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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 08/07/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1138/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati: dott. Stefano Billet Presidente dott.ssa Giulia Gargiulo Giudice dott. Nicola Latour Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo n. R.G. 1138/2025, avente ad oggetto Cessazione degli effetti civili del matrimonio, su ricorso depositato in data 09.06.2025 congiuntamente dalle parti:
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...] – int.2, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Ilaria Innocenti presso lo studio del quale elegge domicilio in Montecatini Terme (PT), Corso Roma n. 104
e
C.F. nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Franco Vezzani presso lo studio del quale elegge domicilio in Montecatini Terme, Via G. Marconi n. 36
e
PM in sede
Interventore necessario
1
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso congiunto depositato in data 09.06.2025 i sig.ri e Parte_1 [...]
premettendo di aver contratto matrimonio in data 30.08.2014 in Parte_2
Monsummano Terme (PT), precisavano che dall'unione era nata la figlia (nata il Per_1
21.08.2012). Premettevano altresì, che il Tribunale di Pistoia (r.g. n. 368/2023) con sentenza n. 552/2024 omologava la separazione personale dei coniugi.
Pertanto, non essendo ripresa la convivenza né essendoci stata riconciliazione, dato il decorso dei termini di legge, i coniugi domandavano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
“a-. Le parti dichiarano di avere già tra esse definito ogni rapporto economico- patrimoniale e, pertanto, di nulla avere a pretendere l'una dall'altra sotto tali profili.
b.- Regolamentazione dei loro rapporti con la figlia:
b.1.- confermare l'affidamento della figlia minore, ad entrambi i genitori, Per_1 secondo l'istituto dell'affidamento condiviso, con residenza prevalente ed anagrafica assieme alla madre, i genitori si impegnano fin d'ora a concordare periodicamente ed a condividere le linee guida dell'educazione della stessa;
b.2.- stabilire che il padre potrà tenere la figlia con sé nel rispetto delle seguenti condizioni: 1) egli potrà vedere la figlia tutte le volte che vorrà, previo accordo con la madre e, compatibilmente con le esigenze della figlia, potrà comunque tenerla presso di sé un fine settimana alternato dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica sera quando la ricondurrà a casa dalla madre;
nella settimana in cui il padre terrà nel week-end la figlia, lo stesso avrà diritto a tenerla con sé anche una sera infrasettimanale, prendendo la figlia il martedì all'uscita da scuola ed ivi riaccompagnandola il mercoledì mattina;
mentre quando il padre non terrà la figlia durante il fine settimana, egli la prenderà da scuola il mercoledì e la terrà con sé con pernottamento del mercoledì e giovedì e la riaccompagnerà a scuola il venerdì mattina;
2) salva diversa determinazione assunta di comune accordo tra i genitori, durante le vacanze natalizie la figlia trascorrerà i giorni della vigilia di Natale e del Natale, il giorno dell'ultimo dell'anno e del primo dell'anno, i giorni di Pasqua e Pasquetta, alternativamente con l'uno o con l'altro genitore, ad anni alterni, in modo tale che negli anni in cui la vigilia ed il giorno di Natale starà con la madre passi poi l'ultimo giorno dell'anno ed il primo con il padre e viceversa, lo stesso criterio verrà applicato
2 per le vacanze pasquali;
3) durante le vacanze estive, la figlia trascorrerà con ciascun genitore un periodo non inferiore a 15 giorni, anche non consecutivi, da stabilirsi concordemente entro il 31 maggio di ogni anno;
b.3.- disporre a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere un assegno Parte_1 mensile, quale contributo per il mantenimento della figlia di € 300,00, da Per_1 versare entro il giorno 15 di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Sig.ra somma rivalutabile annualmente secondo gli Parte_2 indici ISTAT.
Il padre concorrerà, altresì, alle spese straordinarie in favore della figlia nella misura del 50%, nei termini ed alle condizioni stabilite nel Protocollo di Intesa tra il Tribunale di Pistoia e l'Ordine degli Avvocati di Pistoia, che i coniugi dichiarano di ben conoscere.
Conseguentemente, ai fini della detrazione per carichi di famiglia, le parti convengono che essa spetti al 50% a ciascun coniuge.
Il padre conferma altresì espressamente di rinunciare a pretendere il 50% dell'assegno unico e universale spettante per la figlia, la cui quota cede alla madre, la quale pertanto ne beneficerà al 100%.
c.- Quanto alle spese del presente giudizio, ciascuna delle parti provvederà esclusivamente al pagamento del proprio legale”.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate congiuntamente dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 27/30.6.2025 e acquisito il parere del PM in data
2.7.2025, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
2. La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e all'art. 3 n.2 lett. b) L. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note scritte in sostituzione dell'udienza.
Considerato che le condizioni concordate sono congrue, conformi a legge e idonee a tutelare l'interesse preminente della prole, esse possono essere poste a fondamento della decisione.
3. Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
30.08.2014 in Monsummano Terme (PT) dai sig.ri , nato a [...] il Parte_1
29.09.1984 e nata a [...] il [...], alle condizioni da essi Parte_2 concordate;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Monsummano Terme (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (Atto N. 24 P. II, Serie A, Anno 2014);
3. nulla alle spese.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 8 luglio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati: dott. Stefano Billet Presidente dott.ssa Giulia Gargiulo Giudice dott. Nicola Latour Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo n. R.G. 1138/2025, avente ad oggetto Cessazione degli effetti civili del matrimonio, su ricorso depositato in data 09.06.2025 congiuntamente dalle parti:
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...] – int.2, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Ilaria Innocenti presso lo studio del quale elegge domicilio in Montecatini Terme (PT), Corso Roma n. 104
e
C.F. nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Franco Vezzani presso lo studio del quale elegge domicilio in Montecatini Terme, Via G. Marconi n. 36
e
PM in sede
Interventore necessario
1
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso congiunto depositato in data 09.06.2025 i sig.ri e Parte_1 [...]
premettendo di aver contratto matrimonio in data 30.08.2014 in Parte_2
Monsummano Terme (PT), precisavano che dall'unione era nata la figlia (nata il Per_1
21.08.2012). Premettevano altresì, che il Tribunale di Pistoia (r.g. n. 368/2023) con sentenza n. 552/2024 omologava la separazione personale dei coniugi.
Pertanto, non essendo ripresa la convivenza né essendoci stata riconciliazione, dato il decorso dei termini di legge, i coniugi domandavano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
“a-. Le parti dichiarano di avere già tra esse definito ogni rapporto economico- patrimoniale e, pertanto, di nulla avere a pretendere l'una dall'altra sotto tali profili.
b.- Regolamentazione dei loro rapporti con la figlia:
b.1.- confermare l'affidamento della figlia minore, ad entrambi i genitori, Per_1 secondo l'istituto dell'affidamento condiviso, con residenza prevalente ed anagrafica assieme alla madre, i genitori si impegnano fin d'ora a concordare periodicamente ed a condividere le linee guida dell'educazione della stessa;
b.2.- stabilire che il padre potrà tenere la figlia con sé nel rispetto delle seguenti condizioni: 1) egli potrà vedere la figlia tutte le volte che vorrà, previo accordo con la madre e, compatibilmente con le esigenze della figlia, potrà comunque tenerla presso di sé un fine settimana alternato dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica sera quando la ricondurrà a casa dalla madre;
nella settimana in cui il padre terrà nel week-end la figlia, lo stesso avrà diritto a tenerla con sé anche una sera infrasettimanale, prendendo la figlia il martedì all'uscita da scuola ed ivi riaccompagnandola il mercoledì mattina;
mentre quando il padre non terrà la figlia durante il fine settimana, egli la prenderà da scuola il mercoledì e la terrà con sé con pernottamento del mercoledì e giovedì e la riaccompagnerà a scuola il venerdì mattina;
2) salva diversa determinazione assunta di comune accordo tra i genitori, durante le vacanze natalizie la figlia trascorrerà i giorni della vigilia di Natale e del Natale, il giorno dell'ultimo dell'anno e del primo dell'anno, i giorni di Pasqua e Pasquetta, alternativamente con l'uno o con l'altro genitore, ad anni alterni, in modo tale che negli anni in cui la vigilia ed il giorno di Natale starà con la madre passi poi l'ultimo giorno dell'anno ed il primo con il padre e viceversa, lo stesso criterio verrà applicato
2 per le vacanze pasquali;
3) durante le vacanze estive, la figlia trascorrerà con ciascun genitore un periodo non inferiore a 15 giorni, anche non consecutivi, da stabilirsi concordemente entro il 31 maggio di ogni anno;
b.3.- disporre a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere un assegno Parte_1 mensile, quale contributo per il mantenimento della figlia di € 300,00, da Per_1 versare entro il giorno 15 di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Sig.ra somma rivalutabile annualmente secondo gli Parte_2 indici ISTAT.
Il padre concorrerà, altresì, alle spese straordinarie in favore della figlia nella misura del 50%, nei termini ed alle condizioni stabilite nel Protocollo di Intesa tra il Tribunale di Pistoia e l'Ordine degli Avvocati di Pistoia, che i coniugi dichiarano di ben conoscere.
Conseguentemente, ai fini della detrazione per carichi di famiglia, le parti convengono che essa spetti al 50% a ciascun coniuge.
Il padre conferma altresì espressamente di rinunciare a pretendere il 50% dell'assegno unico e universale spettante per la figlia, la cui quota cede alla madre, la quale pertanto ne beneficerà al 100%.
c.- Quanto alle spese del presente giudizio, ciascuna delle parti provvederà esclusivamente al pagamento del proprio legale”.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate congiuntamente dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 27/30.6.2025 e acquisito il parere del PM in data
2.7.2025, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
2. La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e all'art. 3 n.2 lett. b) L. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note scritte in sostituzione dell'udienza.
Considerato che le condizioni concordate sono congrue, conformi a legge e idonee a tutelare l'interesse preminente della prole, esse possono essere poste a fondamento della decisione.
3. Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
30.08.2014 in Monsummano Terme (PT) dai sig.ri , nato a [...] il Parte_1
29.09.1984 e nata a [...] il [...], alle condizioni da essi Parte_2 concordate;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Monsummano Terme (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (Atto N. 24 P. II, Serie A, Anno 2014);
3. nulla alle spese.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 8 luglio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
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