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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 24/11/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1179/2023 cui è stato riunito il procedimento n. R.G. 109/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il Giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 4.11.2025, svolta con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento pendente tra
(C.F. , nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
18.01.1966, con il patrocinio dell'avv. MARCARI Luca ed elettivamente domiciliata in
OB, via Monte Sabotino n. 7
RICORRENTE
(C.F. ), con sede in OB, via Roma n. Controparte_1 P.IVA_1
47, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. ZIO Antonio ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC Email_1
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che in corso di causa il procedimento n. R.G. 104/2024 è stato riunito in data
6.10.2024 a quello recante n. R.G. 1179/2023 per ritenuti motivi di connessione.
1.Quanto al procedimento n. R.G. 1179/2023, si riassume quanto di seguito.
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 18.10.2023, conveniva in Parte_1 giudizio la , chiedendo: l'accertamento e la declaratoria di nullità, Controparte_1 illegittimità e inefficacia della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per tre giorni, comminata con nota prot. n. 19834/2023 dell'1.09.2023, per insussistenza del fatto contestato;
in ogni caso, l'annullamento della pagina 1 di 62 indicata sanzione per violazione delle regole del procedimento disciplinare (corrispondenza tra addebito contestato e addebito sanzionato, diritto di difesa e contraddittorio, parità di trattamento, regole di costituzione e funzionamento dell'UP).
Contestava che la sanzione, fondata sull'art. 59, comma 4, lett. c), CCNL Funzioni Locali
2016-2018 e sull'art. 72, comma 4, lett. c), CCNL 2019-2021, fosse stata comunicata “in violazione della privacy” via PEC all'avv. MARCARI Luca in data 1.09.2023, mentre a lei era stata notificata a mezzo raccomandata A/R il 5.09.2023; deduceva che l'addebito originario, di cui alla nota di contestazione prot. n. 11284 dell'8.05.2023, asseritamente intempestiva, attenesse a “permessi per servizio” regolarmente timbrati con badge personale;
rilevava che, in modo irragionevole ed illecito, l'Ente avesse trasformato post factum la contestazione da
“irregolarità per omessa timbratura del cartellino” a “non ha mai timbrato l'entrata in servizio a mezzo del proprio badge”, giungendo perfino a variare le date e a indicarne una futura
(3.12.2023), “con condotta datoriale ballerina, contraddittoria e non veritiera”.
Riguardo alla contestazione prot. n. 11284/2023, evidenziava che doveva essere effettuata opportuna distinzione tra due periodi oggetto di rilievo:
1) Quanto al primo periodo (25.07.2022 - 5.09.2022), rilevava che, in assenza del
Dirigente dell'Avvocatura (per D.P. n. 33 del 16.06.2022) e a seguito della nota prot. n.
15468 del 22.07.2022, con cui la preannunciava la propria assenza Parte_2
e la indicava quale sostituta in funzione di coordinamento, fossero stati segnalati all'Ente i problemi di regolarizzazione e validazione delle timbrature (mail del
25.08.2022 ore 09:03 al Presidente, al Dirigente del Personale , alla Persona_1
P.O. e a ); successivamente, con mail del Persona_2 Controparte_2
5.09.2022 ore 10:49, lo stesso coordinatore dichiarava la propria “non competenza” a validare timbrature e ferie;
contestava quindi che la vicenda, caratterizzata da disfunzioni organizzative e inerzie del Servizio Personale, potesse integrare un inadempimento grave;
denunciava inoltre disparità di trattamento rispetto alla stessa
, che autorizzava le proprie uscite per servizio su fogli non vidimati e Parte_2 non controfirmati da dirigenti, mentre ad essa ricorrente si addebitavano presunte irregolarità, “nonostante puntuali timbrature e segnalazioni”;
2) Quanto al secondo periodo (5.09.2022 - 3.02.2023), ribadiva l'assenza del Dirigente
(D.P. n. 33/2022) e l'assenza in sede della coordinatrice , spesso in Parte_2 smart working;
richiamava la memoria difensiva prot. n. 14485 del 19.06.2023 (con allegata Relazione), ove tutte le date risultavano giustificate;
stigmatizzava l'istruttoria pagina 2 di 62 “occulta” avviata con prot. n. 3911 del 15.02.2023 e il controllo postumo disposto con prot. n. 4030/4046 del 16.02.2023, in violazione dei principi di lealtà, trasparenza e contraddittorio;
deduceva inoltre il mancato accesso a documenti essenziali (Allegati
19 e 21).
Contestava, in punto di illegittimità della sanzione, i seguenti profili:
- difetto di legittimazione del soggetto che aveva svolto l'istruttoria: evidenziava in proposito che l'istruttoria era stata illegittimamente svolta da , la Parte_2 quale non era dirigente del Servizio Avvocatura, era titolare di quella precedentemente denominata “VII qualifica”, era priva della qualifica di avvocato dirigente e investita extra-organigramma del coordinamento (D.P. n. 33/2022), per di più operante in smart working, posizione non idonea a compiere attività di controllo disciplinare;
- mancata valutazione dei documenti: rilevava che la nota sanzionatoria prot. n.
19834/2023 aveva ammesso la produzione di documentazione giustificativa per numerose giornate e, tuttavia, aveva incomprensibilmente rigettato integralmente le controdeduzioni (memoria del 19.06.2023, prot. n. 14485);
- violazione del diritto di accesso e di difesa: deduceva che l'Ente aveva negato l'acquisizione degli Allegati 19 e 21, dichiarati esistenti ma non trasmessi, con evidente pregiudizio difensivo;
- violazione del principio di corrispondenza tra addebito contestato e addebito sanzionato: contestava che le date indicate nell'addebito erano state modificate due volte, con l'ulteriore indicazione della data “futura” 3.12.2023; ribadiva, inoltre, che era stata modificata la natura stessa dell'addebito (da “irregolarità per omessa timbratura del cartellino” a “non ha mai timbrato l'entrata in servizio a mezzo del proprio badge”);
- indeterminatezza, carenza di specificità e manifesta illogicità: lamentava che erano state indicate come irregolari giornate in cui ella era assente per cause legittime (ferie il 5.07.2022; astensione il 18-19.07.2022; malattia il 9.12.2022); rilevava, inoltre, che la data del 3.12.2022, già riconosciuta come malattia, era stata sostituita con l'indicazione incongrua del 3.12.2023; deduceva che tale impostazione violava i canoni di specificità, poiché i fatti contestati risultavano contraddittori e incoerenti;
evidenziava infine di avere sempre timbrato regolarmente e di avere chiesto verifiche tecniche sul marcatempo, mettendo a disposizione il proprio badge.
Evidenziava, inoltre, ulteriori violazioni procedimentali attinenti al procedimento e alla composizione dell'UP: pagina 3 di 62 - mancata audizione del 19.06.2023: contestava sul punto che l'audizione, fissata dopo rinvio dal 5.06.2023 per malattia, non si fosse tenuta per impedimento palesato da un componente UP;
deduceva di avere delegato l'avv. MARCARI Luca per il deposito della memoria e per l'accesso agli atti, senza potersi difendere oralmente;
contestava il diniego alla richiesta di audizione da remoto e la mancata ammissione delle istanze istruttorie;
- istanza di verifica poteri UP (prot. n. 17170 del 24.07.2023): contestava che fosse stata dichiarata intempestiva tale istanza, sebbene anteriore alla seduta del
30.08.2023 e alla sottoscrizione digitale dell'1.09.2023;
- illegittima composizione dell'UP: deduceva che la D.P. n. 51 del 5.08.2022 prevedeva un organo collegiale perfetto (Presidente componenti effettivi Persona_3
e supplente ) e denunciava Persona_1 Persona_4 Persona_5 che, invece, nel caso in esame non risultava alcuna formale convocazione dei componenti, né emergeva dichiarazione di indisponibilità di o una Per_4 presa d'atto della sua sostituzione;
contestava che l'atto fosse stato sottoscritto digitalmente da remoto da e senza segretario verbalizzante, Per_3 Per_1 Per_5 figura espressamente prevista;
deduceva quindi il difetto di certificazione della volontà collegiale;
- conflitto di interessi e obbligo di astensione: lamentava che la contestazione disciplinare era coincisa con il bando il reclutamento di un dirigente della Provincia
(8.05.2023), cui risultava interessato anche , supplente UP e Persona_5 sottoscrittore dell'addebito; censurava la violazione dell'obbligo di astensione e la mancata vigilanza di (Presidente e responsabile anticorruzione) e Persona_3
(componente e firmatario del bando); denunciava inoltre la grave Persona_1 inimicizia dell'istruttore ; Parte_2
- violazioni della privacy: lamentava che la sanzione era stata comunicata via PEC ad un soggetto terzo (l'avv. MARCARI Luca), che non era il suo difensore;
rilevava inoltre che la richiesta di accesso prot. n. 20661 del 15.09.2023 era stata divulgata a dipendente estranea all'UP ( ), con lesione della riservatezza e Controparte_2 danno reputazionale.
Sulla scorta di quanto esposto, insisteva nelle conclusioni prima riassunte.
pagina 4 di 62 Si costituiva la Provincia di OB, che contestava integralmente il ricorso, deducendo la piena legittimità della propria condotta e, in particolare, del provvedimento disciplinare prot.
n. 19834/2023 dell'1.09.2023, con cui era stata irrogata alla ricorrente la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per tre giorni.
Esponeva infatti che, con nota prot. n. 11284/2023 dell'8.05.2023, l'UP aveva contestato alla ricorrente irregolarità nella timbratura del cartellino e la falsa attestazione della presenza in servizio per complessive 35 ore e 50 minuti, mediante uso della causale “permesso per servizio”, in assenza di effettive esigenze esterne;
la ricorrente aveva depositato memoria difensiva in data 19.06.2023, reiterando argomentazioni, poi riproposte nel presente giudizio, senza fornire alcuna giustificazione per le giornate: 5.08.2022; 18.08.2022; 19.08.2022;
31.08.2022; 2.09.2022; 27.09.2022; 11.10.2022; 19.10.2022; 3.12.2022; 9.01.2023;
31.01.2023; 3.02.2023, nelle quali era stata accertata l'omessa timbratura del badge, equivalente ad assenza dal servizio;
con provvedimento prot. n. 19834/2023, erano state rigettate le controdeduzioni ed applicata la sanzione, all'esito della camera di consiglio del
30.08.2023 dell'UP in composizione collegiale.
Evidenziava che: l'UP era stato legittimamente costituito, dato che la sostituzione del componente effettivo con il supplente non aveva inciso sul principio di terzietà né sul Per_5 diritto di difesa;
non vi era stata alcuna modifica delle date oggetto di contestazione rispetto a quelle indicate nel provvedimento, sussistendo piena corrispondenza fra i fatti contestati e quelli posti a base della sanzione;
il contraddittorio era stato rispettato mediante integrale accesso agli atti, acquisizione della memoria difensiva e valutazione collegiale;
le doglianze relative alla privacy erano prive di fondamento, essendo stato il provvedimento notificato correttamente al domicilio eletto ed essendo stata trasmessa integralmente la documentazione richiesta.
L'Ente rilevava, inoltre, che:
- la contestazione era stata tempestiva: il dies a quo decorreva, infatti, dalla nota prot. n.
4030 del 16.02.2023 inoltrata dalla responsabile dell'Avvocatura , Parte_2 circostanziata e completa, in riscontro alla prot. n. 3911 del 15.02.2023;
- la scansione dei termini procedimentali risultava rispettata, essendo irrilevanti eventuali ritardi nella segnalazione iniziale, se non lesivi del diritto di difesa;
- gli addebiti erano specifici e determinati, come risultava dalla nota prot. n. 3911/2023 e dal successivo riscontro del 16.02.2023, nei quali erano analiticamente riportate giornate, orari, causali e motivazioni del diniego. pagina 5 di 62 Concludeva dunque chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma della legittimità del provvedimento disciplinare impugnato.
2. In ordine al procedimento n. 109/2024 R.G., si dà conto di quanto segue.
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 2.02.2024, conveniva in Parte_1 giudizio la , chiedendo declaratoria di annullamento, nullità e Controparte_1 inefficacia della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per 10 giorni, comminata con nota prot. 23076/2023 del 18.10.2023; in via cautelare, la sospensione inaudita altera parte del provvedimento impugnato;
l'inibizione di ogni ulteriore condotta vessatoria e impeditiva dell'attività lavorativa;
la riunione del presente giudizio al procedimento n. 1179/2023 R.G., parimenti pendente innanzi a questo Tribunale, per continenza e litispendenza.
Premetteva di essere funzionario avvocato della Provincia di OB dal 4.11.1996, nonché unica, insieme a , iscritta all'Albo speciale per il patrocinio dell'Ente. Parte_2
Esponeva che la sanzione disciplinare le era stata notificata a mezzo PEC in data 18.10.2023
e reiterata anche a mezzo raccomandata A/R ricevuta il 23.10.2023 ed era stata irrogata dall'Ente ai sensi degli artt. 71 e 72 del CCNL Funzioni Locali 2019-2021, per asserita negligenza e responsabilità connessa all'incarico ricoperto, in relazione a molteplici affari contenziosi (Tribunale di OB R.G. nn. 835/2022, 836/2022, 837/2022; Giudice di
Pace di Larino R.G. n. 619/2022; Tribunale di Larino R.G. n. 427/2022; Giudice di Pace di
Termoli R.G. n. 939/2022).
Rilevava che gli addebiti traevano origine da segnalazioni interne (note prot. 12067 del
17.05.2023 e prot. 5054 del 1.03.2023) e da una distinta nota prot. 14898 del 22.06.2023 del coordinatore dell'Avvocatura, poste a fondamento della contestazione prot. 15250 del
28.06.2023.
Precisava che l'accesso agli atti richiesto su tali segnalazioni era stato negato, con conseguente lesione del diritto di difesa e violazione dell'art. 7 L. 300/1970 e del principio di specificità e immutabilità dell'addebito.
Soggiungeva che, ai sensi dell'art. 4, co. 5, del Regolamento dell'Avvocatura Provinciale
(D.C.P. n. 41 del 18.11.2022, confermato il 20.11.2023), gli avvocati in servizio rispondevano esclusivamente al presidente della Provincia quanto all'attività professionale svolta, sicché solo il Presidente era legittimato a muovere rilievi disciplinari sull'esercizio del mandato forense, restando estraneo a tale legittimazione il coordinatore non dirigente. Aggiungeva, pagina 6 di 62 altresì, che per i profili strettamente professionali la competenza spettava all'organo disciplinare forense (L. 247/2012).
Evidenziava, inoltre, l'illegittimità dell'azione dell'UP per vizi costitutivi e funzionali.
Richiamava la D.P. n. 51 del 5.08.2022, che individuava la composizione dell'Ufficio nelle persone del presidente, di due componenti effettivi, un componente supplente e del segretario verbalizzante. Deduceva ancora che: la sanzione era stata adottata senza verbalizzazione, con sottoscrizioni digitali da remoto e senza il segretario;
era stato impiegato il componente supplente in luogo dell'effettivo senza motivazione dell'indisponibilità; non essendo prevista diversa modalità deliberativa, il collegio - perfetto - avrebbe dovuto esprimersi nella composizione legale e in presenza.
Quanto al merito delle sanzioni, esponeva:
1) per i procedimenti pendenti dinanzi al Tribunale di OB R.G. nn. 835/2022,
836/2022, 837/2022, le era stata imputata la mancata costituzione nella fase di merito: rappresentava di essersi costituita tempestivamente in fase cautelare con unica procura dell'11.07.2022, di aver depositato integralmente la documentazione difensiva e di aver interloquito con , dirigente tecnico-ambientale competente;
Persona_5 rilevava che, per il principio di unificazione della costituzione, quella in sede cautelare spiegava effetti anche nel merito e che la non era stata dichiarata CP_1 contumace, come risultava dalle sentenze n. 328 e n. 329 del 3.05.2023; deduceva, inoltre, che l'eventuale appello era stato precluso dall'illegittima avocazione del coordinatore privo di procura, nonostante i suoi solleciti (note prot. 17930 e 17932 del
31.07.2023; prot. 20015 del 5.09.2023); documentava, infine, la propria presenza in udienza il 25.07.2022 nel R.G. 837/2022 e la successiva costituzione nel merito nel dicembre 2023, a seguito dell'avvicendamento del legale rappresentante;
2) per il giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Larino R.G. n. 619/2022, rilevava la contraddittorietà dell'addebito (simultaneamente “omessa” e “tardiva” costituzione): esponeva di essere stata affetta da COVID nei primi giorni di novembre 2022, con certificazioni mediche, e di aver segnalato la necessità di gestire la posta pendente durante l'assenza; rappresentava che, raggiunto l'accordo con la compagnia assicurativa il 15.12.2022, il mandato era stato conferito il 19.12.2022 e la costituzione depositata il 22.12.2022, comunicata al dirigente competente, sicché la contestazione mossa il 28.06.2023 risultava infondata;
pagina 7 di 62 3) per il processo incardinato presso il Tribunale di Larino R.G. n. 427/2022, rappresentava la riunione con il R.G. n. 812/2022 disposta l'11.11.2022 e la revoca della contumacia con verbale del 29.11.2023, con causa trattenuta in decisione;
4) per il processo dinanzi al Giudice di Pace di Termoli R.G. n. 939/2022, segnalava che, trattandosi di sinistro stradale coperto da polizza (broker AON), la difesa dell'Ente era stata affidata a su designazione assicurativa (comunicazioni 5.09.2022 e Persona_6
27.10.2023), sicché la contestazione mossa nei suoi confronti risultava inammissibile per mancato conferimento di mandato e che era comunque infondata, rappresentando, in ogni caso, che il coordinatore aveva reiterato richieste (nota prot. 26772 del
18.12.2023) che ella aveva riscontrato il 21.01.2024.
Denunciava conflitto di interessi del coordinatore dell'Avvocatura (art. 6-bis L. 241/1990, art. 7
D.P.R. 62/2013), in ragione della contemporanea posizione rivestita in procedure selettive interne (Alta Professionalità/PO/Responsabile Avvocatura) e nel concorso dirigenziale dell'Ente, con possibili riflessi sull'istruttoria disciplinare. Segnalava, inoltre, condotte vessatorie da costei perpetrate incidenti sul corretto esercizio del mandato difensivo e sulla sua carriera.
Esponeva l'esistenza di un pregiudizio patrimoniale (perdita retributiva per sanzione;
mancato riconoscimento o ritardo di propine, avanzamenti, AP/PO, coordinamento) e di un pregiudizio non patrimoniale (stress lavoro-correlato, peggioramento delle condizioni di salute), documentato con certificazioni sanitarie e riscontri di strutture pubbliche.
Osservava che i vizi procedimentali (negato accesso agli atti;
difetto di legittimazione del coordinatore;
irregolare composizione e funzionamento dell'UP; violazione della corrispondenza tra addebito e sanzione;
mancata audizione;
carenze di verbalizzazione) e i vizi di merito (infondatezza, contraddittorietà, intempestività degli addebiti;
erronea attribuzione di responsabilità in affari senza mandato;
travisamento di attività svolte e degli effetti processuali delle costituzioni) imponevano la caducazione del provvedimento impugnato e l'adozione delle misure cautelari richieste, sussistendo fumus boni iuris e periculum in mora.
Alla luce di quanto dedotto, insisteva nelle conclusioni già riassunte.
Si costituiva la Provincia di OB, che contestava integralmente il ricorso, deducendo la piena legittimità della propria condotta e, in particolare, del provvedimento disciplinare prot.
pagina 8 di 62 n. 23076/2023 del 18.10.2023, con cui era stata disposta nei confronti della ricorrente la sospensione dal servizio per dieci giorni con privazione della retribuzione.
Eccepiva in via preliminare l'inammissibilità della domanda proposta per frazionamento del contenzioso, dato che la ricorrente era stata destinataria di due provvedimenti disciplinari, ossia il n.19834/2023 dell'01 settembre 2023, impugnato con ricorso iscritto a ruolo in data
19.10.2023 al n.1179/2023, e quello n.23076/2023 del 18 ottobre 2023, oggetto del giudizio n.
109/2024; sosteneva che la ricorrente, in violazione dei principi di correttezza e della buona fede, aveva abusato del processo promuovendo due distinti giudizi.
Con riferimento agli addebiti disciplinari, rappresentava che la ricorrente, in qualità di funzionario avvocato dell'Ente, aveva omesso di svolgere le attività difensive affidatele in sei distinti procedimenti giudiziari (Tribunale di OB RG nn. 835/2022, 836/2022,
837/2022; Giudice di Pace di Larino RG n. 619/2022; Tribunale di Larino RG n. 427/2022;
Giudice di Pace di Termoli RG n. 939/2022), determinando la mancata costituzione della e la sua declaratoria di contumacia, con conseguente violazione degli obblighi di CP_1 diligenza e correttezza di cui all'art. 2104 c.c.
Evidenziava che tali condotte integravano violazioni specifiche delle norme del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62/2013), del Codice di comportamento della (D.P. n. 115 del 21.12.2022) e degli artt. 71 e 72 del C.C.N.L. Controparte_1
Funzioni Locali 2019-2021, oltre che dei doveri deontologici propri della professione forense.
Quanto alla contestazione della ricorrente in ordine alla presunta intempestività del procedimento disciplinare, osservava che il dies a quo per la decorrenza del termine andava individuato nella data della segnalazione all'Ufficio Procedimenti Disciplinari (nota prot. n.
13226 del 1.06.2023), che aveva circostanziato le omissioni, e non già nelle singole violazioni, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità.
Contestava l'eccezione di genericità della contestazione disciplinare, evidenziando che l'addebito era stato descritto in modo chiaro e dettagliato sia sotto il profilo fattuale sia sotto quello giuridico, consentendo alla dipendente di articolare puntuali difese.
Rilevava l'infondatezza delle censure di difetto di legittimazione soggettiva del Responsabile dell'Avvocatura e di violazione della competenza presidenziale, chiarendo che le note provenienti dall'Avvocatura avevano natura meramente istruttoria, mentre ogni atto sanzionatorio era stato adottato dal solo organo competente, ossia l'UP (Ufficio per i
Procedimenti Disciplinari), ai sensi degli artt. 54 e 55 D.lgs. 165/2001.
pagina 9 di 62 Respingeva, altresì, l'eccezione di violazione dei principi di correttezza e buona fede, rappresentando che l'Amministrazione aveva agito nel rispetto delle norme e dei principi applicabili, con motivazioni puntuali e coerenti.
Sottolineava, inoltre, l'inammissibilità della domanda cautelare, trattandosi di richiesta proposta in via atipica e priva dei requisiti di fumus boni iuris e periculum in mora, atteso che la sanzione non era stata ancora applicata né aveva prodotto alcuna incidenza effettiva sul rapporto di lavoro.
Insisteva, dunque, per il rigetto del ricorso in quanto inammissibile, improcedibile e infondato,
e per la conferma della legittimità del provvedimento disciplinare impugnato, con condanna della ricorrente alle spese e competenze di lite.
3. Il G.I., con provvedimento del 6.10.2024 emesso nel procedimento n. 109/2024 R.G., rigettava l'istanza cautelare di sospensione della sanzione disciplinare impugnata e disponeva la riunione del giudizio a quello più risalente, iscritto al n. 1179/2023 R.G., pendente tra le stesse parti, ritenuta la sussistenza di elementi di connessione.
La causa è stata istruita in via documentale e, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 4.11.2025.
4. Quanto al giudizio n. 1179/2023 R.G., prima di esaminare le censure relative al procedimento e valutare il merito delle contestazioni, è necessario ripercorrere sinteticamente lo svolgimento del procedimento disciplinare e richiamare i fatti posti a fondamento dell'addebito, come ricostruibili sulla base degli atti depositati:
- con nota prot. n. 3911 del 15.02.2023, il Servizio Personale della Provincia di
OB segnalava alla Responsabile dell'Avvocatura provinciale, Pt_2
, alcune anomalie riscontrate nel cartellino mensile della dipendente
[...] [...]
; Parte_1
- faceva seguito, con nota prot. n. 4030 del 16.02.2023, il riscontro della Responsabile dell'Avvocatura, , la quale respingeva le richieste di permesso Parte_2 inserite, ritenendole ingiustificate ed ingiustificabili, ed indicava come irregolari le giornate del 25.07.2022, del 31.08.2022, del 2.09.2022, 27.09.2022, 11-19.10.2022,
26.10.2022, 22.12.2022, 9.01.2023, 13.01.2022, 31.01.2022, 3.02.2023;
pagina 10 di 62 - sempre in data 16.02.2023, con nota prot. n. 4046/2023, il Servizio Personale notiziava direttamente la dipendente delle anomalie riscontrate, Parte_1 chiedendole giustificazioni;
- la dipendente forniva riscontro con nota prot. n. 4470 del 21.02.2023, con la quale esponeva le proprie osservazioni difensive;
- con successiva nota prot. n. 4543 del 22.02.2023, il Servizio Personale investiva nuovamente la Responsabile dell'Avvocatura, , chiedendole di Parte_2 chiarire il contenuto della nota presentata dalla dipendente;
- con nota prot. n. 4847 del 27.02.2023, la Responsabile dell'Avvocatura forniva riscontro al Servizio Personale, ribadendo la mancanza di idonee giustificazioni e segnalando ulteriori anomalie, fra cui l'assenza della dipendente nei giorni 28-30 dicembre 2022, nonostante il diniego di ferie espresso dall'Ente;
- con nota prot. n. 9019 del 6.04.2023, il Dirigente del Primo Settore della Provincia di
OB, informava il Segretario Generale dei fatti Persona_1 disciplinarmente rilevanti emersi dalle segnalazioni;
- tali atti venivano infine trasmessi all'Ufficio Procedimenti Disciplinari con nota prot. n.
9858 del 18.04.2023, recante la segnalazione già contenuta nella precedente nota prot. n. 9091/2023;
- con nota prot. n. 11284 dell'8.05.2023, l riunito in Controparte_3 composizione collegiale (Segretario Generale dirigenti e , Per_3 Per_1 Per_5 formalizzava la contestazione nei confronti della ricorrente, addebitandole irregolarità nella rilevazione delle presenze, consistite nell'utilizzo della causale “permesso per servizio” in assenza di effettive esigenze esterne, per complessive 35 ore e 50 minuti;
nello stesso atto le veniva imputata l'inosservanza dell'obbligo di rispettare l'orario di lavoro, di adempiere alle formalità di rilevazione delle presenze e di non assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del Dirigente (art. 71 comma 3 CCNL
2019/2021), nonché la falsa attestazione della presenza in servizio mediante improprio utilizzo della medesima causale (art. 55 quinquies d.lgs. n. 165/2001); contestualmente, la dipendente veniva convocata per l'audizione difensiva del
5.06.2023, con facoltà di presentare memoria scritta ed essere assistita da difensore o rappresentante sindacale, e veniva informata che il procedimento si sarebbe concluso entro 120 giorni;
pagina 11 di 62 - la ricorrente avanzava richiesta di differimento della propria audizione fissata per il
5.06. 2023 rappresentando il proprio impedimento per malattia;
- in data 7.06.2023, con nota prot. n. 13635, la ricorrente - tramite il proprio difensore - presentava istanza di accesso agli atti del procedimento, rilevando la necessità di esaminare integralmente la documentazione;
- successivamente, con memoria difensiva del 19.06.2023, trasmessa a mezzo PEC dal procuratore della dipendente e acquisita al prot. n. 14485 in pari data,
[...]
presentava memoria difensiva “per la convocazione del 19.06.2023 ore Parte_1
10:00” e chiedeva l'archiviazione del procedimento, deducendo l'infondatezza e l'illegittimità degli addebiti. In particolare, rappresentava di non avere potuto esercitare pienamente il diritto di difesa a causa dell'accesso incompleto agli atti - segnalando che alcuni allegati, in particolare quelli nn. 19 e 21, risultavano privi di pagine essenziali - e aggiungeva di avere chiesto, per tale ragione, il differimento dell'audizione, reso necessario anche dalle sue concomitanti condizioni di salute.
Quanto al merito, sottolineava la propria posizione di titolare di posizione di Alta
presso l'Avvocatura dell'Ente (nota segretariale n. 333/2020 e art. 13 Parte_3
CCNL 21.5.2018), che comportava funzioni esclusive di difesa dell'Amministrazione e, quindi, una fisiologica autonomia nella gestione delle presenze e degli impegni di lavoro, incompatibile con la lettura riduttiva operata dal Servizio Personale;
ricordava di avere già segnalato, con comunicazione del 25.08.2022 diretta al Dirigente del
Personale, alla P.O. e al Presidente della Provincia, la necessità di Per_2 regolarizzare le attività del mese di luglio e di definire il piano ferie, senza ricevere riscontro, e di avere successivamente denunciato, con comunicazione del 5.09.2022, che la Responsabile dell'Avvocatura, , nel periodo di propria Parte_2 assenza, dichiarava di voler respingere le richieste di ferie e le regolarizzazioni caricate sulla piattaforma URBI, senza specificare la natura della sua assenza né nominare un sostituto facente funzioni, con conseguenti criticità nella gestione delle assenze e possibili violazioni delle norme statutarie e sulla protezione dei dati personali;
eccepiva, inoltre, la tardività della contestazione, osservando che i fatti risultavano noti all'Amministrazione almeno dal 5.09.2022, mentre la contestazione era stata notificata solo in data 8.05.2023, con evidente pregiudizio per il diritto di difesa.
Infine, negava che potesse configurarsi l'ipotesi di falsa attestazione di cui all'art. 55- quinquies d.lgs. n. 165/2001, sostenendo che l'utilizzo della causale “permesso per pagina 12 di 62 servizio” non era volto ad eludere gli obblighi di presenza, ma rispondeva a prassi consolidata e tollerata, comunque riferibile ad attività effettivamente svolta per l'Ente.
Precisava che numerose giornate contestate risultavano in realtà coperte da ferie o da recuperi già richiesti, sicché le eventuali irregolarità potevano al più ricondursi a meri errori formali di imputazione nella piattaforma, privi di intento fraudolento e di effettivo pregiudizio per l'Amministrazione. Concludeva pertanto chiedendo l'archiviazione del procedimento e, in via subordinata, l'esclusione di ogni responsabilità eccedente una mera irregolarità formale.
- Il 30.08.2023 l'Ufficio Procedimenti Disciplinari, in composizione collegiale nelle persone di Presidente, e si riuniva Persona_3 Persona_1 Persona_5
e, con provvedimento prot. n. 19834 dell'1.09.2023, richiamata integralmente la contestazione di addebito e le risultanze istruttorie, ribadita in particolare l'inosservanza dell'obbligo di rispettare l'orario di lavoro, di adempiere alle formalità di rilevazione delle presenze e di non assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del Dirigente di cui all'art. 71 comma 3 CCNL 2019/2021, nonché la falsa attestazione della presenza in servizio mediante improprio utilizzo della medesima causale, di cui all' art. 55 quinquies d.lgs. n. 165/200, rigettava le difese della dipendente ed irrogava la sanzione disciplinare così disponendo: “Tanto premesso ed esposto, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto ed ai cui contenuti integralmente si rinvia, nel rispetto delle previsioni di cui al combinato disposto del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e del CCNL relativo al personale del Comparto
Funzioni Locali, l'Ufficio Procedimenti Disciplinari in composizione collegiale: rigetta integralmente le controdeduzioni della S.V., di cui alla memoria del 19.06.2023, acquisita dall'Ente al prot. n. 14485 in pari data, ed in particolare la richiesta di archiviazione del procedimento, in considerazione della fondatezza delle contestazioni formulate a carico del destinatario della presente, , per tutte le Parte_1 motivazioni riportate nelle premesse del presente atto, da aversi integralmente per riportate e trascritte;
accerta e riconosce a carico della S.V. la commissione dell'infrazione disciplinarmente rilevante di cui alla contestazione di addebito prot. n.
11284 dell'8.05.2023, a firma dei componenti dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari, formulata con la medesima nota, in relazione ai fatti ivi esposti e, in ogni caso, descritti in premessa e, per l'effetto: applica e irroga a carico della S.V., ai sensi del CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Locali 2016/2018 e 2019/2021, la pagina 13 di 62 sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per tre (3) giorni, ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. c), CCNL 2016-2018 e dell'art. 72, comma 4, lett. c), CCNL 2019-2021”.
Tanto evidenziato, i profili di illegittimità dedotti dalla ricorrente, alcuni comuni al procedimento n. RG 109/2024, che sarà oggetto di disamina al punto 8 e ss. della motivazione, concernevano:
1) l'intempestività della contestazione disciplinare;
2) il difetto di legittimazione e l'irregolarità dell'attività istruttoria svolta da , Parte_2 in quanto “mero funzionario” privo di qualifica dirigenziale, semplice coordinatrice dell'Avvocatura provinciale e, comunque, figura “assente” e/o “operante prolungatamente in smart working”, nonché la violazione da parte dell'istruttore dell'obbligo di astensione per grave inimicizia con la ricorrente (trattasi di motivo di censura comune nei due giudizi riuniti);
3) la violazione del diritto di accesso e di difesa, per mancato rilascio di documenti (allegati n.
19 e n. 21), dichiarati esistenti ma non trasmessi, nonostante la specifica richiesta avanzata dalla dipendente;
4) la mancata audizione in data 19.06.2023 e il rigetto della richiesta di audizione da remoto, con conseguente violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio;
5) la violazione del principio di corrispondenza tra addebito contestato e sanzione irrogata, dato che, dopo l'iniziale riferimento a “permessi per servizio” non autorizzati, era stata prospettata una “irregolarità per omessa timbratura del cartellino” e, successivamente, era stato contestato che la ricorrente non aveva “timbrato l'entrata in servizio a mezzo del proprio badge”, con ulteriore modifica delle date e persino menzione della data futura del
3.12.2023; la indeterminatezza e la manifesta illogicità della contestazione, per inclusione tra le giornate contestate anche di giorni coperti da ferie, malattia o altre legittime assenze, oltre che per indicazione di date festive ed incongruenze cronologiche;
6) la contraddittorietà del provvedimento disciplinare, che - pur dando atto della produzione di documentazione giustificativa - aveva rigettato integralmente le controdeduzioni difensive e le richieste istruttorie della ricorrente;
7) l'illegittimità del procedimento disciplinare per irregolare composizione dell'Ufficio
Procedimenti Disciplinari (UP), con riferimento: alla intervenuta sostituzione di uno dei pagina 14 di 62 componenti effettivi senza che fosse stata dichiarata o documentata alcuna indisponibilità; alla mancata formale convocazione dei componenti;
all'assenza del segretario verbalizzante;
all'inesistenza dei relativi verbali, in violazione della D.P. n. 51/2022; nonché l'illegittimità del procedimento per violazione del dovere di astensione di alcuni membri dell'UP (in virtù della procedura concorsuale dirigenziale che aveva visto la partecipazione anche della ricorrente, cfr. bando dell'8.05.2023) ed anche per la ritenuta sussistenza di una ipotesi di conflitto di interessi in ordine ai rapporti tra la ricorrente e
, vista la grave inimicizia in essere di loro;
Parte_2
8) la violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali, per l'indebita comunicazione della sanzione a soggetto non difensore (l'avv. MARCARI Luca) e per la diffusione della richiesta di accesso a dipendente estranea all'UP.
4.1 Attesa la censura di parte ricorrente circa l'intempestività della contestazione dell'addebito, è necessario verificare se il procedimento disciplinare si sia svolto nel rispetto dei termini stabiliti dall'art. 55-bis del D.lgs. n. 165 del 2001, poiché l'osservanza delle scansioni temporali fissate dalla legge costituisce condizione imprescindibile per la validità della sanzione disciplinare.
Rileva pertanto la disposizione di cui all'art. 55-bis del D.lgs. n. 165 del 2001, nella sua formulazione applicabile ratione temporis alla fattispecie, che prevede: “… L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca l'interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa… L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito…”;
“… ((9-ter. La violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55 a 55-quater, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall'azione disciplinare né l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente, e le modalità di esercizio dell'azione disciplinare, anche in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili con il principio di tempestività. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3- pagina 15 di 62 ter, sono da considerarsi perentori il termine per la contestazione dell'addebito e il termine per la conclusione del procedimento.))”.
La portata applicativa della norma va ricostruita alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, che in varie occasioni si è soffermata sui criteri per individuare il dies a quo dei termini di trenta e centoventi giorni previsti dall'art. 55-bis del D.lgs. n. 165 del
2001.
Quanto al termine di trenta giorni entro il quale deve essere formulata la contestazione dell'addebito, la Corte ha ripetutamente affermato che “il termine per la contestazione, sia prima che dopo le modifiche apportate all'art. 55 bis del D.Lgs. n. 165 del 2001 dal D.Lgs. n.
75 del 2017 (riforma c.d. Madia), va calcolato dal momento in cui l'UP riceve gli atti dal responsabile della struttura, e cioè riceve una "notizia di infrazione" di contenuto tale da consentirgli di dare in modo corretto l'avvio al procedimento disciplinare, nelle sue tre fasi fondamentali della contestazione dell'addebito, dell'istruttoria e dell'adozione della sanzione, anche nell'ipotesi in cui il protrarsi nel tempo di singole mancanze, pur da sole disciplinarmente rilevanti, integri un'autonoma e più grave infrazione (Cass. n. 11635 del
2021; Cass. n. 20730 del 2022; Cass. n. 10284 del 2023 e Cass. n. 20235 del 2023).” (v.
Cass. civ., sez. lav., 17 ottobre 2024, n. 26936).
Con riferimento al termine di centoventi giorni per la conclusione del procedimento, la
Cassazione ha ribadito che “in tema di illeciti disciplinari nel pubblico impiego privatizzato, a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 75 del 2017 (cd. legge "Madia") all'art. 55 bis del D.Lgs. n. 165 del 2001, il termine per la conclusione del procedimento da parte dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari non decorre più dalla conoscenza dell'illecito in capo al responsabile della struttura di appartenenza, ma da quando l'Ufficio predetto abbia effettuato la contestazione di tale illecito, sicché a tal fine i tempi intercorsi prima della comunicazione dell'illecito all'u.p.d. non hanno rilievo, se non quando ne risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente” (v. Cass. civ., sez. lav., 18 aprile 2023, n.
10284).
E' stato quindi evidenziato che il termine perentorio di conclusione del procedimento disciplinare previsto dall'art. 55-bis, comma 4, d.lgs. n. 165 del 2001, decorre dall'acquisizione della notizia dell'infrazione, da individuarsi all'esito di tutti quegli accertamenti che, secondo una valutazione di ragionevolezza, da compiersi ex ante, avrebbero potuto apportare elementi utili alla contestazione della condotta addebitata, o di quelle connesse, nel pieno rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza della sanzione (Cass. Sez. L., pagina 16 di 62 28/05/2024, n. 14896, Rv. 671219 - 01) e che l'utilità dell'atto istruttorio, al fine dell'individuazione del termine iniziale, va valutata ex ante e non ex post, ossia non in relazione agli esiti istruttori raggiunti ai fini della contestazione, ma a quelli che avrebbero potuto essere acquisiti (…), ciò perché la notizia di infrazione è acquisita all'esito di tutti quegli accertamenti che -secondo una valutazione di ragionevolezza, da compiersi ex ante - avrebbero potuto apportare elementi utili alla contestazione della condotta o di quelle connesse.
Vengono quindi in rilievo i principi ripetutamente affermati dalla S.C. (Cass. n. 7134 del 2017;
Cass. n. 21193/2018; nonché Cass. n. 11635/2021), cui si intende aderire, e va pertanto ribadito che, in tema di pubblico impiego contrattualizzato, ai fini della decorrenza del termine perentorio previsto per la conclusione del procedimento disciplinare dall'acquisizione della notizia dell'infrazione (ex art. 55- bis, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001), in conformità con il principio del giusto procedimento, come inteso dalla Corte cost. (sentenza n. 310 del 5 novembre 2010), assume rilievo esclusivamente il momento in cui tale acquisizione, da parte dell'ufficio competente regolarmente investito del procedimento, riguardi una "notizia di infrazione" di contenuto tale da consentire allo stesso di dare, in modo corretto, l'avvio al procedimento disciplinare, nelle sue tre fasi fondamentali della contestazione dell'addebito, dell'istruttoria e dell'adozione della sanzione.
Secondo quanto da ultimo precisato dalla Corte di Cassazione n. 13620/2025, “l'esercizio del potere disciplinare da parte del datore di lavoro pubblico è disciplinato dagli artt. 55 e seguenti del d.lgs. n. 165/2001, che non contengono più il rinvio all'art. 7 dello Statuto, in passato disposto dal comma 2 dell'art. 55. I termini per l'esercizio e per la conclusione del procedimento disciplinare sono espressamente indicati dall'art. 55 bis, che individua in modo certo ed oggettivo il dies a quo e fa decorrere quello per la contestazione dal momento in cui
l'U.P.D. ha acquisito la piena conoscenza dei fatti di rilievo disciplinare. Va rammentato al riguardo che questa Corte ha costantemente ribadito il principio secondo cui, all'esito della riformulazione dell'art. 55 del D.Lgs. n. 165 del 2001, non assumono alcun rilievo comunicazioni pervenute ad articolazioni dell'amministrazione di appartenenza diverse dall'UP e dalla struttura alla quale l'incolpato è assegnato. Infatti, la scansione del procedimento stesso e la decadenza dall'azione disciplinare richiedono necessariamente un'individuazione non equivoca del dies a quo, impossibile ove si ritenesse di agganciarlo ad una qualsiasi notizia pervenuta a qualunque ufficio dell'amministrazione. È stato rimarcato che le esigenze di certezza sono poste a tutela di entrambe le parti del rapporto perché, se, pagina 17 di 62 da un lato, occorre evitare che il dipendente pubblico possa rimanere esposto senza limiti temporali all'iniziativa disciplinare, dall'altro occorre anche assicurare il buon andamento della pubblica amministrazione, che risulterebbe vulnerato da un'interpretazione che lasciasse nel vago il dies a quo del procedimento, rimettendolo – in ipotesi – anche a notizie informali o pervenute ad uffici privi di competenza quanto alla materia disciplinare e con i quali il dipendente non abbia alcuna relazione diretta”.
Inoltre, “la decorrenza del termine di decadenza di cui all'art. 55 bis, comma 4, del D.Lgs. n.
165 del 2001 presuppone l'acquisizione di una notizia “qualificata” e idonea a supportare
l'apertura del procedimento disciplinare con la formulazione della contestazione, sicché il termine medesimo non può decorrere a fronte di una notizia che non consenta la formulazione dell'incolpazione e richieda accertamenti di carattere preliminare volti ad acquisire i dati necessari per circostanziare l'addebito. Ciò perché, come è stato pure osservato, un fatto è rilevante sul piano disciplinare soltanto se corredato da elementi narrativi e conoscitivi sufficientemente articolati, dettagliati e circostanziati in quanto « è a tutela dello stesso lavoratore evitare che vengano promosse iniziative disciplinari ancora prive di sufficienti dati conoscitivi;
né risponde ad un'esigenza di economia ed efficienza dell'agire amministrativo l'apertura di procedimenti disciplinari in assenza di significativi elementi di riscontro della responsabilità» (Cass. n. 33236/2022)
Il richiamato orientamento, che si è formato nella vigenza dell'art. 55 bis d.lgs. n. 165/2001 nel testo formulato dal d.lgs. n. 150/2009, non ha perso attualità all'esito della riformulazione operata dall'art. 15 del d.lgs. n. 75 del 25 maggio 2017 (applicabile ratione temporis alla fattispecie nella quale si discute di fatti verificatisi in epoca successiva alla novella normativa); il legislatore, infatti, oltre a ribadire che il termine per l'avvio del procedimento disciplinare decorre dal momento in cui l'UP riceve la segnalazione, ha aggiunto «ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare», in luogo dell'originaria formulazione che valorizzava la «data nella quale l'ufficio ha altrimenti acquisito notizia dell'infrazione». In tal modo è stata avallata l'interpretazione alla quale la
Corte era già pervenuta quanto al significato da attribuire al termine «notizia», perché la
«piena conoscenza» che, secondo il testo vigente fa decorrere i termini del procedimento, è solo quella che consente l'immediato avvio dello stesso e si realizza allorquando
l'amministrazione è posta in condizione di formulare una contestazione specifica quanto al fatto, al suo autore ed alle modalità di realizzazione della condotta.
______ pagina 18 di 62 Dal dato normativo e dagli orientamenti giurisprudenziali richiamati, emerge quindi che il procedimento disciplinare è scandito da due termini espressamente perentori, la cui eventuale inosservanza comporta la decadenza dell'intera azione disciplinare e integra un'eccezione in senso stretto nel giudizio di lavoro.
Il primo è quello di trenta giorni, riferito alla contestazione dell'addebito, che decorre dal momento in cui l'Ufficio per i procedimenti disciplinari riceve la segnalazione del responsabile della struttura o comunque acquisisce piena conoscenza dei fatti di rilevanza disciplinare;
in questo senso, è la conoscenza dell'Ufficio, e non quella di altri soggetti, a rilevare ai fini del computo.
Il secondo è quello di centoventi giorni, stabilito per la conclusione del procedimento, che decorre dalla data della contestazione formale e si riferisce alla necessità di definire il procedimento, con archiviazione o sanzione, entro un arco temporale certo, funzionale alla tutela del diritto di difesa e alla garanzia di tempestività dell'azione disciplinare.
Tanto premesso, evidenziato che il dies a quo decorre dall'acquisizione della “notizia di infrazione” nei termini innanzi precisati, va verificato nel caso oggi in esame il rispetto dei termini del procedimento, dato che la ricorrente lamenta che la contestazione dell'addebito sarebbe stata intempestiva.
Dalla documentazione in atti risulta che l'Ufficio per i procedimenti disciplinari ha ricevuto notizia dei fatti con nota prot. n. 9858 del 18.04.2023 e ha provveduto alla contestazione dell'addebito con nota prot. n. 11284 dell'8.05.2023 e, dunque, nel pieno rispetto del termine perentorio di trenta giorni previsto dall'art. 55-bis, decorrente dal momento della conoscenza qualificata dei fatti da parte dell'Ufficio.
Il procedimento si è poi concluso con l'irrogazione della sanzione in data 1.09.2023, entro il termine massimo di centoventi giorni decorrente dalla contestazione dell'addebito.
Ne consegue che, avuto riguardo ai termini procedimentali imposti dalla legge, non risulta fondata la doglianza di intempestività sollevata dalla ricorrente, essendo stata rispettata sia la tempestività della contestazione sia quella per la conclusione del procedimento disciplinare.
Pertanto, come sostenuto da condivisibile orientamento della S.C. (Cass. 6 ottobre 2022, n.
29142) «la violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55 a 55-quater, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall'azione disciplinare né l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa pagina 19 di 62 del dipendente, e le modalità di esercizio dell'azione disciplinare, anche in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili con il principio di tempestività».
Vale dunque il consequenziale principio – di cui al medesimo precedente, alla cui motivazione si fa rinvio anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. – secondo il quale «in tema di illeciti disciplinari nel pubblico impiego privatizzato, anche dopo le modifiche apportate dal d.lgs. n.
75 del 2017 (cd. legge "Madia") all'art. 55 bis del d.lgs. n. 165 del 2001, la violazione del termine (ora di dieci giorni) per la trasmissione degli atti dal responsabile del servizio all'ufficio per i procedimenti disciplinari non comporta la decadenza dall'azione disciplinare né
l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, a meno che ne risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente;
ne consegue che il richiamo della norma al principio di tempestività va inteso nel senso che anche la rilevanza di eventuali violazioni del termine per la trasmissione degli atti va misurata in ragione della violazione del diritto di difesa, tenendosi conto che il pregiudizio rispetto a quest'ultimo è di regola più probabile quanto più ci si allontani nel tempo dal momento dei fatti».
Nel caso in esame, valutata la data in cui risulterebbero effettuate le violazioni di rilevanza disciplinare, nonché considerati la collocazione temporale ed il contenuto delle note che hanno caratterizzato i tratti salienti dell'istruttoria - in particolare: quella del 15.02.2023 prot.
3911, avente ad oggetto “cartellino mensile-comunicazione”, inviata dal servizio personale alla Responsabile dell'Avvocatura Provinciale;
la nota di riscontro prot. 4030 del 16.02.2023, inviata dalla Responsabile dell'Avvocatura; quella n. 4046 del 16.02.2023, in cui si chiedevano alla ricorrente giustificazioni circa le anomalie riscontrate;
la nota 4470 del
21.02.2022 a firma della ricorrente di riscontro alla nota 4046; la successiva nota prot. 4543 del 22.02.2023 del servizio del personale, sempre diretta al Responsabile dell'Avvocatura, e la successiva risposta prot. 4847 del 27.02.2023, nonché la nota prot. 9019 del 6.04.2023, che, come risulta indicato nelle premesse della contestazione, risulta inviata dal Dirigente del
1°settore della al Segretario Generale, nonché la nota 9858 del Controparte_1
18.04.2023, con cui l'UP veniva notiziato dei fatti (note, con relativi allegati, depositate sub 3 dalla stessa ricorrente)- risulta che non vi sia stata alcuna violazione del principio di tempestività, dato che la trasmissione degli atti all'UP è avvenuta all'esito delle necessarie verifiche, degli indispensabili riscontri istruttori, delle opportune interlocuzioni tra uffici, nonché
pagina 20 di 62 previa instaurazione del contraddittorio con la stessa ricorrente sulle anomalie riscontrate, e solo previo adeguato apprezzamento dei fatti disciplinarmente rilevanti.
Pertanto, è solo con la nota 9858 del 18.04.2023, all'esito della espletata e necessaria istruttoria, che si è protratta per un lasso di tempo del tutto ragionevole, senza compromettere in alcun modo il diritto di difesa della dipendente (che era stata, anzi, appositamente interpellata), che l per i procedimenti disciplinari ha ricevuto piena e formale CP_3 conoscenza dei fatti di rilevanza disciplinare, con la conseguenza che non si ravvisa alcuna intempestività/decadenza.
4.2 La ricorrente (sia nel giudizio RG 1179/2023 che in quello RG 109/2024) ha poi sostenuto l'invalidità dell'intera istruttoria, in quanto condotta da , priva della qualifica Parte_2 di dirigente, designata soltanto come “coordinatrice” dell'Avvocatura provinciale con D.P. n.
33/2022 e, per giunta, operante in modalità di lavoro agile, anche perché la Parte_2 avrebbe dovuto astenersi dall'espletamento dell'istruttoria vista la grave inimicizia con la ricorrente.
Ad avviso della ricorrente, tali evenienze avrebbero determinato un difetto di legittimazione e compromesso il principio di terzietà, poiché l'attività istruttoria sarebbe stata svolta da soggetto non abilitato a compiere valutazioni disciplinari.
Tali argomentazioni non possono essere condivise.
In primo luogo, va evidenziato che, in tema di pubblico impiego contrattualizzato, il principio di terzietà dell'ufficio dei procedimenti disciplinari ne postula la distinzione sul piano organizzativo con la struttura nella quale opera il dipendente, e non va confuso con la imparzialità dell'organo giudicante, che solo un soggetto terzo, rispetto al lavoratore ed alla
P.A., potrebbe assicurare, laddove il giudizio disciplinare, sebbene connotate da plurime garanzie poste a difesa del dipendente, è comunque condotto dal datore di lavoro, ossia da una delle parti del rapporto (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 24/01/2017, n. 1753). Da ciò discende che l'Amministrazione può avvalersi di apporti istruttori provenienti da uffici interni, purché la decisione finale resti attribuita all'UP in composizione collegiale.
La giurisprudenza ha poi puntualizzato che le irregolarità interne relative alla costituzione o al funzionamento dell'UP non comportano l'automatica nullità del provvedimento disciplinare, salvo che venga dimostrata la violazione del principio di terzietà o la compromissione concreta del diritto di difesa del lavoratore (cfr. Cassazione civile sez. lav., 28/06/2019,
n.17582). pagina 21 di 62 Applicando tali principi nel caso in esame, si osserva che ha svolto attività Parte_2 meramente ricognitive e di segnalazione (tra cui la nota prot. n. 4030 del 16.02.2023, posta a fondamento della successiva contestazione), senza adottare alcuna determinazione sanzionatoria e senza prendere parte al collegio che ha formulato la contestazione e poi applicato la sanzione.
L'atto conclusivo del procedimento disciplinare è stato infatti assunto dall'UP nella seduta del 30.08.2023, con la partecipazione di e , Persona_3 Persona_1 Persona_5
e regolarmente sottoscritto dai componenti legittimati: circostanza che esclude commistioni tra la struttura di appartenenza della ricorrente e l'organo deputato alla decisione.
Quanto alla qualifica soggettiva del funzionario istruttore, deve rilevarsi che la normativa (artt.
55 e ss. d.lgs. 165/2001) non prescrive che l'attività preparatoria sia riservata ai dirigenti, ma solo che la sanzione sia adottata dall'UP. L'eventuale assenza della qualifica apicale non integra dunque vizio di legittimità, ove la funzione istruttoria si sia limitata alla raccolta di dati e documenti, come nella specie.
Infine, non emerge alcun concreto vulnus al diritto di difesa della ricorrente. Dagli atti, invero, risulta che ha ricevuto regolare contestazione, con indicazione Parte_1 specifica delle giornate oggetto di rilievo, ha potuto accedere alla documentazione rilevante e ha depositato articolata memoria difensiva in data 19.06.2023; peraltro, nessun atto compiuto da ha impedito l'esplicazione del contraddittorio, né ha inciso sulla concreta Parte_2 possibilità della ricorrente di difendersi utilmente.
Peraltro, si osserva che la “grave inimicizia” che imporrebbe l'astensione deve derivare da ragioni private, estranee ai compiti istituzionali, e non da mere divergenze professionali;
sulla scorta dei principi affermati dalla S.C. occorre, quindi, che essa sia reciproca e nasca da ragioni private di rancore o di avversione sorte nell'ambito di rapporti estranei ai compiti istituzionali (cfr. Cass. Sez. 3, 13/04/2005, n. 7683; Cass., Sez. 2, 31/10/2018, n. 27923); si richiede, invero, una “inimicizia qualificata”, che si sia tradotta in contenziosi per fatti extra- lavorativi, nel caso in esame non sussistenti, non allegati in modo specifico e comunque non comprovati, anche perché dalle complessive indicazioni della ricorrente emerge che gli eventuali dissidi hanno avuto sicuramente origine da rapporti professionali ed istituzionali.
Alla luce di tali rilievi, deve reputarsi che l'attività -peraltro, lo si ribadisce, meramente istruttoria- svolta da non sia suscettibile di integrare alcuna Parte_2 irregolarità/vizio, tanto meno idoneo ad invalidare il procedimento, non essendo ravvisabile pagina 22 di 62 compromissione della terzietà dell'UP, né lesione del diritto di difesa della ricorrente. La censura è pertanto infondata e va rigettata.
4.3 La ricorrente ha eccepito la violazione del diritto di accesso e di difesa, in quanto l'Amministrazione non le avrebbe trasmesso documenti (come sarebbe desumibile dagli
Allegati nn. 19 e 21), pur dichiarati esistenti, nonostante la specifica richiesta formulata sul punto. Secondo la ricorrente, tale omissione avrebbe impedito di predisporre compiutamente le difese e comporterebbe la nullità del procedimento disciplinare.
Deve osservarsi, al contrario di quanto ipotizzato dalla ricorrente, che ella abbia ricevuto regolare contestazione di addebito (prot. n. 11284/2023), con puntuale indicazione delle giornate /orari in cui si sarebbe assentata indebitamente dal servizio (con conseguente ritenuta inosservanza dell'obbligo di rispettare l'orario di lavoro, di adempiere le formalità previste per la rilevazione delle presenze e di non assentarsi dal lavoro senza l'autorizzazione del dirigente); che abbia avuto accesso agli atti posti a fondamento dell'incolpazione (note prot. nn. 3911/2023 e 4030/2023) ed abbia potuto articolare memoria difensiva (19.06.2023, prot. n. 14485), corredandola di documentazione giustificativa.
In particolare, il documento n. 5 depositato dalla comprova la risposta dell'ente, CP_1 resa con nota prot. 13808 del 9.06.2023, con cui era accolta la richiesta prot. 13635/2023 di accesso agli atti avanzata dalla ricorrente il 7.06.2023; emerge, quindi, dai documenti allegati che la aveva tempestivamente trasmesso tutta la documentazione istruttoria CP_1 allegata alla nota di risposta.
Dal documento n. 3 allegato al ricorso introduttivo, denominato “riscontro massivo accesso zip” si evince, parimenti, che la Provincia aveva inviato tutti i documenti ivi allegati.
Pertanto, in base agli atti di cui si dispone, l'ente risulta aver compiutamente soddisfatto la richiesta di accesso agli atti.
L'eccezione di nullità per violazione del diritto di accesso avrebbe peraltro richiesto una allegazione specifica circa il contenuto degli atti non trasmessi, circa la loro rilevanza decisiva rispetto ai fatti contestati, nonché circa il pregiudizio difensivo effettivamente patito
(impossibilità di comprendere le imputazioni o di confutarle utilmente).
Invero, nel ricorso introduttivo la parte non ha indicato, nemmeno in via generale, il contenuto dei documenti (allegati 19 e allegato 21); non ha precisato su quale specifico profilo delle contestazioni essi avrebbero inciso;
non ha spiegato in quale modo la loro consultazione avrebbe consentito una diversa o migliore o decisiva articolazione difensiva. La mera pagina 23 di 62 qualificazione degli allegati come “essenziali e rilevanti” rimane dunque apodittica, priva di collegamento puntuale con singoli capi d'addebito o con le censure svolte nella memoria.
A ben vedere, l'allegato 19 (che questo Tribunale ha rinvenuto nell'allegato 3 depositato da parte ricorrente) consiste in una sola pagina (e, infatti, è indicato quale “pagina 1/1”); del pari,
l'allegato 21 fa riferimento alla nota 9019 che, unitamente a tutti i suoi allegati, era stata comunque trasmessa dalla Provincia alla ricorrente sempre in sede esercizio del diritto di accesso, come evincibile sempre dal doc. n. 3.
In difetto di ulteriori specificazioni, non è dimostrato il requisito della necessità (in termini di decisività) degli atti asseritamente non trasmessi;
né è allegato un concreto pregiudizio al diritto di difesa, atteso che la ricorrente ha compreso le imputazioni, ha avuto visione degli atti principali ed ha effettivamente esercitato il contraddittorio.
Alla luce della mancata allegazione del loro contenuto e della relativa decisività, non può allora intendersi che l'omessa/incompleta (non provata, a fronte del doc. 5 depositato dalla
) trasmissione dei soli “Allegati nn. 19 e 21” abbia inciso sul nucleo essenziale del CP_1 diritto di difesa, anche valutato che detti atti ben potevano essere considerati e valutati nella presente sede di merito e, quindi, nella loro portata sostanziale.
Non vi sono, detto in altri termini, documenti di cui non sia stato consentito l'accesso posti a fondamento della contestazione o della applicazione della sanzione disciplinare irrogata.
Ne consegue che l'eccezione di nullità per violazione del diritto di accesso è infondata e va rigettata.
4.4 Parte ricorrente ha altresì sostenuto la violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, evidenziando che la sua audizione, fissata per il 19.06.2023, non si sarebbe tenuta a causa dell'assenza di un componente dell'UP e che, inoltre, l'Amministrazione avrebbe respinto la sua richiesta di audizione da remoto, con conseguente impossibilità di illustrare oralmente le proprie ragioni.
In merito, occorre premettere che la legge riconosce al lavoratore la facoltà di chiedere audizione personale nell'ambito del procedimento disciplinare, valorizzandone il ruolo quale momento essenziale di esplicazione del diritto di difesa;
nello specifico, è previsto (art. 55 bis del d.lgs. n. 165/2001) che in caso di grave ed oggettivo impedimento, ferma la possibilità di depositare memorie scritte, il dipendente può richiedere che l'audizione a sua difesa sia differita, per una sola volta, con proroga del termine per la conclusione del procedimento in misura corrispondente. pagina 24 di 62 La S.C., in pronuncia recente, ha pure precisato che: “all'obbligo datoriale di procedere all'audizione del dipendente, raggiunto da una contestazione disciplinare, non corrisponde un incondizionato diritto di quest'ultimo al differimento dell'incontro in cui deve essere sentito, atteso che la violazione del predetto obbligo dà luogo alla nullità della sanzione solo ove sia dimostrato dall'interessato un pregiudizio al concreto esercizio del diritto di difesa, sicché è onere del dipendente provare di non avere potuto presenziare all'audizione a causa di una patologia così grave da risultare ostativa in assoluto all'esercizio di quel diritto, dovendosi ritenere che altre malattie non precludano all'incolpato diverse forme partecipative (quali, ad es., l'invio di memorie esplicative o di delega difensiva ad un avvocato) tali da consentire al procedimento di proseguire nel rispetto dei termini perentori finali che lo cadenzano.” (v.
Cass., sez. VI, 10/02/2023, n. 4185).
Alla luce di ciò, deve osservarsi che:
ha ricevuto la contestazione di addebito prot. n. 11284/2023, con Parte_1 fissazione al 5.06.2023, ore 16, della sua audizione;
risulta tuttavia che la stessa ricorrente abbia richiesto il differimento della data dell'audizione, rappresentando di essere in malattia e che, quindi, in accoglimento della istanza dell'interessata, l'audizione era rinviata dall' amministrazione al successivo 19.06.2023 (cfr. docc. 4 e 4 bis);
La ricorrente, con nota a sua firma prot. 14485 del 19.06.2023 (giorno previsto per l'audizione), delegava l'avv. MARCARI a depositare la propria memoria difensiva “di 33 pagine ed allegati per ulteriori 143 pagine”, facendo esplicito riferimento alla convocazione prevista per il 19.06.2023 ore 10:00 dinanzi all'UP.
Si osserva che nella indicata nota del 19.06.2023, a propria firma, la ricorrente, da un lato, non richiedeva alcun ulteriore rinvio per eventuale proprio impedimento (neppure documentato per la data del 19.06.2023 e, comunque, non documentato nel presente processo) e, dall'altro, depositava, proprio in coincidenza con la data fissata, espressamente facendo riferimento alla convocazione fissata per il 19.06.2023, una articolata memoria difensiva (prot. n. 14485 del 19.06.2023), a mezzo del proprio delegato, avv. MARCARI, nella quale sviluppava compiutamente le proprie difese;
tale memoria è stata acquisita agli atti ed esaminata dall'UP, come si evince dal provvedimento finale adottato dall'UP.
Non si riscontra, quindi, alcuna nullità, dato che la ricorrente ha esercitato il proprio diritto di difesa con il deposito della memoria in data 19.06.2023; come detto, l'audizione poteva essere rinviata per una sola volta ed era stata già rinviata una prima volta per impedimento pagina 25 di 62 della ricorrente;
l'eventuale ulteriore impedimento non obbligava l'ente ad effettuare un ulteriore rinvio, anche perché non risultava neppure adeguatamente richiesto o tempestivamente formalizzato dalla dipendente.
Pertanto, la ricorrente ha avuto la possibilità di rappresentare le proprie ragioni in forma scritta e queste sono state effettivamente valutate dall'organo disciplinare.
Ogni doglianza sul punto va disattesa.
4.5 La ricorrente ha eccepito, inoltre, la violazione del principio di corrispondenza tra addebito contestato e sanzione irrogata, deducendo che l'addebito sarebbe stato modificato nel corso del procedimento, ossia che sarebbe stata dapprima prospettata l'assenza dei motivi di servizio che avrebbero potuto giustificare i “permessi per servizio”, poi sarebbe stata contestata l'“irregolarità per omessa timbratura del cartellino” e, infine, l'omessa timbratura;
ha inoltre lamentato che le date oggetto di contestazione erano state più volte variate, sino a includere “la data futura del 3.12.2023”, con conseguente indeterminatezza dell'imputazione.
Si rileva che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il principio di necessaria corrispondenza tra contestazione e addebito posto a fondamento della sanzione disciplinare ha natura sostanziale e non meramente formale.
Invero, è stato affermato che: “il principio di necessaria corrispondenza tra addebito contestato e addebito posto a fondamento della sanzione disciplinare, che vieta di infliggere un licenziamento sulla base di fatti diversi da quelli contestati, può ritenersi violato qualora il datore di lavoro alleghi, nel corso del giudizio, circostanze nuove che, in violazione del diritto di difesa, implicano una diversa valutazione dei fatti addebitati. Tale modifica non è tuttavia ravvisabile nel caso in cui si tratti di circostanze confermative della condotta in relazione alle quali il lavoratore possa agevolmente controdedurre ovvero quando, come nel caso in esame, le stesse non modifichino il quadro generale della contestazione” (v. Cass. 25.03.2019, n.
8293; Cass. civ. sez. lav., 13.10.2020, n. 22076).
La S.C. ha inoltre precisato che l'immutabilità della contestazione è violata solo quando vi sia una menomazione concreta del diritto di difesa per l'introduzione di fatti nuovi o diversi, non quando il datore operi un diverso apprezzamento o una qualificazione giuridica differente del medesimo fatto (cfr. Cass. civ. sez. lav., 7.09.2023, n. 26043).
Muovendo da questo orientamento, occorre considerare che: nella contestazione di addebito (prot. n. 11284/2023 dell'8.05.2023) era stata contestata alla dipendente l'inosservanza dell'obbligo di rispettare l'orario di servizio, di adempiere le pagina 26 di 62 formalità previste per la rilevazione delle presenze e di non assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del dirigente, nonché la falsa attestazione della propria presenza in servizio;
la contestazione richiamava il contenuto della nota n. 3911 del 15.02.2023, in cui erano state indicate in modo specifico le giornate del 25.07.2022, 2.08.2022, 5.08.2022,
9.08.2022, 18.08.2022, 19.08.2022, 31.08.2022, 2.09.2022, 27.09.2022, 11.10.2022,
19.10.2022, 26.10.2022, 3.12.2022, 22.12.2022, 9.01.2023, 13.01.2023, 31.01.2023,
3.02.2023.
Molte di queste giornate, vale a dire: 5.08.2022, 18.08.2022, 19.08.2022, 31.08.2022,
2.09.2022, 27.09.2022, 11.10.2022, 19.10.2022, 3.12.2022, 9.01.2023, 31.01.2023 e
3.02.2023, sono state riportate anche nel provvedimento sanzionatorio adottato (prot. n.
19834/2023), in cui pure è indicata l'inosservanza dell'obbligo di rispettare l'orario di servizio, di adempiere le formalità previste per la rilevazione delle presenze e di non assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del dirigente, nonché la falsa attestazione della propria presenza in servizio.
Pertanto, il fatto che sia stata utilizzata una terminologia quale irregolare timbratura, omessa timbratura, assenza ingiustificata dal servizio, falsa attestazione della presenza non è evenienza idonea ad alterare il nucleo fattuale della contestazione, che è rimasto incentrato sull'inosservanza dell'obbligo di rispettare l'orario di servizio, di adempiere le formalità previste per la rilevazione delle presenze e di non assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del dirigente, nonché sulla falsa attestazione della propria presenza in servizio e, quindi, non può ritenersi lesiva del diritto di difesa.
Diverso discorso deve essere svolto per le residue discrasie evidenziate dalla ricorrente.
L'indicazione del 3.12.2023, contenuta nel provvedimento finale, a pag. 6, costituisce un verosimile errore materiale (dato che nella contestazione era, invece, riportata la data del
3.12.2022) ed è una data estranea al periodo preso in considerazione nella contestazione, trattandosi di “data successiva” rispetto alla stessa irrogazione della sanzione.
La contestazione originaria, nella prima pagina, riportava la data del 3.12.2022, ma anche questa data non può essere “tenuta ferma”, in quanto lo stesso provvedimento conclusivo dà atto che in quella giornata la dipendente risultava assente per malattia certificata;
difatti, nel testo della sanzione, pag. 6, si legge: “A riprova della chiarezza della contestazione che contiene i fatti ben determinati nei loro contorni materiali e nei loro contorni temporali va osservato che sarebbe stato del tutto illogico che l'Amministrazione chiedesse giustificazioni
pagina 27 di 62 per giornate festive/non lavorative (9/7/2022-11/9/2022) ovvero per giornate in cui la dipendente risultava in malattia (3/12/2022).
Ad analoga conclusione deve giungersi per la data del 31.01.2023, dato che nello specchietto presente a pag. 2 della contestazione la data del “31” risulterebbe riferita al mese di febbraio
2023, non al mese di gennaio.
Anche in questo caso si è di fronte ad un probabile refuso: la data del 31.02.2023 è infatti inesistente sul calendario, mentre la data “31.01.2023” non era oggetto di rilievo nello specchietto riassuntivo a pag. 2 della contestazione.
Non si tratta quindi di un errore materiale ininfluente, ma di un'integrazione indebita del contenuto della sanzione, che ha finito con l'introdurre un fatto nuovo rispetto agli addebiti originariamente contestati, con violazione del principio di corrispondenza tra contestato e sanzionato.
Ne deriva che la sanzione disciplinare deve essere dichiarata parzialmente insussistente nella parte in cui ha incluso/ha considerato le giornate del 3.12.2023 e del 31.01.2023, trattandosi di date mai contestate e, pertanto, non suscettibili di fondare l'irrogazione della misura.
Per contro, la sanzione resta pienamente valida con riferimento a tutte le altre giornate, che coincidono integralmente con quelle già indicate nella contestazione, così da preservare il nucleo essenziale degli addebiti e da garantire la tenuta complessiva della misura disciplinare applicata.
Alla luce di tali considerazioni, deve altresì escludersi la fondatezza delle censure di indeterminatezza e di illogicità della contestazione.
L'atto introduttivo del procedimento, infatti, contiene la precisa individuazione delle giornate oggetto di addebito, con chiara delimitazione temporale degli episodi, sicché non può dirsi indeterminato. Né può ritenersi illogica la contestazione per il solo fatto che talune delle giornate indicate risultassero, in astratto, coperte da ferie, malattia o altre assenze legittime: tali circostanze attengono non già alla chiarezza /specificità dell'addebito, ma alla successiva valutazione di merito sulla giustificabilità delle singole assenze, da compiersi in sede istruttoria e sanzionatoria. Non sembra che parte ricorrente possa poi dolersi del fatto che alcune date siano state escluse/non riportate nella sanzione finale irrogata.
In conclusione, deve affermarsi che la contestazione, ad eccezione delle discrasie sopra esaminate, che determinano la nullità parziale della sanzione limitatamente alle giornate del pagina 28 di 62 3.12.2023 e del 31.01.2023, risulta sufficientemente determinata e logicamente coerente, con conseguente rigetto, per il resto, delle eccezioni sollevate dalla ricorrente.
4.6 La ricorrente ha denunciato la contraddittorietà del provvedimento disciplinare, rilevando che, pur avendo l'UP dato atto della produzione di documentazione giustificativa (memoria difensiva prot. n. 14485/2023 e relativi allegati), le controdeduzioni sarebbero state rigettate integralmente, senza spiegazione adeguata, così da rendere incongruo e illogico l'esito del procedimento.
In via generale, va osservato che la valutazione delle giustificazioni presentate dal dipendente rientra nell'ambito del potere discrezionale dell'Amministrazione, la quale è tenuta a dar conto delle ragioni per cui ritiene di confermare gli addebiti, ma non è obbligata a fornire una confutazione analitica e dettagliata di ogni singola allegazione. La motivazione del provvedimento sanzionatorio deve consentire di ricostruire l'iter logico seguito dall'ufficio disciplinare, essendo sufficiente che risulti comprensibile il fondamento della decisione assunta.
Diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, il provvedimento impugnato non si appalesa contraddittorio o immotivato. Dalla sua lettura emerge, infatti, che l'UP abbia esaminato la documentazione prodotta e ne abbia valutato la rilevanza ai fini difensivi, ritenendola idonea a giustificare alcune delle assenze contestate, che -infatti- non sono state riprodotte/poste a fondamento della sanzione finale. Si tratta, in particolare, delle giornate del
25.07.2022, 2.08.2022, 9.08.2022, 22.12.2022, 26.12.2022 e 13.01.2023.
Per tali date, l'Ufficio ha -evidentemente- riconosciuto la validità delle giustificazioni fornite, mentre per le restanti giornate ha ritenuto la documentazione non sufficiente ad inficiare la integrazione dell'addebito, applicando la relativa sanzione disciplinare.
Ne consegue che il provvedimento non presenta illogicità intrinseche: prima dà atto della produzione difensiva e poi commina la sanzione solo per le giornate che, a seguito della valutazione compiuta, sono rimaste prive di valida giustificazione.
Pertanto, la censura di contraddittorietà non può essere accolta e deve essere rigettata.
Par 4.7 ha ulteriormente eccepito l'illegittimità del procedimento Parte_1 disciplinare per due ordini di motivi: l'irregolare composizione dell'Ufficio procedimenti disciplinari ed il presunto conflitto di interessi di alcuni componenti dell'UP.
pagina 29 di 62 Si segnala opportunamente, ed in termini generali, facendo richiamo alla parte motiva della sentenza della Cassazione civile sez. lav., 25/06/2024, n.17465, che il procedimento disciplinare non è espressione di un potere autoritativo, ma, come nel lavoro privato, è correlato al potere datoriale di direzione e di conformazione, in quanto la sanzione disciplinare non è posta a fondamento dell'interesse della collettività e non svolge una funzione preventiva come la pena, ma mira sempre a realizzare l'interesse del datore di lavoro al corretto adempimento delle obbligazioni lavorative (Cass. Sez. L - Sentenza n.
36456 del 13/12/2022).
Da ciò deriva che il procedimento disciplinare nel pubblico impiego privatizzato ha comunque natura negoziale, e non già processuale, e che pertanto non sono applicabili le regole del giusto processo ex art. 111 Cost. e quelle del codice di procedura civile e di procedura penale previste per i procedimenti giurisdizionali.
Cardini del procedimento disciplinare, quindi, risultano essere -oltre al principio di proporzionalità ex art. 2106 c.c. ed al principio di predeterminazione delle infrazioni e delle sanzioni (art. 55, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001) - il principio del contraddittorio con il lavoratore incolpato ed il principio di terzietà.
Tale ultimo principio, in base alle norme imperative del D.Lgs. n. 165 del 2001 e, in particolare, all'art. 55-bis di tale D.Lgs., postula soltanto la distinzione (come sopra già accennato), sul piano organizzativo, fra l'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari e la struttura nella quale opera il dipendente incolpato e "non va confuso con la imparzialità dell'organo giudicante, che solo un soggetto terzo rispetto al lavoratore ed alla amministrazione potrebbe assicurare. Il giudizio disciplinare, infatti, sebbene connotato da plurime garanzie poste a difesa del dipendente, è comunque condotto dal datore di lavoro, ossia da una delle parti del rapporto che, in quanto tale, non può certo essere imparziale, nel senso di essere assolutamente estraneo alle due tesi che si pongono" (Cass. n. 1753/2017; conformi, ex multis, Cass. nn. 7267/2024; 29461/2023; Cass. Sez. L - Sentenza n. 15239 del 01/06/2021;
n. 20721/2019).
Per questo, la Corte ha chiarito che anche profili patologici, come l'erronea individuazione dell'organo interno alla P.A. titolare del potere disciplinare, nonché il mancato rispetto delle regole di costituzione e funzionamento dello stesso, incidono sulla legittimità della sanzione, espulsiva o conservativa, solo quando emerga che l'ufficio non sia terzo e specializzato, con concreta compromissione delle garanzie difensive dell'incolpato (Cass. Sez. L - Sentenza n.
33619 del 15/11/2022), così come ha chiarito che qualora l'U.P.D. pagina 30 di 62 abbia composizione collegiale, e sia distinto dalla struttura nella quale opera il dipendente sottoposto a procedimento, la terzietà dell'organo non viene meno per il sol fatto che sia composto anche dal soggetto che ha effettuato la segnalazione disciplinare (Cass. Sez. L -
Sentenza n. 15239 del 01/06/2021; Cass. Sez. L - Sentenza n. 1753 del 24/01/2017).
Da tali principi, quindi, la Corte ha desunto anche quello per cui non costituiscono ragione di nullità della sanzione le modalità attraverso cui, nel corso del procedimento disciplinare, si sia proceduto alla sostituzione di taluno dei componenti dell'ufficio stesso a meno che non sia dimostrata la violazione del principio di terzietà o del diritto di difesa (Cass. Sez. L - Sentenza
n. 20721 del 31/07/2019).
Inoltre (cfr. Cass. civile sez. lav., 31/07/2019, n.20721) è stato precisato che il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55, comma 1, nel prevedere che le disposizioni contemplate dal medesimo articolo e da quelli seguenti, fino all'art. 55 octies, "costituiscono norme imperative, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1339 c.c., e art. 1419 c.c., comma 2", ha avuto l'effetto "di non consentire l'ulteriore applicazione delle previsioni contrattuali difformi, ossia quelle che dettano regole diverse da quelle ricavabili in via diretta dalle previsioni legali".
Al contempo, si è precisato che "dal combinato disposto dell'art. 55, comma 1, e dell'art. 55 bis, comma 4, si desume il carattere imperativo delle regole dettate dalla legge sulla competenza per i procedimenti disciplinari, ma è rimessa a ciascuna Pubblica
Amministrazione, secondo le proprie peculiarità, l'individuazione dell'organo legittimato ad esercitare il potere disciplinare", sicché "il carattere imperativo riguarda, dunque, la non derogabilità della disciplina legale ad opera dell'autonomia negoziale, il che "certo non attribuisce natura imperativa riflessa al complesso delle regole procedimentali interne che regolano la costituzione e il funzionamento dell'U.P.D." (Cass. 25 ottobre 2017 n. 25379 e, poi Cass. 6 febbraio 2019, n. 3467); ciò anche perché "l'interpretazione dell'art. 55 bis, comma 4, non può essere ispirata ad un eccessivo formalismo ma deve essere coerente con la sua ratio, che è quella di tutelare il diritto di difesa dei dipendenti pubblici" (Cass.
3467/2019, cit.), laddove ai fini della legittimità della sanzione rileva che sia stato garantito il principio di terzietà, sul quale riposa la necessaria previa individuazione dell'ufficio dei procedimenti, il che "postula solo la distinzione sul piano organizzativo fra detto ufficio e la struttura nella quale opera il dipendente" (Cass. 2 marzo 2017 n. 5317).
pagina 31 di 62 Tanto opportunamente premesso, la ricorrente ha sostenuto l'irregolare composizione dell'Ufficio procedimenti disciplinari e, nello specifico, ha dedotto che la sostituzione del componente effettivo con il supplente, , fosse avvenuta Persona_4 Persona_5 senza acquisire “la previa dichiarazione di indisponibilità”, che il collegio non fosse stato convocato in composizione plenaria, mancando per di più il segretario verbalizzante, figura espressamente prevista dalla Disposizione presidenziale n. 51 del 5.08.2022.
Va tuttavia osservato che la disposizione citata, pur delineando con chiarezza l'assetto dell'UP collegiale, non esclude ma, anzi, espressamente prevede, la possibilità di sostituzione del componente effettivo con quello supplente (che era proprio il designato
, né condiziona la validità della deliberazione alla formale verbalizzazione Per_5 dell'indisponibilità.
In via generale, ed in base all'orientamento giurisprudenziale di cui sopra si è dato conto, deve ritenersi che la sostituzione di un componente effettivo con il supplente non incida, di per sé, né sul principio di terzietà né sulle garanzie di difesa del lavoratore, purché il collegio operi nella composizione minima prevista (Presidente e due componenti) ed assuma le proprie determinazioni con deliberazione collegiale.
Nel caso di specie, non sono stati offerti elementi concreti per dimostrare che l'avvicendamento tra e abbia compromesso la legittimità Persona_4 Persona_5 del procedimento o inciso sul diritto di difesa della dipendente.
Risulta, al contrario, che la sostituzione del supplente sia avvenuta proprio sulla scorta della
D.P. n. 51 del 5.08.2022, più volte citata dalla stessa ricorrente, che individuava quale Per_5 supplente del . Per_4
Inoltre, viste le residue censure avanzate dalla ricorrente, non è superfluo ricordare che la
S.C. (cfr. Cass. n. 17357/2019) ha avuto modo di chiarire:
“Come da questa Corte già affermato (v. Cass. 6 febbraio 2019, n. 3467) in relazione all'attività degli organi collegiali, la formazione della volontà resta distinta dalla manifestazione, sicché mentre la prima si deve formare all'interno dell'organo collegiale secondo le regole che ne presiedono il funzionamento, all'esterno l'organo agisce in persona del soggetto che lo rappresenta, sicché gli atti ben possono essere sottoscritti solo da quest'ultimo. Ed allora non ha giuridico fondamento la tesi del ricorrente, secondo cui dalla natura perfetta del collegio deriverebbe la necessità che tutte le persone fisiche che lo compongono assumano anche all'esterno la paternità dell'atto, sottoscrivendolo. A detto assorbente rilievo si deve aggiungere che, secondo la giurisprudenza amministrativa, il pagina 32 di 62 collegio perfetto è caratterizzato dalla circostanza che lo stesso deve operare con il plenum dei suoi componenti nelle fasi in cui l'organo è chiamato a compiere valutazioni tecnico discrezionali o ad esercitare prerogative decisorie, rispetto alle quali si configura l'esigenza che tutti i suoi componenti offrano il loro contributo ai fini di una corretta formazione della volontà collegiale, esigenza che, invece, non ricorre rispetto agli atti istruttori (v. C.d.S. n.
5187/2015, C.d.S. n. 40/2015). Alle medesime conclusioni questa Corte è pervenuta in relazione all'attività dell'UP, se a composizione collegiale, in ordine alla quale si è sottolineato che devono essere collegialmente compiute "solo le attività valutative e deliberative vere e proprie (rispetto alle quali sussiste l'esigenza che tutti i suoi componenti offrano il proprio contributo ai fini di una corretta formazione della volontà collegiale) e non anche quelle preparatorie, istruttorie o strumentali, verificabili a posteriori dall'intero consesso
(v. Cass. 26 aprile 2016, n. 8245 richiamata da Cass. 4 giugno 2018, n. 14200)”.
Nel caso in esame, si rimarca che sia la contestazione che la irrogazione della sanzione è avvenuta da parte dell'organo collegiale, ossia dell'UP nella composizione prevista dalla delibera n. 51 del 5.08.2022 (con il supplente ivi previsto); a nulla rileva, quindi, che non vi sia un separato “verbale della riunione” o che difetti la verbalizzazione dei provvedimenti da parte di un soggetto distinto dai firmatari / dai sottoscrittori dei provvedimenti stessi, che comunque risultano firmati dal Presidente e dagli altri due componenti dell'UP; neppure rileva il fatto che la sottoscrizione della sanzione sia avvenuta con firma digitale da parte del Presidente e dei due componenti;
né alcuna valenza riveste l'affermazione della ricorrente circa la
“presunta riunione del 30.08.2023” o secondo cui sarebbero rimaste “oscure le modalità deliberanti anche da remoto, non conformi alla D.P. n. 51 del 5.08.2022”, proprio perché, si ribadisce, gli atti sono stati assunti dall'UP in composizione collegiale, sottoscritti da tutti i componenti, che hanno pure premesso di aver deliberato collegialmente.
Analogamente, quanto alla censura consistente nella “Mancata individuazione del segretario verbalizzante e dei relativi verbali disponenti l'avvio del procedimento di addebito nota prot. n.
11284 dell'8 maggio 2023 e la definizione del procedimento con il rigetto delle difese di questa parte ricorrente. Comunicazione di irrogazione della sanzione con nota prot. n. 19834 del 01.09.2023. Violazione della D.P. n. 51/2022 e violazione di legge sulle modalità di manifestazione della volontà collegiale”, si rileva che la assenza della figura del segretario verbalizzante non risulta aver determinato alcuna invalidità del procedimento;
in primo luogo, la stessa D.P. n. 51/2022 si limitava a precedere che all'Ufficio dei Procedimenti Disciplinari pagina 33 di 62 fosse addetto un dipendente, assegnato all'Ufficio del Personale, con funzioni di segretario verbalizzante, per svolgere le attività connesse al procedimento disciplinare;
pertanto, si trattava di una previsione volta a dotare l'Ufficio di una unità amministrativa di cui avvalersi;
neppure era prevista alcuna sanzione o conseguenza in relazione alla mancata presenza di tale segretario ad eventuali sedute o per redigere o sottoscrivere i provvedimenti collegiali;
ogni censura rappresentata non è di per sé idonea, in mancanza della prova di un concreto vulnus al diritto di difesa, a travolgere la validità dei provvedimenti indicati, dovendosi ritenere sufficiente ed assorbente, quale formalità necessaria, la redazione in forma scritta del provvedimento di contestazione e di quello sanzionatorio, come avvenuto con le note prot.
11284 dell'8.05.2023 e prot. n. 19834 dell'1.09.2023, non ravvisandosi peraltro alcuna violazione di legge sulle modalità di manifestazione della volontà collegiale.
Del resto, si ribadisce, ancora una volta, in uno con il richiamo alla giurisprudenza sul punto, che occorre distinguere tra le regole legali sulla competenza e quelle regolamentari che disciplinano la costituzione e il funzionamento dell'organo collegiale secondo l'ordinamento interno di ciascuna Pubblica Amministrazione, perché il d.lgs. n. 165/2001 "non attribuisce natura imperativa "riflessa" al complesso delle regole procedimentali interne che regolano la costituzione e il funzionamento dell'UP" (cfr. Cass. 19672/2019, 14810/2020), nel caso in esame neppure violate.
Tutte le doglianze sulla composizione dell'UP sono quindi da rigettare e, di conseguenza, rimangono assorbite con tale valutazione anche le questioni che la ricorrente aveva posto all'UP circa la “preventiva verifica dei poteri” dello stesso UP o circa la regolarità della sua costituzione.
Quanto alla denunciata violazione dell'obbligo di astensione, la ricorrente ha dedotto che la contestazione disciplinare era stata avviata in coincidenza con il bando per un concorso dirigenziale dell'8.05.2023, al quale avevano presentato domanda sia la stessa ricorrente sia il componente supplente . In base a tali elementi ha prospettato un presunto di Persona_5 conflitto di interessi, assumendo che la partecipazione di entrambi alla medesima procedura concorsuale avrebbe imposto al 'obbligo di astensione dai lavori dell'UP. Per_5
Sul punto, va ricordato che gli artt.
6-bis l. 241/1990 e 7 d.P.R. 62/2013 impongono l'astensione in presenza di situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, proprio al fine di tutelare l'imparzialità dell'azione amministrativa.
pagina 34 di 62 Nello specifico, l'art. 6 bis della L. 241/90 prevede che “Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”.
L'art. 7 del DPR 62/2013, denominato Obbligo di astensione, prevede che Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.
La “Norme per la gestione dei procedimenti disciplinari” depositate dalla Provincia sub doc.
22 all'art. 6) <Obbligo di astensione - Ricusazione dell'U.P.D.>> stabilisce espressamente:
<
1. L'U.P.D. ha l'obbligo di astenersi e può essere ricusato dal dipendente che ha ricevuto la contestazione disciplinare.
2. Le cause che determinano l'obbligo di astensione e la facoltà di ricusazione sono quelle previste in materia dal codice di procedura civile per quanto applicabili ai procedimenti disciplinari>>.
Si reputa che, nel caso in esame, il fatto che la ricorrente ed il componente dell' CP_4 avessero partecipato allo stesso concorso da dirigente (poi vinto dal cfr. Per_5 documentazione depositata dalla ) non integra un “conflitto di interessi” né può CP_1 configurare una ipotesi di violazione dell'obbligo di astensione in capo al componente dell'UP da cui far derivare l'illegittimità o la invalidità del procedimento disciplinare o della sanzione applicata.
Inoltre, neppure l'eventuale mancata /formale acquisizione in atti delle dichiarazioni ex art.
6- bis l. 241/1990 e artt.
6-7 d.P.R. 62/2013 determina alcuna, men che mai automatica, invalidazione del procedimento, potendosi configurare, al più, come irregolarità interna non invalidante, in difetto della prova di uno specifico vulnus all'imparzialità dell'organo o al diritto di difesa. pagina 35 di 62 Invero, in adesione ai principi della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civile sez. lav.,
31/07/2019, n.20721, Cass. 25 ottobre 2017 n. 25379, Cass. 6 febbraio 2019 n. 3467, Cass.
2 marzo 2017 n. 5317) ai fini della legittimità della sanzione rileva che sia stato garantito il principio di terzietà, sul quale riposa la necessaria previa individuazione dell'ufficio dei procedimenti, il che "postula solo la distinzione sul piano organizzativo fra detto ufficio e la struttura nella quale opera il dipendente".
Tanto valutato, ad avviso del Tribunale, quanto dedotto dalla ricorrente, ossia, testualmente
(pag. 18 del ricorso) “ovviamente, l'interesse della ricorrente alla partecipazione al suddetto bando, era ed è noto negli ambienti dell'ente, come parrebbe nota la partecipazione, tra gli altri, del dr. attualmente dirigente a contratto, firmatario del procedimento di Persona_5 addebito nota prot. n. 11284 dell'8 maggio 2023. Risulta quantomeno singolare, quindi,
l'integrazione dell'UP con componente peraltro supplente che se confermato tra gli aspiranti al Bando, avrebbe dovuto quantomeno astenersi, per conflitto anche solo potenziale con la ricorrente ex art. 6 bis legge n. 241/90, nonché art. 7 DPR 62/2013 (Corte di Cassazione con la sentenza n. 22683 depositata il 25 settembre 2018)” non integra di per sé una situazione di conflitto di interessi suscettibile di aver inciso sulla terzietà dell'UP, perché non prova un conflitto concreto e attuale riferibile all'oggetto del procedimento disciplinare oggi in esame;
manca infatti una qualsivoglia incidenza diretta o indiretta dell'esito del procedimento disciplinare rispetto a concrete situazioni di interesse personale o professionale in capo al menzionato componente dell'UP; non risultano prospettati specifici comportamenti sintomatici di parzialità nel segmento decisorio.
Peraltro, alcuna attinenza fattuale /concreta hanno le vicende del “concorso da dirigente”, al quale anche la ricorrente aveva partecipato, con i fatti storici riferibili alla odierna sanzione disciplinare, che trae origine da controlli sulla osservanza/esatta osservanza dell'orario di lavoro della ricorrente, sulla verifica dell'adempimento delle formalità previste per la rilevazione delle presenze, sull'obbligo di non assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del dirigente.
4.8 Con altra doglianza, parte ricorrente ha lamentato la violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali, deducendo che la sanzione disciplinare fosse stata comunicata non soltanto alla diretta interessata ma anche all'avv. MARCARI Luca, soggetto che in quel momento non rivestiva la qualità di difensore costituito, e che la successiva pagina 36 di 62 richiesta di accesso agli atti fosse stata trattata da dipendente estranea Persona_7 all'UP.
La censura non è idonea a determinare alcuna invalidità del procedimento disciplinare.
Si segnala che la comunicazione della sanzione è stata comunque ritualmente effettuata anche alla ricorrente mediante notifica a mezzo raccomandata A/R, sicché l'atto ha raggiunto regolarmente il suo scopo. L'invio parallelo all'avv. MARCARI, pur non formalmente costituito quale difensore in quella fase, non ha determinato alcuna lesione delle prerogative difensive, atteso che lo stesso è stato poi nominato procuratore della ricorrente nel presente giudizio, a seguito della rinuncia al mandato da parte dell'avv. MIELE Monica.
Quanto alla gestione della richiesta di accesso, non può ravvisarsi alcuna violazione della normativa sulla protezione dei dati personali: l'attività svolta si è limitata a compiti meramente materiali e strumentali di natura amministrativa, senza che i dati della ricorrente siano stati diffusi a soggetti non legittimati o utilizzati per finalità estranee al procedimento.
Si segnala, comunque, che le presunte violazioni della privacy, anche ove esistenti, non sortirebbero alcun effetto invalidante sul procedimento disciplinare, in carenza di nesso causale tra tali violazioni e gli esiti del procedimento, potendosi configurare, in ipotesi, mere responsabilità risarcitorie in capo alla PA.
5. Esclusi i dedotti vizi di legittimità del procedimento e della sanzione disciplinare, l'esame della fondatezza degli addebiti e della proporzionalità della sanzione deve concentrarsi sulle sole giornate rimaste in contestazione, attesa l'espunzione di quelle del 3.12.2023 e del
31.01.2023.
Ne consegue che il merito va indagato in relazione agli addebiti riferiti alle date del 5.08.2022,
18.08.2022, 19.08.2022, 31.08.2022, 2.09.2022, 27.09.2022, 11.10.2022, 19.10.2022,
9.01.2023 e 3.02.2023.
Ciò posto, va preliminarmente chiarito che l'accertamento del merito della sanzione disciplinare deve essere condotto alla luce dell'ordinario criterio dell'onere della prova sancito dall'art. 2697 c.c., per cui incombe sul datore di lavoro di provare la effettiva realizzazione delle condotte oggetto di contestazione disciplinare, che deve dimostrare il fatto nella sua materialità, la tempestività della contestazione e il rispetto delle procedure. Una volta che il datore di lavoro abbia provato il fatto, spetterà al lavoratore dimostrare eventuali circostanze che escludano l'imputabilità dell'inadempimento.
Ebbene, dalla documentazione in atti emerge che, con nota prot. n. 11284 dell'8.05.2023,
l'Ufficio Procedimenti Disciplinari della Provincia di OB aveva contestato alla pagina 37 di 62 ricorrente l'utilizzo reiterato della causale “permesso per servizio”, utilizzando il cartellino marcatempo in entrata con detta causale, senza che vi fossero effettive ragioni di servizio, condotta protrattasi in più giornate tra luglio 2022 e febbraio 2023, e che all'esito del procedimento, le era stata irrogata la sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per tre giorni, applicata ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. c), del CCNL
Funzioni Locali 2016-2018 e dell'art. 72, comma 4, lett. c), del CCNL Funzioni Locali 2019-
2021 (“4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per: c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall'articolo
55-quater, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio o arbitrario abbandono dello stesso;
in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazione, agli utenti o ai terzi”.)
Ai fini della valutazione dei singoli episodi contestati, rileva il Regolamento per la disciplina dell'orario di lavoro del personale dipendente non dirigente della OB CP_1 approvato con D.P. n. 135/2018, in vigore nel periodo di interesse, che prevedeva:
- all'art. 2: 1 Tutti i dipendenti sono tenuti ad osservare l'orario di lavoro, funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico degli uffici, il rispetto del quale è accertato mediante controlli di tipo automatico.
2. La presenza in servizio e l'eventuale uscita dal luogo di lavoro per qualsiasi motivo deve essere opportunamente registrata da tutto il personale mediante l'apposito sistema di rilevazione predisposto secondo modalità e disposizioni organizzative definite e comunicate dal servizio di competenza in materia di rilevazione presenze o dai Dirigenti di riferimento.
3. In caso di malfunzionamento e/o disservizio del sistema di rilevazione automatica oppure in caso di omessa timbratura riconducibile esclusivamente a motivi di forza maggiore e/o di caso fortuito, la presenza dei dipendenti dovrà essere tempestivamente registrata secondo le modalità comunicate dal servizio di competenza in materia di rilevazione presenze. 4.
Si precisa che ogni Dirigente è responsabile del personale assegnato al Settore cui è preposto ed è pertanto tenuto a far rispettare l'orario di lavoro secondo quanto stabilito dalla legge e dalle norme regolamentari e contrattuali in materia di orario di lavoro. La violazione delle presenti disposizioni è disciplinarmente rilevante.
5. Stante l'obbligo di provvedere alla timbratura, i dipendenti dovranno regolarizzare il proprio cartellino pagina 38 di 62 presenze entro e non oltre il 7 del mese successivo a quello di riferimento al fine di permettere la regolare elaborazione dei cartellini stessi, salvo casi di motivato impedimento o assenza del dipendente (…)
- all'art. 4: comma 9. La timbratura fa pubblica fede sulla presenza fisica, in ufficio o negli altri luoghi di lavoro, del dipendente;
ogni difformità di comportamento è penalmente rilevante, oltre che disciplinarmente perseguibile. 10. Di conseguenza, la mancata timbratura, quale evento eccezionale, comunque non superiore alle nr. 12 omissioni per anno solare va giustificata in giornata o al massimo entro il giorno successivo, salvo casi di impedimento o assenza del dipendente, con visto del
Dirigente o referente da lui incaricato (…);
- all'art. 17 - ORARIO DEGLI INCARICATI DI P.O. E DI A.P.
1. Per i titolari di posizione organizzativa e di alta professionalità si applicano le norme di cui al presente
Regolamento, fatta eccezione per quelle contenute nel precedente art. 10, in quanto, ai sensi dell'art. 10 – comma 1 del CCNL 31.3.1999, lo stipendio si intende onnicomprensivo ed eventuali prestazioni in eccedenza, oltre il normale orario di lavoro, non danno luogo a remunerazione aggiuntiva, né tantomeno a recupero.
2. Il personale titolare di posizioni organizzative e di alta professionalità, è tenuto ad effettuare prestazioni lavorative settimanali non inferiori alle 36 ore.
3. Il vigente contratto di lavoro non attribuisce a tali dipendenti il potere o il diritto all'autonoma organizzazione dell'orario settimanale.
A tale disciplina generale si aggiungono le regole organizzative proprie dell'Avvocatura provinciale, richiamate nella nota prot. n. 26763 del 29.12.2022 della Responsabile avv. Par
, nella quale si precisa che per usufruire di ferie è necessario presentare Parte_2 preventiva richiesta al Responsabile dell'Avvocatura provinciale e, per conoscenza, al
Presidente, con successivo inserimento della richiesta nella piattaforma URBI solo a seguito di espressa autorizzazione.
Con disposizione provinciale n. 33 del 15 giugno 2022, di nomina di quale Parte_2
Responsabile dell'Avvocatura, era stato stabilito, inoltre, che “(il Responsabile dell'Avvocatura provinciale) in assenza del dirigente avvocato, sia abilitato alla gestione del protocollo e delle presenze della piattaforma Urbi” e che “in caso di assenza o di impedimento temporaneo, il
Responsabile dell'avvocatura sia sostituito dall'Avvocato con maggiore anzianità di servizio nel ruolo di avvocato”. Nella medesima disposizione era stata altresì rappresentata la presenza, presso l'Ufficio Avvocatura provinciale, di due soli avvocati dipendenti di categoria pagina 39 di 62 D, ossia e , e si dava atto, riguardo all'organizzazione Parte_2 Parte_1 interna allora vigente, dell'assenza della figura dirigenziale.
Così ricostruito il quadro di riferimento, riguardo alle giornate contestate parte ricorrente effettua una distinzione tra il periodo 25.07.2022/5.09.2022 e quello 5.09.22/3.02.2023, rappresentando che nel “primo periodo”, attesa l'assenza dal servizio della Responsabile dell'Avvocatura (che la stessa ricorrente era stata designata a sostituire), ella non aveva alcun referente per regolare/validare le timbrature ed, infatti, con mail del 25.08.2022, aveva anche segnalato le pendenze di manutenzione del proprio cartellino.
Si segnala che la “sostituzione” richiamata risulta esser stata formalizzata rispetto al periodo di interesse con comunicazione prot. n. 15468 del 22.07.2022, con la quale Pt_2
, rendendo noto che si sarebbe assentata per il mese di agosto e, nei fatti, fino al
[...]
2.09.2022, aveva espressamente designato la ricorrente quale sua supplente facente funzioni.
Risulta poi che con successiva e-mail del 5.09.2022, la stessa Responsabile, al suo rientro, aveva segnalato al Servizio Informatico Provinciale la mancata attivazione in URBI della sostituzione indicata e che, per tale ragione, avrebbe provveduto a rigettare tutte le richieste di ferie e/o di regolarizzazione del cartellino che le erano pervenute in relazione al periodo di sua assenza (incluse quelle inoltrate dalla ricorrente).
Sostiene la ricorrente che nell'indicato periodo di assenza di dall'Ufficio Parte_2
- comprendente il mese di agosto e la giornata del 2.09.2022 - la ricorrente, in Controparte_5 quanto espressamente prevista quale supplente, sarebbe stata in ipotesi competente ad
“auto-autorizzare” le proprie assenze dal servizio, essendo preposta, in sostituzione della collega, alla gestione della piattaforma URBI. Competenza, questa, che, tuttavia, non aveva potuto trovare concreta attuazione per la verosimile mancata abilitazione tecnica della ricorrente alla gestione della piattaforma, evenienza che aveva determinato, nei fatti,
l'impossibilità di esercitare le funzioni sostitutive attribuitele.
L'assunto non è condivisibile e, comunque, non ha attinenza e/o incidenza giustificativa rispetto alla contestazione disciplinare oggi in esame.
Nelle giornate del 5,18,19,31 agosto 2022 e del 2 settembre 2022 risultano rilevate, sul cartellino mensile relativo alla dipendente , codice urbi 6019, permessi Parte_1 per servizio che sono stati rigettati dalla Responsabile dell'Avvocatura , una Parte_2 volta rientrata in Ufficio dopo il periodo di assenza.
pagina 40 di 62 Dal cartellino mensile presente in atti risulta, quindi, che la ricorrente è entrata in servizio oltre l'orario massimo consentito dalla fascia di flessibilità (ore 8:45), e precisamente: il 5 agosto 2022 la dipendente entrava alle ore 10:08, il 18 agosto 2022 alle 10:17, il 19 agosto 2022 alle 11:06, il 31 agosto alle 9:35, il 2 settembre 2022 alle 10:10.
A fronte delle entrate oltre l'orario massimo, come risultante dai rilievi del primo settore,
Personale e Sistema Informativo, risultavano “permessi di servizio” rigettati dalla
Responsabile.
Pur tenendo conto della flessibilità in entrata fino alle ore 8:45, nelle indicate giornate: da un lato, non emerge che la ricorrente si sia attivata preventivamente per chiedere permessi di servizio o per comunicare le dedotte esigenze di servizio tempestivamente, informando il Dirigente preposto e facendosi all'uopo autorizzare: invero, sotto tale specifico aspetto, a nulla -evidentemente- rileva il fatto che non vi fosse un Dirigente del settore avvocatura o che fosse assente il Responsabile del settore, dato che, in ogni caso, la ricorrente avrebbe potuto rivolgersi, preventivamente, al Dirigente del Personale, figura pacificamente presente nell'ente, come si evince dalla documentazione in atti e, comunque, avrebbe potuto - formalmente e preventivamente - evidenziare all' l'esigenza di Parte_4 fruire di permessi di servizio per esigenze di servizio/di entrare in orario posticipato per motivi connessi al servizio;
dall'altro, la ricorrente a ben vedere neppure ha sufficientemente allegato o provato quali sarebbero state le motivazioni legate alle esigenze di servizio che avrebbero determinato le entrate “differite” rispetto al prescritto orario di servizio, né tale riscontro ha sortito esito positivo da parte del Responsabile preposto, una volta rientrato in servizio, come emerge dalla nota prot. 4030, in cui è pure espressamente indicato che dalle schermate dell'agenda legale relativa ai mesi da luglio 2022 a febbraio 2023 estratte dalla piattaforma “Suite Ufficio
Legale”, in cui gli addetti all'Avvocatura erano tenuti ad inserire udienze, scadenze, impegni processuali, si evinceva che non vi era alcun adempimento urgente o necessità che potesse giustificare l'entrata differita;
pur ove fosse stata prevista/documentata una esigenza di servizio che avesse determinato la necessità per il dipendente di effettuare una uscita per motivi di servizio, la corretta prassi sarebbe stata quella di timbrare in cartellino in entrata, effettuare l'uscita per motivi di servizio e rientrare in ufficio al termine della incombenza;
in ogni caso, la giustificazione delle “entrate differite” non è avvenuta neppure successivamente/tardivamente. pagina 41 di 62 A nulla rilevano, quindi, i presunti problemi informatici e le omesse validazioni o regolarizzazioni delle timbrature, dato che, a fronte del fatto oggettivo di un orario di ingresso in servizio effettuato -reiterate volte- in orario differito e giustificato con premesso di servizio, non è stato allegato alcun fatto giustificativo, neppure in fase di procedimento disciplinare e neppure nella presente sede.
A ben vedere, tra quelle poc'anzi indicate, solo per la data del 31.08.22 la ricorrente ha addotto (in sede di memoria depositata nella fase disciplinare) di essere stata in
Commissione Tributaria Provinciale, come da stralcio di agenda cartacea, per verificare
“l'intervenuto deposito del ricorso della controparte”, esigenza che non è stata validamente documentata o comprovata dal deposito di atti di quel procedimento e non può, all'evidenza, ritenersi “di servizio”, dato che l'indicata informazione ben poteva essere conseguita in altro modo.
Quanto alle altre giornate oggetto di addebito (27.09.2022, 11.10.2022, 19.10.2022,
9.01.2023 e 3.02.2023), ricadenti in un arco temporale in cui risulta fosse presente in servizio la Responsabile dell'Avvocatura, , dal riscontro istruttorio prot. n. 4030 del Parte_2
16.02.2023 emerge che le richieste della dipendente di autorizzazione all'assenza per servizio sono state respinte in quanto prive di effettive incombenze esterne all'Ufficio idonee a giustificare l'ingresso posticipato.
Dal cartellino mensile presente in atti risulta, infatti, che la ricorrente è entrata in servizio oltre l'orario massimo consentito dalla fascia di flessibilità (ore 8:45) e, precisamente: il 27.09.2022 alle ore 9:48; l'11.10.2022 alle ore 9:34; il 19.10.2022 alle ore 9:44; il 9.01.2023 alle ore 9:40; il 3.02.2023 alle ore 10:21.
Anche a fronte di tali -reiterati- ingressi posticipati, non emergono ragioni di servizio tali da giustificare l'ingresso posticipato. La dipendente, invero, non ha allegato né provato circostanze concrete che possano legittimare l'utilizzo di detta causale - onere probatorio che gravava su di lei, ai sensi dell'art. 2697 c.c., dato che il datore di lavoro aveva provato le entrate “differite” - e, quindi, devono ritenersi attendibili le valutazioni evincibili dagli atti e dalle relazioni della Responsabile del servizio avvocatura, secondo cui non vi erano esigenze o motivazioni di servizio che giustificassero l'entrata in ritardo.
Solo per il giorno 3.02.2023 la ricorrente ha dedotto (sempre in sede di deposito di memoria nel corso del procedimento disciplinare) che ella si sarebbe recata al TAR Molise per cercare di acquisire conferma per le vie brevi dello scioglimento di una riserva cautelare;
tale pagina 42 di 62 giustificazione, non comprovata da atti ufficiali, per sua natura non appare idonea a giustificare una entrata posticipata rispetto all'orario di servizio.
In tale prospettiva, deve peraltro precisarsi che il mancato adempimento della formalità di timbrare con il badge all'entrata, per poi eventualmente uscire per motivi di servizio (come detto, in alcun modo allegati specificamente né comprovati dalla dipendente), non può neppure essere ricondotto ad un qualche malfunzionamento informatico del badge della ricorrente o della piattaforma di rilevamento presenze e ciò per due ordini di motivi:
- innanzitutto, un eventuale malfunzionamento di tal genere avrebbe verosimilmente avuto carattere generalizzato e si sarebbe inevitabilmente manifestato anche nei confronti di altri dipendenti, evenienza che non risulta essersi verificata;
- in secondo luogo, come si legge nella nota prot. n. 4030 del 16.02.2023 della
Responsabile il 3.02.2023 era stata indetta presso l'Ufficio Parte_2
Avvocatura provinciale una riunione d'urgenza per presunti problemi informatici segnalati dalla ricorrente, in occasione della quale il Servizio Informatico Provinciale, dopo avere effettuato un controllo sulla postazione della dipendente, aveva accertato come essa fosse perfettamente funzionante.
Da tanto deve dedursi che, in realtà, la ricorrente era nella piena e proficua possibilità di utilizzare il badge e di registrare la propria presenza tramite il sistema informatico.
Anche per le giornate in questione, la contestazione deve, allora, ritenersi fondata.
Va comunque rilevato che nell'atto di contestazione e nel provvedimento sanzionatorio sono stati imputati ritardi, dal punto di vista quantitativo, di entità superiore a quelli effettivamente registrati, in quanto è stata considerata come assenza ingiustificata anche la fascia compresa tra le ore 8:00 e le ore 8:45, che è invece coperta dalla flessibilità oraria prevista dall'art. 7 del
Regolamento sull'orario di lavoro (come anche confermato dalla Responsabile dell'Avvocatura, , nella nota prot. n. 4030 del 16.02.2023). Parte_2
Pertanto, ai fini di una corretta quantificazione della condotta, deve detrarsi la fascia coperta dalla flessibilità, computando come ingiustificato soltanto il tempo eccedente le ore 8:45.
Risulta in ultima analisi integrata la contestazione relativa all'inosservanza dell'obbligo di rispettare l'orario di lavoro, di adempiere alle formalità di rilevazione delle presenze e di non assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del Dirigente (art. 71 comma 3 lett. e
CCNL 2019/2021) nei termini sopra indicati.
pagina 43 di 62 6. Così accertata la condotta effettivamente rimproverabile alla dipendente in relazione ai fatti addebitati con il provvedimento sanzionatorio impugnato, deve ora procedersi alla verifica della proporzionalità della sanzione irrogata rispetto alla condotta accertata.
Invero, il criterio della proporzionalità della sanzione non può prescindere dalle seguenti osservazioni di carattere generale e particolare:
- assolutamente univoca è l'affermazione di carattere giurisprudenziale secondo la quale la valutazione del nesso di proporzionalità tra l'illecito disciplinare e la sanzione irrogata deve essere condotta alla stregua di un apprezzamento di fatto, da svolgere non in astratto, ma con specifico riferimento a tutte le circostanze del caso concreto
(cfr. Cass. civ., sez. lav., 7.3.2017, n. 5693);
- al fine di stabilire in concreto l'adeguatezza della sanzione disciplinare - la quale deve risultare congrua rispetto alla gravità della condotta contestata e idonea a garantire il corretto svolgimento del rapporto di lavoro - occorre valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze in cui sono stati commessi e all'intensità dell'elemento intenzionale, e, dall'altro lato, la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, verificando se la violazione degli obblighi di servizio sia in concreto tale da giustificare la misura applicata (cfr. Cass. civ., sez. lav., 26.11.2014, n. 25162);
- si rende, dunque, necessario effettuare una valutazione sia della gravità dei fatti accertati, sia della proporzionalità tra i fatti contestati e la sanzione inflitta, tenuto conto di tutti gli specifici elementi oggettivi e soggettivi che caratterizzano il caso concreto;
e ciò, sulla base di un'ampia ricognizione della fattispecie, in cui assumono rilievo indici diversi, quali le circostanze di tempo e di luogo della condotta, il suo carattere doloso o colposo, il tipo di mansioni affidate al lavoratore, gli eventuali precedenti disciplinari e le probabilità di reiterazione dell'illecito (cfr. Cass. civ., sez. lav., 1.7.2016, n. 13512).
Applicando i principi sopra richiamati al caso di specie, deve ritenersi che la sanzione irrogata risulti proporzionata rispetto alla condotta effettivamente accertata.
Infatti, pur espunti gli addebiti riguardo alle giornate del 3.12.2023 e del 31.01.2023, e pur detratti i 45 minuti di flessibilità in entrata, la condotta rimproverabile appare sostanzialmente confermata per n. 10 giornate, in cui, comunque, sono stati riscontrati ritardi ingiustificati.
Alla luce di tali circostanze, la sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per tre giorni si rivela del tutto proporzionata.
pagina 44 di 62 7. In definitiva, quanto al proc. n. 1179/2023 R.G., relativo al provvedimento disciplinare prot.
n. 19834/2023 dell'1.09.2023, vanno espunte integralmente le contestazioni relative alle giornate del 3.12.2023 e del 31.01.2023, mentre per il resto, effettuate le precisazioni sugli orari per detrazione dei 45 minuti di flessibilità in entrata, il provvedimento disciplinare adottato deve essere confermato anche quanto alla sanzione irrogata.
8. Venendo al giudizio R.G. n. 109/2024, si ricorda che la ha, in via preliminare, CP_1 sollevato eccezione di inammissibilità del ricorso per abusivo frazionamento del contenzioso.
Tale eccezione non è condivisibile.
Nel caso in esame risultano autonomamente impugnati dalla ricorrente due provvedimenti sanzionatori differenti, ciascuno relativo a specifiche contestazioni: ossia il n.19834/2023 del
1.09.2023, impugnato con ricorso iscritto a ruolo in data 19.10.2023 recante n. R.G.
1179/2023 e quello n.23076/2023 del 18.10.2023, oggetto del giudizio n. R.G. 109/2024; nel giudizio n. 1179/2023, come visto, la contestazione in relazione a cui è stata applicata la sanzione disciplinare attiene alla inosservanza dell'obbligo di rispettare l'orario di lavoro, di adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze e di non assentarsi senza l'autorizzazione del dirigente, mentre nel giudizio n. RG. 109/2024 sono contestate alla ricorrente condotte attinenti alla inosservanza dell'obbligo di eseguire disposizioni inerenti lo svolgimento delle proprie funzioni o mansioni, la negligenza nell'espletamento dei compiti assegnati, la violazione di doveri e obblighi di comportamento.
Pertanto, nel rinviare alla analitica lettura dei provvedimenti di contestazione degli addebiti e di applicazione delle sanzioni disciplinari di cui si controverte, deve in ogni caso rimarcarsi che le vicende riguardano fatti storici distinti, anche temporalmente;
i due procedimenti sono stati interessati da separate istruttorie, con conseguenti autonome deliberazioni dell'UP.
La parziale sovrapposizione di talune censure mosse da parte ricorrente- soprattutto quelle afferenti alla composizione e terzietà dell'UP- o il fatto che si riscontri una identità dei soggetti coinvolti non muta i termini della questione e non incide sulla natura delle domande, che contemplano oggetti distinti.
In ultima analisi, la ha adottato due differenti sanzioni disciplinari, per fatti storici CP_1 diversi, che sono state -del tutto legittimamente- autonomamente impugnate dalla dipendente.
pagina 45 di 62 Peraltro, nella ricorrenza dei presupposti di legge e/o valutatane la necessità o l'opportunità da parte dell'autorità procedente, l'ordinamento appronta specifici rimedi di coordinamento
(quali la riunione ex art. 274 c.p.c.), come è stato effettuato proprio nell'odierno procedimento, senza che possa configurarsi alcun “abuso del processo”; in ogni caso, non risulta allegato dalla , né tantomeno dimostrato, un concreto aggravio della propria posizione CP_1 difensiva, né un uso distorto dello strumento processuale.
L'eccezione preliminare, pertanto, va rigettata.
______
Si può quindi procedere alla sintetica ricostruzione delle fasi del procedimento disciplinare e all'analisi dei fatti storici posti a fondamento della sanzione disciplinare, come desumibili sulla scorta degli atti acquisiti:
- con nota prot. n. 13226 del 1.06.2023 ed ulteriore nota prot. n. 14958 del 23.06.2023, il
Segretario Generale trasmetteva all'Ufficio Procedimenti Disciplinari segnalazioni relative a gravi omissioni e ritardi riscontrati nell'attività difensiva dell'Ente, imputabili a
, preposta all'Avvocatura provinciale;
Parte_1
- sulla base di tali segnalazioni, con nota prot. n. 15250 del 28.06.2023, l
[...]
in composizione collegiale, provvedeva a formulare formale Controparte_3 contestazione di addebito nei confronti della dipendente, in relazione alla mancata o tardiva costituzione in giudizio dell'Ente nei procedimenti R.G. 835/2022, 836/2022,
837/2022 dinanzi al Tribunale di OB, R.G. 619/2022 dinanzi al Giudice di
Pace di Larino, R.G. 427/2022 dinanzi al Tribunale di Larino e R.G. 939/2022 dinanzi al Giudice di Pace di Termoli;
nell'atto venivano richiamati gli artt. 71, comma 3, lett. h),
72, comma 3, lett. f), 72, comma 4, lett. i) del CCNL Funzioni Locali 2019-2021, nonché l'art. 11 del D.P.R. n. 62/2013, il Codice di comportamento e disciplinare dell'Ente e il d.lgs. n. 165/2001; contestualmente, veniva fissata per il 24.07.2023
l'audizione difensiva della dipendente;
- con atto di delega acquisito al prot. n. 16453 del 14.07.2023, Parte_1 conferiva mandato all'avv. MARCARI Luca per l'accesso agli atti del procedimento;
la richiesta veniva riscontrata dall'Amministrazione con nota prot. n. 16614 del
17.07.2023;
- in data 24.07.2023, tramite il proprio difensore, depositava Parte_1 memoria difensiva con allegati, acquisita al prot. n. 17154/2023, nella quale contestava la fondatezza degli addebiti e chiedeva l'archiviazione del procedimento;
pagina 46 di 62 - l'Ufficio P.D. esaminava gli atti e le deduzioni della dipendente, ritenendo le difese non accoglibili, confermando la sussistenza degli addebiti per inosservanza di obblighi relativi all'espletamento delle proprie funzioni, negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, violazione di doveri e obblighi di comportamento, da cui era derivato un danno alla amministrazione, con specifico riguardo alla condotta di reiterata omissione o tardività delle costituzioni in giudizio nei procedimenti indicati;
- con provvedimento prot. n. 23076 del 18.10.2023, l'Ufficio comminava la sanzione disciplinare nei seguenti termini: “… rigetta integralmente le controdeduzioni di cui alla memoria del 24.07.2023, acquisita dall'Ente al prot. n. 17154 in pari data, ed in particolare la richiesta di archiviazione del procedimento in considerazione della fondatezza delle contestazioni formulate a carico della destinataria della presente,
, per tutte le motivazioni riportate nelle premesse del presente Parte_1 atto, da aversi integralmente per riportate e trascritte;
accerta e riconosce la commissione dell'infrazione disciplinarmente rilevante posta in essere dal preposto all'Avvocatura Provinciale D'AMICO Mariateresa, di cui alla contestazione di addebito prot. n. 15250 del 28.06.2023 dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari in composizione collegiale, formulata con la medesima nota, in relazione ai fatti ivi esposti e, in ogni caso, descritti in premessa e, per l'effetto: applica e irroga a Suo carico, ai sensi dell'art. 72 comma 4, lett. I del CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni locali triennio 2019-2021, in considerazione del grado di negligenza e della responsabilità connessa alla posizione di lavoro occupata dal dipendente (art. 72, comma 1, lett. c) e lett. d)), la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per 10 (dieci) giorni, così determinata per effetto del combinato disposto degli art. 71 e 72, del richiamato CCNL …”
In relazione alla sanzione disciplinare indicata, parte ricorrente ha sollevato plurimi profili di illegittimità; nello specifico, ha sostenuto:
1)l'intempestività delle contestazioni disciplinari, formulate a distanza di mesi rispetto ai fatti, nonostante l'Amministrazione fosse già in possesso di tutti gli elementi di fatto rilevanti ai fini delle proprie determinazioni;
2) il difetto di legittimazione e, comunque, l'illegittimità dell'attività istruttoria svolta da
, coordinatore dell'Avvocatura provinciale, privo di qualifica dirigenziale e di Parte_2 pagina 47 di 62 delega presidenziale, richiamando in proposito l'art. 4, comma 5, del Regolamento dell'Avvocatura provinciale, che attribuisce al Presidente della Provincia la competenza esclusiva a segnalare eventuali rilievi sull'attività degli avvocati interni, deducendo quindi la radicale carenza di potere dell'istruttore procedimentale;
3)la violazione del principio di specificità dell'addebito, in quanto le contestazioni formulate dall'Amministrazione risulterebbero contraddittorie e prive di determinatezza, riferite -in taluni casi- a periodi in cui la ricorrente era assente dal servizio per malattia o ferie, nonché formulate “in termini alternativi” (dato che si faceva riferimento a costituzioni in giudizio omesse o tardive), con conseguente pregiudizio del diritto di difesa;
4)il negato accesso a documenti rilevanti del procedimento, segnatamente alle note prot. n.
12067 del 17.05.2023 e prot. n. 5054 dell'1.03.2023, indicate come presupposti della contestazione;
5)la sussistenza di una situazione di conflitto di interesse in capo a , che Parte_2 aveva svolto attività istruttoria nel procedimento disciplinare, nonché ad alcuni componenti dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari, i quali avrebbero dovuto astenersi in ragione delle previsioni di cui all'art. 6-bis l. 241/1990 e all'art. 7 d.P.R. 62/2013, rappresentando che la concomitanza con procedure interne per l'affidamento di incarichi di alta professionalità e di coordinamento avrebbe reso incompatibile la loro partecipazione al procedimento disciplinare;
6)la contraddittorietà degli addebiti, contestualmente qualificati dall'Amministrazione sia come
“omessa” costituzione sia come “tardiva” costituzione in giudizio, con evidente incoerenza logica e giuridica delle imputazioni;
7)l'irregolare composizione ed il difettoso funzionamento dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari, atteso che: non era presente il segretario verbalizzante;
non risultavano redatti verbali delle sedute;
era stato utilizzato un componente supplente in luogo dell'effettivo, senza adeguata motivazione;
il provvedimento finale era stato assunto con modalità da remoto, non previste dalla Disposizione Presidenziale n. 51/2022.
8.1 Relativamente all'eccezione di intempestività della contestazione, devono richiamarsi i principi generali di diritto già esposti al paragrafo 4.1 della presente sentenza in relazione al procedimento n. 1179/2023; alla luce di tali principi, deve rilevarsi che, anche nel caso in esame, la contestazione disciplinare è stata tempestiva;
deve invero ribadirsi che “il termine per la contestazione, sia prima che dopo le modifiche apportate all'art. 55 bis del D.Lgs. n. pagina 48 di 62 165 del 2001 dal D.Lgs. n. 75 del 2017 (riforma c.d. Madia), va calcolato dal momento in cui
l'UP riceve gli atti dal responsabile della struttura, e cioè riceve una "notizia di infrazione" di contenuto tale da consentirgli di dare in modo corretto l'avvio al procedimento disciplinare, nelle sue tre fasi fondamentali della contestazione dell'addebito, dell'istruttoria e dell'adozione della sanzione, anche nell'ipotesi in cui il protrarsi nel tempo di singole mancanze, pur da sole disciplinarmente rilevanti, integri un'autonoma e più grave infrazione (Cass. n. 11635 del
2021; Cass. n. 20730 del 2022; Cass. n. 10284 del 2023 e Cass. n. 20235 del 2023).” (v.
Cass. civ., sez. lav., 17 ottobre 2024, n. 26936).
Può anche ricordarsi che non assumono alcun rilievo comunicazioni pervenute ad articolazioni dell'amministrazione di appartenenza diverse dall'UP e dalla struttura alla quale
l'incolpato è assegnato. Infatti, la scansione del procedimento stesso e la decadenza dall'azione disciplinare richiedono necessariamente un'individuazione non equivoca del dies a quo, impossibile ove si ritenesse di agganciarlo ad una qualsiasi notizia pervenuta a qualunque ufficio dell'amministrazione.
Inoltre, “la decorrenza del termine di decadenza di cui all'art. 55 bis, comma 4, del D.Lgs. n.
165 del 2001 presuppone l'acquisizione di una notizia “qualificata” e idonea a supportare
l'apertura del procedimento disciplinare con la formulazione della contestazione, sicché il termine medesimo non può decorrere a fronte di una notizia che non consenta la formulazione dell'incolpazione e richieda accertamenti di carattere preliminare volti ad acquisire i dati necessari per circostanziare l'addebito. Ciò perché, come è stato pure osservato, un fatto è rilevante sul piano disciplinare soltanto se corredato da elementi narrativi e conoscitivi sufficientemente articolati, dettagliati e circostanziati in quanto « è a tutela dello stesso lavoratore evitare che vengano promosse iniziative disciplinari ancora prive di sufficienti dati conoscitivi;
né risponde ad un'esigenza di economia ed efficienza dell'agire amministrativo l'apertura di procedimenti disciplinari in assenza di significativi elementi di riscontro della responsabilità» (Cass. n. 33236/2022)
Tanto ribadito, dalla documentazione in atti emerge che l per i procedimenti disciplinari CP_3
è stato informato dei fatti con note prot. n. 13226 del 1.06.2023 e n. 14958 del 23.06.2023 e che la contestazione è stata formalizzata con prot. n. 15250 del 28.06.2023, vale a dire entro pochi giorni dalle segnalazioni ricevute e, comunque, entro gg. 30.
Deve quindi escludersi la violazione del termine perentorio di trenta giorni stabilito dall'art. 55- bis d.lgs. 165/2001, il quale decorre dal momento della conoscenza qualificata dei fatti da parte dell'Ufficio, che in base agli atti depositati nel presente processo non può ancorarsi a pagina 49 di 62 nessun momento antecedente, dato che solo all'esito delle verifiche istruttorie espletate e poi compendiate nelle note richiamate e, quindi, all'esito di accertamenti di carattere preliminare volti ad acquisire i dati necessari per circostanziare l'addebito è stato possibile acquisire una notizia “qualificata” idonea a supportare l'apertura del procedimento disciplinare con la formulazione della contestazione.
Parimenti, il procedimento si è pacificamente concluso con l'adozione della sanzione in data
18.10.2023, in ogni caso entro il limite massimo di centoventi giorni decorrente dalla contestazione.
Alla luce di tali scansioni temporali, richiamati integralmente i riferimenti giurisprudenziali sopra già esposti, l'eccezione di intempestività non può ritenersi fondata, risultando rispettati sia i termini per la contestazione che quelli per la definizione del procedimento.
8.2 Quanto al dedotto difetto di legittimazione allo svolgimento di attività istruttoria da parte di
, non possono condividersi le censure della ricorrente. La questione è già Parte_2 stata scrutinata precedentemente (cfr. paragrafo 4.2 della sentenza), con argomentazioni in fatto e diritto che si richiamano integralmente anche per il presente processo, dato che si è chiarito che l'apporto istruttorio di soggetti interni non determina, di per sé, vizio invalidante, purché la decisione finale sia rimessa ed assunta all'Ufficio procedimenti disciplinari in composizione collegiale. Anche nel caso di specie, risulta che si sia limitata Parte_2
a trasmettere segnalazioni e a svolgere attività ricognitive, mentre l'atto conclusivo è stato adottato dall'UP regolarmente costituito. Non emergono, dunque, né violazioni del principio di terzietà né compromissioni del diritto di difesa, sicché l'eccezione non può trovare accoglimento.
8.3 Con riferimento alla dedotta violazione del principio di specificità della contestazione,
l'eccezione non è fondata. La contestazione disciplinare prot. n. 15250 del 28.06.2023 individua con precisione i procedimenti giudiziari interessati (Tribunale di OB RG nn. 835/2022, 836/2022 e 837/2022; Giudice di Pace di Larino RG n. 619/2022; Tribunale di
Larino RG n. 427/2022; Giudice di Pace di Termoli RG n. 939/2022), nonché la condotta addebitata alla dipendente, consistente nella mancata o tardiva costituzione nei relativi giudizi o comunque nella mancata attivazione di quanto dovuto per garantire la tempestiva difesa dell'ente, con le conseguenze processuali descritte. Si tratta dunque di addebito formulato in pagina 50 di 62 termini chiari e circostanziati. Le circostanze addotte dalla ricorrente circa “periodi di malattia”
o “ferie” attengono al merito e saranno quindi considerate sotto tale profilo, ma non incidono sulla validità formale della contestazione. La censura in esame deve pertanto essere disattesa.
8.4 Neppure risulta integrato il prospettato diniego di accesso ai documenti.
Risulta infatti agli atti che, con nota prot. n. 16614 del 17.07.2023, l'Amministrazione ha accolto la richiesta di accesso e trasmesso al difensore della dipendente “la documentazione richiesta relativa al fascicolo”, comprendente gli allegati alla nota prot. n. 13226 del
01.06.2023, tra cui proprio la nota prot. n. 5054 del 01.03.2023 e la nota prot. n. 12067 del
17.05.2023. La piena conoscenza/disponibilità di tali atti è, peraltro, confermata dallo stesso tenore del ricorso introduttivo, che li richiama espressamente (cfr. pag. 6). Ne consegue che non vi è stato alcun pregiudizio al diritto di difesa;
la documentazione è stata resa in corso di procedimento e prima dell'irrogazione della sanzione del 18.10.2023, consentendo alla ricorrente di articolare compiutamente le proprie deduzioni, evenienza che giustifica il rigetto della doglianza.
8.5 In ordine alla censura concernente la mancata astensione e/o ai vizi di costituzione dell'UP, valgono le medesime argomentazioni già esplicate al paragrafo n.
4.7 della sentenza;
invero, l'UP che ha applicato la odierna sanzione risulta composto dalle stesse persone fisiche che avevano applicato la sanzione oggetto del procedimento n. R.G.
1179/2023.
Il collegio risultava infatti composto da (Presidente - Segretario generale), Persona_3
(componente effettivo) e (componente supplente, subentrato Persona_1 Persona_5 in luogo dell'effettivo e, quindi, dalle stesse persone fisiche. Persona_4
non faceva parte del collegio decidente. Parte_2
Si richiamano e ribadiscono, quindi, integralmente le considerazioni espresse al punto 4.7 della presente sentenza, per cui ogni censura circa i vizi di costituzione dell'UP,
l'incompatibilità dei suoi componenti, la mancata astensione dei componenti e/o il paventato conflitto di interessi va rigettata, perché non reputata idonea ad incidere sulla validità del procedimento e della conseguente decisione, pure richiamata la giurisprudenza già citata sul punto.
pagina 51 di 62 Anche in ordine alle questioni sulla irregolare composizione/sul vizio di funzionamento dell'UP in ragione della mancata presenza del segretario verbalizzante, sull'assenza dei verbali delle sedute, sull'utilizzo di un componente supplente in luogo del titolare senza adeguata motivazione e sulla invalidità della deliberazione perché “assunta da remoto in difformità dalla Disposizione Presidenziale n. 51/2022”, valgono le medesime considerazioni svolte al paragrafo 4.7 della sentenza.
In particolare, tali irregolarità, come visto, anche ove sussistenti, non incidono sulla validità del procedimento disciplinare, né determinano un vizio idoneo a travolgere il provvedimento finale, in assenza della dimostrazione di un concreto pregiudizio del diritto di difesa della ricorrente, anche ritenuta la terzietà dell'organo perché comunque distinto dalla struttura nella quale operava la dipendente sottoposta a procedimento (si rileva che, secondo la giurisprudenza di legittimità precedentemente richiamata, la terzietà dell'organo non viene meno per il sol fatto che sia composto anche dal soggetto che ha effettuato la segnalazione disciplinare).
Risulta pure infondata la specifica doglianza relativa alla “violazione di competenza propria ed esclusiva presidenziale ex art. 4 comma 5 Regolamento Avvocatura Provinciale”, sul presupposto che gli Avvocati in servizio “rispondono esclusivamente al Presidente della
Provincia dell'attività professionale svolta”, dato che in materia di responsabilità disciplinare dei dipendenti pubblici, ivi compresi i dirigenti, trova applicazione il disposto normativo di cui agli artt. 54, 55 e seguenti del D.Lgs. n.165/2001, il codice di Comportamento della Provincia, gli artt. 71 e 72 del C.C.N.L. “Comparto Funzioni Locali”.
Pertanto, è indubbio che la titolarità del potere disciplinare fosse in capo all'UP, non già al
Presidente della Provincia.
8.6 Quanto all'eccezione di contraddittorietà degli addebiti, sollevata dalla ricorrente sul presupposto che la contestazione disciplinare avrebbe qualificato la condotta ora come
“omessa”, ora come “tardiva” costituzione in giudizio, nel richiamare le considerazioni in diritto già svolte al paragrafo 4.5 della sentenza, va rilevato che la formulazione dell'addebito non è affetta da alcuna indeterminatezza o contraddittorietà, atteso che l'Amministrazione ha descritto in maniera chiara e inequivoca la condotta ascritta della dipendente. Invero, risulta contestato, per alcuni giudizi, il fatto di non essersi attivata tempestivamente per la difesa dall'ente e di non essersi costituita nella fase di merito (RG 835/22, 836/22, 837/22), oppure pagina 52 di 62 di non essersi costituita nei termini (R.G. 619/2022) o di aver omesso la costituzione (RG
427/2022, RG. 939/2022).
Si deve pertanto ritenere che la contestazione è chiara nel suo contenuto e non presenta vizi di indeterminatezza.
Pertanto, non sussiste la dedotta incoerenza logico-giuridica e l'eccezione deve ritenersi infondata.
9. Nel merito, occorre considerare che la sanzione disciplinare oggetto di impugnazione - provvedimento prot. n. 23076 del 18.10.2023 - è stata irrogata in applicazione delle seguenti disposizioni contenute nel CCNL Comparto Funzioni Locali per il triennio 2019-2021:
- art. 71, comma 3, lett. h), che prevede l'obbligo di “eseguire le disposizioni inerenti all'espletamento delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartite dai superiori;
se ritiene che l'ordine sia palesemente illegittimo, il dipendente deve farne rimostranza
a chi lo ha impartito, dichiarandone le ragioni;
se l'ordine è rinnovato per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione;
il dipendente non deve, comunque, eseguire l'ordine quando l'atto sia vietato dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo”;
- art. 72, comma 3, lett. f), che sanziona la “negligenza o insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55-quater del D.lgs. n. 165/2001”;
- art. 72, comma 4, lett. i), che contempla la “violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio, danno o pericolo all'ente, agli utenti o ai terzi”.
Parte ricorrente ha eccepito che gli addebiti disciplinari non possano in alcun modo essere ricondotti a proprie condotte negligenti o omissive, rilevando che: in taluni procedimenti, mancava del tutto il conferimento della procura, con la conseguenza che non le poteva essere attribuito alcun dovere di difesa;
in altri giudizi, al contrario, la costituzione era stata tempestivamente curata, quantomeno nella fase cautelare, sicché non le era imputabile l'omessa o tardiva difesa dell'ente; vi erano inoltre cause in cui l'attività difensiva era stata assunta dal legale designato dalla compagnia assicuratrice, in forza delle clausole di polizza, con conseguente estraneità della ricorrente alla gestione della lite.
In generale, la ricorrente ha richiamato l'insieme delle attività difensive da essa svolte nei fascicoli connessi, in particolare in materia ambientale e fallimentare, evidenziando i depositi tempestivamente effettuati, le interlocuzioni con i servizi interni e le iniziative assunte per l'insinuazione al passivo dei crediti derivanti dalle sanzioni opposte;
tali elementi pagina 53 di 62 dimostrerebbero la diligenza del suo operato e smentirebbero radicalmente la ricostruzione dell'amministrazione, che l'ha invece qualificato come negligente.
9.1 Venendo alla valutazione degli addebiti relativi ai giudizi innanzi al Tribunale di
OB iscritti ai nn. R.G. 835/2022, 836/2022 e 837/2022, per i quali è contestata la mancata attivazione di quanto dovuto per garantire la tempestiva difesa dell'ente e la mancata costituzione nella fase di merito, la ricorrente ha dedotto di avere comunque attivato la difesa dell'Ente, richiamando la procura rilasciata in data 11 luglio 2022, le memorie difensive depositate sin dalla fase cautelare e l'introduzione della documentazione istruttoria necessaria, debitamente condivisa con il , competente per materia e Controparte_6 autorità irrogante le sanzioni. Ha inoltre evidenziato come la corrispondenza intercorsa con il dott. componente supplente dell'UP e, contestualmente, dirigente competente Persona_5 per le sanzioni ambientali, dimostrasse la piena conoscenza e partecipazione del Servizio stesso alla linea difensiva adottata, avendo lo stesso espresso rassicurazioni circa l'esito favorevole dei giudizi.
La ricorrente ha dunque contestato la legittimità dell'addebito relativo alla pretesa “mancata costituzione nel merito”, sottolineando che:
- la costituzione avvenuta nella fase cautelare valeva, per principio di unitarietà del giudizio, anche per la fase di merito, come comprovato dal fatto che la non CP_1 era mai stata dichiarata contumace (cfr. sentenze nn. 328 e 329 del 03.05.2023);
- eventuali integrazioni difensive nel merito non erano mai state sollecitate dal coordinatore dell'Avvocatura, né risultava intervenuta alcuna revoca o modifica della procura conferita;
Orbene, dagli atti di causa risulta che la difesa dell'Ente -nei procedimenti iscritti ai nn. R.G.
835/2022, 836/2022 e 837/2022 innanzi al Tribunale di OB di opposizione ad ordinanza ingiunzione era stata formalmente assegnata all'avv. sin dal Parte_1
17.06.2022 (cfr. doc. 12 p. 23 per il proc. 835/22; doc. 13 p. 17 per il proc. 836/22; doc. 14 p.
19 per il proc. 837/22).
Con riferimento al procedimento n. 835/2022, dalla relativa sentenza depositata da parte resistente, n. 329/2023 (con cui l'opposizione è stata accolta e l'ordinanza ingiunzione annullata, con condanna della alle spese), emerge che la Provincia risultava CP_1 costituita, dato che non era stata dichiarata contumace;
è inoltre verificabile dalla lettura dei pagina 54 di 62 verbali di causa (cfr. doc. 12 parte resistente) che il legale non partecipava alle udienze del
30.11.2022, 22.03.2023 e 3.05.2023, per cui per la Provincia di OB “nessuno risultava comparso” alle citate udienze (si segnala che all'udienza del 22.03.2023 veniva espletata la prova testi chiesta dall'opponente).
Per il procedimento n. 836/2022, dalla lettura della sentenza n. 328/2023 (con cui l'opposizione è stata accolta e l'ordinanza ingiunzione annullata, con condanna della alle spese), emerge che la non era dichiarata contumace, verosimilmente CP_1 CP_1 perché comunque costituita nella fase cautelare;
è documentata, altresì, l'assenza del legale della Provincia alle udienze del 30.11.2022, del 22.03.2023 nonché all'udienza del 3.05.2023, ove nessuno era comparso per l'Ente (anche nel citato procedimento all'udienza del
22.03.2023 veniva espletata prova testi chiesta dall'opponente).
Quanto al procedimento n. 837/2022, nel verbale dell'udienza del 27.02.2023 si dà atto che nella fase di merito nessuno si era costituito per la Provincia.
Emerge quindi dagli atti di cui si dispone che: la ricorrente ha curato la difesa della negli indicati giudizi solo relativamente alla CP_1 fase cautelare;
infatti -pur se non risultano depositate le relative comparse di costituzione della fase cautelare per i tre giudizi indicati, né risulta depositato il verbale dell'udienza fissata appositamente dal G.I. ai soli fini della trattazione della istanza di sospensiva- tale dato è pacifico tra le parti e non è messo in dubbio dalla;
CP_1 la ricorrente, tuttavia, altrettanto pacificamente, ha omesso di effettuare una distinta
/successiva costituzione per conto dell'ente nella fase di merito del giudizio svoltasi dopo la trattazione della istanza di sospensiva;
inoltre, nelle udienze della fase di merito dei giudizi sopra richiamati (ossia: udienze
30.11.2022, 22.03.2023, 3.05.2023 per i giudizi RG. 835/2022, 836/2022, udienza del
27.02.2023 per il giudizio 837/2022) nessun legale compariva per la CP_1
[...]
Si segnala che il Regolamento dell'Avvocatura Provinciale, all'art. 2, commi 3 e 4, prevede che “Gli avvocati esercitano le loro funzioni avanti alle autorità giudiziarie secondo le regole proprie della rappresentanza in giudizio;
la procura ad litem è ordinariamente conferita dal presidente della per ogni singolo grado di giudizio;
CP_1
l'art. 5 (assegnazione del patrocinio e delle consulenze) dispone che “L'avvocatura opera in modo unitario. La trattazione degli affari legali, sia di natura contenziosa che consultiva, viene assegnata a ciascun avvocato interno -che ne assume l'esclusiva responsabilità - pagina 55 di 62 dall'Avvocato Responsabile, in forma disgiunta o congiunta, ove dallo stesso ritenuto opportuno necessario, rispettando comunque il criterio dell'alternanza di connessione con procedimenti precedenti ed assicurando un'equilibrata suddivisione del lavoro, ove occorre anche con riferimento alla materia. L'avvocato assegnatario del procedimento giudiziario deve farsi carico in maniera autonoma della predisposizione degli atti propedeutici alla costituzione in giudizio alla promozione della lite e di quelli successivi connessi alla decisione finale”.
La ricorrente (per dimostrare il fatto che non era onerata di depositare alcuna costituzione per la fase di merito) sostiene che la procura alle liti nei tre giudizi indicati era “limitata” alla fase cautelare/di sospensiva, in considerazione del fatto che nelle procure era indicato il riferimento al numero di R.G. del sub procedimento (835-1/22, 836-1/22, 837-1/22).
Tuttavia, si osserva sul punto che nell'atto di delega a firma del Presidente della Provincia
(nn. 42 del 21.07.2022, 49 del 4.08.2022, 48 del 4.08.2022, presente per ciascuno dei tre menzionati giudizi) si legge che la ricorrente era delegata alla azione di costituzione in giudizio dinanzi al Tribunale di OB nel giudizio per “opposizione ad ordinanza ingiunzione”, ivi espressamente richiamata (senza alcuna limitazione alla fase cautelare o di sospensiva); in ogni caso, valutate anche le indicate norme di Regolamento, non vi è dubbio che la ricorrente, quale legale interno dell'ente, assegnatario dei tre giudizi -RG 835/2022, RG n.
836/2022 e RG n. 837/2022 (e non solo dei sub procedimenti)- doveva curare l'acquisizione della procura non solo per la fase cautelare (anche perché si trattava di istanze cautelari di sospensiva avanzate in corso di causa unitamente alla proposizione dell'opposizione, non già di autonomi procedimenti cautelari proposti prima della instaurazione del merito), ma- ovviamente- “anche per la fase di merito”, e provvedere alla costituzione in giudizio dell'Ente
(anche per la fase di merito) e, in ogni caso e soprattutto, partecipare alle udienze dei relativi procedimenti.
Diversamente opinando, non si comprenderebbe quale doveva essere il (diverso?) legale dell'Avvocatura provinciale che avrebbe dovuto farsi carico in maniera autonoma della predisposizione degli atti propedeutici alla costituzione (nel merito), alla promozione della lite e di quelli successivi connessi alla decisione finale (cfr. art. 5 del Regolamento cit.), che avrebbe dovuto occuparsi “del merito” degli indicati giudizi o che avrebbe dovuto partecipare alle udienze della fase di merito, che si sono pacificamente celebrate in assenza di legale in rappresentanza dell'ente.
pagina 56 di 62 Reputa il Tribunale che le giustificazioni addotte dalla ricorrente - relative all'attività comunque svolta in fase cautelare, ai rapporti con il Servizio Ambiente e alla documentazione introdotta, al fatto che la fase di merito non sarebbe stata di propria responsabilità o competenza- non valgano, quindi, ad escludere l'inadempimento contestato.
Peraltro:
-pur volendo tralasciare, per i tre giudizi indicati, il fatto che non vi sia stata per conto dell'Ente una costituzione ad hoc per la fase di merito, distinta e separata rispetto a quella effettuata in fase cautelare (anche considerato il fatto che, trattandosi di giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione, l'ente aveva dovuto -comunque, verosimilmente- provvedere al deposito degli atti relativi all'accertamento, come previsto per legge e come richiesto dal G.I. dei tre giudizi in esame in sede di fissazione della prima udienza);
-pur volendo prescindere dalla concreta utilità o effettiva convenienza per l'ente di effettuare una ulteriore, successiva e specifica costituzione rispetto a quella svolta per la fase di sospensiva (utilità che non si ha modo, comunque, di apprezzare, dato che non sono depositate le comparse di costituzione della relative alla fase cautelare/di CP_1 sospensiva, per cui non si comprende se la difesa dell'ente fosse stata già comunque calibrata anche su profili o questioni di merito);
-pur volendo rimarcare che, come visto, la non è stata considerata o dichiarata CP_1 contumace in quella che viene indicata come “fase di merito”, proprio perché la fase cautelare di sospensiva era stata svolta in corso di causa e proprio perché la si era, CP_1 evidentemente, costituita in occasione della prima udienza fissata per la trattazione della istanza di sospensiva (circostanza non adeguatamente documentata ma, comunque, come detto, pacifica tra le parti);
è, tuttavia, soprattutto la reiterata assenza della ricorrente alle udienze di merito sopra già indicate (conseguente alla mancata attivazione di quanto dovuto per garantire la difesa dell'ente), senza preoccuparsi di verificare le sorti dei giudizi a lei formalmente assegnati o farsi -in ipotesi- sostituire per la partecipazione alle singole udienze, in caso di eventuali impedimenti, ad integrare un profilo di inosservanza dell'obbligo di eseguire le disposizioni inerenti le proprie mansioni e di negligenza nell'assolvimento dei compiti assegnati, rilevante ai sensi dell'art. 71 comma 3 lett. h) e 72, comma 3, lett. f), CCNL, e che ha determinato un effettivo disservizio per l'Amministrazione (e un potenziale nocumento), privandola della possibilità di un contraddittorio pieno in fasi processuali decisive, in violazione dell'art. 72, comma 4, lett. i), CCNL, ad esempio nel corso delle udienze istruttorie del 22.03.2023 (in cui pagina 57 di 62 sono stati escussi i testi dell'opponente) e nel corso delle udienze di discussione del
3.05.2023, per quanto attiene ai giudizi RG. 835 e 836 del 2022.
Emerge quindi l'inadempimento della ricorrente rispetto ai compiti di difesa a lei affidati, nonché la sua condotta negligente nelle fasi processuali indicate, in qualità di avvocato dell'Ente preposto all'Avvocatura Provinciale, titolare di Alta Professionalità, responsabile della propria attività e di tutti gli adempimenti amministrativi e giudiziari necessari e propedeutici alla tempestiva costituzione in giudizio dell'Ente, in tutte le fasi dei procedimenti, con conseguente onere di partecipazione alle udienze.
Per motivi di completezza, si segnala che non rileva, ai fini del presente giudizio, il mancato appello delle sentenze nn. 328/2023 - n. 836/2022 R.G. e 329/2023 - n. 835/2022 R.G., trattandosi di circostanza non oggetto della sanzione disciplinare in esame.
9.2 Quanto al procedimento incardinato dinanzi al Giudice di Pace di Larino, n. 619/2022
R.G., la ricorrente ha rappresentato che il conferimento della procura era avvenuto soltanto il
19.12.2022, dopo un periodo di assenza per malattia (“dal 2.11.2022 in poi”), “su invito dell'Assicurazione a provvedere in sostituzione dell'avvocato designato”; la costituzione era stata pertanto eseguita pochi giorni dopo, in data 22.12.2022, circostanza che, a suo dire, escludeva la configurabilità sia di un'omissione sia di una ipotesi di tardività, non potendo ad essa ritenersi imputabile il ritardo determinato da fattori estranei alla sua sfera di controllo.
Dagli atti di causa risulta che il procedimento innanzi al Giudice di Pace di Larino, RG n.
619/2022, è stato introdotto con atto di citazione notificato il 19.09.2022 e acquisito al protocollo dell'Ente in pari data, con successiva assegnazione all'avv. il 21.09.2022 Pt_2
(cfr. pag. 9 doc. 15 parte resistente). L'udienza di comparizione era fissata in citazione al
29.11.2022 e risulta poi svolta il 6.12.2022; nella udienza indicata la Provincia era dichiarata contumace, come da verbale acquisito;
la costituzione dell'ente risale al 22.12.2022 ed è stata quindi effettuata tardivamente rispetto alla data di udienza.
In questo caso, la ricorrente ha addotto che avrebbe fruito di malattia per circa un mese (“dal
2.11.2022 in poi”); pertanto, sebbene l'assegnazione dell'affare alla medesima fosse intervenuta già a settembre 2022, posto che l'udienza fissata in citazione era il 29.11.2022, data in cui la ricorrente verosimilmente era assente dall'ufficio (sebbene poi l'udienza, in base agli atti di cui si dispone, si sia svolta il 6.12.2022), si stima che la tardiva costituzione non sia
-con certezza- imputabile alla ricorrente, che comunque al rientro in servizio si è attivata per ottenere la procura e si è poi costituita, seppure tardivamente, per l'ente.
pagina 58 di 62 In altri termini, visto il non irrisorio periodo di assenza dall'ufficio della ricorrente per malattia, trattandosi di adempimento (costituzione in giudizio) che non doveva essere necessariamente effettuato dalla ricorrente nella immediatezza della assegnazione dell'incarico (settembre
2022) e che poteva essere effettuato anche successivamente o, comunque, a ridosso della data di prima udienza, posto che neppure è stato sufficientemente chiarito dalla Provincia quando la ricorrente sia utilmente rientrata in servizio (cfr. documenti depositati dalla ricorrente, peraltro di difficile lettura per difetti di scansione), si stima che l'addebito per il giudizio in esame non possa ritenersi con certezza integrato.
9.3 In relazione al giudizio incardinato presso il Tribunale di Larino, n. 427/2022 R.G., la ricorrente ha richiamato il provvedimento con il quale il giudice aveva disposto la riunione al menzionato giudizio di quello n. 812/2022 R.G. e con cui, successivamente, disponeva la revoca della dichiarazione di contumacia della , per cui a proprio avviso CP_1 emergerebbe che l'ente era regolarmente costituito e che, di conseguenza, l'addebito disciplinare relativo a una presunta omissione di difesa doveva ritenersi privo di fondamento.
Si segnala in proposito che: il ricorso ex L. 689/1981 (prot. n. 15230 del 20.07.2022) è stato assegnato alla ricorrente in data 21.07.2022 (cfr. pag. 5 doc. 16 parte resistente); il verbale d'udienza del 5.10.2022 attesta la contumacia della;
con successiva ordinanza CP_1 dell'11.11.2022 è stata disposta la riunione al procedimento n. 427/2022 di quello n.
812/2022, ex art. 274 c.p.c., con rinvio per la discussione all'udienza del 29.11.2023, nel corso della quale è stata revocata la dichiarazione di contumacia.
Da tale sequenza processuale emerge che la mancata tempestiva costituzione della nel proc. n. 427/2022 R.G. si era già consolidata alla data del Controparte_1
5.10.2022, quando l'Ente non risultava costituito né presente in udienza e, quindi, la mancata tempestiva costituzione è addebitabile alla ricorrente, assegnataria del fascicolo. Pertanto, il fatto che, successivamente, il giudizio sia stato riunito ad altro in cui la era costituita CP_1
e che la dichiarazione di contumacia sia stata revocata non determina in venir meno della precedente omissione/inerzia del legale.
In tale quadro, è da tenere ben presente che l'addebito disciplinare non attinge il merito delle difese poi svolte nel fascicolo riunito, né si misura con il “principio di non dispersione” delle prove richiamato dalla ricorrente;
esso verte, più propriamente, sulla mancata tempestiva attivazione delle attività di rappresentanza/difesa dell'ente da parte del legale designato nel pagina 59 di 62 singolo procedimento n. 427/2022 R.G. entro la prima udienza utile, dovere che - alla luce dell'assegnazione del 21.07.2022 - ricadeva sulla . Pt_2
La tesi difensiva, che richiama la riunione dei procedimenti e la successiva revoca della contumacia, non è allora idonea a superare il presupposto fattuale dell'addebito, costituito dalla mancata costituzione in tempo utile per l'udienza del 5.10.2022 in un affare già formalmente assegnato dal 21.07.2022; tale omissione, a prescindere dalla effettiva causazione di danno, esponeva la ad un potenziale pregiudizio. CP_1
9.4 Infine, per quanto attiene al Giudice di Pace di Termoli, n. R.G. 939/2022,
[...]
ha osservato che la difesa dell'ente sarebbe stata assunta da un avvocato Parte_1 incaricato dall'assicurazione, in conformità alle condizioni di polizza e alle comunicazioni del broker, e che, pertanto, in mancanza di un conferimento di mandato in suo favore, non le poteva essere attribuita alcuna responsabilità per la mancata costituzione dell'Ente.
Gli atti di causa evidenziano, tuttavia, che l'affare era stato assegnato alla ricorrente già il
23.09.2022 (cfr. pag. 7 doc. 17 parte resistente) e che, all'udienza fissata per la comparizione, la , pur ritualmente evocata in giudizio, rimaneva contumace, come CP_1 risulta dalla sentenza conclusiva del procedimento depositata in atti del 28.04.2023 (cfr. pag.
11 doc. 17 parte resistente), senza che fosse stata depositata alcuna comparsa da parte del difensore esterno indicato.
La pretesa copertura assicurativa non escludeva l'obbligo di vigilanza e coordinamento in capo all'Avvocatura, nella persona dell'assegnataria dell'affare, , la Parte_1 quale era tenuta a verificare l'effettivo conferimento dell'incarico al legale della compagnia designato e, in mancanza, ad attivarsi per assicurare la rappresentanza dell'Ente.
In definitiva, la mancata costituzione dell'Ente rappresenta un fatto oggettivo, imputabile alla ricorrente nell'ambito dell'incarico affidatole, che riveste rilevanza disciplinare e non trova giustificazione nelle argomentazioni difensive addotte;
ne consegue che, anche per tale contestazione, la sanzione disciplinare si appalesa fondata e va, pertanto, confermata.
10. Deve ora valutarsi la proporzionalità della sanzione irrogata rispetto alle condotte accertate.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la verifica della proporzionalità va condotta non in astratto ma con riguardo a tutte le circostanze concrete, tenendo conto della natura e pagina 60 di 62 gravità delle violazioni, delle mansioni affidate alla dipendente, dell'incidenza organizzativa delle omissioni e dell'elemento soggettivo che le ha caratterizzate.
Nel caso di specie, le omissioni accertate - consistenti nella mancata o intempestiva costituzione in giudizio dell'Ente in più procedimenti a lei assegnati, nonché in plurime assenze alla partecipazione alle udienze - integrano violazioni degli obblighi di diligenza professionale e hanno determinato un obiettivo disservizio o pericolo per l'ente, avendo determinato la contumacia dell'ente, non avendo garantito una tempestiva attivazione della difesa dell'ente, avendo privato l'Amministrazione della possibilità di partecipare attivamente alle fasi processuali sopra ricostruite.
Tali condotte, per la loro pluralità, reiterazione e rilievo oggettivo, non possono essere considerate inadempimenti meramente formali, ma rivelano una non trascurabile carenza di diligenza nell'esercizio delle funzioni affidate e profili omissivi relativi all'adempimento o all'esatto adempimento delle proprie funzioni.
Ne deriva che la sanzione applicata dall'Amministrazione - la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni- nonostante la mancata integrazione dell'addebito esaminato al punto 9.2, risulta comunque proporzionata alla gravità dei fatti accertati, congrua rispetto alle esigenze di tutela dell'Ente, ciò che giustifica l'integrale conferma del provvedimento sanzionatorio prot. n. 23076 del 18.10.2023.
11. Le sanzioni disciplinari applicate alla ricorrente vanno quindi confermate, con le precisazioni relativamente ai singoli addebiti di cui si è detto in parte motiva.
Le spese di lite seguono la regola della preponderante e sostanziale soccombenza della ricorrente e sono liquidate in dispositivo, in applicazione del D.M. 147/2022, facendo riferimento ai valori medi previsti per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale nelle cause di lavoro, con riferimento allo scaglione indeterminabile e alla complessità media della controversia, tenendo conto dell'espletamento di tutte le fasi processuali (studio, introduttiva, istruttoria e decisoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di OB, in persona del Giudice del Lavoro Barbara PREVIATI, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta, in accoglimento parziale del ricorso:
pagina 61 di 62 1.In relazione al ricorso proposto da avverso il provvedimento Parte_1 disciplinare prot. n. 19834/2023 datato 1.09.2023, accerta l'integrazione degli addebiti contestati relativamente alla violazione dell'art. 71 comma 3 del CCNL 2019/2021 e per le giornate del 5.08.2022, 18.08.2022, 19.08.2022, 31.08.2022, 2.09.2022, 27.09.2022,
11.10.2022, 19.10.2022, 9.01.2023 e 3.02.2023, con le precisazioni relative agli orari di cui in parte motiva, mentre dichiara l'insussistenza delle contestazioni limitatamente alle giornate del 3.12.2023 e del 31.01.2023; per l'effetto, conferma la sanzione disciplinare applicata alla dipendente della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per tre giorni;
2. In relazione al ricorso proposto da avverso il provvedimento Parte_1 disciplinare prot. n. 23076 del 18.10.2023, accerta l'integrazione delle contestazioni e delle violazioni ivi contestate, ad eccezione dei fatti relativi al giudizio svoltosi dinanzi al Giudice di
Pace di Larino n. RG. 619/22; per l'effetto, conferma la sanzione disciplinare applicata alla dipendente della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni;
3. Condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1 [...]
, spese che liquida in complessivi € 8.000,00 per compensi professionali, oltre CP_1
IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%.
OB, 22 novembre 2025.
Il Giudice del lavoro
Barbara PREVIATI
pagina 62 di 62
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il Giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 4.11.2025, svolta con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento pendente tra
(C.F. , nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
18.01.1966, con il patrocinio dell'avv. MARCARI Luca ed elettivamente domiciliata in
OB, via Monte Sabotino n. 7
RICORRENTE
(C.F. ), con sede in OB, via Roma n. Controparte_1 P.IVA_1
47, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. ZIO Antonio ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC Email_1
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che in corso di causa il procedimento n. R.G. 104/2024 è stato riunito in data
6.10.2024 a quello recante n. R.G. 1179/2023 per ritenuti motivi di connessione.
1.Quanto al procedimento n. R.G. 1179/2023, si riassume quanto di seguito.
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 18.10.2023, conveniva in Parte_1 giudizio la , chiedendo: l'accertamento e la declaratoria di nullità, Controparte_1 illegittimità e inefficacia della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per tre giorni, comminata con nota prot. n. 19834/2023 dell'1.09.2023, per insussistenza del fatto contestato;
in ogni caso, l'annullamento della pagina 1 di 62 indicata sanzione per violazione delle regole del procedimento disciplinare (corrispondenza tra addebito contestato e addebito sanzionato, diritto di difesa e contraddittorio, parità di trattamento, regole di costituzione e funzionamento dell'UP).
Contestava che la sanzione, fondata sull'art. 59, comma 4, lett. c), CCNL Funzioni Locali
2016-2018 e sull'art. 72, comma 4, lett. c), CCNL 2019-2021, fosse stata comunicata “in violazione della privacy” via PEC all'avv. MARCARI Luca in data 1.09.2023, mentre a lei era stata notificata a mezzo raccomandata A/R il 5.09.2023; deduceva che l'addebito originario, di cui alla nota di contestazione prot. n. 11284 dell'8.05.2023, asseritamente intempestiva, attenesse a “permessi per servizio” regolarmente timbrati con badge personale;
rilevava che, in modo irragionevole ed illecito, l'Ente avesse trasformato post factum la contestazione da
“irregolarità per omessa timbratura del cartellino” a “non ha mai timbrato l'entrata in servizio a mezzo del proprio badge”, giungendo perfino a variare le date e a indicarne una futura
(3.12.2023), “con condotta datoriale ballerina, contraddittoria e non veritiera”.
Riguardo alla contestazione prot. n. 11284/2023, evidenziava che doveva essere effettuata opportuna distinzione tra due periodi oggetto di rilievo:
1) Quanto al primo periodo (25.07.2022 - 5.09.2022), rilevava che, in assenza del
Dirigente dell'Avvocatura (per D.P. n. 33 del 16.06.2022) e a seguito della nota prot. n.
15468 del 22.07.2022, con cui la preannunciava la propria assenza Parte_2
e la indicava quale sostituta in funzione di coordinamento, fossero stati segnalati all'Ente i problemi di regolarizzazione e validazione delle timbrature (mail del
25.08.2022 ore 09:03 al Presidente, al Dirigente del Personale , alla Persona_1
P.O. e a ); successivamente, con mail del Persona_2 Controparte_2
5.09.2022 ore 10:49, lo stesso coordinatore dichiarava la propria “non competenza” a validare timbrature e ferie;
contestava quindi che la vicenda, caratterizzata da disfunzioni organizzative e inerzie del Servizio Personale, potesse integrare un inadempimento grave;
denunciava inoltre disparità di trattamento rispetto alla stessa
, che autorizzava le proprie uscite per servizio su fogli non vidimati e Parte_2 non controfirmati da dirigenti, mentre ad essa ricorrente si addebitavano presunte irregolarità, “nonostante puntuali timbrature e segnalazioni”;
2) Quanto al secondo periodo (5.09.2022 - 3.02.2023), ribadiva l'assenza del Dirigente
(D.P. n. 33/2022) e l'assenza in sede della coordinatrice , spesso in Parte_2 smart working;
richiamava la memoria difensiva prot. n. 14485 del 19.06.2023 (con allegata Relazione), ove tutte le date risultavano giustificate;
stigmatizzava l'istruttoria pagina 2 di 62 “occulta” avviata con prot. n. 3911 del 15.02.2023 e il controllo postumo disposto con prot. n. 4030/4046 del 16.02.2023, in violazione dei principi di lealtà, trasparenza e contraddittorio;
deduceva inoltre il mancato accesso a documenti essenziali (Allegati
19 e 21).
Contestava, in punto di illegittimità della sanzione, i seguenti profili:
- difetto di legittimazione del soggetto che aveva svolto l'istruttoria: evidenziava in proposito che l'istruttoria era stata illegittimamente svolta da , la Parte_2 quale non era dirigente del Servizio Avvocatura, era titolare di quella precedentemente denominata “VII qualifica”, era priva della qualifica di avvocato dirigente e investita extra-organigramma del coordinamento (D.P. n. 33/2022), per di più operante in smart working, posizione non idonea a compiere attività di controllo disciplinare;
- mancata valutazione dei documenti: rilevava che la nota sanzionatoria prot. n.
19834/2023 aveva ammesso la produzione di documentazione giustificativa per numerose giornate e, tuttavia, aveva incomprensibilmente rigettato integralmente le controdeduzioni (memoria del 19.06.2023, prot. n. 14485);
- violazione del diritto di accesso e di difesa: deduceva che l'Ente aveva negato l'acquisizione degli Allegati 19 e 21, dichiarati esistenti ma non trasmessi, con evidente pregiudizio difensivo;
- violazione del principio di corrispondenza tra addebito contestato e addebito sanzionato: contestava che le date indicate nell'addebito erano state modificate due volte, con l'ulteriore indicazione della data “futura” 3.12.2023; ribadiva, inoltre, che era stata modificata la natura stessa dell'addebito (da “irregolarità per omessa timbratura del cartellino” a “non ha mai timbrato l'entrata in servizio a mezzo del proprio badge”);
- indeterminatezza, carenza di specificità e manifesta illogicità: lamentava che erano state indicate come irregolari giornate in cui ella era assente per cause legittime (ferie il 5.07.2022; astensione il 18-19.07.2022; malattia il 9.12.2022); rilevava, inoltre, che la data del 3.12.2022, già riconosciuta come malattia, era stata sostituita con l'indicazione incongrua del 3.12.2023; deduceva che tale impostazione violava i canoni di specificità, poiché i fatti contestati risultavano contraddittori e incoerenti;
evidenziava infine di avere sempre timbrato regolarmente e di avere chiesto verifiche tecniche sul marcatempo, mettendo a disposizione il proprio badge.
Evidenziava, inoltre, ulteriori violazioni procedimentali attinenti al procedimento e alla composizione dell'UP: pagina 3 di 62 - mancata audizione del 19.06.2023: contestava sul punto che l'audizione, fissata dopo rinvio dal 5.06.2023 per malattia, non si fosse tenuta per impedimento palesato da un componente UP;
deduceva di avere delegato l'avv. MARCARI Luca per il deposito della memoria e per l'accesso agli atti, senza potersi difendere oralmente;
contestava il diniego alla richiesta di audizione da remoto e la mancata ammissione delle istanze istruttorie;
- istanza di verifica poteri UP (prot. n. 17170 del 24.07.2023): contestava che fosse stata dichiarata intempestiva tale istanza, sebbene anteriore alla seduta del
30.08.2023 e alla sottoscrizione digitale dell'1.09.2023;
- illegittima composizione dell'UP: deduceva che la D.P. n. 51 del 5.08.2022 prevedeva un organo collegiale perfetto (Presidente componenti effettivi Persona_3
e supplente ) e denunciava Persona_1 Persona_4 Persona_5 che, invece, nel caso in esame non risultava alcuna formale convocazione dei componenti, né emergeva dichiarazione di indisponibilità di o una Per_4 presa d'atto della sua sostituzione;
contestava che l'atto fosse stato sottoscritto digitalmente da remoto da e senza segretario verbalizzante, Per_3 Per_1 Per_5 figura espressamente prevista;
deduceva quindi il difetto di certificazione della volontà collegiale;
- conflitto di interessi e obbligo di astensione: lamentava che la contestazione disciplinare era coincisa con il bando il reclutamento di un dirigente della Provincia
(8.05.2023), cui risultava interessato anche , supplente UP e Persona_5 sottoscrittore dell'addebito; censurava la violazione dell'obbligo di astensione e la mancata vigilanza di (Presidente e responsabile anticorruzione) e Persona_3
(componente e firmatario del bando); denunciava inoltre la grave Persona_1 inimicizia dell'istruttore ; Parte_2
- violazioni della privacy: lamentava che la sanzione era stata comunicata via PEC ad un soggetto terzo (l'avv. MARCARI Luca), che non era il suo difensore;
rilevava inoltre che la richiesta di accesso prot. n. 20661 del 15.09.2023 era stata divulgata a dipendente estranea all'UP ( ), con lesione della riservatezza e Controparte_2 danno reputazionale.
Sulla scorta di quanto esposto, insisteva nelle conclusioni prima riassunte.
pagina 4 di 62 Si costituiva la Provincia di OB, che contestava integralmente il ricorso, deducendo la piena legittimità della propria condotta e, in particolare, del provvedimento disciplinare prot.
n. 19834/2023 dell'1.09.2023, con cui era stata irrogata alla ricorrente la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per tre giorni.
Esponeva infatti che, con nota prot. n. 11284/2023 dell'8.05.2023, l'UP aveva contestato alla ricorrente irregolarità nella timbratura del cartellino e la falsa attestazione della presenza in servizio per complessive 35 ore e 50 minuti, mediante uso della causale “permesso per servizio”, in assenza di effettive esigenze esterne;
la ricorrente aveva depositato memoria difensiva in data 19.06.2023, reiterando argomentazioni, poi riproposte nel presente giudizio, senza fornire alcuna giustificazione per le giornate: 5.08.2022; 18.08.2022; 19.08.2022;
31.08.2022; 2.09.2022; 27.09.2022; 11.10.2022; 19.10.2022; 3.12.2022; 9.01.2023;
31.01.2023; 3.02.2023, nelle quali era stata accertata l'omessa timbratura del badge, equivalente ad assenza dal servizio;
con provvedimento prot. n. 19834/2023, erano state rigettate le controdeduzioni ed applicata la sanzione, all'esito della camera di consiglio del
30.08.2023 dell'UP in composizione collegiale.
Evidenziava che: l'UP era stato legittimamente costituito, dato che la sostituzione del componente effettivo con il supplente non aveva inciso sul principio di terzietà né sul Per_5 diritto di difesa;
non vi era stata alcuna modifica delle date oggetto di contestazione rispetto a quelle indicate nel provvedimento, sussistendo piena corrispondenza fra i fatti contestati e quelli posti a base della sanzione;
il contraddittorio era stato rispettato mediante integrale accesso agli atti, acquisizione della memoria difensiva e valutazione collegiale;
le doglianze relative alla privacy erano prive di fondamento, essendo stato il provvedimento notificato correttamente al domicilio eletto ed essendo stata trasmessa integralmente la documentazione richiesta.
L'Ente rilevava, inoltre, che:
- la contestazione era stata tempestiva: il dies a quo decorreva, infatti, dalla nota prot. n.
4030 del 16.02.2023 inoltrata dalla responsabile dell'Avvocatura , Parte_2 circostanziata e completa, in riscontro alla prot. n. 3911 del 15.02.2023;
- la scansione dei termini procedimentali risultava rispettata, essendo irrilevanti eventuali ritardi nella segnalazione iniziale, se non lesivi del diritto di difesa;
- gli addebiti erano specifici e determinati, come risultava dalla nota prot. n. 3911/2023 e dal successivo riscontro del 16.02.2023, nei quali erano analiticamente riportate giornate, orari, causali e motivazioni del diniego. pagina 5 di 62 Concludeva dunque chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma della legittimità del provvedimento disciplinare impugnato.
2. In ordine al procedimento n. 109/2024 R.G., si dà conto di quanto segue.
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 2.02.2024, conveniva in Parte_1 giudizio la , chiedendo declaratoria di annullamento, nullità e Controparte_1 inefficacia della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per 10 giorni, comminata con nota prot. 23076/2023 del 18.10.2023; in via cautelare, la sospensione inaudita altera parte del provvedimento impugnato;
l'inibizione di ogni ulteriore condotta vessatoria e impeditiva dell'attività lavorativa;
la riunione del presente giudizio al procedimento n. 1179/2023 R.G., parimenti pendente innanzi a questo Tribunale, per continenza e litispendenza.
Premetteva di essere funzionario avvocato della Provincia di OB dal 4.11.1996, nonché unica, insieme a , iscritta all'Albo speciale per il patrocinio dell'Ente. Parte_2
Esponeva che la sanzione disciplinare le era stata notificata a mezzo PEC in data 18.10.2023
e reiterata anche a mezzo raccomandata A/R ricevuta il 23.10.2023 ed era stata irrogata dall'Ente ai sensi degli artt. 71 e 72 del CCNL Funzioni Locali 2019-2021, per asserita negligenza e responsabilità connessa all'incarico ricoperto, in relazione a molteplici affari contenziosi (Tribunale di OB R.G. nn. 835/2022, 836/2022, 837/2022; Giudice di
Pace di Larino R.G. n. 619/2022; Tribunale di Larino R.G. n. 427/2022; Giudice di Pace di
Termoli R.G. n. 939/2022).
Rilevava che gli addebiti traevano origine da segnalazioni interne (note prot. 12067 del
17.05.2023 e prot. 5054 del 1.03.2023) e da una distinta nota prot. 14898 del 22.06.2023 del coordinatore dell'Avvocatura, poste a fondamento della contestazione prot. 15250 del
28.06.2023.
Precisava che l'accesso agli atti richiesto su tali segnalazioni era stato negato, con conseguente lesione del diritto di difesa e violazione dell'art. 7 L. 300/1970 e del principio di specificità e immutabilità dell'addebito.
Soggiungeva che, ai sensi dell'art. 4, co. 5, del Regolamento dell'Avvocatura Provinciale
(D.C.P. n. 41 del 18.11.2022, confermato il 20.11.2023), gli avvocati in servizio rispondevano esclusivamente al presidente della Provincia quanto all'attività professionale svolta, sicché solo il Presidente era legittimato a muovere rilievi disciplinari sull'esercizio del mandato forense, restando estraneo a tale legittimazione il coordinatore non dirigente. Aggiungeva, pagina 6 di 62 altresì, che per i profili strettamente professionali la competenza spettava all'organo disciplinare forense (L. 247/2012).
Evidenziava, inoltre, l'illegittimità dell'azione dell'UP per vizi costitutivi e funzionali.
Richiamava la D.P. n. 51 del 5.08.2022, che individuava la composizione dell'Ufficio nelle persone del presidente, di due componenti effettivi, un componente supplente e del segretario verbalizzante. Deduceva ancora che: la sanzione era stata adottata senza verbalizzazione, con sottoscrizioni digitali da remoto e senza il segretario;
era stato impiegato il componente supplente in luogo dell'effettivo senza motivazione dell'indisponibilità; non essendo prevista diversa modalità deliberativa, il collegio - perfetto - avrebbe dovuto esprimersi nella composizione legale e in presenza.
Quanto al merito delle sanzioni, esponeva:
1) per i procedimenti pendenti dinanzi al Tribunale di OB R.G. nn. 835/2022,
836/2022, 837/2022, le era stata imputata la mancata costituzione nella fase di merito: rappresentava di essersi costituita tempestivamente in fase cautelare con unica procura dell'11.07.2022, di aver depositato integralmente la documentazione difensiva e di aver interloquito con , dirigente tecnico-ambientale competente;
Persona_5 rilevava che, per il principio di unificazione della costituzione, quella in sede cautelare spiegava effetti anche nel merito e che la non era stata dichiarata CP_1 contumace, come risultava dalle sentenze n. 328 e n. 329 del 3.05.2023; deduceva, inoltre, che l'eventuale appello era stato precluso dall'illegittima avocazione del coordinatore privo di procura, nonostante i suoi solleciti (note prot. 17930 e 17932 del
31.07.2023; prot. 20015 del 5.09.2023); documentava, infine, la propria presenza in udienza il 25.07.2022 nel R.G. 837/2022 e la successiva costituzione nel merito nel dicembre 2023, a seguito dell'avvicendamento del legale rappresentante;
2) per il giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Larino R.G. n. 619/2022, rilevava la contraddittorietà dell'addebito (simultaneamente “omessa” e “tardiva” costituzione): esponeva di essere stata affetta da COVID nei primi giorni di novembre 2022, con certificazioni mediche, e di aver segnalato la necessità di gestire la posta pendente durante l'assenza; rappresentava che, raggiunto l'accordo con la compagnia assicurativa il 15.12.2022, il mandato era stato conferito il 19.12.2022 e la costituzione depositata il 22.12.2022, comunicata al dirigente competente, sicché la contestazione mossa il 28.06.2023 risultava infondata;
pagina 7 di 62 3) per il processo incardinato presso il Tribunale di Larino R.G. n. 427/2022, rappresentava la riunione con il R.G. n. 812/2022 disposta l'11.11.2022 e la revoca della contumacia con verbale del 29.11.2023, con causa trattenuta in decisione;
4) per il processo dinanzi al Giudice di Pace di Termoli R.G. n. 939/2022, segnalava che, trattandosi di sinistro stradale coperto da polizza (broker AON), la difesa dell'Ente era stata affidata a su designazione assicurativa (comunicazioni 5.09.2022 e Persona_6
27.10.2023), sicché la contestazione mossa nei suoi confronti risultava inammissibile per mancato conferimento di mandato e che era comunque infondata, rappresentando, in ogni caso, che il coordinatore aveva reiterato richieste (nota prot. 26772 del
18.12.2023) che ella aveva riscontrato il 21.01.2024.
Denunciava conflitto di interessi del coordinatore dell'Avvocatura (art. 6-bis L. 241/1990, art. 7
D.P.R. 62/2013), in ragione della contemporanea posizione rivestita in procedure selettive interne (Alta Professionalità/PO/Responsabile Avvocatura) e nel concorso dirigenziale dell'Ente, con possibili riflessi sull'istruttoria disciplinare. Segnalava, inoltre, condotte vessatorie da costei perpetrate incidenti sul corretto esercizio del mandato difensivo e sulla sua carriera.
Esponeva l'esistenza di un pregiudizio patrimoniale (perdita retributiva per sanzione;
mancato riconoscimento o ritardo di propine, avanzamenti, AP/PO, coordinamento) e di un pregiudizio non patrimoniale (stress lavoro-correlato, peggioramento delle condizioni di salute), documentato con certificazioni sanitarie e riscontri di strutture pubbliche.
Osservava che i vizi procedimentali (negato accesso agli atti;
difetto di legittimazione del coordinatore;
irregolare composizione e funzionamento dell'UP; violazione della corrispondenza tra addebito e sanzione;
mancata audizione;
carenze di verbalizzazione) e i vizi di merito (infondatezza, contraddittorietà, intempestività degli addebiti;
erronea attribuzione di responsabilità in affari senza mandato;
travisamento di attività svolte e degli effetti processuali delle costituzioni) imponevano la caducazione del provvedimento impugnato e l'adozione delle misure cautelari richieste, sussistendo fumus boni iuris e periculum in mora.
Alla luce di quanto dedotto, insisteva nelle conclusioni già riassunte.
Si costituiva la Provincia di OB, che contestava integralmente il ricorso, deducendo la piena legittimità della propria condotta e, in particolare, del provvedimento disciplinare prot.
pagina 8 di 62 n. 23076/2023 del 18.10.2023, con cui era stata disposta nei confronti della ricorrente la sospensione dal servizio per dieci giorni con privazione della retribuzione.
Eccepiva in via preliminare l'inammissibilità della domanda proposta per frazionamento del contenzioso, dato che la ricorrente era stata destinataria di due provvedimenti disciplinari, ossia il n.19834/2023 dell'01 settembre 2023, impugnato con ricorso iscritto a ruolo in data
19.10.2023 al n.1179/2023, e quello n.23076/2023 del 18 ottobre 2023, oggetto del giudizio n.
109/2024; sosteneva che la ricorrente, in violazione dei principi di correttezza e della buona fede, aveva abusato del processo promuovendo due distinti giudizi.
Con riferimento agli addebiti disciplinari, rappresentava che la ricorrente, in qualità di funzionario avvocato dell'Ente, aveva omesso di svolgere le attività difensive affidatele in sei distinti procedimenti giudiziari (Tribunale di OB RG nn. 835/2022, 836/2022,
837/2022; Giudice di Pace di Larino RG n. 619/2022; Tribunale di Larino RG n. 427/2022;
Giudice di Pace di Termoli RG n. 939/2022), determinando la mancata costituzione della e la sua declaratoria di contumacia, con conseguente violazione degli obblighi di CP_1 diligenza e correttezza di cui all'art. 2104 c.c.
Evidenziava che tali condotte integravano violazioni specifiche delle norme del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62/2013), del Codice di comportamento della (D.P. n. 115 del 21.12.2022) e degli artt. 71 e 72 del C.C.N.L. Controparte_1
Funzioni Locali 2019-2021, oltre che dei doveri deontologici propri della professione forense.
Quanto alla contestazione della ricorrente in ordine alla presunta intempestività del procedimento disciplinare, osservava che il dies a quo per la decorrenza del termine andava individuato nella data della segnalazione all'Ufficio Procedimenti Disciplinari (nota prot. n.
13226 del 1.06.2023), che aveva circostanziato le omissioni, e non già nelle singole violazioni, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità.
Contestava l'eccezione di genericità della contestazione disciplinare, evidenziando che l'addebito era stato descritto in modo chiaro e dettagliato sia sotto il profilo fattuale sia sotto quello giuridico, consentendo alla dipendente di articolare puntuali difese.
Rilevava l'infondatezza delle censure di difetto di legittimazione soggettiva del Responsabile dell'Avvocatura e di violazione della competenza presidenziale, chiarendo che le note provenienti dall'Avvocatura avevano natura meramente istruttoria, mentre ogni atto sanzionatorio era stato adottato dal solo organo competente, ossia l'UP (Ufficio per i
Procedimenti Disciplinari), ai sensi degli artt. 54 e 55 D.lgs. 165/2001.
pagina 9 di 62 Respingeva, altresì, l'eccezione di violazione dei principi di correttezza e buona fede, rappresentando che l'Amministrazione aveva agito nel rispetto delle norme e dei principi applicabili, con motivazioni puntuali e coerenti.
Sottolineava, inoltre, l'inammissibilità della domanda cautelare, trattandosi di richiesta proposta in via atipica e priva dei requisiti di fumus boni iuris e periculum in mora, atteso che la sanzione non era stata ancora applicata né aveva prodotto alcuna incidenza effettiva sul rapporto di lavoro.
Insisteva, dunque, per il rigetto del ricorso in quanto inammissibile, improcedibile e infondato,
e per la conferma della legittimità del provvedimento disciplinare impugnato, con condanna della ricorrente alle spese e competenze di lite.
3. Il G.I., con provvedimento del 6.10.2024 emesso nel procedimento n. 109/2024 R.G., rigettava l'istanza cautelare di sospensione della sanzione disciplinare impugnata e disponeva la riunione del giudizio a quello più risalente, iscritto al n. 1179/2023 R.G., pendente tra le stesse parti, ritenuta la sussistenza di elementi di connessione.
La causa è stata istruita in via documentale e, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 4.11.2025.
4. Quanto al giudizio n. 1179/2023 R.G., prima di esaminare le censure relative al procedimento e valutare il merito delle contestazioni, è necessario ripercorrere sinteticamente lo svolgimento del procedimento disciplinare e richiamare i fatti posti a fondamento dell'addebito, come ricostruibili sulla base degli atti depositati:
- con nota prot. n. 3911 del 15.02.2023, il Servizio Personale della Provincia di
OB segnalava alla Responsabile dell'Avvocatura provinciale, Pt_2
, alcune anomalie riscontrate nel cartellino mensile della dipendente
[...] [...]
; Parte_1
- faceva seguito, con nota prot. n. 4030 del 16.02.2023, il riscontro della Responsabile dell'Avvocatura, , la quale respingeva le richieste di permesso Parte_2 inserite, ritenendole ingiustificate ed ingiustificabili, ed indicava come irregolari le giornate del 25.07.2022, del 31.08.2022, del 2.09.2022, 27.09.2022, 11-19.10.2022,
26.10.2022, 22.12.2022, 9.01.2023, 13.01.2022, 31.01.2022, 3.02.2023;
pagina 10 di 62 - sempre in data 16.02.2023, con nota prot. n. 4046/2023, il Servizio Personale notiziava direttamente la dipendente delle anomalie riscontrate, Parte_1 chiedendole giustificazioni;
- la dipendente forniva riscontro con nota prot. n. 4470 del 21.02.2023, con la quale esponeva le proprie osservazioni difensive;
- con successiva nota prot. n. 4543 del 22.02.2023, il Servizio Personale investiva nuovamente la Responsabile dell'Avvocatura, , chiedendole di Parte_2 chiarire il contenuto della nota presentata dalla dipendente;
- con nota prot. n. 4847 del 27.02.2023, la Responsabile dell'Avvocatura forniva riscontro al Servizio Personale, ribadendo la mancanza di idonee giustificazioni e segnalando ulteriori anomalie, fra cui l'assenza della dipendente nei giorni 28-30 dicembre 2022, nonostante il diniego di ferie espresso dall'Ente;
- con nota prot. n. 9019 del 6.04.2023, il Dirigente del Primo Settore della Provincia di
OB, informava il Segretario Generale dei fatti Persona_1 disciplinarmente rilevanti emersi dalle segnalazioni;
- tali atti venivano infine trasmessi all'Ufficio Procedimenti Disciplinari con nota prot. n.
9858 del 18.04.2023, recante la segnalazione già contenuta nella precedente nota prot. n. 9091/2023;
- con nota prot. n. 11284 dell'8.05.2023, l riunito in Controparte_3 composizione collegiale (Segretario Generale dirigenti e , Per_3 Per_1 Per_5 formalizzava la contestazione nei confronti della ricorrente, addebitandole irregolarità nella rilevazione delle presenze, consistite nell'utilizzo della causale “permesso per servizio” in assenza di effettive esigenze esterne, per complessive 35 ore e 50 minuti;
nello stesso atto le veniva imputata l'inosservanza dell'obbligo di rispettare l'orario di lavoro, di adempiere alle formalità di rilevazione delle presenze e di non assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del Dirigente (art. 71 comma 3 CCNL
2019/2021), nonché la falsa attestazione della presenza in servizio mediante improprio utilizzo della medesima causale (art. 55 quinquies d.lgs. n. 165/2001); contestualmente, la dipendente veniva convocata per l'audizione difensiva del
5.06.2023, con facoltà di presentare memoria scritta ed essere assistita da difensore o rappresentante sindacale, e veniva informata che il procedimento si sarebbe concluso entro 120 giorni;
pagina 11 di 62 - la ricorrente avanzava richiesta di differimento della propria audizione fissata per il
5.06. 2023 rappresentando il proprio impedimento per malattia;
- in data 7.06.2023, con nota prot. n. 13635, la ricorrente - tramite il proprio difensore - presentava istanza di accesso agli atti del procedimento, rilevando la necessità di esaminare integralmente la documentazione;
- successivamente, con memoria difensiva del 19.06.2023, trasmessa a mezzo PEC dal procuratore della dipendente e acquisita al prot. n. 14485 in pari data,
[...]
presentava memoria difensiva “per la convocazione del 19.06.2023 ore Parte_1
10:00” e chiedeva l'archiviazione del procedimento, deducendo l'infondatezza e l'illegittimità degli addebiti. In particolare, rappresentava di non avere potuto esercitare pienamente il diritto di difesa a causa dell'accesso incompleto agli atti - segnalando che alcuni allegati, in particolare quelli nn. 19 e 21, risultavano privi di pagine essenziali - e aggiungeva di avere chiesto, per tale ragione, il differimento dell'audizione, reso necessario anche dalle sue concomitanti condizioni di salute.
Quanto al merito, sottolineava la propria posizione di titolare di posizione di Alta
presso l'Avvocatura dell'Ente (nota segretariale n. 333/2020 e art. 13 Parte_3
CCNL 21.5.2018), che comportava funzioni esclusive di difesa dell'Amministrazione e, quindi, una fisiologica autonomia nella gestione delle presenze e degli impegni di lavoro, incompatibile con la lettura riduttiva operata dal Servizio Personale;
ricordava di avere già segnalato, con comunicazione del 25.08.2022 diretta al Dirigente del
Personale, alla P.O. e al Presidente della Provincia, la necessità di Per_2 regolarizzare le attività del mese di luglio e di definire il piano ferie, senza ricevere riscontro, e di avere successivamente denunciato, con comunicazione del 5.09.2022, che la Responsabile dell'Avvocatura, , nel periodo di propria Parte_2 assenza, dichiarava di voler respingere le richieste di ferie e le regolarizzazioni caricate sulla piattaforma URBI, senza specificare la natura della sua assenza né nominare un sostituto facente funzioni, con conseguenti criticità nella gestione delle assenze e possibili violazioni delle norme statutarie e sulla protezione dei dati personali;
eccepiva, inoltre, la tardività della contestazione, osservando che i fatti risultavano noti all'Amministrazione almeno dal 5.09.2022, mentre la contestazione era stata notificata solo in data 8.05.2023, con evidente pregiudizio per il diritto di difesa.
Infine, negava che potesse configurarsi l'ipotesi di falsa attestazione di cui all'art. 55- quinquies d.lgs. n. 165/2001, sostenendo che l'utilizzo della causale “permesso per pagina 12 di 62 servizio” non era volto ad eludere gli obblighi di presenza, ma rispondeva a prassi consolidata e tollerata, comunque riferibile ad attività effettivamente svolta per l'Ente.
Precisava che numerose giornate contestate risultavano in realtà coperte da ferie o da recuperi già richiesti, sicché le eventuali irregolarità potevano al più ricondursi a meri errori formali di imputazione nella piattaforma, privi di intento fraudolento e di effettivo pregiudizio per l'Amministrazione. Concludeva pertanto chiedendo l'archiviazione del procedimento e, in via subordinata, l'esclusione di ogni responsabilità eccedente una mera irregolarità formale.
- Il 30.08.2023 l'Ufficio Procedimenti Disciplinari, in composizione collegiale nelle persone di Presidente, e si riuniva Persona_3 Persona_1 Persona_5
e, con provvedimento prot. n. 19834 dell'1.09.2023, richiamata integralmente la contestazione di addebito e le risultanze istruttorie, ribadita in particolare l'inosservanza dell'obbligo di rispettare l'orario di lavoro, di adempiere alle formalità di rilevazione delle presenze e di non assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del Dirigente di cui all'art. 71 comma 3 CCNL 2019/2021, nonché la falsa attestazione della presenza in servizio mediante improprio utilizzo della medesima causale, di cui all' art. 55 quinquies d.lgs. n. 165/200, rigettava le difese della dipendente ed irrogava la sanzione disciplinare così disponendo: “Tanto premesso ed esposto, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto ed ai cui contenuti integralmente si rinvia, nel rispetto delle previsioni di cui al combinato disposto del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e del CCNL relativo al personale del Comparto
Funzioni Locali, l'Ufficio Procedimenti Disciplinari in composizione collegiale: rigetta integralmente le controdeduzioni della S.V., di cui alla memoria del 19.06.2023, acquisita dall'Ente al prot. n. 14485 in pari data, ed in particolare la richiesta di archiviazione del procedimento, in considerazione della fondatezza delle contestazioni formulate a carico del destinatario della presente, , per tutte le Parte_1 motivazioni riportate nelle premesse del presente atto, da aversi integralmente per riportate e trascritte;
accerta e riconosce a carico della S.V. la commissione dell'infrazione disciplinarmente rilevante di cui alla contestazione di addebito prot. n.
11284 dell'8.05.2023, a firma dei componenti dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari, formulata con la medesima nota, in relazione ai fatti ivi esposti e, in ogni caso, descritti in premessa e, per l'effetto: applica e irroga a carico della S.V., ai sensi del CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Locali 2016/2018 e 2019/2021, la pagina 13 di 62 sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per tre (3) giorni, ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. c), CCNL 2016-2018 e dell'art. 72, comma 4, lett. c), CCNL 2019-2021”.
Tanto evidenziato, i profili di illegittimità dedotti dalla ricorrente, alcuni comuni al procedimento n. RG 109/2024, che sarà oggetto di disamina al punto 8 e ss. della motivazione, concernevano:
1) l'intempestività della contestazione disciplinare;
2) il difetto di legittimazione e l'irregolarità dell'attività istruttoria svolta da , Parte_2 in quanto “mero funzionario” privo di qualifica dirigenziale, semplice coordinatrice dell'Avvocatura provinciale e, comunque, figura “assente” e/o “operante prolungatamente in smart working”, nonché la violazione da parte dell'istruttore dell'obbligo di astensione per grave inimicizia con la ricorrente (trattasi di motivo di censura comune nei due giudizi riuniti);
3) la violazione del diritto di accesso e di difesa, per mancato rilascio di documenti (allegati n.
19 e n. 21), dichiarati esistenti ma non trasmessi, nonostante la specifica richiesta avanzata dalla dipendente;
4) la mancata audizione in data 19.06.2023 e il rigetto della richiesta di audizione da remoto, con conseguente violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio;
5) la violazione del principio di corrispondenza tra addebito contestato e sanzione irrogata, dato che, dopo l'iniziale riferimento a “permessi per servizio” non autorizzati, era stata prospettata una “irregolarità per omessa timbratura del cartellino” e, successivamente, era stato contestato che la ricorrente non aveva “timbrato l'entrata in servizio a mezzo del proprio badge”, con ulteriore modifica delle date e persino menzione della data futura del
3.12.2023; la indeterminatezza e la manifesta illogicità della contestazione, per inclusione tra le giornate contestate anche di giorni coperti da ferie, malattia o altre legittime assenze, oltre che per indicazione di date festive ed incongruenze cronologiche;
6) la contraddittorietà del provvedimento disciplinare, che - pur dando atto della produzione di documentazione giustificativa - aveva rigettato integralmente le controdeduzioni difensive e le richieste istruttorie della ricorrente;
7) l'illegittimità del procedimento disciplinare per irregolare composizione dell'Ufficio
Procedimenti Disciplinari (UP), con riferimento: alla intervenuta sostituzione di uno dei pagina 14 di 62 componenti effettivi senza che fosse stata dichiarata o documentata alcuna indisponibilità; alla mancata formale convocazione dei componenti;
all'assenza del segretario verbalizzante;
all'inesistenza dei relativi verbali, in violazione della D.P. n. 51/2022; nonché l'illegittimità del procedimento per violazione del dovere di astensione di alcuni membri dell'UP (in virtù della procedura concorsuale dirigenziale che aveva visto la partecipazione anche della ricorrente, cfr. bando dell'8.05.2023) ed anche per la ritenuta sussistenza di una ipotesi di conflitto di interessi in ordine ai rapporti tra la ricorrente e
, vista la grave inimicizia in essere di loro;
Parte_2
8) la violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali, per l'indebita comunicazione della sanzione a soggetto non difensore (l'avv. MARCARI Luca) e per la diffusione della richiesta di accesso a dipendente estranea all'UP.
4.1 Attesa la censura di parte ricorrente circa l'intempestività della contestazione dell'addebito, è necessario verificare se il procedimento disciplinare si sia svolto nel rispetto dei termini stabiliti dall'art. 55-bis del D.lgs. n. 165 del 2001, poiché l'osservanza delle scansioni temporali fissate dalla legge costituisce condizione imprescindibile per la validità della sanzione disciplinare.
Rileva pertanto la disposizione di cui all'art. 55-bis del D.lgs. n. 165 del 2001, nella sua formulazione applicabile ratione temporis alla fattispecie, che prevede: “… L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca l'interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa… L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito…”;
“… ((9-ter. La violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55 a 55-quater, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall'azione disciplinare né l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente, e le modalità di esercizio dell'azione disciplinare, anche in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili con il principio di tempestività. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3- pagina 15 di 62 ter, sono da considerarsi perentori il termine per la contestazione dell'addebito e il termine per la conclusione del procedimento.))”.
La portata applicativa della norma va ricostruita alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, che in varie occasioni si è soffermata sui criteri per individuare il dies a quo dei termini di trenta e centoventi giorni previsti dall'art. 55-bis del D.lgs. n. 165 del
2001.
Quanto al termine di trenta giorni entro il quale deve essere formulata la contestazione dell'addebito, la Corte ha ripetutamente affermato che “il termine per la contestazione, sia prima che dopo le modifiche apportate all'art. 55 bis del D.Lgs. n. 165 del 2001 dal D.Lgs. n.
75 del 2017 (riforma c.d. Madia), va calcolato dal momento in cui l'UP riceve gli atti dal responsabile della struttura, e cioè riceve una "notizia di infrazione" di contenuto tale da consentirgli di dare in modo corretto l'avvio al procedimento disciplinare, nelle sue tre fasi fondamentali della contestazione dell'addebito, dell'istruttoria e dell'adozione della sanzione, anche nell'ipotesi in cui il protrarsi nel tempo di singole mancanze, pur da sole disciplinarmente rilevanti, integri un'autonoma e più grave infrazione (Cass. n. 11635 del
2021; Cass. n. 20730 del 2022; Cass. n. 10284 del 2023 e Cass. n. 20235 del 2023).” (v.
Cass. civ., sez. lav., 17 ottobre 2024, n. 26936).
Con riferimento al termine di centoventi giorni per la conclusione del procedimento, la
Cassazione ha ribadito che “in tema di illeciti disciplinari nel pubblico impiego privatizzato, a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 75 del 2017 (cd. legge "Madia") all'art. 55 bis del D.Lgs. n. 165 del 2001, il termine per la conclusione del procedimento da parte dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari non decorre più dalla conoscenza dell'illecito in capo al responsabile della struttura di appartenenza, ma da quando l'Ufficio predetto abbia effettuato la contestazione di tale illecito, sicché a tal fine i tempi intercorsi prima della comunicazione dell'illecito all'u.p.d. non hanno rilievo, se non quando ne risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente” (v. Cass. civ., sez. lav., 18 aprile 2023, n.
10284).
E' stato quindi evidenziato che il termine perentorio di conclusione del procedimento disciplinare previsto dall'art. 55-bis, comma 4, d.lgs. n. 165 del 2001, decorre dall'acquisizione della notizia dell'infrazione, da individuarsi all'esito di tutti quegli accertamenti che, secondo una valutazione di ragionevolezza, da compiersi ex ante, avrebbero potuto apportare elementi utili alla contestazione della condotta addebitata, o di quelle connesse, nel pieno rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza della sanzione (Cass. Sez. L., pagina 16 di 62 28/05/2024, n. 14896, Rv. 671219 - 01) e che l'utilità dell'atto istruttorio, al fine dell'individuazione del termine iniziale, va valutata ex ante e non ex post, ossia non in relazione agli esiti istruttori raggiunti ai fini della contestazione, ma a quelli che avrebbero potuto essere acquisiti (…), ciò perché la notizia di infrazione è acquisita all'esito di tutti quegli accertamenti che -secondo una valutazione di ragionevolezza, da compiersi ex ante - avrebbero potuto apportare elementi utili alla contestazione della condotta o di quelle connesse.
Vengono quindi in rilievo i principi ripetutamente affermati dalla S.C. (Cass. n. 7134 del 2017;
Cass. n. 21193/2018; nonché Cass. n. 11635/2021), cui si intende aderire, e va pertanto ribadito che, in tema di pubblico impiego contrattualizzato, ai fini della decorrenza del termine perentorio previsto per la conclusione del procedimento disciplinare dall'acquisizione della notizia dell'infrazione (ex art. 55- bis, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001), in conformità con il principio del giusto procedimento, come inteso dalla Corte cost. (sentenza n. 310 del 5 novembre 2010), assume rilievo esclusivamente il momento in cui tale acquisizione, da parte dell'ufficio competente regolarmente investito del procedimento, riguardi una "notizia di infrazione" di contenuto tale da consentire allo stesso di dare, in modo corretto, l'avvio al procedimento disciplinare, nelle sue tre fasi fondamentali della contestazione dell'addebito, dell'istruttoria e dell'adozione della sanzione.
Secondo quanto da ultimo precisato dalla Corte di Cassazione n. 13620/2025, “l'esercizio del potere disciplinare da parte del datore di lavoro pubblico è disciplinato dagli artt. 55 e seguenti del d.lgs. n. 165/2001, che non contengono più il rinvio all'art. 7 dello Statuto, in passato disposto dal comma 2 dell'art. 55. I termini per l'esercizio e per la conclusione del procedimento disciplinare sono espressamente indicati dall'art. 55 bis, che individua in modo certo ed oggettivo il dies a quo e fa decorrere quello per la contestazione dal momento in cui
l'U.P.D. ha acquisito la piena conoscenza dei fatti di rilievo disciplinare. Va rammentato al riguardo che questa Corte ha costantemente ribadito il principio secondo cui, all'esito della riformulazione dell'art. 55 del D.Lgs. n. 165 del 2001, non assumono alcun rilievo comunicazioni pervenute ad articolazioni dell'amministrazione di appartenenza diverse dall'UP e dalla struttura alla quale l'incolpato è assegnato. Infatti, la scansione del procedimento stesso e la decadenza dall'azione disciplinare richiedono necessariamente un'individuazione non equivoca del dies a quo, impossibile ove si ritenesse di agganciarlo ad una qualsiasi notizia pervenuta a qualunque ufficio dell'amministrazione. È stato rimarcato che le esigenze di certezza sono poste a tutela di entrambe le parti del rapporto perché, se, pagina 17 di 62 da un lato, occorre evitare che il dipendente pubblico possa rimanere esposto senza limiti temporali all'iniziativa disciplinare, dall'altro occorre anche assicurare il buon andamento della pubblica amministrazione, che risulterebbe vulnerato da un'interpretazione che lasciasse nel vago il dies a quo del procedimento, rimettendolo – in ipotesi – anche a notizie informali o pervenute ad uffici privi di competenza quanto alla materia disciplinare e con i quali il dipendente non abbia alcuna relazione diretta”.
Inoltre, “la decorrenza del termine di decadenza di cui all'art. 55 bis, comma 4, del D.Lgs. n.
165 del 2001 presuppone l'acquisizione di una notizia “qualificata” e idonea a supportare
l'apertura del procedimento disciplinare con la formulazione della contestazione, sicché il termine medesimo non può decorrere a fronte di una notizia che non consenta la formulazione dell'incolpazione e richieda accertamenti di carattere preliminare volti ad acquisire i dati necessari per circostanziare l'addebito. Ciò perché, come è stato pure osservato, un fatto è rilevante sul piano disciplinare soltanto se corredato da elementi narrativi e conoscitivi sufficientemente articolati, dettagliati e circostanziati in quanto « è a tutela dello stesso lavoratore evitare che vengano promosse iniziative disciplinari ancora prive di sufficienti dati conoscitivi;
né risponde ad un'esigenza di economia ed efficienza dell'agire amministrativo l'apertura di procedimenti disciplinari in assenza di significativi elementi di riscontro della responsabilità» (Cass. n. 33236/2022)
Il richiamato orientamento, che si è formato nella vigenza dell'art. 55 bis d.lgs. n. 165/2001 nel testo formulato dal d.lgs. n. 150/2009, non ha perso attualità all'esito della riformulazione operata dall'art. 15 del d.lgs. n. 75 del 25 maggio 2017 (applicabile ratione temporis alla fattispecie nella quale si discute di fatti verificatisi in epoca successiva alla novella normativa); il legislatore, infatti, oltre a ribadire che il termine per l'avvio del procedimento disciplinare decorre dal momento in cui l'UP riceve la segnalazione, ha aggiunto «ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare», in luogo dell'originaria formulazione che valorizzava la «data nella quale l'ufficio ha altrimenti acquisito notizia dell'infrazione». In tal modo è stata avallata l'interpretazione alla quale la
Corte era già pervenuta quanto al significato da attribuire al termine «notizia», perché la
«piena conoscenza» che, secondo il testo vigente fa decorrere i termini del procedimento, è solo quella che consente l'immediato avvio dello stesso e si realizza allorquando
l'amministrazione è posta in condizione di formulare una contestazione specifica quanto al fatto, al suo autore ed alle modalità di realizzazione della condotta.
______ pagina 18 di 62 Dal dato normativo e dagli orientamenti giurisprudenziali richiamati, emerge quindi che il procedimento disciplinare è scandito da due termini espressamente perentori, la cui eventuale inosservanza comporta la decadenza dell'intera azione disciplinare e integra un'eccezione in senso stretto nel giudizio di lavoro.
Il primo è quello di trenta giorni, riferito alla contestazione dell'addebito, che decorre dal momento in cui l'Ufficio per i procedimenti disciplinari riceve la segnalazione del responsabile della struttura o comunque acquisisce piena conoscenza dei fatti di rilevanza disciplinare;
in questo senso, è la conoscenza dell'Ufficio, e non quella di altri soggetti, a rilevare ai fini del computo.
Il secondo è quello di centoventi giorni, stabilito per la conclusione del procedimento, che decorre dalla data della contestazione formale e si riferisce alla necessità di definire il procedimento, con archiviazione o sanzione, entro un arco temporale certo, funzionale alla tutela del diritto di difesa e alla garanzia di tempestività dell'azione disciplinare.
Tanto premesso, evidenziato che il dies a quo decorre dall'acquisizione della “notizia di infrazione” nei termini innanzi precisati, va verificato nel caso oggi in esame il rispetto dei termini del procedimento, dato che la ricorrente lamenta che la contestazione dell'addebito sarebbe stata intempestiva.
Dalla documentazione in atti risulta che l'Ufficio per i procedimenti disciplinari ha ricevuto notizia dei fatti con nota prot. n. 9858 del 18.04.2023 e ha provveduto alla contestazione dell'addebito con nota prot. n. 11284 dell'8.05.2023 e, dunque, nel pieno rispetto del termine perentorio di trenta giorni previsto dall'art. 55-bis, decorrente dal momento della conoscenza qualificata dei fatti da parte dell'Ufficio.
Il procedimento si è poi concluso con l'irrogazione della sanzione in data 1.09.2023, entro il termine massimo di centoventi giorni decorrente dalla contestazione dell'addebito.
Ne consegue che, avuto riguardo ai termini procedimentali imposti dalla legge, non risulta fondata la doglianza di intempestività sollevata dalla ricorrente, essendo stata rispettata sia la tempestività della contestazione sia quella per la conclusione del procedimento disciplinare.
Pertanto, come sostenuto da condivisibile orientamento della S.C. (Cass. 6 ottobre 2022, n.
29142) «la violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55 a 55-quater, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall'azione disciplinare né l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa pagina 19 di 62 del dipendente, e le modalità di esercizio dell'azione disciplinare, anche in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili con il principio di tempestività».
Vale dunque il consequenziale principio – di cui al medesimo precedente, alla cui motivazione si fa rinvio anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. – secondo il quale «in tema di illeciti disciplinari nel pubblico impiego privatizzato, anche dopo le modifiche apportate dal d.lgs. n.
75 del 2017 (cd. legge "Madia") all'art. 55 bis del d.lgs. n. 165 del 2001, la violazione del termine (ora di dieci giorni) per la trasmissione degli atti dal responsabile del servizio all'ufficio per i procedimenti disciplinari non comporta la decadenza dall'azione disciplinare né
l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, a meno che ne risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente;
ne consegue che il richiamo della norma al principio di tempestività va inteso nel senso che anche la rilevanza di eventuali violazioni del termine per la trasmissione degli atti va misurata in ragione della violazione del diritto di difesa, tenendosi conto che il pregiudizio rispetto a quest'ultimo è di regola più probabile quanto più ci si allontani nel tempo dal momento dei fatti».
Nel caso in esame, valutata la data in cui risulterebbero effettuate le violazioni di rilevanza disciplinare, nonché considerati la collocazione temporale ed il contenuto delle note che hanno caratterizzato i tratti salienti dell'istruttoria - in particolare: quella del 15.02.2023 prot.
3911, avente ad oggetto “cartellino mensile-comunicazione”, inviata dal servizio personale alla Responsabile dell'Avvocatura Provinciale;
la nota di riscontro prot. 4030 del 16.02.2023, inviata dalla Responsabile dell'Avvocatura; quella n. 4046 del 16.02.2023, in cui si chiedevano alla ricorrente giustificazioni circa le anomalie riscontrate;
la nota 4470 del
21.02.2022 a firma della ricorrente di riscontro alla nota 4046; la successiva nota prot. 4543 del 22.02.2023 del servizio del personale, sempre diretta al Responsabile dell'Avvocatura, e la successiva risposta prot. 4847 del 27.02.2023, nonché la nota prot. 9019 del 6.04.2023, che, come risulta indicato nelle premesse della contestazione, risulta inviata dal Dirigente del
1°settore della al Segretario Generale, nonché la nota 9858 del Controparte_1
18.04.2023, con cui l'UP veniva notiziato dei fatti (note, con relativi allegati, depositate sub 3 dalla stessa ricorrente)- risulta che non vi sia stata alcuna violazione del principio di tempestività, dato che la trasmissione degli atti all'UP è avvenuta all'esito delle necessarie verifiche, degli indispensabili riscontri istruttori, delle opportune interlocuzioni tra uffici, nonché
pagina 20 di 62 previa instaurazione del contraddittorio con la stessa ricorrente sulle anomalie riscontrate, e solo previo adeguato apprezzamento dei fatti disciplinarmente rilevanti.
Pertanto, è solo con la nota 9858 del 18.04.2023, all'esito della espletata e necessaria istruttoria, che si è protratta per un lasso di tempo del tutto ragionevole, senza compromettere in alcun modo il diritto di difesa della dipendente (che era stata, anzi, appositamente interpellata), che l per i procedimenti disciplinari ha ricevuto piena e formale CP_3 conoscenza dei fatti di rilevanza disciplinare, con la conseguenza che non si ravvisa alcuna intempestività/decadenza.
4.2 La ricorrente (sia nel giudizio RG 1179/2023 che in quello RG 109/2024) ha poi sostenuto l'invalidità dell'intera istruttoria, in quanto condotta da , priva della qualifica Parte_2 di dirigente, designata soltanto come “coordinatrice” dell'Avvocatura provinciale con D.P. n.
33/2022 e, per giunta, operante in modalità di lavoro agile, anche perché la Parte_2 avrebbe dovuto astenersi dall'espletamento dell'istruttoria vista la grave inimicizia con la ricorrente.
Ad avviso della ricorrente, tali evenienze avrebbero determinato un difetto di legittimazione e compromesso il principio di terzietà, poiché l'attività istruttoria sarebbe stata svolta da soggetto non abilitato a compiere valutazioni disciplinari.
Tali argomentazioni non possono essere condivise.
In primo luogo, va evidenziato che, in tema di pubblico impiego contrattualizzato, il principio di terzietà dell'ufficio dei procedimenti disciplinari ne postula la distinzione sul piano organizzativo con la struttura nella quale opera il dipendente, e non va confuso con la imparzialità dell'organo giudicante, che solo un soggetto terzo, rispetto al lavoratore ed alla
P.A., potrebbe assicurare, laddove il giudizio disciplinare, sebbene connotate da plurime garanzie poste a difesa del dipendente, è comunque condotto dal datore di lavoro, ossia da una delle parti del rapporto (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 24/01/2017, n. 1753). Da ciò discende che l'Amministrazione può avvalersi di apporti istruttori provenienti da uffici interni, purché la decisione finale resti attribuita all'UP in composizione collegiale.
La giurisprudenza ha poi puntualizzato che le irregolarità interne relative alla costituzione o al funzionamento dell'UP non comportano l'automatica nullità del provvedimento disciplinare, salvo che venga dimostrata la violazione del principio di terzietà o la compromissione concreta del diritto di difesa del lavoratore (cfr. Cassazione civile sez. lav., 28/06/2019,
n.17582). pagina 21 di 62 Applicando tali principi nel caso in esame, si osserva che ha svolto attività Parte_2 meramente ricognitive e di segnalazione (tra cui la nota prot. n. 4030 del 16.02.2023, posta a fondamento della successiva contestazione), senza adottare alcuna determinazione sanzionatoria e senza prendere parte al collegio che ha formulato la contestazione e poi applicato la sanzione.
L'atto conclusivo del procedimento disciplinare è stato infatti assunto dall'UP nella seduta del 30.08.2023, con la partecipazione di e , Persona_3 Persona_1 Persona_5
e regolarmente sottoscritto dai componenti legittimati: circostanza che esclude commistioni tra la struttura di appartenenza della ricorrente e l'organo deputato alla decisione.
Quanto alla qualifica soggettiva del funzionario istruttore, deve rilevarsi che la normativa (artt.
55 e ss. d.lgs. 165/2001) non prescrive che l'attività preparatoria sia riservata ai dirigenti, ma solo che la sanzione sia adottata dall'UP. L'eventuale assenza della qualifica apicale non integra dunque vizio di legittimità, ove la funzione istruttoria si sia limitata alla raccolta di dati e documenti, come nella specie.
Infine, non emerge alcun concreto vulnus al diritto di difesa della ricorrente. Dagli atti, invero, risulta che ha ricevuto regolare contestazione, con indicazione Parte_1 specifica delle giornate oggetto di rilievo, ha potuto accedere alla documentazione rilevante e ha depositato articolata memoria difensiva in data 19.06.2023; peraltro, nessun atto compiuto da ha impedito l'esplicazione del contraddittorio, né ha inciso sulla concreta Parte_2 possibilità della ricorrente di difendersi utilmente.
Peraltro, si osserva che la “grave inimicizia” che imporrebbe l'astensione deve derivare da ragioni private, estranee ai compiti istituzionali, e non da mere divergenze professionali;
sulla scorta dei principi affermati dalla S.C. occorre, quindi, che essa sia reciproca e nasca da ragioni private di rancore o di avversione sorte nell'ambito di rapporti estranei ai compiti istituzionali (cfr. Cass. Sez. 3, 13/04/2005, n. 7683; Cass., Sez. 2, 31/10/2018, n. 27923); si richiede, invero, una “inimicizia qualificata”, che si sia tradotta in contenziosi per fatti extra- lavorativi, nel caso in esame non sussistenti, non allegati in modo specifico e comunque non comprovati, anche perché dalle complessive indicazioni della ricorrente emerge che gli eventuali dissidi hanno avuto sicuramente origine da rapporti professionali ed istituzionali.
Alla luce di tali rilievi, deve reputarsi che l'attività -peraltro, lo si ribadisce, meramente istruttoria- svolta da non sia suscettibile di integrare alcuna Parte_2 irregolarità/vizio, tanto meno idoneo ad invalidare il procedimento, non essendo ravvisabile pagina 22 di 62 compromissione della terzietà dell'UP, né lesione del diritto di difesa della ricorrente. La censura è pertanto infondata e va rigettata.
4.3 La ricorrente ha eccepito la violazione del diritto di accesso e di difesa, in quanto l'Amministrazione non le avrebbe trasmesso documenti (come sarebbe desumibile dagli
Allegati nn. 19 e 21), pur dichiarati esistenti, nonostante la specifica richiesta formulata sul punto. Secondo la ricorrente, tale omissione avrebbe impedito di predisporre compiutamente le difese e comporterebbe la nullità del procedimento disciplinare.
Deve osservarsi, al contrario di quanto ipotizzato dalla ricorrente, che ella abbia ricevuto regolare contestazione di addebito (prot. n. 11284/2023), con puntuale indicazione delle giornate /orari in cui si sarebbe assentata indebitamente dal servizio (con conseguente ritenuta inosservanza dell'obbligo di rispettare l'orario di lavoro, di adempiere le formalità previste per la rilevazione delle presenze e di non assentarsi dal lavoro senza l'autorizzazione del dirigente); che abbia avuto accesso agli atti posti a fondamento dell'incolpazione (note prot. nn. 3911/2023 e 4030/2023) ed abbia potuto articolare memoria difensiva (19.06.2023, prot. n. 14485), corredandola di documentazione giustificativa.
In particolare, il documento n. 5 depositato dalla comprova la risposta dell'ente, CP_1 resa con nota prot. 13808 del 9.06.2023, con cui era accolta la richiesta prot. 13635/2023 di accesso agli atti avanzata dalla ricorrente il 7.06.2023; emerge, quindi, dai documenti allegati che la aveva tempestivamente trasmesso tutta la documentazione istruttoria CP_1 allegata alla nota di risposta.
Dal documento n. 3 allegato al ricorso introduttivo, denominato “riscontro massivo accesso zip” si evince, parimenti, che la Provincia aveva inviato tutti i documenti ivi allegati.
Pertanto, in base agli atti di cui si dispone, l'ente risulta aver compiutamente soddisfatto la richiesta di accesso agli atti.
L'eccezione di nullità per violazione del diritto di accesso avrebbe peraltro richiesto una allegazione specifica circa il contenuto degli atti non trasmessi, circa la loro rilevanza decisiva rispetto ai fatti contestati, nonché circa il pregiudizio difensivo effettivamente patito
(impossibilità di comprendere le imputazioni o di confutarle utilmente).
Invero, nel ricorso introduttivo la parte non ha indicato, nemmeno in via generale, il contenuto dei documenti (allegati 19 e allegato 21); non ha precisato su quale specifico profilo delle contestazioni essi avrebbero inciso;
non ha spiegato in quale modo la loro consultazione avrebbe consentito una diversa o migliore o decisiva articolazione difensiva. La mera pagina 23 di 62 qualificazione degli allegati come “essenziali e rilevanti” rimane dunque apodittica, priva di collegamento puntuale con singoli capi d'addebito o con le censure svolte nella memoria.
A ben vedere, l'allegato 19 (che questo Tribunale ha rinvenuto nell'allegato 3 depositato da parte ricorrente) consiste in una sola pagina (e, infatti, è indicato quale “pagina 1/1”); del pari,
l'allegato 21 fa riferimento alla nota 9019 che, unitamente a tutti i suoi allegati, era stata comunque trasmessa dalla Provincia alla ricorrente sempre in sede esercizio del diritto di accesso, come evincibile sempre dal doc. n. 3.
In difetto di ulteriori specificazioni, non è dimostrato il requisito della necessità (in termini di decisività) degli atti asseritamente non trasmessi;
né è allegato un concreto pregiudizio al diritto di difesa, atteso che la ricorrente ha compreso le imputazioni, ha avuto visione degli atti principali ed ha effettivamente esercitato il contraddittorio.
Alla luce della mancata allegazione del loro contenuto e della relativa decisività, non può allora intendersi che l'omessa/incompleta (non provata, a fronte del doc. 5 depositato dalla
) trasmissione dei soli “Allegati nn. 19 e 21” abbia inciso sul nucleo essenziale del CP_1 diritto di difesa, anche valutato che detti atti ben potevano essere considerati e valutati nella presente sede di merito e, quindi, nella loro portata sostanziale.
Non vi sono, detto in altri termini, documenti di cui non sia stato consentito l'accesso posti a fondamento della contestazione o della applicazione della sanzione disciplinare irrogata.
Ne consegue che l'eccezione di nullità per violazione del diritto di accesso è infondata e va rigettata.
4.4 Parte ricorrente ha altresì sostenuto la violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, evidenziando che la sua audizione, fissata per il 19.06.2023, non si sarebbe tenuta a causa dell'assenza di un componente dell'UP e che, inoltre, l'Amministrazione avrebbe respinto la sua richiesta di audizione da remoto, con conseguente impossibilità di illustrare oralmente le proprie ragioni.
In merito, occorre premettere che la legge riconosce al lavoratore la facoltà di chiedere audizione personale nell'ambito del procedimento disciplinare, valorizzandone il ruolo quale momento essenziale di esplicazione del diritto di difesa;
nello specifico, è previsto (art. 55 bis del d.lgs. n. 165/2001) che in caso di grave ed oggettivo impedimento, ferma la possibilità di depositare memorie scritte, il dipendente può richiedere che l'audizione a sua difesa sia differita, per una sola volta, con proroga del termine per la conclusione del procedimento in misura corrispondente. pagina 24 di 62 La S.C., in pronuncia recente, ha pure precisato che: “all'obbligo datoriale di procedere all'audizione del dipendente, raggiunto da una contestazione disciplinare, non corrisponde un incondizionato diritto di quest'ultimo al differimento dell'incontro in cui deve essere sentito, atteso che la violazione del predetto obbligo dà luogo alla nullità della sanzione solo ove sia dimostrato dall'interessato un pregiudizio al concreto esercizio del diritto di difesa, sicché è onere del dipendente provare di non avere potuto presenziare all'audizione a causa di una patologia così grave da risultare ostativa in assoluto all'esercizio di quel diritto, dovendosi ritenere che altre malattie non precludano all'incolpato diverse forme partecipative (quali, ad es., l'invio di memorie esplicative o di delega difensiva ad un avvocato) tali da consentire al procedimento di proseguire nel rispetto dei termini perentori finali che lo cadenzano.” (v.
Cass., sez. VI, 10/02/2023, n. 4185).
Alla luce di ciò, deve osservarsi che:
ha ricevuto la contestazione di addebito prot. n. 11284/2023, con Parte_1 fissazione al 5.06.2023, ore 16, della sua audizione;
risulta tuttavia che la stessa ricorrente abbia richiesto il differimento della data dell'audizione, rappresentando di essere in malattia e che, quindi, in accoglimento della istanza dell'interessata, l'audizione era rinviata dall' amministrazione al successivo 19.06.2023 (cfr. docc. 4 e 4 bis);
La ricorrente, con nota a sua firma prot. 14485 del 19.06.2023 (giorno previsto per l'audizione), delegava l'avv. MARCARI a depositare la propria memoria difensiva “di 33 pagine ed allegati per ulteriori 143 pagine”, facendo esplicito riferimento alla convocazione prevista per il 19.06.2023 ore 10:00 dinanzi all'UP.
Si osserva che nella indicata nota del 19.06.2023, a propria firma, la ricorrente, da un lato, non richiedeva alcun ulteriore rinvio per eventuale proprio impedimento (neppure documentato per la data del 19.06.2023 e, comunque, non documentato nel presente processo) e, dall'altro, depositava, proprio in coincidenza con la data fissata, espressamente facendo riferimento alla convocazione fissata per il 19.06.2023, una articolata memoria difensiva (prot. n. 14485 del 19.06.2023), a mezzo del proprio delegato, avv. MARCARI, nella quale sviluppava compiutamente le proprie difese;
tale memoria è stata acquisita agli atti ed esaminata dall'UP, come si evince dal provvedimento finale adottato dall'UP.
Non si riscontra, quindi, alcuna nullità, dato che la ricorrente ha esercitato il proprio diritto di difesa con il deposito della memoria in data 19.06.2023; come detto, l'audizione poteva essere rinviata per una sola volta ed era stata già rinviata una prima volta per impedimento pagina 25 di 62 della ricorrente;
l'eventuale ulteriore impedimento non obbligava l'ente ad effettuare un ulteriore rinvio, anche perché non risultava neppure adeguatamente richiesto o tempestivamente formalizzato dalla dipendente.
Pertanto, la ricorrente ha avuto la possibilità di rappresentare le proprie ragioni in forma scritta e queste sono state effettivamente valutate dall'organo disciplinare.
Ogni doglianza sul punto va disattesa.
4.5 La ricorrente ha eccepito, inoltre, la violazione del principio di corrispondenza tra addebito contestato e sanzione irrogata, deducendo che l'addebito sarebbe stato modificato nel corso del procedimento, ossia che sarebbe stata dapprima prospettata l'assenza dei motivi di servizio che avrebbero potuto giustificare i “permessi per servizio”, poi sarebbe stata contestata l'“irregolarità per omessa timbratura del cartellino” e, infine, l'omessa timbratura;
ha inoltre lamentato che le date oggetto di contestazione erano state più volte variate, sino a includere “la data futura del 3.12.2023”, con conseguente indeterminatezza dell'imputazione.
Si rileva che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il principio di necessaria corrispondenza tra contestazione e addebito posto a fondamento della sanzione disciplinare ha natura sostanziale e non meramente formale.
Invero, è stato affermato che: “il principio di necessaria corrispondenza tra addebito contestato e addebito posto a fondamento della sanzione disciplinare, che vieta di infliggere un licenziamento sulla base di fatti diversi da quelli contestati, può ritenersi violato qualora il datore di lavoro alleghi, nel corso del giudizio, circostanze nuove che, in violazione del diritto di difesa, implicano una diversa valutazione dei fatti addebitati. Tale modifica non è tuttavia ravvisabile nel caso in cui si tratti di circostanze confermative della condotta in relazione alle quali il lavoratore possa agevolmente controdedurre ovvero quando, come nel caso in esame, le stesse non modifichino il quadro generale della contestazione” (v. Cass. 25.03.2019, n.
8293; Cass. civ. sez. lav., 13.10.2020, n. 22076).
La S.C. ha inoltre precisato che l'immutabilità della contestazione è violata solo quando vi sia una menomazione concreta del diritto di difesa per l'introduzione di fatti nuovi o diversi, non quando il datore operi un diverso apprezzamento o una qualificazione giuridica differente del medesimo fatto (cfr. Cass. civ. sez. lav., 7.09.2023, n. 26043).
Muovendo da questo orientamento, occorre considerare che: nella contestazione di addebito (prot. n. 11284/2023 dell'8.05.2023) era stata contestata alla dipendente l'inosservanza dell'obbligo di rispettare l'orario di servizio, di adempiere le pagina 26 di 62 formalità previste per la rilevazione delle presenze e di non assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del dirigente, nonché la falsa attestazione della propria presenza in servizio;
la contestazione richiamava il contenuto della nota n. 3911 del 15.02.2023, in cui erano state indicate in modo specifico le giornate del 25.07.2022, 2.08.2022, 5.08.2022,
9.08.2022, 18.08.2022, 19.08.2022, 31.08.2022, 2.09.2022, 27.09.2022, 11.10.2022,
19.10.2022, 26.10.2022, 3.12.2022, 22.12.2022, 9.01.2023, 13.01.2023, 31.01.2023,
3.02.2023.
Molte di queste giornate, vale a dire: 5.08.2022, 18.08.2022, 19.08.2022, 31.08.2022,
2.09.2022, 27.09.2022, 11.10.2022, 19.10.2022, 3.12.2022, 9.01.2023, 31.01.2023 e
3.02.2023, sono state riportate anche nel provvedimento sanzionatorio adottato (prot. n.
19834/2023), in cui pure è indicata l'inosservanza dell'obbligo di rispettare l'orario di servizio, di adempiere le formalità previste per la rilevazione delle presenze e di non assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del dirigente, nonché la falsa attestazione della propria presenza in servizio.
Pertanto, il fatto che sia stata utilizzata una terminologia quale irregolare timbratura, omessa timbratura, assenza ingiustificata dal servizio, falsa attestazione della presenza non è evenienza idonea ad alterare il nucleo fattuale della contestazione, che è rimasto incentrato sull'inosservanza dell'obbligo di rispettare l'orario di servizio, di adempiere le formalità previste per la rilevazione delle presenze e di non assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del dirigente, nonché sulla falsa attestazione della propria presenza in servizio e, quindi, non può ritenersi lesiva del diritto di difesa.
Diverso discorso deve essere svolto per le residue discrasie evidenziate dalla ricorrente.
L'indicazione del 3.12.2023, contenuta nel provvedimento finale, a pag. 6, costituisce un verosimile errore materiale (dato che nella contestazione era, invece, riportata la data del
3.12.2022) ed è una data estranea al periodo preso in considerazione nella contestazione, trattandosi di “data successiva” rispetto alla stessa irrogazione della sanzione.
La contestazione originaria, nella prima pagina, riportava la data del 3.12.2022, ma anche questa data non può essere “tenuta ferma”, in quanto lo stesso provvedimento conclusivo dà atto che in quella giornata la dipendente risultava assente per malattia certificata;
difatti, nel testo della sanzione, pag. 6, si legge: “A riprova della chiarezza della contestazione che contiene i fatti ben determinati nei loro contorni materiali e nei loro contorni temporali va osservato che sarebbe stato del tutto illogico che l'Amministrazione chiedesse giustificazioni
pagina 27 di 62 per giornate festive/non lavorative (9/7/2022-11/9/2022) ovvero per giornate in cui la dipendente risultava in malattia (3/12/2022).
Ad analoga conclusione deve giungersi per la data del 31.01.2023, dato che nello specchietto presente a pag. 2 della contestazione la data del “31” risulterebbe riferita al mese di febbraio
2023, non al mese di gennaio.
Anche in questo caso si è di fronte ad un probabile refuso: la data del 31.02.2023 è infatti inesistente sul calendario, mentre la data “31.01.2023” non era oggetto di rilievo nello specchietto riassuntivo a pag. 2 della contestazione.
Non si tratta quindi di un errore materiale ininfluente, ma di un'integrazione indebita del contenuto della sanzione, che ha finito con l'introdurre un fatto nuovo rispetto agli addebiti originariamente contestati, con violazione del principio di corrispondenza tra contestato e sanzionato.
Ne deriva che la sanzione disciplinare deve essere dichiarata parzialmente insussistente nella parte in cui ha incluso/ha considerato le giornate del 3.12.2023 e del 31.01.2023, trattandosi di date mai contestate e, pertanto, non suscettibili di fondare l'irrogazione della misura.
Per contro, la sanzione resta pienamente valida con riferimento a tutte le altre giornate, che coincidono integralmente con quelle già indicate nella contestazione, così da preservare il nucleo essenziale degli addebiti e da garantire la tenuta complessiva della misura disciplinare applicata.
Alla luce di tali considerazioni, deve altresì escludersi la fondatezza delle censure di indeterminatezza e di illogicità della contestazione.
L'atto introduttivo del procedimento, infatti, contiene la precisa individuazione delle giornate oggetto di addebito, con chiara delimitazione temporale degli episodi, sicché non può dirsi indeterminato. Né può ritenersi illogica la contestazione per il solo fatto che talune delle giornate indicate risultassero, in astratto, coperte da ferie, malattia o altre assenze legittime: tali circostanze attengono non già alla chiarezza /specificità dell'addebito, ma alla successiva valutazione di merito sulla giustificabilità delle singole assenze, da compiersi in sede istruttoria e sanzionatoria. Non sembra che parte ricorrente possa poi dolersi del fatto che alcune date siano state escluse/non riportate nella sanzione finale irrogata.
In conclusione, deve affermarsi che la contestazione, ad eccezione delle discrasie sopra esaminate, che determinano la nullità parziale della sanzione limitatamente alle giornate del pagina 28 di 62 3.12.2023 e del 31.01.2023, risulta sufficientemente determinata e logicamente coerente, con conseguente rigetto, per il resto, delle eccezioni sollevate dalla ricorrente.
4.6 La ricorrente ha denunciato la contraddittorietà del provvedimento disciplinare, rilevando che, pur avendo l'UP dato atto della produzione di documentazione giustificativa (memoria difensiva prot. n. 14485/2023 e relativi allegati), le controdeduzioni sarebbero state rigettate integralmente, senza spiegazione adeguata, così da rendere incongruo e illogico l'esito del procedimento.
In via generale, va osservato che la valutazione delle giustificazioni presentate dal dipendente rientra nell'ambito del potere discrezionale dell'Amministrazione, la quale è tenuta a dar conto delle ragioni per cui ritiene di confermare gli addebiti, ma non è obbligata a fornire una confutazione analitica e dettagliata di ogni singola allegazione. La motivazione del provvedimento sanzionatorio deve consentire di ricostruire l'iter logico seguito dall'ufficio disciplinare, essendo sufficiente che risulti comprensibile il fondamento della decisione assunta.
Diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, il provvedimento impugnato non si appalesa contraddittorio o immotivato. Dalla sua lettura emerge, infatti, che l'UP abbia esaminato la documentazione prodotta e ne abbia valutato la rilevanza ai fini difensivi, ritenendola idonea a giustificare alcune delle assenze contestate, che -infatti- non sono state riprodotte/poste a fondamento della sanzione finale. Si tratta, in particolare, delle giornate del
25.07.2022, 2.08.2022, 9.08.2022, 22.12.2022, 26.12.2022 e 13.01.2023.
Per tali date, l'Ufficio ha -evidentemente- riconosciuto la validità delle giustificazioni fornite, mentre per le restanti giornate ha ritenuto la documentazione non sufficiente ad inficiare la integrazione dell'addebito, applicando la relativa sanzione disciplinare.
Ne consegue che il provvedimento non presenta illogicità intrinseche: prima dà atto della produzione difensiva e poi commina la sanzione solo per le giornate che, a seguito della valutazione compiuta, sono rimaste prive di valida giustificazione.
Pertanto, la censura di contraddittorietà non può essere accolta e deve essere rigettata.
Par 4.7 ha ulteriormente eccepito l'illegittimità del procedimento Parte_1 disciplinare per due ordini di motivi: l'irregolare composizione dell'Ufficio procedimenti disciplinari ed il presunto conflitto di interessi di alcuni componenti dell'UP.
pagina 29 di 62 Si segnala opportunamente, ed in termini generali, facendo richiamo alla parte motiva della sentenza della Cassazione civile sez. lav., 25/06/2024, n.17465, che il procedimento disciplinare non è espressione di un potere autoritativo, ma, come nel lavoro privato, è correlato al potere datoriale di direzione e di conformazione, in quanto la sanzione disciplinare non è posta a fondamento dell'interesse della collettività e non svolge una funzione preventiva come la pena, ma mira sempre a realizzare l'interesse del datore di lavoro al corretto adempimento delle obbligazioni lavorative (Cass. Sez. L - Sentenza n.
36456 del 13/12/2022).
Da ciò deriva che il procedimento disciplinare nel pubblico impiego privatizzato ha comunque natura negoziale, e non già processuale, e che pertanto non sono applicabili le regole del giusto processo ex art. 111 Cost. e quelle del codice di procedura civile e di procedura penale previste per i procedimenti giurisdizionali.
Cardini del procedimento disciplinare, quindi, risultano essere -oltre al principio di proporzionalità ex art. 2106 c.c. ed al principio di predeterminazione delle infrazioni e delle sanzioni (art. 55, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001) - il principio del contraddittorio con il lavoratore incolpato ed il principio di terzietà.
Tale ultimo principio, in base alle norme imperative del D.Lgs. n. 165 del 2001 e, in particolare, all'art. 55-bis di tale D.Lgs., postula soltanto la distinzione (come sopra già accennato), sul piano organizzativo, fra l'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari e la struttura nella quale opera il dipendente incolpato e "non va confuso con la imparzialità dell'organo giudicante, che solo un soggetto terzo rispetto al lavoratore ed alla amministrazione potrebbe assicurare. Il giudizio disciplinare, infatti, sebbene connotato da plurime garanzie poste a difesa del dipendente, è comunque condotto dal datore di lavoro, ossia da una delle parti del rapporto che, in quanto tale, non può certo essere imparziale, nel senso di essere assolutamente estraneo alle due tesi che si pongono" (Cass. n. 1753/2017; conformi, ex multis, Cass. nn. 7267/2024; 29461/2023; Cass. Sez. L - Sentenza n. 15239 del 01/06/2021;
n. 20721/2019).
Per questo, la Corte ha chiarito che anche profili patologici, come l'erronea individuazione dell'organo interno alla P.A. titolare del potere disciplinare, nonché il mancato rispetto delle regole di costituzione e funzionamento dello stesso, incidono sulla legittimità della sanzione, espulsiva o conservativa, solo quando emerga che l'ufficio non sia terzo e specializzato, con concreta compromissione delle garanzie difensive dell'incolpato (Cass. Sez. L - Sentenza n.
33619 del 15/11/2022), così come ha chiarito che qualora l'U.P.D. pagina 30 di 62 abbia composizione collegiale, e sia distinto dalla struttura nella quale opera il dipendente sottoposto a procedimento, la terzietà dell'organo non viene meno per il sol fatto che sia composto anche dal soggetto che ha effettuato la segnalazione disciplinare (Cass. Sez. L -
Sentenza n. 15239 del 01/06/2021; Cass. Sez. L - Sentenza n. 1753 del 24/01/2017).
Da tali principi, quindi, la Corte ha desunto anche quello per cui non costituiscono ragione di nullità della sanzione le modalità attraverso cui, nel corso del procedimento disciplinare, si sia proceduto alla sostituzione di taluno dei componenti dell'ufficio stesso a meno che non sia dimostrata la violazione del principio di terzietà o del diritto di difesa (Cass. Sez. L - Sentenza
n. 20721 del 31/07/2019).
Inoltre (cfr. Cass. civile sez. lav., 31/07/2019, n.20721) è stato precisato che il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55, comma 1, nel prevedere che le disposizioni contemplate dal medesimo articolo e da quelli seguenti, fino all'art. 55 octies, "costituiscono norme imperative, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1339 c.c., e art. 1419 c.c., comma 2", ha avuto l'effetto "di non consentire l'ulteriore applicazione delle previsioni contrattuali difformi, ossia quelle che dettano regole diverse da quelle ricavabili in via diretta dalle previsioni legali".
Al contempo, si è precisato che "dal combinato disposto dell'art. 55, comma 1, e dell'art. 55 bis, comma 4, si desume il carattere imperativo delle regole dettate dalla legge sulla competenza per i procedimenti disciplinari, ma è rimessa a ciascuna Pubblica
Amministrazione, secondo le proprie peculiarità, l'individuazione dell'organo legittimato ad esercitare il potere disciplinare", sicché "il carattere imperativo riguarda, dunque, la non derogabilità della disciplina legale ad opera dell'autonomia negoziale, il che "certo non attribuisce natura imperativa riflessa al complesso delle regole procedimentali interne che regolano la costituzione e il funzionamento dell'U.P.D." (Cass. 25 ottobre 2017 n. 25379 e, poi Cass. 6 febbraio 2019, n. 3467); ciò anche perché "l'interpretazione dell'art. 55 bis, comma 4, non può essere ispirata ad un eccessivo formalismo ma deve essere coerente con la sua ratio, che è quella di tutelare il diritto di difesa dei dipendenti pubblici" (Cass.
3467/2019, cit.), laddove ai fini della legittimità della sanzione rileva che sia stato garantito il principio di terzietà, sul quale riposa la necessaria previa individuazione dell'ufficio dei procedimenti, il che "postula solo la distinzione sul piano organizzativo fra detto ufficio e la struttura nella quale opera il dipendente" (Cass. 2 marzo 2017 n. 5317).
pagina 31 di 62 Tanto opportunamente premesso, la ricorrente ha sostenuto l'irregolare composizione dell'Ufficio procedimenti disciplinari e, nello specifico, ha dedotto che la sostituzione del componente effettivo con il supplente, , fosse avvenuta Persona_4 Persona_5 senza acquisire “la previa dichiarazione di indisponibilità”, che il collegio non fosse stato convocato in composizione plenaria, mancando per di più il segretario verbalizzante, figura espressamente prevista dalla Disposizione presidenziale n. 51 del 5.08.2022.
Va tuttavia osservato che la disposizione citata, pur delineando con chiarezza l'assetto dell'UP collegiale, non esclude ma, anzi, espressamente prevede, la possibilità di sostituzione del componente effettivo con quello supplente (che era proprio il designato
, né condiziona la validità della deliberazione alla formale verbalizzazione Per_5 dell'indisponibilità.
In via generale, ed in base all'orientamento giurisprudenziale di cui sopra si è dato conto, deve ritenersi che la sostituzione di un componente effettivo con il supplente non incida, di per sé, né sul principio di terzietà né sulle garanzie di difesa del lavoratore, purché il collegio operi nella composizione minima prevista (Presidente e due componenti) ed assuma le proprie determinazioni con deliberazione collegiale.
Nel caso di specie, non sono stati offerti elementi concreti per dimostrare che l'avvicendamento tra e abbia compromesso la legittimità Persona_4 Persona_5 del procedimento o inciso sul diritto di difesa della dipendente.
Risulta, al contrario, che la sostituzione del supplente sia avvenuta proprio sulla scorta della
D.P. n. 51 del 5.08.2022, più volte citata dalla stessa ricorrente, che individuava quale Per_5 supplente del . Per_4
Inoltre, viste le residue censure avanzate dalla ricorrente, non è superfluo ricordare che la
S.C. (cfr. Cass. n. 17357/2019) ha avuto modo di chiarire:
“Come da questa Corte già affermato (v. Cass. 6 febbraio 2019, n. 3467) in relazione all'attività degli organi collegiali, la formazione della volontà resta distinta dalla manifestazione, sicché mentre la prima si deve formare all'interno dell'organo collegiale secondo le regole che ne presiedono il funzionamento, all'esterno l'organo agisce in persona del soggetto che lo rappresenta, sicché gli atti ben possono essere sottoscritti solo da quest'ultimo. Ed allora non ha giuridico fondamento la tesi del ricorrente, secondo cui dalla natura perfetta del collegio deriverebbe la necessità che tutte le persone fisiche che lo compongono assumano anche all'esterno la paternità dell'atto, sottoscrivendolo. A detto assorbente rilievo si deve aggiungere che, secondo la giurisprudenza amministrativa, il pagina 32 di 62 collegio perfetto è caratterizzato dalla circostanza che lo stesso deve operare con il plenum dei suoi componenti nelle fasi in cui l'organo è chiamato a compiere valutazioni tecnico discrezionali o ad esercitare prerogative decisorie, rispetto alle quali si configura l'esigenza che tutti i suoi componenti offrano il loro contributo ai fini di una corretta formazione della volontà collegiale, esigenza che, invece, non ricorre rispetto agli atti istruttori (v. C.d.S. n.
5187/2015, C.d.S. n. 40/2015). Alle medesime conclusioni questa Corte è pervenuta in relazione all'attività dell'UP, se a composizione collegiale, in ordine alla quale si è sottolineato che devono essere collegialmente compiute "solo le attività valutative e deliberative vere e proprie (rispetto alle quali sussiste l'esigenza che tutti i suoi componenti offrano il proprio contributo ai fini di una corretta formazione della volontà collegiale) e non anche quelle preparatorie, istruttorie o strumentali, verificabili a posteriori dall'intero consesso
(v. Cass. 26 aprile 2016, n. 8245 richiamata da Cass. 4 giugno 2018, n. 14200)”.
Nel caso in esame, si rimarca che sia la contestazione che la irrogazione della sanzione è avvenuta da parte dell'organo collegiale, ossia dell'UP nella composizione prevista dalla delibera n. 51 del 5.08.2022 (con il supplente ivi previsto); a nulla rileva, quindi, che non vi sia un separato “verbale della riunione” o che difetti la verbalizzazione dei provvedimenti da parte di un soggetto distinto dai firmatari / dai sottoscrittori dei provvedimenti stessi, che comunque risultano firmati dal Presidente e dagli altri due componenti dell'UP; neppure rileva il fatto che la sottoscrizione della sanzione sia avvenuta con firma digitale da parte del Presidente e dei due componenti;
né alcuna valenza riveste l'affermazione della ricorrente circa la
“presunta riunione del 30.08.2023” o secondo cui sarebbero rimaste “oscure le modalità deliberanti anche da remoto, non conformi alla D.P. n. 51 del 5.08.2022”, proprio perché, si ribadisce, gli atti sono stati assunti dall'UP in composizione collegiale, sottoscritti da tutti i componenti, che hanno pure premesso di aver deliberato collegialmente.
Analogamente, quanto alla censura consistente nella “Mancata individuazione del segretario verbalizzante e dei relativi verbali disponenti l'avvio del procedimento di addebito nota prot. n.
11284 dell'8 maggio 2023 e la definizione del procedimento con il rigetto delle difese di questa parte ricorrente. Comunicazione di irrogazione della sanzione con nota prot. n. 19834 del 01.09.2023. Violazione della D.P. n. 51/2022 e violazione di legge sulle modalità di manifestazione della volontà collegiale”, si rileva che la assenza della figura del segretario verbalizzante non risulta aver determinato alcuna invalidità del procedimento;
in primo luogo, la stessa D.P. n. 51/2022 si limitava a precedere che all'Ufficio dei Procedimenti Disciplinari pagina 33 di 62 fosse addetto un dipendente, assegnato all'Ufficio del Personale, con funzioni di segretario verbalizzante, per svolgere le attività connesse al procedimento disciplinare;
pertanto, si trattava di una previsione volta a dotare l'Ufficio di una unità amministrativa di cui avvalersi;
neppure era prevista alcuna sanzione o conseguenza in relazione alla mancata presenza di tale segretario ad eventuali sedute o per redigere o sottoscrivere i provvedimenti collegiali;
ogni censura rappresentata non è di per sé idonea, in mancanza della prova di un concreto vulnus al diritto di difesa, a travolgere la validità dei provvedimenti indicati, dovendosi ritenere sufficiente ed assorbente, quale formalità necessaria, la redazione in forma scritta del provvedimento di contestazione e di quello sanzionatorio, come avvenuto con le note prot.
11284 dell'8.05.2023 e prot. n. 19834 dell'1.09.2023, non ravvisandosi peraltro alcuna violazione di legge sulle modalità di manifestazione della volontà collegiale.
Del resto, si ribadisce, ancora una volta, in uno con il richiamo alla giurisprudenza sul punto, che occorre distinguere tra le regole legali sulla competenza e quelle regolamentari che disciplinano la costituzione e il funzionamento dell'organo collegiale secondo l'ordinamento interno di ciascuna Pubblica Amministrazione, perché il d.lgs. n. 165/2001 "non attribuisce natura imperativa "riflessa" al complesso delle regole procedimentali interne che regolano la costituzione e il funzionamento dell'UP" (cfr. Cass. 19672/2019, 14810/2020), nel caso in esame neppure violate.
Tutte le doglianze sulla composizione dell'UP sono quindi da rigettare e, di conseguenza, rimangono assorbite con tale valutazione anche le questioni che la ricorrente aveva posto all'UP circa la “preventiva verifica dei poteri” dello stesso UP o circa la regolarità della sua costituzione.
Quanto alla denunciata violazione dell'obbligo di astensione, la ricorrente ha dedotto che la contestazione disciplinare era stata avviata in coincidenza con il bando per un concorso dirigenziale dell'8.05.2023, al quale avevano presentato domanda sia la stessa ricorrente sia il componente supplente . In base a tali elementi ha prospettato un presunto di Persona_5 conflitto di interessi, assumendo che la partecipazione di entrambi alla medesima procedura concorsuale avrebbe imposto al 'obbligo di astensione dai lavori dell'UP. Per_5
Sul punto, va ricordato che gli artt.
6-bis l. 241/1990 e 7 d.P.R. 62/2013 impongono l'astensione in presenza di situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, proprio al fine di tutelare l'imparzialità dell'azione amministrativa.
pagina 34 di 62 Nello specifico, l'art. 6 bis della L. 241/90 prevede che “Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”.
L'art. 7 del DPR 62/2013, denominato Obbligo di astensione, prevede che Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.
La “Norme per la gestione dei procedimenti disciplinari” depositate dalla Provincia sub doc.
22 all'art. 6) <Obbligo di astensione - Ricusazione dell'U.P.D.>> stabilisce espressamente:
<
1. L'U.P.D. ha l'obbligo di astenersi e può essere ricusato dal dipendente che ha ricevuto la contestazione disciplinare.
2. Le cause che determinano l'obbligo di astensione e la facoltà di ricusazione sono quelle previste in materia dal codice di procedura civile per quanto applicabili ai procedimenti disciplinari>>.
Si reputa che, nel caso in esame, il fatto che la ricorrente ed il componente dell' CP_4 avessero partecipato allo stesso concorso da dirigente (poi vinto dal cfr. Per_5 documentazione depositata dalla ) non integra un “conflitto di interessi” né può CP_1 configurare una ipotesi di violazione dell'obbligo di astensione in capo al componente dell'UP da cui far derivare l'illegittimità o la invalidità del procedimento disciplinare o della sanzione applicata.
Inoltre, neppure l'eventuale mancata /formale acquisizione in atti delle dichiarazioni ex art.
6- bis l. 241/1990 e artt.
6-7 d.P.R. 62/2013 determina alcuna, men che mai automatica, invalidazione del procedimento, potendosi configurare, al più, come irregolarità interna non invalidante, in difetto della prova di uno specifico vulnus all'imparzialità dell'organo o al diritto di difesa. pagina 35 di 62 Invero, in adesione ai principi della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civile sez. lav.,
31/07/2019, n.20721, Cass. 25 ottobre 2017 n. 25379, Cass. 6 febbraio 2019 n. 3467, Cass.
2 marzo 2017 n. 5317) ai fini della legittimità della sanzione rileva che sia stato garantito il principio di terzietà, sul quale riposa la necessaria previa individuazione dell'ufficio dei procedimenti, il che "postula solo la distinzione sul piano organizzativo fra detto ufficio e la struttura nella quale opera il dipendente".
Tanto valutato, ad avviso del Tribunale, quanto dedotto dalla ricorrente, ossia, testualmente
(pag. 18 del ricorso) “ovviamente, l'interesse della ricorrente alla partecipazione al suddetto bando, era ed è noto negli ambienti dell'ente, come parrebbe nota la partecipazione, tra gli altri, del dr. attualmente dirigente a contratto, firmatario del procedimento di Persona_5 addebito nota prot. n. 11284 dell'8 maggio 2023. Risulta quantomeno singolare, quindi,
l'integrazione dell'UP con componente peraltro supplente che se confermato tra gli aspiranti al Bando, avrebbe dovuto quantomeno astenersi, per conflitto anche solo potenziale con la ricorrente ex art. 6 bis legge n. 241/90, nonché art. 7 DPR 62/2013 (Corte di Cassazione con la sentenza n. 22683 depositata il 25 settembre 2018)” non integra di per sé una situazione di conflitto di interessi suscettibile di aver inciso sulla terzietà dell'UP, perché non prova un conflitto concreto e attuale riferibile all'oggetto del procedimento disciplinare oggi in esame;
manca infatti una qualsivoglia incidenza diretta o indiretta dell'esito del procedimento disciplinare rispetto a concrete situazioni di interesse personale o professionale in capo al menzionato componente dell'UP; non risultano prospettati specifici comportamenti sintomatici di parzialità nel segmento decisorio.
Peraltro, alcuna attinenza fattuale /concreta hanno le vicende del “concorso da dirigente”, al quale anche la ricorrente aveva partecipato, con i fatti storici riferibili alla odierna sanzione disciplinare, che trae origine da controlli sulla osservanza/esatta osservanza dell'orario di lavoro della ricorrente, sulla verifica dell'adempimento delle formalità previste per la rilevazione delle presenze, sull'obbligo di non assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del dirigente.
4.8 Con altra doglianza, parte ricorrente ha lamentato la violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali, deducendo che la sanzione disciplinare fosse stata comunicata non soltanto alla diretta interessata ma anche all'avv. MARCARI Luca, soggetto che in quel momento non rivestiva la qualità di difensore costituito, e che la successiva pagina 36 di 62 richiesta di accesso agli atti fosse stata trattata da dipendente estranea Persona_7 all'UP.
La censura non è idonea a determinare alcuna invalidità del procedimento disciplinare.
Si segnala che la comunicazione della sanzione è stata comunque ritualmente effettuata anche alla ricorrente mediante notifica a mezzo raccomandata A/R, sicché l'atto ha raggiunto regolarmente il suo scopo. L'invio parallelo all'avv. MARCARI, pur non formalmente costituito quale difensore in quella fase, non ha determinato alcuna lesione delle prerogative difensive, atteso che lo stesso è stato poi nominato procuratore della ricorrente nel presente giudizio, a seguito della rinuncia al mandato da parte dell'avv. MIELE Monica.
Quanto alla gestione della richiesta di accesso, non può ravvisarsi alcuna violazione della normativa sulla protezione dei dati personali: l'attività svolta si è limitata a compiti meramente materiali e strumentali di natura amministrativa, senza che i dati della ricorrente siano stati diffusi a soggetti non legittimati o utilizzati per finalità estranee al procedimento.
Si segnala, comunque, che le presunte violazioni della privacy, anche ove esistenti, non sortirebbero alcun effetto invalidante sul procedimento disciplinare, in carenza di nesso causale tra tali violazioni e gli esiti del procedimento, potendosi configurare, in ipotesi, mere responsabilità risarcitorie in capo alla PA.
5. Esclusi i dedotti vizi di legittimità del procedimento e della sanzione disciplinare, l'esame della fondatezza degli addebiti e della proporzionalità della sanzione deve concentrarsi sulle sole giornate rimaste in contestazione, attesa l'espunzione di quelle del 3.12.2023 e del
31.01.2023.
Ne consegue che il merito va indagato in relazione agli addebiti riferiti alle date del 5.08.2022,
18.08.2022, 19.08.2022, 31.08.2022, 2.09.2022, 27.09.2022, 11.10.2022, 19.10.2022,
9.01.2023 e 3.02.2023.
Ciò posto, va preliminarmente chiarito che l'accertamento del merito della sanzione disciplinare deve essere condotto alla luce dell'ordinario criterio dell'onere della prova sancito dall'art. 2697 c.c., per cui incombe sul datore di lavoro di provare la effettiva realizzazione delle condotte oggetto di contestazione disciplinare, che deve dimostrare il fatto nella sua materialità, la tempestività della contestazione e il rispetto delle procedure. Una volta che il datore di lavoro abbia provato il fatto, spetterà al lavoratore dimostrare eventuali circostanze che escludano l'imputabilità dell'inadempimento.
Ebbene, dalla documentazione in atti emerge che, con nota prot. n. 11284 dell'8.05.2023,
l'Ufficio Procedimenti Disciplinari della Provincia di OB aveva contestato alla pagina 37 di 62 ricorrente l'utilizzo reiterato della causale “permesso per servizio”, utilizzando il cartellino marcatempo in entrata con detta causale, senza che vi fossero effettive ragioni di servizio, condotta protrattasi in più giornate tra luglio 2022 e febbraio 2023, e che all'esito del procedimento, le era stata irrogata la sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per tre giorni, applicata ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. c), del CCNL
Funzioni Locali 2016-2018 e dell'art. 72, comma 4, lett. c), del CCNL Funzioni Locali 2019-
2021 (“4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per: c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall'articolo
55-quater, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio o arbitrario abbandono dello stesso;
in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazione, agli utenti o ai terzi”.)
Ai fini della valutazione dei singoli episodi contestati, rileva il Regolamento per la disciplina dell'orario di lavoro del personale dipendente non dirigente della OB CP_1 approvato con D.P. n. 135/2018, in vigore nel periodo di interesse, che prevedeva:
- all'art. 2: 1 Tutti i dipendenti sono tenuti ad osservare l'orario di lavoro, funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico degli uffici, il rispetto del quale è accertato mediante controlli di tipo automatico.
2. La presenza in servizio e l'eventuale uscita dal luogo di lavoro per qualsiasi motivo deve essere opportunamente registrata da tutto il personale mediante l'apposito sistema di rilevazione predisposto secondo modalità e disposizioni organizzative definite e comunicate dal servizio di competenza in materia di rilevazione presenze o dai Dirigenti di riferimento.
3. In caso di malfunzionamento e/o disservizio del sistema di rilevazione automatica oppure in caso di omessa timbratura riconducibile esclusivamente a motivi di forza maggiore e/o di caso fortuito, la presenza dei dipendenti dovrà essere tempestivamente registrata secondo le modalità comunicate dal servizio di competenza in materia di rilevazione presenze. 4.
Si precisa che ogni Dirigente è responsabile del personale assegnato al Settore cui è preposto ed è pertanto tenuto a far rispettare l'orario di lavoro secondo quanto stabilito dalla legge e dalle norme regolamentari e contrattuali in materia di orario di lavoro. La violazione delle presenti disposizioni è disciplinarmente rilevante.
5. Stante l'obbligo di provvedere alla timbratura, i dipendenti dovranno regolarizzare il proprio cartellino pagina 38 di 62 presenze entro e non oltre il 7 del mese successivo a quello di riferimento al fine di permettere la regolare elaborazione dei cartellini stessi, salvo casi di motivato impedimento o assenza del dipendente (…)
- all'art. 4: comma 9. La timbratura fa pubblica fede sulla presenza fisica, in ufficio o negli altri luoghi di lavoro, del dipendente;
ogni difformità di comportamento è penalmente rilevante, oltre che disciplinarmente perseguibile. 10. Di conseguenza, la mancata timbratura, quale evento eccezionale, comunque non superiore alle nr. 12 omissioni per anno solare va giustificata in giornata o al massimo entro il giorno successivo, salvo casi di impedimento o assenza del dipendente, con visto del
Dirigente o referente da lui incaricato (…);
- all'art. 17 - ORARIO DEGLI INCARICATI DI P.O. E DI A.P.
1. Per i titolari di posizione organizzativa e di alta professionalità si applicano le norme di cui al presente
Regolamento, fatta eccezione per quelle contenute nel precedente art. 10, in quanto, ai sensi dell'art. 10 – comma 1 del CCNL 31.3.1999, lo stipendio si intende onnicomprensivo ed eventuali prestazioni in eccedenza, oltre il normale orario di lavoro, non danno luogo a remunerazione aggiuntiva, né tantomeno a recupero.
2. Il personale titolare di posizioni organizzative e di alta professionalità, è tenuto ad effettuare prestazioni lavorative settimanali non inferiori alle 36 ore.
3. Il vigente contratto di lavoro non attribuisce a tali dipendenti il potere o il diritto all'autonoma organizzazione dell'orario settimanale.
A tale disciplina generale si aggiungono le regole organizzative proprie dell'Avvocatura provinciale, richiamate nella nota prot. n. 26763 del 29.12.2022 della Responsabile avv. Par
, nella quale si precisa che per usufruire di ferie è necessario presentare Parte_2 preventiva richiesta al Responsabile dell'Avvocatura provinciale e, per conoscenza, al
Presidente, con successivo inserimento della richiesta nella piattaforma URBI solo a seguito di espressa autorizzazione.
Con disposizione provinciale n. 33 del 15 giugno 2022, di nomina di quale Parte_2
Responsabile dell'Avvocatura, era stato stabilito, inoltre, che “(il Responsabile dell'Avvocatura provinciale) in assenza del dirigente avvocato, sia abilitato alla gestione del protocollo e delle presenze della piattaforma Urbi” e che “in caso di assenza o di impedimento temporaneo, il
Responsabile dell'avvocatura sia sostituito dall'Avvocato con maggiore anzianità di servizio nel ruolo di avvocato”. Nella medesima disposizione era stata altresì rappresentata la presenza, presso l'Ufficio Avvocatura provinciale, di due soli avvocati dipendenti di categoria pagina 39 di 62 D, ossia e , e si dava atto, riguardo all'organizzazione Parte_2 Parte_1 interna allora vigente, dell'assenza della figura dirigenziale.
Così ricostruito il quadro di riferimento, riguardo alle giornate contestate parte ricorrente effettua una distinzione tra il periodo 25.07.2022/5.09.2022 e quello 5.09.22/3.02.2023, rappresentando che nel “primo periodo”, attesa l'assenza dal servizio della Responsabile dell'Avvocatura (che la stessa ricorrente era stata designata a sostituire), ella non aveva alcun referente per regolare/validare le timbrature ed, infatti, con mail del 25.08.2022, aveva anche segnalato le pendenze di manutenzione del proprio cartellino.
Si segnala che la “sostituzione” richiamata risulta esser stata formalizzata rispetto al periodo di interesse con comunicazione prot. n. 15468 del 22.07.2022, con la quale Pt_2
, rendendo noto che si sarebbe assentata per il mese di agosto e, nei fatti, fino al
[...]
2.09.2022, aveva espressamente designato la ricorrente quale sua supplente facente funzioni.
Risulta poi che con successiva e-mail del 5.09.2022, la stessa Responsabile, al suo rientro, aveva segnalato al Servizio Informatico Provinciale la mancata attivazione in URBI della sostituzione indicata e che, per tale ragione, avrebbe provveduto a rigettare tutte le richieste di ferie e/o di regolarizzazione del cartellino che le erano pervenute in relazione al periodo di sua assenza (incluse quelle inoltrate dalla ricorrente).
Sostiene la ricorrente che nell'indicato periodo di assenza di dall'Ufficio Parte_2
- comprendente il mese di agosto e la giornata del 2.09.2022 - la ricorrente, in Controparte_5 quanto espressamente prevista quale supplente, sarebbe stata in ipotesi competente ad
“auto-autorizzare” le proprie assenze dal servizio, essendo preposta, in sostituzione della collega, alla gestione della piattaforma URBI. Competenza, questa, che, tuttavia, non aveva potuto trovare concreta attuazione per la verosimile mancata abilitazione tecnica della ricorrente alla gestione della piattaforma, evenienza che aveva determinato, nei fatti,
l'impossibilità di esercitare le funzioni sostitutive attribuitele.
L'assunto non è condivisibile e, comunque, non ha attinenza e/o incidenza giustificativa rispetto alla contestazione disciplinare oggi in esame.
Nelle giornate del 5,18,19,31 agosto 2022 e del 2 settembre 2022 risultano rilevate, sul cartellino mensile relativo alla dipendente , codice urbi 6019, permessi Parte_1 per servizio che sono stati rigettati dalla Responsabile dell'Avvocatura , una Parte_2 volta rientrata in Ufficio dopo il periodo di assenza.
pagina 40 di 62 Dal cartellino mensile presente in atti risulta, quindi, che la ricorrente è entrata in servizio oltre l'orario massimo consentito dalla fascia di flessibilità (ore 8:45), e precisamente: il 5 agosto 2022 la dipendente entrava alle ore 10:08, il 18 agosto 2022 alle 10:17, il 19 agosto 2022 alle 11:06, il 31 agosto alle 9:35, il 2 settembre 2022 alle 10:10.
A fronte delle entrate oltre l'orario massimo, come risultante dai rilievi del primo settore,
Personale e Sistema Informativo, risultavano “permessi di servizio” rigettati dalla
Responsabile.
Pur tenendo conto della flessibilità in entrata fino alle ore 8:45, nelle indicate giornate: da un lato, non emerge che la ricorrente si sia attivata preventivamente per chiedere permessi di servizio o per comunicare le dedotte esigenze di servizio tempestivamente, informando il Dirigente preposto e facendosi all'uopo autorizzare: invero, sotto tale specifico aspetto, a nulla -evidentemente- rileva il fatto che non vi fosse un Dirigente del settore avvocatura o che fosse assente il Responsabile del settore, dato che, in ogni caso, la ricorrente avrebbe potuto rivolgersi, preventivamente, al Dirigente del Personale, figura pacificamente presente nell'ente, come si evince dalla documentazione in atti e, comunque, avrebbe potuto - formalmente e preventivamente - evidenziare all' l'esigenza di Parte_4 fruire di permessi di servizio per esigenze di servizio/di entrare in orario posticipato per motivi connessi al servizio;
dall'altro, la ricorrente a ben vedere neppure ha sufficientemente allegato o provato quali sarebbero state le motivazioni legate alle esigenze di servizio che avrebbero determinato le entrate “differite” rispetto al prescritto orario di servizio, né tale riscontro ha sortito esito positivo da parte del Responsabile preposto, una volta rientrato in servizio, come emerge dalla nota prot. 4030, in cui è pure espressamente indicato che dalle schermate dell'agenda legale relativa ai mesi da luglio 2022 a febbraio 2023 estratte dalla piattaforma “Suite Ufficio
Legale”, in cui gli addetti all'Avvocatura erano tenuti ad inserire udienze, scadenze, impegni processuali, si evinceva che non vi era alcun adempimento urgente o necessità che potesse giustificare l'entrata differita;
pur ove fosse stata prevista/documentata una esigenza di servizio che avesse determinato la necessità per il dipendente di effettuare una uscita per motivi di servizio, la corretta prassi sarebbe stata quella di timbrare in cartellino in entrata, effettuare l'uscita per motivi di servizio e rientrare in ufficio al termine della incombenza;
in ogni caso, la giustificazione delle “entrate differite” non è avvenuta neppure successivamente/tardivamente. pagina 41 di 62 A nulla rilevano, quindi, i presunti problemi informatici e le omesse validazioni o regolarizzazioni delle timbrature, dato che, a fronte del fatto oggettivo di un orario di ingresso in servizio effettuato -reiterate volte- in orario differito e giustificato con premesso di servizio, non è stato allegato alcun fatto giustificativo, neppure in fase di procedimento disciplinare e neppure nella presente sede.
A ben vedere, tra quelle poc'anzi indicate, solo per la data del 31.08.22 la ricorrente ha addotto (in sede di memoria depositata nella fase disciplinare) di essere stata in
Commissione Tributaria Provinciale, come da stralcio di agenda cartacea, per verificare
“l'intervenuto deposito del ricorso della controparte”, esigenza che non è stata validamente documentata o comprovata dal deposito di atti di quel procedimento e non può, all'evidenza, ritenersi “di servizio”, dato che l'indicata informazione ben poteva essere conseguita in altro modo.
Quanto alle altre giornate oggetto di addebito (27.09.2022, 11.10.2022, 19.10.2022,
9.01.2023 e 3.02.2023), ricadenti in un arco temporale in cui risulta fosse presente in servizio la Responsabile dell'Avvocatura, , dal riscontro istruttorio prot. n. 4030 del Parte_2
16.02.2023 emerge che le richieste della dipendente di autorizzazione all'assenza per servizio sono state respinte in quanto prive di effettive incombenze esterne all'Ufficio idonee a giustificare l'ingresso posticipato.
Dal cartellino mensile presente in atti risulta, infatti, che la ricorrente è entrata in servizio oltre l'orario massimo consentito dalla fascia di flessibilità (ore 8:45) e, precisamente: il 27.09.2022 alle ore 9:48; l'11.10.2022 alle ore 9:34; il 19.10.2022 alle ore 9:44; il 9.01.2023 alle ore 9:40; il 3.02.2023 alle ore 10:21.
Anche a fronte di tali -reiterati- ingressi posticipati, non emergono ragioni di servizio tali da giustificare l'ingresso posticipato. La dipendente, invero, non ha allegato né provato circostanze concrete che possano legittimare l'utilizzo di detta causale - onere probatorio che gravava su di lei, ai sensi dell'art. 2697 c.c., dato che il datore di lavoro aveva provato le entrate “differite” - e, quindi, devono ritenersi attendibili le valutazioni evincibili dagli atti e dalle relazioni della Responsabile del servizio avvocatura, secondo cui non vi erano esigenze o motivazioni di servizio che giustificassero l'entrata in ritardo.
Solo per il giorno 3.02.2023 la ricorrente ha dedotto (sempre in sede di deposito di memoria nel corso del procedimento disciplinare) che ella si sarebbe recata al TAR Molise per cercare di acquisire conferma per le vie brevi dello scioglimento di una riserva cautelare;
tale pagina 42 di 62 giustificazione, non comprovata da atti ufficiali, per sua natura non appare idonea a giustificare una entrata posticipata rispetto all'orario di servizio.
In tale prospettiva, deve peraltro precisarsi che il mancato adempimento della formalità di timbrare con il badge all'entrata, per poi eventualmente uscire per motivi di servizio (come detto, in alcun modo allegati specificamente né comprovati dalla dipendente), non può neppure essere ricondotto ad un qualche malfunzionamento informatico del badge della ricorrente o della piattaforma di rilevamento presenze e ciò per due ordini di motivi:
- innanzitutto, un eventuale malfunzionamento di tal genere avrebbe verosimilmente avuto carattere generalizzato e si sarebbe inevitabilmente manifestato anche nei confronti di altri dipendenti, evenienza che non risulta essersi verificata;
- in secondo luogo, come si legge nella nota prot. n. 4030 del 16.02.2023 della
Responsabile il 3.02.2023 era stata indetta presso l'Ufficio Parte_2
Avvocatura provinciale una riunione d'urgenza per presunti problemi informatici segnalati dalla ricorrente, in occasione della quale il Servizio Informatico Provinciale, dopo avere effettuato un controllo sulla postazione della dipendente, aveva accertato come essa fosse perfettamente funzionante.
Da tanto deve dedursi che, in realtà, la ricorrente era nella piena e proficua possibilità di utilizzare il badge e di registrare la propria presenza tramite il sistema informatico.
Anche per le giornate in questione, la contestazione deve, allora, ritenersi fondata.
Va comunque rilevato che nell'atto di contestazione e nel provvedimento sanzionatorio sono stati imputati ritardi, dal punto di vista quantitativo, di entità superiore a quelli effettivamente registrati, in quanto è stata considerata come assenza ingiustificata anche la fascia compresa tra le ore 8:00 e le ore 8:45, che è invece coperta dalla flessibilità oraria prevista dall'art. 7 del
Regolamento sull'orario di lavoro (come anche confermato dalla Responsabile dell'Avvocatura, , nella nota prot. n. 4030 del 16.02.2023). Parte_2
Pertanto, ai fini di una corretta quantificazione della condotta, deve detrarsi la fascia coperta dalla flessibilità, computando come ingiustificato soltanto il tempo eccedente le ore 8:45.
Risulta in ultima analisi integrata la contestazione relativa all'inosservanza dell'obbligo di rispettare l'orario di lavoro, di adempiere alle formalità di rilevazione delle presenze e di non assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del Dirigente (art. 71 comma 3 lett. e
CCNL 2019/2021) nei termini sopra indicati.
pagina 43 di 62 6. Così accertata la condotta effettivamente rimproverabile alla dipendente in relazione ai fatti addebitati con il provvedimento sanzionatorio impugnato, deve ora procedersi alla verifica della proporzionalità della sanzione irrogata rispetto alla condotta accertata.
Invero, il criterio della proporzionalità della sanzione non può prescindere dalle seguenti osservazioni di carattere generale e particolare:
- assolutamente univoca è l'affermazione di carattere giurisprudenziale secondo la quale la valutazione del nesso di proporzionalità tra l'illecito disciplinare e la sanzione irrogata deve essere condotta alla stregua di un apprezzamento di fatto, da svolgere non in astratto, ma con specifico riferimento a tutte le circostanze del caso concreto
(cfr. Cass. civ., sez. lav., 7.3.2017, n. 5693);
- al fine di stabilire in concreto l'adeguatezza della sanzione disciplinare - la quale deve risultare congrua rispetto alla gravità della condotta contestata e idonea a garantire il corretto svolgimento del rapporto di lavoro - occorre valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze in cui sono stati commessi e all'intensità dell'elemento intenzionale, e, dall'altro lato, la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, verificando se la violazione degli obblighi di servizio sia in concreto tale da giustificare la misura applicata (cfr. Cass. civ., sez. lav., 26.11.2014, n. 25162);
- si rende, dunque, necessario effettuare una valutazione sia della gravità dei fatti accertati, sia della proporzionalità tra i fatti contestati e la sanzione inflitta, tenuto conto di tutti gli specifici elementi oggettivi e soggettivi che caratterizzano il caso concreto;
e ciò, sulla base di un'ampia ricognizione della fattispecie, in cui assumono rilievo indici diversi, quali le circostanze di tempo e di luogo della condotta, il suo carattere doloso o colposo, il tipo di mansioni affidate al lavoratore, gli eventuali precedenti disciplinari e le probabilità di reiterazione dell'illecito (cfr. Cass. civ., sez. lav., 1.7.2016, n. 13512).
Applicando i principi sopra richiamati al caso di specie, deve ritenersi che la sanzione irrogata risulti proporzionata rispetto alla condotta effettivamente accertata.
Infatti, pur espunti gli addebiti riguardo alle giornate del 3.12.2023 e del 31.01.2023, e pur detratti i 45 minuti di flessibilità in entrata, la condotta rimproverabile appare sostanzialmente confermata per n. 10 giornate, in cui, comunque, sono stati riscontrati ritardi ingiustificati.
Alla luce di tali circostanze, la sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per tre giorni si rivela del tutto proporzionata.
pagina 44 di 62 7. In definitiva, quanto al proc. n. 1179/2023 R.G., relativo al provvedimento disciplinare prot.
n. 19834/2023 dell'1.09.2023, vanno espunte integralmente le contestazioni relative alle giornate del 3.12.2023 e del 31.01.2023, mentre per il resto, effettuate le precisazioni sugli orari per detrazione dei 45 minuti di flessibilità in entrata, il provvedimento disciplinare adottato deve essere confermato anche quanto alla sanzione irrogata.
8. Venendo al giudizio R.G. n. 109/2024, si ricorda che la ha, in via preliminare, CP_1 sollevato eccezione di inammissibilità del ricorso per abusivo frazionamento del contenzioso.
Tale eccezione non è condivisibile.
Nel caso in esame risultano autonomamente impugnati dalla ricorrente due provvedimenti sanzionatori differenti, ciascuno relativo a specifiche contestazioni: ossia il n.19834/2023 del
1.09.2023, impugnato con ricorso iscritto a ruolo in data 19.10.2023 recante n. R.G.
1179/2023 e quello n.23076/2023 del 18.10.2023, oggetto del giudizio n. R.G. 109/2024; nel giudizio n. 1179/2023, come visto, la contestazione in relazione a cui è stata applicata la sanzione disciplinare attiene alla inosservanza dell'obbligo di rispettare l'orario di lavoro, di adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze e di non assentarsi senza l'autorizzazione del dirigente, mentre nel giudizio n. RG. 109/2024 sono contestate alla ricorrente condotte attinenti alla inosservanza dell'obbligo di eseguire disposizioni inerenti lo svolgimento delle proprie funzioni o mansioni, la negligenza nell'espletamento dei compiti assegnati, la violazione di doveri e obblighi di comportamento.
Pertanto, nel rinviare alla analitica lettura dei provvedimenti di contestazione degli addebiti e di applicazione delle sanzioni disciplinari di cui si controverte, deve in ogni caso rimarcarsi che le vicende riguardano fatti storici distinti, anche temporalmente;
i due procedimenti sono stati interessati da separate istruttorie, con conseguenti autonome deliberazioni dell'UP.
La parziale sovrapposizione di talune censure mosse da parte ricorrente- soprattutto quelle afferenti alla composizione e terzietà dell'UP- o il fatto che si riscontri una identità dei soggetti coinvolti non muta i termini della questione e non incide sulla natura delle domande, che contemplano oggetti distinti.
In ultima analisi, la ha adottato due differenti sanzioni disciplinari, per fatti storici CP_1 diversi, che sono state -del tutto legittimamente- autonomamente impugnate dalla dipendente.
pagina 45 di 62 Peraltro, nella ricorrenza dei presupposti di legge e/o valutatane la necessità o l'opportunità da parte dell'autorità procedente, l'ordinamento appronta specifici rimedi di coordinamento
(quali la riunione ex art. 274 c.p.c.), come è stato effettuato proprio nell'odierno procedimento, senza che possa configurarsi alcun “abuso del processo”; in ogni caso, non risulta allegato dalla , né tantomeno dimostrato, un concreto aggravio della propria posizione CP_1 difensiva, né un uso distorto dello strumento processuale.
L'eccezione preliminare, pertanto, va rigettata.
______
Si può quindi procedere alla sintetica ricostruzione delle fasi del procedimento disciplinare e all'analisi dei fatti storici posti a fondamento della sanzione disciplinare, come desumibili sulla scorta degli atti acquisiti:
- con nota prot. n. 13226 del 1.06.2023 ed ulteriore nota prot. n. 14958 del 23.06.2023, il
Segretario Generale trasmetteva all'Ufficio Procedimenti Disciplinari segnalazioni relative a gravi omissioni e ritardi riscontrati nell'attività difensiva dell'Ente, imputabili a
, preposta all'Avvocatura provinciale;
Parte_1
- sulla base di tali segnalazioni, con nota prot. n. 15250 del 28.06.2023, l
[...]
in composizione collegiale, provvedeva a formulare formale Controparte_3 contestazione di addebito nei confronti della dipendente, in relazione alla mancata o tardiva costituzione in giudizio dell'Ente nei procedimenti R.G. 835/2022, 836/2022,
837/2022 dinanzi al Tribunale di OB, R.G. 619/2022 dinanzi al Giudice di
Pace di Larino, R.G. 427/2022 dinanzi al Tribunale di Larino e R.G. 939/2022 dinanzi al Giudice di Pace di Termoli;
nell'atto venivano richiamati gli artt. 71, comma 3, lett. h),
72, comma 3, lett. f), 72, comma 4, lett. i) del CCNL Funzioni Locali 2019-2021, nonché l'art. 11 del D.P.R. n. 62/2013, il Codice di comportamento e disciplinare dell'Ente e il d.lgs. n. 165/2001; contestualmente, veniva fissata per il 24.07.2023
l'audizione difensiva della dipendente;
- con atto di delega acquisito al prot. n. 16453 del 14.07.2023, Parte_1 conferiva mandato all'avv. MARCARI Luca per l'accesso agli atti del procedimento;
la richiesta veniva riscontrata dall'Amministrazione con nota prot. n. 16614 del
17.07.2023;
- in data 24.07.2023, tramite il proprio difensore, depositava Parte_1 memoria difensiva con allegati, acquisita al prot. n. 17154/2023, nella quale contestava la fondatezza degli addebiti e chiedeva l'archiviazione del procedimento;
pagina 46 di 62 - l'Ufficio P.D. esaminava gli atti e le deduzioni della dipendente, ritenendo le difese non accoglibili, confermando la sussistenza degli addebiti per inosservanza di obblighi relativi all'espletamento delle proprie funzioni, negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, violazione di doveri e obblighi di comportamento, da cui era derivato un danno alla amministrazione, con specifico riguardo alla condotta di reiterata omissione o tardività delle costituzioni in giudizio nei procedimenti indicati;
- con provvedimento prot. n. 23076 del 18.10.2023, l'Ufficio comminava la sanzione disciplinare nei seguenti termini: “… rigetta integralmente le controdeduzioni di cui alla memoria del 24.07.2023, acquisita dall'Ente al prot. n. 17154 in pari data, ed in particolare la richiesta di archiviazione del procedimento in considerazione della fondatezza delle contestazioni formulate a carico della destinataria della presente,
, per tutte le motivazioni riportate nelle premesse del presente Parte_1 atto, da aversi integralmente per riportate e trascritte;
accerta e riconosce la commissione dell'infrazione disciplinarmente rilevante posta in essere dal preposto all'Avvocatura Provinciale D'AMICO Mariateresa, di cui alla contestazione di addebito prot. n. 15250 del 28.06.2023 dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari in composizione collegiale, formulata con la medesima nota, in relazione ai fatti ivi esposti e, in ogni caso, descritti in premessa e, per l'effetto: applica e irroga a Suo carico, ai sensi dell'art. 72 comma 4, lett. I del CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni locali triennio 2019-2021, in considerazione del grado di negligenza e della responsabilità connessa alla posizione di lavoro occupata dal dipendente (art. 72, comma 1, lett. c) e lett. d)), la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per 10 (dieci) giorni, così determinata per effetto del combinato disposto degli art. 71 e 72, del richiamato CCNL …”
In relazione alla sanzione disciplinare indicata, parte ricorrente ha sollevato plurimi profili di illegittimità; nello specifico, ha sostenuto:
1)l'intempestività delle contestazioni disciplinari, formulate a distanza di mesi rispetto ai fatti, nonostante l'Amministrazione fosse già in possesso di tutti gli elementi di fatto rilevanti ai fini delle proprie determinazioni;
2) il difetto di legittimazione e, comunque, l'illegittimità dell'attività istruttoria svolta da
, coordinatore dell'Avvocatura provinciale, privo di qualifica dirigenziale e di Parte_2 pagina 47 di 62 delega presidenziale, richiamando in proposito l'art. 4, comma 5, del Regolamento dell'Avvocatura provinciale, che attribuisce al Presidente della Provincia la competenza esclusiva a segnalare eventuali rilievi sull'attività degli avvocati interni, deducendo quindi la radicale carenza di potere dell'istruttore procedimentale;
3)la violazione del principio di specificità dell'addebito, in quanto le contestazioni formulate dall'Amministrazione risulterebbero contraddittorie e prive di determinatezza, riferite -in taluni casi- a periodi in cui la ricorrente era assente dal servizio per malattia o ferie, nonché formulate “in termini alternativi” (dato che si faceva riferimento a costituzioni in giudizio omesse o tardive), con conseguente pregiudizio del diritto di difesa;
4)il negato accesso a documenti rilevanti del procedimento, segnatamente alle note prot. n.
12067 del 17.05.2023 e prot. n. 5054 dell'1.03.2023, indicate come presupposti della contestazione;
5)la sussistenza di una situazione di conflitto di interesse in capo a , che Parte_2 aveva svolto attività istruttoria nel procedimento disciplinare, nonché ad alcuni componenti dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari, i quali avrebbero dovuto astenersi in ragione delle previsioni di cui all'art. 6-bis l. 241/1990 e all'art. 7 d.P.R. 62/2013, rappresentando che la concomitanza con procedure interne per l'affidamento di incarichi di alta professionalità e di coordinamento avrebbe reso incompatibile la loro partecipazione al procedimento disciplinare;
6)la contraddittorietà degli addebiti, contestualmente qualificati dall'Amministrazione sia come
“omessa” costituzione sia come “tardiva” costituzione in giudizio, con evidente incoerenza logica e giuridica delle imputazioni;
7)l'irregolare composizione ed il difettoso funzionamento dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari, atteso che: non era presente il segretario verbalizzante;
non risultavano redatti verbali delle sedute;
era stato utilizzato un componente supplente in luogo dell'effettivo, senza adeguata motivazione;
il provvedimento finale era stato assunto con modalità da remoto, non previste dalla Disposizione Presidenziale n. 51/2022.
8.1 Relativamente all'eccezione di intempestività della contestazione, devono richiamarsi i principi generali di diritto già esposti al paragrafo 4.1 della presente sentenza in relazione al procedimento n. 1179/2023; alla luce di tali principi, deve rilevarsi che, anche nel caso in esame, la contestazione disciplinare è stata tempestiva;
deve invero ribadirsi che “il termine per la contestazione, sia prima che dopo le modifiche apportate all'art. 55 bis del D.Lgs. n. pagina 48 di 62 165 del 2001 dal D.Lgs. n. 75 del 2017 (riforma c.d. Madia), va calcolato dal momento in cui
l'UP riceve gli atti dal responsabile della struttura, e cioè riceve una "notizia di infrazione" di contenuto tale da consentirgli di dare in modo corretto l'avvio al procedimento disciplinare, nelle sue tre fasi fondamentali della contestazione dell'addebito, dell'istruttoria e dell'adozione della sanzione, anche nell'ipotesi in cui il protrarsi nel tempo di singole mancanze, pur da sole disciplinarmente rilevanti, integri un'autonoma e più grave infrazione (Cass. n. 11635 del
2021; Cass. n. 20730 del 2022; Cass. n. 10284 del 2023 e Cass. n. 20235 del 2023).” (v.
Cass. civ., sez. lav., 17 ottobre 2024, n. 26936).
Può anche ricordarsi che non assumono alcun rilievo comunicazioni pervenute ad articolazioni dell'amministrazione di appartenenza diverse dall'UP e dalla struttura alla quale
l'incolpato è assegnato. Infatti, la scansione del procedimento stesso e la decadenza dall'azione disciplinare richiedono necessariamente un'individuazione non equivoca del dies a quo, impossibile ove si ritenesse di agganciarlo ad una qualsiasi notizia pervenuta a qualunque ufficio dell'amministrazione.
Inoltre, “la decorrenza del termine di decadenza di cui all'art. 55 bis, comma 4, del D.Lgs. n.
165 del 2001 presuppone l'acquisizione di una notizia “qualificata” e idonea a supportare
l'apertura del procedimento disciplinare con la formulazione della contestazione, sicché il termine medesimo non può decorrere a fronte di una notizia che non consenta la formulazione dell'incolpazione e richieda accertamenti di carattere preliminare volti ad acquisire i dati necessari per circostanziare l'addebito. Ciò perché, come è stato pure osservato, un fatto è rilevante sul piano disciplinare soltanto se corredato da elementi narrativi e conoscitivi sufficientemente articolati, dettagliati e circostanziati in quanto « è a tutela dello stesso lavoratore evitare che vengano promosse iniziative disciplinari ancora prive di sufficienti dati conoscitivi;
né risponde ad un'esigenza di economia ed efficienza dell'agire amministrativo l'apertura di procedimenti disciplinari in assenza di significativi elementi di riscontro della responsabilità» (Cass. n. 33236/2022)
Tanto ribadito, dalla documentazione in atti emerge che l per i procedimenti disciplinari CP_3
è stato informato dei fatti con note prot. n. 13226 del 1.06.2023 e n. 14958 del 23.06.2023 e che la contestazione è stata formalizzata con prot. n. 15250 del 28.06.2023, vale a dire entro pochi giorni dalle segnalazioni ricevute e, comunque, entro gg. 30.
Deve quindi escludersi la violazione del termine perentorio di trenta giorni stabilito dall'art. 55- bis d.lgs. 165/2001, il quale decorre dal momento della conoscenza qualificata dei fatti da parte dell'Ufficio, che in base agli atti depositati nel presente processo non può ancorarsi a pagina 49 di 62 nessun momento antecedente, dato che solo all'esito delle verifiche istruttorie espletate e poi compendiate nelle note richiamate e, quindi, all'esito di accertamenti di carattere preliminare volti ad acquisire i dati necessari per circostanziare l'addebito è stato possibile acquisire una notizia “qualificata” idonea a supportare l'apertura del procedimento disciplinare con la formulazione della contestazione.
Parimenti, il procedimento si è pacificamente concluso con l'adozione della sanzione in data
18.10.2023, in ogni caso entro il limite massimo di centoventi giorni decorrente dalla contestazione.
Alla luce di tali scansioni temporali, richiamati integralmente i riferimenti giurisprudenziali sopra già esposti, l'eccezione di intempestività non può ritenersi fondata, risultando rispettati sia i termini per la contestazione che quelli per la definizione del procedimento.
8.2 Quanto al dedotto difetto di legittimazione allo svolgimento di attività istruttoria da parte di
, non possono condividersi le censure della ricorrente. La questione è già Parte_2 stata scrutinata precedentemente (cfr. paragrafo 4.2 della sentenza), con argomentazioni in fatto e diritto che si richiamano integralmente anche per il presente processo, dato che si è chiarito che l'apporto istruttorio di soggetti interni non determina, di per sé, vizio invalidante, purché la decisione finale sia rimessa ed assunta all'Ufficio procedimenti disciplinari in composizione collegiale. Anche nel caso di specie, risulta che si sia limitata Parte_2
a trasmettere segnalazioni e a svolgere attività ricognitive, mentre l'atto conclusivo è stato adottato dall'UP regolarmente costituito. Non emergono, dunque, né violazioni del principio di terzietà né compromissioni del diritto di difesa, sicché l'eccezione non può trovare accoglimento.
8.3 Con riferimento alla dedotta violazione del principio di specificità della contestazione,
l'eccezione non è fondata. La contestazione disciplinare prot. n. 15250 del 28.06.2023 individua con precisione i procedimenti giudiziari interessati (Tribunale di OB RG nn. 835/2022, 836/2022 e 837/2022; Giudice di Pace di Larino RG n. 619/2022; Tribunale di
Larino RG n. 427/2022; Giudice di Pace di Termoli RG n. 939/2022), nonché la condotta addebitata alla dipendente, consistente nella mancata o tardiva costituzione nei relativi giudizi o comunque nella mancata attivazione di quanto dovuto per garantire la tempestiva difesa dell'ente, con le conseguenze processuali descritte. Si tratta dunque di addebito formulato in pagina 50 di 62 termini chiari e circostanziati. Le circostanze addotte dalla ricorrente circa “periodi di malattia”
o “ferie” attengono al merito e saranno quindi considerate sotto tale profilo, ma non incidono sulla validità formale della contestazione. La censura in esame deve pertanto essere disattesa.
8.4 Neppure risulta integrato il prospettato diniego di accesso ai documenti.
Risulta infatti agli atti che, con nota prot. n. 16614 del 17.07.2023, l'Amministrazione ha accolto la richiesta di accesso e trasmesso al difensore della dipendente “la documentazione richiesta relativa al fascicolo”, comprendente gli allegati alla nota prot. n. 13226 del
01.06.2023, tra cui proprio la nota prot. n. 5054 del 01.03.2023 e la nota prot. n. 12067 del
17.05.2023. La piena conoscenza/disponibilità di tali atti è, peraltro, confermata dallo stesso tenore del ricorso introduttivo, che li richiama espressamente (cfr. pag. 6). Ne consegue che non vi è stato alcun pregiudizio al diritto di difesa;
la documentazione è stata resa in corso di procedimento e prima dell'irrogazione della sanzione del 18.10.2023, consentendo alla ricorrente di articolare compiutamente le proprie deduzioni, evenienza che giustifica il rigetto della doglianza.
8.5 In ordine alla censura concernente la mancata astensione e/o ai vizi di costituzione dell'UP, valgono le medesime argomentazioni già esplicate al paragrafo n.
4.7 della sentenza;
invero, l'UP che ha applicato la odierna sanzione risulta composto dalle stesse persone fisiche che avevano applicato la sanzione oggetto del procedimento n. R.G.
1179/2023.
Il collegio risultava infatti composto da (Presidente - Segretario generale), Persona_3
(componente effettivo) e (componente supplente, subentrato Persona_1 Persona_5 in luogo dell'effettivo e, quindi, dalle stesse persone fisiche. Persona_4
non faceva parte del collegio decidente. Parte_2
Si richiamano e ribadiscono, quindi, integralmente le considerazioni espresse al punto 4.7 della presente sentenza, per cui ogni censura circa i vizi di costituzione dell'UP,
l'incompatibilità dei suoi componenti, la mancata astensione dei componenti e/o il paventato conflitto di interessi va rigettata, perché non reputata idonea ad incidere sulla validità del procedimento e della conseguente decisione, pure richiamata la giurisprudenza già citata sul punto.
pagina 51 di 62 Anche in ordine alle questioni sulla irregolare composizione/sul vizio di funzionamento dell'UP in ragione della mancata presenza del segretario verbalizzante, sull'assenza dei verbali delle sedute, sull'utilizzo di un componente supplente in luogo del titolare senza adeguata motivazione e sulla invalidità della deliberazione perché “assunta da remoto in difformità dalla Disposizione Presidenziale n. 51/2022”, valgono le medesime considerazioni svolte al paragrafo 4.7 della sentenza.
In particolare, tali irregolarità, come visto, anche ove sussistenti, non incidono sulla validità del procedimento disciplinare, né determinano un vizio idoneo a travolgere il provvedimento finale, in assenza della dimostrazione di un concreto pregiudizio del diritto di difesa della ricorrente, anche ritenuta la terzietà dell'organo perché comunque distinto dalla struttura nella quale operava la dipendente sottoposta a procedimento (si rileva che, secondo la giurisprudenza di legittimità precedentemente richiamata, la terzietà dell'organo non viene meno per il sol fatto che sia composto anche dal soggetto che ha effettuato la segnalazione disciplinare).
Risulta pure infondata la specifica doglianza relativa alla “violazione di competenza propria ed esclusiva presidenziale ex art. 4 comma 5 Regolamento Avvocatura Provinciale”, sul presupposto che gli Avvocati in servizio “rispondono esclusivamente al Presidente della
Provincia dell'attività professionale svolta”, dato che in materia di responsabilità disciplinare dei dipendenti pubblici, ivi compresi i dirigenti, trova applicazione il disposto normativo di cui agli artt. 54, 55 e seguenti del D.Lgs. n.165/2001, il codice di Comportamento della Provincia, gli artt. 71 e 72 del C.C.N.L. “Comparto Funzioni Locali”.
Pertanto, è indubbio che la titolarità del potere disciplinare fosse in capo all'UP, non già al
Presidente della Provincia.
8.6 Quanto all'eccezione di contraddittorietà degli addebiti, sollevata dalla ricorrente sul presupposto che la contestazione disciplinare avrebbe qualificato la condotta ora come
“omessa”, ora come “tardiva” costituzione in giudizio, nel richiamare le considerazioni in diritto già svolte al paragrafo 4.5 della sentenza, va rilevato che la formulazione dell'addebito non è affetta da alcuna indeterminatezza o contraddittorietà, atteso che l'Amministrazione ha descritto in maniera chiara e inequivoca la condotta ascritta della dipendente. Invero, risulta contestato, per alcuni giudizi, il fatto di non essersi attivata tempestivamente per la difesa dall'ente e di non essersi costituita nella fase di merito (RG 835/22, 836/22, 837/22), oppure pagina 52 di 62 di non essersi costituita nei termini (R.G. 619/2022) o di aver omesso la costituzione (RG
427/2022, RG. 939/2022).
Si deve pertanto ritenere che la contestazione è chiara nel suo contenuto e non presenta vizi di indeterminatezza.
Pertanto, non sussiste la dedotta incoerenza logico-giuridica e l'eccezione deve ritenersi infondata.
9. Nel merito, occorre considerare che la sanzione disciplinare oggetto di impugnazione - provvedimento prot. n. 23076 del 18.10.2023 - è stata irrogata in applicazione delle seguenti disposizioni contenute nel CCNL Comparto Funzioni Locali per il triennio 2019-2021:
- art. 71, comma 3, lett. h), che prevede l'obbligo di “eseguire le disposizioni inerenti all'espletamento delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartite dai superiori;
se ritiene che l'ordine sia palesemente illegittimo, il dipendente deve farne rimostranza
a chi lo ha impartito, dichiarandone le ragioni;
se l'ordine è rinnovato per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione;
il dipendente non deve, comunque, eseguire l'ordine quando l'atto sia vietato dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo”;
- art. 72, comma 3, lett. f), che sanziona la “negligenza o insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55-quater del D.lgs. n. 165/2001”;
- art. 72, comma 4, lett. i), che contempla la “violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio, danno o pericolo all'ente, agli utenti o ai terzi”.
Parte ricorrente ha eccepito che gli addebiti disciplinari non possano in alcun modo essere ricondotti a proprie condotte negligenti o omissive, rilevando che: in taluni procedimenti, mancava del tutto il conferimento della procura, con la conseguenza che non le poteva essere attribuito alcun dovere di difesa;
in altri giudizi, al contrario, la costituzione era stata tempestivamente curata, quantomeno nella fase cautelare, sicché non le era imputabile l'omessa o tardiva difesa dell'ente; vi erano inoltre cause in cui l'attività difensiva era stata assunta dal legale designato dalla compagnia assicuratrice, in forza delle clausole di polizza, con conseguente estraneità della ricorrente alla gestione della lite.
In generale, la ricorrente ha richiamato l'insieme delle attività difensive da essa svolte nei fascicoli connessi, in particolare in materia ambientale e fallimentare, evidenziando i depositi tempestivamente effettuati, le interlocuzioni con i servizi interni e le iniziative assunte per l'insinuazione al passivo dei crediti derivanti dalle sanzioni opposte;
tali elementi pagina 53 di 62 dimostrerebbero la diligenza del suo operato e smentirebbero radicalmente la ricostruzione dell'amministrazione, che l'ha invece qualificato come negligente.
9.1 Venendo alla valutazione degli addebiti relativi ai giudizi innanzi al Tribunale di
OB iscritti ai nn. R.G. 835/2022, 836/2022 e 837/2022, per i quali è contestata la mancata attivazione di quanto dovuto per garantire la tempestiva difesa dell'ente e la mancata costituzione nella fase di merito, la ricorrente ha dedotto di avere comunque attivato la difesa dell'Ente, richiamando la procura rilasciata in data 11 luglio 2022, le memorie difensive depositate sin dalla fase cautelare e l'introduzione della documentazione istruttoria necessaria, debitamente condivisa con il , competente per materia e Controparte_6 autorità irrogante le sanzioni. Ha inoltre evidenziato come la corrispondenza intercorsa con il dott. componente supplente dell'UP e, contestualmente, dirigente competente Persona_5 per le sanzioni ambientali, dimostrasse la piena conoscenza e partecipazione del Servizio stesso alla linea difensiva adottata, avendo lo stesso espresso rassicurazioni circa l'esito favorevole dei giudizi.
La ricorrente ha dunque contestato la legittimità dell'addebito relativo alla pretesa “mancata costituzione nel merito”, sottolineando che:
- la costituzione avvenuta nella fase cautelare valeva, per principio di unitarietà del giudizio, anche per la fase di merito, come comprovato dal fatto che la non CP_1 era mai stata dichiarata contumace (cfr. sentenze nn. 328 e 329 del 03.05.2023);
- eventuali integrazioni difensive nel merito non erano mai state sollecitate dal coordinatore dell'Avvocatura, né risultava intervenuta alcuna revoca o modifica della procura conferita;
Orbene, dagli atti di causa risulta che la difesa dell'Ente -nei procedimenti iscritti ai nn. R.G.
835/2022, 836/2022 e 837/2022 innanzi al Tribunale di OB di opposizione ad ordinanza ingiunzione era stata formalmente assegnata all'avv. sin dal Parte_1
17.06.2022 (cfr. doc. 12 p. 23 per il proc. 835/22; doc. 13 p. 17 per il proc. 836/22; doc. 14 p.
19 per il proc. 837/22).
Con riferimento al procedimento n. 835/2022, dalla relativa sentenza depositata da parte resistente, n. 329/2023 (con cui l'opposizione è stata accolta e l'ordinanza ingiunzione annullata, con condanna della alle spese), emerge che la Provincia risultava CP_1 costituita, dato che non era stata dichiarata contumace;
è inoltre verificabile dalla lettura dei pagina 54 di 62 verbali di causa (cfr. doc. 12 parte resistente) che il legale non partecipava alle udienze del
30.11.2022, 22.03.2023 e 3.05.2023, per cui per la Provincia di OB “nessuno risultava comparso” alle citate udienze (si segnala che all'udienza del 22.03.2023 veniva espletata la prova testi chiesta dall'opponente).
Per il procedimento n. 836/2022, dalla lettura della sentenza n. 328/2023 (con cui l'opposizione è stata accolta e l'ordinanza ingiunzione annullata, con condanna della alle spese), emerge che la non era dichiarata contumace, verosimilmente CP_1 CP_1 perché comunque costituita nella fase cautelare;
è documentata, altresì, l'assenza del legale della Provincia alle udienze del 30.11.2022, del 22.03.2023 nonché all'udienza del 3.05.2023, ove nessuno era comparso per l'Ente (anche nel citato procedimento all'udienza del
22.03.2023 veniva espletata prova testi chiesta dall'opponente).
Quanto al procedimento n. 837/2022, nel verbale dell'udienza del 27.02.2023 si dà atto che nella fase di merito nessuno si era costituito per la Provincia.
Emerge quindi dagli atti di cui si dispone che: la ricorrente ha curato la difesa della negli indicati giudizi solo relativamente alla CP_1 fase cautelare;
infatti -pur se non risultano depositate le relative comparse di costituzione della fase cautelare per i tre giudizi indicati, né risulta depositato il verbale dell'udienza fissata appositamente dal G.I. ai soli fini della trattazione della istanza di sospensiva- tale dato è pacifico tra le parti e non è messo in dubbio dalla;
CP_1 la ricorrente, tuttavia, altrettanto pacificamente, ha omesso di effettuare una distinta
/successiva costituzione per conto dell'ente nella fase di merito del giudizio svoltasi dopo la trattazione della istanza di sospensiva;
inoltre, nelle udienze della fase di merito dei giudizi sopra richiamati (ossia: udienze
30.11.2022, 22.03.2023, 3.05.2023 per i giudizi RG. 835/2022, 836/2022, udienza del
27.02.2023 per il giudizio 837/2022) nessun legale compariva per la CP_1
[...]
Si segnala che il Regolamento dell'Avvocatura Provinciale, all'art. 2, commi 3 e 4, prevede che “Gli avvocati esercitano le loro funzioni avanti alle autorità giudiziarie secondo le regole proprie della rappresentanza in giudizio;
la procura ad litem è ordinariamente conferita dal presidente della per ogni singolo grado di giudizio;
CP_1
l'art. 5 (assegnazione del patrocinio e delle consulenze) dispone che “L'avvocatura opera in modo unitario. La trattazione degli affari legali, sia di natura contenziosa che consultiva, viene assegnata a ciascun avvocato interno -che ne assume l'esclusiva responsabilità - pagina 55 di 62 dall'Avvocato Responsabile, in forma disgiunta o congiunta, ove dallo stesso ritenuto opportuno necessario, rispettando comunque il criterio dell'alternanza di connessione con procedimenti precedenti ed assicurando un'equilibrata suddivisione del lavoro, ove occorre anche con riferimento alla materia. L'avvocato assegnatario del procedimento giudiziario deve farsi carico in maniera autonoma della predisposizione degli atti propedeutici alla costituzione in giudizio alla promozione della lite e di quelli successivi connessi alla decisione finale”.
La ricorrente (per dimostrare il fatto che non era onerata di depositare alcuna costituzione per la fase di merito) sostiene che la procura alle liti nei tre giudizi indicati era “limitata” alla fase cautelare/di sospensiva, in considerazione del fatto che nelle procure era indicato il riferimento al numero di R.G. del sub procedimento (835-1/22, 836-1/22, 837-1/22).
Tuttavia, si osserva sul punto che nell'atto di delega a firma del Presidente della Provincia
(nn. 42 del 21.07.2022, 49 del 4.08.2022, 48 del 4.08.2022, presente per ciascuno dei tre menzionati giudizi) si legge che la ricorrente era delegata alla azione di costituzione in giudizio dinanzi al Tribunale di OB nel giudizio per “opposizione ad ordinanza ingiunzione”, ivi espressamente richiamata (senza alcuna limitazione alla fase cautelare o di sospensiva); in ogni caso, valutate anche le indicate norme di Regolamento, non vi è dubbio che la ricorrente, quale legale interno dell'ente, assegnatario dei tre giudizi -RG 835/2022, RG n.
836/2022 e RG n. 837/2022 (e non solo dei sub procedimenti)- doveva curare l'acquisizione della procura non solo per la fase cautelare (anche perché si trattava di istanze cautelari di sospensiva avanzate in corso di causa unitamente alla proposizione dell'opposizione, non già di autonomi procedimenti cautelari proposti prima della instaurazione del merito), ma- ovviamente- “anche per la fase di merito”, e provvedere alla costituzione in giudizio dell'Ente
(anche per la fase di merito) e, in ogni caso e soprattutto, partecipare alle udienze dei relativi procedimenti.
Diversamente opinando, non si comprenderebbe quale doveva essere il (diverso?) legale dell'Avvocatura provinciale che avrebbe dovuto farsi carico in maniera autonoma della predisposizione degli atti propedeutici alla costituzione (nel merito), alla promozione della lite e di quelli successivi connessi alla decisione finale (cfr. art. 5 del Regolamento cit.), che avrebbe dovuto occuparsi “del merito” degli indicati giudizi o che avrebbe dovuto partecipare alle udienze della fase di merito, che si sono pacificamente celebrate in assenza di legale in rappresentanza dell'ente.
pagina 56 di 62 Reputa il Tribunale che le giustificazioni addotte dalla ricorrente - relative all'attività comunque svolta in fase cautelare, ai rapporti con il Servizio Ambiente e alla documentazione introdotta, al fatto che la fase di merito non sarebbe stata di propria responsabilità o competenza- non valgano, quindi, ad escludere l'inadempimento contestato.
Peraltro:
-pur volendo tralasciare, per i tre giudizi indicati, il fatto che non vi sia stata per conto dell'Ente una costituzione ad hoc per la fase di merito, distinta e separata rispetto a quella effettuata in fase cautelare (anche considerato il fatto che, trattandosi di giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione, l'ente aveva dovuto -comunque, verosimilmente- provvedere al deposito degli atti relativi all'accertamento, come previsto per legge e come richiesto dal G.I. dei tre giudizi in esame in sede di fissazione della prima udienza);
-pur volendo prescindere dalla concreta utilità o effettiva convenienza per l'ente di effettuare una ulteriore, successiva e specifica costituzione rispetto a quella svolta per la fase di sospensiva (utilità che non si ha modo, comunque, di apprezzare, dato che non sono depositate le comparse di costituzione della relative alla fase cautelare/di CP_1 sospensiva, per cui non si comprende se la difesa dell'ente fosse stata già comunque calibrata anche su profili o questioni di merito);
-pur volendo rimarcare che, come visto, la non è stata considerata o dichiarata CP_1 contumace in quella che viene indicata come “fase di merito”, proprio perché la fase cautelare di sospensiva era stata svolta in corso di causa e proprio perché la si era, CP_1 evidentemente, costituita in occasione della prima udienza fissata per la trattazione della istanza di sospensiva (circostanza non adeguatamente documentata ma, comunque, come detto, pacifica tra le parti);
è, tuttavia, soprattutto la reiterata assenza della ricorrente alle udienze di merito sopra già indicate (conseguente alla mancata attivazione di quanto dovuto per garantire la difesa dell'ente), senza preoccuparsi di verificare le sorti dei giudizi a lei formalmente assegnati o farsi -in ipotesi- sostituire per la partecipazione alle singole udienze, in caso di eventuali impedimenti, ad integrare un profilo di inosservanza dell'obbligo di eseguire le disposizioni inerenti le proprie mansioni e di negligenza nell'assolvimento dei compiti assegnati, rilevante ai sensi dell'art. 71 comma 3 lett. h) e 72, comma 3, lett. f), CCNL, e che ha determinato un effettivo disservizio per l'Amministrazione (e un potenziale nocumento), privandola della possibilità di un contraddittorio pieno in fasi processuali decisive, in violazione dell'art. 72, comma 4, lett. i), CCNL, ad esempio nel corso delle udienze istruttorie del 22.03.2023 (in cui pagina 57 di 62 sono stati escussi i testi dell'opponente) e nel corso delle udienze di discussione del
3.05.2023, per quanto attiene ai giudizi RG. 835 e 836 del 2022.
Emerge quindi l'inadempimento della ricorrente rispetto ai compiti di difesa a lei affidati, nonché la sua condotta negligente nelle fasi processuali indicate, in qualità di avvocato dell'Ente preposto all'Avvocatura Provinciale, titolare di Alta Professionalità, responsabile della propria attività e di tutti gli adempimenti amministrativi e giudiziari necessari e propedeutici alla tempestiva costituzione in giudizio dell'Ente, in tutte le fasi dei procedimenti, con conseguente onere di partecipazione alle udienze.
Per motivi di completezza, si segnala che non rileva, ai fini del presente giudizio, il mancato appello delle sentenze nn. 328/2023 - n. 836/2022 R.G. e 329/2023 - n. 835/2022 R.G., trattandosi di circostanza non oggetto della sanzione disciplinare in esame.
9.2 Quanto al procedimento incardinato dinanzi al Giudice di Pace di Larino, n. 619/2022
R.G., la ricorrente ha rappresentato che il conferimento della procura era avvenuto soltanto il
19.12.2022, dopo un periodo di assenza per malattia (“dal 2.11.2022 in poi”), “su invito dell'Assicurazione a provvedere in sostituzione dell'avvocato designato”; la costituzione era stata pertanto eseguita pochi giorni dopo, in data 22.12.2022, circostanza che, a suo dire, escludeva la configurabilità sia di un'omissione sia di una ipotesi di tardività, non potendo ad essa ritenersi imputabile il ritardo determinato da fattori estranei alla sua sfera di controllo.
Dagli atti di causa risulta che il procedimento innanzi al Giudice di Pace di Larino, RG n.
619/2022, è stato introdotto con atto di citazione notificato il 19.09.2022 e acquisito al protocollo dell'Ente in pari data, con successiva assegnazione all'avv. il 21.09.2022 Pt_2
(cfr. pag. 9 doc. 15 parte resistente). L'udienza di comparizione era fissata in citazione al
29.11.2022 e risulta poi svolta il 6.12.2022; nella udienza indicata la Provincia era dichiarata contumace, come da verbale acquisito;
la costituzione dell'ente risale al 22.12.2022 ed è stata quindi effettuata tardivamente rispetto alla data di udienza.
In questo caso, la ricorrente ha addotto che avrebbe fruito di malattia per circa un mese (“dal
2.11.2022 in poi”); pertanto, sebbene l'assegnazione dell'affare alla medesima fosse intervenuta già a settembre 2022, posto che l'udienza fissata in citazione era il 29.11.2022, data in cui la ricorrente verosimilmente era assente dall'ufficio (sebbene poi l'udienza, in base agli atti di cui si dispone, si sia svolta il 6.12.2022), si stima che la tardiva costituzione non sia
-con certezza- imputabile alla ricorrente, che comunque al rientro in servizio si è attivata per ottenere la procura e si è poi costituita, seppure tardivamente, per l'ente.
pagina 58 di 62 In altri termini, visto il non irrisorio periodo di assenza dall'ufficio della ricorrente per malattia, trattandosi di adempimento (costituzione in giudizio) che non doveva essere necessariamente effettuato dalla ricorrente nella immediatezza della assegnazione dell'incarico (settembre
2022) e che poteva essere effettuato anche successivamente o, comunque, a ridosso della data di prima udienza, posto che neppure è stato sufficientemente chiarito dalla Provincia quando la ricorrente sia utilmente rientrata in servizio (cfr. documenti depositati dalla ricorrente, peraltro di difficile lettura per difetti di scansione), si stima che l'addebito per il giudizio in esame non possa ritenersi con certezza integrato.
9.3 In relazione al giudizio incardinato presso il Tribunale di Larino, n. 427/2022 R.G., la ricorrente ha richiamato il provvedimento con il quale il giudice aveva disposto la riunione al menzionato giudizio di quello n. 812/2022 R.G. e con cui, successivamente, disponeva la revoca della dichiarazione di contumacia della , per cui a proprio avviso CP_1 emergerebbe che l'ente era regolarmente costituito e che, di conseguenza, l'addebito disciplinare relativo a una presunta omissione di difesa doveva ritenersi privo di fondamento.
Si segnala in proposito che: il ricorso ex L. 689/1981 (prot. n. 15230 del 20.07.2022) è stato assegnato alla ricorrente in data 21.07.2022 (cfr. pag. 5 doc. 16 parte resistente); il verbale d'udienza del 5.10.2022 attesta la contumacia della;
con successiva ordinanza CP_1 dell'11.11.2022 è stata disposta la riunione al procedimento n. 427/2022 di quello n.
812/2022, ex art. 274 c.p.c., con rinvio per la discussione all'udienza del 29.11.2023, nel corso della quale è stata revocata la dichiarazione di contumacia.
Da tale sequenza processuale emerge che la mancata tempestiva costituzione della nel proc. n. 427/2022 R.G. si era già consolidata alla data del Controparte_1
5.10.2022, quando l'Ente non risultava costituito né presente in udienza e, quindi, la mancata tempestiva costituzione è addebitabile alla ricorrente, assegnataria del fascicolo. Pertanto, il fatto che, successivamente, il giudizio sia stato riunito ad altro in cui la era costituita CP_1
e che la dichiarazione di contumacia sia stata revocata non determina in venir meno della precedente omissione/inerzia del legale.
In tale quadro, è da tenere ben presente che l'addebito disciplinare non attinge il merito delle difese poi svolte nel fascicolo riunito, né si misura con il “principio di non dispersione” delle prove richiamato dalla ricorrente;
esso verte, più propriamente, sulla mancata tempestiva attivazione delle attività di rappresentanza/difesa dell'ente da parte del legale designato nel pagina 59 di 62 singolo procedimento n. 427/2022 R.G. entro la prima udienza utile, dovere che - alla luce dell'assegnazione del 21.07.2022 - ricadeva sulla . Pt_2
La tesi difensiva, che richiama la riunione dei procedimenti e la successiva revoca della contumacia, non è allora idonea a superare il presupposto fattuale dell'addebito, costituito dalla mancata costituzione in tempo utile per l'udienza del 5.10.2022 in un affare già formalmente assegnato dal 21.07.2022; tale omissione, a prescindere dalla effettiva causazione di danno, esponeva la ad un potenziale pregiudizio. CP_1
9.4 Infine, per quanto attiene al Giudice di Pace di Termoli, n. R.G. 939/2022,
[...]
ha osservato che la difesa dell'ente sarebbe stata assunta da un avvocato Parte_1 incaricato dall'assicurazione, in conformità alle condizioni di polizza e alle comunicazioni del broker, e che, pertanto, in mancanza di un conferimento di mandato in suo favore, non le poteva essere attribuita alcuna responsabilità per la mancata costituzione dell'Ente.
Gli atti di causa evidenziano, tuttavia, che l'affare era stato assegnato alla ricorrente già il
23.09.2022 (cfr. pag. 7 doc. 17 parte resistente) e che, all'udienza fissata per la comparizione, la , pur ritualmente evocata in giudizio, rimaneva contumace, come CP_1 risulta dalla sentenza conclusiva del procedimento depositata in atti del 28.04.2023 (cfr. pag.
11 doc. 17 parte resistente), senza che fosse stata depositata alcuna comparsa da parte del difensore esterno indicato.
La pretesa copertura assicurativa non escludeva l'obbligo di vigilanza e coordinamento in capo all'Avvocatura, nella persona dell'assegnataria dell'affare, , la Parte_1 quale era tenuta a verificare l'effettivo conferimento dell'incarico al legale della compagnia designato e, in mancanza, ad attivarsi per assicurare la rappresentanza dell'Ente.
In definitiva, la mancata costituzione dell'Ente rappresenta un fatto oggettivo, imputabile alla ricorrente nell'ambito dell'incarico affidatole, che riveste rilevanza disciplinare e non trova giustificazione nelle argomentazioni difensive addotte;
ne consegue che, anche per tale contestazione, la sanzione disciplinare si appalesa fondata e va, pertanto, confermata.
10. Deve ora valutarsi la proporzionalità della sanzione irrogata rispetto alle condotte accertate.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la verifica della proporzionalità va condotta non in astratto ma con riguardo a tutte le circostanze concrete, tenendo conto della natura e pagina 60 di 62 gravità delle violazioni, delle mansioni affidate alla dipendente, dell'incidenza organizzativa delle omissioni e dell'elemento soggettivo che le ha caratterizzate.
Nel caso di specie, le omissioni accertate - consistenti nella mancata o intempestiva costituzione in giudizio dell'Ente in più procedimenti a lei assegnati, nonché in plurime assenze alla partecipazione alle udienze - integrano violazioni degli obblighi di diligenza professionale e hanno determinato un obiettivo disservizio o pericolo per l'ente, avendo determinato la contumacia dell'ente, non avendo garantito una tempestiva attivazione della difesa dell'ente, avendo privato l'Amministrazione della possibilità di partecipare attivamente alle fasi processuali sopra ricostruite.
Tali condotte, per la loro pluralità, reiterazione e rilievo oggettivo, non possono essere considerate inadempimenti meramente formali, ma rivelano una non trascurabile carenza di diligenza nell'esercizio delle funzioni affidate e profili omissivi relativi all'adempimento o all'esatto adempimento delle proprie funzioni.
Ne deriva che la sanzione applicata dall'Amministrazione - la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni- nonostante la mancata integrazione dell'addebito esaminato al punto 9.2, risulta comunque proporzionata alla gravità dei fatti accertati, congrua rispetto alle esigenze di tutela dell'Ente, ciò che giustifica l'integrale conferma del provvedimento sanzionatorio prot. n. 23076 del 18.10.2023.
11. Le sanzioni disciplinari applicate alla ricorrente vanno quindi confermate, con le precisazioni relativamente ai singoli addebiti di cui si è detto in parte motiva.
Le spese di lite seguono la regola della preponderante e sostanziale soccombenza della ricorrente e sono liquidate in dispositivo, in applicazione del D.M. 147/2022, facendo riferimento ai valori medi previsti per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale nelle cause di lavoro, con riferimento allo scaglione indeterminabile e alla complessità media della controversia, tenendo conto dell'espletamento di tutte le fasi processuali (studio, introduttiva, istruttoria e decisoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di OB, in persona del Giudice del Lavoro Barbara PREVIATI, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta, in accoglimento parziale del ricorso:
pagina 61 di 62 1.In relazione al ricorso proposto da avverso il provvedimento Parte_1 disciplinare prot. n. 19834/2023 datato 1.09.2023, accerta l'integrazione degli addebiti contestati relativamente alla violazione dell'art. 71 comma 3 del CCNL 2019/2021 e per le giornate del 5.08.2022, 18.08.2022, 19.08.2022, 31.08.2022, 2.09.2022, 27.09.2022,
11.10.2022, 19.10.2022, 9.01.2023 e 3.02.2023, con le precisazioni relative agli orari di cui in parte motiva, mentre dichiara l'insussistenza delle contestazioni limitatamente alle giornate del 3.12.2023 e del 31.01.2023; per l'effetto, conferma la sanzione disciplinare applicata alla dipendente della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per tre giorni;
2. In relazione al ricorso proposto da avverso il provvedimento Parte_1 disciplinare prot. n. 23076 del 18.10.2023, accerta l'integrazione delle contestazioni e delle violazioni ivi contestate, ad eccezione dei fatti relativi al giudizio svoltosi dinanzi al Giudice di
Pace di Larino n. RG. 619/22; per l'effetto, conferma la sanzione disciplinare applicata alla dipendente della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni;
3. Condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1 [...]
, spese che liquida in complessivi € 8.000,00 per compensi professionali, oltre CP_1
IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%.
OB, 22 novembre 2025.
Il Giudice del lavoro
Barbara PREVIATI
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