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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 16/04/2025, n. 1393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1393 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
n. 6286/2019 r.g.a.c.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Martina Fusco;
rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il giudice
Dott.ssa Martina Fusco
n.6286/ 2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Martina Fusco, in funzione di giudice unico, pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 6286 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
, C.F./P.I. , in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e _1 P.IVA_1
difeso, giusta procura in atti, dall'avv. DI GIOVANNI MARIA GIOVANNA, presso cui elettivamente domicilia;
OPPONENTE
E
, C.F./P.I. , in persona del legale rapp.te p.t., e rapp.to e difeso, giusta CP_1 P.IVA_2
procura in atti, dall'avv. DI IESU RAIMONDO, presso cui elettivamente domicilia;
OPPOSTO
Oggetto: opposizione a d.i.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n°
27002).
In data 26 settembre 2019, il Tribunale di Nocera Inferiore emetteva il Decreto Ingiuntivo n.
1751/2019 con il quale ingiungeva, alla di pagare, in favore della ricorrente _1
, la somma di € 40.983,11, oltre gli interessi come da domanda e le spese della procedura che CP_1 liquidava in € 1.305,00 per compensi ed € 286,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, IVA e
C.P.A. come per legge.
Con atto di citazione notificato, a mezzo pec, in data 8 ottobre 2019, la società _1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1751/2019.
[...]
A sostegno della propria opposizione deduceva in via preliminare la nullità del decreto ingiuntivo opposto per incompetenza territoriale del giudice che lo ha emesso, la nullità del decreto ingiuntivo per carenza dei presupposti necessari alla sua emanazione e l'infondatezza della pretesa creditoria, in quanto la , si era resa responsabile dell'inadempimento delle obbligazioni contrattualmente CP_1
assunte, in violazione delle scadenze e delle modalità di esecuzione delle prestazioni indicate nel contratto di subappalto stipulato con la società avente ad oggetto l'esecuzione _1 di “Interventi di sistemazione idraulica del Fiume Sabato” – categoria opere fluviali (OG8)- da realizzarsi in San Michele di Serino (AV).
Si costituiva in giudizio la la quale contestava tutto quanto ex adverso dedotto ed CP_1
eccepito, specificando di aver adeguatamente provato il credito vantato e la quantità dello stesso sulla base delle fatture parzialmente pagate e poste alla base del ricorso per decreto ingiuntivo.
Sottolineava come queste ultime, non sono afferenti al contratto oggetto del recesso, stipulato con l'impresa riguardante i lavori di “sistemazione idraulica del fiume Sabato” _1
presso il Comune di San Michele di Serino (AV), identificati dal CUP J76E0700004000 CIG
31575550D1, ma di un diverso rapporto commerciale intercorrente tra le parti, riguardante il nolo a freddo di mezzi meccanici nonché la vendita di materiali.
Concludeva chiedendo, previa la concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, il rigetto dell'opposizione proposta e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese. Il giudice istruttore, ritenuti sussistenti i presupposti, concedeva la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto.
Parte opposta depositava prova dell'avvenuto invito alla negoziazione e la dichiarazione CP_1
delle parti di mancato accordo.
Il Gi ritenuta irrilevante la prova orale articolata dalle parti e, pertanto, la causa matura per la decisione, rinviava la stessa per la discussione ex art 281 sexies c.p.c.
L'udienza del 19/03/2025 veniva sostituita dal deposito di note di trattazione scritta.
La causa viene pertanto decisa con la presente sentenza, allegata al provvedimento ex art 127 ter c.p.c.
L'opposizione va rigettata.
Nel caso in esame, parte opponente fondava la propria opposizione su due circostanze:
- la prima, secondo cui il contratto tra le parti sarebbe stato regolato da contratto di subappalto poi oggetto di recesso in ragione dell'inadempimento altrui;
- la seconda, afferente alla contestazione del valore probatorio delle fatture nel giudizio di opposizione.
Ebbene come prontamente evidenziato da parte opposta e riscontrato dalla documentazione in atti, nonché dalle fatture oggetto del ricorso ingiuntivo, tra le società e CP_1 _1
esistevano due diversi e distinti rapporti commerciali, uno costituito dal contratto di sub appalto afferente “Interventi di sistemazione idraulica del fiume Sabato”, identificati dal CUP
J76E0700004000 CIG 31575550D1 presso il Comune di San Michele di Serino ed un secondo distinto rapporto obbligatorio in cui la società richiedeva alla società _1 CP_1 separatamente ed al di fuori delle prestazioni concordate nell'appalto, anche il nolo a freddo di mezzi meccanici nonché la vendita di materiali.
Le eccezioni poste a base dell'opposizione, dunque, riguardano un altro rapporto contrattuale e non le fatture azionate nel ricorso per decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, ove la società CP_1
chiedeva il pagamento, in via monitoria, esclusivamente dei crediti delle fatture n. 24 del 30.09.2016,
n. 25 del 10.10.2016, n. 08 del 21.03.2017, n. 09 del 21.03.2017, n. 22 del 16.08.2017 e n. 23 del
18.08.2017 per l'importo complessivo di €. 262.771,01, decurtati dell'importo ricevuto in pagamento dalla società pari ad € 221.787,90, come si evince dalla documentazione allegata. _1
Da tale considerazione deriva in primo luogo il rigetto dall'avversa eccezione di incompetenza per territorio dell'adito Tribunale. Ed infatti la pattuizione contenuta nel contratto di subappalto stipulato tra l' e la e rubricato “foro competente”, attiene ad un rapporto Controparte_2 CP_1
diverso rispetto a quello oggetto del decreto ingiuntivo e non può essere pedissequamente ritenuto applicabile anche al di fuori di quella specifica relazione commerciale. Per altro la relativa clausola non appare nemmeno singolarmente approvata e sottoscritta, per cui sarebbe comunque inefficace ai sensi dell'art 1341 c.c.
Venendo al merito del credito, si rileva che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore-opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a carico del debitore- opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Proprio in ragione della sua posizione processuale di convenuto in senso sostanziale ai sensi dell'art. 167 c.p.c., l'opponente è, quindi, altresì gravato dall'onere di contestazione specifica dei fatti posti a fondamento della domanda proposta dal creditore ingiungente.
Nel caso di specie, la genericità del tenore delle eccezioni di cui all'atto di opposizione ha sicuro rilievo ai sensi dell'art 115 c.p.c., per cui il Giudice "deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti, nonché "i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita" (art 115
с.р.с.).
In particolare, dal citato art 115 c.p.c. emerge l'onere delle parti di fornire adeguata e tempestiva prova ai fatti che si pongono alla base delle proprie pretese (o difese), ai sensi degli artt 163 e 167 c.p.c.
Applicando il disposto dell'art 115 c.p.c. (che rafforza il regime preclusivo del processo civile) al procedimento di opposizione, deriva, come si è detto, in capo a parte opponente, convenuta in senso sostanziale, l'onere di specifica contestazione dei fatti costitutivi della domanda attorea che non può, dunque, limitarsi alla generica contestazione del quantum del credito e ciò in quanto la non contestazione, a cui equivale la contestazione generica, è un "comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti" (cfr. Cass. Sez. III, Sentenza n. 10031/2004).
La giurisprudenza ormai costante, cui la scrivente pienamente aderisce, ritiene, inoltre, che equivalga a contestazione generica, e perciò irrilevante ai sensi dell'art 115 c.p.c., la difesa dell'opponente che si limita a contestare la valenza probatoria delle fatture, in quanto trattasi di argomentazione acritica, di mero diritto, carente di qualunque riferimento al caso concreto.
Ebbene tanto doverosamente premesso, come già anticipato, la parte opponente ha fondato la propria opposizione esclusivamente sulla contestazione del rapporto cristallizzato nel contratto di sub- appalto, chiarendo che lo stesso sarebbe stato risolto per l'avverso inadempimento. Alcuna contestazione è stata, al contrario, sollevata, in ordine al rapporto di fornitura di merci effettivamente dedotto nel procedimento monitorio, rapporto che deve, pertanto, dirsi provato.
Né rilevano le contestazioni, per altro solo tardivamente formulate nelle memorie ex art 183 co 6
c.p.c. – e non nella prima difesa utile- in ordine alla mancata prova del rapporto di fornitura. Se è vero, infatti, che la fattura commerciale validamente spendibile come prova del credito nel procedimento monitorio, non lo è parimenti nel procedimento di opposizione, è anche vero che ai fini del valore probatorio delle suddette fatture deve essere considerato l'intero complesso processuale articolato. Nel caso in esame, non solo la fornitura in oggetto non è stata specificamente contestata – si ripete, la contestazione del valore probatorio delle fatture non equivale a contestazione del rapporto ex art 115 c.p.c.- ma è anche avvalorata dalla registrazione delle suddette fatture nel registro contabile.
Inoltre la società odierna opponente ha dato parzialmente esecuzione alle fatture azionate, attraverso il versamento di somme in acconto (ed in realtà a copertura della maggior parte del dovuto) proprio in relazione alle fatture prodotte: tanto è facilmente evincibile dalle annotazione bancarie, riportanti anche le causali dei bonifici effettuati dalla con indicazione specifica delle fatture di Pt_1
riferimento.
La parziale esecuzione del rapporto di fornitura in questione deve essere considerato quale riconoscimento del medesimo, con conseguente definitiva irrilevanza delle generiche contestazioni sollevate.
A fronte della genericità delle contestazioni di cui all'atto di opposizione, si ritiene, al contrario, che la parte opposta abbia fondato la sua pretesa su adeguata prova scritta.
Provato senza dubbio il credito, sarebbe spettato al debitore dimostrare la differenza tra quanto richiesto dalla parte opposta e quanto dovuto.
Sul punto, le S.U. della Corte di Cassazione, con sentenza n. 13533/2001 hanno chiarito che "In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è
gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento."
In sostanza, qualora venga dedotto l'inadempimento di una prestazione contrattuale, ferma la prova del contratto, a colui che agisce in giudizio è richiesta esclusivamente l'allegazione dell'inadempimento, mentre spetterà alla controparte provare l'estinzione della prestazione a suo carico.
Ebbene nel caso in esame, la parte opponente non ha assolto il proprio onere di provare fatti estintivi o modificativi della pretesa, al contrario, compiutamente provata dall'opposta.
Per tale motivo, l'opposizione va rigettata, e il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del DM
147/2022, secondo il valore della controversia, tenuto conto dell'assenza di questioni in fatto e in diritto di particolare complessità
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) rigetta l'opposizione e per l'effetto integralmente conferma il decreto ingiuntivo opposto, che dichiara definitivamente esecutivo;
b) Condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta delle spese di lite, che liquida in complessivi € 5.261,00, oltre Iva e Cpa, come per legge, spese generali al 15%. depositato telematicamente in data 16/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Martina Fusco
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Martina Fusco;
rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il giudice
Dott.ssa Martina Fusco
n.6286/ 2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Martina Fusco, in funzione di giudice unico, pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 6286 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
, C.F./P.I. , in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e _1 P.IVA_1
difeso, giusta procura in atti, dall'avv. DI GIOVANNI MARIA GIOVANNA, presso cui elettivamente domicilia;
OPPONENTE
E
, C.F./P.I. , in persona del legale rapp.te p.t., e rapp.to e difeso, giusta CP_1 P.IVA_2
procura in atti, dall'avv. DI IESU RAIMONDO, presso cui elettivamente domicilia;
OPPOSTO
Oggetto: opposizione a d.i.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n°
27002).
In data 26 settembre 2019, il Tribunale di Nocera Inferiore emetteva il Decreto Ingiuntivo n.
1751/2019 con il quale ingiungeva, alla di pagare, in favore della ricorrente _1
, la somma di € 40.983,11, oltre gli interessi come da domanda e le spese della procedura che CP_1 liquidava in € 1.305,00 per compensi ed € 286,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, IVA e
C.P.A. come per legge.
Con atto di citazione notificato, a mezzo pec, in data 8 ottobre 2019, la società _1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1751/2019.
[...]
A sostegno della propria opposizione deduceva in via preliminare la nullità del decreto ingiuntivo opposto per incompetenza territoriale del giudice che lo ha emesso, la nullità del decreto ingiuntivo per carenza dei presupposti necessari alla sua emanazione e l'infondatezza della pretesa creditoria, in quanto la , si era resa responsabile dell'inadempimento delle obbligazioni contrattualmente CP_1
assunte, in violazione delle scadenze e delle modalità di esecuzione delle prestazioni indicate nel contratto di subappalto stipulato con la società avente ad oggetto l'esecuzione _1 di “Interventi di sistemazione idraulica del Fiume Sabato” – categoria opere fluviali (OG8)- da realizzarsi in San Michele di Serino (AV).
Si costituiva in giudizio la la quale contestava tutto quanto ex adverso dedotto ed CP_1
eccepito, specificando di aver adeguatamente provato il credito vantato e la quantità dello stesso sulla base delle fatture parzialmente pagate e poste alla base del ricorso per decreto ingiuntivo.
Sottolineava come queste ultime, non sono afferenti al contratto oggetto del recesso, stipulato con l'impresa riguardante i lavori di “sistemazione idraulica del fiume Sabato” _1
presso il Comune di San Michele di Serino (AV), identificati dal CUP J76E0700004000 CIG
31575550D1, ma di un diverso rapporto commerciale intercorrente tra le parti, riguardante il nolo a freddo di mezzi meccanici nonché la vendita di materiali.
Concludeva chiedendo, previa la concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, il rigetto dell'opposizione proposta e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese. Il giudice istruttore, ritenuti sussistenti i presupposti, concedeva la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto.
Parte opposta depositava prova dell'avvenuto invito alla negoziazione e la dichiarazione CP_1
delle parti di mancato accordo.
Il Gi ritenuta irrilevante la prova orale articolata dalle parti e, pertanto, la causa matura per la decisione, rinviava la stessa per la discussione ex art 281 sexies c.p.c.
L'udienza del 19/03/2025 veniva sostituita dal deposito di note di trattazione scritta.
La causa viene pertanto decisa con la presente sentenza, allegata al provvedimento ex art 127 ter c.p.c.
L'opposizione va rigettata.
Nel caso in esame, parte opponente fondava la propria opposizione su due circostanze:
- la prima, secondo cui il contratto tra le parti sarebbe stato regolato da contratto di subappalto poi oggetto di recesso in ragione dell'inadempimento altrui;
- la seconda, afferente alla contestazione del valore probatorio delle fatture nel giudizio di opposizione.
Ebbene come prontamente evidenziato da parte opposta e riscontrato dalla documentazione in atti, nonché dalle fatture oggetto del ricorso ingiuntivo, tra le società e CP_1 _1
esistevano due diversi e distinti rapporti commerciali, uno costituito dal contratto di sub appalto afferente “Interventi di sistemazione idraulica del fiume Sabato”, identificati dal CUP
J76E0700004000 CIG 31575550D1 presso il Comune di San Michele di Serino ed un secondo distinto rapporto obbligatorio in cui la società richiedeva alla società _1 CP_1 separatamente ed al di fuori delle prestazioni concordate nell'appalto, anche il nolo a freddo di mezzi meccanici nonché la vendita di materiali.
Le eccezioni poste a base dell'opposizione, dunque, riguardano un altro rapporto contrattuale e non le fatture azionate nel ricorso per decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, ove la società CP_1
chiedeva il pagamento, in via monitoria, esclusivamente dei crediti delle fatture n. 24 del 30.09.2016,
n. 25 del 10.10.2016, n. 08 del 21.03.2017, n. 09 del 21.03.2017, n. 22 del 16.08.2017 e n. 23 del
18.08.2017 per l'importo complessivo di €. 262.771,01, decurtati dell'importo ricevuto in pagamento dalla società pari ad € 221.787,90, come si evince dalla documentazione allegata. _1
Da tale considerazione deriva in primo luogo il rigetto dall'avversa eccezione di incompetenza per territorio dell'adito Tribunale. Ed infatti la pattuizione contenuta nel contratto di subappalto stipulato tra l' e la e rubricato “foro competente”, attiene ad un rapporto Controparte_2 CP_1
diverso rispetto a quello oggetto del decreto ingiuntivo e non può essere pedissequamente ritenuto applicabile anche al di fuori di quella specifica relazione commerciale. Per altro la relativa clausola non appare nemmeno singolarmente approvata e sottoscritta, per cui sarebbe comunque inefficace ai sensi dell'art 1341 c.c.
Venendo al merito del credito, si rileva che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore-opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a carico del debitore- opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Proprio in ragione della sua posizione processuale di convenuto in senso sostanziale ai sensi dell'art. 167 c.p.c., l'opponente è, quindi, altresì gravato dall'onere di contestazione specifica dei fatti posti a fondamento della domanda proposta dal creditore ingiungente.
Nel caso di specie, la genericità del tenore delle eccezioni di cui all'atto di opposizione ha sicuro rilievo ai sensi dell'art 115 c.p.c., per cui il Giudice "deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti, nonché "i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita" (art 115
с.р.с.).
In particolare, dal citato art 115 c.p.c. emerge l'onere delle parti di fornire adeguata e tempestiva prova ai fatti che si pongono alla base delle proprie pretese (o difese), ai sensi degli artt 163 e 167 c.p.c.
Applicando il disposto dell'art 115 c.p.c. (che rafforza il regime preclusivo del processo civile) al procedimento di opposizione, deriva, come si è detto, in capo a parte opponente, convenuta in senso sostanziale, l'onere di specifica contestazione dei fatti costitutivi della domanda attorea che non può, dunque, limitarsi alla generica contestazione del quantum del credito e ciò in quanto la non contestazione, a cui equivale la contestazione generica, è un "comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti" (cfr. Cass. Sez. III, Sentenza n. 10031/2004).
La giurisprudenza ormai costante, cui la scrivente pienamente aderisce, ritiene, inoltre, che equivalga a contestazione generica, e perciò irrilevante ai sensi dell'art 115 c.p.c., la difesa dell'opponente che si limita a contestare la valenza probatoria delle fatture, in quanto trattasi di argomentazione acritica, di mero diritto, carente di qualunque riferimento al caso concreto.
Ebbene tanto doverosamente premesso, come già anticipato, la parte opponente ha fondato la propria opposizione esclusivamente sulla contestazione del rapporto cristallizzato nel contratto di sub- appalto, chiarendo che lo stesso sarebbe stato risolto per l'avverso inadempimento. Alcuna contestazione è stata, al contrario, sollevata, in ordine al rapporto di fornitura di merci effettivamente dedotto nel procedimento monitorio, rapporto che deve, pertanto, dirsi provato.
Né rilevano le contestazioni, per altro solo tardivamente formulate nelle memorie ex art 183 co 6
c.p.c. – e non nella prima difesa utile- in ordine alla mancata prova del rapporto di fornitura. Se è vero, infatti, che la fattura commerciale validamente spendibile come prova del credito nel procedimento monitorio, non lo è parimenti nel procedimento di opposizione, è anche vero che ai fini del valore probatorio delle suddette fatture deve essere considerato l'intero complesso processuale articolato. Nel caso in esame, non solo la fornitura in oggetto non è stata specificamente contestata – si ripete, la contestazione del valore probatorio delle fatture non equivale a contestazione del rapporto ex art 115 c.p.c.- ma è anche avvalorata dalla registrazione delle suddette fatture nel registro contabile.
Inoltre la società odierna opponente ha dato parzialmente esecuzione alle fatture azionate, attraverso il versamento di somme in acconto (ed in realtà a copertura della maggior parte del dovuto) proprio in relazione alle fatture prodotte: tanto è facilmente evincibile dalle annotazione bancarie, riportanti anche le causali dei bonifici effettuati dalla con indicazione specifica delle fatture di Pt_1
riferimento.
La parziale esecuzione del rapporto di fornitura in questione deve essere considerato quale riconoscimento del medesimo, con conseguente definitiva irrilevanza delle generiche contestazioni sollevate.
A fronte della genericità delle contestazioni di cui all'atto di opposizione, si ritiene, al contrario, che la parte opposta abbia fondato la sua pretesa su adeguata prova scritta.
Provato senza dubbio il credito, sarebbe spettato al debitore dimostrare la differenza tra quanto richiesto dalla parte opposta e quanto dovuto.
Sul punto, le S.U. della Corte di Cassazione, con sentenza n. 13533/2001 hanno chiarito che "In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è
gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento."
In sostanza, qualora venga dedotto l'inadempimento di una prestazione contrattuale, ferma la prova del contratto, a colui che agisce in giudizio è richiesta esclusivamente l'allegazione dell'inadempimento, mentre spetterà alla controparte provare l'estinzione della prestazione a suo carico.
Ebbene nel caso in esame, la parte opponente non ha assolto il proprio onere di provare fatti estintivi o modificativi della pretesa, al contrario, compiutamente provata dall'opposta.
Per tale motivo, l'opposizione va rigettata, e il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del DM
147/2022, secondo il valore della controversia, tenuto conto dell'assenza di questioni in fatto e in diritto di particolare complessità
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) rigetta l'opposizione e per l'effetto integralmente conferma il decreto ingiuntivo opposto, che dichiara definitivamente esecutivo;
b) Condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta delle spese di lite, che liquida in complessivi € 5.261,00, oltre Iva e Cpa, come per legge, spese generali al 15%. depositato telematicamente in data 16/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Martina Fusco