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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 15/01/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Manuela Cantù Presidente rel. est.
Dott. Daniela Fedele Consigliere
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 281-sexies c.p.c.
nella causa civile n. 94/2023 R.G. promossa d a
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1
OGGETTO: persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. responsabilità SILVIA MONICA MORETTI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale in VIA SOLFERINO N. 59 BRESCIA
APPELLANTE
c o n t r o
C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. MAURO
pagina 1 di 11 MAROCCHI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in PIAZZA
VITTORIA N. 11 BRESCIA
APPELLATA
e contro
(C.F. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. GIANNI
MOLINARI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in VIA XX
SETTEMBRE N. 48 BRESCIA
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia, sezione II civile,
pubblicata in data 04.07.2022 con il n. 1875/2022
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 02.05.2016 Parte_1
conveniva in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Brescia,
[...] [...]
e, deducendo la responsabilità professionale della convenuta per Controparte_1
il negligente svolgimento dell'attività professionale di assistenza fiscale e contabile, ne chiedeva la condanna al risarcimento del danno quantificato in €
21.092,86 oltre interessi.
Esponeva, in fatto:
che società che svolgeva, per suo conto, attività di Controparte_1
tenuta della contabilità e consulenza in materia tributaria e fiscale, l'aveva rassicurata allorchè aveva ricevuto dall'Agenzia delle Entrate una richiesta di pagina 2 di 11 chiarimenti relativi ad un minor credito d'imposta sul valore aggiunto per l'anno
2010, ma che a distanza di quattro anni, in data 19.03.2014, avendo ricevuto da una cartella di pagamento per complessivi € 19.376,20 di Controparte_3
cui € 13.053,00 relativamente al suddetto periodo d'imposta, aveva scoperto che la convenuta in realtà non vi aveva provveduto affatto (docc. 1-3);
che a quel punto, le aveva fatto compilare una Controparte_1
denuncia di sinistro da inviare alla propria compagnia di assicurazioni,
[...]
di fatto riconoscendo la propria Parte_2
inadempienza (docc. 4-5);
che essa, divenuta definitiva la cartella di pagamento, non poteva fare altro che pagare il debito con l'Erario (docc. 8-10).
Premesso ciò, deduceva in diritto, che la convenuta era venuta meno agli obblighi professionali assunti, dapprima, nel compilare erroneamente il modello
Iva 2010, e poi, nell'omettere la procedura di correzione dell'errore che le avrebbe consentito di non pagare alcunchè allo Stato.
costituendosi sosteneva che l'attrice non aveva Controparte_1
provato né di averle conferito l'incarico né di averle trasmesso la documentazione contabile necessaria per la dichiarazione Iva 2010, così che neppure era evincibile il nesso di causa fra la propria condotta ed il danno che avrebbe patito. Chiedeva ed otteneva di chiamare in giudizio Parte_1
la propria compagnia, per Parte_2
essere da questa garantita.
pagina 3 di 11 Si costituiva aderendo integralmente alle difese della Controparte_2
propria assicurata.
Con sentenza n. 1875/2022 il Tribunale di Brescia rigettava la domanda attorea dichiarando assorbita la domanda di manleva nei confronti della terza chiamata e, previa compensazione per la metà delle spese di lite fra l'attrice, da un lato, e la convenuta e la terza chiamata, dall'altro, condannava la prima a rifondere ad entrambe la restante metà.
Il Tribunale, richiamata giurisprudenza in materia di inadempimento, secondo cui chi agisce in giudizio deve allegare le specifiche circostanze che lo integrano
(Cass. n. 6618/2018; Cass. n. 10141/2021) e del nesso causale fra la condotta e l'evento lesivo (Cass. n. 9917/2010), reputava che l'attrice, con l'atto introduttivo del giudizio e con la prima memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c., era stata eccessivamente generica e non aveva consentito di comprendere quale fosse stata la condotta inadempiente di e che solo con la seconda memoria CP_1
istruttoria, l'attrice aveva allegato una circostanza nuova, chiarendo che non era stata emessa la dichiarazione Iva 2009 e, infine, con la comparsa conclusionale,
aveva altresì chiarito che la convenuta non l'aveva neppure posta nelle condizioni di esercitare rimedi ulteriori, quale la possibilità di utilizzare in compensazione il credito d'imposta maturato in tale annualità in quella successiva. Aggiungeva che anche circa la seconda condotta contestata
(assistenza inadeguata nella fase successiva alle iniziative assunte dall'amministrazione finanziaria) l'attrice era stata generica;
pertanto le pagina 4 di 11 oggettive carenze di allegazione conducevano al rigetto della domanda per difetto di prova, restando assorbita la questione della prova della effettiva conclusione del contratto fra le parti.
Quanto alle spese di lite, riteneva, invece, che poiché su detta ultima questione
(conclusione del contratto) era stata raggiunta la prova sulla base delle dichiarazioni di , la cui attendibilità era messa in discussione in Testimone_1
termini generici, contro la lacunosità delle risposte fornite da , Testimone_2
legale rappresentante della convenuta in sede di interrogatorio formale, e contro alcune delle risultanze documentali (doc. 5 dell'attrice) erano poste a carico di solo per la metà, compensata l'altra metà. Parte_1
La sentenza veniva gravata da che insisteva Parte_1
per l'accoglimento della domanda.
e resistevano all'impugnazione. Controparte_1 Controparte_2
All'udienza del 15.01.2025, ex art. 281- sexies c.p.c., la causa è stata discussa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto che non fosse stato tempestivamente allegato il thema
decidendum.
Assume di aver adempiuto all'onere di allegazione dell'altrui inadempimento tramite l'atto introduttivo e i documenti ad esso allegati, il cui esame era stato omesso dal giudice.
Con il secondo motivo lamenta la violazione dell'art. 101 c. 2 c.p.c. per non pagina 5 di 11 aver il primo giudice instaurato il contraddittorio sulla questione assunta a fondamento della decisione.
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L'appello è fondato.
In tema di domanda giudiziale, l'identificazione della “causa petendi” va
operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di
citazione e dei documenti ad esso allegati ai quali, quindi, può essere
riconosciuta una funzione di chiarificazione del quadro allegatorio già
prospettato purchè risultino specificamente indicati nell'atto di citazione, come
prescritto dall'art. 163, comma 3, n. 5, c.p.c. (Cass. n. 3363/2019)
Ritiene questa Corte che fin dall'atto introduttivo del giudizio si potesse comprendere la domanda dell'attrice che, unitamente alle doglianze con cui individuava le plurime responsabilità del professionista, allegava tutta la documentazione dalla quale poteva evincersi l'inadempimento contrattuale.
L'attrice ha prodotto la copia del Modello Iva 2011 relativo al periodo d'imposta 2010 nel cui quadro VL, alla sezione credito anno precedente si leggeva la voce “credito risultante dalla dichiarazione per il 2009 a credito annuale non trasferibile di € 13.053,00” (doc. 1), importo coincidente con quello riportato dalla cartella di pagamento quale importo base su cui erano calcolati gli accessori rappresentati dalle sanzioni più interessi, per un totale di €
19.376,20 (doc. 3).
Quest'ultimo importo è esattamente quello che è stato indicato nell'atto di pagina 6 di 11 citazione a pagina 2, così che era, se non immediatamente percepibile, tuttavia evidente che l'errore a cui intendeva riferirsi l'attrice originava da un minor credito Iva anno 2009 di € 13.053,00 – errore che altro non poteva che ricondursi all'omessa dichiarazione o comunque ad una irregolarità della dichiarazione
Iva periodo d'imposta 2009 portante un credito di tale imposta pari a €
13.053,00.
L'allegato n. 4 citato nell'atto di citazione è rappresentato dalla lettera con la quale l'attrice contestava formalmente alla s.r.l. convenuta la responsabilità di quanto era stata chiamata a pagare per effetto della cartella esattoriale. In essa si legge a chiare lettere che l'importo di € 19.376,20 era “relativo all'imputazione di un minor credito Iva per l'anno 2010 di € 13.053,00 e che tale iscrizione esattoriale si ritiene sia da imputare alla mancata trasmissione della dichiarazione Iva anno 2009 il cui incarico era stato conferito allo studio
. Controparte_1
Ma vi è di più, a conferma del fatto che si era trattato di errore riconosciuto da vi è l'allegato n. 5, rappresentato dalla comunicazione CP_1 CP_1
mail del 25.6.2015 di che chiedeva di avere contezza dell' Parte_1
“errore di mancata trasmissione della dichiarazione Iva per l'anno 2010
imputabile al Vostro Studio” che faceva seguito a quella di del CP_1
22.6.2025: “Buonasera, la dott.ssa mi ha detto di riferire che ci Per_1
impegniamo a sollecitare nuovamente l'assicurazione e a far avere il prima possibile la documentazione che state attendendo ma che non abbiamo pagina 7 di 11 l'autorizzazione per poter rilasciare il nominativo della nostra assicurazione”.
Quindi, allorchè si costituì in giudizio con comparsa di costituzione del CP_1
2016 aveva già ammesso la propria responsabilità in data 9.04.2015 nei confronti di , tanto da avere chiesto a quest'ultima la formalizzazione Parte_1
della denuncia di sinistro (doc. 4, fascicolo attrice).
Il danno, ammontante esattamente alla somma chiesta giudizialmente di €
19.376,20 era riferibile all'omessa trasmissione da parte dello studio di consulenza della denuncia Iva anno 2009, come era scritto a chiare lettere.
Pertanto, dalle risultante documentali prodotte, emergeva con tutta evidenza il fondamento della pretesa risarcitoria.
Gli errori erano stati plurimi poiché non solo aveva omesso l'invio CP_1
della dichiarazione Iva nell'anno 2010, circostanza che una corretta tenuta della contabilità della clientela le avrebbe permesso di rilevare, ma neppure aveva adottato quei rimedi successivamente possibili, come non aveva mancato di evidenziare l'attrice in giudizio.
Contraddittoria è poi la difesa di dove, nella comparsa di costituzione, CP_1
sostiene che “non vi è prova dell'incarico conferito alla società odierna convenuta”, e nello stesso tempo sostiene che “non vi è prova in ordine alla trasmissione da parte dell'attrice della completa documentazione contabile necessaria ai fini della dichiarazione Iva relativa all'anno 2010”, mentre avrebbe dovuto prendere posizione su una delle due circostanze, incompatibili l'una con l'altra, senza contare che il doc. 5 prodotto dall'attrice è prova inequivocabile pagina 8 di 11 dell'esistenza del rapporto contrattuale fra le parti risalente al periodo in questione. La circostanza, che non ha alcuna rilevanza sulla regolamentazione delle spese di lite come ha detto il primo giudice poiché queste seguono il principio della soccombenza, ha rilevanza, invece, quale prova dell'errore commesso dallo poiché sarebbe bastato un controllo da parte CP_4
sua per verificare se fosse stata inviata la dichiarazione Iva portante il credito di
€ 13.053,00.
Il danno per è quindi riconducibile alla condotta di la Parte_1 CP_1
quale va condannata a pagare in favore della prima, a titolo di responsabilità
contrattuale, € 17.937,71 (questo è quanto l'attrice ha pagato all'Erario a seguito di rateizzazione e definizione agevolata del debito, avendo anche n tal senso precisato le proprie conclusioni in primo grado), oltre rivalutazione monetaria e interessi, dalla domanda giudiziale, questi ultimi calcolati secondo i noti criteri della Corte di Cassazione del 1995. Trattasi di debito di valore.
Per l'operatività della polizza assicurativa per i danni “a terzi, compresi i clienti,
nell'esercizio dell'attività professionale … per errori imputabili all'Assicurato
stesso”, deve tenere indenne di Controparte_2 Controparte_1
tutto quanto questa dovrà corrispondere all'attrice per capitale interessi e spese,
sia quelle del primo che del secondo grado, da distrarsi in favore dell'avv. Silvia
Monica Moretti dichiaratasi antistataria.
Queste si liquidano, per il primo grado in € 5.077 (di cui € 919 per la fase di studio, € 777 per la fase introduttiva, € 1.680 per la fase istruttoria, € 1.701 per pagina 9 di 11 la fase decisionale), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge, e per il presente grado in € 3.966 (di cui € 1.134 per la fase di studio, € 921 per la fase introduttiva, € 1.911 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
va condannata a pagare in favore di Controparte_2 Controparte_1
le spese di entrambi i gradi, che si liquidano per il primo grado in € 5.077
[...]
(di cui € 919 per la fase di studio, € 777 per la fase introduttiva, € 1.680 per la fase istruttoria, € 1.701 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario 15%
e accessori di legge, e per il presente grado in € 3.966 (di cui € 1.134 per la fase di studio, € 921 per la fase introduttiva, € 1.911 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
che ne ha fatto richiesta, deve ottenere in restituzione da Parte_1
ed quanto eventualmente versato Controparte_1 Controparte_2
per effetto della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dal giorno del pagamento.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, accogliendo l'appello promosso da avverso la sentenza n. Parte_1
1875/2022 del Tribunale di Brescia, in sua riforma, così provvede:
- condanna a pagare in favore di Controparte_1 Parte_1
a titolo di risarcimento del danno, € 17.937,71 oltre
[...]
rivalutazione monetaria e interessi, come in motivazione;
pagina 10 di 11 - dichiara tenuta a tenere indenne Controparte_2 Controparte_1
di quanto questa sarà tenuta a pagare a per Parte_1
capitale, interessi e spese, queste ultime liquidate come in motivazione e da distrarsi in favore dell'avv. Silvia Monica Moretti dichiaratasi antistataria;
- condanna a rifondere le spese di entrambi i gradi di Controparte_2
giudizio in favore di liquidate come in motivazione;
Controparte_1
- dichiara e tenute a restituire a Controparte_1 Controparte_2
quanto da questa versato per effetto dell'efficacia esecutiva Parte_1
della sentenza di primo grado.
Brescia, così deciso nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025
Il Presidente estensore
Manuela Cantù
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