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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 13/11/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. PA DI Presidente
Dott.ssa AN AO Giudice rel.
Dott.ssa Carla Maglioni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa i iscritta al n. 2618/2025 V.G. promossa da nato a [...] il [...] ( ) titolo di studio: Parte_1 C.F._1 laurea;
professione: impiegato, residente a [...], rappresentato e difeso, dall'Avv. Luca Magni del Foro di Pistoia , presso il cui CodiceFiscale_2 studio in Pistoia, corso Fedi, n. 17 è elettivamente domiciliato, come da mandato rilasciato in atto separato e
nata a [...] il [...] ( ), CP_1 C.F._3 residente a [...], titolo di studio: laurea;
professione: dirigente farmacista-, elettivamente domiciliata in Siena Via del Cavallerizzo n. 1 presso e nello studio dell'Avv. Maria Rita Maccioni dalla quale è rappresentata e difesa per mandato in calce al ricorso
RICORRENTI
CON INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: omologa separazione
CONCLUSIONI PER I RICORRENTI
Voglia il Tribunale
“1) Dichiarare la separazione dei coniugi nato a [...] il [...] Parte_1
( ) e nata a [...] il [...] C.F._1 CP_1
( ) (matrimonio civile contratto il 02.60.2018 nel Comune di Siena C.F._3 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018 dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Siena
2) Dichiarare che i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, libero ciascuno di essi di fissare dove riterrà più opportuno la propria residenza ed il proprio domicilio, le cui eventuali variazioni dovranno sempre essere comunicate all'altro coniuge.
3) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano reciprocamente a qualsiasi pretesa economica per il proprio mantenimento;
4) i figli minori e sono affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori che continueranno ad esercitare sugli stessi la potestà genitoriale. Il padre curerà di comune accordo con la madre l'istruzione, l'educazione e l'assistenza morale di essi e sarà preciso dovere di entrambi i coniugi quello di coltivare nei figli l'affetto ed il rispetto nei confronti dell'altro genitore e dei relativi ascendenti. Le decisioni più importanti nell'interesse dei figli dovranno essere prese congiuntamente dai genitori. I coniugi si impegnano reciprocamente a mantenere tra loro rapporti tali da favorire un clima costruttivo, che consenta loro di adempiere al meglio le rispettive responsabilità genitoriali.
5) La casa coniugale, di proprietà comune tra i coniugi sita in Siena, via Garibaldi, n. 29 viene assegnata alla madre;
i coniugi di comune accordo stabiliscono che i figli minori ed avranno residenza abituale presso la madre mantenendo così Per_1 Per_2 la residenza attuale presso la casa coniugale.
6) I figli minori e saranno collocati a settimane alterne, presso Per_1 Per_2 ciascuno dei genitori. Il genitore con il quale hanno trascorso tutta la settimana compreso il fine settimana li accompagnerà a scuola il lunedì mattina ove li andrà a prendere l'altro genitore con il quale trascorreranno il resto della settimana entrante;
nel corso della settimana, il genitore collocatario dovrà garantire ed agevolare i contatti dei figli con l'altro genitore a mezzo telefono o videochiamata, nonché a favorire -data la tenera età dei bambini- eventuali visite personali che dovranno comunque essere concordate. i genitori si impegnano, previo accordo da prendersi ad inizio di ogni settimana, a consentire ai figli di trascorrere un giorno a settimana con il genitore presso il quale non sono collocati, indicando tendenzialmente, tenendo conto della prassi che già gli stessi stanno favorevolmente sperimentando, la giornata del giovedì nella settimana in cui i ragazzi sono collocati presso la madre e la giornata del mercoledì nella settimana in cui sono collocati presso il padre.
I figli, in periodo scolastico, verranno presi all'uscita da scuola e tenuti fino al mattino successivo allorchè verranno riaccompagnati a scuola, mentre nel periodo non scolastico potranno essere presi anche in orario mattutino seguendo poi la medesima prassi per il ritorno dal genitore collocatario.In ragione della collocazione paritaria nessuno dei coniugi sarà onerato del versamento in favore dell'altro di somme a titolo di mantenimento ordinario, ad eccezione di quanto specificato nel seguente punto n. 7; Laddove il genitore collocatario si trovasse, nella settimana di sua competenza, lontano dalla città con i figli, si impegnerà almeno a favorire i contatti con l'altro genitore con mezzi digitali.
In ogni caso dovrà essere sempre garantito il contatto tra i figli ed il genitore non collocatario almeno una volta al giorno con il favore del genitore collocatario.
Il presente impegno potrà venir meno, salvo accordi presi direttamente fra i genitori, nel periodo delle vacanze estive e nel caso in cui il luogo di vacanza non consenta la visita dell'altro genitore. Per fare un esempio nel caso in cui i bambini siano al mare in toscana con un genitore, l'altro, previo accordo, potrà far visita ai bambini nelle modalità sopradette.
7) Tutte le spese relative ai figli sia ordinarie (e precisamente: mensa scolastica, abbigliamento ordinario, spese di cancelleria intra annuale, con esclusione del vitto) che straordinarie, come da Protocollo presso il Tribunale di Siena, saranno a carico di ciascuno dei genitori in ragione del 50%. Anche in riferimento alle spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo tra i genitori, si richiama quanto previsto nel Protocollo del Tribunale .I rapporti reciproci verranno regolamentati e compensati ogni due mesi previa presentazione delle relative attestazioni di pagamenti.
8) I figli trascorreranno le Festività alternativamente con i genitori, pertanto quando i figli staranno con un genitore per Natale, trascorreranno il Santo Stefano con l'altro, e lo stesso dicasi per l'ultimo dell'anno e l'Epifania, la Pasqua e la Pasquetta. Nel caso in cui la Festa cada nel corso della settimana di collocazione presso l'altro genitore, i figli potranno essere presi la mattina e riportati la sera, salvo diverso accordo;
Ognuno dei genitori potrà trascorrere, in estate, quindici giorni consecutivi con i figli. Detti periodi dovranno essere concordati, in ragione delle rispettive ferie, entro la fine del mese di maggio di ogni anno;
anche durante la quindicina delle vacanze estive il genitore collocatario dovrà garantire ed agevolare i contatti dei figli con l'altro genitore a mezzo telefono o videochiamata, nonché a favorire -data la tenera età dei bambini- eventuali visite personali che dovranno comunque essere concordate, laddove sia possibile.
9) Il rateo del mutuo acceso sulla casa coniugale, fino ad oggi corrisposto dagli stessi in parti uguali, continuerà ad essere pagato da entrambi i coniugi in parti uguali fino alla cessione di cui al successivo punto 11); da tale data il mutuo sarà oggetto di accollo esclusivo e liberatorio (nei confronti dell'altro) in capo a colui che acquista la quota dell'altro coniuge;
10) La signora si impegna a volturare le utenze domestiche a suo nome entro CP_1
e non oltre dieci giorni dall'omologa del presente ricorso;
11) I coniugi riconoscono ed accettano che la casa coniugale ha un valore complessivo di €. 620.000,00. Entro il 30.11.2025 la moglie manifesterà o meno la CP_1 propria intenzione ad acquistare la quota del marito esprimendo la propria volontà a mezzo raccomandata a/r o a mezzo PEC. Scaduto il suddetto termine senza che la moglie abbia manifestato interesse all'acquisto, sarà il marito a poter Parte_1 acquistare la quota della moglie ed il rogito notarile dovrà avvenire entro il 31.08.2026. Alla scadenza del termine del 30.11.2025, le parti stipuleranno il contratto preliminare entro il giorno 15.12.2025. Nel caso neppure il marito voglia acquistare l'immobile, lo stesso sarà ceduto a terzi.
In caso di acquisto da parte del marito, alla data del 31.08.2026 la moglie avrà già lasciato l'immobile libero da cose di sua proprietà e nel pieno possesso dell'acquirente. In ogni caso, nel caso in cui l'immobile venga acquistato da terzi, la moglie si CP_1 impegna a lasciare l'immobile libero entro la data di stipula del rogito notarile. Le parti acconsentono altresì che chi acquisterà l'immobile dovrà riconoscere all'altro coniuge anche un importo pari al 50% del valore degli arredi e di quanto è ivi contenuto. I coniugi si impegnano a far valutare detti arredi onde poter individuare un importo condiviso in epoca antecedente alla vendita.
I coniugi espressamente dichiarano che la sopradetta cessione immobiliare avviene nell'ambito degli accordi di separazione e che tale accordo patrimoniale contenuto nelle presenti condizioni di separazione è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, per cui chiedono che il Tribunale omologhi tale accordo nonché chiedono l'esenzione dalle imposte per i trasferimenti di proprietà.
12) Le spese di lite si intendono integralmente compensate
PUBBLICO MINISTERO: atti trasmessi in data 29.7.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.7.2025 i ricorrenti chiedevano l'omologa della separazione assumendo : di avere contratto matrimonio civile in data 02.06.2018 in Siena- che dal matrimonio sono nati i figli nata a [...] il [...] Persona_3 ed nato a [...] il [...]; - che la signora aveva Persona_4 CP_1 manifestato la propria intenzione di interrompere la relazione e che il coniuge ne aveva preso atto e le parti avevano deciso di interrompere definitivamente la loro relazione coniugale e addivenire alla separazione alle condizioni sopra riportate
Il Tribunale può omologare la separazione alle condizioni riportate in epigrafe, non contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico e all'interesse dei figli minori.
Il P.M. ha ricevuto gli atti in data 29.7 .2025 e non ha presentato conclusioni scritte
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI SIENA
Come sopra composto, definitivamente pronunciando così provvede :
1) Omologa la separazione tra e (generalizzati Parte_1 CP_1 nell'intestazione della presente sentenza) che hanno contratto matrimonio in Siena in data 2.6.2028 trascritto nei Registri di quel Comune al n. 42 parte I dell'anno 2018 alle condizioni riportate in epigrafe .
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Siena di procedere all'annotazione della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, a margine dell'atto di matrimonio e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e successive modificazioni.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Siena , Camera di Consiglio 7.11.2025
Il Presidente
PA DI
Il Giudice rel.est
AN AO
Dispone, ai sensi dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 che , in caso di riproduzione per la diffusione della presente sentenza , le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. PA DI Presidente
Dott.ssa AN AO Giudice rel.
Dott.ssa Carla Maglioni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa i iscritta al n. 2618/2025 V.G. promossa da nato a [...] il [...] ( ) titolo di studio: Parte_1 C.F._1 laurea;
professione: impiegato, residente a [...], rappresentato e difeso, dall'Avv. Luca Magni del Foro di Pistoia , presso il cui CodiceFiscale_2 studio in Pistoia, corso Fedi, n. 17 è elettivamente domiciliato, come da mandato rilasciato in atto separato e
nata a [...] il [...] ( ), CP_1 C.F._3 residente a [...], titolo di studio: laurea;
professione: dirigente farmacista-, elettivamente domiciliata in Siena Via del Cavallerizzo n. 1 presso e nello studio dell'Avv. Maria Rita Maccioni dalla quale è rappresentata e difesa per mandato in calce al ricorso
RICORRENTI
CON INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: omologa separazione
CONCLUSIONI PER I RICORRENTI
Voglia il Tribunale
“1) Dichiarare la separazione dei coniugi nato a [...] il [...] Parte_1
( ) e nata a [...] il [...] C.F._1 CP_1
( ) (matrimonio civile contratto il 02.60.2018 nel Comune di Siena C.F._3 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018 dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Siena
2) Dichiarare che i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, libero ciascuno di essi di fissare dove riterrà più opportuno la propria residenza ed il proprio domicilio, le cui eventuali variazioni dovranno sempre essere comunicate all'altro coniuge.
3) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano reciprocamente a qualsiasi pretesa economica per il proprio mantenimento;
4) i figli minori e sono affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori che continueranno ad esercitare sugli stessi la potestà genitoriale. Il padre curerà di comune accordo con la madre l'istruzione, l'educazione e l'assistenza morale di essi e sarà preciso dovere di entrambi i coniugi quello di coltivare nei figli l'affetto ed il rispetto nei confronti dell'altro genitore e dei relativi ascendenti. Le decisioni più importanti nell'interesse dei figli dovranno essere prese congiuntamente dai genitori. I coniugi si impegnano reciprocamente a mantenere tra loro rapporti tali da favorire un clima costruttivo, che consenta loro di adempiere al meglio le rispettive responsabilità genitoriali.
5) La casa coniugale, di proprietà comune tra i coniugi sita in Siena, via Garibaldi, n. 29 viene assegnata alla madre;
i coniugi di comune accordo stabiliscono che i figli minori ed avranno residenza abituale presso la madre mantenendo così Per_1 Per_2 la residenza attuale presso la casa coniugale.
6) I figli minori e saranno collocati a settimane alterne, presso Per_1 Per_2 ciascuno dei genitori. Il genitore con il quale hanno trascorso tutta la settimana compreso il fine settimana li accompagnerà a scuola il lunedì mattina ove li andrà a prendere l'altro genitore con il quale trascorreranno il resto della settimana entrante;
nel corso della settimana, il genitore collocatario dovrà garantire ed agevolare i contatti dei figli con l'altro genitore a mezzo telefono o videochiamata, nonché a favorire -data la tenera età dei bambini- eventuali visite personali che dovranno comunque essere concordate. i genitori si impegnano, previo accordo da prendersi ad inizio di ogni settimana, a consentire ai figli di trascorrere un giorno a settimana con il genitore presso il quale non sono collocati, indicando tendenzialmente, tenendo conto della prassi che già gli stessi stanno favorevolmente sperimentando, la giornata del giovedì nella settimana in cui i ragazzi sono collocati presso la madre e la giornata del mercoledì nella settimana in cui sono collocati presso il padre.
I figli, in periodo scolastico, verranno presi all'uscita da scuola e tenuti fino al mattino successivo allorchè verranno riaccompagnati a scuola, mentre nel periodo non scolastico potranno essere presi anche in orario mattutino seguendo poi la medesima prassi per il ritorno dal genitore collocatario.In ragione della collocazione paritaria nessuno dei coniugi sarà onerato del versamento in favore dell'altro di somme a titolo di mantenimento ordinario, ad eccezione di quanto specificato nel seguente punto n. 7; Laddove il genitore collocatario si trovasse, nella settimana di sua competenza, lontano dalla città con i figli, si impegnerà almeno a favorire i contatti con l'altro genitore con mezzi digitali.
In ogni caso dovrà essere sempre garantito il contatto tra i figli ed il genitore non collocatario almeno una volta al giorno con il favore del genitore collocatario.
Il presente impegno potrà venir meno, salvo accordi presi direttamente fra i genitori, nel periodo delle vacanze estive e nel caso in cui il luogo di vacanza non consenta la visita dell'altro genitore. Per fare un esempio nel caso in cui i bambini siano al mare in toscana con un genitore, l'altro, previo accordo, potrà far visita ai bambini nelle modalità sopradette.
7) Tutte le spese relative ai figli sia ordinarie (e precisamente: mensa scolastica, abbigliamento ordinario, spese di cancelleria intra annuale, con esclusione del vitto) che straordinarie, come da Protocollo presso il Tribunale di Siena, saranno a carico di ciascuno dei genitori in ragione del 50%. Anche in riferimento alle spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo tra i genitori, si richiama quanto previsto nel Protocollo del Tribunale .I rapporti reciproci verranno regolamentati e compensati ogni due mesi previa presentazione delle relative attestazioni di pagamenti.
8) I figli trascorreranno le Festività alternativamente con i genitori, pertanto quando i figli staranno con un genitore per Natale, trascorreranno il Santo Stefano con l'altro, e lo stesso dicasi per l'ultimo dell'anno e l'Epifania, la Pasqua e la Pasquetta. Nel caso in cui la Festa cada nel corso della settimana di collocazione presso l'altro genitore, i figli potranno essere presi la mattina e riportati la sera, salvo diverso accordo;
Ognuno dei genitori potrà trascorrere, in estate, quindici giorni consecutivi con i figli. Detti periodi dovranno essere concordati, in ragione delle rispettive ferie, entro la fine del mese di maggio di ogni anno;
anche durante la quindicina delle vacanze estive il genitore collocatario dovrà garantire ed agevolare i contatti dei figli con l'altro genitore a mezzo telefono o videochiamata, nonché a favorire -data la tenera età dei bambini- eventuali visite personali che dovranno comunque essere concordate, laddove sia possibile.
9) Il rateo del mutuo acceso sulla casa coniugale, fino ad oggi corrisposto dagli stessi in parti uguali, continuerà ad essere pagato da entrambi i coniugi in parti uguali fino alla cessione di cui al successivo punto 11); da tale data il mutuo sarà oggetto di accollo esclusivo e liberatorio (nei confronti dell'altro) in capo a colui che acquista la quota dell'altro coniuge;
10) La signora si impegna a volturare le utenze domestiche a suo nome entro CP_1
e non oltre dieci giorni dall'omologa del presente ricorso;
11) I coniugi riconoscono ed accettano che la casa coniugale ha un valore complessivo di €. 620.000,00. Entro il 30.11.2025 la moglie manifesterà o meno la CP_1 propria intenzione ad acquistare la quota del marito esprimendo la propria volontà a mezzo raccomandata a/r o a mezzo PEC. Scaduto il suddetto termine senza che la moglie abbia manifestato interesse all'acquisto, sarà il marito a poter Parte_1 acquistare la quota della moglie ed il rogito notarile dovrà avvenire entro il 31.08.2026. Alla scadenza del termine del 30.11.2025, le parti stipuleranno il contratto preliminare entro il giorno 15.12.2025. Nel caso neppure il marito voglia acquistare l'immobile, lo stesso sarà ceduto a terzi.
In caso di acquisto da parte del marito, alla data del 31.08.2026 la moglie avrà già lasciato l'immobile libero da cose di sua proprietà e nel pieno possesso dell'acquirente. In ogni caso, nel caso in cui l'immobile venga acquistato da terzi, la moglie si CP_1 impegna a lasciare l'immobile libero entro la data di stipula del rogito notarile. Le parti acconsentono altresì che chi acquisterà l'immobile dovrà riconoscere all'altro coniuge anche un importo pari al 50% del valore degli arredi e di quanto è ivi contenuto. I coniugi si impegnano a far valutare detti arredi onde poter individuare un importo condiviso in epoca antecedente alla vendita.
I coniugi espressamente dichiarano che la sopradetta cessione immobiliare avviene nell'ambito degli accordi di separazione e che tale accordo patrimoniale contenuto nelle presenti condizioni di separazione è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, per cui chiedono che il Tribunale omologhi tale accordo nonché chiedono l'esenzione dalle imposte per i trasferimenti di proprietà.
12) Le spese di lite si intendono integralmente compensate
PUBBLICO MINISTERO: atti trasmessi in data 29.7.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.7.2025 i ricorrenti chiedevano l'omologa della separazione assumendo : di avere contratto matrimonio civile in data 02.06.2018 in Siena- che dal matrimonio sono nati i figli nata a [...] il [...] Persona_3 ed nato a [...] il [...]; - che la signora aveva Persona_4 CP_1 manifestato la propria intenzione di interrompere la relazione e che il coniuge ne aveva preso atto e le parti avevano deciso di interrompere definitivamente la loro relazione coniugale e addivenire alla separazione alle condizioni sopra riportate
Il Tribunale può omologare la separazione alle condizioni riportate in epigrafe, non contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico e all'interesse dei figli minori.
Il P.M. ha ricevuto gli atti in data 29.7 .2025 e non ha presentato conclusioni scritte
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI SIENA
Come sopra composto, definitivamente pronunciando così provvede :
1) Omologa la separazione tra e (generalizzati Parte_1 CP_1 nell'intestazione della presente sentenza) che hanno contratto matrimonio in Siena in data 2.6.2028 trascritto nei Registri di quel Comune al n. 42 parte I dell'anno 2018 alle condizioni riportate in epigrafe .
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Siena di procedere all'annotazione della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, a margine dell'atto di matrimonio e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e successive modificazioni.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Siena , Camera di Consiglio 7.11.2025
Il Presidente
PA DI
Il Giudice rel.est
AN AO
Dispone, ai sensi dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 che , in caso di riproduzione per la diffusione della presente sentenza , le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi