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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 14/03/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1050/2022
REPYBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, in persona dei magistrati:
Dott. Guido Federico Presidente
Consigliere rel. Dott.ssa Maria Ida Ercoli
Consigliere Dott.ssa Anna Bora
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. R.G. 1050/2022
promosso da
P.IVA 1 ), in persona del Sindaco pro-tempore, Parte 1
rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Novelli
APPELLANTE
nei confronti di C.F. 1 ) e RO_1 RO_2
) rappresentati e difesi dall'Avv. Agostino Cianciulli C.F. 2
APPELLATI
19.102022 dal Tribunale di Ancona - risarcimento danni.
CONCLUSIONI
DELL'APPELLANTE: "Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Ancona contrariis reiectis in via principale, in accoglimento dello spiegato appello, riformare la
-
SENTENZA n. 1178/2022 emessa dal Tribunale di Ancona nella persona del dott. Leonardo Fava in data 19 ottobre 2022 - notificata il 20 ottobre 2022 -
nel procedimento civile rubricato al n. RG n. 2276/2020 Tribunale di Ancona
promosso da RO 2 e RO_1
contro
Parte 1 e rigettare la domanda svolta da RO_2 e RO_1 contro in accoglimento delle ragioni svolte con i motivi di appello e Parte 1
condannare la stessa alle spese del doppio grado di giudizio;
in via subordinata ridurre la richiesta di risarcimento di in RO_2 e RO 1 nellaragione della preponderante/maggiore responsabilità della RO_1
causazione dell'infortunio; Con vittoria di spese del presente grado" DEGLI APPELLATI "Piaccia alla ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis reiectis, nel merito, in accoglimento delle eccezioni e delle deduzioni di cui in narrativa, respingere l'appello avversario contro la sentenza n. 1178/2022 emessa dal Tribunale di Ancona nella persona del Dott. Leonardo Fava in data
19 ottobre 2022 - notificata il 20 ottobre 2022 - nella causa civile rubricata al n. RG n. 2276/2020 Tribunale di Ancona promossa da RO_1 e confermandola in ogni sua parte RO_2 contro il Parte 1
/
per le ragioni esposte nella narrativa in atto. In ogni caso, con condanna della parte appellante al rimborso integrale di spese ed onorari di lite del doppio grado di giudizio."
FATTI DI CAUSA
I.Il Tribunale di Ancona, con sentenza n. 1178/2022 emessa in data
19.10.2022 nel giudizio NRG 2276/2022 e notificata il 20.10.2020, ritenuta la responsabilità ex art. 2051 c.c. del Parte 1 nel sinistro occorso a RO_1 in data 19.6.2019, verso le ore 19.15, in ragione di una buca non segnalata lungo la strada asse Nord-Sud (di pertinenza del Pt 1 medesimo), ritenuta causa del sinistro, in particolare della perdita di controllo dello scooter, di proprietà di RO 2 , e della rovinosa caduta a terra, accoglieva la domanda degli attori condannando il
[...] Parte 1 al risarcimento dei danni patiti.
II. Avverso la richiamata sentenza propone appello il Parte 1
lamentandone l'erroneità per i motivi di seguito esaminati e chiedendo, in integrale riforma, di rigettare la domanda e, in via subordinata, di ridurre il risarcimento del danno valutando la misura della responsabilità delle parti nella causazione del sinistro ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.p.c. III. RO 1 e RO_2 costituendosi, eccepiscono, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ex art. 345 c.p.c. deducendo l'introduzione di una domanda nuova relativa alla valutazione della responsabilità del Pt 1 ai sensi dell'art. 2043 c.c. e, nel merito l'infondatezza della domanda avversaria chiedendone il rigetto.
IV. Preso atto dello scambio delle note scritte depositate con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, come in epigrafe trascritte, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Premessi i fatti di causa e lo svolgimento del giudizio di primo grado,
l'appellante ha impugnato la sentenza per i seguenti motivi di gravame.
1.1Con il primo motivo lamenta l' "Erroneo inquadramento della fattispecie per cui è causa entro l'alveo dell'art. 2051 c.c.-Difetto del potere di
- Insussistenza di dolo o colpa custodia in capo all'amministratore comunale grave in capo al Parte 1
Richiamando la giurisprudenza di legittimità in materia di danni cagionati dalle cose in custodia, deduce l'omessa considerazione dell'effettiva sussistenza del rapporto di custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c.. Osserva che ai fini della configurazione della responsabilità oggettiva in capo all'Ente pubblico per i danni causati dalla res in custodia, non è sufficiente il mero rapporto di custodia attributivo dei poteri di controllo e di vigilanza ma
è necessario che a tale relazione corrisponda l'effettiva disponibilità della res, che si tratti cioè di un bene realmente controllabile.
Secondo l'appellante, il giudice di primo grado ha omesso di valorizzare le circostanze idonee a dimostrare l'impossibilità dell'Amministrazione comunale di esercitare in maniera costante e continuativa il potere di controllo e vigilanza sull'intero "comprensorio" comunale considerando la notevole estensione della rete viaria e stradale per oltre 250 KM.
Osserva inoltre che il tratto di strada, luogo del sinistro, risulta caratterizzato da una costante e continuativa percorrenza dei veicoli e che tale circostanza non consentirebbe di generare un legittimo affidamento da parte degli utenti circa la regolarità della superficie del manto stradale.
L'appellante sostiene altresì che, nel caso di specie, la mancanza del potere di custodia del bene vale ad escludere l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. e che la fattispecie doveva essere configurata ai sensi dell'art. 2043 c.c. di cui, peraltro, non sussistono i relativi presupposti mancando la prova dell'elemento soggettivo in termini di dolo o colpa in capo all'Amministrazione
Comunale intesa come omessa eliminazione della disgregazione del manto stradale idonea a causare il danno non essendo mai stata segnalata o denunciata la presenza della buca.
1.2) Con il secondo motivo di gravame censura la gravata sentenza per
"Violazione dell'art. 2967 c.c.; Erronea valutazione delle risultanze istruttorie-
Erronea ricostruzione e travisamento dei fatti - Erroneo giudizio circa lo stato dei luoghi-Difetto nesso causale Difetto dei requisiti di insidia e trabocchetto
Erroneo giudizio circa la condotta del danneggiato-Omesso riconoscimento del caso fortuito come condotta del danneggiato".
L'appellante, previo richiamo alla giurisprudenza di merito in tema di riparto dell'onere probatorio relativo al nesso causale fra la condizione della res e l'evento, lamenta la mancata dimostrazione da parte dell' attrice della sussistenza del rapporto di derivazione causale fra lo stato del bene e l'incidente e deduce, quindi, la mancanza della "prova del fatto storico nella sua specifica modalità di verificazione con particolare riferimento alla assenza di prova che l'evento si è prodotto come conseguenza della condizione della res".
Al riguardo evidenzia che dall'attività di accertamento svolta dagli agenti intervenuti sul luogo del sinistro, i cui esiti sono stati confermati in sede testimoniale, sono emerse le seguenti circostanze: spostamento dello scooter dalla posizione di quiete, assenza di testimoni al momento del fatto, assenza di buche o altre anomalie nel tratto di strada e assenza di tracce di scarrocciamento del motociclo.
L'appellante osserva che l'asse stradale direzione sud-nord su cui
transitava la sig.ra CP_1 è una strada con carreggiata a senso unico di circolazione con doppia corsia di notevole ampiezza tanto che la traiettoria seguita dal motociclo avrebbe potuto insistere su qualsiasi punto della carreggiata atteso che la mancanza di tracce di scarrocciamento non consente di stabilire quale sia stata l'effettiva traiettoria del motociclo.
Contesta quanto riferito dalla sig.ra CP_1 a distanza di un mese dall'incidente in ordine alla riconducibilità della caduta alla presenza di una buca sull'asfalto non visibile e non segnalata, evidenziando che tale circostanza non vale a dimostrare che lo scooter sia transitato proprio su questa anomalia dell'asfalto e che, in ogni caso, la stessa non era stata riferita nell'immediatezza del fatto allorché la sig.ra CP_1 aveva scivolata indicando agli agenti il punto in cui "più o affermato di essere meno" si è verificata la caduta.
Evidenzia che gli agenti della Polizia Locale avevano riferito che il sinistro si è verificato in un tratto stradale rettilineo, asfaltato, in condizione meteo e di traffico normali e con visibilità buona ed avevano aggiunto come peraltro dagli stessi confermato in sede testimoniale - di aver perlustrato la sede stradale dopo aver tracciato, sulla base delle indicazioni fornito dalla sig.ra CP 1 , un'ipotetica circonferenza del luogo del sinistro di circa 10/15 mt., senza rilevare la presenza di buche o altre anomalie (cfr. deposizioni dei testi Testimone 1 e Testimone 2 [...] , rese rispettivamente all'udienza del 14.7.2019 e del 27.10.202 in cui non si era fermata sopra la buca hanno specificato che la loro autovettura indicata dalla parte attrice ). contrariamente aIn definitiva, secondo l'assunto dell'appellante, quanto argomentato dal giudice di primo grado, la causa dell'incidente va individuata in un errore di manovra nella conduzione del mezzo da parte della sig.ra CP_1 e non nella presenza della buca successivamente
rilevata 40 mt. prima del punto in cui il motociclo era stato rinvenuto in posizione di quiete.
A sostegno della propria tesi evidenzia le modeste dimensioni di detta buca, in termini di profondità e ampiezza ("che a mala pena ospita un guanto accartocciato") peraltro rinvenibili soltanto dalle fotografie prodotte dalla controparte non essendo stata rilevata al momento del sinistro alcuna anomali e lamenta l'erroneità della valutazione del primo giudice laddove, a fronte delle risultanze dell'attività accertativa svolta dai VVUU all'esito della quale è stata esclusa la presenza di buche, ha ritenuto decisiva la testimonianza del sig. TEtimone_3 ai fini dell'attribuzione della causa del sinistro alla presenza della sconnessione dell'asfalto.
L'appellante contesta tale valutazione osservando in primo luogo, che il '
sig. TE 3 ha dichiarato di essersi fermato sul luogo del sinistro e di essersi accorto della presenza del suo amico, che tale RO_2 ma ' circostanza non trova riscontro negli atti dei VVUU, ed inoltre che il
sig. TE 3 ha dichiarato di avere, all'indomani, ripercorso la strada, teatro del sinistro, di essersi fermato per scattare delle fotografie e di essersi ricordato che l'autovettura della Polizia Locale, il giorno del sinistro si era fermata '
proprio sopra la buca oggetto di contestazione, qualche decina di metri prima rispetto alla posizione di quiete del motociclo.
Al riguardo l'appellante evidenzia la contraddittorietà delle dichiarazioni rese dal sig. TE_3 sottolineando che il predetto ha riferito, in sede di prova testimoniale (udienza del 14.7.2021), che il veicolo della Polizia Locale si era fermato sopra la buca ad una decina di metri prima del punto in cui si trovava lo scooter ma che tale distanza risulta incompatibile con quella della buca collocata 40 mt prima del rinvenimento dello scooter cui fa riferimento parte attrice.
L'appellante lamenta la mancanza della prova del nesso causale tra la lieve disgregazione dell'asfalto e la caduta della sig.ra CP 1 e deduce circostanze, a suo avviso, idonee a dimostrare che la caduta non può essere ricondotta alla presenza di una buca di modeste dimensioni collocata 40 mt prima dal punto in cui è stato trovato lo scooter dopo essere stato rimosso dalla strada. In particolare evidenzia che: non sussistono testimonianze sulla dinamica dell'incidente, non è stata dimostrata la traiettoria che seguiva lo scooter nel percorrere la carreggiata, non sono state rilevate anomalie sul manto stradale da parte degli agenti della Polizia Locale che hanno perlustrato l'area indicata dalla CP 1 la quale, sentita dagli agenti sul posto, non ha riferito della presenza di una buca ma ha dichiarato di essere scivolata indicando quindi la causa di per sé sufficiente a determinare la caduta.
L'appellante ribadisce che nessuna responsabilità può essere imputata all'Amministrazione Comunale e conclude chiedendo, in via subordinata l'applicazione del concorso di colpa ex art. 1227, comma 1, cpc.
2. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 345, comma 1, cpc.
Fermo restando la qualificazione attribuita all'azione dalla parte attrice ex art. 2051 c.c. e recepita dal giudice di primo grado, si osserva che le argomentazioni dedotte dall'appellante circa l'insussistenza di una
responsabilità colposa ai sensi dell'art. 2043 c.c. non appaiono configurare una nuova domanda perché il mutamento del titolo della responsabilità è ammissibile a condizione che non risultino modificati i fatti posti a fondamento originario della domanda e la controparte sia stata, pertanto, messa in grado di difendersi e controdedurre anche con riferimento alla diversa fattispecie di responsabilità.
Peraltro nella fattispecie in esame le argomentazioni svolte al riguardo restano su un piano eventuale rispetto al diverso titolo allegato e non valgono ad introdurre un diverso tema di indagine e di decisione idoneo ad alterare l'oggetto sostanziale dell'azione tanto che i termini della controversia restano circoscritti ai criteri della responsabilità ex art. 2051.
2.1. Nel merito l'appello risulta fondato.
Secondo l'autorevole e recente pronuncia della Suprema Corte a Sezioni
Unite n. 20943 del 30.06.2022 " la responsabilità per i danni cagionati dalle cose in custodia prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività del custode, avendo natura oggettiva e necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra la cosa e l'evento, operando in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito;
in caso di caduta asseritamente riconducibile all'insorgenza nella res di un fattore dannoso, la parte danneggiata è onerata di provare il nesso causale tra la cosa e la caduta e, qualora tale onere sia stato positivamente assolto, il custode è onerato di provare il caso fortuito e/o il concorso di colpa della parte danneggiata, ex art. 1227 comma primo c.c. da valutare tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione. Nei casi in cui il danno non sia effetto di un "dinamismo interno" della cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, si richiede che l'agire umano e, in particolare, quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, che per sua natura è statica ed inerte, e, per la prova del nesso causale, è necessario dimostrare che lo stato dei luoghi (nella sua normale utilizzazione) presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere probabile, se non inevitabile, il danno
Qualora, poi, sia allegata l'insorgenza nella cosa di uno specifico fattore, tale da renderla potenzialmente dannosa, di tale fattore si deve dare la prova. (cfr.
Cass. 11526/2017; 2660/13; n. 6306/13).
In altri termini, per la configurazione della responsabilità per i danni cagionati dai beni in custodia è sufficiente la dimostrazione da parte del danneggiato del verificarsi dell'evento e del suo rapporto di causalità con il bene e una volta dimostrate dette circostanze: "il custode, per escludere la '
sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale. Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sè statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno." ( Cass. n. 21212/2015;
Cass. n. 2660/2013)
La Suprema Corte, infine, ha chiarito in più occasioni che l'applicazione delle regole di cui all'art. 2051 c.c., presuppone sempre che il danneggiato dimostri il fatto dannoso ed il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno e, ove la cosa in custodia sia di per sé statica e inerte, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità tale da rendere molto probabile , se non inevitabile, il danno ( ex multis Cass. 1064/2018,Cass.
11526/2017; Cass. n. 2660/2013; Cass. n. 12895/2016).
Nel caso in esame appare evidente che la controversia si incentra sulla dinamica del sinistro e, in particolare, sulla sussistenza o meno di una relazione causale tra la caduta della sig.ra CP_1 mentre si trovava alla nord-sud in direzione Pt 1guida dello scooter mentre percorreva l'asse
Centro e la res, ovvero una buca presente sul manto stradale nella quale, secondo l'appellata, sarebbe finita la ruota anteriore del motociclo con la conseguente caduta.
L'appellante deduce che la danneggiata, in realtà, non ha dimostrato che la buca sia stata la causa efficiente dell'evento dannoso evidenziando che non sussistono elementi probatori circa il punto esatto in cui si è verificato l'incidente, che dagli accertamenti effettuati dagli agenti della Polizia
Municipale intervenuti sul luogo del sinistro non sono state rilevate anomalie del manto stradale né testimoni in grado di riferire la dinamica dell'evento e che le dichiarazioni rese dal teste di parte attrice non valgono aTE_3 dimostrare che l'asserita buca è stata la causa dell'incidente. Le censure dell'appellante risultano, a giudizio del Collegio, fondate posto che le risultanze istruttorie non appaiono sufficienti a dimostrare il nesso eziologico tra la cosa in custodia e l'evento dannoso.
In primo luogo va rilevata la mancata dimostrazione del punto in cui si è verificato l'incidente attesa l'assenza di testimoni che hanno assistito all'accaduto e l'esito dei rilievi effettuati dagli agenti della Polizia Municipale che non hanno riscontrato elementi idonei a individuare il cosiddetto "punto d'urto" sul manto stradale (cfr. verbale: "Sul posto gli operatori ritrovavano il motociclo a bordo strada parcato sul cavalletto e nelle immediate vicinanze non venivano rilevate ne tracce di frenata ne tracce di abrasioni e scarrocciamento.
Da un controllo della sede stradale nel tratto immediatamente precedente il punto in cui veniva trovato il motociclo parcheggiato, non si rilevavano anomalie dell'asfalto quali dislivelli e/o presenza di liquidi che potessero aver causato la perdita di controllo del mezzo a due ruote.").
Né detto punto può ritenersi identificato con la buca indicata dall'appellata soltanto nella dichiarazione pervenuta al comando della Polizia
Municipale in data 12.7.2019 e che gli agenti hanno verificato essere collocata quaranta metri prima del punto in cui, il giorno del sinistro (19.6.2019) hanno rinvenuto il motociclo che era stato rimosso dalla strada e parcheggiato sul lato destro della carreggiata vicino al guard rail (cfr. verbale e fascicolo fotografico della Polizia Municipale "Il riferente veniva informato ed accertava che il veicolo 'A' era già stato rimosso dalla posizione statica assunta nella fase terminale dell'evento").
Significativo risulta il fatto che non risulta che il giorno dell'incidente la danneggiata abbia fatto cenno all'impatto con la buca o riferito che la causa della caduta andava individuata nella presenza di una alterazione del manto stradale non rinvenuta dagli agenti della Polizia Municipale nel della ispezione effettuata nell'immediatezza nello spaziocorso interessato dalla traiettoria seguita dal motoveicolo.
A seguito di tale segnalazione, gli agenti hanno dato atto e confermato in sede testimoniale che "Il giorno 12.07.2019 pervenivano al Comando in intestazione le sommarie dichiarazioni sotto firmate della conducente RO_1 inerenti la dinamica del sinistro e n. 9 (nove) riprese fotografiche evidenzianti lo stato dei luoghi ed una buca sulla carreggiata scattate, a suo dire, da astanti intervenuti successivamente al sinistro. La predetta buca, in considerazione dei punti di riferimento evidenti sulle immagini, risultava precedere di circa m 40 la posizione finale assunta dal motociclo incidentato."
Gli unici elementi accertati vanno, dunque, individuati nella caduta della sig.ra CP 1 dallo scooter mentre percorreva la carreggiata dell'asse nord-sud in direzione Pt 1 centro in prossimità del km 0+700 e la presenza di una buca collocata quaranta metri prima del punto in cui è stato trovato lo scooter a seguito della rimozione, indicata soltanto a posteriori dall'appellata quale causa del sinistro.
Tali elementi risultano insufficienti a dimostrare che la caduta è stata causata da questa anomalia del manto stradale non essendo emerse dall'istruttoria circostanze idonee a comprovare il transito sopra tale buca ovvero le modalità del sinistro in mancanza di dichiarazioni testimoniali riferibili al momento dell'accaduto,
La sola presenza di questa buca lungo l'ampia carreggiata a senso unico di marcia non vale a dimostrare di per sé la causa dell'evento dannoso, né possono ritenersi a tal fine sufficienti le dichiarazioni rese dal teste TE_3 (cfr. dichiarazione scritta del 27.2.2020; dichiarazione testimoniale resa all'udienza del 14.7.2021).
La ricostruzione della dinamica ipotizzata dagli appellati non è supportata da elementi probatori che consentono di ascrivere la causa della caduta, anche in via presuntiva, alla presenza della buca.
Dalle evidenze disponibili risulta che non è stato possibile rilevare il punto in cui si è verificata la caduta in quanto durante i rilievi effettuati dagli agenti non sono stati riscontrati elementi utili allo scopo, di conseguenza non risulta chiara quale fosse la traiettoria che la CP 1 seguiva mentre percorreva la carreggiata a senso unico di marcia considerando, tra l'altro, che dalle fotografie in atti la carreggiata risulta divisa in due ampie corsie che appaiono consentire un transito agevole su tutta la larghezza della strada. Quanto alla presunta causazione del sinistro per effetto della presenza della buca lamentata a posteriori dall'appellata e sostenuta dalle dichiarazioni del teste TE 3 occorre osservare che: il teste, che ha dichiarato di conoscere gli odierni appellati e di essere sopraggiunto al verificarsi del sinistro, ha riferito di essersi fermato sul luogo dell'incidente ( "rallentando ho visto che nei pressi del furgone della Polizia c'era un mio conoscente il signor CP 2 '
[...] ") di aver visto dei pezzi di parabrezza a terra davanti il furgone 11
'
della polizia, qualche metro più avanti e di essersi recato l'indomani nel luogo 11
dell'incidente ritenendo impossibile che RO_1 "fosse caduta da sola ".
Nell'occasione egli ha dichiarato di essersi accorto della presenza di una buca , di avere scattato delle fotografie e di avere constatato che detta anomalia si trovava 10 metri prima del punto in cui era stato posto lo scooter e che sopra alla buca, il giorno del sinistro, si era fermato il veicolo della Polizia
Municipale (cfr. "Il giorno dopo quando sono andato sul posto ho visto la buca che si trovava proprio dove era fermo il furgoncino della Polizia Locale"; 11
Posso dire che il furgone era sulla buca e che i frammenti dello scooter erano qualche metro oltre").
Secondo il teste la presenza della buca sarebbe "sfuggita" ai rilievi degli agenti in quanto "coperta" dal mezzo della Polizia Locale che il giorno del fatto era parcheggiato proprio sopra la buca.
Tale ricostruzione non appare plausibile e si pone in contrasto con i rilievi e le dichiarazioni degli agenti intervenuti anche dal punto di vista della misura della distanza tra lo scooter e la dedotta buca: il teste ha collocato la buca 10
mt. prima dello scooter mentre gli agenti hanno dichiarato che la distanza è di
40 mt. e pare che non vi siano contestazioni in ordine alla veridicità di tale ultima misura.
I rilievi effettuati sul luogo del sinistro non hanno registrato la presenza di anomalie dell'asfalto, né tracce di abrasioni o di scarrocciamento, in particolare si rileva che in sede testimoniale gli agenti hanno dichiarato di avere ispezionato l'area del sinistro indicata dalla stessa danneggiata quale punto della caduta circostanza non contestata e che perlustrando la- - superfice stradale che precedeva il punto in cui era posizionato lo scooter per un'estensione di 10/15 mt., non riscontravano la presenza di ostacoli. Inoltre, va rilevato che gli agenti hanno escluso di aver fermato, il giorno del sinistro, il loro veicolo sopra la buca individuata dal teste TE_3.
Quanto alla condizione della pavimentazione stradale che precedeva il punto in cui è stato trovato lo scooter rispetto alla quale gli agenti non hanno rilevato "anomalie dell'asfalto quali dislivelli e/o presenza di liquidi che potessero aver causato la perdita di controllo del mezzo a due ruote" occorre rammentare che gli elementi risultanti da atti redatti dalla polizia giudiziaria fanno fede fino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta essere avvenuti in sua presenza, o essere stati da lui compiuti, con la conseguenza che incombe sulla controparte l'onere di fornire la prova contraria;
invece per le altre circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese "de relato" o in seguito ad ispezione di documenti o per le valutazioni espresse rispetto ai fatti accertati, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, ma il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento.
Al di là della valenza probatoria del verbale degli agenti accertatori, si rileva che il riscontro a posteriori della presenza di una buca situata 40 mt. prima del punto in cui si trovava "parcheggiato" il motociclo dopo la rimozione non è comunque di per sé sufficiente per ascrivere alla dedotta anomalia la derivazione della caduta non essendo stata riscontrata la traiettoria che seguiva il motociclo, il punto della collisione la dinamica effettiva del sinistro nonIl quadro probatorio così delineato induce ragionevolmente a escludere l'efficacia causale di altri fattori, considerando tra l'altro che parte appellata ha contestato la circostanza dichiarata dall'agente Testimone 1
circa lo scivolamento riferitogli dalla stessa CP_1 (cfr. verbale udienza del 14.7.2021 teste Testimone 1 "Quando mi sono avvicinato alla ragazza per chiedere come era accaduto, disse che era scivolata e quindi abbiamo fatto i rilievi di quella zona"), limitandosi alla mera negazione del fatto (cfr. pag. 28 comparsa di costituzione "non è affatto vero ") senza ulteriori allegazioni.
Né può assumere rilevanza probatoria la dedotta CTU non essendo finalizzata ad accertare la dinamica del sinistro ma la compatibilità delle lesioni riportate dalla CP 1 a seguito della caduta.
Dall'esame del materiale probatorio acquisito non risulta possibile ritenere provata l'effettiva causa dell'incidente occorso alla CP_1 né la '
sussistenza del nesso causale tra la conformazione della strada e la caduta dallo scooter ovvero che lo scooter ha impattato contro una buca della strada e che questa anomalia possa aver acquisito efficacia causale determinante nella causazione dell'evento dannoso.
In conclusione le svolte considerazione, che per il loro carattere dirimente assorbono l'esame delle altre questioni ( anche articolate con il primo motivo), impongono l'accoglimento dell'appello con conseguente riforma della sentenza impugnata.
L'accoglimento del gravame comporta la riforma della sentenza impugnata anche in punto di condanna alle spese stante il potere del giudice dell'appello di procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali in ipotesi di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata atteso che gli oneri della lite devono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo.
Avuto riguardo all'esito della lite le spese di entrambi gradi del giudizio, regolate secondo il principio di soccombenza, liquidate come da dispositivo sulla base del valore della controversia e dei parametri ratione temporis applicabili, vanno poste a carico della parte appellata ed in favore del
Parte 1
Poiché il giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio
2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.- 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali di versamento, da parte della parte appellante, dell'obbligo unificato pari a quello dell'ulteriore importo a titolo di contributo dovuto per la stessa impugnazione.
PQM
nei confronti di CP 1 Parte 1La Corte, sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Ancona,
[...] e RO_2
n.1178/2022 , pubblicata in data 19.10.2022, accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, respinge l'originaria domanda di parte attrice.
Condanna gli appellati al pagamento in favore dell'appellante delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio liquidate, quanto al primo grado, in Euro
500,00 per la fase di studio, Euro 400,00 per la fase introduttiva, Euro
840,00 per la fase istruttoria, Euro 900,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge, e quanto al presente grado, in Euro 600,00 per la fase di per la fase studio, Euro 500,00 per la fase introduttiva, Euro 1.000,00
decisionale, Euro 355.50 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento del contributo come previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del DPR 30.05.2002 n. 115, così come modificato dall'art. 1, comma 17, della L. 24.12.2012 n. 228.
Ancona, così deciso il 05.02.2025
Il Consigliere est.
Dott.ssa Maria Ida Ercoli
Il Presidente
Dott. Guido Federico