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Sentenza 16 febbraio 2024
Sentenza 16 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 16/02/2024, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Giovanni Iannielli, quale Giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n. 274/2021 RG. alla udienza del 16/02/2024, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti, all'esito di discussione orale, ha pronunciato la seguente::
SENTENZA
Tra
rapp.ta e difesa dall'Avv. S. Tomassini Parte_1
ricorrenti
E
“ in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti C. Annibali e A. Luzi
resistente
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.5.2021, chiedeva: Parte_1
di accertare e dichiarare che la ricorrente dal 07/06/2014 al
18/02/2020 aveva svolto lavoro subordinato presso la società
[...]
in modo costante e continuativo per 54 ore Controparte_1 settimanali con mansioni e qualifica di Commessa libello B2 Org_1
(distribuzione) e di aver svolto, dal 07/06/2014 al 18/02/2020,
[...] lavoro straordinario per almeno sei ore la settimana;
Chiedeva di conseguenza la condanna della convenuta al pagamento in suo favore della somma di Euro 15.854,00 a titolo di differenze retributive maturate nell'intero rapporto.
Chiedeva infine la condanna la società
[...]
all'integrazione contributiva su quanto dovuto Controparte_1
e non pagato pari d Euro 4.269,00.
Espone la ricorrente di aver prestato attività di lavoro subordinato alle dipendenze della società Panificatrice dal 21 ottobre 2005 CP_1 al 19 febbraio 2020, con orario a tempo pieno;
di aver però svolto, dal 07/06/2014 al 19/02/2020, orario lavorativo maggiore di quello contrattualmente previsto secondo seguenti termini:
- Lunedì dalle 7,30 alla 14,10-
- Martedi dalle 05,30 alle 14,10 –
- Mercoledì dalle 07,30 alle 14,10
- Giovedì dalle 05,30 alle 14,10
- Venerdì dalle 07,30 alle 14,10
- Sabato dalle 05,30 alle 14;
2 di aver prestato, nel corso degli ultimi sei anni di attività lavorativa, orario di lavoro straordinario per sei ore la settimana maturando un credito a tale titolo pari ad Euro 14.537,00.
Ciò posto in fatto, rassegnava le conclusioni sopra trascritte.
Si costituiva la società resistente eccependo innanzitutto la prescrizione dei crediti vantati relativamente agli anni antecedenti il 2016, in quanto la decorrenza di tale prescrizione operava in corso di rapporto e non era differita alla cessazione dello stesso.
Nel merito chiedeva il rigetto del ricorso.
Nel corso del processo veniva ammessa ed espletata la prova per testi.
Come è ben noto, l'onere della prova in merito allo svolgimento di lavoro straordinario, incombe sul lavoratore che ne chieda la retribuzione.
Difatti “Sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice” (Cassazione n. 16150 del
2018).
3 Ciò premesso, si rileva che la prova testimoniale esperita nel corso del processo non ha fornito elementi univoci ed ogettivi sulla base dei quali ritenere la fondatezza del ricorso.
Infatti il teste ha confermato che la ricorrente svolgeva Tes_1
l'orario di lavoro come sopra riportato e cioè 5.30 – 14,10 il Mercoledì, il
Giovedì e il Sabato e 7.30 – 14,10 gli altri giorni della settimana.
La deposizione del teste tuttavia appare intrinsecamente Tes_2 inattendibile, atteso che lo stesso teste riferiva che il proprio orario di lavoro partiva dalle 6.30 e dunque il teste non poteva certo aver visto in nessuna occasione la prendere servizio alle 5,30 e ciò anche Pt_1 volendo credere che effettivamente lo stesso giungesse al lavoro mezz'ora prima (non si comprende peraltro a far cosa).
Così come pure non appare risolutiva la testimonianza del teste
, il quale si recava in negozio molto presto al mattino (alle 5,30 o alle Tes_3
6.30) ad acquistare prodotti e vedeva in quelle ore – a volte - la ricorrente al lavoro (altre volte vedeva altre dipendenti).
Orbene, tale deposizione è già in sé lacunosa, atteso che il teste non si recava sempre presso il luogo di lavoro della ricorrente, ma in
“diverse occasioni” e peraltro non sempre incontrava la Pt_1
Oltre a tali considerazioni, si rileva che le deposizioni sopra riportate sono in contrasto insanabile con la deposizione del teste il quale, Tes_4 premesso di svolgere orario notturno (dalle due di notte alle 10,30/11.00 del mattino), riferiva che la prendeva sempre servizio alle ore 7.30 Pt_1 ed escludeva che la stessa potesse prendere servizio in orario anteriore.
Il teste , peraltro, a differenza del teste che prendeva Tes_4 Tes_2 servizio alle 6.30, era sempre presente nelle ore in cui la sostiene di Pt_1
4 aver prestato il lavoro straordinario per cui è causa e cioè alle 5.30 del mattino.
Infine il teste riferiva di essere solito accompagnare la Tes_5 moglie al lavoro tutti i giorni alle 6,00/6.10 ed escludeva che la a Pt_1 quell'ora fosse al lavoro. Il teste spesso si fermava all'interno dei locali della resistente a chiacchierare con il titolare.
Anche tale deposizione è dunque in insanabile contrasto con quella del teste Tes_2
Alla luce dell'istruttoria svolta, dunque, la domanda non può che essere rigettata, non essendo emerse prove certe in ordine allo svolgimento di attività di lavoro straordinario come prospettato dalla ricorrente.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso b) pone a carico della ricorrente le spese del giudizio, che liquida in complessivi € 2.400,00, oltre iva e cap come per legge e rimborso forfettario;
Ascoli Piceno, li 16.2.2024
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Giovanni Iannielli)
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