Cass. civ., sez. I, sentenza 05/12/2023, n. 33923
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Sentenza 5 dicembre 2023

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Civile, emessa il 7 novembre 2023 e pubblicata il 5 dicembre 2023, con il consigliere estensore Umberto L.C.G. Scotti. Le parti in causa, da un lato, hanno contestato l'indennizzo per l'espropriazione di un terreno, ritenendo la stima proposta dalla Città Metropolitana di Palermo inadeguata e chiedendo un risarcimento maggiore. Dall'altro lato, il Comune di Bagheria ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo di non essere parte attiva nella procedura espropriativa.

La Corte ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte d'appello di Palermo, che aveva già stabilito l'indennizzo in € 69.402,50, ritenendo congrua la stima effettuata dal consulente tecnico. Il giudice ha argomentato che la questione dell'estensione del terreno e la legittimità della procedura espropriativa rientravano nella competenza della Corte d'appello, e che i ricorrenti non avevano legittimazione per contestare la competenza del giudice adito, essendo stati loro stessi a sollevare la questione. Inoltre, la Corte ha escluso vizi di motivazione e ha ritenuto inammissibili le censure relative alla valutazione del valore venale del bene, confermando la compensazione delle spese legali.

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Massime1

In tema di giudizio di cassazione, l'omesso deposito della procura ad litem, contestualmente al ricorso, nel fascicolo telematico del ricorrente, non comporta la sanzione dell'improcedibilità ex art. 369 c.p.c., ove la stessa risulti depositata nel fascicolo telematico di uno dei controricorrenti, entro il termine che chiude la fase delle verifiche preliminari di procedibilità. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'improcedibilità del ricorso depositato senza la procura ad litem, poiché questa, trattandosi di procura analogica sottoscritta dalle parti, nonché scansionata e firmata digitalmente dal difensore, era stata depositata dal controricorrente unitamente alla copia del ricorso notificatagli ed alla relata di notifica, in cui il difensore ne aveva attestato la conformità all'originale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 05/12/2023, n. 33923
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 33923
    Data del deposito : 5 dicembre 2023

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