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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/07/2025, n. 3418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3418 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9644/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Relatore dott. Serafina Aceto Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9644/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA PA C.F._1 ASSAROTTI, 3 10122 TORINO presso lo studio degli avv.ti DUTTO LAURA e STEFANIA CACCIABUE che lo rappresentano e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE contro
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1 C.F._2 RAINUSSO 118 MODENA presso lo studio dell'avv. MIRAGLIA PASQUALINO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
e nei confronti di
Avv. ALESSANDRA POLI in qualità di curatrice speciale del minore Persona_1
(C.F. ) elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino, Via
[...] C.F._3
Cibrario n°30 bis .
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per il ricorrente:
- disporre l'affido del figlio minore in via esclusiva al padre, con collocazione PA presso quest'ultimo anche ai fini della residenza anagrafica e con esercizio in capo allo stesso in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 Cod. Civ. della responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni e richieste di documenti;
- dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre sul figlio minore Pt_1 ;
[...]
- sospendere gli incontri tra la madre e il figlio, prevedendo sin d'ora che la loro eventuale ripresa sia subordinata ad una valutazione, effettuata dal Servizio di NPI che ha in carico il nucleo, di corrispondenza all'interesse del minore e che, a seguito della ripresa, proseguano in luogo neutro, alla presenza di personale educativo e con cadenza stabilita dagli operatori (sociale, educativo e di psicologia dell'età evolutiva) nell'interesse del minore, con espressa esclusione della possibilità di addivenire alla liberalizzazione degli incontri madre-figlio;
- disporre il divieto per la Sig.ra di condurre il figlio minore al di fuori CP_1 PA del territorio nazionale;
- confermare la presa in carico del nucleo familiare da parte del Servizio Sociale e NPI/psicologia per interventi di monitoraggio e sostegno a favore del minore nonché per l'avvio di un massiccio percorso psicologico e di sostegno alle genitorialità in favore della Sig.ra CP_1
- disporre che la Sig.ra versi mensilmente al Sig. , entro il giorno 5 di ogni mese, la CP_1 Pt_1 somma di € 150,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, o veriore ritenuta congrua nell'interesse del minore, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo d'intesa in uso presso il Tribunale di Torino.
Con vittoria delle spese e degli onorari di giudizio.
*
Per la convenuta: Disporre l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i PA genitori, con collocamento prevalente la dimora del padre, consentendo al minore il mantenimento di un rapporto equilibrato con entrambi i genitori, e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Ciascun genitore, quando avrà presso di sé il figlio, eserciterà disgiuntamente responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione. Le decisioni di straordinaria amministrazione, relative ad istruzione, educazione e salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori.
- stabilire, che la madre possa vedere liberamente il minore, allorquando la stessa si recherà in Italia, compatibilmente con gli impegni lavorativi della madre e scolastici del figlio.
- durante le ferie estive, per un periodo di 15 (quindici) giorni anche non consecutivi. A tal fine i genitori si comunicheranno reciprocamente, con congruo preavviso e comunque entro il 31 maggio di ogni anno, i periodi di vacanza;
- una settimana durante le vacanze natalizie e tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Capodanno la festività del Lunedì dell'Angelo. Quanto al giorno di Natale e a quello di Pasqua, i genitori staranno con i figli, o in occasione del pranzo o per la cena alternandosi di anno in anno. A prescindere dal calendario di visite, i genitori trascorreranno con il figlio i giorni del proprio compleanno e con il padre il 19 marzo e con la mamma la Festa della Mamma. In ogni caso, i genitori si adopereranno fattivamente per favorire ulteriori incontri, rispetto a quelli già stabiliti, tra la madre e il figlio tenuto conto dei desiderata di e con un preavviso di almeno Pt_1 24 ore. I genitori hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico e devono essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé i minori;
- Confermare a carico della Sig.ra un assegno di mantenimento in favore del figlio pari ad CP_1 euro 150,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate come da protocollo del Tribunale di Torino
*
Per il curatore speciale del minore: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in via preliminare:
-previo ogni opportuno accertamento, dichiararsi la decadenza di parte resistente derivante dalla eccepita tardiva costituzione in ordine alle istanze istruttorie e alle domande non afferenti diritti indisponibili per le ragioni di cui alla parte narrativa che deve intendersi qui integralmente richiamata,
-parimenti, previo ogni opportuno accertamento, dichiararsi la violazione della parte resistente del combinato disposto degli artt. 473-bis. 48 e 473-bis.12 c.p.c. e conseguentemente applicarsi alla medesima gli artt. 116 2° co. c.p.c. nonché l'art. 92 1° co. e l'art. 96 c.p.c.
Nel merito : -previa ogni più opportuna declaratoria di rito e di merito, dichiararsi la decadenza dalla responsabilità della madre- sig.ra del minore Parte_2 PA
, per le ragioni di cui alla parte motiva della presente nota, con reiezione integrale di ogni
[...] domanda della resistente in punto di affidamento, tempi e modalità di permanenza del figlio minore;
-confermarsi ogni presa in carico attualmente attiva a favore del minore e la prosecuzione di eventuale monitoraggio;
-valutarsi, nell'esclusivo interesse del minore, l'immediata sospensione degli incontri in Luogo Neutro alla presenza di educatore fra la madre ed il figlio minore , ovvero, in PA subordine, autorizzarsi in alternativa, esclusivamente previo avvio da parte della madre di percorso di sostegno alla genitorialità presso la NPI/Psicologia dell'età evolutiva con successiva valutazione positiva al prosieguo del regime dei Luoghi Neutri, incontri protetti ogni 6/8 settimane, con autorizzazione al Servizio Sociale a sospenderli ove disertati dalla madre;
-confermarsi i contenuti della sentenza di separazione n° 916/23 resa nel giudizio R.G. 4210/19 in punto di affidamento esclusivo rafforzato al padre, ex art. 337 quater 3° co. c.c., nonché di collocamento presso il padre anche ai fini della residenza anagrafica del figlio minore;
-confermarsi il divieto alla madre sig.ra di condurre con sé il Parte_2 figlio minore , attesa la circostanza di vivere e lavorare all'estero, oltre PA all'esito delle procedure afferenti la sottrazione ed il trattenimento del figlio minore all'estero;
-confermarsi -allo stato-, in mancanza di ulteriori elementi come prescritti dall'art. 473-bis. 48 c.p.c., e dal richiamo in esso contenuto all'art. 473-bis. 12 c.p.c., il versamento del contributo al mantenimento del figlio minore nell'importo di € 150,00= (centocinquanta) PA mensili, o di quell'altra veriore misura che risulti congrua in corso di causa nell'interesse del minore e delle sue esigenze di crescita, da rivalutarsi annualmente secondo indice ISTAT, e da corrispondersi a mezzo di bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese al padre del minore sig. PA
, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo Protocollo d'intesa in materia, in uso presso
[...] l'Ecc.mo Tribunale adito.
-respingersi l'istanza istruttoria in punto di disponenda CTU che, atteso l'atteggiamento scarsamente collaborante della convenuta rispetto alle prescrizioni rivolte alla stessa dalla sentenza di separazione e disattese, nonché stante l'assenza di evoluzione della situazione malgrado il provvedimento dellì abbia consentito risulta priva di elementi sui quali poter valutare la stessa fondatezza della richiesta, oltreché determinante una nuova esposizione del minore ad un contesto osservativo e valutativo che rappresenterebbe per il medesimo l'ennesima fatica emotiva, evitabile, attesa la presenza di un monitoraggio dei Servizi, incluso quello di NPI/Psicologia come disposto, che fornisce aggiornamento periodico anche in merito alla qualità del legame del bambino con entrambe le figure genitoriali;
-in ordine alle istanze istruttorie di parte ricorrente ci si rimette al prudente apprezzamento dell'Ill.mo Giudicante, anche in esito al deposito delle richieste relazioni dei Servizi che potrebbero rendere superflua l'istruttoria, in considerazione altresì dell'indicazione degli esponenti dei medesimi Servizi quali testimoni, ed all'opportunità di escuterli, laddove gli stessi devono conservare una posizione di neutralità ed oggettività rispetto alle parti in causa.
*
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e PA Parte_2 contraevano matrimonio con rito civile in GIVOLETTO il 10/05/2014.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di GIVOLETTO (atto n. 1 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 19/8/2015. Pt_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 27/2/2023- pubblicata il 1/3/2023.
Con ricorso depositato il 30/05/2024 ha chiesto a questo Tribunale PA di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
Con riguardo al minore ha domandato disporsi l'affidamento esclusivo e collocamento presso di sé, di dichiararsi la decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre, la prosecuzione degli incontri madre- figlio in luogo neutro nonché la continuazione della presa in carico del nucleo da parte dei servizi competenti, inoltre, di disporsi un contributo al mantenimento a carico della madre di euro 150,00 oltre spese straordinarie al 50%, con vittoria delle spese di giudizio.
Con comparsa di costituzione depositata il 9/10/2024 ha condiviso la Controparte_1 domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e con riguardo al minore ha domandato l'affidamento condiviso del minore con collocazione presso il padre, un calendario di visite libere allorquando ella è in Italia e confermare il contributo al mantenimento di euro 150,00 oltre il 50% delle spese straordinarie.
Con decreto dell'11/06/2024 il Presidente vista la domanda di decadenza nominava curatore speciale del minore l'avv. Alessandra Poli.
Con comparsa di costituzione depositata il 25/10/2024 si costituiva il curatore domandando la prosecuzione degli incontri in luogo neutro, nonché la prosecuzione della presa in carico da parte dei servizi, il contributo al mantenimento così come indicato dalle parti e, infine, con riguardo alla domanda di decadenza si riservava al prosieguo dell'espletanda istruttoria e all'esito del deposito dei Servizi tutti incaricati.
Avanti al Presidente relatore, all'udienza del 6/11/2024, compariva personalmente parte ricorrente e il suo difensore, la curatrice speciale e per parte convenuta solo il difensore.
Emanati i provvedimenti provvisori ed urgenti, pronunciata sentenza non definitiva sullo status proposta da parte ricorrente, la causa era rimessa sul ruolo per l'esame delle questioni controverse.
All'esito della discussione, previo parere del PM, la causa era rimessa al Collegio per tale decisione.
MOTIVI DELLA DECSIONE
Pronunciata sentenza non definitiva 10- 12 gennaio 2025 che ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, considerato che la causa può essere decisa senza necessità di istruttoria, confermata sul punto l'ordinanza 21.11.2024, si tratta di esaminare le questioni controverse.
SULLA DOMANDA DI DECADENZA
La domanda è stata avanzata dal ricorrente e il curatore del minore vi ha aderito. Occorre ricordare, in proposito, che ai sensi dell'art. 330 cod. civ., il giudice può pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale nei casi in cui il genitore viola o trascura i suoi doveri ovvero abusa dei relativi poteri, ogni qualvolta tale violazione, omissione o abuso abbia comportato un grave pregiudizio per il figlio.
La giurisprudenza della Corte di cassazione (da ultimo cfr. Cass. ord. n. 24708 del 2024) ha chiarito che “il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale è adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore, dovendo il giudice di merito esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali (Cass., Sez. I, 9 maggio 2023, n. 12237)”.
Il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale costituisce in sostanza “l'extrema ratio, ossia una misura adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore e solo ove gli altri provvedimenti disciplinati dal legislatore non siano comunque idonei a tutelare l'interesse prevalente di quest'ultimo a crescere sano nel contesto familiare d'origine (Cass., Sez. I, 27 ottobre 2023, n. 29814). Il provvedimento ablativo della responsabilità dei genitori, infatti, è preordinato alla esigenza prioritaria della tutela degli interessi del figlio: esso non costituisce una sanzione a comportamenti inadempienti dei genitori ma piuttosto è fondato sull'accertamento, da parte del giudice, degli effetti lesivi che detti comportamenti hanno prodotto e possono ulteriormente produrre in danno del figlio, tali da giustificare l'ablazione della responsabilità genitoriale (Cass., Sez. I, 7 giugno 2017, n. 14145).
Pertanto, se non vi è un concreto pregiudizio l'autorità giudiziaria non può intervenire con la decadenza, atteso che il provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale è preordinato all'esigenza prioritaria della tutela degli interessi del figlio. Per tale ragione, ai fini della pronuncia di decadenza non è sufficiente che il genitore abbia violato e trascurato i doveri inerenti alla propria veste (in alternativa all'abuso dei relativi poteri), ma occorre anche che da ciò sia conseguito pregiudizio per il figlio e tale pregiudizio deve anche essere grave e certamente, alla luce della struttura della norma, non può ritenersi implicito in ogni accertata violazione dei doveri genitoriali. Occorre, inoltre, la verifica, in applicazione del principio del superiore interesse del minore, della possibilità che tale rimedio incontri, nel caso concreto, un limite nell'esigenza di evitare un trauma, anche irreparabile, allo sviluppo fisico-cognitivo del figlio, in conseguenza del brusco e definitivo abbandono del genitore con il quale abbia sempre vissuto e della correlata lacerazione di ogni consuetudine di vita (Cass., Sez. I, 3 agosto 2023, n. 23669).
Per venire all'esame del caso concreto, non è dato ravvisare i presupposti per la pronuncia ablativa.
Sebbene la sentenza di separazione risalente al 2023 avesse già evidenziato gli agiti gravemente disfunzionali materni, che determinarono l'affidamento c.d. super esclusivo del figlio al papà, figura ritenuta invece adeguata ed accudente;
che gli incontri madre/figlio continuassero ad avvenire in ambiente protetto, alla presenza di personale educativo ed esclusivamente di persona;
il divieto alla sig.ra di condurre il figlio minore Parte_2 al di fuori del territorio nazionale; la presa in carico del nucleo Persona_1 familiare da parte del Servizio Sociale e NPI/psicologia per interventi di monitoraggio e sostegno del minore nella condizione separativa dei genitori nonché per l'avvio di un massiccio percorso psicologico e di sostegno alle genitorialità in favore della , fintanto che risulti CP_1 necessario, va detto che la convenuta vive e lavora in Svizzera, essendo divenuta nel frattempo mamma di una bambina.
È del tutto evidente che tale condizione determina difficoltà sia nell'attuazione degli incontri con il figlio calendarizzati dai Servizi sia nella fruttuosa adesione agli interventi stabiliti dal Giudice della separazione che imporrebbero la sua presenza in Italia, talchè, e a ben vedere, la decadenza si risolverebbe in una mera misura sanzionatoria.
A ciò si aggiunga, quanto all'aspetto più pregnante che deve essere sottolineato ai fini della pronuncia di decadenza, come le relazioni dei Servizi 23 ottobre 2024 e 17 marzo 2025 evidenzino: la ripresa sia pure irregolare degli incontri in luogo neutro, condizionata all'evidenza dalla lontananza della madre, essendo emersa “una buona relazione madre – bambino”; che “…lo stesso ha recentemente riferito alle operatrici che vorrebbe vedere di più la Pt_1 mamma e la sorellina, ma per il momento preferisce gli incontri con la madre in presenza, perché le video chiamate gli creano disagio” (videochiamate proposte dalla stessa madre); che “…che il minore ha raggiunto un buon equilibrio nel contesto familiare paterno e al momento non presenta rischi psico evolutivi. Nonostante la connotazione positiva del rapporto madre- bambino, riporta disagio provocatogli dagli incontri a distanza, si consiglia quindi il più Pt_1 possibile di evitarle favorendo le visite in presenza, e che esse siano più costanti”; che, giustappunto “…sulla base degli elementi finora emersi, pur sottolineando la necessità del bimbo di mantenere un rapporto significativo con la madre e l'andamento positivo degli incontri svolti, si rileva la notevole difficoltà nel permettere al minore una maggiore vicinanza alla madre ed una regolare costanza degli incontri madre-figlio”.
Da ultimo, la difficoltà della madre, che vorrebbe vedere di più il figlio e contatta con regolarità il padre per avere notizie, nell'organizzare le trasferte.
Conclusivamente una situazione di sicuro oggettivamente complessa, ma non foriera allo stato di rischi per il minore, che può essere fronteggiata mantenendo tutte le misure già adottate con la sentenza di separazione.
SUL REGIME DI AFFIDAMENTO E SUGLI OBBLIGHI DI CONTRIBUZIONE.
La conferma dell'affidamento esclusivo rafforzato in capo al padre disposto con la sentenza di separazione è, nel contesto, inevitabile conseguendo che lo avrà il potere di adottare, in via Pt_1 esclusiva, tutte le decisioni inerenti alla salute, all'istruzione e alla collocazione del figlio, e al rilascio di documenti anche validi per l'espatrio.
Di conseguenza ben potrà il padre sottoporre il minore, se lo riterrà, agli interventi suggeriti dal curatore.
Non vi è invece ragione di sospendere il regime di incontri madre – figlio così come in vigore essendo inimmaginabile un regime, per così dire, libero considerato che le criticità accuratamente descritte nella sentenza di separazione (che non consta essere stata impugnata), all'esito di una CTU, non risultano essere state risolte.
Sembra semmai opportuno che i Servizi che hanno in carico il nucleo, per agevolare la relazione genitoriale, di attivare un programma di videochiamate alla presenza di educatore – presso l'abitazione o altro luogo gradito dal minore - che, tenuto conto del disagio verbalizzato dal bambino rispetto a tale forma di comunicazione, dovrà essere necessariamente monitorato al fine di evitare possibili pregiudizi.
Restano ferme le cautele imposte e le indicazioni stabilite dalla sentenza di separazione quanto al divieto di espatrio e le prese in carico, con raccomandazione ai genitori di aderire ai progetti.
Sull'ammontare del contributo a carico della madre al mantenimento del figlio non si registra sostanziale controversa.
SULLE SPESE DI LITE
L'esito della lite con reciproca soccombenza impone di compensare le spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
a) Conferma il regime di affidamento del minore e il diritto di visita materno così come disciplinati dalla sentenza del Tribunale di Torino n. 916/2023 pubblicata il 1.3.2023. b) Conferma il contributo a carico della madre al mantenimento del figlio previsto nella predetta sentenza. c) Dispone che i Servizi che hanno in carico il nucleo di valutare un programma di videochiamate alla presenza di educatore – presso l'abitazione o altro luogo gradito dal minore – con monitoraggio al fine di evitare possibili pregiudizi. d) Compensa per intero le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 11/07/2025
Il Presidente rel.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Relatore dott. Serafina Aceto Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9644/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA PA C.F._1 ASSAROTTI, 3 10122 TORINO presso lo studio degli avv.ti DUTTO LAURA e STEFANIA CACCIABUE che lo rappresentano e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE contro
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1 C.F._2 RAINUSSO 118 MODENA presso lo studio dell'avv. MIRAGLIA PASQUALINO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
e nei confronti di
Avv. ALESSANDRA POLI in qualità di curatrice speciale del minore Persona_1
(C.F. ) elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino, Via
[...] C.F._3
Cibrario n°30 bis .
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per il ricorrente:
- disporre l'affido del figlio minore in via esclusiva al padre, con collocazione PA presso quest'ultimo anche ai fini della residenza anagrafica e con esercizio in capo allo stesso in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 Cod. Civ. della responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni e richieste di documenti;
- dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre sul figlio minore Pt_1 ;
[...]
- sospendere gli incontri tra la madre e il figlio, prevedendo sin d'ora che la loro eventuale ripresa sia subordinata ad una valutazione, effettuata dal Servizio di NPI che ha in carico il nucleo, di corrispondenza all'interesse del minore e che, a seguito della ripresa, proseguano in luogo neutro, alla presenza di personale educativo e con cadenza stabilita dagli operatori (sociale, educativo e di psicologia dell'età evolutiva) nell'interesse del minore, con espressa esclusione della possibilità di addivenire alla liberalizzazione degli incontri madre-figlio;
- disporre il divieto per la Sig.ra di condurre il figlio minore al di fuori CP_1 PA del territorio nazionale;
- confermare la presa in carico del nucleo familiare da parte del Servizio Sociale e NPI/psicologia per interventi di monitoraggio e sostegno a favore del minore nonché per l'avvio di un massiccio percorso psicologico e di sostegno alle genitorialità in favore della Sig.ra CP_1
- disporre che la Sig.ra versi mensilmente al Sig. , entro il giorno 5 di ogni mese, la CP_1 Pt_1 somma di € 150,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, o veriore ritenuta congrua nell'interesse del minore, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo d'intesa in uso presso il Tribunale di Torino.
Con vittoria delle spese e degli onorari di giudizio.
*
Per la convenuta: Disporre l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i PA genitori, con collocamento prevalente la dimora del padre, consentendo al minore il mantenimento di un rapporto equilibrato con entrambi i genitori, e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Ciascun genitore, quando avrà presso di sé il figlio, eserciterà disgiuntamente responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione. Le decisioni di straordinaria amministrazione, relative ad istruzione, educazione e salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori.
- stabilire, che la madre possa vedere liberamente il minore, allorquando la stessa si recherà in Italia, compatibilmente con gli impegni lavorativi della madre e scolastici del figlio.
- durante le ferie estive, per un periodo di 15 (quindici) giorni anche non consecutivi. A tal fine i genitori si comunicheranno reciprocamente, con congruo preavviso e comunque entro il 31 maggio di ogni anno, i periodi di vacanza;
- una settimana durante le vacanze natalizie e tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Capodanno la festività del Lunedì dell'Angelo. Quanto al giorno di Natale e a quello di Pasqua, i genitori staranno con i figli, o in occasione del pranzo o per la cena alternandosi di anno in anno. A prescindere dal calendario di visite, i genitori trascorreranno con il figlio i giorni del proprio compleanno e con il padre il 19 marzo e con la mamma la Festa della Mamma. In ogni caso, i genitori si adopereranno fattivamente per favorire ulteriori incontri, rispetto a quelli già stabiliti, tra la madre e il figlio tenuto conto dei desiderata di e con un preavviso di almeno Pt_1 24 ore. I genitori hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico e devono essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé i minori;
- Confermare a carico della Sig.ra un assegno di mantenimento in favore del figlio pari ad CP_1 euro 150,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate come da protocollo del Tribunale di Torino
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Per il curatore speciale del minore: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in via preliminare:
-previo ogni opportuno accertamento, dichiararsi la decadenza di parte resistente derivante dalla eccepita tardiva costituzione in ordine alle istanze istruttorie e alle domande non afferenti diritti indisponibili per le ragioni di cui alla parte narrativa che deve intendersi qui integralmente richiamata,
-parimenti, previo ogni opportuno accertamento, dichiararsi la violazione della parte resistente del combinato disposto degli artt. 473-bis. 48 e 473-bis.12 c.p.c. e conseguentemente applicarsi alla medesima gli artt. 116 2° co. c.p.c. nonché l'art. 92 1° co. e l'art. 96 c.p.c.
Nel merito : -previa ogni più opportuna declaratoria di rito e di merito, dichiararsi la decadenza dalla responsabilità della madre- sig.ra del minore Parte_2 PA
, per le ragioni di cui alla parte motiva della presente nota, con reiezione integrale di ogni
[...] domanda della resistente in punto di affidamento, tempi e modalità di permanenza del figlio minore;
-confermarsi ogni presa in carico attualmente attiva a favore del minore e la prosecuzione di eventuale monitoraggio;
-valutarsi, nell'esclusivo interesse del minore, l'immediata sospensione degli incontri in Luogo Neutro alla presenza di educatore fra la madre ed il figlio minore , ovvero, in PA subordine, autorizzarsi in alternativa, esclusivamente previo avvio da parte della madre di percorso di sostegno alla genitorialità presso la NPI/Psicologia dell'età evolutiva con successiva valutazione positiva al prosieguo del regime dei Luoghi Neutri, incontri protetti ogni 6/8 settimane, con autorizzazione al Servizio Sociale a sospenderli ove disertati dalla madre;
-confermarsi i contenuti della sentenza di separazione n° 916/23 resa nel giudizio R.G. 4210/19 in punto di affidamento esclusivo rafforzato al padre, ex art. 337 quater 3° co. c.c., nonché di collocamento presso il padre anche ai fini della residenza anagrafica del figlio minore;
-confermarsi il divieto alla madre sig.ra di condurre con sé il Parte_2 figlio minore , attesa la circostanza di vivere e lavorare all'estero, oltre PA all'esito delle procedure afferenti la sottrazione ed il trattenimento del figlio minore all'estero;
-confermarsi -allo stato-, in mancanza di ulteriori elementi come prescritti dall'art. 473-bis. 48 c.p.c., e dal richiamo in esso contenuto all'art. 473-bis. 12 c.p.c., il versamento del contributo al mantenimento del figlio minore nell'importo di € 150,00= (centocinquanta) PA mensili, o di quell'altra veriore misura che risulti congrua in corso di causa nell'interesse del minore e delle sue esigenze di crescita, da rivalutarsi annualmente secondo indice ISTAT, e da corrispondersi a mezzo di bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese al padre del minore sig. PA
, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo Protocollo d'intesa in materia, in uso presso
[...] l'Ecc.mo Tribunale adito.
-respingersi l'istanza istruttoria in punto di disponenda CTU che, atteso l'atteggiamento scarsamente collaborante della convenuta rispetto alle prescrizioni rivolte alla stessa dalla sentenza di separazione e disattese, nonché stante l'assenza di evoluzione della situazione malgrado il provvedimento dellì abbia consentito risulta priva di elementi sui quali poter valutare la stessa fondatezza della richiesta, oltreché determinante una nuova esposizione del minore ad un contesto osservativo e valutativo che rappresenterebbe per il medesimo l'ennesima fatica emotiva, evitabile, attesa la presenza di un monitoraggio dei Servizi, incluso quello di NPI/Psicologia come disposto, che fornisce aggiornamento periodico anche in merito alla qualità del legame del bambino con entrambe le figure genitoriali;
-in ordine alle istanze istruttorie di parte ricorrente ci si rimette al prudente apprezzamento dell'Ill.mo Giudicante, anche in esito al deposito delle richieste relazioni dei Servizi che potrebbero rendere superflua l'istruttoria, in considerazione altresì dell'indicazione degli esponenti dei medesimi Servizi quali testimoni, ed all'opportunità di escuterli, laddove gli stessi devono conservare una posizione di neutralità ed oggettività rispetto alle parti in causa.
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Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e PA Parte_2 contraevano matrimonio con rito civile in GIVOLETTO il 10/05/2014.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di GIVOLETTO (atto n. 1 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 19/8/2015. Pt_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 27/2/2023- pubblicata il 1/3/2023.
Con ricorso depositato il 30/05/2024 ha chiesto a questo Tribunale PA di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
Con riguardo al minore ha domandato disporsi l'affidamento esclusivo e collocamento presso di sé, di dichiararsi la decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre, la prosecuzione degli incontri madre- figlio in luogo neutro nonché la continuazione della presa in carico del nucleo da parte dei servizi competenti, inoltre, di disporsi un contributo al mantenimento a carico della madre di euro 150,00 oltre spese straordinarie al 50%, con vittoria delle spese di giudizio.
Con comparsa di costituzione depositata il 9/10/2024 ha condiviso la Controparte_1 domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e con riguardo al minore ha domandato l'affidamento condiviso del minore con collocazione presso il padre, un calendario di visite libere allorquando ella è in Italia e confermare il contributo al mantenimento di euro 150,00 oltre il 50% delle spese straordinarie.
Con decreto dell'11/06/2024 il Presidente vista la domanda di decadenza nominava curatore speciale del minore l'avv. Alessandra Poli.
Con comparsa di costituzione depositata il 25/10/2024 si costituiva il curatore domandando la prosecuzione degli incontri in luogo neutro, nonché la prosecuzione della presa in carico da parte dei servizi, il contributo al mantenimento così come indicato dalle parti e, infine, con riguardo alla domanda di decadenza si riservava al prosieguo dell'espletanda istruttoria e all'esito del deposito dei Servizi tutti incaricati.
Avanti al Presidente relatore, all'udienza del 6/11/2024, compariva personalmente parte ricorrente e il suo difensore, la curatrice speciale e per parte convenuta solo il difensore.
Emanati i provvedimenti provvisori ed urgenti, pronunciata sentenza non definitiva sullo status proposta da parte ricorrente, la causa era rimessa sul ruolo per l'esame delle questioni controverse.
All'esito della discussione, previo parere del PM, la causa era rimessa al Collegio per tale decisione.
MOTIVI DELLA DECSIONE
Pronunciata sentenza non definitiva 10- 12 gennaio 2025 che ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, considerato che la causa può essere decisa senza necessità di istruttoria, confermata sul punto l'ordinanza 21.11.2024, si tratta di esaminare le questioni controverse.
SULLA DOMANDA DI DECADENZA
La domanda è stata avanzata dal ricorrente e il curatore del minore vi ha aderito. Occorre ricordare, in proposito, che ai sensi dell'art. 330 cod. civ., il giudice può pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale nei casi in cui il genitore viola o trascura i suoi doveri ovvero abusa dei relativi poteri, ogni qualvolta tale violazione, omissione o abuso abbia comportato un grave pregiudizio per il figlio.
La giurisprudenza della Corte di cassazione (da ultimo cfr. Cass. ord. n. 24708 del 2024) ha chiarito che “il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale è adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore, dovendo il giudice di merito esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali (Cass., Sez. I, 9 maggio 2023, n. 12237)”.
Il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale costituisce in sostanza “l'extrema ratio, ossia una misura adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore e solo ove gli altri provvedimenti disciplinati dal legislatore non siano comunque idonei a tutelare l'interesse prevalente di quest'ultimo a crescere sano nel contesto familiare d'origine (Cass., Sez. I, 27 ottobre 2023, n. 29814). Il provvedimento ablativo della responsabilità dei genitori, infatti, è preordinato alla esigenza prioritaria della tutela degli interessi del figlio: esso non costituisce una sanzione a comportamenti inadempienti dei genitori ma piuttosto è fondato sull'accertamento, da parte del giudice, degli effetti lesivi che detti comportamenti hanno prodotto e possono ulteriormente produrre in danno del figlio, tali da giustificare l'ablazione della responsabilità genitoriale (Cass., Sez. I, 7 giugno 2017, n. 14145).
Pertanto, se non vi è un concreto pregiudizio l'autorità giudiziaria non può intervenire con la decadenza, atteso che il provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale è preordinato all'esigenza prioritaria della tutela degli interessi del figlio. Per tale ragione, ai fini della pronuncia di decadenza non è sufficiente che il genitore abbia violato e trascurato i doveri inerenti alla propria veste (in alternativa all'abuso dei relativi poteri), ma occorre anche che da ciò sia conseguito pregiudizio per il figlio e tale pregiudizio deve anche essere grave e certamente, alla luce della struttura della norma, non può ritenersi implicito in ogni accertata violazione dei doveri genitoriali. Occorre, inoltre, la verifica, in applicazione del principio del superiore interesse del minore, della possibilità che tale rimedio incontri, nel caso concreto, un limite nell'esigenza di evitare un trauma, anche irreparabile, allo sviluppo fisico-cognitivo del figlio, in conseguenza del brusco e definitivo abbandono del genitore con il quale abbia sempre vissuto e della correlata lacerazione di ogni consuetudine di vita (Cass., Sez. I, 3 agosto 2023, n. 23669).
Per venire all'esame del caso concreto, non è dato ravvisare i presupposti per la pronuncia ablativa.
Sebbene la sentenza di separazione risalente al 2023 avesse già evidenziato gli agiti gravemente disfunzionali materni, che determinarono l'affidamento c.d. super esclusivo del figlio al papà, figura ritenuta invece adeguata ed accudente;
che gli incontri madre/figlio continuassero ad avvenire in ambiente protetto, alla presenza di personale educativo ed esclusivamente di persona;
il divieto alla sig.ra di condurre il figlio minore Parte_2 al di fuori del territorio nazionale; la presa in carico del nucleo Persona_1 familiare da parte del Servizio Sociale e NPI/psicologia per interventi di monitoraggio e sostegno del minore nella condizione separativa dei genitori nonché per l'avvio di un massiccio percorso psicologico e di sostegno alle genitorialità in favore della , fintanto che risulti CP_1 necessario, va detto che la convenuta vive e lavora in Svizzera, essendo divenuta nel frattempo mamma di una bambina.
È del tutto evidente che tale condizione determina difficoltà sia nell'attuazione degli incontri con il figlio calendarizzati dai Servizi sia nella fruttuosa adesione agli interventi stabiliti dal Giudice della separazione che imporrebbero la sua presenza in Italia, talchè, e a ben vedere, la decadenza si risolverebbe in una mera misura sanzionatoria.
A ciò si aggiunga, quanto all'aspetto più pregnante che deve essere sottolineato ai fini della pronuncia di decadenza, come le relazioni dei Servizi 23 ottobre 2024 e 17 marzo 2025 evidenzino: la ripresa sia pure irregolare degli incontri in luogo neutro, condizionata all'evidenza dalla lontananza della madre, essendo emersa “una buona relazione madre – bambino”; che “…lo stesso ha recentemente riferito alle operatrici che vorrebbe vedere di più la Pt_1 mamma e la sorellina, ma per il momento preferisce gli incontri con la madre in presenza, perché le video chiamate gli creano disagio” (videochiamate proposte dalla stessa madre); che “…che il minore ha raggiunto un buon equilibrio nel contesto familiare paterno e al momento non presenta rischi psico evolutivi. Nonostante la connotazione positiva del rapporto madre- bambino, riporta disagio provocatogli dagli incontri a distanza, si consiglia quindi il più Pt_1 possibile di evitarle favorendo le visite in presenza, e che esse siano più costanti”; che, giustappunto “…sulla base degli elementi finora emersi, pur sottolineando la necessità del bimbo di mantenere un rapporto significativo con la madre e l'andamento positivo degli incontri svolti, si rileva la notevole difficoltà nel permettere al minore una maggiore vicinanza alla madre ed una regolare costanza degli incontri madre-figlio”.
Da ultimo, la difficoltà della madre, che vorrebbe vedere di più il figlio e contatta con regolarità il padre per avere notizie, nell'organizzare le trasferte.
Conclusivamente una situazione di sicuro oggettivamente complessa, ma non foriera allo stato di rischi per il minore, che può essere fronteggiata mantenendo tutte le misure già adottate con la sentenza di separazione.
SUL REGIME DI AFFIDAMENTO E SUGLI OBBLIGHI DI CONTRIBUZIONE.
La conferma dell'affidamento esclusivo rafforzato in capo al padre disposto con la sentenza di separazione è, nel contesto, inevitabile conseguendo che lo avrà il potere di adottare, in via Pt_1 esclusiva, tutte le decisioni inerenti alla salute, all'istruzione e alla collocazione del figlio, e al rilascio di documenti anche validi per l'espatrio.
Di conseguenza ben potrà il padre sottoporre il minore, se lo riterrà, agli interventi suggeriti dal curatore.
Non vi è invece ragione di sospendere il regime di incontri madre – figlio così come in vigore essendo inimmaginabile un regime, per così dire, libero considerato che le criticità accuratamente descritte nella sentenza di separazione (che non consta essere stata impugnata), all'esito di una CTU, non risultano essere state risolte.
Sembra semmai opportuno che i Servizi che hanno in carico il nucleo, per agevolare la relazione genitoriale, di attivare un programma di videochiamate alla presenza di educatore – presso l'abitazione o altro luogo gradito dal minore - che, tenuto conto del disagio verbalizzato dal bambino rispetto a tale forma di comunicazione, dovrà essere necessariamente monitorato al fine di evitare possibili pregiudizi.
Restano ferme le cautele imposte e le indicazioni stabilite dalla sentenza di separazione quanto al divieto di espatrio e le prese in carico, con raccomandazione ai genitori di aderire ai progetti.
Sull'ammontare del contributo a carico della madre al mantenimento del figlio non si registra sostanziale controversa.
SULLE SPESE DI LITE
L'esito della lite con reciproca soccombenza impone di compensare le spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
a) Conferma il regime di affidamento del minore e il diritto di visita materno così come disciplinati dalla sentenza del Tribunale di Torino n. 916/2023 pubblicata il 1.3.2023. b) Conferma il contributo a carico della madre al mantenimento del figlio previsto nella predetta sentenza. c) Dispone che i Servizi che hanno in carico il nucleo di valutare un programma di videochiamate alla presenza di educatore – presso l'abitazione o altro luogo gradito dal minore – con monitoraggio al fine di evitare possibili pregiudizi. d) Compensa per intero le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 11/07/2025
Il Presidente rel.
Dott. Alberto Tetamo
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