
Nel caso di specie, la ricorrente ha acquisito conoscenza del disconoscimento delle giornate lavorative dichiarate per gli anni in contestazione, con missiva del 27.07.2021, ricevuta il 30.07.2021, con la quale l' le ha comunicato l'avvenuta cancellazione delle giornate denunciate per tali annualità; CP_1 avverso il citato provvedimento è stato proposto, in data 13.08.2021, per il tramite del procuratore di fiducia ricorso alla Commissione provinciale per la manodopera agricola (ora CISOA), rimasto privo di riscontro.
La ricorrente non si è avvalsa della facoltà di adire la Commissione centrale in seconda istanza avverso il silenzio-rigetto formatosi sul ricorso amministrativo del 13.08.2021, ma ha proceduto al deposito dell'atto introduttivo del presente giudizio in data 21.03.2022, entro il termine di 120 giorni prescritto per la proposizione dell'azione giudiziaria (ed invero, al termine di 90 giorni, concesso alla
Commissione per provvedere sul ricorso di prima istanza, va aggiunto l'ulteriore termine di 30 giorni per la presentazione del ricorso amministrativo all'organo di seconda istanza, scaduto inutilmente il quale inizia a decorrere il termine di 120 giorni per il deposito del ricorso giudiziario).
L'eccezione preliminare va, quindi, disattesa.
5. Nel merito, quanto alla rilevanza della cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli ai fini del diritto all'erogazione delle prestazioni previdenziali da parte dell' , la Suprema Corte, con CP_1
l'ordinanza n. 6229 del 4.03.2019, ha affermato il seguente principio di diritto: “In tema di indennità di disoccupazione agricola, l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto per l'attribuzione della prestazione previdenziale, che, pertanto, non può essere riconosciuta in difetto di impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione da tali elenchi nel termine decadenziale di cui all'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv. con modif. in l. n. 83 del 1970.”.
Nel corpo della motivazione è stato richiamato l'arresto n. 1133 del 26.10.2000, con il quale le Sezioni
Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che il diritto dei lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura alle prestazioni previdenziali è condizionato all'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate per ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1940, n. 1949 e successive modifiche, ovvero dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo.
Pertanto, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o del certificato sostitutivo, gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio.
Non vi è dubbio, quindi, che l'iscrizione negli elenchi costituisca presupposto per richiedere l'indennità di disoccupazione agricola, di talché l'interessato deve chiedere il riconoscimento del diritto all'iscrizione nel medesimo giudizio promosso per ottenere la prestazione di disoccupazione
(in termini, Cass. Sez. Lav. 15.07.2005 n. 14994).
E' stato, poi, chiarito che “Il rilievo che l'atto di iscrizione è soltanto atto accertativo di un diritto alla iscrizione, che nasce dalla prestazione lavorativa, comporta unicamente la azionabilità di tale diritto davanti al giudice ordinario;
non consente, invece, di riconoscere il diritto alla prestazione previdenziale indipendentemente dalla attualità del diritto alla iscrizione e dunque nel caso di maturazione della decadenza prevista dalla citata L., art. 22, che ha natura di decadenza sostanziale”
(ex plurimis, cfr. Cass. civ. sez. lav., 12/05/2015, n. 9622, Cass. 1° ottobre 1997 n. 9595; Cass., 21 aprile 2001 n. 5942; Cass., 8 novembre 2003 n. 16803; Cass., 10 agosto 2004 n. 15460, 18 maggio
2005 n. 10393; Cass., 5 giugno 2009, n. 13092).
Ed ancora, in materia di riparto dell'onere probatorio in materia di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli va richiamato l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui “il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs.lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa” (cfr., Cass. Sez. Lav. 2 agosto 2012, n. 13877).
Inoltre, deve richiamarsi il consolidato principio di diritto espresso anche recentemente dalla Suprema
Corte di Cassazione, in una fattispecie analoga a quella oggetto di causa, secondo cui “la funzione di agevolazione probatoria dell'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro che ne CP_1 costituisce il presupposto, con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore che agisce in giudizio ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale che abbia fatto valere (così, tra le più recenti, Cass. nn. 12001 del 2018 e 31954 del 2019, sulla scorta di Cass Num.
S.U. n. 1133 del 2000). […] più in particolare, nel dare continuità all'anzidetto principio di diritto, questa Corte ha recentemente ribadito che, come perspicuamente chiarito già da Cass. n. 7995 del
2000, l'agevolazione probatoria garantita dall'iscrizione negli elenchi, che vale sul presupposto che non vi siano disconoscimenti, non può mai giustificare alcuna inversione dell'onere della prova a carico dell'ente previdenziale che istituzionalmente è preposto al controllo della veridicità ed esattezza dei dati dichiaratigli dal datore di lavoro (come impropriamente si legge in Cass. S.U. n.
1133 del 2000, cit.) e che, piuttosto, l'agevolazione probatoria costituita dall'iscrizione negli elenchi consiste nel fatto che, fintanto che sussiste, esime l'assicurato dalla prova dei presupposti di fatto utili al riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali per gli operai agricoli, a meno che l'ente previdenziale convenuto in giudizio non contesti l'attendibilità delle risultanze documentali richiamando elementi di fatto la cui valutazione possa far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, essendo tale contestazione, pur in presenza dell'iscrizione, affatto sufficiente ad escludere che il giudice possa risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione ancora in essere, dovendo invece pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa (così Cass. n.
3556 del 2023, in motivazione” (cfr. Cass., Sez. Lav. ordinanza 1° febbraio 2024 n. 3003; in tal senso,
Cass. Civ. n. 1295, 17 gennaio 2023).
6. Nella fattispecie in esame, l' ha disconosciuto totalmente il rapporto di lavoro intercorso tra CP_1 la lavoratrice e la negli anni 2016, 2017, 2019 Parte_2 Pt_2
e 2020, sicché occorrerà verificare se la ricorrente sia riuscita ad assolvere all'onere probatorio sulla medesima incombente, che è quello di dimostrare il proprio diritto alla (re)iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli per le annualità in contestazione, ovverosia lo svolgimento di attività lavorativa, nonché la natura subordinata ed onerosa della prestazione.
7. Orbene, dall'esame del verbale di accertamento e notificazione n. 2020007280/DDL del
18/05/2021 emerge che l' , all'esito delle attività ispettive condotte, ha provveduto a CP_1 disconoscere parte dei rapporti di lavoro subordinato denunciati dalla società agricola (tra cui quello dell'odierna ricorrente), sulla base di presunte incongruenze emerse dalle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori e dal legale rappresentate della società agricola;
in particolare, gli ispettori hanno dichiarato che: “[…] • Alcuni lavoratori hanno dichiarato dì aver coltivato o effettuato la lavorazione delle cipolle;
• Altri lavoratori hanno dato indicazioni errate per raggiungere i luoghi di lavoro;
• Altri hanno dichiarato periodi di lavoro ed attività lavorativa discordanti coni cicli naturali di coltivazione;
• Altri non hanno saputo indicare la data di assunzione, il periodo di lavoro, luogo di lavoro e giornate di lavoro effettuate;
• Altri lavoratori hanno indicato di aver lavorato su terreni non in possesso della società in esame;
• Altri lavoratori non hanno indicato di aver lavorato per la società ; Parte_2
• Altri lavoratori hanno dichiarato di essere stati retribuiti in contanti anche successivamente al
01/07/2018, data dalla quale la L n. 205/2011 ha introdotto l'obbligo di corrispondere ai lavoratori la retribuzione e ogni suo anticipo con strumenti di pagamento tracciabile;
Si pone in risalto il comportamento di alcuni lavoratori che, dopo essere stati identificati, hanno rifiutato di firmare la dichiarazione rilasciata.
Le suddette incongruenze dimostrano di fatto l'assoluta insussistenza dei rapporti di lavoro e quindi l'ingiustificata denuncia della contribuzione a favore dei soggetti che le hanno rilasciate.
Successivamente in data 05/05/2021, convocato presso la sede di Lamezia Terme il sig. CP_1 Pt_3
si è presentato ed ha dichiarato:
[...]
• Di essere il legale rappresentante della “ 5. Parte_2 Controparte_2
;
[...]
• Che la società si occupa prevalentemente della coltivazione di terreni ulivetati ricevuti Parte_2 in affitto avvalendosi di personale dipendente;
• Che la società è proprietaria di diversi macchinari agricoli tra cui: una trattrice FIAT di 80 CV, • Che all'occorrenza utilizza in comodato: tre trattrici, due scuotitori, trince, erpice, tiffer, spargi concime, due carrelli ed un muletto.
• Che nell'esecuzione dei lavori alcuni operai di fiducia coordinano gli altri operai, questi sono:
, e . Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
• Che gli operai sono stati sempre retribuiti in contanti fino a quando non vi era l'obbligo della tracciabilità delle retribuzioni corrisposte (01/07/2018) e successivamente con bonifico o assegno bancario della società.
• Di essere titolare di impresa agricola individuale a suo nome e legale rappresentante della “Società
Agricola Agrimed S.A.S.” attiva fino all'anno 2020.
• Che la società non ha mai effettuato la coltivazione o lavorazione di cipolle. Parte_2
[…] Dalla documentazione esaminata agli atti del presente accertamento, da quanto risulta sugli archivi informatici dell' visti i riscontri oggettivi in merito alle attività lavorative effettivamente CP_1 praticate in azienda, preso atto delle contraddizioni e incongruenze emerse dal confronto delle dichiarazioni rilasciate da alcuni braccianti agricoli con quella rilasciata dall'amministratore e con i metodi e tempi di coltivazione, con il presente verbale si procede all'annullamento dei rapporti di lavoro e della relativa contribuzione denunciata a favore dei soggetti indicati nell'allegato "ELENCO
SOGGETTI PER CUI E' STATO DISPOSTO IL DISCONOSCIMENTO DELLE GIORNATE
DENUNCIATE" che fa parte integrante del presente verbale”.
È di palese evidenza che dalla lettura del verbale non emergono con chiarezza gli elementi di valutazione - oltre alla presunta contraddittorietà emersa dal raffronto delle dichiarazioni rese da alcuni lavoratori - che hanno indotto gli ispettori a ritenere la sostanziale fittizietà dei rapporti di lavoro denunciati al solo scopo di consentire ai presunti braccianti agricoli di beneficiare delle prestazioni assistenziali e/o previdenziali erogate dall' . CP_1
Ed infatti, l'ente previdenziale non ha censurato in alcun modo l'attività svolta dall'azienda agricola, non ha contestato: a) il fabbisogno complessivo della manodopera denunciata;
b) la legittimità dei contratti di fitto stipulati dalla società; c) la non congruità tra l'estensione e la qualità delle coltivazioni dei terreni effettivamente presenti e condotti dalla ditta;
d) il mancato versamento dei contributi previdenziali in favore dei lavoratori denunciati.
Né ulteriori elementi di valutazione sono stati offerti dall'ente previdenziale al momento della costituzione in giudizio, posto che la memoria difensiva si limita a richiamare genericamente il contenuto del verbale ispettivo.
Passando ad esaminare la specifica posizione della ricorrente, quest'ultima, sentita dagli ispettori in data 9.12.2020 ha dichiarato: “Sono bracciante agricola da moltissimi anni. Negli ultimi anni e precisamente negli anni 2016, 2017, 2019 e 2020 ho lavorato quale bracciante agricola per l'azienda
“ ” […] con terreni a Pianopoli ed a DREMA, vicino a Pianopoli […]. Io per questa Parte_2 azienda ho lavorato tutti gli anni (2016 e 2017) sui terreni di Pianopoli, nel 2019 a DREMA e nel
2020 ad Amato;
su questi terreni ho effettuato la raccolta delle olive da ottobre a dicembre a mano per quelle già cadute e poi con la stesura delle reti, il passaggio dello e poi la raccolta Parte_4 delle olive. […] durante gli anni che ho lavorato tagliavo i […] rami che crescevano sul terreno a terra, utilizzando la zappa. […] Nel 2016 ho lavorato dal mese di giugno al mese di dicembre ma non ricordo per quanti giorni. Nel 2017 ho lavorato dal mese di aprile al mese di dicembre per effettuare i lavori anzidetti per 102 giornate di lavoro. Nel 2019 ho lavorato da agosto a dicembre per i lavori sopradetti ma non ricordo il numero delle giornate. Nel 2020 sono stata assunta nel mese di giugno, ho lavorato fino ad ottobre [..] e non ricordo quante giornate di lavoro ho effettuato [..].
L'orario di lavoro svolto era dalle ore 7:00 alle ore 15:30, con un'ora di pausa dalle 12:00 alle
13:00. Le direttive di lavoro mi venivano impartite da mio figlio , ero retribuita Controparte_5 dal titolare […]”.
8. Ciò posto, le circostanze riferite dalla ricorrente hanno trovato conferma nelle deposizioni rese dai testi escussi in corso di causa (entrambi colleghi di lavoro).
Ed infatti, il teste di parte ricorrente, , escusso all'udienza del 9.10.2023 Testimone_1 ha dichiarato quanto testualmente si riporta: “Sono dipendente della Parte_5 da gennaio 2017 e sono stato assunto per 156 giornate all'anno dal 2018
[...] all'attualità. Solo nell'anno 2017 sono stato assunto per 101 giornate. Svolgo le mansioni di trattorista. Conosco la ricorrente in quanto è stata mia collega di lavoro negli anni dal 2017 al 2020.
La ricorrente è la sorella di . La ricorrente è stata addetta alla raccolta delle olive Parte_3 ed alla pulizia delle piante e dei confini. In genere queste attività vengono effettuate da agosto/settembre fino alla fine di dicembre o inizio di gennaio dell'anno successivo, in base all'annata. Non so dire se in alcune occasioni la ricorrente si è occupata anche di spargere il concime con i miei colleghi. Negli anni sopraindicati si lavorava sui terreni siti in Pianopoli alle contrade
Drema e Papà. Si trattava di terreni di proprietà della famiglia . Abbiamo lavorato anche sui Per_1 terreni del professore in Amato. Il sig. non era sempre presente sui terreni. Ero io la Per_2 Pt_3 persona di fiducia dell'azienda. In merito all'attività di raccolta sono io a dare direttive agli operai, anche se ogni sera sento il per informarlo sull'andamento dell'attività e comunicare le Pt_3 presenze degli operai. Il viene sui terreni a controllare ogni tanto. La ricorrente lavorava Pt_3 dalle ore 7.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 16.00, salvo imprevisti, con un'ora di pausa per il pranzo, da lunedì a venerdì. Di sabato la ricorrente lavorava per mezza giornata. La ricorrente veniva retribuita da . Nel 2019 i pagamenti venivano effettuati a mezzo di bonifico. Parte_3
Fino al 2018 venivamo pagati in contanti. Sono a conoscenza di tali circostanze in quanto ne parlavamo tra colleghi. Confermo di aver lavorato con la ricorrente sugli stessi terreni. Non sono stato destinatario di alcun provvedimento di cancellazione delle giornate lavorative.”
L'altro teste citato da parte ricorrente, , all'udienza del 16.07.2024 ha dichiarato Controparte_5 quanto testualmente si riporta: “sono il figlio di ma non siamo conviventi;
Parte_1 Pt_3
è mio zio. Sono stato dipendente della negli anni
[...] Parte_2
2016 e 2017. Negli anni precedenti ed in quelli successivi ho lavorato per le aziende agricole facenti capo a ma non ricordo con precisione per quali aziende ho lavorato nei diversi Parte_3 anni. Svolgevo le mansioni di bracciante agricolo conducente di macchine agricole. Mia madre ha lavorato per tutte e tre le aziende facenti capo a , ovvero la ditta individuale Parte_3 Pt_3
, la e la Agrimed. Preciso che fino al 2015 esisteva soltanto la ditta
[...] Parte_2 individuale e che, dopo il subentro dei fratelli, sono state costituite anche le società. Parte_3
Confermo che negli anni 2016 e 2017 mia madre ha lavorato alle dipendenze della Parte_2 con le mansioni di bracciante agricola. Non ricordo il numero delle giornate lavorative per ogni anno ma posso affermare che sia io che mia madre lavoravamo per l'intera campagna da giugno a dicembre. Mia madre era addetta alla raccolta delle olive;
si occupava della pulizia delle piante e dei terreni e della raccolta delle olive. La pulitura dei terreni si svolgeva nel mese di giugno, mentre la raccolta delle olive iniziava nel mese di settembre. Non corrisponde al vero che mia madre effettuasse trattamenti fitosanitari;
in genere questo tipo di attività rientra nelle competenze dei conducenti di macchine agricole. Le attrezzature utilizzate da mia madre nello svolgimento delle sue mansioni le venivano fornite dall'azienda (zappa, forbice per la potatura, guanti e camice). Negli anni 2016/2017 abbiamo lavorato sui terreni siti nel Comune di Pianopoli alla Contrada Piano Papà; si trattava dei terreni del giudice Cerra. Non ricordo se tale località facesse parte del Comune di
Feroleto o Pianopoli. Abbiamo lavorato anche nel Comune di Amato. Si trattava di terreni coltivati ad uliveto. Tutti i terreni utilizzati dalla sono coltivati ad uliveto;
soltanto la ditta Parte_2
si occupava anche della coltivazione di cipolle. Le direttive di lavoro venivano
Parte_3 impartite da me o da altro conducente di macchine agricole, su indicazione di . Mi
Parte_3 relazionavo con per telefono o ci vedevamo in azienda. Lavoro per
Parte_3 Parte_3 da molti anni e decidevamo insieme quando iniziare la raccolta. Dopo molti anni di lavoro sapevamo già cosa fare. Di rado anche si recava sui vari terreni dell'azienda. Mia madre
Parte_3 lavorava dalle ore 7.00 alle ore 15.30 con una breve pausa per la colazione e per prendere un caffè ed un'ora di pausa per il pranzo. Si lavorava da lunedì a sabato ma in genere di sabato si lavorava per mezza giornata, fino a mezzogiorno. Quello che ho appena riferito era anche il mio orario di lavoro. Mia madre veniva pagata per il lavoro espletato. Venivamo pagati in contanti sottoforma di acconti, se ne avevamo la necessità. La retribuzione veniva consegnata da o, in sua
Parte_3 assenza, da me. Passavo a prendere i soldi e li consegnavo agli operai. Per quel che mi risulta, mia madre, come me, veniva retribuita sia in contanti sia a mezzo di bonifico. Per gli anni 2016 e 2017 non ho ricevuto alcun provvedimento di disconoscimento delle giornate lavorative.”.
Di contro, il teste di parte convenuta, Ispettore , ha dichiarato di avere Testimone_2 partecipato alle operazioni ispettive svolte presso l'azienda agricola di Parte_2 Parte_2 confermando in maniera generica, le risultanze del verbale ispettivo di che trattasi e precisando,
[...] altresì, che “la ricorrente è stata sentita dal mio collega La ricorrente è la sorella Testimone_3 di . La ricorrente è stata assunta a giugno ed ha dichiarato di aver tagliato i polloni Parte_3
(rami che crescono alla base del fusto degli alberi) degli alberi da giugno a settembre;
tuttavia, i polloni si tagliano prima dell'estate. La ricorrente ha dichiarato di aver effettuato la raccolta delle olive ma nei mesi di novembre e dicembre ha effettuato una sola giornata di lavoro. La ricorrente non ricordava con esattezza il numero delle giornate lavorate nell'anno 2017, pari a 102.”.
9. Ebbene, considerato che la valutazione delle emergenze testimoniali non può prescindere dall'accertamento della credibilità soggettiva dei testimoni, dalla disamina dell'attendibilità oggettiva delle loro propalazioni e dalla verifica degli eventuali elementi di riscontro estrinseco (cfr. Cass. 11414/2013), tenuto conto della coerenza e della puntualità delle dichiarazioni rese dai testi di parte ricorrente (da ritenersi attendibili in quanto non aventi alcun interesse diretto o riflesso all'esito della lite, non essendo stati destinatari di alcun provvedimento di disconoscimento delle giornate lavorative), nonché della mancanza assoluta di riscontri alle “deduzioni degli accertamenti amministrativi” compiuti dagli ispettori, può affermarsi la genuinità dei rapporti di lavoro denunciati per gli anni 2016, 2017, 2019 e 2020, con conseguente diritto della ricorrente ad essere reiscritta negli elenchi dei braccianti agricoli per n. 70 giornate prestate nell'anno 2016, per n. 102 giornate prestate nell'anno 2017, per n. 24 giornate prestate nell'anno 2019 e per n. 78 giornate prestate nell'anno
2020.
10. Le spese del giudizio seguono le regole della soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore dichiarato della causa, dell'attività istruttoria svolta e della non particolare complessità della questione esaminata, con distrazione in favore dei procuratori costituiti di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente ha svolto le mansioni di bracciante agricola alle dipendenze della nell'anno 2016 Parte_2 per n. 70 giornate, nell'anno 2017 per n. 102 giornate, nell'anno 2019 per n. 24 giornate e nell'anno
2020 per n. 78 giornate, con conseguente condanna dell' alla reiscrizione della ricorrente negli CP_1 elenchi dei braccianti agricoli per le suddette giornate prestate negli anni indicati, annullando il relativo provvedimento di disconoscimento;
- condanna l'ente previdenziale al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 4.636,50 per compensi professionali, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c.
Lamezia Terme, 11.11.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa LE IN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa LE IN, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 16.09.2025, rinviata d'ufficio al 30.09.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 328/2022 R.G., promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Lamezia Parte_1 C.F._1
Terme alla Via Adda n. 11 presso lo studio dell'Avv. Nicola Aloisio, che la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente, all'Avv. Nicola Currado, come da mandato in atti
Ricorrente contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giacinto Greco e
RI TE GL, come da procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Lamezia Terme (CZ) alla Via S. D'Ippolito n. 5 CP_1
Resistente oggetto: reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli a tempo determinato
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 21.03.2022 , premettendo di aver svolto l'attività di Parte_1 bracciante agricola alle dipendenze della Parte_2 nell'anno 2016 per n. 70 giornate, nell'anno 2017 per n. 102 giornate, nell'anno 2019 per n. 24 giornate e nell'anno 2020 per n. 78 giornate e di aver percepito l'indennità di disoccupazione agricola per le medesime annualità, esponeva di aver ricevuto il 30.07.2021 una missiva, con la quale l' CP_1 le aveva comunicato di aver provveduto, a seguito di accertamenti ispettivi, al disconoscimento ed alla cancellazione delle giornate lavorative dichiarate per gli anni sopraindicati e di aver presentato ricorso amministrativo alla CISOA, in data 13.08.2021, per il tramite del proprio difensore di fiducia, senza ottenere alcun riscontro.
Chiedeva, quindi, che venisse accertato e dichiarato il regolare svolgimento dell'attività lavorativa di bracciante agricola per il numero di giornate dichiarate negli anni 2016, 2017, 2019 e 2020, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato e che, per l'effetto, venisse ordinata all' la reiscrizione nell'elenco nominativo dei braccianti agricoli per il numero delle giornate CP_1 effettivamente svolte nelle suddette annualità.
2. Integrato il contraddittorio, l' eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda CP_1 per intervenuta decadenza ex art. 47 del D.P.R. n. 639/1970, come modificato ed integrato dall'art. 38, lett. d) n. 1 del D.L. n. 98/2011, convertito nella L. n. 111/2011; eccepiva, inoltre, l'intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 22 del D.L. n. 7/1970, convertito nella L. n. 83/1970, come modificato dall'art. 38, commi 6 e 7 del D.L. n. 98/2011, convertito nella L. n. 111/2011, evidenziando che la ricorrente aveva appreso della suddetta cancellazione con la comunicazione trasmessa il 27.07.2021
e che, dunque, da tale data dovevano farsi decorrere i 120 giorni previsti per l'impugnazione del provvedimento di cancellazione dagli elenchi;
nel merito, contestava la fondatezza della pretesa avversaria, eccependo che, con verbale di accertamento n. 2020007280/DDL del 18.05.2021, parte dei rapporti di lavoro dichiarati all' - compreso quello dell'odierna ricorrente - erano stati CP_1 disconosciuti ai fini previdenziali, in quanto aventi carattere fittizio e denunciati al solo scopo di consentire ai soggetti interessati di beneficiare delle prestazioni assistenziali e/o previdenziali erogate dall' . CP_1
3. Ammessi i mezzi istruttori richiesti dalle parti ed autorizzato il deposito di note, con ordinanza pronunciata all'udienza del 16.07.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 16.09.2025, fissata per la discussione e rinviata d'ufficio al 30.09.2025, con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Constatato che le parti hanno tempestivamente proceduto al deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
4. In via preliminare deve essere esaminata l'eccezione di decadenza sollevata dall' , ai sensi CP_1 dell'art. 22 del D.L. n. 70/1970, convertito nella L. n. 83/1970.
Ed invero, l'art. 11 del D. Lgs. n. 375/1993 prevede che contro i provvedimenti in materia di accertamento degli o.t.d. e contro la non iscrizione, gli interessati possono proporre ricorso entro 30 giorni alla commissione provinciale per la manodopera agricola, che decide entro 90 giorni, termine decorso il quale il ricorso si intende respinto;
prevede, altresì, che contro le decisioni della commissione provinciale è possibile proporre ricorso, entro 30 giorni, alla commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati, istituita presso l' , la quale ha CP_1 ulteriori 90 giorni per decidere, decorsi i quali il ricorso si intende respinto.
A sua volta, l'art. 22 del D.L. n. 7 del 1970 (conv. in legge n. 83 del 1970) dispone che contro il provvedimento amministrativo definitivo è possibile proporre azione giudiziaria nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento o dal momento in cui il destinatario ne abbia avuto conoscenza.
Nel caso di specie, la ricorrente ha acquisito conoscenza del disconoscimento delle giornate lavorative dichiarate per gli anni in contestazione, con missiva del 27.07.2021, ricevuta il 30.07.2021, con la quale l' le ha comunicato l'avvenuta cancellazione delle giornate denunciate per tali annualità; CP_1 avverso il citato provvedimento è stato proposto, in data 13.08.2021, per il tramite del procuratore di fiducia ricorso alla Commissione provinciale per la manodopera agricola (ora CISOA), rimasto privo di riscontro.
La ricorrente non si è avvalsa della facoltà di adire la Commissione centrale in seconda istanza avverso il silenzio-rigetto formatosi sul ricorso amministrativo del 13.08.2021, ma ha proceduto al deposito dell'atto introduttivo del presente giudizio in data 21.03.2022, entro il termine di 120 giorni prescritto per la proposizione dell'azione giudiziaria (ed invero, al termine di 90 giorni, concesso alla
Commissione per provvedere sul ricorso di prima istanza, va aggiunto l'ulteriore termine di 30 giorni per la presentazione del ricorso amministrativo all'organo di seconda istanza, scaduto inutilmente il quale inizia a decorrere il termine di 120 giorni per il deposito del ricorso giudiziario).
L'eccezione preliminare va, quindi, disattesa.
5. Nel merito, quanto alla rilevanza della cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli ai fini del diritto all'erogazione delle prestazioni previdenziali da parte dell' , la Suprema Corte, con CP_1
l'ordinanza n. 6229 del 4.03.2019, ha affermato il seguente principio di diritto: “In tema di indennità di disoccupazione agricola, l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto per l'attribuzione della prestazione previdenziale, che, pertanto, non può essere riconosciuta in difetto di impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione da tali elenchi nel termine decadenziale di cui all'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv. con modif. in l. n. 83 del 1970.”.
Nel corpo della motivazione è stato richiamato l'arresto n. 1133 del 26.10.2000, con il quale le Sezioni
Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che il diritto dei lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura alle prestazioni previdenziali è condizionato all'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate per ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1940, n. 1949 e successive modifiche, ovvero dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo.
Pertanto, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o del certificato sostitutivo, gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio.
Non vi è dubbio, quindi, che l'iscrizione negli elenchi costituisca presupposto per richiedere l'indennità di disoccupazione agricola, di talché l'interessato deve chiedere il riconoscimento del diritto all'iscrizione nel medesimo giudizio promosso per ottenere la prestazione di disoccupazione
(in termini, Cass. Sez. Lav. 15.07.2005 n. 14994).
E' stato, poi, chiarito che “Il rilievo che l'atto di iscrizione è soltanto atto accertativo di un diritto alla iscrizione, che nasce dalla prestazione lavorativa, comporta unicamente la azionabilità di tale diritto davanti al giudice ordinario;
non consente, invece, di riconoscere il diritto alla prestazione previdenziale indipendentemente dalla attualità del diritto alla iscrizione e dunque nel caso di maturazione della decadenza prevista dalla citata L., art. 22, che ha natura di decadenza sostanziale”
(ex plurimis, cfr. Cass. civ. sez. lav., 12/05/2015, n. 9622, Cass. 1° ottobre 1997 n. 9595; Cass., 21 aprile 2001 n. 5942; Cass., 8 novembre 2003 n. 16803; Cass., 10 agosto 2004 n. 15460, 18 maggio
2005 n. 10393; Cass., 5 giugno 2009, n. 13092).
Ed ancora, in materia di riparto dell'onere probatorio in materia di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli va richiamato l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui “il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs.lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa” (cfr., Cass. Sez. Lav. 2 agosto 2012, n. 13877).
Inoltre, deve richiamarsi il consolidato principio di diritto espresso anche recentemente dalla Suprema
Corte di Cassazione, in una fattispecie analoga a quella oggetto di causa, secondo cui “la funzione di agevolazione probatoria dell'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro che ne CP_1 costituisce il presupposto, con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore che agisce in giudizio ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale che abbia fatto valere (così, tra le più recenti, Cass. nn. 12001 del 2018 e 31954 del 2019, sulla scorta di Cass Num.
S.U. n. 1133 del 2000). […] più in particolare, nel dare continuità all'anzidetto principio di diritto, questa Corte ha recentemente ribadito che, come perspicuamente chiarito già da Cass. n. 7995 del
2000, l'agevolazione probatoria garantita dall'iscrizione negli elenchi, che vale sul presupposto che non vi siano disconoscimenti, non può mai giustificare alcuna inversione dell'onere della prova a carico dell'ente previdenziale che istituzionalmente è preposto al controllo della veridicità ed esattezza dei dati dichiaratigli dal datore di lavoro (come impropriamente si legge in Cass. S.U. n.
1133 del 2000, cit.) e che, piuttosto, l'agevolazione probatoria costituita dall'iscrizione negli elenchi consiste nel fatto che, fintanto che sussiste, esime l'assicurato dalla prova dei presupposti di fatto utili al riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali per gli operai agricoli, a meno che l'ente previdenziale convenuto in giudizio non contesti l'attendibilità delle risultanze documentali richiamando elementi di fatto la cui valutazione possa far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, essendo tale contestazione, pur in presenza dell'iscrizione, affatto sufficiente ad escludere che il giudice possa risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione ancora in essere, dovendo invece pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa (così Cass. n.
3556 del 2023, in motivazione” (cfr. Cass., Sez. Lav. ordinanza 1° febbraio 2024 n. 3003; in tal senso,
Cass. Civ. n. 1295, 17 gennaio 2023).
6. Nella fattispecie in esame, l' ha disconosciuto totalmente il rapporto di lavoro intercorso tra CP_1 la lavoratrice e la negli anni 2016, 2017, 2019 Parte_2 Pt_2
e 2020, sicché occorrerà verificare se la ricorrente sia riuscita ad assolvere all'onere probatorio sulla medesima incombente, che è quello di dimostrare il proprio diritto alla (re)iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli per le annualità in contestazione, ovverosia lo svolgimento di attività lavorativa, nonché la natura subordinata ed onerosa della prestazione.
7. Orbene, dall'esame del verbale di accertamento e notificazione n. 2020007280/DDL del
18/05/2021 emerge che l' , all'esito delle attività ispettive condotte, ha provveduto a CP_1 disconoscere parte dei rapporti di lavoro subordinato denunciati dalla società agricola (tra cui quello dell'odierna ricorrente), sulla base di presunte incongruenze emerse dalle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori e dal legale rappresentate della società agricola;
in particolare, gli ispettori hanno dichiarato che: “[…] • Alcuni lavoratori hanno dichiarato dì aver coltivato o effettuato la lavorazione delle cipolle;
• Altri lavoratori hanno dato indicazioni errate per raggiungere i luoghi di lavoro;
• Altri hanno dichiarato periodi di lavoro ed attività lavorativa discordanti coni cicli naturali di coltivazione;
• Altri non hanno saputo indicare la data di assunzione, il periodo di lavoro, luogo di lavoro e giornate di lavoro effettuate;
• Altri lavoratori hanno indicato di aver lavorato su terreni non in possesso della società in esame;
• Altri lavoratori non hanno indicato di aver lavorato per la società ; Parte_2
• Altri lavoratori hanno dichiarato di essere stati retribuiti in contanti anche successivamente al
01/07/2018, data dalla quale la L n. 205/2011 ha introdotto l'obbligo di corrispondere ai lavoratori la retribuzione e ogni suo anticipo con strumenti di pagamento tracciabile;
Si pone in risalto il comportamento di alcuni lavoratori che, dopo essere stati identificati, hanno rifiutato di firmare la dichiarazione rilasciata.
Le suddette incongruenze dimostrano di fatto l'assoluta insussistenza dei rapporti di lavoro e quindi l'ingiustificata denuncia della contribuzione a favore dei soggetti che le hanno rilasciate.
Successivamente in data 05/05/2021, convocato presso la sede di Lamezia Terme il sig. CP_1 Pt_3
si è presentato ed ha dichiarato:
[...]
• Di essere il legale rappresentante della “ 5. Parte_2 Controparte_2
;
[...]
• Che la società si occupa prevalentemente della coltivazione di terreni ulivetati ricevuti Parte_2 in affitto avvalendosi di personale dipendente;
• Che la società è proprietaria di diversi macchinari agricoli tra cui: una trattrice FIAT di 80 CV, • Che all'occorrenza utilizza in comodato: tre trattrici, due scuotitori, trince, erpice, tiffer, spargi concime, due carrelli ed un muletto.
• Che nell'esecuzione dei lavori alcuni operai di fiducia coordinano gli altri operai, questi sono:
, e . Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
• Che gli operai sono stati sempre retribuiti in contanti fino a quando non vi era l'obbligo della tracciabilità delle retribuzioni corrisposte (01/07/2018) e successivamente con bonifico o assegno bancario della società.
• Di essere titolare di impresa agricola individuale a suo nome e legale rappresentante della “Società
Agricola Agrimed S.A.S.” attiva fino all'anno 2020.
• Che la società non ha mai effettuato la coltivazione o lavorazione di cipolle. Parte_2
[…] Dalla documentazione esaminata agli atti del presente accertamento, da quanto risulta sugli archivi informatici dell' visti i riscontri oggettivi in merito alle attività lavorative effettivamente CP_1 praticate in azienda, preso atto delle contraddizioni e incongruenze emerse dal confronto delle dichiarazioni rilasciate da alcuni braccianti agricoli con quella rilasciata dall'amministratore e con i metodi e tempi di coltivazione, con il presente verbale si procede all'annullamento dei rapporti di lavoro e della relativa contribuzione denunciata a favore dei soggetti indicati nell'allegato "ELENCO
SOGGETTI PER CUI E' STATO DISPOSTO IL DISCONOSCIMENTO DELLE GIORNATE
DENUNCIATE" che fa parte integrante del presente verbale”.
È di palese evidenza che dalla lettura del verbale non emergono con chiarezza gli elementi di valutazione - oltre alla presunta contraddittorietà emersa dal raffronto delle dichiarazioni rese da alcuni lavoratori - che hanno indotto gli ispettori a ritenere la sostanziale fittizietà dei rapporti di lavoro denunciati al solo scopo di consentire ai presunti braccianti agricoli di beneficiare delle prestazioni assistenziali e/o previdenziali erogate dall' . CP_1
Ed infatti, l'ente previdenziale non ha censurato in alcun modo l'attività svolta dall'azienda agricola, non ha contestato: a) il fabbisogno complessivo della manodopera denunciata;
b) la legittimità dei contratti di fitto stipulati dalla società; c) la non congruità tra l'estensione e la qualità delle coltivazioni dei terreni effettivamente presenti e condotti dalla ditta;
d) il mancato versamento dei contributi previdenziali in favore dei lavoratori denunciati.
Né ulteriori elementi di valutazione sono stati offerti dall'ente previdenziale al momento della costituzione in giudizio, posto che la memoria difensiva si limita a richiamare genericamente il contenuto del verbale ispettivo.
Passando ad esaminare la specifica posizione della ricorrente, quest'ultima, sentita dagli ispettori in data 9.12.2020 ha dichiarato: “Sono bracciante agricola da moltissimi anni. Negli ultimi anni e precisamente negli anni 2016, 2017, 2019 e 2020 ho lavorato quale bracciante agricola per l'azienda
“ ” […] con terreni a Pianopoli ed a DREMA, vicino a Pianopoli […]. Io per questa Parte_2 azienda ho lavorato tutti gli anni (2016 e 2017) sui terreni di Pianopoli, nel 2019 a DREMA e nel
2020 ad Amato;
su questi terreni ho effettuato la raccolta delle olive da ottobre a dicembre a mano per quelle già cadute e poi con la stesura delle reti, il passaggio dello e poi la raccolta Parte_4 delle olive. […] durante gli anni che ho lavorato tagliavo i […] rami che crescevano sul terreno a terra, utilizzando la zappa. […] Nel 2016 ho lavorato dal mese di giugno al mese di dicembre ma non ricordo per quanti giorni. Nel 2017 ho lavorato dal mese di aprile al mese di dicembre per effettuare i lavori anzidetti per 102 giornate di lavoro. Nel 2019 ho lavorato da agosto a dicembre per i lavori sopradetti ma non ricordo il numero delle giornate. Nel 2020 sono stata assunta nel mese di giugno, ho lavorato fino ad ottobre [..] e non ricordo quante giornate di lavoro ho effettuato [..].
L'orario di lavoro svolto era dalle ore 7:00 alle ore 15:30, con un'ora di pausa dalle 12:00 alle
13:00. Le direttive di lavoro mi venivano impartite da mio figlio , ero retribuita Controparte_5 dal titolare […]”.
8. Ciò posto, le circostanze riferite dalla ricorrente hanno trovato conferma nelle deposizioni rese dai testi escussi in corso di causa (entrambi colleghi di lavoro).
Ed infatti, il teste di parte ricorrente, , escusso all'udienza del 9.10.2023 Testimone_1 ha dichiarato quanto testualmente si riporta: “Sono dipendente della Parte_5 da gennaio 2017 e sono stato assunto per 156 giornate all'anno dal 2018
[...] all'attualità. Solo nell'anno 2017 sono stato assunto per 101 giornate. Svolgo le mansioni di trattorista. Conosco la ricorrente in quanto è stata mia collega di lavoro negli anni dal 2017 al 2020.
La ricorrente è la sorella di . La ricorrente è stata addetta alla raccolta delle olive Parte_3 ed alla pulizia delle piante e dei confini. In genere queste attività vengono effettuate da agosto/settembre fino alla fine di dicembre o inizio di gennaio dell'anno successivo, in base all'annata. Non so dire se in alcune occasioni la ricorrente si è occupata anche di spargere il concime con i miei colleghi. Negli anni sopraindicati si lavorava sui terreni siti in Pianopoli alle contrade
Drema e Papà. Si trattava di terreni di proprietà della famiglia . Abbiamo lavorato anche sui Per_1 terreni del professore in Amato. Il sig. non era sempre presente sui terreni. Ero io la Per_2 Pt_3 persona di fiducia dell'azienda. In merito all'attività di raccolta sono io a dare direttive agli operai, anche se ogni sera sento il per informarlo sull'andamento dell'attività e comunicare le Pt_3 presenze degli operai. Il viene sui terreni a controllare ogni tanto. La ricorrente lavorava Pt_3 dalle ore 7.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 16.00, salvo imprevisti, con un'ora di pausa per il pranzo, da lunedì a venerdì. Di sabato la ricorrente lavorava per mezza giornata. La ricorrente veniva retribuita da . Nel 2019 i pagamenti venivano effettuati a mezzo di bonifico. Parte_3
Fino al 2018 venivamo pagati in contanti. Sono a conoscenza di tali circostanze in quanto ne parlavamo tra colleghi. Confermo di aver lavorato con la ricorrente sugli stessi terreni. Non sono stato destinatario di alcun provvedimento di cancellazione delle giornate lavorative.”
L'altro teste citato da parte ricorrente, , all'udienza del 16.07.2024 ha dichiarato Controparte_5 quanto testualmente si riporta: “sono il figlio di ma non siamo conviventi;
Parte_1 Pt_3
è mio zio. Sono stato dipendente della negli anni
[...] Parte_2
2016 e 2017. Negli anni precedenti ed in quelli successivi ho lavorato per le aziende agricole facenti capo a ma non ricordo con precisione per quali aziende ho lavorato nei diversi Parte_3 anni. Svolgevo le mansioni di bracciante agricolo conducente di macchine agricole. Mia madre ha lavorato per tutte e tre le aziende facenti capo a , ovvero la ditta individuale Parte_3 Pt_3
, la e la Agrimed. Preciso che fino al 2015 esisteva soltanto la ditta
[...] Parte_2 individuale e che, dopo il subentro dei fratelli, sono state costituite anche le società. Parte_3
Confermo che negli anni 2016 e 2017 mia madre ha lavorato alle dipendenze della Parte_2 con le mansioni di bracciante agricola. Non ricordo il numero delle giornate lavorative per ogni anno ma posso affermare che sia io che mia madre lavoravamo per l'intera campagna da giugno a dicembre. Mia madre era addetta alla raccolta delle olive;
si occupava della pulizia delle piante e dei terreni e della raccolta delle olive. La pulitura dei terreni si svolgeva nel mese di giugno, mentre la raccolta delle olive iniziava nel mese di settembre. Non corrisponde al vero che mia madre effettuasse trattamenti fitosanitari;
in genere questo tipo di attività rientra nelle competenze dei conducenti di macchine agricole. Le attrezzature utilizzate da mia madre nello svolgimento delle sue mansioni le venivano fornite dall'azienda (zappa, forbice per la potatura, guanti e camice). Negli anni 2016/2017 abbiamo lavorato sui terreni siti nel Comune di Pianopoli alla Contrada Piano Papà; si trattava dei terreni del giudice Cerra. Non ricordo se tale località facesse parte del Comune di
Feroleto o Pianopoli. Abbiamo lavorato anche nel Comune di Amato. Si trattava di terreni coltivati ad uliveto. Tutti i terreni utilizzati dalla sono coltivati ad uliveto;
soltanto la ditta Parte_2
si occupava anche della coltivazione di cipolle. Le direttive di lavoro venivano
Parte_3 impartite da me o da altro conducente di macchine agricole, su indicazione di . Mi
Parte_3 relazionavo con per telefono o ci vedevamo in azienda. Lavoro per
Parte_3 Parte_3 da molti anni e decidevamo insieme quando iniziare la raccolta. Dopo molti anni di lavoro sapevamo già cosa fare. Di rado anche si recava sui vari terreni dell'azienda. Mia madre
Parte_3 lavorava dalle ore 7.00 alle ore 15.30 con una breve pausa per la colazione e per prendere un caffè ed un'ora di pausa per il pranzo. Si lavorava da lunedì a sabato ma in genere di sabato si lavorava per mezza giornata, fino a mezzogiorno. Quello che ho appena riferito era anche il mio orario di lavoro. Mia madre veniva pagata per il lavoro espletato. Venivamo pagati in contanti sottoforma di acconti, se ne avevamo la necessità. La retribuzione veniva consegnata da o, in sua
Parte_3 assenza, da me. Passavo a prendere i soldi e li consegnavo agli operai. Per quel che mi risulta, mia madre, come me, veniva retribuita sia in contanti sia a mezzo di bonifico. Per gli anni 2016 e 2017 non ho ricevuto alcun provvedimento di disconoscimento delle giornate lavorative.”.
Di contro, il teste di parte convenuta, Ispettore , ha dichiarato di avere Testimone_2 partecipato alle operazioni ispettive svolte presso l'azienda agricola di Parte_2 Parte_2 confermando in maniera generica, le risultanze del verbale ispettivo di che trattasi e precisando,
[...] altresì, che “la ricorrente è stata sentita dal mio collega La ricorrente è la sorella Testimone_3 di . La ricorrente è stata assunta a giugno ed ha dichiarato di aver tagliato i polloni Parte_3
(rami che crescono alla base del fusto degli alberi) degli alberi da giugno a settembre;
tuttavia, i polloni si tagliano prima dell'estate. La ricorrente ha dichiarato di aver effettuato la raccolta delle olive ma nei mesi di novembre e dicembre ha effettuato una sola giornata di lavoro. La ricorrente non ricordava con esattezza il numero delle giornate lavorate nell'anno 2017, pari a 102.”.
9. Ebbene, considerato che la valutazione delle emergenze testimoniali non può prescindere dall'accertamento della credibilità soggettiva dei testimoni, dalla disamina dell'attendibilità oggettiva delle loro propalazioni e dalla verifica degli eventuali elementi di riscontro estrinseco (cfr. Cass. 11414/2013), tenuto conto della coerenza e della puntualità delle dichiarazioni rese dai testi di parte ricorrente (da ritenersi attendibili in quanto non aventi alcun interesse diretto o riflesso all'esito della lite, non essendo stati destinatari di alcun provvedimento di disconoscimento delle giornate lavorative), nonché della mancanza assoluta di riscontri alle “deduzioni degli accertamenti amministrativi” compiuti dagli ispettori, può affermarsi la genuinità dei rapporti di lavoro denunciati per gli anni 2016, 2017, 2019 e 2020, con conseguente diritto della ricorrente ad essere reiscritta negli elenchi dei braccianti agricoli per n. 70 giornate prestate nell'anno 2016, per n. 102 giornate prestate nell'anno 2017, per n. 24 giornate prestate nell'anno 2019 e per n. 78 giornate prestate nell'anno
2020.
10. Le spese del giudizio seguono le regole della soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore dichiarato della causa, dell'attività istruttoria svolta e della non particolare complessità della questione esaminata, con distrazione in favore dei procuratori costituiti di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente ha svolto le mansioni di bracciante agricola alle dipendenze della nell'anno 2016 Parte_2 per n. 70 giornate, nell'anno 2017 per n. 102 giornate, nell'anno 2019 per n. 24 giornate e nell'anno
2020 per n. 78 giornate, con conseguente condanna dell' alla reiscrizione della ricorrente negli CP_1 elenchi dei braccianti agricoli per le suddette giornate prestate negli anni indicati, annullando il relativo provvedimento di disconoscimento;
- condanna l'ente previdenziale al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 4.636,50 per compensi professionali, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c.
Lamezia Terme, 11.11.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa LE IN