CA
Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 25/03/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 284/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) Dott. ssa Ernesta Tarantino Presidente
2) Dott. ssa Elvira Palma ConSIliere rel.
3) Dott. Luca Ariola ConSIliere ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella controversia iscritta nel R.G. al numero sopra indicato;
T R A
(08.08.1971 -Molfetta, BA) e Parte_1
(11.09.1962 -Giovinazzo, BA), rappresentati Parte_2
e difesi dall'Avv. to Giosafatte Mezzina;
-Appellanti- E
(15.01.1969 - Giovinazzo, BA), Controparte_1 assistita e difesa dagli Avv. ti Domenica Abbondanza e Luigi Verzillo;
-
Appellata-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con sentenza definitiva n. 1346/2024 resa in data 04.04.2024, il Tribunale del Lavoro di Bari: a) accoglieva il ricorso depositato in data 27.06.2022 da , volto ad accertare che tra la stessa e Controparte_1
e fosse intercorso un rapporto di Parte_1 Parte_2 lavoro subordinato, dal 01.01.2019 all'11.07.2019, per aver prestato attività lavorativa quale badante, Livello BS, CCNL DO;
b) condannava i NI al pagamento, in favore della , della Parte_1 CP_1 complessiva somma di € 4.822,28, a titolo di differenze retributive;
c) condannava i resistenti al pagamento delle spese processuali. 2. Avverso detta sentenza, con ricorso del 17.04.2024, Parte_1
e interponevano appello per i motivi che di
[...] Parte_2 seguito si riportano e si valutano, invocando, in riforma dell'impugnata sentenza, il rigetto di ogni domanda proposta nei loro confronti dalla
. CP_1 Quest'ultima resisteva con memoria dell'11.03.2025, instando per il rigetto dell'appello e la conferma della statuizione gravata, con vittoria di spese anche del presente grado di giudizio.
Si acquisivano i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo del giudizio di primo grado. In data odierna, all'esito della discussione orale, esclusa la possibilità di definizione transattiva della causa, si svolgeva la camera di conSIlio fra i Magistrati del Collegio composto in base alla tabella della Corte, dopodiché si procedeva come da infrascritto dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE 3.1. Per meglio corrispondere al motivo di appello proposto, va premesso quanto segue.
, con ricorso depositato in data 27.06.2022, Controparte_1 deduceva: I) di avere lavorato alle dipendenze di , presso Parte_3
l'abitazione di quest'ultima, dal 01.01.2019 all'11.07.2019, espletando mansioni di badante – addetta alla preparazione e somministrazione del pranzo, lavaggio degli indumenti, pulizia della casa e relative incombenze domestiche – osservando, in turnazione con , il seguente Parte_4 orario di lavoro: dalle ore 08:00 alle ore 15:00 ovvero dalle ore 17:00 alle ore 20:00, percependo una retribuzione mensile pari ad € 500,00, senza copertura assicurativo-previdenziale; II) di essere stata assoggettata al potere direttivo-gerarchico ed organizzativo di e , figli della Parte_1 Parte_2 badata , che impartivano le direttive, indicandole gli Parte_3 orari lavorativi da osservare, stabilendo la turnazione con l'altra badante
, curando le eventuali richieste di assenze e/o allontanamento Parte_4 dal luogo di lavoro, indicando altresì le mansioni da adempiere, vigilandone l'esecuzione;
III) di avere sempre percepito una retribuzione inferiore in relazione alle mansioni di badante ricoperte, inquadrabili nel Livello BS CCNL DO;
IV) di avere diritto a vedersi riconoscere una somma complessiva pari ad € 4.822,28, a titolo di differenze retributive maturate nel corso del rapporto, non avendo peraltro mai percepito la retribuzione relativa alle mensilità di giugno 2019 e luglio 2019, i ratei di 13^ mensilità e il T.F.R.; V) di avere invano tentato una definizione bonaria stragiudiziale della controversia, sollecitando il riconoscimento dei propri diritti con apposita raccomandata del 09.09.2019 indirizzata ai NI , i quali, Parte_1 invece, sottoscrivevano, in data 13.12.2019, con un verbale Parte_4 di conciliazione in sede sindacale;
VI) di avere, conseguentemente, adito l'autorità giudiziaria al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: 2 “A) Accertare e dichiarare che fra la SI.ra e i Controparte_1 SI.ri e è intercorso un rapporto Parte_1 Parte_2 di lavoro subordinato domestico dall'1.1.2019 all'11.7.2019, con le mansioni di badante, e l'inquadramento nel livello BS del CN DO, e di conseguenza condannare gli odierni convenuti, in solido tra loro ed eredi della SI.ra al pagamento dell'importo di € 4.822,28 Parte_3
(salva diversa quantificazione giudiziale), per i titoli analiticamente indicati in narrativa e calcolati nei conteggi;
il tutto ai sensi del CN DO nonché degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c., oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, salva diversa valutazione, anche maggiore, del giudice. B) Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio da liquidarsi in distrazione a favore dei sottoscritti difensori anticipatari”. 3.2. Ritualmente evocati in giudizio, e Parte_1
si costituivano con apposita memoria del 01.11.2022, Parte_2 eccependo l'infondatezza delle avverse pretese in quanto assertivamente rivolte, in via generica, ad ulteriori eredi non identificati e specificati e, ancor più in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva a contraddire alla domanda non risultando i medesimi i datori di lavoro, come ben noto alla che, all'epoca dei fatti di causa, provvedeva ad CP_1 inviare contestazione stragiudiziale direttamente a , Parte_3 non ancora deceduta;
contestavano, peraltro, la qualità di eredi per avere, in data 05.07.2021, manifestato formalmente espressa rinuncia all'eredità. Instavano, pertanto, per il rigetto integrale delle avverse pretese, con condanna alla rifusione delle spese di lite, oltre accessori come per legge. 3.3. Con la sentenza dianzi indicata, il Tribunale del Lavoro di Bari, richiamati i fatti di causa, concludeva per l'accoglimento del ricorso. Istruita la causa mediante escussione del teste , le cui Parte_4 propalazioni venivano trascritte, statuiva che: < riportata, rilevata l'attendibilità della teste, sorretta anche dalla prova documentale dell'accordo transattivo depositato in atti, si evince in maniera chiara e attendibile che le direttive, i compiti da effettuare e i servizi domestici da svolgere, gli orari e il pagamento delle spettanze della ricorrente venivano forniti da e . Parte_1 Parte_2
Ne desumeva, pertanto, l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, intercorso tra la e i NI dal CP_1 Parte_1
01.01.2019 al 11.07.2019, senza copertura assicurativa e previdenziale, con mansioni di badante, inquadrabili nel Livello BS CCNL DO, con conseguente rigetto dell'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva, sollevata dai medesimi, in quanto < gli effettivi datori di lavoro della ricorrente fossero gli odierni resistenti e, dunque, non come prospettato da parte convenuta, la SI. Parte_3
(madre dei resistenti deceduta)>>.
[...]
Quanto, poi, alla domanda avanzata dalla di condanna al CP_1
3 pagamento delle differenze retributive maturate e non godute nello svolgimento del rapporto di lavoro, attesa la contestazione generica, da parte dei resistenti, dei conteggi analitici offerti dalla , ovvero la carenza CP_1 di prospettazione di una quantificazione alternativa, riteneva il Tribunale di accogliere la prospettazione attorea con diritto a percepire la complessiva somma di € 4.822,28. Concludeva, dunque, il Giudice del primo grado per l'accoglimento del ricorso e declaratoria di accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, intercorso tra la e i NI dal CP_1 Parte_1
01.01.2019 al 11.07.2019, senza copertura assicurativa e previdenziale, con mansioni di badante, inquadrabile nel Livello BS CCNL DO, con relativa condanna dei NI datori di lavoro al pagamento, in favore della
, della somma di € 4.822,28 a titolo di differenze retributive, oltre CP_1 oneri e competenze di causa, da distrarsi. 4. e oppongono i seguenti Parte_1 Parte_2 motivi di doglianza. 4.1. Con il primo motivo eccepiscono un vizio di nullità della sentenza per non avere il Tribunale consentito alle parti, all'udienza del 04.04.2024, la discussione orale della causa, definita piuttosto che in presenza come da comunicazione della Cancelleria, con la modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ledendo così il diritto al contraddittorio, specie a fronte del deposito di note conclusive, in prossimità di detta udienza, da parte della sola appellata, nonché per omessa lettura del dispositivo. 4.2. Con il secondo motivo censurano gli appellanti la statuizione impugnata nella parte in cui ha disatteso l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva, ritualmente sollevata dai medesimi e da ritenersi invece fondata avendo la dedotto in ricorso (vd. punto 1. del libello CP_1 introduttivo) di avere prestato servizio alle dipendenze di Parte_3
Si dolgono, quindi, dell'avvenuta condanna al pagamento delle
[...] differenze retributive, inflitta a proprio carico, sulla scorta delle propalazioni rese da un unico teste in giudizio, da ritenersi insufficienti perché contraddittorie (avendo peraltro indicato quale anno di prestazione del servizio presso la badata quello del 2018, mentre i fatti di causa si riferivano ad un periodo differente, ossia 1.1.2019 – 11.7.2019), e sulla scorta di un ricorso del tutto equivoco avendo la ricorrente omesso di evocare in giudizio tutti gli eredi di in violazione del principio Parte_3 dell'integro contraddittorio. 4.3. Con il terzo motivo di doglianza eccepisce parte appellante la nullità del ricorso introduttivo della lite, avendo omesso la di CP_1 evocare in giudizio tutti gli eredi della de cuius , non Parte_3 provvedendo a notificare l'atto nella loro residenza, pur avendo “chiesto una condanna in solido con gli eredi della ”, con la Parte_3 conseguenza che “avrebbe dovuto evocare tutti gli eredi della de cuius”, deceduta in data 16.07.2020, e non soltanto gli odierni appellanti;
i quali 4 ultimi, peraltro, non rivestivano affatto la qualifica di datori di lavoro della
, per essersi limitati a disporre sulle mansioni a svolgere. CP_1
4.4. Con il successivo quarto, e strettamente connesso, motivo di impugnazione, lamentano gli appellanti l'erroneità della sentenza nella parte in cui ne statuisce la condanna al pagamento delle differenze retributive, non dando valore alla circostanza che i medesimi avevano rinunciato, in data
05.07.2021, all'eredità di , come da verbale che si Parte_3 produceva in giudizio (v. doc. 8 del fascicolo di primo grado) unitamente ad altri eredi, nonché per avere omesso il primo giudice di effettuare il prodromico tentativo di conciliazione. 4.5. Con il quinto motivo di doglianza eccepisce parte appellante la genericità del ricorso introduttivo, nonché l'inservibilità della documentazione acquisita in prime cure, espressamente disconosciuta in forma specifica dalla medesima. 4.6. Con il sesto motivo censurano la statuizione impugnata nella parte in cui ha ritenuto i conteggi proposti dalla non specificatamente CP_1 contestati da controparte, “sovvertendo l'assioma del rito del lavoro che pone l'onere della prova in capo a chi intende far valere una domanda”. 4.7. Con l'ultimo rilievo censorio contestano l'ammissibilità delle prove orali assunte in prime cure, in quanto generiche, nonché l'inidoneità dell'accordo transattivo intercorso tra gli odierni appellanti e Parte_4
ad assurgere a prova, concludendo per la riforma integrale della
[...] sentenza, anche in punto spese. 5. L'appello non è meritevole di accoglimento, risultando la sentenza gravata immune dai vizi denunciati. 5.1. Va disatteso il primo motivo di censura inerente un vizio di nullità della statuizione impugnata per avere omesso il Tribunale, a detta degli appellanti, di consentire la chiesta discussione orale della causa, mediante presenza all'udienza del 04.04.2024, integrando una lesione del diritto al contraddittorio, nonché per avere omesso la lettura del dispositivo.
Ebbene, come opportunamente specificato dall'odierna appellata, dalla documentazione versata in atti emerge che, con ordinanza resa in data 01.10.2023, il Tribunale, rilevata la conclusione della fase istruttoria rimessa al G.O.P. e ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava la stessa all'udienza del 25.01.2024 per la discussione e decisione nelle forme della trattazione scritta, concedendo alle parti il termine di cui all'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte, contenenti istanze e conclusioni. Gli odierni appellanti provvedevano, depositando tali note in data 16.01.2024. Con biglietto di cancelleria del 23.01.2024, alle parti veniva comunicato il rinvio d'ufficio dell'udienza del 25.01.2024 all'udienza del 04.04.2024.
Nella medesima data del 23.01.2024, il fascicolo telematico del procedimento del primo grado, rubricato al n. 6921/2022 R.G.L., veniva 5 aggiornato in questi termini: “Inserita annotazione: oggetto trattazione scritta”. In data 29.03.2024 la depositava note di trattazione scritta in CP_1 prossimità dell'udienza del 04.04.2024. Gli odierni appellanti, invece, comparivano personalmente all'udienza del 04.04.2024, instando per la trattazione in presenza. Il Giudice del primo grado, come da verbale di udienza del 04.04.2024, premesso “che la presente udienza proviene da rinvio di ufficio dal 25.1.2024 e che si sarebbe svolta, come già indicato per quella data nelle forme della trattazione scritta”, ribadiva che la decisione sarebbe stata adottata nelle forme della trattazione scritta. È evidente, pertanto, che nessuna lesione del diritto al contraddittorio può ritenersi integrata, risultando correttamente espletato l'iter processuale previsto dalla norma citata. Giova, peraltro, evidenziare che la censura non coglie nel segno avendo del tutto omesso gli odierni appellanti di evidenziare quale argomento decisivo, ai fini di un diverso esito della lite, avrebbero speso in sede di discussione orale in luogo della disposta trattazione scritta, con manifesta carenza di interesse a dolersi della modalità di trattazione dell'udienza disposta dal primo giudice. Ed invero, come ribadito dalla Suprema Corte - così, da ultimo, ord. Cass., sez. III, 05.11.2024, n. 28470 - “Non può d'altro canto sottacersi che
“la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione: sicché è inammissibile l'impugnazione con cui si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito” (v. Cass., sez. un., 9 agosto 2018, n. 20685; 25 novembre 2021, n. 36596, entrambe non massimate sul punto). 5.2. Il secondo motivo di appello attinge la parte della sentenza che ha escluso un difetto di legittimazione passiva dei NI a Parte_1 contraddire alla domanda proposta da . Controparte_1
Pur nella equivocità della deduzione contenuta nel primo rigo del ricorso introduttivo della lite, laddove la afferma avere lavorato CP_1 alle dipendenze di , va dato atto che nel corpo del Parte_3 ricorso, e soprattutto nelle rassegnate conclusioni, viene bene evidenziato essere i propri datori di lavoro e , figli di Parte_1 Per_1
Parte_3
Viene invocato l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato nei loro confronti (si ribadisce, come datori di lavoro e non quali eredi), con condanna in solido al pagamento delle differenze retributive;
così 6 infatti è dato leggere in calce al ricorso: “A) accertare e dichiarare che fra la SI.ra e i SI.ri e Controparte_1 Parte_1 [...]
è intercorso un rapporto di lavoro subordinato domestico Parte_2 dall'1.1.2019 all'11.7.2019, con le mansioni di badante, e l'inquadramento nel livello BS del CN DO, e di conseguenza condannare gli odierni convenuti, in solido tra loro ed eredi della SI.ra al Parte_3 pagamento dell'importo di € 4.822,28 […]”; sicché, a dispetto di quanto lamentato, gli odierni appellanti venivano evocati in giudizio non in qualità di eredi di , bensì in qualità di datori di lavoro. Parte_3
Ed invero, con interpretazione condivisa da questa Corte, il Tribunale adito osservava:
< teste, sorretta anche dalla prova documentale dell'accordo transattivo depositato in atti, si evince in maniera chiara e attendibile che le direttive, i compiti da effettuare e i servizi domestici da svolgere, gli orari e il pagamento delle spettanze della ricorrente venivano forniti da Parte_1
e .
[...] Parte_2
Pertanto, alla luce di questi elementi, è possibile affermare che tra la ricorrente e i resistenti, e , è Parte_1 Parte_2 intercorso un rapporto di lavoro subordinato dall'1.1.2019 all'11.7.2019 senza copertura assicurativa e previdenziale, con le mansioni di badante, inquadrabile nel livello BS del CN DO (all.2 parte ricorrente)>>. E concludeva:
< sollevata delle parti, atteso l'esito della prova testimoniale, è superata dalla circostanza che gli effettivi datori di lavoro della ricorrente fossero gli odierni resistenti e, dunque, non come prospettato da parte convenuta, la SI.
(madre dei resistenti deceduta)>>. Parte_3
Ne consegue che alcuna rilevanza riveste in giudizio la circostanza che gli appellanti abbiano rinunciato alla eredità di , Parte_3 ovvero che non siano stati evocati in giudizio tutti gli eredi, risultando i medesimi chiamati in giudizio quali diretti datori di lavoro della;
CP_1
e tanto assorbe i successivi due motivi di censura sollevati sul punto da e . Parte_1 CP_2
5.3. Anche il quinto motivo di appello non merita miglior sorte. Deve, infatti, dissentirsi da quanto denunciato dagli odierni appellanti, fin dalla memoria di costituzione nel primo grado del giudizio, in ordine ad un vizio di nullità dell'atto introduttivo della lite (qui riproposto) per insanabile per deficit allegativo, avendo assertivamente omesso la CP_1 di specificare quali le mansioni in concreto espletate in favore della badata. Diversamente da quanto lamentato da parte appellante, la ha CP_1 adeguatamente specificato tali elementi, in ossequio al disposto di cui all'art. 414 c.p.c., tanto da riportare: a) la descrizione delle attività svolte “… la ricorrente svolgeva le 7 mansioni di badante della SI.ra ; in particolare Parte_3 preparava il pranzo e lo somministrava, lavava gli indumenti, puliva la casa e si occupava di tutte le mansioni domestiche relative” (cfr. pag. 1 ricorso); b) la specificazione dell'orario di lavoro osservato “ …l'odierna ricorrente ha lavorato dal lunedì alla domenica con turni dalle ore 8.00 alle 15.00 quando lavorava di mattina e dalle 17.00 alle 20.00 quando lavorava di pomeriggio, il tutto in alternanza mattina/pomeriggio con la SI.ra
[...]
” (cfr. pag. 1 ricorso); Parte_4
c) la riconducibilità dei compiti svolti a quelli propri dei lavoratori inquadrati nella categoria B e in particolare nel Livello BS CCNL DO,
“… che prevede, appunto, fra le mansioni quella di badante” (cfr. pag. 2 ricorso).
Del pari infondata è la successiva critica secondo cui avendo i resistenti nella comparsa di costituzione e risposta “disconosciuto in forma specifica tutta la produzione documentale avversa con riferimento sia alle foto che ai messaggi whats app.”, detti atti “…non essendoci stata alcuna istanza ex art. 214 cpc, (detti atti) non possono formare prova alcuna nel presente giudizio”. Ed invero, il disconoscimento delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 c.c., pur non essendo soggetto ai limiti e alle modalità di cui all'art. 214 c.p.c., deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendo concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta (Cass. n. 3122 del 2015; Cass. n. 9526 del 2010; Cass. n. 2117 del 2011). Nel caso di specie, invece, i NI si sono limitati ad una Parte_1 mera asserzione - cfr. pag. 4 memoria difensiva “Si disconosce in forma specifica la riproduzione documentale avversa” - riprodotta anche in sede di gravame nei medesimi termini, senza specificazione alcuna in ordine a possibili discrepanze riscontrabili in concreto. 5.4. I residui motivi, concernenti il merito della controversia e l'esame delle risultanze istruttorie, vanno trattati congiuntamente. Giova preliminarmente evidenziare che la Suprema Corte ha graniticamente statuito, da ultimo con ordinanza 4 marzo 2020 - 5 luglio 2021 n. 18943, che “chi chiede il pagamento di crediti retributivi è tenuto a provare la natura subordinata del rapporto di lavoro” la cui qualificazione in detti termini invoca, ribadendo la necessità per il lavoratore di dare prova degli elementi di fatto corrispondenti alla fattispecie astratta e, precisamente, della sussistenza dei requisiti della etero direzione e del potere di direzione e controllo del datore di lavoro nei suoi confronti. E' irrilevante, dunque, la denominazione giuridica attribuita dalle parti al contratto (c.d. nomen iuris) dovendosi verificare il concreto atteggiarsi del rapporto lavorativo tra le parti, attribuendo maggior importanza all'effettivo comportamento che esse hanno avuto durante lo svolgimento del rapporto stesso rispetto alla volontà manifestata al momento della stipula. 8 L'assoggettamento del lavoratore al potere di direzione, di controllo e disciplinare del datore di lavoro, costituisce l'elemento determinante per l'individuazione del vincolo di subordinazione, risultando sussidiari gli altri indici connotativi, e cioè l'osservanza di un orario di lavoro predeterminato;
la collaborazione;
l'assenza del rischio in capo al lavoratore;
la natura della prestazione;
la continuità della prestazione;
l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione produttiva;
il coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato all'impresa dal datore di lavoro (da ultimo, Cass. 25711/2018). Ebbene, gravando pacificamente sulla lavoratrice Controparte_1
l'onere di dimostrare la ricorrenza in concreto di tali indici qualificanti la subordinazione, condivide pienamente la Corte il riscontro positivo delle emergenze processuali vagliate in prime cure. Decisive si rivelano le dichiarazioni rese dall'unico teste escusso in primo grado, , da ritenersi ampiamente attendibile per avere Parte_4 prestato attività lavorativa, in turnazione con la , alle dipendenze di CP_1
e , come avvalorato dalla Parte_1 Parte_5 transazione sottoscritta tra dette parti in data 13.12.2019, che ha posto fine alle pretese analoghe avanzate dalla lavoratrice. Giova, sul punto, osservare che la valutazione degli esiti delle prove, come la scelta, tra le varie emergenze istruttorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti;
tale attività selettiva si estende all'effettiva idoneità del teste a riferire la verità, in quanto determinante a fornire il convincimento sull'efficacia dimostrativa della fonte-mezzo di prova (cfr. da ultimo Cass. Sez. 6 - 3, 04.07.2017, n. 16467). Il che SInifica che la valutazione va fatta, caso per caso, in concreto.
È opportuno riportare i tratti salienti della deposizione testimoniale, della quale parte appellante ne invoca un riesame.
, escussa all'udienza del 26.07.2023, come pure rilevato Parte_4 dall'odierna appellata, premesso di “conosc[ere] le parti in causa avendo avuto rapporti di lavoro con la mamma di , l'odierna Parte_1 parte resistente nel 2018.”, dichiarava:
“ADR: Confermo essere vera la circostanza di cui sub 1) [“vero che la SI.ra ha prestato servizio, quale domestica, alle Controparte_1 dipendenze della SI.ra , dall'1.1.2019 all'11.7.2019, Parte_3 presso l'abitazione di quest'ultima in Giovinazzo alla via G. Marconi n. 163”, n.d.r.] del ricorso introduttivo. Di tanto sono a conoscenza perché lavoravamo insieme a . Controparte_1
ADR: Lavoravamo insieme e intendo che io avevo i turni la mattina e
la sera. Controparte_1
9 ADR: Confermo che l'intero rapporto si svolgeva senza copertura assicurativa e previdenziale;
questo anche per quanto riguarda me. ADR: Di tanto sono a conoscenza perché la domenica di ogni fine mese venivamo retribuiti in contanti presso un bar di cui Parte_1
è titolare, da quest'ultima venivamo retribuite.” Inoltre, con precipuo riferimento alle mansioni e all'orario di lavoro ricoperti, affermava:
“ADR: Confermo essere vera la circostanza di cui al capitolo 3) [“vero che nell'arco dell'intero rapporto lavorativo la ricorrente svolgeva le mansioni di badante della SI.ra ; in particolare Parte_3 preparava il pranzo e lo somministrava, lavava gli indumenti, puliva la casa e si occupava di tutte le mansioni domestiche relative”, n.d.r.] del ricorso introduttivo. Di tanto sono a conoscenza perché così facevo anche io. ADR: Confermo la circostanza sub 4) [“vero che l'odierna ricorrente ha lavorato dal lunedì alla domenica con turni dalle ore 8.00 alle 15.00 quando lavorava di mattina e dalle 17.00 alle 20.00 quando lavorava di pomeriggio, il tutto in alternanza mattina/pomeriggio con la SI.ra ”, Parte_4
n.d.r.] del ricorso introduttivo nella sua interezza, ivi incluso gli orari.” Quanto, poi, alla retribuzione percepita e alla sottoposizione al potere gerarchico ed organizzativo dei NI , deduceva: Parte_1
“ADR: Confermo la circostanza sub 5) [“vero che per l'intero rapporto lavorativo ha percepito la somma di € 500,00 € al mese”, n.d.r.] del ricorso introduttivo. ADR: è vera la circostanza sub 6) [“vero che nell'esecuzione dell'attività lavorativa, la ricorrente veniva di fatto sottoposta al potere direttivo-gerarchico e organizzativo della SI.ra e del Parte_1 SI. , figli della SI.ra , che le Parte_2 Parte_3 indicavano l'orario da svolgere, come indicato al punto 4, e le impartivano di volta in volta i compiti da effettuare e i servizi domestici da svolgere, ai quali la domestica doveva attenersi;
ne vigilavano l'esecuzione, le eventuali richieste di assenze e/o di allontanamento dal luogo di lavoro, nonché provvedevano a stabilire le alternanze con la SI.ra ”, n.d.r.] Parte_4
e di tanto sono a conoscenza perché ero io presente nella circostanza ivi indicata.” Da ultimo, dichiarava:
“ADR: Confermo che i luoghi nelle fotografie sono i luoghi di lavoro e riconosco la camera da letto nelle foto che mi vengono mostrate.” ADR: Riconosco la sottoscrizione dell'accordo transattivo con i convenuti che mi viene mostrato.” Dal tenore letterale delle propalazioni ivi riportate, è evidente, dunque, che la - così come la teste escussa - abbiano prestato attività CP_1 lavorativa in qualità di badanti, soggiacendo alle indicazioni impartite loro dai NI , verso retribuzione corrisposta loro da Parte_1 Parte_1 presso il bar di sua proprietà.
[...]
10 In conseguenza, deve accordarsi favore a quanto constatato dall'appellata nei propri scritti difensivi - cfr. pag. 3 memoria difensiva – e cioè che “il Giudice di prime cure, dall'analisi incrociata dell'istruttoria espletata in corso di causa, con la prova documentale dell'accordo transattivo versato in atti ha correttamente statuito che la legittimazione passiva fosse degli odierni appellanti nel rispetto tra la domanda e il pronunciato”. Ed invero, dal verbale di conciliazione in sede sindacale sottoscritto dagli odierni appellanti in data 13.12.2019, con , si evince Parte_4 chiaramente avere quest'ultima prestato nel medesimo periodo, dal 01.01.2019 all'11.07.2019 - sebbene, in sede di escussione riferiva di aver prestato, evidentemente per mero refuso, nel 2018 - e alle medesime condizioni, in alternanza con la , attività lavorativa maturando CP_1 anch'ella ulteriori crediti nei confronti dei NI . Parte_1
5.5. Da ultimo, con precipuo riferimento alla quantificazione delle spettanze maturate, non è meritevole di accoglimento la censura mossa avverso la statuizione di primo grado nella parte in cui ha avvalorato i conteggi redatti dalla in quanto non specificatamente contestati da CP_1 parte opposta. Deve confermarsi anche in questa sede l'assoluta genericità della contestazione mossa dagli appellanti, non corroborata da alcun elemento di calcolo alternativo, a fronte della particolare specificità dei conteggi formulati dall'appellata. Tanto in conformità al principio secondo cui al fine di una rituale contestazione dei conteggi eventualmente prodotti da una parte, circa l'ammontare del proprio credito, non è sufficiente la manifestazione di un mero dissenso (Cass. n. 25588 del 2010), ma occorre una critica precisa e puntuale che individui il vizio da cui il conteggio in considerazione sarebbe affetto e che si offra contestualmente di provarne il fondamento (Cass. n. 11667 del 2010 e n. 6202 del 2004), dovendosi ritenere che la contestazione sia tamquam non esset qualora non involga specifiche circostanze di fatto suscettibili di dimostrare la non congruità e la non rispondenza al vero dei conteggi medesimi, le quali devono risultare dagli atti o essere successivamente provate (Cass. n. 83 del 2003, da ultimo richiamata da Cass., Sez. L., sent. n. 5949 del 12 marzo 2018). 6. In conclusione, alla stregua di tutte le argomentazioni esposte, assorbito ogni altro rilievo censorio, l'appello proposto da Parte_1
e , va disatteso, con conferma integrale della
[...] Parte_2 statuizione gravata. La regolamentazione delle spese processuali del presente grado di giudizio segue la soccombenza e deve porsi a carico degli appellanti, nella misura e con le modalità di cui in dispositivo (art. 91 c.p.c.). Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012. 11 Spetta, invece, all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (si veda Cass., Sez. un., n. 4315 del 2020).
P. Q. M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
, con ricorso depositato in data 17.04.2024, avverso la sentenza n.
[...]
1346/2024 resa in data 04.04.2024 dal Tribunale del Lavoro di Bari nei confronti di , così provvede: rigetta l'appello; conferma Controparte_1
l'impugnata sentenza;
condanna gli appellanti al pagamento, in favore di
, delle spese del presente giudizio di appello, liquidate Controparte_1 complessivamente in € 1.500,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore degli Avv. ti Luigi Verzillo e Domenica Abbondanza;
dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Bari, il 25 marzo 2025
Il Presidente Dott. ssa Ernesta Tarantino Il ConSIliere estensore
Dott. ssa Elvira Palma
12
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) Dott. ssa Ernesta Tarantino Presidente
2) Dott. ssa Elvira Palma ConSIliere rel.
3) Dott. Luca Ariola ConSIliere ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella controversia iscritta nel R.G. al numero sopra indicato;
T R A
(08.08.1971 -Molfetta, BA) e Parte_1
(11.09.1962 -Giovinazzo, BA), rappresentati Parte_2
e difesi dall'Avv. to Giosafatte Mezzina;
-Appellanti- E
(15.01.1969 - Giovinazzo, BA), Controparte_1 assistita e difesa dagli Avv. ti Domenica Abbondanza e Luigi Verzillo;
-
Appellata-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con sentenza definitiva n. 1346/2024 resa in data 04.04.2024, il Tribunale del Lavoro di Bari: a) accoglieva il ricorso depositato in data 27.06.2022 da , volto ad accertare che tra la stessa e Controparte_1
e fosse intercorso un rapporto di Parte_1 Parte_2 lavoro subordinato, dal 01.01.2019 all'11.07.2019, per aver prestato attività lavorativa quale badante, Livello BS, CCNL DO;
b) condannava i NI al pagamento, in favore della , della Parte_1 CP_1 complessiva somma di € 4.822,28, a titolo di differenze retributive;
c) condannava i resistenti al pagamento delle spese processuali. 2. Avverso detta sentenza, con ricorso del 17.04.2024, Parte_1
e interponevano appello per i motivi che di
[...] Parte_2 seguito si riportano e si valutano, invocando, in riforma dell'impugnata sentenza, il rigetto di ogni domanda proposta nei loro confronti dalla
. CP_1 Quest'ultima resisteva con memoria dell'11.03.2025, instando per il rigetto dell'appello e la conferma della statuizione gravata, con vittoria di spese anche del presente grado di giudizio.
Si acquisivano i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo del giudizio di primo grado. In data odierna, all'esito della discussione orale, esclusa la possibilità di definizione transattiva della causa, si svolgeva la camera di conSIlio fra i Magistrati del Collegio composto in base alla tabella della Corte, dopodiché si procedeva come da infrascritto dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE 3.1. Per meglio corrispondere al motivo di appello proposto, va premesso quanto segue.
, con ricorso depositato in data 27.06.2022, Controparte_1 deduceva: I) di avere lavorato alle dipendenze di , presso Parte_3
l'abitazione di quest'ultima, dal 01.01.2019 all'11.07.2019, espletando mansioni di badante – addetta alla preparazione e somministrazione del pranzo, lavaggio degli indumenti, pulizia della casa e relative incombenze domestiche – osservando, in turnazione con , il seguente Parte_4 orario di lavoro: dalle ore 08:00 alle ore 15:00 ovvero dalle ore 17:00 alle ore 20:00, percependo una retribuzione mensile pari ad € 500,00, senza copertura assicurativo-previdenziale; II) di essere stata assoggettata al potere direttivo-gerarchico ed organizzativo di e , figli della Parte_1 Parte_2 badata , che impartivano le direttive, indicandole gli Parte_3 orari lavorativi da osservare, stabilendo la turnazione con l'altra badante
, curando le eventuali richieste di assenze e/o allontanamento Parte_4 dal luogo di lavoro, indicando altresì le mansioni da adempiere, vigilandone l'esecuzione;
III) di avere sempre percepito una retribuzione inferiore in relazione alle mansioni di badante ricoperte, inquadrabili nel Livello BS CCNL DO;
IV) di avere diritto a vedersi riconoscere una somma complessiva pari ad € 4.822,28, a titolo di differenze retributive maturate nel corso del rapporto, non avendo peraltro mai percepito la retribuzione relativa alle mensilità di giugno 2019 e luglio 2019, i ratei di 13^ mensilità e il T.F.R.; V) di avere invano tentato una definizione bonaria stragiudiziale della controversia, sollecitando il riconoscimento dei propri diritti con apposita raccomandata del 09.09.2019 indirizzata ai NI , i quali, Parte_1 invece, sottoscrivevano, in data 13.12.2019, con un verbale Parte_4 di conciliazione in sede sindacale;
VI) di avere, conseguentemente, adito l'autorità giudiziaria al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: 2 “A) Accertare e dichiarare che fra la SI.ra e i Controparte_1 SI.ri e è intercorso un rapporto Parte_1 Parte_2 di lavoro subordinato domestico dall'1.1.2019 all'11.7.2019, con le mansioni di badante, e l'inquadramento nel livello BS del CN DO, e di conseguenza condannare gli odierni convenuti, in solido tra loro ed eredi della SI.ra al pagamento dell'importo di € 4.822,28 Parte_3
(salva diversa quantificazione giudiziale), per i titoli analiticamente indicati in narrativa e calcolati nei conteggi;
il tutto ai sensi del CN DO nonché degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c., oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, salva diversa valutazione, anche maggiore, del giudice. B) Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio da liquidarsi in distrazione a favore dei sottoscritti difensori anticipatari”. 3.2. Ritualmente evocati in giudizio, e Parte_1
si costituivano con apposita memoria del 01.11.2022, Parte_2 eccependo l'infondatezza delle avverse pretese in quanto assertivamente rivolte, in via generica, ad ulteriori eredi non identificati e specificati e, ancor più in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva a contraddire alla domanda non risultando i medesimi i datori di lavoro, come ben noto alla che, all'epoca dei fatti di causa, provvedeva ad CP_1 inviare contestazione stragiudiziale direttamente a , Parte_3 non ancora deceduta;
contestavano, peraltro, la qualità di eredi per avere, in data 05.07.2021, manifestato formalmente espressa rinuncia all'eredità. Instavano, pertanto, per il rigetto integrale delle avverse pretese, con condanna alla rifusione delle spese di lite, oltre accessori come per legge. 3.3. Con la sentenza dianzi indicata, il Tribunale del Lavoro di Bari, richiamati i fatti di causa, concludeva per l'accoglimento del ricorso. Istruita la causa mediante escussione del teste , le cui Parte_4 propalazioni venivano trascritte, statuiva che: < riportata, rilevata l'attendibilità della teste, sorretta anche dalla prova documentale dell'accordo transattivo depositato in atti, si evince in maniera chiara e attendibile che le direttive, i compiti da effettuare e i servizi domestici da svolgere, gli orari e il pagamento delle spettanze della ricorrente venivano forniti da e . Parte_1 Parte_2
Ne desumeva, pertanto, l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, intercorso tra la e i NI dal CP_1 Parte_1
01.01.2019 al 11.07.2019, senza copertura assicurativa e previdenziale, con mansioni di badante, inquadrabili nel Livello BS CCNL DO, con conseguente rigetto dell'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva, sollevata dai medesimi, in quanto < gli effettivi datori di lavoro della ricorrente fossero gli odierni resistenti e, dunque, non come prospettato da parte convenuta, la SI. Parte_3
(madre dei resistenti deceduta)>>.
[...]
Quanto, poi, alla domanda avanzata dalla di condanna al CP_1
3 pagamento delle differenze retributive maturate e non godute nello svolgimento del rapporto di lavoro, attesa la contestazione generica, da parte dei resistenti, dei conteggi analitici offerti dalla , ovvero la carenza CP_1 di prospettazione di una quantificazione alternativa, riteneva il Tribunale di accogliere la prospettazione attorea con diritto a percepire la complessiva somma di € 4.822,28. Concludeva, dunque, il Giudice del primo grado per l'accoglimento del ricorso e declaratoria di accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, intercorso tra la e i NI dal CP_1 Parte_1
01.01.2019 al 11.07.2019, senza copertura assicurativa e previdenziale, con mansioni di badante, inquadrabile nel Livello BS CCNL DO, con relativa condanna dei NI datori di lavoro al pagamento, in favore della
, della somma di € 4.822,28 a titolo di differenze retributive, oltre CP_1 oneri e competenze di causa, da distrarsi. 4. e oppongono i seguenti Parte_1 Parte_2 motivi di doglianza. 4.1. Con il primo motivo eccepiscono un vizio di nullità della sentenza per non avere il Tribunale consentito alle parti, all'udienza del 04.04.2024, la discussione orale della causa, definita piuttosto che in presenza come da comunicazione della Cancelleria, con la modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ledendo così il diritto al contraddittorio, specie a fronte del deposito di note conclusive, in prossimità di detta udienza, da parte della sola appellata, nonché per omessa lettura del dispositivo. 4.2. Con il secondo motivo censurano gli appellanti la statuizione impugnata nella parte in cui ha disatteso l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva, ritualmente sollevata dai medesimi e da ritenersi invece fondata avendo la dedotto in ricorso (vd. punto 1. del libello CP_1 introduttivo) di avere prestato servizio alle dipendenze di Parte_3
Si dolgono, quindi, dell'avvenuta condanna al pagamento delle
[...] differenze retributive, inflitta a proprio carico, sulla scorta delle propalazioni rese da un unico teste in giudizio, da ritenersi insufficienti perché contraddittorie (avendo peraltro indicato quale anno di prestazione del servizio presso la badata quello del 2018, mentre i fatti di causa si riferivano ad un periodo differente, ossia 1.1.2019 – 11.7.2019), e sulla scorta di un ricorso del tutto equivoco avendo la ricorrente omesso di evocare in giudizio tutti gli eredi di in violazione del principio Parte_3 dell'integro contraddittorio. 4.3. Con il terzo motivo di doglianza eccepisce parte appellante la nullità del ricorso introduttivo della lite, avendo omesso la di CP_1 evocare in giudizio tutti gli eredi della de cuius , non Parte_3 provvedendo a notificare l'atto nella loro residenza, pur avendo “chiesto una condanna in solido con gli eredi della ”, con la Parte_3 conseguenza che “avrebbe dovuto evocare tutti gli eredi della de cuius”, deceduta in data 16.07.2020, e non soltanto gli odierni appellanti;
i quali 4 ultimi, peraltro, non rivestivano affatto la qualifica di datori di lavoro della
, per essersi limitati a disporre sulle mansioni a svolgere. CP_1
4.4. Con il successivo quarto, e strettamente connesso, motivo di impugnazione, lamentano gli appellanti l'erroneità della sentenza nella parte in cui ne statuisce la condanna al pagamento delle differenze retributive, non dando valore alla circostanza che i medesimi avevano rinunciato, in data
05.07.2021, all'eredità di , come da verbale che si Parte_3 produceva in giudizio (v. doc. 8 del fascicolo di primo grado) unitamente ad altri eredi, nonché per avere omesso il primo giudice di effettuare il prodromico tentativo di conciliazione. 4.5. Con il quinto motivo di doglianza eccepisce parte appellante la genericità del ricorso introduttivo, nonché l'inservibilità della documentazione acquisita in prime cure, espressamente disconosciuta in forma specifica dalla medesima. 4.6. Con il sesto motivo censurano la statuizione impugnata nella parte in cui ha ritenuto i conteggi proposti dalla non specificatamente CP_1 contestati da controparte, “sovvertendo l'assioma del rito del lavoro che pone l'onere della prova in capo a chi intende far valere una domanda”. 4.7. Con l'ultimo rilievo censorio contestano l'ammissibilità delle prove orali assunte in prime cure, in quanto generiche, nonché l'inidoneità dell'accordo transattivo intercorso tra gli odierni appellanti e Parte_4
ad assurgere a prova, concludendo per la riforma integrale della
[...] sentenza, anche in punto spese. 5. L'appello non è meritevole di accoglimento, risultando la sentenza gravata immune dai vizi denunciati. 5.1. Va disatteso il primo motivo di censura inerente un vizio di nullità della statuizione impugnata per avere omesso il Tribunale, a detta degli appellanti, di consentire la chiesta discussione orale della causa, mediante presenza all'udienza del 04.04.2024, integrando una lesione del diritto al contraddittorio, nonché per avere omesso la lettura del dispositivo.
Ebbene, come opportunamente specificato dall'odierna appellata, dalla documentazione versata in atti emerge che, con ordinanza resa in data 01.10.2023, il Tribunale, rilevata la conclusione della fase istruttoria rimessa al G.O.P. e ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava la stessa all'udienza del 25.01.2024 per la discussione e decisione nelle forme della trattazione scritta, concedendo alle parti il termine di cui all'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte, contenenti istanze e conclusioni. Gli odierni appellanti provvedevano, depositando tali note in data 16.01.2024. Con biglietto di cancelleria del 23.01.2024, alle parti veniva comunicato il rinvio d'ufficio dell'udienza del 25.01.2024 all'udienza del 04.04.2024.
Nella medesima data del 23.01.2024, il fascicolo telematico del procedimento del primo grado, rubricato al n. 6921/2022 R.G.L., veniva 5 aggiornato in questi termini: “Inserita annotazione: oggetto trattazione scritta”. In data 29.03.2024 la depositava note di trattazione scritta in CP_1 prossimità dell'udienza del 04.04.2024. Gli odierni appellanti, invece, comparivano personalmente all'udienza del 04.04.2024, instando per la trattazione in presenza. Il Giudice del primo grado, come da verbale di udienza del 04.04.2024, premesso “che la presente udienza proviene da rinvio di ufficio dal 25.1.2024 e che si sarebbe svolta, come già indicato per quella data nelle forme della trattazione scritta”, ribadiva che la decisione sarebbe stata adottata nelle forme della trattazione scritta. È evidente, pertanto, che nessuna lesione del diritto al contraddittorio può ritenersi integrata, risultando correttamente espletato l'iter processuale previsto dalla norma citata. Giova, peraltro, evidenziare che la censura non coglie nel segno avendo del tutto omesso gli odierni appellanti di evidenziare quale argomento decisivo, ai fini di un diverso esito della lite, avrebbero speso in sede di discussione orale in luogo della disposta trattazione scritta, con manifesta carenza di interesse a dolersi della modalità di trattazione dell'udienza disposta dal primo giudice. Ed invero, come ribadito dalla Suprema Corte - così, da ultimo, ord. Cass., sez. III, 05.11.2024, n. 28470 - “Non può d'altro canto sottacersi che
“la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione: sicché è inammissibile l'impugnazione con cui si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito” (v. Cass., sez. un., 9 agosto 2018, n. 20685; 25 novembre 2021, n. 36596, entrambe non massimate sul punto). 5.2. Il secondo motivo di appello attinge la parte della sentenza che ha escluso un difetto di legittimazione passiva dei NI a Parte_1 contraddire alla domanda proposta da . Controparte_1
Pur nella equivocità della deduzione contenuta nel primo rigo del ricorso introduttivo della lite, laddove la afferma avere lavorato CP_1 alle dipendenze di , va dato atto che nel corpo del Parte_3 ricorso, e soprattutto nelle rassegnate conclusioni, viene bene evidenziato essere i propri datori di lavoro e , figli di Parte_1 Per_1
Parte_3
Viene invocato l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato nei loro confronti (si ribadisce, come datori di lavoro e non quali eredi), con condanna in solido al pagamento delle differenze retributive;
così 6 infatti è dato leggere in calce al ricorso: “A) accertare e dichiarare che fra la SI.ra e i SI.ri e Controparte_1 Parte_1 [...]
è intercorso un rapporto di lavoro subordinato domestico Parte_2 dall'1.1.2019 all'11.7.2019, con le mansioni di badante, e l'inquadramento nel livello BS del CN DO, e di conseguenza condannare gli odierni convenuti, in solido tra loro ed eredi della SI.ra al Parte_3 pagamento dell'importo di € 4.822,28 […]”; sicché, a dispetto di quanto lamentato, gli odierni appellanti venivano evocati in giudizio non in qualità di eredi di , bensì in qualità di datori di lavoro. Parte_3
Ed invero, con interpretazione condivisa da questa Corte, il Tribunale adito osservava:
< teste, sorretta anche dalla prova documentale dell'accordo transattivo depositato in atti, si evince in maniera chiara e attendibile che le direttive, i compiti da effettuare e i servizi domestici da svolgere, gli orari e il pagamento delle spettanze della ricorrente venivano forniti da Parte_1
e .
[...] Parte_2
Pertanto, alla luce di questi elementi, è possibile affermare che tra la ricorrente e i resistenti, e , è Parte_1 Parte_2 intercorso un rapporto di lavoro subordinato dall'1.1.2019 all'11.7.2019 senza copertura assicurativa e previdenziale, con le mansioni di badante, inquadrabile nel livello BS del CN DO (all.2 parte ricorrente)>>. E concludeva:
< sollevata delle parti, atteso l'esito della prova testimoniale, è superata dalla circostanza che gli effettivi datori di lavoro della ricorrente fossero gli odierni resistenti e, dunque, non come prospettato da parte convenuta, la SI.
(madre dei resistenti deceduta)>>. Parte_3
Ne consegue che alcuna rilevanza riveste in giudizio la circostanza che gli appellanti abbiano rinunciato alla eredità di , Parte_3 ovvero che non siano stati evocati in giudizio tutti gli eredi, risultando i medesimi chiamati in giudizio quali diretti datori di lavoro della;
CP_1
e tanto assorbe i successivi due motivi di censura sollevati sul punto da e . Parte_1 CP_2
5.3. Anche il quinto motivo di appello non merita miglior sorte. Deve, infatti, dissentirsi da quanto denunciato dagli odierni appellanti, fin dalla memoria di costituzione nel primo grado del giudizio, in ordine ad un vizio di nullità dell'atto introduttivo della lite (qui riproposto) per insanabile per deficit allegativo, avendo assertivamente omesso la CP_1 di specificare quali le mansioni in concreto espletate in favore della badata. Diversamente da quanto lamentato da parte appellante, la ha CP_1 adeguatamente specificato tali elementi, in ossequio al disposto di cui all'art. 414 c.p.c., tanto da riportare: a) la descrizione delle attività svolte “… la ricorrente svolgeva le 7 mansioni di badante della SI.ra ; in particolare Parte_3 preparava il pranzo e lo somministrava, lavava gli indumenti, puliva la casa e si occupava di tutte le mansioni domestiche relative” (cfr. pag. 1 ricorso); b) la specificazione dell'orario di lavoro osservato “ …l'odierna ricorrente ha lavorato dal lunedì alla domenica con turni dalle ore 8.00 alle 15.00 quando lavorava di mattina e dalle 17.00 alle 20.00 quando lavorava di pomeriggio, il tutto in alternanza mattina/pomeriggio con la SI.ra
[...]
” (cfr. pag. 1 ricorso); Parte_4
c) la riconducibilità dei compiti svolti a quelli propri dei lavoratori inquadrati nella categoria B e in particolare nel Livello BS CCNL DO,
“… che prevede, appunto, fra le mansioni quella di badante” (cfr. pag. 2 ricorso).
Del pari infondata è la successiva critica secondo cui avendo i resistenti nella comparsa di costituzione e risposta “disconosciuto in forma specifica tutta la produzione documentale avversa con riferimento sia alle foto che ai messaggi whats app.”, detti atti “…non essendoci stata alcuna istanza ex art. 214 cpc, (detti atti) non possono formare prova alcuna nel presente giudizio”. Ed invero, il disconoscimento delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 c.c., pur non essendo soggetto ai limiti e alle modalità di cui all'art. 214 c.p.c., deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendo concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta (Cass. n. 3122 del 2015; Cass. n. 9526 del 2010; Cass. n. 2117 del 2011). Nel caso di specie, invece, i NI si sono limitati ad una Parte_1 mera asserzione - cfr. pag. 4 memoria difensiva “Si disconosce in forma specifica la riproduzione documentale avversa” - riprodotta anche in sede di gravame nei medesimi termini, senza specificazione alcuna in ordine a possibili discrepanze riscontrabili in concreto. 5.4. I residui motivi, concernenti il merito della controversia e l'esame delle risultanze istruttorie, vanno trattati congiuntamente. Giova preliminarmente evidenziare che la Suprema Corte ha graniticamente statuito, da ultimo con ordinanza 4 marzo 2020 - 5 luglio 2021 n. 18943, che “chi chiede il pagamento di crediti retributivi è tenuto a provare la natura subordinata del rapporto di lavoro” la cui qualificazione in detti termini invoca, ribadendo la necessità per il lavoratore di dare prova degli elementi di fatto corrispondenti alla fattispecie astratta e, precisamente, della sussistenza dei requisiti della etero direzione e del potere di direzione e controllo del datore di lavoro nei suoi confronti. E' irrilevante, dunque, la denominazione giuridica attribuita dalle parti al contratto (c.d. nomen iuris) dovendosi verificare il concreto atteggiarsi del rapporto lavorativo tra le parti, attribuendo maggior importanza all'effettivo comportamento che esse hanno avuto durante lo svolgimento del rapporto stesso rispetto alla volontà manifestata al momento della stipula. 8 L'assoggettamento del lavoratore al potere di direzione, di controllo e disciplinare del datore di lavoro, costituisce l'elemento determinante per l'individuazione del vincolo di subordinazione, risultando sussidiari gli altri indici connotativi, e cioè l'osservanza di un orario di lavoro predeterminato;
la collaborazione;
l'assenza del rischio in capo al lavoratore;
la natura della prestazione;
la continuità della prestazione;
l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione produttiva;
il coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato all'impresa dal datore di lavoro (da ultimo, Cass. 25711/2018). Ebbene, gravando pacificamente sulla lavoratrice Controparte_1
l'onere di dimostrare la ricorrenza in concreto di tali indici qualificanti la subordinazione, condivide pienamente la Corte il riscontro positivo delle emergenze processuali vagliate in prime cure. Decisive si rivelano le dichiarazioni rese dall'unico teste escusso in primo grado, , da ritenersi ampiamente attendibile per avere Parte_4 prestato attività lavorativa, in turnazione con la , alle dipendenze di CP_1
e , come avvalorato dalla Parte_1 Parte_5 transazione sottoscritta tra dette parti in data 13.12.2019, che ha posto fine alle pretese analoghe avanzate dalla lavoratrice. Giova, sul punto, osservare che la valutazione degli esiti delle prove, come la scelta, tra le varie emergenze istruttorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti;
tale attività selettiva si estende all'effettiva idoneità del teste a riferire la verità, in quanto determinante a fornire il convincimento sull'efficacia dimostrativa della fonte-mezzo di prova (cfr. da ultimo Cass. Sez. 6 - 3, 04.07.2017, n. 16467). Il che SInifica che la valutazione va fatta, caso per caso, in concreto.
È opportuno riportare i tratti salienti della deposizione testimoniale, della quale parte appellante ne invoca un riesame.
, escussa all'udienza del 26.07.2023, come pure rilevato Parte_4 dall'odierna appellata, premesso di “conosc[ere] le parti in causa avendo avuto rapporti di lavoro con la mamma di , l'odierna Parte_1 parte resistente nel 2018.”, dichiarava:
“ADR: Confermo essere vera la circostanza di cui sub 1) [“vero che la SI.ra ha prestato servizio, quale domestica, alle Controparte_1 dipendenze della SI.ra , dall'1.1.2019 all'11.7.2019, Parte_3 presso l'abitazione di quest'ultima in Giovinazzo alla via G. Marconi n. 163”, n.d.r.] del ricorso introduttivo. Di tanto sono a conoscenza perché lavoravamo insieme a . Controparte_1
ADR: Lavoravamo insieme e intendo che io avevo i turni la mattina e
la sera. Controparte_1
9 ADR: Confermo che l'intero rapporto si svolgeva senza copertura assicurativa e previdenziale;
questo anche per quanto riguarda me. ADR: Di tanto sono a conoscenza perché la domenica di ogni fine mese venivamo retribuiti in contanti presso un bar di cui Parte_1
è titolare, da quest'ultima venivamo retribuite.” Inoltre, con precipuo riferimento alle mansioni e all'orario di lavoro ricoperti, affermava:
“ADR: Confermo essere vera la circostanza di cui al capitolo 3) [“vero che nell'arco dell'intero rapporto lavorativo la ricorrente svolgeva le mansioni di badante della SI.ra ; in particolare Parte_3 preparava il pranzo e lo somministrava, lavava gli indumenti, puliva la casa e si occupava di tutte le mansioni domestiche relative”, n.d.r.] del ricorso introduttivo. Di tanto sono a conoscenza perché così facevo anche io. ADR: Confermo la circostanza sub 4) [“vero che l'odierna ricorrente ha lavorato dal lunedì alla domenica con turni dalle ore 8.00 alle 15.00 quando lavorava di mattina e dalle 17.00 alle 20.00 quando lavorava di pomeriggio, il tutto in alternanza mattina/pomeriggio con la SI.ra ”, Parte_4
n.d.r.] del ricorso introduttivo nella sua interezza, ivi incluso gli orari.” Quanto, poi, alla retribuzione percepita e alla sottoposizione al potere gerarchico ed organizzativo dei NI , deduceva: Parte_1
“ADR: Confermo la circostanza sub 5) [“vero che per l'intero rapporto lavorativo ha percepito la somma di € 500,00 € al mese”, n.d.r.] del ricorso introduttivo. ADR: è vera la circostanza sub 6) [“vero che nell'esecuzione dell'attività lavorativa, la ricorrente veniva di fatto sottoposta al potere direttivo-gerarchico e organizzativo della SI.ra e del Parte_1 SI. , figli della SI.ra , che le Parte_2 Parte_3 indicavano l'orario da svolgere, come indicato al punto 4, e le impartivano di volta in volta i compiti da effettuare e i servizi domestici da svolgere, ai quali la domestica doveva attenersi;
ne vigilavano l'esecuzione, le eventuali richieste di assenze e/o di allontanamento dal luogo di lavoro, nonché provvedevano a stabilire le alternanze con la SI.ra ”, n.d.r.] Parte_4
e di tanto sono a conoscenza perché ero io presente nella circostanza ivi indicata.” Da ultimo, dichiarava:
“ADR: Confermo che i luoghi nelle fotografie sono i luoghi di lavoro e riconosco la camera da letto nelle foto che mi vengono mostrate.” ADR: Riconosco la sottoscrizione dell'accordo transattivo con i convenuti che mi viene mostrato.” Dal tenore letterale delle propalazioni ivi riportate, è evidente, dunque, che la - così come la teste escussa - abbiano prestato attività CP_1 lavorativa in qualità di badanti, soggiacendo alle indicazioni impartite loro dai NI , verso retribuzione corrisposta loro da Parte_1 Parte_1 presso il bar di sua proprietà.
[...]
10 In conseguenza, deve accordarsi favore a quanto constatato dall'appellata nei propri scritti difensivi - cfr. pag. 3 memoria difensiva – e cioè che “il Giudice di prime cure, dall'analisi incrociata dell'istruttoria espletata in corso di causa, con la prova documentale dell'accordo transattivo versato in atti ha correttamente statuito che la legittimazione passiva fosse degli odierni appellanti nel rispetto tra la domanda e il pronunciato”. Ed invero, dal verbale di conciliazione in sede sindacale sottoscritto dagli odierni appellanti in data 13.12.2019, con , si evince Parte_4 chiaramente avere quest'ultima prestato nel medesimo periodo, dal 01.01.2019 all'11.07.2019 - sebbene, in sede di escussione riferiva di aver prestato, evidentemente per mero refuso, nel 2018 - e alle medesime condizioni, in alternanza con la , attività lavorativa maturando CP_1 anch'ella ulteriori crediti nei confronti dei NI . Parte_1
5.5. Da ultimo, con precipuo riferimento alla quantificazione delle spettanze maturate, non è meritevole di accoglimento la censura mossa avverso la statuizione di primo grado nella parte in cui ha avvalorato i conteggi redatti dalla in quanto non specificatamente contestati da CP_1 parte opposta. Deve confermarsi anche in questa sede l'assoluta genericità della contestazione mossa dagli appellanti, non corroborata da alcun elemento di calcolo alternativo, a fronte della particolare specificità dei conteggi formulati dall'appellata. Tanto in conformità al principio secondo cui al fine di una rituale contestazione dei conteggi eventualmente prodotti da una parte, circa l'ammontare del proprio credito, non è sufficiente la manifestazione di un mero dissenso (Cass. n. 25588 del 2010), ma occorre una critica precisa e puntuale che individui il vizio da cui il conteggio in considerazione sarebbe affetto e che si offra contestualmente di provarne il fondamento (Cass. n. 11667 del 2010 e n. 6202 del 2004), dovendosi ritenere che la contestazione sia tamquam non esset qualora non involga specifiche circostanze di fatto suscettibili di dimostrare la non congruità e la non rispondenza al vero dei conteggi medesimi, le quali devono risultare dagli atti o essere successivamente provate (Cass. n. 83 del 2003, da ultimo richiamata da Cass., Sez. L., sent. n. 5949 del 12 marzo 2018). 6. In conclusione, alla stregua di tutte le argomentazioni esposte, assorbito ogni altro rilievo censorio, l'appello proposto da Parte_1
e , va disatteso, con conferma integrale della
[...] Parte_2 statuizione gravata. La regolamentazione delle spese processuali del presente grado di giudizio segue la soccombenza e deve porsi a carico degli appellanti, nella misura e con le modalità di cui in dispositivo (art. 91 c.p.c.). Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012. 11 Spetta, invece, all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (si veda Cass., Sez. un., n. 4315 del 2020).
P. Q. M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
, con ricorso depositato in data 17.04.2024, avverso la sentenza n.
[...]
1346/2024 resa in data 04.04.2024 dal Tribunale del Lavoro di Bari nei confronti di , così provvede: rigetta l'appello; conferma Controparte_1
l'impugnata sentenza;
condanna gli appellanti al pagamento, in favore di
, delle spese del presente giudizio di appello, liquidate Controparte_1 complessivamente in € 1.500,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore degli Avv. ti Luigi Verzillo e Domenica Abbondanza;
dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Bari, il 25 marzo 2025
Il Presidente Dott. ssa Ernesta Tarantino Il ConSIliere estensore
Dott. ssa Elvira Palma
12