TRIB
Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 22/07/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - composto dai magistrati: dott.ssa Federica Abiuso Presidente dott. Nicola Del Vecchio Giudice relatore ed estensore dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n.° 2001/2025 del ruolo generale, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente
TRA
, C.F. Parte_1 C.F._1
E
C.F. Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi, come da procure in atti, dall'Avv. CASALINI ALBERTO e dall'Avv.
CINZIA MARTINI, elettivamente domiciliati come in atti,
RICORRENTI con l'intervento del P.M.
Per i ricorrenti: “ Accertata la protrazione ininterrotta della separazione tra i coniugi a far data dal
30.08.2023 e quindi ritenuti sussistenti i presupposti di legge, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da , nato a [...] il 19 Parte_1 maggio 1971 ( ) e , nata a [...] il 30 aprile C.F._1 Parte_2
1972 ( ) in Badia Polesine (Ro) il 7 maggio 2000, quale trascritto nei Registri C.F._2 dello Stato Civile del Comune di Badia Polesine al n. 6], Parte 2^, Serie A, con ordine al Comune di
Badia Polesine di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI 1) La figlia minore è affidata ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 prevalente presso la madre, che continuerà a vivere nella casa familiare a Badia Polesine (Ro), Via
Arte dei Burchieri n. 120, di sua proprietà. 2) Il padre potrà tenere con sé la figlia nei weekend alternati (dal venerdì pomeriggio ore 15.30-16 sino al lunedì mattina), nonché frequentarla liberamente negli altri giorni della settimana, previo accordo con la madre e compatibilmente con
1 gli impegni scolastici, para-scolastici ed extrascolastici della minore. 3) Il signor Parte_1 provvederà integralmente al mantenimento diretto della figlia , maggiorenne, studentessa Per_2 universitaria, non economicamente autosufficiente. Verserà inoltre alla signora (i) a Parte_2 titolo di contributo al mantenimento della stessa, la somma mensile di € 1.100,00.= (millecento); (ii)
a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore , la somma mensile di € 400,00.= Per_1
(quattrocento); I predetti importi verranno corrisposte anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese
, a decorrere dal mese di luglio 2025 e saranno annualmente rivalutati in base agli indici Istat. 4) Il signor rimborserà inoltre alla signora il 100% delle spese Parte_1 Parte_2 straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche sostenute per la figlia minore, in riferimento alle quali i coniugi si atterranno a quanto di seguito indicato: - spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo (visite mediche specialistiche del SSN prescritte dal medico curante;
cure odontoiatriche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal SSN e per medicinali prescritti dal medico curante, esclusa la farmacia da banco ancorché prescritta dal medico di medicina generale;
protesi e ausiliari sanitari con prescrizione medica come, a mero titolo esemplificativo, lenti a contatto, lenti da vista con montatura
(quest'ultima nei limiti di spesa di € 150,00), tutori e plantari ortopedici); - spese mediche da documentare che richiedono uno specifico e preventivo accordo (visite specialistiche in libera professione;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione;
terapie; ausili sanitari;
cure termali e fisioterapiche;
interventi chirurgici); - spese scolastiche da documentare che non richiedono un preventivo accordo (tasse scolasti-che sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernotta-mento; costi per il trasporto pubblico;
la retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
entrata anticipata ed uscita posticipata, se necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori;
tasse universitarie statali); - spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo (servizio di doposcuola;
tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari non statali;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamenti;
corsi di recupero e lezioni private;
spese per alloggio universitario);
- spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo (costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di euro 1.500,00, da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES); centri ricreativi estivi e gruppi estivi nei limiti dei costi previsti per quelli comunali o parrocchiali);
- spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo (attività sportive o artistiche, comprensive anche di abbigliamento e attrezzature;
corsi di lingue;
spese per baby sitting, viaggi e
2 vacanze senza i genitori;
centri ricreativi diversi da quelli di cui al capo precedente). Il rimborso di tutte le suddette spese accessorie avverrà mensilmente, previa esibizione della documentazione giustificativa, entro il giorno 15 del mese successivo all'esibizione. In relazione alle spese da concordare, il genitore che ritenga necessario o utile la spesa, dà comunicazione della sua proposta all'altro (a mezzo sms, email, fax, pec, ecc.); questi dovrà esprimere, sempre per iscritto, entro dieci giorni dalla data del ricevimento della richiesta, un motivato dissenso;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
in caso di dissenso immotivato e/o contrario all'interesse della prole, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate. In relazione alle spese medico-sanitarie che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, permane il rispetto della reciproca tempestiva comunicazione. 5) Spese ed imposte del procedimento sono assunte dai coniugi per la quota di una metà ciascuno.”
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 16.6.2025, i coniugi ricorrenti in epigrafe indicati hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto, alle concordate condizioni, assumendo la ricorrenza delle condizioni ex lege previste per la chiesta pronuncia.
In primo luogo, i ricorrenti hanno evidenziato che dal matrimonio sono nate le figlie in data Per_2
11 maggio 2005, ed , in data 24 ottobre 2009, entrambe studentesse non economicamente Per_1 indipendenti.
Inoltre, hanno precisato che con sentenza n. 736/2023, pubblicata in data 30.8.2023, il Tribunale di
Rovigo ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, omologando le condizioni concordate dagli stessi e rassegnate all'udienza del 30.8.2023.
Essendo trascorso dalla data dell'udienza presidenziale al deposito del ricorso il termine di sei mesi previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898 del 1970 e non essendosi ricostruita né la comunione materiale né quella spirituale tra i coniugi, le parti congiuntamente hanno chiesto che venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I ricorrenti hanno dedotto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio, di cui hanno domandato che il tribunale prendesse atto, ai sensi dell'art. 473-bis.51, quarto comma, c.p.c.; contestualmente hanno chiesto la sostituzione dell'udienza di comparizione innanzi al giudice relatore con il deposito di note, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione, dichiarando di non volersi riconciliare.
Con decreto del 20.6.2025 il presidente ha designato il giudice relatore, assegnando alle parti termine sino all'udienza dell'11.7.2025 per il deposito di note in sostituzione dell'udienza e ha disposto la trasmissione telematica degli atti al Pubblico Ministero.
Decorso il termine sopra indicato, il giudice relatore ha assegnato la causa al collegio in decisione.
3 Tanto esposto, si osserva e rileva quanto segue.
2. La domanda congiunta concernente la cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta.
Difatti, tenuto conto delle loro concordi dichiarazioni, può dirsi che è del tutto cessata e non può essere più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data del 30.8.2023 dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi nel corso del procedimento di separazione definito con sentenza di separazione n. 736/2023 di questo Tribunale.
Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70.
I ricorrenti, tenuto conto dell'istanza congiunta e del successivo svolgimento del processo, hanno dichiarato di chiedere la cessazione del vincolo matrimoniale e di concordare le condizioni riportate in epigrafe.
In presenza di figli minori, il Tribunale prende atto delle condizioni pattuite tra le parti ritenendole conformi alla legge.
Considerato che le parti sono assistite dal medesimo difensore, nulla sulle spese.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in BADIA POLESINE in data
07/05/2000 tra e trascritto nei Registri degli atti di Parte_1 Parte_2
Matrimonio del Comune di BADIA POLESINE nell'anno 2000, n. 6, Parte II, Serie A;
RECEPISCE integralmente le ulteriori condizioni di divorzio congiuntamente formulate dai ricorrenti, riportate in epigrafe e da intendersi qui integralmente trascritte;
NULLA sulle spese;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 22.7.2025
La Presidente
dott. Federica Abiuso
Il Giudice estensore dott. Nicola Del Vecchio
4