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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 10/07/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, nella persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est.
Dott.ssa Olimpia Abet Giudice riunito in camera di consiglio, udito il giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1683 del R.G.V.G. dell'anno 2024 avente ad oggetto ricorso congiunto per la separazione consensuale dei coniugi, vertente
TRA
(c.f. ) elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Catanzaro, alla Via Schipani, n. 152, presso lo studio dell'Avv. Francesco Parentela che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso
E
(c.f. ), elettivamente domiciliato in, Parte_2 C.F._2
Catanzaro, alla Via Schipani, n. 152 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Scalise che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTI
NONCHÈ
Pubblico Ministero –in sede-
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciare la separazione personale dei coniugi con omologazione delle condizioni riportate in ricorso.
RILEVATO IN FATTO
1. Con ricorso congiuntamente depositato in data 10 ottobre 2024, Parte_1
e - premesso di aver contratto matrimonio con rito
[...] Parte_2
RGVG n. 1683/2024 - Pagina 1 di 4 concordatario in Roma in data 23 aprile 1987 in regime di comunione legale dei beni ed in costanza del quale non erano nati due figli, (nato il [...]) Per_1
e (nato il [...]), entrambi economicamente autosufficienti - Per_2 deducevano che a causa di insanabili incompatibilità caratteriali il rapporto affettivo si era deteriorato al punto da far venir meno l'unione materiale e spirituale e rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Esponevano, altresì, di essere comproprietari, “anche se in diversa misura, della casa sita in Botricello via de Gasperi n. 8, oltre che di alcuni terreni tutti situati nello stesso comune”.
Fatte tali premesse, chiedevano, pertanto, la pronuncia della separazione dei coniugi con omologazione delle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto, dandosi reciprocamente atto di non pretendere nulla l'uno dall'altro, svolgendo ognuno autonoma e soddisfacente attività lavorativa;
2) la casa coniugale rimane nella disponibilità della sig.ra Parte_1 dalla quale il sig. potrà asportare, previo accordo sulle modalità ed i tempi, Pt_2 tutte le cose di sua esclusiva proprietà;
3) I coniugi rinunciano reciprocamente a ogni forma di mantenimento;
3) con successivo atto i coniugi provvederanno alla divisione degli immobili in comproprietà.
4) I coniugi separandi si danno ancora reciproco atto che, alle condizioni di cui sopra, tutti i loro rapporti economici e patrimoniali sono stati compiutamente definiti, non avendo più nulla a pretendere l'uno dall'altro, a nessun titolo”.
Dichiaravano, infine, di non riconciliarsi e di volersi avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione dei coniugi mediante deposito di note scritte.
1.1. Con decreto del 24 ottobre 2024 veniva fissata dal Giudice delegato alla trattazione del procedimento l'udienza cartolare del 19 febbraio 2025, differita per esigenze dovuta al gravoso carico di ruolo al 15 maggio 2025.
All'esito, preso previamente atto della dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
OSSERVATO IN DIRITTO
RGVG n. 1683/2024 - Pagina 2 di 4 2. Ritiene il Tribunale che la domanda di separazione sia fondata e meritevole di accoglimento.
Le risultanze processuali hanno inequivocabilmente comprovato una grave crisi del rapporto coniugale, tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Ricorrendo, pertanto, le condizioni previste dall'art 151 c.c., in accoglimento della congiunta richiesta delle parti, il Tribunale pronuncia la separazione personale dei coniugi e , autorizzando gli stessi a vivere Parte_1 Parte_2 separatamente.
2.1. Quanto alle condizioni concordate dai coniugi e formalizzate nel ricorso congiuntamente proposto, afferenti, in particolare, alla regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali ed in conformità delle quali le parti chiedono concordemente che il Tribunale si pronunci in merito omologando la separazione, il Collegio – rilevato che quanto stabilito dai coniugi appare congruo e adeguato, conforme alle norme di legge e all'ordine pubblico, sicché nessun ulteriore intervento giudiziale si rende necessario sul punto – omologa la separazione dei coniugi alle condizioni pattuite.
3. Alla luce del comportamento processuale delle parti, dell'accordo sulle condizioni della separazione inerente anche alle spese processuali, il Tribunale ritiene sussistenti giustificate ragioni per disporre tra le parti l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1683 del R.G.V.G. dell'anno
2024 avente ad oggetto domanda congiunta di separazione personale dei coniugi e , con l'intervento necessario del Pubblico Parte_1 Parte_2
Ministero, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale tra , nata a [...] il Parte_1
17.06.1963 e , nato a [...] il [...], i quali hanno Parte_2 contratto matrimonio concordatario in Roma il 23 aprile 1987 (trascritto presso i
RGVG n. 1683/2024 - Pagina 3 di 4 Registri dello Stato Civile del Comune di Catanzaro, Anno 1987, Atto n. 11, Parte
II, Serie B, Uff. 9), autorizzando gli stessi a vivere separatamente;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui in parte motiva, che qui s'intendono integralmente riportati e trascritti;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catanzaro, cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
4) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
2 luglio 2025.
Il Giudice rel./est
Dott.ssa Elais Mellace
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
RGVG n. 1683/2024 - Pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, nella persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est.
Dott.ssa Olimpia Abet Giudice riunito in camera di consiglio, udito il giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1683 del R.G.V.G. dell'anno 2024 avente ad oggetto ricorso congiunto per la separazione consensuale dei coniugi, vertente
TRA
(c.f. ) elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Catanzaro, alla Via Schipani, n. 152, presso lo studio dell'Avv. Francesco Parentela che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso
E
(c.f. ), elettivamente domiciliato in, Parte_2 C.F._2
Catanzaro, alla Via Schipani, n. 152 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Scalise che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTI
NONCHÈ
Pubblico Ministero –in sede-
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciare la separazione personale dei coniugi con omologazione delle condizioni riportate in ricorso.
RILEVATO IN FATTO
1. Con ricorso congiuntamente depositato in data 10 ottobre 2024, Parte_1
e - premesso di aver contratto matrimonio con rito
[...] Parte_2
RGVG n. 1683/2024 - Pagina 1 di 4 concordatario in Roma in data 23 aprile 1987 in regime di comunione legale dei beni ed in costanza del quale non erano nati due figli, (nato il [...]) Per_1
e (nato il [...]), entrambi economicamente autosufficienti - Per_2 deducevano che a causa di insanabili incompatibilità caratteriali il rapporto affettivo si era deteriorato al punto da far venir meno l'unione materiale e spirituale e rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Esponevano, altresì, di essere comproprietari, “anche se in diversa misura, della casa sita in Botricello via de Gasperi n. 8, oltre che di alcuni terreni tutti situati nello stesso comune”.
Fatte tali premesse, chiedevano, pertanto, la pronuncia della separazione dei coniugi con omologazione delle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto, dandosi reciprocamente atto di non pretendere nulla l'uno dall'altro, svolgendo ognuno autonoma e soddisfacente attività lavorativa;
2) la casa coniugale rimane nella disponibilità della sig.ra Parte_1 dalla quale il sig. potrà asportare, previo accordo sulle modalità ed i tempi, Pt_2 tutte le cose di sua esclusiva proprietà;
3) I coniugi rinunciano reciprocamente a ogni forma di mantenimento;
3) con successivo atto i coniugi provvederanno alla divisione degli immobili in comproprietà.
4) I coniugi separandi si danno ancora reciproco atto che, alle condizioni di cui sopra, tutti i loro rapporti economici e patrimoniali sono stati compiutamente definiti, non avendo più nulla a pretendere l'uno dall'altro, a nessun titolo”.
Dichiaravano, infine, di non riconciliarsi e di volersi avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione dei coniugi mediante deposito di note scritte.
1.1. Con decreto del 24 ottobre 2024 veniva fissata dal Giudice delegato alla trattazione del procedimento l'udienza cartolare del 19 febbraio 2025, differita per esigenze dovuta al gravoso carico di ruolo al 15 maggio 2025.
All'esito, preso previamente atto della dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
OSSERVATO IN DIRITTO
RGVG n. 1683/2024 - Pagina 2 di 4 2. Ritiene il Tribunale che la domanda di separazione sia fondata e meritevole di accoglimento.
Le risultanze processuali hanno inequivocabilmente comprovato una grave crisi del rapporto coniugale, tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Ricorrendo, pertanto, le condizioni previste dall'art 151 c.c., in accoglimento della congiunta richiesta delle parti, il Tribunale pronuncia la separazione personale dei coniugi e , autorizzando gli stessi a vivere Parte_1 Parte_2 separatamente.
2.1. Quanto alle condizioni concordate dai coniugi e formalizzate nel ricorso congiuntamente proposto, afferenti, in particolare, alla regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali ed in conformità delle quali le parti chiedono concordemente che il Tribunale si pronunci in merito omologando la separazione, il Collegio – rilevato che quanto stabilito dai coniugi appare congruo e adeguato, conforme alle norme di legge e all'ordine pubblico, sicché nessun ulteriore intervento giudiziale si rende necessario sul punto – omologa la separazione dei coniugi alle condizioni pattuite.
3. Alla luce del comportamento processuale delle parti, dell'accordo sulle condizioni della separazione inerente anche alle spese processuali, il Tribunale ritiene sussistenti giustificate ragioni per disporre tra le parti l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1683 del R.G.V.G. dell'anno
2024 avente ad oggetto domanda congiunta di separazione personale dei coniugi e , con l'intervento necessario del Pubblico Parte_1 Parte_2
Ministero, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale tra , nata a [...] il Parte_1
17.06.1963 e , nato a [...] il [...], i quali hanno Parte_2 contratto matrimonio concordatario in Roma il 23 aprile 1987 (trascritto presso i
RGVG n. 1683/2024 - Pagina 3 di 4 Registri dello Stato Civile del Comune di Catanzaro, Anno 1987, Atto n. 11, Parte
II, Serie B, Uff. 9), autorizzando gli stessi a vivere separatamente;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui in parte motiva, che qui s'intendono integralmente riportati e trascritti;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catanzaro, cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
4) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
2 luglio 2025.
Il Giudice rel./est
Dott.ssa Elais Mellace
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
RGVG n. 1683/2024 - Pagina 4 di 4