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Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 13/12/2024, n. 1455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1455 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa ANta Spina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al 5296/2014 R.G promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. SANDRA Parte_1 C.F._1
NOTARO ( , come da procura a margine dell'atto di citazione Email_1
in giudizio, elettivamente domiciliato in Pisa (PI) via san Lorenzo n. 60, presso lo studio del predetto difensore avv. SANDRA NOTARO contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2 CP_2
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._3 Controparte_3
, in qualità di erede di , rappresentati e C.F._4 Persona_1 difesi dall'avv. SILVIA BOZZI ( , ed elettivamente Email_2
domiciliati in Pisa, via AN Francesco n. 105 presso lo studio del predetto difensore avv.
SILVIA BOZZI con ad oggetto: servitù
CONCLUSIONI (come da note depositate nel rispetto del termine assegnato in vista dell'udienza celebrata n modalità cartolare) e, quindi, specificamente:
Per parte l'avv. ANdra Notaro ribadisce tutto quanto dedotto eccepito e Parte_1
rilevato in corso di causa e nei propri scritti difensivi. Precisa le proprie conclusioni riportandosi alle note conclusive depositate in data 18.11.2024 da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
pagina 1 di 14 per parte , e Controparte_3 CP_4 CP_2
, l'avv. Silvia Bozzi si riporta ai precedenti scritti difensivi, alle deduzioni
[...]
eccezioni tutte articolate ed in particolare si riporta alle note conclusive depositate in data
20.11.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione che in calce reca la data del 19 agosto 2014, conveniva Parte_1
in giudizio i proprietari dei terreni limitrofi al proprio per vedere accertate e sentir dichiarate, le servitù di passaggio con ogni mezzo su n. 3 (tre) tracciati insistenti sui terreni di proprietà dei convenuti ed in favore del proprio fondo. Allegava di avere necessità di transitare sui tracciati anzidetti per poter procedere al taglio di circa 20 ettari di bosco ceduo, come da apposita autorizzazione della provincia di Pisa. Il legname in questione insisteva nella zona sud-ovest della proprietà attorea, che, in ragione della conformazione orografica dei terreni, risultava di difficile accesso. Pur ritenendo allora esistenti le servitù di passaggio con ogni mezzo sulle viuzze che debitamente rappresentava, l'attore aveva a dolersi del comportamento ostativo dei confinanti, i quali gli negavano l'accesso e il transito sulle rispettive proprietà. Nel dar atto delle proprie ragioni ripercorreva le vicende storiche poste all'origine della lite di vicinato a far data dall'acquisto del terreno impervio, effettuato al sol fine di sfruttarne le potenzialità boschive proprio grazie alla compresenza, la cui menzione è debitamente fatta anche nell'atto di acquisto, di tre vie di comunicazione.
Il ritenendo di esercitare appieno un proprio diritto, offriva la propria disponibilità a Pt_1
porre in essere delle opere manutentive dello stradello insistente su proprietà al fine Per_1
di permetterne il transito a veicoli a motori. Anche in questo caso deduceva, però, di essersi visto opporre un netto e secco rifiuto.
Si vedeva dunque costretto, fallito il procedimento di risoluzione alternativa della controversia, si vedeva costretto ad introdurre un giudizio di merito domandando, in via principale, l'accertamento delle servitù esistenti in favore del proprio fondo, stante la loro già avvenuta costituzione, in via meramente subordinata la costituzione di n. 3 (tre) servitù coattive, risultando il fondo intercluso. In ogni caso, chiedeva di vedersi riconosciuto il diritto all'ampliamento coattivo dei tracciati indicati in atto di citazione al fine di renderli percorribili con ogni mezzo.
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pagina 2 di 14 Raggiunti da rituale notificazione dell'atto introduttivo, si costituivano nelle forme e modi di legge le parti convenute che si opponevano alle domande dispiegate dall'attore.
Premettevano di essere proprietari di due terreni (uno in comproprietà di e CP_1
l'altro di proprietà esclusiva della acquistati con atto inter vivos CP_2 Per_1 dall'originario e comune proprietario, rispettivamente nel 1982 e Persona_2
del 1991. Deducevano, quindi, di avere sempre goduto in modo pacifico ed indisturbato dei propri beni, in ottimi rapporti di vicinato con tutti i proprietari del “Monte Maggiore”.
Precisavano, altresì, di aver ottenuto dal Tribunale di Pisa, avverso l'odierno attore, tutela possessoria (reintegrazione nel possesso dei terreni), in ragione delle condotte arbitrarie e lesive del consistenti nell'occupazione abusiva di parti di proprietà di loro convenuti Pt_1 mediante l'apposizione di cancelli e catene. Ciò a riprova del comportamento illecito del
“nuovo” proprietario che, non condividendo la gestione statica e conservativa dei luoghi, assumeva comportamenti idonei a integrare turbative e molestie dei diritti di proprietà altrui.
Invero, i convenuti rappresentavano come il centro della lite circa l'utilizzo degli spazi fosse da ricercare nell'errata convinzione del in ordine agli esatti confini delle rispettive Pt_1
proprietà.
Prima del Di Bari-sostengono gli attori- nessuno ha infatti dubitato degli esatti confini delle numerose proprietà in loco, e ciò anche a dispetto da quanto rappresentato dalle mappe cartografiche e nonostante “le evidenti discrepanze” tra lo stato dei luoghi e la rappresentazione su carta degli stessi. Ad ogni modo l'esatto confine risulterebbe evidente e certo, stante la narrazione dei convenuti, dagli stessi atti di acquisto delle rispettive proprietà, anche perché pacificamente riconosciuto ed accettato da tutti i confinanti ormai da decenni.
Se i confini rappresentano senza dubbio momento di attrito fra le rispettive e opposte posizioni, non di meno la presenza (o no) di asseriti diritti di servitù a favore del fondo dominante. A riguardo i convenuti osservano quanto segue:
a) Il tracciato n.1 non è altro che un piccolo sentiero battuto dalla sola fauna montana e non costituisce oggetto di servitù volontaria per assenza di titolo,
b) Il tracciato n.2 “su cui fattivamente grava il diritto di servitù” non ricade nella proprietà della bensì nella proprietà da qui la carenza di Per_1 CP_1
legittimazione passiva della convenuta con conseguente rigetto, sul punto, della domanda e di accertamento e di eventuale costituzione della servitù;
pagina 3 di 14 c) Il tracciato n. 3 non è oggetto di servitù per assenza di titolo.
Quanto alla domanda dispiegata in subordine circa la costituzione coattiva di servitù di passo sui medesimi tracciati, ma in ragione stavolta dello stato di interclusione, i convenuti osservano che lungi dall'essere intercluso, il fondo dell'attore è raggiungibile sia dal tracciato n.2 (che per espressa ammissione dei convenuti è già oggetto di servitù) sia dalla Strada
Statale Abetone in GN. In ogni caso parte attrice non potrebbe pretendere la costituzione dei predetti diritti minori su tutti i tracciati esistenti, ma solo su quello che arreca il minor sacrificio alle ragioni dei proprietari del fondo servente. Peraltro, con riferimento alla proprietà la costituzione del diritto di servitù sul tracciato individuato sarebbe Per_1
impedita dal fatto che la viuzza insiste per minima parte sulla proprietà di parte convenuta per poi attraversare la proprietà del Comune di AN AN, come tale patrimonio indisponibile. Difetterebbe allora il carattere comunicante delle due particelle. Di conseguenza la costituzione richiesta non determinerebbe alcuna concreta utilità per il fondo dominante. La carenza di interclusione, inoltre, impedirebbe anche l'ampliamento delle servitù eventualmente esistenti con conseguente inconsistenza delle argomentazioni attoree sul punto. Da ultimo viene anche osservato che il non esercita alcuna attività di Pt_1 industria né riconducibile all'agricoltura, avendo come unico fine il disboscamento selvaggio delle aree verdi.
Concludevano, pertanto per il respingimento di tutte le domande attoree chiedendo in via riconvenzionale l'accertamento esatto dei confini e, in subordine, l'acquisto a titolo originario dell'area contesa. Da ultimo veniva anche richiesto il risarcimento del danno in seguito al taglio di alcuni alberi asseritamente ricadenti nella proprietà di parte convenuta.
-.-.-.-.-.- veniva decisa a mezzo di sentenza non definitiva sulle sole domande di accertamento dei confini e di usucapione.
La causa, istruita mediante l'acquisizione al fascicolo di causa della documentazione versata in atti da ciascuna delle parti costituite, oltre che mediante l'assunzione delle prove orali ammesse ed una consulenza tecnica, dopo una serie di rinvii ascrivibili alla gravosità del ruolo e all'emergenza epidemiologica SARS Covid 19, veniva decisa a mezzo di sentenza non definitiva sulle sole domande di accertamento dei confini e di usucapione.
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pagina 4 di 14 Riportata la causa sul ruolo, con ordinanza del 26 marzo 2024, la causa veniva ulteriormente istruita con integrazione di CTU e, poi, definitivamente decisa con la sentenza de qua.
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Si, richiama, preliminarmente, la pronuncia non definitiva resa col n. 443/2024 dall'adito
Tribunale in data 26.03.2024.
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Premesso tanto e accertati gli esatti confini delle proprietà di ciascuna parte costituita occorre passare a quel che residua della res controversa e, quindi, all'accertamento, o in subordine alla costituzione coattiva del diritto di servitù di passaggio sui fondi delle parti convenute e in favore del fondo dell'attore, ed insistenti sui tre tracciati come debitamente rappresentati in atti.
I convenuti, dal canto loro, hanno avanzato domanda di risarcimento danni a seguito del taglio di alcuni alberi effettuato dal , sostenendo, in proposito, che gli alberi tagliati Pt_1
non fossero di proprietà di lui-attore, ma che ricadessero, invece, all'interno dei terreni di proprietà di loro convenuti, così, pertanto, venendosi a configurare l'illecito del quale e in forza del quale hanno pertanto chiesto il ristoro.
Iniziando, allora, da siffatta domanda (di risarcimento), va subito detto che trattasi di domanda non fondata.
Ed invero, si è già osservato che i convenuti hanno argomentato movendo dal dire che il taglio degli alberi fosse da ritenersi illegittimo giacché compiuto su vegetazione insistente sulla proprietà di loro convenuti e dunque su di un terreno sul quale l'attore non avrebbe potuto validamente esercitare diritto o azione alcuno/a.
All'esito dell'accertamento dei confini, tuttavia, può ben dirsi che gli alberi tagliati erano di proprietà del ricadendo, per l'appunto, nella proprietà dello stesso. Difettando allora Pt_1
l'altruità della cosa difetta l'illecito e, quindi, viene meno ogni ipotesi di danno e di risarcimento. Del resto, lo stesso CTU, confortato sul punto dalle osservazioni dei consulenti tecnici di tutte le parti in causa, ha accertato mediante apposito e specifico sopralluogo che non vi erano alberi tagliati dal nella proprietà dei convenuti. Da qui l'infondatezza Pt_1
della domanda di risarcimento danni.
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Quanto alle domande attoree si osserva quanto segue.
pagina 5 di 14 Le proprietà dei soggetti oggi in lite si caratterizzano per la loro particolare conformazione orografica. I terreni in questioni, infatti, siti in località Ripafratta, nel comune di AN AN
ME, insistono sulla parete montuosa del Monte Maggiore, e sono caratterizzati da una forte giacitura acclive.
Orbene parte attrice ha chiesto l'accertamento dell'esistenza di ben tre distinti diritti di servitù di transito con ogni mezzo insistenti su tre tracciati indicati per comodità con le seguenti denominazioni: tracciato n.1, tracciato n.2 e tracciato n.3 (si veda sul punto il supplemento di ctu versato in atti, da leggersi in combinato disposto con la relazione peritale depositata in data 03 febbraio 2022 laddove vengono debitamente indicati). Il da per presupposta Pt_1
l'esistenza dei diritti reali minori in questione chiedendone in via principale l'accertamento; soltanto, in subordine, ha chiesto costituirsi il diritto di servitù in via coattiva sui tre tracciati graficamente rappresentati in atti.
Ne deriva, allora, che pregiudiziale è l'accertamento della sussistenza e confgurabilità nel caso dei diritti in re aliena oggi dedotti in giudizio.
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Orbene, l'azione dispiegata in giudizio dall'attore va ricondotta nell'alveo applicativo dell'art. 1079 c.c. qualificandosi come actio confessoria servitutis. L'ordinamento, infatti, attribuisce al titolare del diritto reale minore il potere di far accertare giudizialmente, nei confronti di chi vi si oppone, l'esistenza stessa della titolarità della servitù, nonché, se del caso, le specifiche tutele volte a permetterne il pacifico e compiuto esercizio. E tanto corrisponde a quanto di fatto oggi ha domandato il sostenendo come a favore della Pt_1
sua proprietà sussistano ben tre distinti diritti di servitù di passaggio con ogni mezzo gravanti sui fondi dei convenuti. A fronte di ciò, il proprietario di un fondo che agisce in “confessoria servitutis”, ai sensi dell'art. 1079 c.c., soggiace a regole probatorie particolarmente stringenti avendo l'onere di provare l'esistenza del relativo diritto reale. Va precisato come regole antichissime a presidio del diritto di proprietà inducono a presumere la libertà del fondo che si pretende essere servente, da pesi e limitazioni, e dunque, libero anche dall'esistenza di un incisivo diritto come quello di servitù prediale (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18890 del
08/09/2014).
Ciò significa che nel caso, il aveva l'onere di provare il titolo sul quale la servitù Pt_1
poteva dirsi fondata (quale, esemplificativamente, il contratto, l'usucapione, la destinazione pagina 6 di 14 del padre di famiglia). Premesso tanto, allora, se si guada all'atto di acquisto della proprietà del dal proprio dante causa ci si avvede che non risulta diritto, alcuno, di servitù Pt_1
insistente sulle proprietà degli ora qua convenuti. Ed invero, nell'atto di compravendita rogato dal notaio nell'anno 2011 si legge di un diritto di servitù di passo, ma su Per_3 una strada privata che dalla via panoramica dei “Quattro Venti” conduce alla proprietà attorea
(allegato n. 4 parte attrice) (trattasi, tuttavia, all'evidenza di accesso diverso ed opposto rispetto ai tre tracciati su cui asseritamente avrebbe dovuto gravare il diritto di servitù; la strada in questione, quella che dalla via “Quattro Venti” arriva alla proprietà dell'attore) non insiste su nessuno dei fondi dei proprietari, qua parte convenuta).
Ma è solo dell'or ora indicata servitù (quella di passo che dalla via panoramica dei “Quattro
Venti” conduce alla proprietà attorea, come da allegato n. 4 del fascicolo di parte attrice) che si fa menzione nell'atto di compravendita del 17 febbraio 1997 rep. 41798, con il quale la proprietà è stata trasferita dal signor ai danti causa del signor (si veda Per_2 Parte_1
sul punto la CTU a pag. 46), mentre non si legge in alcun dove e o passo del sovra detto atto di compravendita di un qualche altro diritto reale in seno al suddetto atto di compravendita.
Da qui l'infondatezza della domanda dispiegata dall'attore in via principale.
Tra l'altro, ad abundantiam, va detto che costituendosi i convenuti hanno riconosciuto come esistente a favore del fondo di parte attrice una servitù di passo risultante dall'atto di acquisto della proprietà dei convenuti rogato dal notaio Ed infatti, in siffatto atto, Persona_4
l'originario comune dante causa (originario proprietario di tutte le proprietà oggi interessate) si riservava “il diritto di passo attraverso le strade che costeggiano a est a sud la proprietà venduta”. Stando alle allegazioni dei convenuti, tale servitù sarebbe da identificarsi col tracciato n. 2 rappresentato in atti.
Va, però, detto che l'indicazione di cui all'atto di acquisto appare oltremodo generica e non permette di identificare con esattezza -sui luoghi di causa- la via in questione. Intanto, si osserva l'utilizzo del termine al plurale “strade”, con ciò lasciando intendere l'esistenza di più vie non meglio indicate. Inoltre, e ancor più, il tracciato n.2 di cui agli atti non costeggia affatto la proprietà e ricadendo, invece, per l'intero, nella particella 80 CP_1 CP_2
di proprietà ex (oggi , da ciò, pertanto, inferendo che l'atto di acquisto in CP_5 CP_3
parola (atto rogato dal notaio faccia riferimento ad altra originaria via, allo stato Per_4
non individuabile, né individuata. Del resto, si è già detto e lo si ripete, che nell'atto di pagina 7 di 14 acquisto della proprietà non vi è cenno, menzione e/o parola di siffatto (ora qua Pt_1
preteso) diritto di servitù.
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Accertata e dichiarata, allora, l'infondatezza della domanda dispiegata in via principale dall'attore, passando, quindi, alla domanda avanzata in subordine dallo stesso attore e relativa alla costituzione coattiva del diritto di servitù di passo- con ogni mezzo- a favore del fondo del e gravante sui fondi serventi dei convenuti, si osserva che venivano individuate Pt_1
n. 3 vie di accesso alla proprietà tutte originanti dalla pubblica via (stazione 200 rappresentata nelle carte grafiche- si veda ad esempio allegato n. 14 parte attrice). Il consulente dell'ufficio officiato, geometra ha puntualmente rappresentato il tracciato esatto dei tre percorsi CP_6
da intendersi qui richiamato (consulenza tecnica pagg. 22-23); trattasi di vie già esistenti sulle quali- come visto- il non può ritenersi vantare (in favore del proprio fondo) alcun Pt_1
tipo di diritto. Bisogna, dunque, interrogarsi sull'esistenza nel caso di specie degli elementi necessari affinché si possa addivenire alla costituzione coattiva di un diritto di servitù di passo con ogni mezzo a favore del fondo dominante del ed insistente sui fondi Pt_1
serventi dei convenuti.
Intanto, va detto dell'impossibilità, nella fattispecie caso, di costituire il diritto di servitù prediale sul tracciato n. 1, non essendo possibile addivenire a una valida pronuncia costitutiva del diritto reale e questo per le ragioni che appresso verranno rappresentate.
Quanto al tracciato n.1
Nel suo elaborato, il CTU nominato ha osservato come il tracciato in parola, muovendo dalla stazione 200, insiste “per il primo tratto sulla proprietà del Controparte_7
(particella 45 del foglio 4)” (consulenza pag. 22).
Graficamente il percorso del tracciato è debitamente rappresentato nella carta allegata al documento n. 14 di parte attrice ed è stato individuato col colore nero. Dopo aver attraversato la proprietà del Comune di AN AN ME (part. 45) il tracciato n.1 sfocia nella particella 80 (proprietà ex per poi raggiungere finalmente la particella 12 di proprietà Per_1
Ed invero, anche la modifica del tracciato operata per il taglio del bosco insiste in Pt_1
minima parte sulla particella del Comune di AN AN ME per poi ricongiungersi, in proprietà ex sul percorso originario del tracciato. Che il tracciato insista sulla proprietà Per_1
Par dell'ente comunale è pure confermato dall'autorizzazione da quest'ultimo concessa al pagina 8 di 14 di “percorrere il tratto di strada poderale che secondo le rilevazioni del Corpo Pt_1
Forestale di Calci attraversa la proprietà del (doc. 5 parte Controparte_7
attrice).
Non è dubitabile, quindi, che il tracciato n. 1 relativo alla servitù di passaggio con ogni mezzo e del quale l'attore ha reclamato la costituzione - individuato dal c.t.u. in modo conforme alla richiesta - insista su due diverse proprietà: quella della convenuta (ex CP_3 Per_1
(particella 80) e quella di un terzo soggetto, estraneo al presente giudizio (particella 45) (cfr. relazione tecnica, pag. 22, nonché documento 14 parte attrice). Orbene, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come “l'azione di costituzione coattiva di servitù di passaggio deve essere contestualmente proposta nei confronti dei proprietari di tutti i fondi che si frappongono all'accesso alla pubblica via, realizzandosi la funzione propria del diritto riconosciuto al proprietario del fondo intercluso dall'art. 1051 c.c. solo con la costituzione del passaggio nella sua interezza. Ne consegue che, in mancanza, la domanda va respinta perché diretta a far valere un diritto inesistente, restando esclusa la possibilità di integrare il contraddittorio rispetto ai proprietari pretermessi” (Cass. civile, Sezioni unite, Sentenza
n. 9685 del 22/04/2013, Cass. civile, Sezioni unite, Sentenze nn. 670-671/1989; nello stesso senso, da ultimo, Cass. civile, Sez. 2, Ordinanza n. 10912 del 26/04/2023). Invero, il difetto della domanda in relazione a tale necessario requisito attiene non già al profilo soggettivo della integrità del contraddittorio, quanto piuttosto a quello oggettivo della congruità del petitum, onde non deve essere disposta l'integrazione del contraddittorio. (cfr. Tribunale di
Pisa sent. 1414/2023). Questo perché l'attore non ha chiesto la costituzione del diritto di servitù coattiva sul fondo del comune di AN AN ME (da qui il difetto di petitum) sull'erroneo presupposto che l'autorizzazione al transito allo stesso concessa fosse sufficiente. A ben vedere, come più avanti si dirà, la concessione della suddetta autorizzazione da parte del neppure attribuisce al un diritto di credito al CP_7 Pt_1
transito (come tale di natura relativa e non inerente ai fondi), risolvendosi in mera tolleranza, che a fortiori non costituisce affatto titolo costitutivo di un diritto reale.
Volendo, infine, meglio argomentare sulle ragioni del dinego alla costituzione delle servitù, ben può notarsi come la costituzione della servitù sul solo fondo della (eventualità CP_3 non permessa della legge) determinerebbe l'imposizione di un peso al fondo della convenuta senza che consegua automaticamente una certa utilitas al fondo dominante. Questo perché la pagina 9 di 14 servitù non sarebbe certamente opponibile al comune di AN AN ME (estraneo a questo giudizio), il quale non è in alcun modo obbligato a far transitare il sul proprio Pt_1
terreno. L'autorizzazione concessa non attribuisce alcun valido diritto configurandosi come mero atto di tolleranza. Verrebbe dunque a crearsi la seguente situazione paradossale (e pertanto vietata dalla legge): costituzione di un peso sul fondo servente e impossibilità da parte del proprietario del fondo dominate di esercitare in concreto il diritto di passo, con ingiustificata compromissione del diritto di proprietà piena della convenuta.
La domanda va pertanto respinta con riferimento al tracciato n. 1.
Quanto ai tracciati n.2 e numero 3.
Si impone alla nostra analisi, in via squisitamente preliminare, l'osservazione dello stato dei luoghi oggetto di causa. È già stato rappresentato come tutte le proprietà interessate da questo giudizio insistano su una parete montuosa che contribuisce a conferire una particolare conformazione fisica ai luoghi al punto da renderli di difficile accesso. Il CTU ha debitamente rappresentato l'esatta natura e caratteristiche dei fondi.
Occorre, allora, prendere le mosse dal tenore dell'art. 1051 comma 1 c.c.: “Il proprietario, il cui fondo è circondato da fondi altrui, e che non ha uscita sulla via pubblica né può procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio, ha diritto di ottenere il passaggio sul fondo vicino per la coltivazione e il conveniente uso del proprio fondo”. E questo perché, diversamente, la mancanza d'accesso alla via pubblica renderebbe vano il diritto di proprietà, procurando, inoltre, la formazione di zone franche anche dalla indispensabile manutenzione e un danno all'economia agricola in generale (Cass. sent. 25088/2024).
Ora, come già rilevato scrutinando la domanda dispiegata in via principale dall'attore, la particella 12 di proprietà del non risulta totalmente interclusa, potendo essere Pt_1
raggiunta mediante una strada esistente che dalla via Panoramica dei Quattro Venti porta fino al IA di GN (oggetto di specifico diritto di servitù di passo). La particolare conformazione dei luoghi, però, esige che affinché si possa sfruttare e dunque godere appieno della proprietà attorea (molto estesa e scoscesa) sia necessario riconoscere più e diversi accessi. Il CTU nominato – su espressa e puntuale domanda- ha chiarito che “L'accesso mediante le tre vie è l'unico tale da permettere lo sfruttamento economico di tutta l'estesa proprietà del poiché lo sviluppo dei terreni di proprietà di questi è sul fronte Pt_1
collinare con pendenza molto elevata, condizione che non consentirebbe, se non con opere
pagina 10 di 14 ingenti e costi economici difficilmente sostenibili e subordinando il tutto all'ottenimento dei pareri necessari degli enti deputati (che nelle circostanze atteso l'impatto sull'ambiente di tali interventi e le opere da realizzare sarebbero tutt'altro che scontati e semplici da ottenere), la realizzazione di viabilità interne alla proprietà dell'attore” ( supplemento CTU pag. 10) . Al fine di sfruttare tutto il fondo infatti tutti gli accessi indicati sono necessari;
pertanto, non è lecito parlare di mera opportunità (in meri termini di comodità), quando di necessità evidente.
Del resto, il codice ha espressamente disciplinato tale evenienza permettendo la costituzione coattiva di più servitù di passo anche in mancanza di interclusione del fondo. L'art. 1052 comma 1 c.c. prevede che: “Le disposizioni dell'articolo precedente si possono applicare anche se il proprietario del fondo ha un accesso alla via pubblica, ma questo è inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo e non può essere ampliato”. È già stato chiarito dal consulente tecnico come l'originario accesso sia del tutto insufficiente per permettere al proprietario di raggiungere parti considerevoli del fondo stante la natura fortemente scoscesa del terreno. È pur vero che il medesimo articolo al comma 2 subordina la possibilità di costituire la servitù solo quando l'autorità giudiziaria “riconosce che la domanda risponde alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria”. Sul punto basti osservare come non è stato contestato dai convenuti il fatto che il eserciti commercio di legname che ricava Pt_1
proprio dalla proprietà in questione. Peraltro, la costituzione delle servitù di passaggio con ogni mezzo obbedisce proprio a questo fine, ovverosia alla necessità del proprietario di poter ricavare dal fondo l'utilità che lo stesso offre in termine di sfruttamento economico del legname ivi presente. Invero, negare che l'impossibilità d'accesso derivante dallo stato dei luoghi, come nel caso in cui la strada, per la sua qualità o per il suo modo d'essere, non consenta di raggiungere buona parte del fondo condannerebbe il fondo stesso alla perenne seppur parziale interclusione (di fatto).
Non serve in questa sede rammentare come la normativa di cui all'art. 1052 c.c. comma 2 obbedisce al favor riservato dal nostro ordinamento ad una gestione dinamica della proprietà intesa come fonte di ricchezza, piuttosto che a una gestione meramente conservativa dei luoghi.
Da qui si giustifica anche il passaggio con ogni mezzo e non solo pedonale essendo lo stesso finalizzato allo sfruttamento economico della proprietà.
pagina 11 di 14 Da ultimo, non può trovare accoglimento l'eccezione afferente al sostenuto difetto di legittimazione passiva da parte della convenuta con riferimento alla domanda CP_3
dispiegata in giudizio dall'attore. Stando all'accertamento dei confini effettuato in sentenza, infatti, la servitù in questione ricadrebbe appieno nella particella 80 di proprietà ex ra Per_1
CP_3
Va pertanto costituito il diritto di servitù di passaggio con ogni mezzo sul tracciato n. 2 in favore del fondo dell'attore (part. 12) e gravante sul fondo servente di proprietà CP_3
(Ex nonché il diritto di servitù di passaggio con ogni mezzo sul tracciato n. 3 in favore Per_1 del fondo dominante dell'attore (part. 12) e gravante sul fondo servente di parte ex Per_1
(part. 80) e sul fondo servente di parte (part. 89), per come debitamente Persona_5
rappresentati negli allegati in atti.
Circa le opere da eseguire sul fondo servente.
Stante il chiarissimo disposto di cui all'articolo 1069 del codice civile le opere da compiere per poter godere del diritto di passo con ogni mezzo sui due tracciati devono essere realizzate dal proprietario del fondo dominante a proprie esclusive spese. È evidente, infatti, che la servitù si risolve a favore del solo fondo dominante e che le opere in questione non giovino in alcun modo ai due fondi serventi. Va precisato che le opere da realizzare sono esclusivamente quelle indicate dal consulente tecnico a pagina 10 e pagina 11 del supplemento di perizia e il relativo costo, come già chiarito va sostenuto dal solo Pt_1
Quanto alle indennità dovute ai proprietari dei fondi serventi.
La CTU tecnica in punto di liquidazione dell'indennità dovuta ai proprietari dei fondi serventi appare immune da ogni vizio logico e anzi condivisibile in ogni suo aspetto per essere la stessa stata redatta obbedendo alla miglior scienza, e rappresentando debitamente il calcolo effettuato per la misura della suddetta indennità. alle considerazioni tecniche, dunque, ci richiamiamo per essere le stesse integralmente condivisibili e condivise.
Per il tracciato n. 2 va allora riconosciuta alla proprietaria l'indennità complessiva CP_3
di euro 1.448,00 (euromillequattrocentoquarantotto/00), per come calcolata a pag. 13 e 14 del supplemento di CTU.
Per il tracciato n. 3 va riconosciuta alla proprietaria l'indennità complessiva di euro CP_3
1.176,00 (euromillecentosettantasei/00), per come calcolata a pagg- 14 e 15 del supplemento di CTU, nonché alla proprietà l'indennità complessiva di euro 1.346,00 Persona_6
pagina 12 di 14 (euromilletrecentoquarantasei/00), per come calcolata a pag. 15 e 16 del supplemento di
CTU.
Pertanto, ricapitolando gli indennizzi da versarsi per la costituzione della servitù di passaggio sono:
Tracciato 2 (Proprietà ex : €. 1.448,00 CP_3 Per_1
(euromillequattrocentoquarantotto/00).
▪ Tracciato 3 (parte prima) (Proprietà Guazzelli ex Cenci): €. 1.176,00
(euromillecentosettantasei/00)
▪ Tracciato 3 (parte seconda) (Proprietà / : €. 1.346,00 CP_1 CP_2
(euromilletrecentoquarantasei/00).
-.-.-.-.-.-.-
Le spese di lite stante l'esito del giudizio che ha visto un parziale accoglimento delle domande attoree si ritiene di compensarle integralmente tra le parti del presente procedimento.
Le spese di CTU, tutte, (ivi comprese le spese dell'integrazione/supplemento di perizia all'esito della pronuncia non definitiva e remissione sul ruolo), atteso l'esito del giudizio, considerato che tutte le parti costituite si sono avvalse, delle conclusioni cu ila consulenza e l'integrazione disposta sono pervenute, restano definitivamente liquidate e disciplinate come da separati verbali e provvedimenti (verbale del 4.10.2017; decreto reso nelle date 13-14 marzo 2022; ordinanza del 6.06.2024; decreto dell'11.12.2024).
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dr.ssa ANta
Spina, definitivamente pronunciando, assorbita ogni altra domanda ed eccezione: preliminarmente, richiama il dispositivo di cui alla sentenza non definitiva n. 443/2024;
e altresì:
DICHIARA COSTITUITA la servitù di passaggio con ogni mezzo in favore del fondo attoreo (part.12) e gravante sul fondo di proprietà part. 80) indicato in allegati come CP_1
tracciato n.2
DICHIARA COSTITUITA la servitù di passaggio con ogni mezzo in favore del fondo attoreo (part.12) e gravante sul fondo di proprietà (part. 80) e sul fondo di proprietà CP_1
(part. 89) indicato in allegati come tracciato n.3 Persona_5
pagina 13 di 14 DISPONE che corrisponda a , a titolo di indennità, Parte_1 Controparte_3
la somma di euro 1.448,00 per il tracciato 2 e la somma di euro €. 1.176,00 per il tracciato n.
3 e dunque la complessiva somma di euro 2624,00.
DISPONE che corrisponda a e Parte_1 CP_4 CP_2
, a titolo di indennità, la somma di euro €. 1.346,00 per il tracciato 3.
[...]
RESPINGE tutte le altre domande attoree nonché (rigetta) ogni ulteriore domanda reciprocamente contrapposta.
RESPINGE la domanda di risarcimento danni avanzata dai convenuti.
COMPENSA integralmente tra le parti le spese del procedimento.
Le spese di CTU, tutte, (ivi comprese le spese dell'integrazione/supplemento di perizia all'esito della pronuncia non definitiva e remissione sul ruolo), restano definitivamente liquidate e disciplinate come da separati verbali e provvedimenti (verbale del 4.10.2017; decreto reso nelle date 13-14 marzo 2022; ordinanza del 6.06.2024; decreto dell'11.12.2024).
Così deciso in Pisa, il 12 dicembre 2024
Il Giudice dott.ssa ANta Spina
pagina 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa ANta Spina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al 5296/2014 R.G promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. SANDRA Parte_1 C.F._1
NOTARO ( , come da procura a margine dell'atto di citazione Email_1
in giudizio, elettivamente domiciliato in Pisa (PI) via san Lorenzo n. 60, presso lo studio del predetto difensore avv. SANDRA NOTARO contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2 CP_2
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._3 Controparte_3
, in qualità di erede di , rappresentati e C.F._4 Persona_1 difesi dall'avv. SILVIA BOZZI ( , ed elettivamente Email_2
domiciliati in Pisa, via AN Francesco n. 105 presso lo studio del predetto difensore avv.
SILVIA BOZZI con ad oggetto: servitù
CONCLUSIONI (come da note depositate nel rispetto del termine assegnato in vista dell'udienza celebrata n modalità cartolare) e, quindi, specificamente:
Per parte l'avv. ANdra Notaro ribadisce tutto quanto dedotto eccepito e Parte_1
rilevato in corso di causa e nei propri scritti difensivi. Precisa le proprie conclusioni riportandosi alle note conclusive depositate in data 18.11.2024 da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
pagina 1 di 14 per parte , e Controparte_3 CP_4 CP_2
, l'avv. Silvia Bozzi si riporta ai precedenti scritti difensivi, alle deduzioni
[...]
eccezioni tutte articolate ed in particolare si riporta alle note conclusive depositate in data
20.11.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione che in calce reca la data del 19 agosto 2014, conveniva Parte_1
in giudizio i proprietari dei terreni limitrofi al proprio per vedere accertate e sentir dichiarate, le servitù di passaggio con ogni mezzo su n. 3 (tre) tracciati insistenti sui terreni di proprietà dei convenuti ed in favore del proprio fondo. Allegava di avere necessità di transitare sui tracciati anzidetti per poter procedere al taglio di circa 20 ettari di bosco ceduo, come da apposita autorizzazione della provincia di Pisa. Il legname in questione insisteva nella zona sud-ovest della proprietà attorea, che, in ragione della conformazione orografica dei terreni, risultava di difficile accesso. Pur ritenendo allora esistenti le servitù di passaggio con ogni mezzo sulle viuzze che debitamente rappresentava, l'attore aveva a dolersi del comportamento ostativo dei confinanti, i quali gli negavano l'accesso e il transito sulle rispettive proprietà. Nel dar atto delle proprie ragioni ripercorreva le vicende storiche poste all'origine della lite di vicinato a far data dall'acquisto del terreno impervio, effettuato al sol fine di sfruttarne le potenzialità boschive proprio grazie alla compresenza, la cui menzione è debitamente fatta anche nell'atto di acquisto, di tre vie di comunicazione.
Il ritenendo di esercitare appieno un proprio diritto, offriva la propria disponibilità a Pt_1
porre in essere delle opere manutentive dello stradello insistente su proprietà al fine Per_1
di permetterne il transito a veicoli a motori. Anche in questo caso deduceva, però, di essersi visto opporre un netto e secco rifiuto.
Si vedeva dunque costretto, fallito il procedimento di risoluzione alternativa della controversia, si vedeva costretto ad introdurre un giudizio di merito domandando, in via principale, l'accertamento delle servitù esistenti in favore del proprio fondo, stante la loro già avvenuta costituzione, in via meramente subordinata la costituzione di n. 3 (tre) servitù coattive, risultando il fondo intercluso. In ogni caso, chiedeva di vedersi riconosciuto il diritto all'ampliamento coattivo dei tracciati indicati in atto di citazione al fine di renderli percorribili con ogni mezzo.
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pagina 2 di 14 Raggiunti da rituale notificazione dell'atto introduttivo, si costituivano nelle forme e modi di legge le parti convenute che si opponevano alle domande dispiegate dall'attore.
Premettevano di essere proprietari di due terreni (uno in comproprietà di e CP_1
l'altro di proprietà esclusiva della acquistati con atto inter vivos CP_2 Per_1 dall'originario e comune proprietario, rispettivamente nel 1982 e Persona_2
del 1991. Deducevano, quindi, di avere sempre goduto in modo pacifico ed indisturbato dei propri beni, in ottimi rapporti di vicinato con tutti i proprietari del “Monte Maggiore”.
Precisavano, altresì, di aver ottenuto dal Tribunale di Pisa, avverso l'odierno attore, tutela possessoria (reintegrazione nel possesso dei terreni), in ragione delle condotte arbitrarie e lesive del consistenti nell'occupazione abusiva di parti di proprietà di loro convenuti Pt_1 mediante l'apposizione di cancelli e catene. Ciò a riprova del comportamento illecito del
“nuovo” proprietario che, non condividendo la gestione statica e conservativa dei luoghi, assumeva comportamenti idonei a integrare turbative e molestie dei diritti di proprietà altrui.
Invero, i convenuti rappresentavano come il centro della lite circa l'utilizzo degli spazi fosse da ricercare nell'errata convinzione del in ordine agli esatti confini delle rispettive Pt_1
proprietà.
Prima del Di Bari-sostengono gli attori- nessuno ha infatti dubitato degli esatti confini delle numerose proprietà in loco, e ciò anche a dispetto da quanto rappresentato dalle mappe cartografiche e nonostante “le evidenti discrepanze” tra lo stato dei luoghi e la rappresentazione su carta degli stessi. Ad ogni modo l'esatto confine risulterebbe evidente e certo, stante la narrazione dei convenuti, dagli stessi atti di acquisto delle rispettive proprietà, anche perché pacificamente riconosciuto ed accettato da tutti i confinanti ormai da decenni.
Se i confini rappresentano senza dubbio momento di attrito fra le rispettive e opposte posizioni, non di meno la presenza (o no) di asseriti diritti di servitù a favore del fondo dominante. A riguardo i convenuti osservano quanto segue:
a) Il tracciato n.1 non è altro che un piccolo sentiero battuto dalla sola fauna montana e non costituisce oggetto di servitù volontaria per assenza di titolo,
b) Il tracciato n.2 “su cui fattivamente grava il diritto di servitù” non ricade nella proprietà della bensì nella proprietà da qui la carenza di Per_1 CP_1
legittimazione passiva della convenuta con conseguente rigetto, sul punto, della domanda e di accertamento e di eventuale costituzione della servitù;
pagina 3 di 14 c) Il tracciato n. 3 non è oggetto di servitù per assenza di titolo.
Quanto alla domanda dispiegata in subordine circa la costituzione coattiva di servitù di passo sui medesimi tracciati, ma in ragione stavolta dello stato di interclusione, i convenuti osservano che lungi dall'essere intercluso, il fondo dell'attore è raggiungibile sia dal tracciato n.2 (che per espressa ammissione dei convenuti è già oggetto di servitù) sia dalla Strada
Statale Abetone in GN. In ogni caso parte attrice non potrebbe pretendere la costituzione dei predetti diritti minori su tutti i tracciati esistenti, ma solo su quello che arreca il minor sacrificio alle ragioni dei proprietari del fondo servente. Peraltro, con riferimento alla proprietà la costituzione del diritto di servitù sul tracciato individuato sarebbe Per_1
impedita dal fatto che la viuzza insiste per minima parte sulla proprietà di parte convenuta per poi attraversare la proprietà del Comune di AN AN, come tale patrimonio indisponibile. Difetterebbe allora il carattere comunicante delle due particelle. Di conseguenza la costituzione richiesta non determinerebbe alcuna concreta utilità per il fondo dominante. La carenza di interclusione, inoltre, impedirebbe anche l'ampliamento delle servitù eventualmente esistenti con conseguente inconsistenza delle argomentazioni attoree sul punto. Da ultimo viene anche osservato che il non esercita alcuna attività di Pt_1 industria né riconducibile all'agricoltura, avendo come unico fine il disboscamento selvaggio delle aree verdi.
Concludevano, pertanto per il respingimento di tutte le domande attoree chiedendo in via riconvenzionale l'accertamento esatto dei confini e, in subordine, l'acquisto a titolo originario dell'area contesa. Da ultimo veniva anche richiesto il risarcimento del danno in seguito al taglio di alcuni alberi asseritamente ricadenti nella proprietà di parte convenuta.
-.-.-.-.-.- veniva decisa a mezzo di sentenza non definitiva sulle sole domande di accertamento dei confini e di usucapione.
La causa, istruita mediante l'acquisizione al fascicolo di causa della documentazione versata in atti da ciascuna delle parti costituite, oltre che mediante l'assunzione delle prove orali ammesse ed una consulenza tecnica, dopo una serie di rinvii ascrivibili alla gravosità del ruolo e all'emergenza epidemiologica SARS Covid 19, veniva decisa a mezzo di sentenza non definitiva sulle sole domande di accertamento dei confini e di usucapione.
-.-.-.-.-
pagina 4 di 14 Riportata la causa sul ruolo, con ordinanza del 26 marzo 2024, la causa veniva ulteriormente istruita con integrazione di CTU e, poi, definitivamente decisa con la sentenza de qua.
.-.-.-.-.-
Si, richiama, preliminarmente, la pronuncia non definitiva resa col n. 443/2024 dall'adito
Tribunale in data 26.03.2024.
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Premesso tanto e accertati gli esatti confini delle proprietà di ciascuna parte costituita occorre passare a quel che residua della res controversa e, quindi, all'accertamento, o in subordine alla costituzione coattiva del diritto di servitù di passaggio sui fondi delle parti convenute e in favore del fondo dell'attore, ed insistenti sui tre tracciati come debitamente rappresentati in atti.
I convenuti, dal canto loro, hanno avanzato domanda di risarcimento danni a seguito del taglio di alcuni alberi effettuato dal , sostenendo, in proposito, che gli alberi tagliati Pt_1
non fossero di proprietà di lui-attore, ma che ricadessero, invece, all'interno dei terreni di proprietà di loro convenuti, così, pertanto, venendosi a configurare l'illecito del quale e in forza del quale hanno pertanto chiesto il ristoro.
Iniziando, allora, da siffatta domanda (di risarcimento), va subito detto che trattasi di domanda non fondata.
Ed invero, si è già osservato che i convenuti hanno argomentato movendo dal dire che il taglio degli alberi fosse da ritenersi illegittimo giacché compiuto su vegetazione insistente sulla proprietà di loro convenuti e dunque su di un terreno sul quale l'attore non avrebbe potuto validamente esercitare diritto o azione alcuno/a.
All'esito dell'accertamento dei confini, tuttavia, può ben dirsi che gli alberi tagliati erano di proprietà del ricadendo, per l'appunto, nella proprietà dello stesso. Difettando allora Pt_1
l'altruità della cosa difetta l'illecito e, quindi, viene meno ogni ipotesi di danno e di risarcimento. Del resto, lo stesso CTU, confortato sul punto dalle osservazioni dei consulenti tecnici di tutte le parti in causa, ha accertato mediante apposito e specifico sopralluogo che non vi erano alberi tagliati dal nella proprietà dei convenuti. Da qui l'infondatezza Pt_1
della domanda di risarcimento danni.
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Quanto alle domande attoree si osserva quanto segue.
pagina 5 di 14 Le proprietà dei soggetti oggi in lite si caratterizzano per la loro particolare conformazione orografica. I terreni in questioni, infatti, siti in località Ripafratta, nel comune di AN AN
ME, insistono sulla parete montuosa del Monte Maggiore, e sono caratterizzati da una forte giacitura acclive.
Orbene parte attrice ha chiesto l'accertamento dell'esistenza di ben tre distinti diritti di servitù di transito con ogni mezzo insistenti su tre tracciati indicati per comodità con le seguenti denominazioni: tracciato n.1, tracciato n.2 e tracciato n.3 (si veda sul punto il supplemento di ctu versato in atti, da leggersi in combinato disposto con la relazione peritale depositata in data 03 febbraio 2022 laddove vengono debitamente indicati). Il da per presupposta Pt_1
l'esistenza dei diritti reali minori in questione chiedendone in via principale l'accertamento; soltanto, in subordine, ha chiesto costituirsi il diritto di servitù in via coattiva sui tre tracciati graficamente rappresentati in atti.
Ne deriva, allora, che pregiudiziale è l'accertamento della sussistenza e confgurabilità nel caso dei diritti in re aliena oggi dedotti in giudizio.
-.-.-.-.-.-
Orbene, l'azione dispiegata in giudizio dall'attore va ricondotta nell'alveo applicativo dell'art. 1079 c.c. qualificandosi come actio confessoria servitutis. L'ordinamento, infatti, attribuisce al titolare del diritto reale minore il potere di far accertare giudizialmente, nei confronti di chi vi si oppone, l'esistenza stessa della titolarità della servitù, nonché, se del caso, le specifiche tutele volte a permetterne il pacifico e compiuto esercizio. E tanto corrisponde a quanto di fatto oggi ha domandato il sostenendo come a favore della Pt_1
sua proprietà sussistano ben tre distinti diritti di servitù di passaggio con ogni mezzo gravanti sui fondi dei convenuti. A fronte di ciò, il proprietario di un fondo che agisce in “confessoria servitutis”, ai sensi dell'art. 1079 c.c., soggiace a regole probatorie particolarmente stringenti avendo l'onere di provare l'esistenza del relativo diritto reale. Va precisato come regole antichissime a presidio del diritto di proprietà inducono a presumere la libertà del fondo che si pretende essere servente, da pesi e limitazioni, e dunque, libero anche dall'esistenza di un incisivo diritto come quello di servitù prediale (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18890 del
08/09/2014).
Ciò significa che nel caso, il aveva l'onere di provare il titolo sul quale la servitù Pt_1
poteva dirsi fondata (quale, esemplificativamente, il contratto, l'usucapione, la destinazione pagina 6 di 14 del padre di famiglia). Premesso tanto, allora, se si guada all'atto di acquisto della proprietà del dal proprio dante causa ci si avvede che non risulta diritto, alcuno, di servitù Pt_1
insistente sulle proprietà degli ora qua convenuti. Ed invero, nell'atto di compravendita rogato dal notaio nell'anno 2011 si legge di un diritto di servitù di passo, ma su Per_3 una strada privata che dalla via panoramica dei “Quattro Venti” conduce alla proprietà attorea
(allegato n. 4 parte attrice) (trattasi, tuttavia, all'evidenza di accesso diverso ed opposto rispetto ai tre tracciati su cui asseritamente avrebbe dovuto gravare il diritto di servitù; la strada in questione, quella che dalla via “Quattro Venti” arriva alla proprietà dell'attore) non insiste su nessuno dei fondi dei proprietari, qua parte convenuta).
Ma è solo dell'or ora indicata servitù (quella di passo che dalla via panoramica dei “Quattro
Venti” conduce alla proprietà attorea, come da allegato n. 4 del fascicolo di parte attrice) che si fa menzione nell'atto di compravendita del 17 febbraio 1997 rep. 41798, con il quale la proprietà è stata trasferita dal signor ai danti causa del signor (si veda Per_2 Parte_1
sul punto la CTU a pag. 46), mentre non si legge in alcun dove e o passo del sovra detto atto di compravendita di un qualche altro diritto reale in seno al suddetto atto di compravendita.
Da qui l'infondatezza della domanda dispiegata dall'attore in via principale.
Tra l'altro, ad abundantiam, va detto che costituendosi i convenuti hanno riconosciuto come esistente a favore del fondo di parte attrice una servitù di passo risultante dall'atto di acquisto della proprietà dei convenuti rogato dal notaio Ed infatti, in siffatto atto, Persona_4
l'originario comune dante causa (originario proprietario di tutte le proprietà oggi interessate) si riservava “il diritto di passo attraverso le strade che costeggiano a est a sud la proprietà venduta”. Stando alle allegazioni dei convenuti, tale servitù sarebbe da identificarsi col tracciato n. 2 rappresentato in atti.
Va, però, detto che l'indicazione di cui all'atto di acquisto appare oltremodo generica e non permette di identificare con esattezza -sui luoghi di causa- la via in questione. Intanto, si osserva l'utilizzo del termine al plurale “strade”, con ciò lasciando intendere l'esistenza di più vie non meglio indicate. Inoltre, e ancor più, il tracciato n.2 di cui agli atti non costeggia affatto la proprietà e ricadendo, invece, per l'intero, nella particella 80 CP_1 CP_2
di proprietà ex (oggi , da ciò, pertanto, inferendo che l'atto di acquisto in CP_5 CP_3
parola (atto rogato dal notaio faccia riferimento ad altra originaria via, allo stato Per_4
non individuabile, né individuata. Del resto, si è già detto e lo si ripete, che nell'atto di pagina 7 di 14 acquisto della proprietà non vi è cenno, menzione e/o parola di siffatto (ora qua Pt_1
preteso) diritto di servitù.
-.-.-.-.-.-
Accertata e dichiarata, allora, l'infondatezza della domanda dispiegata in via principale dall'attore, passando, quindi, alla domanda avanzata in subordine dallo stesso attore e relativa alla costituzione coattiva del diritto di servitù di passo- con ogni mezzo- a favore del fondo del e gravante sui fondi serventi dei convenuti, si osserva che venivano individuate Pt_1
n. 3 vie di accesso alla proprietà tutte originanti dalla pubblica via (stazione 200 rappresentata nelle carte grafiche- si veda ad esempio allegato n. 14 parte attrice). Il consulente dell'ufficio officiato, geometra ha puntualmente rappresentato il tracciato esatto dei tre percorsi CP_6
da intendersi qui richiamato (consulenza tecnica pagg. 22-23); trattasi di vie già esistenti sulle quali- come visto- il non può ritenersi vantare (in favore del proprio fondo) alcun Pt_1
tipo di diritto. Bisogna, dunque, interrogarsi sull'esistenza nel caso di specie degli elementi necessari affinché si possa addivenire alla costituzione coattiva di un diritto di servitù di passo con ogni mezzo a favore del fondo dominante del ed insistente sui fondi Pt_1
serventi dei convenuti.
Intanto, va detto dell'impossibilità, nella fattispecie caso, di costituire il diritto di servitù prediale sul tracciato n. 1, non essendo possibile addivenire a una valida pronuncia costitutiva del diritto reale e questo per le ragioni che appresso verranno rappresentate.
Quanto al tracciato n.1
Nel suo elaborato, il CTU nominato ha osservato come il tracciato in parola, muovendo dalla stazione 200, insiste “per il primo tratto sulla proprietà del Controparte_7
(particella 45 del foglio 4)” (consulenza pag. 22).
Graficamente il percorso del tracciato è debitamente rappresentato nella carta allegata al documento n. 14 di parte attrice ed è stato individuato col colore nero. Dopo aver attraversato la proprietà del Comune di AN AN ME (part. 45) il tracciato n.1 sfocia nella particella 80 (proprietà ex per poi raggiungere finalmente la particella 12 di proprietà Per_1
Ed invero, anche la modifica del tracciato operata per il taglio del bosco insiste in Pt_1
minima parte sulla particella del Comune di AN AN ME per poi ricongiungersi, in proprietà ex sul percorso originario del tracciato. Che il tracciato insista sulla proprietà Per_1
Par dell'ente comunale è pure confermato dall'autorizzazione da quest'ultimo concessa al pagina 8 di 14 di “percorrere il tratto di strada poderale che secondo le rilevazioni del Corpo Pt_1
Forestale di Calci attraversa la proprietà del (doc. 5 parte Controparte_7
attrice).
Non è dubitabile, quindi, che il tracciato n. 1 relativo alla servitù di passaggio con ogni mezzo e del quale l'attore ha reclamato la costituzione - individuato dal c.t.u. in modo conforme alla richiesta - insista su due diverse proprietà: quella della convenuta (ex CP_3 Per_1
(particella 80) e quella di un terzo soggetto, estraneo al presente giudizio (particella 45) (cfr. relazione tecnica, pag. 22, nonché documento 14 parte attrice). Orbene, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come “l'azione di costituzione coattiva di servitù di passaggio deve essere contestualmente proposta nei confronti dei proprietari di tutti i fondi che si frappongono all'accesso alla pubblica via, realizzandosi la funzione propria del diritto riconosciuto al proprietario del fondo intercluso dall'art. 1051 c.c. solo con la costituzione del passaggio nella sua interezza. Ne consegue che, in mancanza, la domanda va respinta perché diretta a far valere un diritto inesistente, restando esclusa la possibilità di integrare il contraddittorio rispetto ai proprietari pretermessi” (Cass. civile, Sezioni unite, Sentenza
n. 9685 del 22/04/2013, Cass. civile, Sezioni unite, Sentenze nn. 670-671/1989; nello stesso senso, da ultimo, Cass. civile, Sez. 2, Ordinanza n. 10912 del 26/04/2023). Invero, il difetto della domanda in relazione a tale necessario requisito attiene non già al profilo soggettivo della integrità del contraddittorio, quanto piuttosto a quello oggettivo della congruità del petitum, onde non deve essere disposta l'integrazione del contraddittorio. (cfr. Tribunale di
Pisa sent. 1414/2023). Questo perché l'attore non ha chiesto la costituzione del diritto di servitù coattiva sul fondo del comune di AN AN ME (da qui il difetto di petitum) sull'erroneo presupposto che l'autorizzazione al transito allo stesso concessa fosse sufficiente. A ben vedere, come più avanti si dirà, la concessione della suddetta autorizzazione da parte del neppure attribuisce al un diritto di credito al CP_7 Pt_1
transito (come tale di natura relativa e non inerente ai fondi), risolvendosi in mera tolleranza, che a fortiori non costituisce affatto titolo costitutivo di un diritto reale.
Volendo, infine, meglio argomentare sulle ragioni del dinego alla costituzione delle servitù, ben può notarsi come la costituzione della servitù sul solo fondo della (eventualità CP_3 non permessa della legge) determinerebbe l'imposizione di un peso al fondo della convenuta senza che consegua automaticamente una certa utilitas al fondo dominante. Questo perché la pagina 9 di 14 servitù non sarebbe certamente opponibile al comune di AN AN ME (estraneo a questo giudizio), il quale non è in alcun modo obbligato a far transitare il sul proprio Pt_1
terreno. L'autorizzazione concessa non attribuisce alcun valido diritto configurandosi come mero atto di tolleranza. Verrebbe dunque a crearsi la seguente situazione paradossale (e pertanto vietata dalla legge): costituzione di un peso sul fondo servente e impossibilità da parte del proprietario del fondo dominate di esercitare in concreto il diritto di passo, con ingiustificata compromissione del diritto di proprietà piena della convenuta.
La domanda va pertanto respinta con riferimento al tracciato n. 1.
Quanto ai tracciati n.2 e numero 3.
Si impone alla nostra analisi, in via squisitamente preliminare, l'osservazione dello stato dei luoghi oggetto di causa. È già stato rappresentato come tutte le proprietà interessate da questo giudizio insistano su una parete montuosa che contribuisce a conferire una particolare conformazione fisica ai luoghi al punto da renderli di difficile accesso. Il CTU ha debitamente rappresentato l'esatta natura e caratteristiche dei fondi.
Occorre, allora, prendere le mosse dal tenore dell'art. 1051 comma 1 c.c.: “Il proprietario, il cui fondo è circondato da fondi altrui, e che non ha uscita sulla via pubblica né può procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio, ha diritto di ottenere il passaggio sul fondo vicino per la coltivazione e il conveniente uso del proprio fondo”. E questo perché, diversamente, la mancanza d'accesso alla via pubblica renderebbe vano il diritto di proprietà, procurando, inoltre, la formazione di zone franche anche dalla indispensabile manutenzione e un danno all'economia agricola in generale (Cass. sent. 25088/2024).
Ora, come già rilevato scrutinando la domanda dispiegata in via principale dall'attore, la particella 12 di proprietà del non risulta totalmente interclusa, potendo essere Pt_1
raggiunta mediante una strada esistente che dalla via Panoramica dei Quattro Venti porta fino al IA di GN (oggetto di specifico diritto di servitù di passo). La particolare conformazione dei luoghi, però, esige che affinché si possa sfruttare e dunque godere appieno della proprietà attorea (molto estesa e scoscesa) sia necessario riconoscere più e diversi accessi. Il CTU nominato – su espressa e puntuale domanda- ha chiarito che “L'accesso mediante le tre vie è l'unico tale da permettere lo sfruttamento economico di tutta l'estesa proprietà del poiché lo sviluppo dei terreni di proprietà di questi è sul fronte Pt_1
collinare con pendenza molto elevata, condizione che non consentirebbe, se non con opere
pagina 10 di 14 ingenti e costi economici difficilmente sostenibili e subordinando il tutto all'ottenimento dei pareri necessari degli enti deputati (che nelle circostanze atteso l'impatto sull'ambiente di tali interventi e le opere da realizzare sarebbero tutt'altro che scontati e semplici da ottenere), la realizzazione di viabilità interne alla proprietà dell'attore” ( supplemento CTU pag. 10) . Al fine di sfruttare tutto il fondo infatti tutti gli accessi indicati sono necessari;
pertanto, non è lecito parlare di mera opportunità (in meri termini di comodità), quando di necessità evidente.
Del resto, il codice ha espressamente disciplinato tale evenienza permettendo la costituzione coattiva di più servitù di passo anche in mancanza di interclusione del fondo. L'art. 1052 comma 1 c.c. prevede che: “Le disposizioni dell'articolo precedente si possono applicare anche se il proprietario del fondo ha un accesso alla via pubblica, ma questo è inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo e non può essere ampliato”. È già stato chiarito dal consulente tecnico come l'originario accesso sia del tutto insufficiente per permettere al proprietario di raggiungere parti considerevoli del fondo stante la natura fortemente scoscesa del terreno. È pur vero che il medesimo articolo al comma 2 subordina la possibilità di costituire la servitù solo quando l'autorità giudiziaria “riconosce che la domanda risponde alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria”. Sul punto basti osservare come non è stato contestato dai convenuti il fatto che il eserciti commercio di legname che ricava Pt_1
proprio dalla proprietà in questione. Peraltro, la costituzione delle servitù di passaggio con ogni mezzo obbedisce proprio a questo fine, ovverosia alla necessità del proprietario di poter ricavare dal fondo l'utilità che lo stesso offre in termine di sfruttamento economico del legname ivi presente. Invero, negare che l'impossibilità d'accesso derivante dallo stato dei luoghi, come nel caso in cui la strada, per la sua qualità o per il suo modo d'essere, non consenta di raggiungere buona parte del fondo condannerebbe il fondo stesso alla perenne seppur parziale interclusione (di fatto).
Non serve in questa sede rammentare come la normativa di cui all'art. 1052 c.c. comma 2 obbedisce al favor riservato dal nostro ordinamento ad una gestione dinamica della proprietà intesa come fonte di ricchezza, piuttosto che a una gestione meramente conservativa dei luoghi.
Da qui si giustifica anche il passaggio con ogni mezzo e non solo pedonale essendo lo stesso finalizzato allo sfruttamento economico della proprietà.
pagina 11 di 14 Da ultimo, non può trovare accoglimento l'eccezione afferente al sostenuto difetto di legittimazione passiva da parte della convenuta con riferimento alla domanda CP_3
dispiegata in giudizio dall'attore. Stando all'accertamento dei confini effettuato in sentenza, infatti, la servitù in questione ricadrebbe appieno nella particella 80 di proprietà ex ra Per_1
CP_3
Va pertanto costituito il diritto di servitù di passaggio con ogni mezzo sul tracciato n. 2 in favore del fondo dell'attore (part. 12) e gravante sul fondo servente di proprietà CP_3
(Ex nonché il diritto di servitù di passaggio con ogni mezzo sul tracciato n. 3 in favore Per_1 del fondo dominante dell'attore (part. 12) e gravante sul fondo servente di parte ex Per_1
(part. 80) e sul fondo servente di parte (part. 89), per come debitamente Persona_5
rappresentati negli allegati in atti.
Circa le opere da eseguire sul fondo servente.
Stante il chiarissimo disposto di cui all'articolo 1069 del codice civile le opere da compiere per poter godere del diritto di passo con ogni mezzo sui due tracciati devono essere realizzate dal proprietario del fondo dominante a proprie esclusive spese. È evidente, infatti, che la servitù si risolve a favore del solo fondo dominante e che le opere in questione non giovino in alcun modo ai due fondi serventi. Va precisato che le opere da realizzare sono esclusivamente quelle indicate dal consulente tecnico a pagina 10 e pagina 11 del supplemento di perizia e il relativo costo, come già chiarito va sostenuto dal solo Pt_1
Quanto alle indennità dovute ai proprietari dei fondi serventi.
La CTU tecnica in punto di liquidazione dell'indennità dovuta ai proprietari dei fondi serventi appare immune da ogni vizio logico e anzi condivisibile in ogni suo aspetto per essere la stessa stata redatta obbedendo alla miglior scienza, e rappresentando debitamente il calcolo effettuato per la misura della suddetta indennità. alle considerazioni tecniche, dunque, ci richiamiamo per essere le stesse integralmente condivisibili e condivise.
Per il tracciato n. 2 va allora riconosciuta alla proprietaria l'indennità complessiva CP_3
di euro 1.448,00 (euromillequattrocentoquarantotto/00), per come calcolata a pag. 13 e 14 del supplemento di CTU.
Per il tracciato n. 3 va riconosciuta alla proprietaria l'indennità complessiva di euro CP_3
1.176,00 (euromillecentosettantasei/00), per come calcolata a pagg- 14 e 15 del supplemento di CTU, nonché alla proprietà l'indennità complessiva di euro 1.346,00 Persona_6
pagina 12 di 14 (euromilletrecentoquarantasei/00), per come calcolata a pag. 15 e 16 del supplemento di
CTU.
Pertanto, ricapitolando gli indennizzi da versarsi per la costituzione della servitù di passaggio sono:
Tracciato 2 (Proprietà ex : €. 1.448,00 CP_3 Per_1
(euromillequattrocentoquarantotto/00).
▪ Tracciato 3 (parte prima) (Proprietà Guazzelli ex Cenci): €. 1.176,00
(euromillecentosettantasei/00)
▪ Tracciato 3 (parte seconda) (Proprietà / : €. 1.346,00 CP_1 CP_2
(euromilletrecentoquarantasei/00).
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Le spese di lite stante l'esito del giudizio che ha visto un parziale accoglimento delle domande attoree si ritiene di compensarle integralmente tra le parti del presente procedimento.
Le spese di CTU, tutte, (ivi comprese le spese dell'integrazione/supplemento di perizia all'esito della pronuncia non definitiva e remissione sul ruolo), atteso l'esito del giudizio, considerato che tutte le parti costituite si sono avvalse, delle conclusioni cu ila consulenza e l'integrazione disposta sono pervenute, restano definitivamente liquidate e disciplinate come da separati verbali e provvedimenti (verbale del 4.10.2017; decreto reso nelle date 13-14 marzo 2022; ordinanza del 6.06.2024; decreto dell'11.12.2024).
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dr.ssa ANta
Spina, definitivamente pronunciando, assorbita ogni altra domanda ed eccezione: preliminarmente, richiama il dispositivo di cui alla sentenza non definitiva n. 443/2024;
e altresì:
DICHIARA COSTITUITA la servitù di passaggio con ogni mezzo in favore del fondo attoreo (part.12) e gravante sul fondo di proprietà part. 80) indicato in allegati come CP_1
tracciato n.2
DICHIARA COSTITUITA la servitù di passaggio con ogni mezzo in favore del fondo attoreo (part.12) e gravante sul fondo di proprietà (part. 80) e sul fondo di proprietà CP_1
(part. 89) indicato in allegati come tracciato n.3 Persona_5
pagina 13 di 14 DISPONE che corrisponda a , a titolo di indennità, Parte_1 Controparte_3
la somma di euro 1.448,00 per il tracciato 2 e la somma di euro €. 1.176,00 per il tracciato n.
3 e dunque la complessiva somma di euro 2624,00.
DISPONE che corrisponda a e Parte_1 CP_4 CP_2
, a titolo di indennità, la somma di euro €. 1.346,00 per il tracciato 3.
[...]
RESPINGE tutte le altre domande attoree nonché (rigetta) ogni ulteriore domanda reciprocamente contrapposta.
RESPINGE la domanda di risarcimento danni avanzata dai convenuti.
COMPENSA integralmente tra le parti le spese del procedimento.
Le spese di CTU, tutte, (ivi comprese le spese dell'integrazione/supplemento di perizia all'esito della pronuncia non definitiva e remissione sul ruolo), restano definitivamente liquidate e disciplinate come da separati verbali e provvedimenti (verbale del 4.10.2017; decreto reso nelle date 13-14 marzo 2022; ordinanza del 6.06.2024; decreto dell'11.12.2024).
Così deciso in Pisa, il 12 dicembre 2024
Il Giudice dott.ssa ANta Spina
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