TRIB
Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/02/2025, n. 1474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1474 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16694/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Barbuto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. di r.g.16694/23 promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Gianluca Veronesi ) che lo rappresenta e difende per procura in C.F._2 calce all'atto di citazione
ATTORE contro
. (C.F. P.I. , in persona dell'Amministratore Unico, Dott.ssa CP_1 CP_2 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Valerio Sciro (CF ) con Controparte_3 C.F._3
studio in Padova, Piazzetta G. Bettiol n.15 in forza di procura alle liti in calce al presente atto, elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata
Email_1
CONVENUTO
e con sede legale in Padova, Via Brioni 1 Controparte_4
TERZO CHIAMATO, CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per l'attore:
pagina 1 di 17 Piaccia al Giudice adito, contrariis reiectis, accertati i fatti così come dedotti in narrativa, così giudicare:
A) Nel merito
-accertare e dichiarare la nullità e/o inesistenza e/o inefficacia e/o illegittimità e/o annullamento del contratto di fornitura di energia asseritamente stipulato con e, per l'effetto, dichiarare che CP_5
nulla è dovuto da parte del sig. a per la fornitura in questione non avendo il Pt_1 CP_5
consumatore prestato alcun consenso al riguardo;
-condannare , per il titolo contrattuale o extra contrattuale ritenuto sussistente, al CP_5
risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal sig. a causa e per effetto del comportamento Pt_1
posto in essere da e, in particolare: -euro 12.000,00 per il danno da mancato utilizzo CP_5 dell'immobile o, in via equitativa, nella misura ritenuta dal Giudice;
-euro 7.502,35 per le spese vive sostenute, nonostante l'impossibilità di godere dell'immobile; -euro 35.000,00 per il danno derivante dall'impossibilità di locare l'immobile o, in via equitativa, nella misura ritenuta dal Giudice;
-il danno da perdita di chance della vendita dell'immobile, in via equitativa nella misura ritenuta dal Giudice;
-il danno morale subìto dal sig. in via equitativa nella misura ritenuta dal Giudice;
ovvero per la Pt_1
diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, con rivalutazione ed interessi per tutte le somme richieste dal dovuto al saldo.
Con vittoria delle spese e competenze relative al presente giudizio.
Per il convenuto:
A) In via preliminare: a) attesa la mancata proposizione della conciliazione obbligatoria , CP_6 dichiararsi l'improcedibilità del presente giudizio con ogni conseguenza di legge. b) previa autorizzazione, fissarsi, ai sensi dell'art.269 c.p.c., nuova prima udienza per consentire la chiamata in causa del terzo Controparte_4
B) nel merito, rigettarsi tutte le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto;
C) nel merito, in subordine, previa declaratoria, condannarsi a manlevare e Controparte_4
tenere indenne . da ogni pretesa attorea;
CP_1 CP_2
D) in ogni caso, spese e competenze di lite interamente rifuse.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato a controparte in data 20.4.2023 il sig. ha convenuto Parte_1
in giudizio al fine di far accertare e dichiarare la nullità/inesistenza del contratto di Controparte_7
pagina 2 di 17 fornitura di energia elettrica asseritamente stipulato con e proponendo domanda CP_5
riconvenzionale di risarcimento del danno, patrimoniale e non, come in epigrafe lamentato.
Nello specifico la difesa attorea ha dedotto:
- di essere proprietario di un appartamento sito in Località Monvilla n.252/A, NA AR
(CO),
- che l'energia elettrica in uso presso il predetto appartamento, a partire dall'anno 2011, è sempre stata fornita dalla società EL RG S.p.a. (estratto visura EL, doc.1; bollette EL
IC, doc.2 dell'attore);
- di aver appreso solo a fine del 2022 che, a sua insaputa, a far data dal 1° giugno 2022, il fornitore di energia elettrica era mutato e, nella specie, era subentrata ad Controparte_7
EL RG (visura , doc.3; bollette n. EE120410 del 14.07.22, n. CP_5 CP_5
EE137291 del 10.08.22, n. EE152510 del 10.9.22, n. EE165995 del 12.10.22, doc.4). In specie il sig. aveva appreso tale circostanza dall'agente immobiliare della società di cui si era Pt_1 avvalso per mettere in vendita l'immobile -la signora della Codiam S.r.l. Persona_1
(conferimento incarico, doc.5) –, che lo aveva informato di non aver potuto effettuare la visita dell'appartamento con i possibili nuovi acquirenti a causa della totale mancanza di corrente elettrica e dell'odore sgradevole di cibo andato a male che proveniva dal frigo e dal congelatore, ai quali non arrivava più energia elettrica (mail 10 ottobre 2022, doc.6); Per_1
- di non aver mai stipulato alcun contratto di fornitura con né di aver mai Controparte_7 ricevuto da parte di alcun contratto di fornitura e/o “welcome letter”, né di Controparte_7
aver mai prestato il proprio consenso al subentro, né di aver mai presentato alcuna comunicazione di disdetta o recesso dal contratto in essere con EL RG s.p.a.;
- che le fatture di ricevute presso la portineria dell'immobile, unitamente ai Controparte_7
rispettivi bollettini postali, nonché le lettere di diffida e messa in mora per il pagamento delle medesime, erano rimaste inconsapevolmente inevase (lettere messa in mora, doc.7) anche in ragione del fatto che lo stesso si era sempre avvalso del servizio di domiciliazione bancaria per il pagamento delle fatture;
- di non aver mai ricevuto da parte di alcun contratto di fornitura e/o Controparte_7
“welcome letter”;
- di aver saputo, mediante una breve ricerca riguardante che la stessa, a Controparte_7
partire dal mese di luglio 2021, aveva posto in essere condotte consistenti nella conclusione di contratti e nell'attivazione di forniture non richieste, in assenza della sottoscrizione del pagina 3 di 17 consumatore o del suo consenso, anche omettendo l'invio della documentazione contrattuale e richiedendo il pagamento di corrispettivi non dovuti (articolo Altroconsumo, doc.8), con la conseguenza che la stessa Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in data 27.4.2022, aveva avviato un procedimento istruttorio con riferimento alle condotte poste in essere dalla società, terminato con un provvedimento del 31.5.2022 di sospensione provvisoria di ogni attività diretta: “i) all'attivazione di contratti di fornitura di energia elettrica e gas mediante teleselling, in assenza di una corrispondente manifestazione di volontà del consumatore, ovvero
a seguito di informazioni ingannevoli, omissioni informative e indebiti condizionamenti;
ii) alla richiesta di pagamento delle relative forniture in pendenza di reclami e iii) all'effettuazione o alla minaccia di disalimentazione del punto di prelievo in pendenza di reclami o senza congruo preavviso” (doc.9);
- che a fronte del mancato pagamento delle fatture, aveva provveduto Controparte_7
dapprima a ridurre la potenza del contatore dell'appartamento nel settembre 2022 e, successivamente, a sospendere la fornitura di energia elettrica tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre 2022, causando gravi danni al sig. Pt_1
- che, a seguito di tali avvenimenti, il sig. ha provveduto ad una pronta contestazione Pt_1
delle fatture e delle lettere di diffida ricevute da (lettera Studio Salonia a Controparte_7
11.10.22, doc.10), nonché a lamentare, nei confronti di EL RG S.p.a., CP_5
l'intervenuta interruzione di energia elettrica a far data dal 1.6.22, in assenza di qualsivoglia ragione e/o richiesta, chiedendone il ripristino immediato alle condizioni contrattuali preesistenti (lettera Studio Salonia a EL 11.10.22, doc.11), richiesta rimasta inevasa dal fornitore dichiaratosi società uscente che “subisce la procedura passivamente” (lettera di EL
14.10.22, doc.12);
- che per tali ragioni il ricorrente, non potendo rimanere senza energia elettrica, si era attivato per stipulare un nuovo contratto di fornitura con EL RG S.p.a. per l'appartamento di
IC a far data dal 18.10.2022 (doc.13 dell'attore), fornitura che tuttavia non veniva mai avviata e il cui contratto veniva annullato da EL RG S.p.a. in data 5.12.2022 (doc.18), in quanto, non era possibile la riattivazione della fornitura con altra società attraverso la stipula di un contratto di “switch” (lettera di EL 9.12.22, doc.21), fornitura infine riattivata solo in data
6.1.2023;
- che ha provveduto a riscontrare la comunicazione inviatagli solo in data Controparte_7
22.11.2022, a seguito di diversi solleciti, allegando le presunte “Condizioni tecnico economiche” dell'offerta applicabile al sig. nonché due registrazioni audio in base alle Pt_1
pagina 4 di 17 quali sarebbe stato stipulato il contratto di fornitura mediante azioni di teleselling in data
29.3.2022 (riscontro 22.11.22, doc.16), audio di cui l'attore ha disconosciuto la CP_5
paternità (vd. denuncia presentata nei confronti di come da doc.28 Controparte_7 dell'attore);
- che, nelle more, il sig. ha continuato a ricevere lettere di diffida per il pagamento delle Pt_1
bollette scadute, oltre che per quelle n. EE186106 del 13.11.22 e n. EE196802 del 11.12.2022 per complessivi euro 1.345,60 (lettere diffida 12.12.22 e 4.01.23, doc.22). CP_5
Per le ragioni sopra esposte l'attore ha chiesto dichiararsi nullità/inesistenza del contratto asseritamente stipulato con il convenuto ed ha formulato domanda di risarcimento del danno.
Segnatamente, il sig. ha lamentato che, pur non avendo potuto utilizzare il proprio Pt_1
immobile, ha dovuto continuare a versare i corrispettivi per le utenze, le spese e gli abbonamenti legati all'abitazione ed in particolare: –euro 3.649,20 per spese condominiali (doc.23); -euro 36,49 per l'utenza del gas (doc.24); -euro 3.816,66 per abbonamento al Golf CL IC (doc.25); per complessivi euro 7.502,35, importi già ripartiti pro-quota in considerazione dei mesi di inutilizzabilità dell'immobile (6 settembre 2022–6 gennaio 2023). Ha inoltre lamentato l'impossibilità di utilizzare l'appartamento per sé stesso in un periodo in cui, a seguito della diagnosi di una grave malattia che aveva richiesto un'imminente operazione chirurgica e un periodo di convalescenza, il avrebbe preferito permanere presso l'immobile oggetto di causa, Pt_1
collocato nel verde e lontano dal traffico cittadino. Da ultimo, ha riferito che la situazione descritta ha compromesso la locazione nonché la vendita dell'immobile in questione, allegando –a riprova di quest'ultima circostanza -il fatto che nel mese di agosto 2022 l'agente immobiliare aveva trovato un possibile acquirente (scambio mail agosto 2022, doc.26) per un'operazione di Pt_1 Per_2 vendita che poi non si era finalizzata. In punto di quantificazione del danno risarcibile l'attore ha precisato che il canone annuo di locazione per l'immobile oggetto di causa era fissato in euro
35.000,00 annui (doc.26) e che un'abitazione similare era stata concessa in locazione dal 1.10.2022 al 15.6.2023 al prezzo di euro 30.000,00 (contratto locazione, doc.27).
Costituitosi con comparsa depositata in data 7.7.23, il convenuto dopo aver Controparte_7 preliminarmente eccepito l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione ed aver richiesto all'odierno Giudicante di autorizzare la chiamata in causa del terzo ex art.269 c.p.c., ha chiesto il rigetto delle domande attoree, Controparte_4 chiedendo, in subordine, di condannare il terzo chiamato a manlevare l'attore da Controparte_4
ogni pretesa attorea riconosciuta sussistente.
pagina 5 di 17 Più nel dettaglio, il convenuto ha affermato di operare nel settore della fornitura di energia e di servirsi di società esterne per procacciarsi nuova clientela - società che sono solite concludere nuovi contratti di utenza operando in due differenti modalità ossia porta a porta (door-to-door) o telefonicamente
(teleselling). Con riguardo all'oggetto del presente giudizio il convenuto ha riferito di essersi servito dell'opera del procacciatore che ha reperito telefonicamente quale nuovo utente il Controparte_4
Dott. ottenendo di conseguenza la trasmissione di tutti i dati necessari per Parte_1
l'attivazione di un nuovo contratto (nominativo, codice fiscale, recapiti, POD/PDR e ulteriori dati in possesso esclusivo del cliente). A fronte di ciò ha quindi somministrato all'attore Controparte_7
l'energia elettrica nell'abitazione sita all'interno del Golf CL IC a NA AR (CO), a far data dal 01.06.22 e fino al 07.12.22, emettendo le bollette n. EE120410 del 14.07.22, n. EE137291 del 10.08.22, n. EE152510 del 10.9.22, n. EE165995 del 12.10.22, n. EE186106 del 13.11.22, n.
EE196802 del 11/12/2022 (allegate da controparte) e n. EE000906 (cfr. doc. n.2), per complessivi
€1.439,44, canone RAI compreso.
Il convenuto, a fronte del fatto che il contratto di fornitura di energia elettrica sarebbe stato validamente stipulato con l'odierno convenuto, ha osservato che la domanda attorea deve essere qui respinta, anche perché l'attore non avrebbe inviato nel termine di 40 giorni dal ricevimento della comunicazione del
09.08.22 l'apposito reclamo volto a indicare il contratto come non richiesto ai sensi dell'art.
6.1 del
T.I.R.V. ("Testo Integrato per l'adozione di misure propedeutiche per la conferma del contratto di fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale e procedura ripristinatoria volontaria”).
Con riguardo alla sospensione disposta dall' il convenuto ha osservato che il provvedimento CP_8
dell'Autorità risale al 31.05.22, mentre l'attivazione della fornitura presso l'abitazione attorea risulta antecedente a tale provvedimento. ha inoltre evidenziato che sarebbe altresì destituita di fondamento la ricostruzione Controparte_7 attorea relativa al periodo di sospensione dell'energia elettrica, nonché di disattivazione del servizio presso l'immobile oggetto di causa, in quanto la riduzione dell'erogazione di energia elettrica andrebbe collocata in data 12.10.22 per il 15% del potenziale, per poi arrivare al distaccamento avvenuto in data
27.10.22, con successiva collocazione dell'attore nel libero mercato dall'8.12.22 a seguito della cessazione amministrativa.
Da ultimo, contestando la domanda risarcitoria formulata da controparte, il convenuto osserva che le ragioni poste dall'attore a fondamento della stessa difetterebbero di credibilità in quanto dalla lettura della bolletta finale (doc. n.2 del convenuto) si evince come il consumo di energia elettrica nell'immobile nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre sarebbe stato costante (verrebbero consumati rispettivamente 263, 235, 227, 208 kWh) e sarebbe riconducibile ad un consumo pagina 6 di 17 corrispondente a quello di un'abitazione frequentata e non disabitata, ragion per cui non sarebbe possibile che l'attore non fosse a conoscenza delle bollette ricevute da . Inoltre, con Controparte_7
riguardo al presunto danno da lucro cessante da mancato incasso del canone di locazione, il convenuto osserva che il mandato all'agenzia immobiliare sarebbe stato conferito solo in data 31.03.23 e non ad ottobre 2022. In ogni caso, con specifico riguardo alla circostanza secondo cui la mancanza di energia presso l'abitazione avrebbe fatto saltare la trattativa, il convenuto ha sottolineato l'improbabilità che tale trattativa, se in essere, fosse saltata per una presunta mancata somministrazione di energia elettrica, dato che in tale periodo la fornitura era invece costante e continua dal primo di giugno. Da ultimo, in ordine alla circostanza relativa all'asserita mancata vendita, il convenuto, contestandone integralmente i presupposti, osserva che l'attore è attualmente proprietario di un solo immobile, quello di Milano, via
Leone XIII n. 1, quindi l'abitazione di lusso a NA AR (CO) risulta venduta (cfr. doc. n. 8).
Per le ragioni sopra esposte ha chiesto il rigetto di tutte le domande attoree. Controparte_7
Correttamente citato su autorizzazione dell'odierno giudicante, il terzo chiamato non Controparte_4
si è costituito. Di conseguenza, all'udienza del 24.11.2024, fissata a seguito di differimento ex art.269
c.p.c., rilevata la regolarità delle notifiche e la mancata costituzione, ne è stata dichiarata la contumacia.
Preso atto dell'esperito tentativo di conciliazione avanti al Servizio di conciliazione - CP_6
conclusosi in data 18.10.23 con verbale di mancato accordo, risultando dunque soddisfatta la condizione di procedibilità -sono state respinte le istanze istruttorie formulate dall'attore nonché la richiesta ex art.210 c.p.c. svolta dal convenuto, e la causa è stata rinviata all'udienza di rimessione in decisione del 19.2.2025, ai sensi degli artt.281 quinquies e 189 c.p.c.
Nel corso di tale udienza -sostituita, su concorde richiesta delle parti, dal deposito di note scritte ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. –la causa è stata trattenuta in decisione.
***
Tutto ciò premesso, reputa l'odierno Giudice che la domanda attorea debba trovare parziale accoglimento per le ragioni che seguono. Per comodità espositiva si procederà a suddividere la seguente motivazione in distinti paragrafi.
1. Sull'inesistenza del contratto di fornitura
Nel caso oggetto del presente giudizio parte attrice lamenta che la conclusione del contratto con
[...]
non sarebbe stata oggetto di accordo e, più segnatamente, che la società convenuta, che CP_7
agisce in forza di un vincolo contrattuale asseritamente in essere con parte attrice, affermerebbe falsamente di aver concluso un contratto di fornitura di energia elettrica con il sig. a Parte_1 seguito di una procedura di teleselling, cui quest'ultimo riferisce di non aver partecipato né di essere a pagina 7 di 17 conoscenza.
È nota la giurisprudenza secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art.1460 c.c.” (Cass. civ. SS.UU. 30.10.2001 n.
13533).
Nel caso di specie la domanda formulata dall'attore è una domanda di accertamento negativo del titolo contrattuale vantato dal convenuto, il quale, dunque, deve allegarlo ai fini di fornire la prova dell'avvenuta conclusione dello stesso. Ciò può affermarsi sia sulla base del tradizionale criterio di riparto dell'onere di allegazione e prova in materia contrattuale, regolato dagli artt.1218 e 2697 c.c., sia in forza del principio della vicinanza della prova. Sulla base degli stessi, infatti, spetta a chi agisce provare la fonte legale o convenzionale dell'obbligazione che si allega totalmente o parzialmente inadempiuta, nonché eventualmente allegare e provare il danno ed il nesso causale tra l'inadempimento totale o parziale e il danno, residuando in capo a chi si difende l'onere di provare di avere adempiuto esattamente o di non avere potuto adempiere per causa a sé non imputabile (Cass. civ. SS.UU.
23.09.2013 n.21678; Cass. civ. 26.07.2013 n.18125; Cass. civ. 26.02.2013 n.4792; Cass. civ.
25.10.2007 n.22361; Cass. civ.
7.03.2006 n.4867; Cass. civ.
1.12.2003 n. 18315). Ad abundantiam, si osserva che richiedere all'attore la prova della mancata conclusione del contratto, oggetto della pretesa creditoria fatta valere dal convenuto, contrasterebbe altresì con il principio efficacemente espresso dal brocardo latino negativa non sunt probanda.
Peraltro, l'evento afferente alla conclusione del contratto, nei contratti conclusi a distanza, si produce nel luogo dove il proponente giunge a conoscenza dell'accettazione validamente espressa dal destinatario, secondo quanto espresso dalla disciplina codicistica agli artt.1326 s.s. c.c., nonché affermato dalla giurisprudenza prevalente secondo cui “Nei contratti conclusi per telefono, luogo della conclusione è quello in cui l'accettazione giunge a conoscenza del proponente ed in cui questi, attraverso il filo telefonico, ha immediata e diretta conoscenza dell'accettazione. Ne consegue che nel predetto luogo si radica il primo dei fori alternativi previsti dall'art.20 cod. proc. civ.”
(Sez. 2, Ordinanza n.16417 del 14/07/2009). È nella sfera del proponente che si perfeziona, dunque,
l'accordo contrattuale, oggetto di prova nel presente procedimento.
pagina 8 di 17 Al contratto in esame deve inoltre applicarsi la disciplina speciale consumeristica, non potendosi dubitare della qualifica di consumatore dell'attore, quale “persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta” (art.3, comma 1, lett. a), del d. lgs 6.9.2005 n.205). Ai sensi del Codice del Consumo, è contratto a distanza
“qualsiasi contratto concluso tra il professionista e il consumatore nel quadro di un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, mediante l'uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso” (art.45 c. 1 lett. g del sopracitato d.lgs.).
La disciplina consumeristica dei contratti a distanza si caratterizza per la sussistenza di una dettagliata regolamentazione in punto di informazioni precontrattuali che devono essere fornite dal professionista al consumatore, nonché per una speciale disciplina in punto di recesso, esercitabile ad nutum nei successivi quattordici giorni dalla conclusione del contratto, termine suscettibile di allungamento ove ricorrano circostanze particolari prese in esame dalla normativa in esame.
Procedendo in ordine logico -giuridico, l'odierno Giudicante è chiamato a valutare in primo luogo se il contratto di fornitura oggetto di causa sia stato validamente concluso in quanto, in mancanza di tale presupposto necessario, risulta superfluo approfondire la disciplina dedicata al recesso dal contratto oltre alla possibilità per il consumatore di far valere, eventualmente, l'annullamento del vincolo contrattuale per ragioni diverse da quelle che ne invalidano l'esistenza stessa sotto il profilo genetico.
In punto di prova della sussistenza del vincolo contrattuale, dunque, fermo restando quanto anticipato in punto di riparto dell'onere probatorio, si osserva quanto segue, avendo riguardo alla tipologia di contratto oggetto di causa.
Secondo costante giurisprudenza “Il contratto di somministrazione di energia elettrica non richiede la forma scritta né "ad substantiam", né "ad probationem": la sua conclusione può avvenire anche per
"facta concludentia" e ne può essere data prova con ogni mezzo, anche attraverso presunzioni semplici.” (Cass. civ. Sez. III, 14.7.2023 n.20267). Già in precedenza le Sezioni Unite, conformemente, avevano affermato che la conclusione del contratto di somministrazione di energia elettrica “può essere fatta anche per fatti concludenti, quali l'utilizzazione in concreto dell'energia elettrica” (Cass. civ.
SS.UU., 22.5.1996 n. 4715).
Nel caso di specie il convenuto, dopo aver affermato che alla conclusione del contratto vi avrebbe proceduto un procacciatore di affari - tale - che opererebbe per suo conto nella Controparte_4
ricerca della clientela, ha allegato di disporre di due registrazioni, che attesterebbero l'avvenuta procedura di teleselling.
pagina 9 di 17 Come noto, nel 2014 l'Italia ha recepito la direttiva comunitaria sulla tutela dei consumatori
(2014/17/UE), dando attuazione alla previsione secondo cui un contratto telefonico può concludersi con il consenso prestato dal cliente a voce con registrazione vocale dello stesso. Per la validità dello stesso, però, il fornitore del servizio è obbligato ad inviare al cliente una copia del contratto scritto, contenente tutte le condizioni approvate oralmente e ciò anche al fine di ottenere da quest'ultimo una copia controfirmata. In mancanza il consumatore può recedere in qualsiasi momento, anche senza rispettare i termini di preavviso e di scadenza.
Segnatamente l'art.51 c. 6 del codice del consumo, come modificato dall'art. 9, comma 2 della L. 30 dicembre 2023, n.214, prevede che “ Quando un contratto a distanza deve essere concluso per telefono, il professionista deve confermare l'offerta al consumatore, il quale è vincolato solo dopo aver firmato l'offerta o dopo averla accettata per iscritto;
in tali casi il documento informatico può essere sottoscritto con firma elettronica ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Dette conferme possono essere effettuate, se il consumatore acconsente, anche su un supporto durevole. In ogni caso il consenso non è valido se il consumatore non ha preliminarmente confermato la ricezione del documento contenente tutte le condizioni contrattuali, trasmesse su supporto cartaceo o altro supporto durevole disponibile e accessibile”.
Nel caso oggetto del presente giudizio il convenuto ha omesso di produrre qualsiasi tipo di documento cartaceo attestante l'avvenuta conclusione del contratto via telefono e non ha prodotto le registrazioni di cui asserisce essere nella disponibilità, limitandosi a richiamarle nel testo di una mail, peraltro prodotta dall'attore con il doc.16 in formato pdf scansionato. Il link che consentirebbe di esaminare il contenuto delle menzionate registrazioni non è dunque utilmente fruibile.
Le presunzioni di cui la giurisprudenza si accontenta per dimostrare l'avvenuta conclusione di contratti che non necessitano di forma scritta non sono rintracciabili nel caso di specie. Segnatamente, non si può ritenere che i comportamenti posti in essere dall'attore a seguito della data di presunta attivazione del nuovo contratto di fornitura integrino quei “facta concludentia” necessari a sopperire alla mancanza di prova per iscritto fornita. Invero, non vi è, nel caso di specie, prova dell'effettivo e consapevole utilizzo da parte dell'attore della fornitura di energia elettrica, erogata da un gestore differente da EL RG S.p.a. Invero, la peculiarità della presente vicenda risiede nel fatto che l'erogazione della energia da parte del fornitore asseritamente non autorizzato è avvenuta senza soluzione di continuità rispetto al contratto precedente e ciò consente di affermare che l'attore - il quale, tra l'altro, non abitava l'appartamento - non potesse avvedersi del mutamento del gestore se non avendo riguardo alla circostanza per cui le bollette non erano più pagate tramite il servizio di domiciliazione bancaria, al tempo attivato con EL RG S.p.a. Ritiene l'odierno Giudicante che il pagina 10 di 17 fatto che l'attore non si sia avveduto di questo, peraltro per un numero di mensilità limitato, non può validamente integrare la prova presuntiva astrattamente necessaria.
Deve dunque ritenersi carente la prova dell'avvenuta conclusione del contratto, difettando sia la forma scritta dello stesso, sia altra prova –anche fornita tramite presunzioni o facta concludentia –che consenta di affermare che si sia formato un valido accordo tra i contraenti. Si tratta nel caso di specie di un negozio affetto da un vizio di tipo genetico, che lo rende del tutto inidoneo a produrre effetti giuridici e, come tale, inesistente.
Alla luce delle considerazioni esposte, deve affermarsi che nulla è dovuto da parte del sig. in Pt_1
favore di che è subentrata a EL RG S.p.a. in maniera del tutto arbitraria e Controparte_7 non concordata ed ha avviato l'erogazione di energia a favore dell'attore nell'inconsapevolezza di quest'ultimo.
Di minima rilevanza restano a questi fini i documenti allegati da parte attrice ed inerenti ai provvedimenti emessi dall'Antitrust nei confronti di in quanto, benché gli stessi Controparte_7
possano assumere veste indiziaria del comportamento fraudolento del convenuto, non possono comunque essere valorizzati dall'interprete per affermare che, anche in relazione al momento conclusivo del contratto di cui in questa sede ci si occupa, l'attore sia stato frodato ed indotto alla conclusione di un contratto indesiderato. In ogni caso la denuncia sporta dall'attore nei confronti del convenuto, allegata agli atti (doc.28), va utilmente richiamata quale sintomo espressivo della carenza di volontà dell'attore a concludere il contratto in esame e può essere dall'odierno Giudicante valorizzata, unitamente ai provvedimenti assunti dall'Autorità indipendente, per valutare il comportamento del convenuto.
Né alla declaratoria di inesistenza del contratto osta il fatto che, secondo la tesi attorea, il vincolo contrattuale sarebbe stato concluso da in qualità di procacciatore d'affari di Controparte_4 [...]
Invero, in merito alla figura del procacciatore d'affari, non espressamente regolata dal CP_7 codice civile, la giurisprudenza ha esposto che “Il procacciatore d'affari è colui che raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole alla ditta da cui ha ricevuto l'incarico, senza vincolo di stabilità
e in via del tutto occasionale;
per la disciplina del rapporto può farsi ricorso in via analogica alla disciplina sul contratto di agenzia, cosicché, se il procacciatore è munito di rappresentanza, il contratto stipulato produce i suoi effetti direttamente tra il preponente e il soggetto che ha contrattato con il procacciatore, mentre le riscossioni effettuate per conto del preponente sono regolate secondo le norme del mandato con rappresentanza, e quindi l'acquisto della proprietà della somma si produrrà in capo al procacciatore, che avrà poi l'obbligo di ritrasferirla al preponente.” (Cass. civ. Sez. III,
9.12.2003 n.18736).
pagina 11 di 17 Dal contratto di procacciamento d'affari, prodotto dal convenuto con il doc. 1, si evince come oggetto dell'accordo tra il terzo chiamato e l'odierno attore sia il promovimento da parte del primo della conclusione di affari relativi ai servizi di vendita di energia elettrica e gas naturale in favore del secondo. All'art.
1.4 del Contratto è espressamente previsto che “l'incarico è conferito senza potere di rappresentanza”. Per tale ragione deve affermarsi che l'attività del terzo è un'attività di mero procacciamento di clienti volta a raccogliere potenziali nuovi ordini per l'attore, cui i primi vengono trasmessi (art.
4.1. del Contratto).
Stando così le cose, l'accordo contrattuale non avrebbe in ogni caso potuto perfezionarsi tra il sig.
e la che semmai avrebbe agito quale mero procacciatore d'affari, Parte_1 Controparte_4
privo di poteri di rappresentanza.
Considerato, quindi, che il contratto tra le parti deve intendersi come inesistente in quanto l'accordo che permea il vincolo contrattuale non si è mai perfezionato, occorre comprendere in che modo vadano regolati i rapporti tra le parti con riferimento al periodo in cui ha erogato l'energia Controparte_7
non richiesta.
Sul punto, l'art.66-quinquies del Codice del Consumo, rubricato “Fornitura non richiesta” così prevede: “1. Il consumatore è esonerato dall'obbligo di fornire qualsiasi prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta di beni, acqua, gas, elettricità, teleriscaldamento o contenuto digitale o di prestazione non richiesta di servizi, vietate dall'articolo 20, comma 5, e dall'articolo 26, comma 1, lettera f), del presente Codice. In tali casi, l'assenza di una risposta da parte del consumatore in seguito a tale fornitura non richiesta non costituisce consenso.
2. Salvo consenso del consumatore, da esprimersi prima o al momento della conclusione del contratto, il professionista non può adempiere eseguendo una fornitura diversa da quella pattuita, anche se di valore e qualità equivalenti o superiori.”
In giurisprudenza, si è posto il duplice problema se la norma in questione esclude che il consumatore sia tenuto al pagamento del corrispettivo non solo nelle ipotesi in cui riceva una prestazione non preventivamente richiesta (ed erogata al solo scopo di indurlo a concludere un contratto), ma anche quando la prestazione non è richiesta perché derivante da un contratto nullo/inesistente, e se la norma, oltre ad escludere che il consumatore sia tenuto al pagamento di una prestazione corrispettiva, dovuta ex contractu, lo esoneri altresì dall'obbligo (derivante ex lege) di indennizzare il fornitore ai sensi dell'art.2041 c.c. per arricchimento senza causa.
Nella controversia oggetto del presente giudizio il convenuto non ha eccepito l'ingiustificato arricchimento dell'attore, non formulando in via riconvenzionale domanda ai sensi dell'art.2041 c.c.
pagina 12 di 17 Già questo è sufficiente per esonerare questo giudice dal pronunciarsi sul punto in quanto, altrimenti, verrebbe violato il divieto di una pronuncia ultrapetitum, valendo il principio dispositivo e trattandosi, in questo caso, di eccezione proponibile dalla parte e non rilevabile d'ufficio.
Ad ogni buon conto la giurisprudenza di legittimità, pronunciandosi sul punto, ha affermato che “Il consumatore non è tenuto, ai sensi dell'art.57 del codice del consumo (nella specie, nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n.21 del 2014, venendo in rilievo un contratto concluso prima del 13 giugno 2014), ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura di energia elettrica non richiesta, né il fornitore può agire nei suoi confronti a titolo di indebito o di arricchimento senza causa, ancorché il medesimo consumatore abbia tratto vantaggio dalla detta fornitura, poiché il legislatore ha inteso fare prevalere gli interessi della parte debole del contratto - con l'esonero dagli oneri conseguenti a pratiche commerciali scorrette -su quelli del professionista, dovendosi riconoscere al citato art.57 pure una valenza latamente sanzionatoria.” (Cass. civ. Sez. III, 12.1.2021 n.261).
Più nel dettaglio, in motivazione, i Giudici di legittimità hanno affermato che si è in presenza di una
“fornitura non richiesta”, nei termini indicati dall'allora art.57 del Codice di consumo (nella sua versione applicabile ratione temporis, ora sussunta nell'art.66 quinquies sopra richiamato), anche nei casi di prestazioni eseguite da un soggetto diverso da quello scelto dal consumatore e sulla base di un successivo contratto mai realmente sottoscritto. Hanno inoltre affermato che la ratio della norma medesima, anche alla luce delle direttive CE sulle pratiche sleali e ingannevoli (cfr., in particolare,
l'art.9 della Direttiva 1997/7/CE , l'art.9 della Direttiva 2002/65/CE, l'art.15 della Direttiva
2005/29/CE, nonché il punto 29 del suo Allegato I, il quale annovera l'ipotesi della fornitura non richiesta fra le pratiche commerciali “in ogni caso sleali”) e dell'art.66-quinquies del Codice di consumo, è quella di svolgere una funzione lato sensu sanzionatoria, tale da impedire al fornitore di avanzare qualsivoglia pretesa di ripetizione della prestazione resa sine causa (c.d. indebiti solutio) o comunque di indennizzo ai sensi dell'art.2041 c.c.
Per tali ragioni la domanda dell'attore di accertamento della inesistenza del contratto di cui è causa va accolta e, per l'effetto, deve dichiararsi che nulla è dovuto al convenuto.
2. Sulla domanda di risarcimento dei danni
La domanda di risarcimento del danno formulata dall'attore deve qualificarsi come domanda ai sensi dell'art.2043 c.c., non potendosi ipotizzare la sussistenza di profili di responsabilità del convenuto ex contractu dal momento che, per le ragioni sopra esposte, il contratto non si è mai perfezionato per mancanza di accordo e il Giudice ha quindi accertato l'inesistenza del vincolo contrattuale fatto valere dal convenuto. pagina 13 di 17 Invero, secondo la prospettazione attorea, il diritto al risarcimento del danno invocato discenderebbe dal fatto che l'attore, inconsapevole del subentro nel nuovo contratto di fornitura di energia operato dal convenuto, avrebbe omesso di pagare le bollette emesse in forza di tale contratto in assenza dell'attivazione del servizio di domiciliazione bancaria. Tale omesso pagamento avrebbe indotto il convenuto a emettere la diffida nonché le lettere di messa in mora e, dunque, a ridurre il potenziamento e poi sospendere il servizio di erogazione dell'energia elettrica. Il tutto determinando in capo all'attore l'insorgenza di un pregiudizio asseritamente risarcibile, a titolo di lucro cessante, coincidente nello specifico con l'impossibilità di concedere in locazione l'immobile, nonché di venderlo per via del fatto che, nel corso delle visite effettuate dall'agente immobiliare con i clienti, la corrente saltava o mancava del tutto e, per tale ragione, il frigorifero emetteva cattivo odore.
L'attore ha lamentato altresì, quali voci di danno risarcibile a titolo di danno patrimoniale emergente, oltre 7.000 euro in qualità di spese sostenute a titolo di corrispettivo per la fornitura del gas, per le spese condominiali e per l'abbonamento al Golf CL IC.
Da ultimo, l'attore ha invocato il diritto a vedersi risarcito il pregiudizio di tipo non patrimoniale subito, coincidente con il danno morale derivante dall'impossibilità di utilizzare l'immobile in un periodo in cui, in convalescenza a seguito di un'importante operazione chirurgica subita, avrebbe preferito permanere presso l'appartamento oggetto di causa, lontano dal caos e dai rumori cittadini.
La domanda attorea è infondata e va, pertanto respinta.
L'art.2043 c.c. distingue infatti due voci di danno, evento e conseguenza, cui sono correlati due distinti cicli causali. Il danno evento è eziologicamente riconducibile al comportamento illecito e si manifesta come lesione contra ius e non iure. Il danno conseguenza è causalmente riconducibile al danno evento e consiste nelle conseguenze risarcibili prodottesi a seguito del verificarsi del danno evento, le quali possono essere sia di tipo patrimoniale sia non patrimoniale.
Quanto al danno conseguenza di tipo patrimoniale invocato dall'attore, si osserva quanto segue. Sulla base dell'art.1223 c.c., richiamato dall'art.2056 c.c. quale norma dettata nell'ambito della responsabilità extra-contrattuale, tanto il danno emergente quanto il lucro cessante possono essere oggetto di risarcimento nella misura in cui siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento/illecito.
Nel caso di specie, con riguardo alle spese sostenute dall'attore, di cui lo stesso chiede il risarcimento a titolo di danno patrimoniale emergente, va osservato che in nessun caso l'esborso di tali somme può essere ricondotto al comportamento illecito dell'attore. Segnatamente: le spese aventi ad oggetto il corrispettivo per la fornitura del gas nonché quelle condominiali, come tali dovute dal proprietario pagina 14 di 17 dell'appartamento a prescindere dall'utilizzo che dell'immobile questi ne faccia, sarebbero comunque state oggetto di esborso da parte dell'attore.
Con riguardo alle spese sostenute per l'abbonamento al Golf CL di IC non vi è prova alcuna che consenta all'odierno Giudicante di affermare che dalla condotta del convenuto sia derivata, come conseguenza immediata e diretta, la spesa per il Golf CL che altrimenti non sarebbe stata sostenuta, né può esser affermato che la sospensione dell'energia elettrica da parte del fornitore convenuto ostacoli la fruibilità del CL e, dunque, renda la relativa spesa ingiustificata.
Per ciò che attiene il danno da lucro cessante, consistente nella perdita del canone di locazione e nella perdita della chance di vendere l'immobile, si osserva che la prospettata doglianza è priva di fondamento, non essendo adeguatamente provata la circostanza secondo cui il la sospensione della fornitura di energia elettrica costituirebbe la causa della mancata locazione e, ancor più, della mancata vendita. Sul punto, non possono ritenersi sufficienti i documenti ai nn.26 e 27 allegati dall'attore, in quanto essi non forniscono prova alcuna della reale intenzione dei possibili conduttori/ acquirenti di condurre in locazione/acquistare l'appartamento.
Invero, la Cassazione a Sezioni Unite, pronunciatasi in materia di occupazione abusiva di immobili e con riferimento alla conseguente impossibilità per il proprietario di godere dell'immobile occupato, ha affermato che “il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale.” (Cass. civ. SS.UU., 15.11.2022 n.33645).
La prova della possibilità perduta di godere dell'immobile, mediante concessione a terzi dello stesso dietro corrispettivo, va però fornita da colui che invoca il risarcimento del danno, in linea con una tendenza giurisprudenziale propensa a ricusare ogni forma di danno figurativo e astratto. Fermo restando che tale prova possa ritenersi integrata anche mediante presunzioni (Cass. civ. sez. II, 2.12.24
n.30791), non può dubitarsi del fatto che il presupposto fattuale, che viene invocato da chi invoca tale risarcimento, debba sussistere. Nel caso di specie il medesimo deve risiedere nella sussistenza del nesso causale tra la condotta del convenuto e la possibilità perduta di concedere in locazione l'immobile.
Orbene, non è ravvisabile nel comportamento del convenuto, che pure è subentrato illecitamente nel contratto di fornitura pregressa e ha erogato l'energia elettrica dietro corrispettivo non pattuito, la causa eziologicamente rilevante rispetto alla mancata conclusione della locazione a terzi dell'immobile o alla mancata vendita.
pagina 15 di 17 Nel caso oggetto del presente giudizio, peraltro, il fatto che l'appartamento venisse normalmente concesso in locazione da parte del proprietario non è stato provato, né –a tali fini –può dirsi sufficiente quanto riportato nel doc.26, trattandosi di allegazione specificamente riferita al solo nuovo potenziale conduttore.
Si osserva, inoltre, che la perdita della disponibilità/godimento dell'immobile non può dirsi –nel caso in esame -conseguenza della sua inagibilità, dovendosi qualificare quest'ultima come una condizione che, per esser ritenuta sussistente, presuppone un'effettiva impossibilità di fruire e godere dell'appartamento. La sospensione dell'energia elettrica, disposta in conseguenza del mancato pagamento delle bollette, non è una condizione idonea a impedire la fruizione dell'appartamento dal momento che il mercato dell'elettricità è ricco di offerte e la sottoscrizione di un contratto di fornitura, sia ex novo che con subentro, è una circostanza nella disponibilità dell'attore, che, peraltro, risulta essersi già rivolto a un nuovo fornitore, il quale ha ripreso l'erogazione dell'elettricità.
Per le ragioni sopra esposte la domanda di risarcimento del danno formulata dall'attore è infondata e va rigettata. Il rigetto della domanda attorea determina, come naturale effetto, il mancato accoglimento della domanda di manleva formulata dal convenuto nei confronti del terzo chiamato, rimasto contumace.
3. Sulle spese di lite.
Avuto riguardo al complessivo esito della controversia e, in specie, della soccombenza reciproca, si configurano idonee ragioni, ex art.92 c.p.c., per disporne la totale compensazione tra le parti.
Nulla in relazione alle spese del terzo chiamato rimasto contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) in accoglimento della domanda formulata dall'attore accerta e dichiara Parte_1
l'inesistenza del contratto di fornitura asseritamente concluso con la controparte qui convenuta
Controparte_7
2) respinge la domanda di risarcimento del danno proposta dall'attore Parte_1
3) compensa interamente le spese di lite tra le parti.
pagina 16 di 17 Milano, 20 febbraio 2025
Il Giudice
Vincenzo Barbuto
L'Ufficio dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del M.O.T. Dott.ssa
Francesca Torlasco
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Barbuto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. di r.g.16694/23 promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Gianluca Veronesi ) che lo rappresenta e difende per procura in C.F._2 calce all'atto di citazione
ATTORE contro
. (C.F. P.I. , in persona dell'Amministratore Unico, Dott.ssa CP_1 CP_2 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Valerio Sciro (CF ) con Controparte_3 C.F._3
studio in Padova, Piazzetta G. Bettiol n.15 in forza di procura alle liti in calce al presente atto, elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata
Email_1
CONVENUTO
e con sede legale in Padova, Via Brioni 1 Controparte_4
TERZO CHIAMATO, CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per l'attore:
pagina 1 di 17 Piaccia al Giudice adito, contrariis reiectis, accertati i fatti così come dedotti in narrativa, così giudicare:
A) Nel merito
-accertare e dichiarare la nullità e/o inesistenza e/o inefficacia e/o illegittimità e/o annullamento del contratto di fornitura di energia asseritamente stipulato con e, per l'effetto, dichiarare che CP_5
nulla è dovuto da parte del sig. a per la fornitura in questione non avendo il Pt_1 CP_5
consumatore prestato alcun consenso al riguardo;
-condannare , per il titolo contrattuale o extra contrattuale ritenuto sussistente, al CP_5
risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal sig. a causa e per effetto del comportamento Pt_1
posto in essere da e, in particolare: -euro 12.000,00 per il danno da mancato utilizzo CP_5 dell'immobile o, in via equitativa, nella misura ritenuta dal Giudice;
-euro 7.502,35 per le spese vive sostenute, nonostante l'impossibilità di godere dell'immobile; -euro 35.000,00 per il danno derivante dall'impossibilità di locare l'immobile o, in via equitativa, nella misura ritenuta dal Giudice;
-il danno da perdita di chance della vendita dell'immobile, in via equitativa nella misura ritenuta dal Giudice;
-il danno morale subìto dal sig. in via equitativa nella misura ritenuta dal Giudice;
ovvero per la Pt_1
diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, con rivalutazione ed interessi per tutte le somme richieste dal dovuto al saldo.
Con vittoria delle spese e competenze relative al presente giudizio.
Per il convenuto:
A) In via preliminare: a) attesa la mancata proposizione della conciliazione obbligatoria , CP_6 dichiararsi l'improcedibilità del presente giudizio con ogni conseguenza di legge. b) previa autorizzazione, fissarsi, ai sensi dell'art.269 c.p.c., nuova prima udienza per consentire la chiamata in causa del terzo Controparte_4
B) nel merito, rigettarsi tutte le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto;
C) nel merito, in subordine, previa declaratoria, condannarsi a manlevare e Controparte_4
tenere indenne . da ogni pretesa attorea;
CP_1 CP_2
D) in ogni caso, spese e competenze di lite interamente rifuse.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato a controparte in data 20.4.2023 il sig. ha convenuto Parte_1
in giudizio al fine di far accertare e dichiarare la nullità/inesistenza del contratto di Controparte_7
pagina 2 di 17 fornitura di energia elettrica asseritamente stipulato con e proponendo domanda CP_5
riconvenzionale di risarcimento del danno, patrimoniale e non, come in epigrafe lamentato.
Nello specifico la difesa attorea ha dedotto:
- di essere proprietario di un appartamento sito in Località Monvilla n.252/A, NA AR
(CO),
- che l'energia elettrica in uso presso il predetto appartamento, a partire dall'anno 2011, è sempre stata fornita dalla società EL RG S.p.a. (estratto visura EL, doc.1; bollette EL
IC, doc.2 dell'attore);
- di aver appreso solo a fine del 2022 che, a sua insaputa, a far data dal 1° giugno 2022, il fornitore di energia elettrica era mutato e, nella specie, era subentrata ad Controparte_7
EL RG (visura , doc.3; bollette n. EE120410 del 14.07.22, n. CP_5 CP_5
EE137291 del 10.08.22, n. EE152510 del 10.9.22, n. EE165995 del 12.10.22, doc.4). In specie il sig. aveva appreso tale circostanza dall'agente immobiliare della società di cui si era Pt_1 avvalso per mettere in vendita l'immobile -la signora della Codiam S.r.l. Persona_1
(conferimento incarico, doc.5) –, che lo aveva informato di non aver potuto effettuare la visita dell'appartamento con i possibili nuovi acquirenti a causa della totale mancanza di corrente elettrica e dell'odore sgradevole di cibo andato a male che proveniva dal frigo e dal congelatore, ai quali non arrivava più energia elettrica (mail 10 ottobre 2022, doc.6); Per_1
- di non aver mai stipulato alcun contratto di fornitura con né di aver mai Controparte_7 ricevuto da parte di alcun contratto di fornitura e/o “welcome letter”, né di Controparte_7
aver mai prestato il proprio consenso al subentro, né di aver mai presentato alcuna comunicazione di disdetta o recesso dal contratto in essere con EL RG s.p.a.;
- che le fatture di ricevute presso la portineria dell'immobile, unitamente ai Controparte_7
rispettivi bollettini postali, nonché le lettere di diffida e messa in mora per il pagamento delle medesime, erano rimaste inconsapevolmente inevase (lettere messa in mora, doc.7) anche in ragione del fatto che lo stesso si era sempre avvalso del servizio di domiciliazione bancaria per il pagamento delle fatture;
- di non aver mai ricevuto da parte di alcun contratto di fornitura e/o Controparte_7
“welcome letter”;
- di aver saputo, mediante una breve ricerca riguardante che la stessa, a Controparte_7
partire dal mese di luglio 2021, aveva posto in essere condotte consistenti nella conclusione di contratti e nell'attivazione di forniture non richieste, in assenza della sottoscrizione del pagina 3 di 17 consumatore o del suo consenso, anche omettendo l'invio della documentazione contrattuale e richiedendo il pagamento di corrispettivi non dovuti (articolo Altroconsumo, doc.8), con la conseguenza che la stessa Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in data 27.4.2022, aveva avviato un procedimento istruttorio con riferimento alle condotte poste in essere dalla società, terminato con un provvedimento del 31.5.2022 di sospensione provvisoria di ogni attività diretta: “i) all'attivazione di contratti di fornitura di energia elettrica e gas mediante teleselling, in assenza di una corrispondente manifestazione di volontà del consumatore, ovvero
a seguito di informazioni ingannevoli, omissioni informative e indebiti condizionamenti;
ii) alla richiesta di pagamento delle relative forniture in pendenza di reclami e iii) all'effettuazione o alla minaccia di disalimentazione del punto di prelievo in pendenza di reclami o senza congruo preavviso” (doc.9);
- che a fronte del mancato pagamento delle fatture, aveva provveduto Controparte_7
dapprima a ridurre la potenza del contatore dell'appartamento nel settembre 2022 e, successivamente, a sospendere la fornitura di energia elettrica tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre 2022, causando gravi danni al sig. Pt_1
- che, a seguito di tali avvenimenti, il sig. ha provveduto ad una pronta contestazione Pt_1
delle fatture e delle lettere di diffida ricevute da (lettera Studio Salonia a Controparte_7
11.10.22, doc.10), nonché a lamentare, nei confronti di EL RG S.p.a., CP_5
l'intervenuta interruzione di energia elettrica a far data dal 1.6.22, in assenza di qualsivoglia ragione e/o richiesta, chiedendone il ripristino immediato alle condizioni contrattuali preesistenti (lettera Studio Salonia a EL 11.10.22, doc.11), richiesta rimasta inevasa dal fornitore dichiaratosi società uscente che “subisce la procedura passivamente” (lettera di EL
14.10.22, doc.12);
- che per tali ragioni il ricorrente, non potendo rimanere senza energia elettrica, si era attivato per stipulare un nuovo contratto di fornitura con EL RG S.p.a. per l'appartamento di
IC a far data dal 18.10.2022 (doc.13 dell'attore), fornitura che tuttavia non veniva mai avviata e il cui contratto veniva annullato da EL RG S.p.a. in data 5.12.2022 (doc.18), in quanto, non era possibile la riattivazione della fornitura con altra società attraverso la stipula di un contratto di “switch” (lettera di EL 9.12.22, doc.21), fornitura infine riattivata solo in data
6.1.2023;
- che ha provveduto a riscontrare la comunicazione inviatagli solo in data Controparte_7
22.11.2022, a seguito di diversi solleciti, allegando le presunte “Condizioni tecnico economiche” dell'offerta applicabile al sig. nonché due registrazioni audio in base alle Pt_1
pagina 4 di 17 quali sarebbe stato stipulato il contratto di fornitura mediante azioni di teleselling in data
29.3.2022 (riscontro 22.11.22, doc.16), audio di cui l'attore ha disconosciuto la CP_5
paternità (vd. denuncia presentata nei confronti di come da doc.28 Controparte_7 dell'attore);
- che, nelle more, il sig. ha continuato a ricevere lettere di diffida per il pagamento delle Pt_1
bollette scadute, oltre che per quelle n. EE186106 del 13.11.22 e n. EE196802 del 11.12.2022 per complessivi euro 1.345,60 (lettere diffida 12.12.22 e 4.01.23, doc.22). CP_5
Per le ragioni sopra esposte l'attore ha chiesto dichiararsi nullità/inesistenza del contratto asseritamente stipulato con il convenuto ed ha formulato domanda di risarcimento del danno.
Segnatamente, il sig. ha lamentato che, pur non avendo potuto utilizzare il proprio Pt_1
immobile, ha dovuto continuare a versare i corrispettivi per le utenze, le spese e gli abbonamenti legati all'abitazione ed in particolare: –euro 3.649,20 per spese condominiali (doc.23); -euro 36,49 per l'utenza del gas (doc.24); -euro 3.816,66 per abbonamento al Golf CL IC (doc.25); per complessivi euro 7.502,35, importi già ripartiti pro-quota in considerazione dei mesi di inutilizzabilità dell'immobile (6 settembre 2022–6 gennaio 2023). Ha inoltre lamentato l'impossibilità di utilizzare l'appartamento per sé stesso in un periodo in cui, a seguito della diagnosi di una grave malattia che aveva richiesto un'imminente operazione chirurgica e un periodo di convalescenza, il avrebbe preferito permanere presso l'immobile oggetto di causa, Pt_1
collocato nel verde e lontano dal traffico cittadino. Da ultimo, ha riferito che la situazione descritta ha compromesso la locazione nonché la vendita dell'immobile in questione, allegando –a riprova di quest'ultima circostanza -il fatto che nel mese di agosto 2022 l'agente immobiliare aveva trovato un possibile acquirente (scambio mail agosto 2022, doc.26) per un'operazione di Pt_1 Per_2 vendita che poi non si era finalizzata. In punto di quantificazione del danno risarcibile l'attore ha precisato che il canone annuo di locazione per l'immobile oggetto di causa era fissato in euro
35.000,00 annui (doc.26) e che un'abitazione similare era stata concessa in locazione dal 1.10.2022 al 15.6.2023 al prezzo di euro 30.000,00 (contratto locazione, doc.27).
Costituitosi con comparsa depositata in data 7.7.23, il convenuto dopo aver Controparte_7 preliminarmente eccepito l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione ed aver richiesto all'odierno Giudicante di autorizzare la chiamata in causa del terzo ex art.269 c.p.c., ha chiesto il rigetto delle domande attoree, Controparte_4 chiedendo, in subordine, di condannare il terzo chiamato a manlevare l'attore da Controparte_4
ogni pretesa attorea riconosciuta sussistente.
pagina 5 di 17 Più nel dettaglio, il convenuto ha affermato di operare nel settore della fornitura di energia e di servirsi di società esterne per procacciarsi nuova clientela - società che sono solite concludere nuovi contratti di utenza operando in due differenti modalità ossia porta a porta (door-to-door) o telefonicamente
(teleselling). Con riguardo all'oggetto del presente giudizio il convenuto ha riferito di essersi servito dell'opera del procacciatore che ha reperito telefonicamente quale nuovo utente il Controparte_4
Dott. ottenendo di conseguenza la trasmissione di tutti i dati necessari per Parte_1
l'attivazione di un nuovo contratto (nominativo, codice fiscale, recapiti, POD/PDR e ulteriori dati in possesso esclusivo del cliente). A fronte di ciò ha quindi somministrato all'attore Controparte_7
l'energia elettrica nell'abitazione sita all'interno del Golf CL IC a NA AR (CO), a far data dal 01.06.22 e fino al 07.12.22, emettendo le bollette n. EE120410 del 14.07.22, n. EE137291 del 10.08.22, n. EE152510 del 10.9.22, n. EE165995 del 12.10.22, n. EE186106 del 13.11.22, n.
EE196802 del 11/12/2022 (allegate da controparte) e n. EE000906 (cfr. doc. n.2), per complessivi
€1.439,44, canone RAI compreso.
Il convenuto, a fronte del fatto che il contratto di fornitura di energia elettrica sarebbe stato validamente stipulato con l'odierno convenuto, ha osservato che la domanda attorea deve essere qui respinta, anche perché l'attore non avrebbe inviato nel termine di 40 giorni dal ricevimento della comunicazione del
09.08.22 l'apposito reclamo volto a indicare il contratto come non richiesto ai sensi dell'art.
6.1 del
T.I.R.V. ("Testo Integrato per l'adozione di misure propedeutiche per la conferma del contratto di fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale e procedura ripristinatoria volontaria”).
Con riguardo alla sospensione disposta dall' il convenuto ha osservato che il provvedimento CP_8
dell'Autorità risale al 31.05.22, mentre l'attivazione della fornitura presso l'abitazione attorea risulta antecedente a tale provvedimento. ha inoltre evidenziato che sarebbe altresì destituita di fondamento la ricostruzione Controparte_7 attorea relativa al periodo di sospensione dell'energia elettrica, nonché di disattivazione del servizio presso l'immobile oggetto di causa, in quanto la riduzione dell'erogazione di energia elettrica andrebbe collocata in data 12.10.22 per il 15% del potenziale, per poi arrivare al distaccamento avvenuto in data
27.10.22, con successiva collocazione dell'attore nel libero mercato dall'8.12.22 a seguito della cessazione amministrativa.
Da ultimo, contestando la domanda risarcitoria formulata da controparte, il convenuto osserva che le ragioni poste dall'attore a fondamento della stessa difetterebbero di credibilità in quanto dalla lettura della bolletta finale (doc. n.2 del convenuto) si evince come il consumo di energia elettrica nell'immobile nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre sarebbe stato costante (verrebbero consumati rispettivamente 263, 235, 227, 208 kWh) e sarebbe riconducibile ad un consumo pagina 6 di 17 corrispondente a quello di un'abitazione frequentata e non disabitata, ragion per cui non sarebbe possibile che l'attore non fosse a conoscenza delle bollette ricevute da . Inoltre, con Controparte_7
riguardo al presunto danno da lucro cessante da mancato incasso del canone di locazione, il convenuto osserva che il mandato all'agenzia immobiliare sarebbe stato conferito solo in data 31.03.23 e non ad ottobre 2022. In ogni caso, con specifico riguardo alla circostanza secondo cui la mancanza di energia presso l'abitazione avrebbe fatto saltare la trattativa, il convenuto ha sottolineato l'improbabilità che tale trattativa, se in essere, fosse saltata per una presunta mancata somministrazione di energia elettrica, dato che in tale periodo la fornitura era invece costante e continua dal primo di giugno. Da ultimo, in ordine alla circostanza relativa all'asserita mancata vendita, il convenuto, contestandone integralmente i presupposti, osserva che l'attore è attualmente proprietario di un solo immobile, quello di Milano, via
Leone XIII n. 1, quindi l'abitazione di lusso a NA AR (CO) risulta venduta (cfr. doc. n. 8).
Per le ragioni sopra esposte ha chiesto il rigetto di tutte le domande attoree. Controparte_7
Correttamente citato su autorizzazione dell'odierno giudicante, il terzo chiamato non Controparte_4
si è costituito. Di conseguenza, all'udienza del 24.11.2024, fissata a seguito di differimento ex art.269
c.p.c., rilevata la regolarità delle notifiche e la mancata costituzione, ne è stata dichiarata la contumacia.
Preso atto dell'esperito tentativo di conciliazione avanti al Servizio di conciliazione - CP_6
conclusosi in data 18.10.23 con verbale di mancato accordo, risultando dunque soddisfatta la condizione di procedibilità -sono state respinte le istanze istruttorie formulate dall'attore nonché la richiesta ex art.210 c.p.c. svolta dal convenuto, e la causa è stata rinviata all'udienza di rimessione in decisione del 19.2.2025, ai sensi degli artt.281 quinquies e 189 c.p.c.
Nel corso di tale udienza -sostituita, su concorde richiesta delle parti, dal deposito di note scritte ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. –la causa è stata trattenuta in decisione.
***
Tutto ciò premesso, reputa l'odierno Giudice che la domanda attorea debba trovare parziale accoglimento per le ragioni che seguono. Per comodità espositiva si procederà a suddividere la seguente motivazione in distinti paragrafi.
1. Sull'inesistenza del contratto di fornitura
Nel caso oggetto del presente giudizio parte attrice lamenta che la conclusione del contratto con
[...]
non sarebbe stata oggetto di accordo e, più segnatamente, che la società convenuta, che CP_7
agisce in forza di un vincolo contrattuale asseritamente in essere con parte attrice, affermerebbe falsamente di aver concluso un contratto di fornitura di energia elettrica con il sig. a Parte_1 seguito di una procedura di teleselling, cui quest'ultimo riferisce di non aver partecipato né di essere a pagina 7 di 17 conoscenza.
È nota la giurisprudenza secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art.1460 c.c.” (Cass. civ. SS.UU. 30.10.2001 n.
13533).
Nel caso di specie la domanda formulata dall'attore è una domanda di accertamento negativo del titolo contrattuale vantato dal convenuto, il quale, dunque, deve allegarlo ai fini di fornire la prova dell'avvenuta conclusione dello stesso. Ciò può affermarsi sia sulla base del tradizionale criterio di riparto dell'onere di allegazione e prova in materia contrattuale, regolato dagli artt.1218 e 2697 c.c., sia in forza del principio della vicinanza della prova. Sulla base degli stessi, infatti, spetta a chi agisce provare la fonte legale o convenzionale dell'obbligazione che si allega totalmente o parzialmente inadempiuta, nonché eventualmente allegare e provare il danno ed il nesso causale tra l'inadempimento totale o parziale e il danno, residuando in capo a chi si difende l'onere di provare di avere adempiuto esattamente o di non avere potuto adempiere per causa a sé non imputabile (Cass. civ. SS.UU.
23.09.2013 n.21678; Cass. civ. 26.07.2013 n.18125; Cass. civ. 26.02.2013 n.4792; Cass. civ.
25.10.2007 n.22361; Cass. civ.
7.03.2006 n.4867; Cass. civ.
1.12.2003 n. 18315). Ad abundantiam, si osserva che richiedere all'attore la prova della mancata conclusione del contratto, oggetto della pretesa creditoria fatta valere dal convenuto, contrasterebbe altresì con il principio efficacemente espresso dal brocardo latino negativa non sunt probanda.
Peraltro, l'evento afferente alla conclusione del contratto, nei contratti conclusi a distanza, si produce nel luogo dove il proponente giunge a conoscenza dell'accettazione validamente espressa dal destinatario, secondo quanto espresso dalla disciplina codicistica agli artt.1326 s.s. c.c., nonché affermato dalla giurisprudenza prevalente secondo cui “Nei contratti conclusi per telefono, luogo della conclusione è quello in cui l'accettazione giunge a conoscenza del proponente ed in cui questi, attraverso il filo telefonico, ha immediata e diretta conoscenza dell'accettazione. Ne consegue che nel predetto luogo si radica il primo dei fori alternativi previsti dall'art.20 cod. proc. civ.”
(Sez. 2, Ordinanza n.16417 del 14/07/2009). È nella sfera del proponente che si perfeziona, dunque,
l'accordo contrattuale, oggetto di prova nel presente procedimento.
pagina 8 di 17 Al contratto in esame deve inoltre applicarsi la disciplina speciale consumeristica, non potendosi dubitare della qualifica di consumatore dell'attore, quale “persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta” (art.3, comma 1, lett. a), del d. lgs 6.9.2005 n.205). Ai sensi del Codice del Consumo, è contratto a distanza
“qualsiasi contratto concluso tra il professionista e il consumatore nel quadro di un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, mediante l'uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso” (art.45 c. 1 lett. g del sopracitato d.lgs.).
La disciplina consumeristica dei contratti a distanza si caratterizza per la sussistenza di una dettagliata regolamentazione in punto di informazioni precontrattuali che devono essere fornite dal professionista al consumatore, nonché per una speciale disciplina in punto di recesso, esercitabile ad nutum nei successivi quattordici giorni dalla conclusione del contratto, termine suscettibile di allungamento ove ricorrano circostanze particolari prese in esame dalla normativa in esame.
Procedendo in ordine logico -giuridico, l'odierno Giudicante è chiamato a valutare in primo luogo se il contratto di fornitura oggetto di causa sia stato validamente concluso in quanto, in mancanza di tale presupposto necessario, risulta superfluo approfondire la disciplina dedicata al recesso dal contratto oltre alla possibilità per il consumatore di far valere, eventualmente, l'annullamento del vincolo contrattuale per ragioni diverse da quelle che ne invalidano l'esistenza stessa sotto il profilo genetico.
In punto di prova della sussistenza del vincolo contrattuale, dunque, fermo restando quanto anticipato in punto di riparto dell'onere probatorio, si osserva quanto segue, avendo riguardo alla tipologia di contratto oggetto di causa.
Secondo costante giurisprudenza “Il contratto di somministrazione di energia elettrica non richiede la forma scritta né "ad substantiam", né "ad probationem": la sua conclusione può avvenire anche per
"facta concludentia" e ne può essere data prova con ogni mezzo, anche attraverso presunzioni semplici.” (Cass. civ. Sez. III, 14.7.2023 n.20267). Già in precedenza le Sezioni Unite, conformemente, avevano affermato che la conclusione del contratto di somministrazione di energia elettrica “può essere fatta anche per fatti concludenti, quali l'utilizzazione in concreto dell'energia elettrica” (Cass. civ.
SS.UU., 22.5.1996 n. 4715).
Nel caso di specie il convenuto, dopo aver affermato che alla conclusione del contratto vi avrebbe proceduto un procacciatore di affari - tale - che opererebbe per suo conto nella Controparte_4
ricerca della clientela, ha allegato di disporre di due registrazioni, che attesterebbero l'avvenuta procedura di teleselling.
pagina 9 di 17 Come noto, nel 2014 l'Italia ha recepito la direttiva comunitaria sulla tutela dei consumatori
(2014/17/UE), dando attuazione alla previsione secondo cui un contratto telefonico può concludersi con il consenso prestato dal cliente a voce con registrazione vocale dello stesso. Per la validità dello stesso, però, il fornitore del servizio è obbligato ad inviare al cliente una copia del contratto scritto, contenente tutte le condizioni approvate oralmente e ciò anche al fine di ottenere da quest'ultimo una copia controfirmata. In mancanza il consumatore può recedere in qualsiasi momento, anche senza rispettare i termini di preavviso e di scadenza.
Segnatamente l'art.51 c. 6 del codice del consumo, come modificato dall'art. 9, comma 2 della L. 30 dicembre 2023, n.214, prevede che “ Quando un contratto a distanza deve essere concluso per telefono, il professionista deve confermare l'offerta al consumatore, il quale è vincolato solo dopo aver firmato l'offerta o dopo averla accettata per iscritto;
in tali casi il documento informatico può essere sottoscritto con firma elettronica ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Dette conferme possono essere effettuate, se il consumatore acconsente, anche su un supporto durevole. In ogni caso il consenso non è valido se il consumatore non ha preliminarmente confermato la ricezione del documento contenente tutte le condizioni contrattuali, trasmesse su supporto cartaceo o altro supporto durevole disponibile e accessibile”.
Nel caso oggetto del presente giudizio il convenuto ha omesso di produrre qualsiasi tipo di documento cartaceo attestante l'avvenuta conclusione del contratto via telefono e non ha prodotto le registrazioni di cui asserisce essere nella disponibilità, limitandosi a richiamarle nel testo di una mail, peraltro prodotta dall'attore con il doc.16 in formato pdf scansionato. Il link che consentirebbe di esaminare il contenuto delle menzionate registrazioni non è dunque utilmente fruibile.
Le presunzioni di cui la giurisprudenza si accontenta per dimostrare l'avvenuta conclusione di contratti che non necessitano di forma scritta non sono rintracciabili nel caso di specie. Segnatamente, non si può ritenere che i comportamenti posti in essere dall'attore a seguito della data di presunta attivazione del nuovo contratto di fornitura integrino quei “facta concludentia” necessari a sopperire alla mancanza di prova per iscritto fornita. Invero, non vi è, nel caso di specie, prova dell'effettivo e consapevole utilizzo da parte dell'attore della fornitura di energia elettrica, erogata da un gestore differente da EL RG S.p.a. Invero, la peculiarità della presente vicenda risiede nel fatto che l'erogazione della energia da parte del fornitore asseritamente non autorizzato è avvenuta senza soluzione di continuità rispetto al contratto precedente e ciò consente di affermare che l'attore - il quale, tra l'altro, non abitava l'appartamento - non potesse avvedersi del mutamento del gestore se non avendo riguardo alla circostanza per cui le bollette non erano più pagate tramite il servizio di domiciliazione bancaria, al tempo attivato con EL RG S.p.a. Ritiene l'odierno Giudicante che il pagina 10 di 17 fatto che l'attore non si sia avveduto di questo, peraltro per un numero di mensilità limitato, non può validamente integrare la prova presuntiva astrattamente necessaria.
Deve dunque ritenersi carente la prova dell'avvenuta conclusione del contratto, difettando sia la forma scritta dello stesso, sia altra prova –anche fornita tramite presunzioni o facta concludentia –che consenta di affermare che si sia formato un valido accordo tra i contraenti. Si tratta nel caso di specie di un negozio affetto da un vizio di tipo genetico, che lo rende del tutto inidoneo a produrre effetti giuridici e, come tale, inesistente.
Alla luce delle considerazioni esposte, deve affermarsi che nulla è dovuto da parte del sig. in Pt_1
favore di che è subentrata a EL RG S.p.a. in maniera del tutto arbitraria e Controparte_7 non concordata ed ha avviato l'erogazione di energia a favore dell'attore nell'inconsapevolezza di quest'ultimo.
Di minima rilevanza restano a questi fini i documenti allegati da parte attrice ed inerenti ai provvedimenti emessi dall'Antitrust nei confronti di in quanto, benché gli stessi Controparte_7
possano assumere veste indiziaria del comportamento fraudolento del convenuto, non possono comunque essere valorizzati dall'interprete per affermare che, anche in relazione al momento conclusivo del contratto di cui in questa sede ci si occupa, l'attore sia stato frodato ed indotto alla conclusione di un contratto indesiderato. In ogni caso la denuncia sporta dall'attore nei confronti del convenuto, allegata agli atti (doc.28), va utilmente richiamata quale sintomo espressivo della carenza di volontà dell'attore a concludere il contratto in esame e può essere dall'odierno Giudicante valorizzata, unitamente ai provvedimenti assunti dall'Autorità indipendente, per valutare il comportamento del convenuto.
Né alla declaratoria di inesistenza del contratto osta il fatto che, secondo la tesi attorea, il vincolo contrattuale sarebbe stato concluso da in qualità di procacciatore d'affari di Controparte_4 [...]
Invero, in merito alla figura del procacciatore d'affari, non espressamente regolata dal CP_7 codice civile, la giurisprudenza ha esposto che “Il procacciatore d'affari è colui che raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole alla ditta da cui ha ricevuto l'incarico, senza vincolo di stabilità
e in via del tutto occasionale;
per la disciplina del rapporto può farsi ricorso in via analogica alla disciplina sul contratto di agenzia, cosicché, se il procacciatore è munito di rappresentanza, il contratto stipulato produce i suoi effetti direttamente tra il preponente e il soggetto che ha contrattato con il procacciatore, mentre le riscossioni effettuate per conto del preponente sono regolate secondo le norme del mandato con rappresentanza, e quindi l'acquisto della proprietà della somma si produrrà in capo al procacciatore, che avrà poi l'obbligo di ritrasferirla al preponente.” (Cass. civ. Sez. III,
9.12.2003 n.18736).
pagina 11 di 17 Dal contratto di procacciamento d'affari, prodotto dal convenuto con il doc. 1, si evince come oggetto dell'accordo tra il terzo chiamato e l'odierno attore sia il promovimento da parte del primo della conclusione di affari relativi ai servizi di vendita di energia elettrica e gas naturale in favore del secondo. All'art.
1.4 del Contratto è espressamente previsto che “l'incarico è conferito senza potere di rappresentanza”. Per tale ragione deve affermarsi che l'attività del terzo è un'attività di mero procacciamento di clienti volta a raccogliere potenziali nuovi ordini per l'attore, cui i primi vengono trasmessi (art.
4.1. del Contratto).
Stando così le cose, l'accordo contrattuale non avrebbe in ogni caso potuto perfezionarsi tra il sig.
e la che semmai avrebbe agito quale mero procacciatore d'affari, Parte_1 Controparte_4
privo di poteri di rappresentanza.
Considerato, quindi, che il contratto tra le parti deve intendersi come inesistente in quanto l'accordo che permea il vincolo contrattuale non si è mai perfezionato, occorre comprendere in che modo vadano regolati i rapporti tra le parti con riferimento al periodo in cui ha erogato l'energia Controparte_7
non richiesta.
Sul punto, l'art.66-quinquies del Codice del Consumo, rubricato “Fornitura non richiesta” così prevede: “1. Il consumatore è esonerato dall'obbligo di fornire qualsiasi prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta di beni, acqua, gas, elettricità, teleriscaldamento o contenuto digitale o di prestazione non richiesta di servizi, vietate dall'articolo 20, comma 5, e dall'articolo 26, comma 1, lettera f), del presente Codice. In tali casi, l'assenza di una risposta da parte del consumatore in seguito a tale fornitura non richiesta non costituisce consenso.
2. Salvo consenso del consumatore, da esprimersi prima o al momento della conclusione del contratto, il professionista non può adempiere eseguendo una fornitura diversa da quella pattuita, anche se di valore e qualità equivalenti o superiori.”
In giurisprudenza, si è posto il duplice problema se la norma in questione esclude che il consumatore sia tenuto al pagamento del corrispettivo non solo nelle ipotesi in cui riceva una prestazione non preventivamente richiesta (ed erogata al solo scopo di indurlo a concludere un contratto), ma anche quando la prestazione non è richiesta perché derivante da un contratto nullo/inesistente, e se la norma, oltre ad escludere che il consumatore sia tenuto al pagamento di una prestazione corrispettiva, dovuta ex contractu, lo esoneri altresì dall'obbligo (derivante ex lege) di indennizzare il fornitore ai sensi dell'art.2041 c.c. per arricchimento senza causa.
Nella controversia oggetto del presente giudizio il convenuto non ha eccepito l'ingiustificato arricchimento dell'attore, non formulando in via riconvenzionale domanda ai sensi dell'art.2041 c.c.
pagina 12 di 17 Già questo è sufficiente per esonerare questo giudice dal pronunciarsi sul punto in quanto, altrimenti, verrebbe violato il divieto di una pronuncia ultrapetitum, valendo il principio dispositivo e trattandosi, in questo caso, di eccezione proponibile dalla parte e non rilevabile d'ufficio.
Ad ogni buon conto la giurisprudenza di legittimità, pronunciandosi sul punto, ha affermato che “Il consumatore non è tenuto, ai sensi dell'art.57 del codice del consumo (nella specie, nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n.21 del 2014, venendo in rilievo un contratto concluso prima del 13 giugno 2014), ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura di energia elettrica non richiesta, né il fornitore può agire nei suoi confronti a titolo di indebito o di arricchimento senza causa, ancorché il medesimo consumatore abbia tratto vantaggio dalla detta fornitura, poiché il legislatore ha inteso fare prevalere gli interessi della parte debole del contratto - con l'esonero dagli oneri conseguenti a pratiche commerciali scorrette -su quelli del professionista, dovendosi riconoscere al citato art.57 pure una valenza latamente sanzionatoria.” (Cass. civ. Sez. III, 12.1.2021 n.261).
Più nel dettaglio, in motivazione, i Giudici di legittimità hanno affermato che si è in presenza di una
“fornitura non richiesta”, nei termini indicati dall'allora art.57 del Codice di consumo (nella sua versione applicabile ratione temporis, ora sussunta nell'art.66 quinquies sopra richiamato), anche nei casi di prestazioni eseguite da un soggetto diverso da quello scelto dal consumatore e sulla base di un successivo contratto mai realmente sottoscritto. Hanno inoltre affermato che la ratio della norma medesima, anche alla luce delle direttive CE sulle pratiche sleali e ingannevoli (cfr., in particolare,
l'art.9 della Direttiva 1997/7/CE , l'art.9 della Direttiva 2002/65/CE, l'art.15 della Direttiva
2005/29/CE, nonché il punto 29 del suo Allegato I, il quale annovera l'ipotesi della fornitura non richiesta fra le pratiche commerciali “in ogni caso sleali”) e dell'art.66-quinquies del Codice di consumo, è quella di svolgere una funzione lato sensu sanzionatoria, tale da impedire al fornitore di avanzare qualsivoglia pretesa di ripetizione della prestazione resa sine causa (c.d. indebiti solutio) o comunque di indennizzo ai sensi dell'art.2041 c.c.
Per tali ragioni la domanda dell'attore di accertamento della inesistenza del contratto di cui è causa va accolta e, per l'effetto, deve dichiararsi che nulla è dovuto al convenuto.
2. Sulla domanda di risarcimento dei danni
La domanda di risarcimento del danno formulata dall'attore deve qualificarsi come domanda ai sensi dell'art.2043 c.c., non potendosi ipotizzare la sussistenza di profili di responsabilità del convenuto ex contractu dal momento che, per le ragioni sopra esposte, il contratto non si è mai perfezionato per mancanza di accordo e il Giudice ha quindi accertato l'inesistenza del vincolo contrattuale fatto valere dal convenuto. pagina 13 di 17 Invero, secondo la prospettazione attorea, il diritto al risarcimento del danno invocato discenderebbe dal fatto che l'attore, inconsapevole del subentro nel nuovo contratto di fornitura di energia operato dal convenuto, avrebbe omesso di pagare le bollette emesse in forza di tale contratto in assenza dell'attivazione del servizio di domiciliazione bancaria. Tale omesso pagamento avrebbe indotto il convenuto a emettere la diffida nonché le lettere di messa in mora e, dunque, a ridurre il potenziamento e poi sospendere il servizio di erogazione dell'energia elettrica. Il tutto determinando in capo all'attore l'insorgenza di un pregiudizio asseritamente risarcibile, a titolo di lucro cessante, coincidente nello specifico con l'impossibilità di concedere in locazione l'immobile, nonché di venderlo per via del fatto che, nel corso delle visite effettuate dall'agente immobiliare con i clienti, la corrente saltava o mancava del tutto e, per tale ragione, il frigorifero emetteva cattivo odore.
L'attore ha lamentato altresì, quali voci di danno risarcibile a titolo di danno patrimoniale emergente, oltre 7.000 euro in qualità di spese sostenute a titolo di corrispettivo per la fornitura del gas, per le spese condominiali e per l'abbonamento al Golf CL IC.
Da ultimo, l'attore ha invocato il diritto a vedersi risarcito il pregiudizio di tipo non patrimoniale subito, coincidente con il danno morale derivante dall'impossibilità di utilizzare l'immobile in un periodo in cui, in convalescenza a seguito di un'importante operazione chirurgica subita, avrebbe preferito permanere presso l'appartamento oggetto di causa, lontano dal caos e dai rumori cittadini.
La domanda attorea è infondata e va, pertanto respinta.
L'art.2043 c.c. distingue infatti due voci di danno, evento e conseguenza, cui sono correlati due distinti cicli causali. Il danno evento è eziologicamente riconducibile al comportamento illecito e si manifesta come lesione contra ius e non iure. Il danno conseguenza è causalmente riconducibile al danno evento e consiste nelle conseguenze risarcibili prodottesi a seguito del verificarsi del danno evento, le quali possono essere sia di tipo patrimoniale sia non patrimoniale.
Quanto al danno conseguenza di tipo patrimoniale invocato dall'attore, si osserva quanto segue. Sulla base dell'art.1223 c.c., richiamato dall'art.2056 c.c. quale norma dettata nell'ambito della responsabilità extra-contrattuale, tanto il danno emergente quanto il lucro cessante possono essere oggetto di risarcimento nella misura in cui siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento/illecito.
Nel caso di specie, con riguardo alle spese sostenute dall'attore, di cui lo stesso chiede il risarcimento a titolo di danno patrimoniale emergente, va osservato che in nessun caso l'esborso di tali somme può essere ricondotto al comportamento illecito dell'attore. Segnatamente: le spese aventi ad oggetto il corrispettivo per la fornitura del gas nonché quelle condominiali, come tali dovute dal proprietario pagina 14 di 17 dell'appartamento a prescindere dall'utilizzo che dell'immobile questi ne faccia, sarebbero comunque state oggetto di esborso da parte dell'attore.
Con riguardo alle spese sostenute per l'abbonamento al Golf CL di IC non vi è prova alcuna che consenta all'odierno Giudicante di affermare che dalla condotta del convenuto sia derivata, come conseguenza immediata e diretta, la spesa per il Golf CL che altrimenti non sarebbe stata sostenuta, né può esser affermato che la sospensione dell'energia elettrica da parte del fornitore convenuto ostacoli la fruibilità del CL e, dunque, renda la relativa spesa ingiustificata.
Per ciò che attiene il danno da lucro cessante, consistente nella perdita del canone di locazione e nella perdita della chance di vendere l'immobile, si osserva che la prospettata doglianza è priva di fondamento, non essendo adeguatamente provata la circostanza secondo cui il la sospensione della fornitura di energia elettrica costituirebbe la causa della mancata locazione e, ancor più, della mancata vendita. Sul punto, non possono ritenersi sufficienti i documenti ai nn.26 e 27 allegati dall'attore, in quanto essi non forniscono prova alcuna della reale intenzione dei possibili conduttori/ acquirenti di condurre in locazione/acquistare l'appartamento.
Invero, la Cassazione a Sezioni Unite, pronunciatasi in materia di occupazione abusiva di immobili e con riferimento alla conseguente impossibilità per il proprietario di godere dell'immobile occupato, ha affermato che “il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale.” (Cass. civ. SS.UU., 15.11.2022 n.33645).
La prova della possibilità perduta di godere dell'immobile, mediante concessione a terzi dello stesso dietro corrispettivo, va però fornita da colui che invoca il risarcimento del danno, in linea con una tendenza giurisprudenziale propensa a ricusare ogni forma di danno figurativo e astratto. Fermo restando che tale prova possa ritenersi integrata anche mediante presunzioni (Cass. civ. sez. II, 2.12.24
n.30791), non può dubitarsi del fatto che il presupposto fattuale, che viene invocato da chi invoca tale risarcimento, debba sussistere. Nel caso di specie il medesimo deve risiedere nella sussistenza del nesso causale tra la condotta del convenuto e la possibilità perduta di concedere in locazione l'immobile.
Orbene, non è ravvisabile nel comportamento del convenuto, che pure è subentrato illecitamente nel contratto di fornitura pregressa e ha erogato l'energia elettrica dietro corrispettivo non pattuito, la causa eziologicamente rilevante rispetto alla mancata conclusione della locazione a terzi dell'immobile o alla mancata vendita.
pagina 15 di 17 Nel caso oggetto del presente giudizio, peraltro, il fatto che l'appartamento venisse normalmente concesso in locazione da parte del proprietario non è stato provato, né –a tali fini –può dirsi sufficiente quanto riportato nel doc.26, trattandosi di allegazione specificamente riferita al solo nuovo potenziale conduttore.
Si osserva, inoltre, che la perdita della disponibilità/godimento dell'immobile non può dirsi –nel caso in esame -conseguenza della sua inagibilità, dovendosi qualificare quest'ultima come una condizione che, per esser ritenuta sussistente, presuppone un'effettiva impossibilità di fruire e godere dell'appartamento. La sospensione dell'energia elettrica, disposta in conseguenza del mancato pagamento delle bollette, non è una condizione idonea a impedire la fruizione dell'appartamento dal momento che il mercato dell'elettricità è ricco di offerte e la sottoscrizione di un contratto di fornitura, sia ex novo che con subentro, è una circostanza nella disponibilità dell'attore, che, peraltro, risulta essersi già rivolto a un nuovo fornitore, il quale ha ripreso l'erogazione dell'elettricità.
Per le ragioni sopra esposte la domanda di risarcimento del danno formulata dall'attore è infondata e va rigettata. Il rigetto della domanda attorea determina, come naturale effetto, il mancato accoglimento della domanda di manleva formulata dal convenuto nei confronti del terzo chiamato, rimasto contumace.
3. Sulle spese di lite.
Avuto riguardo al complessivo esito della controversia e, in specie, della soccombenza reciproca, si configurano idonee ragioni, ex art.92 c.p.c., per disporne la totale compensazione tra le parti.
Nulla in relazione alle spese del terzo chiamato rimasto contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) in accoglimento della domanda formulata dall'attore accerta e dichiara Parte_1
l'inesistenza del contratto di fornitura asseritamente concluso con la controparte qui convenuta
Controparte_7
2) respinge la domanda di risarcimento del danno proposta dall'attore Parte_1
3) compensa interamente le spese di lite tra le parti.
pagina 16 di 17 Milano, 20 febbraio 2025
Il Giudice
Vincenzo Barbuto
L'Ufficio dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del M.O.T. Dott.ssa
Francesca Torlasco
pagina 17 di 17