TRIB
Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 10/10/2025, n. 1045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1045 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO VERBALE DI UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
All'udienza del 10 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, innanzi al Giudice dott.ssa G. CL AG, viene trattata la causa
R.G. n. 1729 dell'anno 2022
Lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti
IL GIUDICE
All'esito della camera di consiglio, decide la causa come da separata sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.,
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Giovanna CL AG, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44 R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. ssa G. CL
AG, all'udienza del 10 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1729 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA nato a [...], l'[...], rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv. Graziano Magliarisi, giusta procura in atti attore
CONTRO
, in persona del legale rappresentante, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Sabina Schifano, giusta procura in atti convenuta
E NEI CONFRONTI DI
nato a [...], il [...], Controparte_2
convenuto contumace
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 10 ottobre 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio la in persona CP_1 Controparte_3
del legale rappresentante, e al fine di ottenere la loro Controparte_2
condanna in solido al pagamento della somma di € 81004,02, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, oltre interessi e rivalutazione, patiti dal medesimo a seguito a un sinistro, verificatosi ad
Agrigento in data 30.01.2021, alle ore 15:00 circa, in Campobello di Licata, lungo la via Edison, allorquando il medesimo stava attraversando la strada, utilizzando le strisce pedonali e sarebbe stato urtato dalla autovettura Fiat
Punto tg. CV259MC, assicurata per la r.c.a. presso la Controparte_1
di proprietà e condotta dal convenuto .
[...] Controparte_2
Costituitasi con comparsa, depositata il 27 dicembre 2022 la società
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3
ha contestato la domanda, chiedendone il rigetto, chiedendo, in subordine, il riconoscimento del concorso di colpa dell'attore e di tener conto di quanto
CP_ percepito da quest'ultimo in seguito al sinistro ed erogato dalll'
ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito, Controparte_2
rimanendo contumace.
La causa, istruita con produzione documentale e con l'interrogatorio formale, all'udienza del 10 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. è stata discussa e e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., previo deposito di note conclusive.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, va, in via preliminare, dichiarata la contumacia di ritualmente Controparte_5
evocato in giudizio e non costituito.
Ancora, sempre in via preliminare, va dato atto della proponibilità e procedibilità della presente azione essendo stata preceduta dalla richiesta risarcitoria stragiudiziale ai sensi dell'art. 148 cod. Ass.., cui è seguita la liquidazione di una somma ( accettata quale acconto) e dall'invio della proposta di negoziazione assistita.
Chiarito ciò e venendo al merito della domanda, osserva il Tribunale che, secondo la regola generale del processo, incombe sull'attore l'onere di provare l'assunto posto a fondamento della pretesa, cioè di provare i fatti che allega e dai quali pretende che derivino conseguenze giuridiche in suo favore.
Nella fattispecie, la domanda è fondata sul fatto che in data 30 gennaio
2021 si sarebbe verificato un sinistro a causa della condotta colposa di
, alla guida di un'autovettura. Controparte_2
Orbene, si ritiene che l'attore non abbia assolto all'onere probatorio sopra specificato.
Innanzitutto, va osservato che la dichiarazione contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto C.I.D. o C.A.I.) resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo e litisconsorte necessario non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice.
Le medesime e identiche considerazioni valgono con riferimento alla confessione giudiziale resa dal convenuto in sede di Controparte_2
interrogatorio formale [cfr. verbale di udienza dell'11 aprile 2025].
A tal proposito va rammentato che – per giurisprudenza ormai consolidata – la dichiarazione confessoria del responsabile del danno, proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733, terzo comma, c.c., in tema di confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti (Cass. civ. n. 1602/2013, n. 6526/2011, n. 739/2001,
n. 20352/2010, n. 16376/2010, n. 12866/2009, n. 9551/2009, n. 1680/2008,
n. 12257/2007, n. 9520/2007 e sez. un., n. 10311/2006).
Nella fattispecie, in mancanza di un rapporto attestante l'intervento di organi di P.S. in occasione dell'incidente, le dichiarazioni del CP_2
avrebbero dovuto essere corroborate, anzitutto, dalla deposizione dell'unico teste indicato da parte attrice, la cui sostituzione non è stata ammessa da questo Giudice.
A tal proposito, proprio con riferimento all'istanza di sostituzione del teste deceduto, reiterata dall'attore nelle note di trattazione scritta depositate il
9 ottobre 2025, va, in primo luogo, ricordato che la prova testimoniale, a pena d'inammissibilità, va dedotta entro il termine perentorio di cui all'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. ( ratione temporis applicabile), con specifica indicazione non solo dei fatti sui quali deve vertere l'escussione ma anche dei nominativi delle persone da interrogare (cfr. Cass. n. 27007/2005), sicchè stante l'inderogabilità del regime delle preclusioni anche istruttorie, che prescinde per il rilievo della sua violazione dell'eventuale eccezione della parte, non può trovare fondamento l'argomento di parte attrice, secondo cui l'erronea indicazione di un teste deceduto non sarebbe imputabile alla parte.
Invero, il richiamo alla presenza di un impedimento incolpevole, induce a ritenere che la possibilità di sostituzione del teste defunto possa essere invocata nel caso in cui il teste sia deceduto nelle more tra il provvedimento di ammissione della prova (o al più tra la data di deposito delle memorie istruttorie) e quella fissata per l'escussione del teste, poichè in tal caso il decesso del teste si pone come evento imprevisto che non può riverberarsi in danno della parte che lo aveva indicato.
A diversa conclusione deve, invece, addivenirsi nella diversa ipotesi in cui il decesso del teste sia anteriore alla data di redazione delle memorie istruttorie di cui all'art. 183 c.p.c. essendo onere della parte interessata verificare che i testi, eventualmente già indicati in occasione della redazione dell'atto introduttivo del giudizio, siano ancora in vita.
Nel caso di specie, l'omissione di tale verifica rende non più incolpevole l'impedimento generato dal decesso del teste, e quindi impedisce di accedere alla richiesta di sostituzione, considerato, peraltro, che tra il decesso del teste
( ottobre 2023) e il deposito della memoria istruttoria ( marzo 2024) è decorso un termine di cinque mesi, da ritenersi congruo al fine effettuare le opportune verifiche.
Sulla scorta di tali ragioni, non avendo l'attore assolto l'onere probatorio sullo stesso incombente, la domanda va rigettata.
Le spese di lite, che si liquidano come in dispositivo secondo i valori tra i minimi e i medi, tenuto conto della non complessità delle difese, del d.m.
55/2014 ss.mm., seguono la soccombenza nei rapporti tra l'attore e la convenuta costituita;
vanno dichiarate irripetibili le spese di lite tra l'attore e il convenuto , stante la contumacia di quest'ultimo. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite, nella contumacia del convenuto ogni contraria istanza, eccezione e difesa Controparte_2
disattesa; definitivamente pronunciando: • Rigetta la domanda;
• Condanna al pagamento delle spese di lite, sostenute dalla Parte_1
convenuta costituita, che liquida in complessivi euro 3800,00 oltre I.V.A. e
C.P.A., se dovute, come per legge e rimborso spese forfettarie;
spese irripetibili nei rapporti tra l'attore e il convenuto contumace.
Così deciso in Agrigento, all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 10 ottobre 2025
Il Giudice
G. CL AG
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Giovanna CL AG, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
All'udienza del 10 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, innanzi al Giudice dott.ssa G. CL AG, viene trattata la causa
R.G. n. 1729 dell'anno 2022
Lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti
IL GIUDICE
All'esito della camera di consiglio, decide la causa come da separata sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.,
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Giovanna CL AG, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44 R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. ssa G. CL
AG, all'udienza del 10 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1729 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA nato a [...], l'[...], rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv. Graziano Magliarisi, giusta procura in atti attore
CONTRO
, in persona del legale rappresentante, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Sabina Schifano, giusta procura in atti convenuta
E NEI CONFRONTI DI
nato a [...], il [...], Controparte_2
convenuto contumace
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 10 ottobre 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio la in persona CP_1 Controparte_3
del legale rappresentante, e al fine di ottenere la loro Controparte_2
condanna in solido al pagamento della somma di € 81004,02, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, oltre interessi e rivalutazione, patiti dal medesimo a seguito a un sinistro, verificatosi ad
Agrigento in data 30.01.2021, alle ore 15:00 circa, in Campobello di Licata, lungo la via Edison, allorquando il medesimo stava attraversando la strada, utilizzando le strisce pedonali e sarebbe stato urtato dalla autovettura Fiat
Punto tg. CV259MC, assicurata per la r.c.a. presso la Controparte_1
di proprietà e condotta dal convenuto .
[...] Controparte_2
Costituitasi con comparsa, depositata il 27 dicembre 2022 la società
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3
ha contestato la domanda, chiedendone il rigetto, chiedendo, in subordine, il riconoscimento del concorso di colpa dell'attore e di tener conto di quanto
CP_ percepito da quest'ultimo in seguito al sinistro ed erogato dalll'
ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito, Controparte_2
rimanendo contumace.
La causa, istruita con produzione documentale e con l'interrogatorio formale, all'udienza del 10 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. è stata discussa e e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., previo deposito di note conclusive.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, va, in via preliminare, dichiarata la contumacia di ritualmente Controparte_5
evocato in giudizio e non costituito.
Ancora, sempre in via preliminare, va dato atto della proponibilità e procedibilità della presente azione essendo stata preceduta dalla richiesta risarcitoria stragiudiziale ai sensi dell'art. 148 cod. Ass.., cui è seguita la liquidazione di una somma ( accettata quale acconto) e dall'invio della proposta di negoziazione assistita.
Chiarito ciò e venendo al merito della domanda, osserva il Tribunale che, secondo la regola generale del processo, incombe sull'attore l'onere di provare l'assunto posto a fondamento della pretesa, cioè di provare i fatti che allega e dai quali pretende che derivino conseguenze giuridiche in suo favore.
Nella fattispecie, la domanda è fondata sul fatto che in data 30 gennaio
2021 si sarebbe verificato un sinistro a causa della condotta colposa di
, alla guida di un'autovettura. Controparte_2
Orbene, si ritiene che l'attore non abbia assolto all'onere probatorio sopra specificato.
Innanzitutto, va osservato che la dichiarazione contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto C.I.D. o C.A.I.) resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo e litisconsorte necessario non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice.
Le medesime e identiche considerazioni valgono con riferimento alla confessione giudiziale resa dal convenuto in sede di Controparte_2
interrogatorio formale [cfr. verbale di udienza dell'11 aprile 2025].
A tal proposito va rammentato che – per giurisprudenza ormai consolidata – la dichiarazione confessoria del responsabile del danno, proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733, terzo comma, c.c., in tema di confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti (Cass. civ. n. 1602/2013, n. 6526/2011, n. 739/2001,
n. 20352/2010, n. 16376/2010, n. 12866/2009, n. 9551/2009, n. 1680/2008,
n. 12257/2007, n. 9520/2007 e sez. un., n. 10311/2006).
Nella fattispecie, in mancanza di un rapporto attestante l'intervento di organi di P.S. in occasione dell'incidente, le dichiarazioni del CP_2
avrebbero dovuto essere corroborate, anzitutto, dalla deposizione dell'unico teste indicato da parte attrice, la cui sostituzione non è stata ammessa da questo Giudice.
A tal proposito, proprio con riferimento all'istanza di sostituzione del teste deceduto, reiterata dall'attore nelle note di trattazione scritta depositate il
9 ottobre 2025, va, in primo luogo, ricordato che la prova testimoniale, a pena d'inammissibilità, va dedotta entro il termine perentorio di cui all'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. ( ratione temporis applicabile), con specifica indicazione non solo dei fatti sui quali deve vertere l'escussione ma anche dei nominativi delle persone da interrogare (cfr. Cass. n. 27007/2005), sicchè stante l'inderogabilità del regime delle preclusioni anche istruttorie, che prescinde per il rilievo della sua violazione dell'eventuale eccezione della parte, non può trovare fondamento l'argomento di parte attrice, secondo cui l'erronea indicazione di un teste deceduto non sarebbe imputabile alla parte.
Invero, il richiamo alla presenza di un impedimento incolpevole, induce a ritenere che la possibilità di sostituzione del teste defunto possa essere invocata nel caso in cui il teste sia deceduto nelle more tra il provvedimento di ammissione della prova (o al più tra la data di deposito delle memorie istruttorie) e quella fissata per l'escussione del teste, poichè in tal caso il decesso del teste si pone come evento imprevisto che non può riverberarsi in danno della parte che lo aveva indicato.
A diversa conclusione deve, invece, addivenirsi nella diversa ipotesi in cui il decesso del teste sia anteriore alla data di redazione delle memorie istruttorie di cui all'art. 183 c.p.c. essendo onere della parte interessata verificare che i testi, eventualmente già indicati in occasione della redazione dell'atto introduttivo del giudizio, siano ancora in vita.
Nel caso di specie, l'omissione di tale verifica rende non più incolpevole l'impedimento generato dal decesso del teste, e quindi impedisce di accedere alla richiesta di sostituzione, considerato, peraltro, che tra il decesso del teste
( ottobre 2023) e il deposito della memoria istruttoria ( marzo 2024) è decorso un termine di cinque mesi, da ritenersi congruo al fine effettuare le opportune verifiche.
Sulla scorta di tali ragioni, non avendo l'attore assolto l'onere probatorio sullo stesso incombente, la domanda va rigettata.
Le spese di lite, che si liquidano come in dispositivo secondo i valori tra i minimi e i medi, tenuto conto della non complessità delle difese, del d.m.
55/2014 ss.mm., seguono la soccombenza nei rapporti tra l'attore e la convenuta costituita;
vanno dichiarate irripetibili le spese di lite tra l'attore e il convenuto , stante la contumacia di quest'ultimo. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite, nella contumacia del convenuto ogni contraria istanza, eccezione e difesa Controparte_2
disattesa; definitivamente pronunciando: • Rigetta la domanda;
• Condanna al pagamento delle spese di lite, sostenute dalla Parte_1
convenuta costituita, che liquida in complessivi euro 3800,00 oltre I.V.A. e
C.P.A., se dovute, come per legge e rimborso spese forfettarie;
spese irripetibili nei rapporti tra l'attore e il convenuto contumace.
Così deciso in Agrigento, all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 10 ottobre 2025
Il Giudice
G. CL AG
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Giovanna CL AG, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44