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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 18/06/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
Il Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco, all'esito della trattazione cartolare del 17 giugno 2025; rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 429 c.p.c.; rilevato che con decreto l'udienza è stata sostituita con lo scambio di note scritte, comunicato alle parti, che non si sono opposte a tale modalità di trattazione;
rilevato che entro il termine fissato le parti hanno depositato note di trattazione scritta;
letti gli atti e le conclusioni rassegnate
P.Q.M.
Pronuncia sentenza ex artt. 127 ter e 429 c.p.c. che viene allegata al presente provvedimento.
Si comunichi,
Lagonegro, 18 giugno 2025
Il Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Antonella Tedesco ha pronunciato ex artt. 127 ter e 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1405 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, vertente tra
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giancarlo Vigliotti, presso il cui studio, in Napoli alla Via Gabriele Jannelli n. 186, è elettivamente domiciliata
OPPONENTE
e
(P.I. , in persona del legale _1 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Maria Teresa
Scarano, presso il cui studio in Sapri alla via G.B. Falcone n. 34, è elettivamente domiciliata
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 02.11.2020, la , in Parte_1
persona del legale rappresentante pt., proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 337/2020 (R.G. 1085/2020) reso dal
Tribunale di Lagonegro in data 11.09.2020 in favore della _1
, in persona del legale rappresentante p.t., per la somma di euro 60400,00 a titolo
[...]
di canoni di affitto di ramo di azienda scaduti e non pagati.
In particolare, la predetta opponente deduceva l'illegittima concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, considerato che per i contratti di locazione ad uso alberghiero, come quello del caso di specie, il Giudice avrebbe dovuto valutare l'inadempimento del conduttore, ai fini della risoluzione o dell'emissione del decreto ingiuntivo esecutivo, alla stregua della non scarsa importanza ex art. 1455 c.c., attesa l'emergenza del Coronavirus.
Pertanto, la concludeva chiedendo all'adito Tribunale, previa Parte_1
sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo, di accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto da parte della a procedere ad _1
esecuzione forzata, con condanna alle spese di lite e al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 09.03.2021, si costituiva in giudizio l'opposta in persona del legale rappresentante _1
p.t., impugnando l'avverso atto ed eccependo: a) l'inammissibilità dell'opposizione, poiché proposta tardivamente oltre i termini di cui all'art. 641 c.p.c.; b) l'infondatezza nel merito dell'opposizione, poiché il mancato pagamento del canone convenuto da parte dell'odierna opponente non poteva ritenersi di scarsa importanza, avendo comportato una notevole alterazione dell'equilibrio e della complessiva economia del contratto, alla luce degli esborsi effettuati dei proprietari per imposte e tasse, oltre che della mancata consegna della polizza fideiussoria a beneficio della
[...]
come convenuto espressamente all'art. 6 del contratto di affitto, _1
nonché della circostanza che nonostante il contratto di fitto di azienda fosse scaduto il
31.12.2020 gli affittuari detenevano ancora, sine titulo, la struttura alberghiera, con gravissimi danni sia all'immobile per mancata manutenzione dello stesso, che per lo sviamento della clientela e per la mancata utilizzazione della struttura da parte del nuovo gestore.
Pertanto, la predetta opposta concludeva chiedendo all'adito Tribunale: di rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto;
di dichiarare inammissibile l'atto di opposizione perché tardivo;
ed in via subordinata, di rigettare l'opposizione. Il tutto con vittoria di spese di lite, da attribuirsi al costituito procuratore di parte dichiaratosi antistatario.
Instaurato correttamente il contraddittorio tra le parti, all'esito dell'udienza del
24.05.2021, tenutasi in modalità cartolare, il Giudice, ritenuto che, a fronte della notificazione del decreto ingiuntivo del 21.9.2020 l'opposizione era stata tempestivamente proposta con atto di citazione notificato il 2.11.2020 e che l'opponente si era tempestivamente costituito iscrivendo la causa a ruolo il 12.11.2020
e vista la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione, non concedeva la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, difettando i gravi motivi ai sensi dell'art. 649 c.p.c., disponeva il mutamento del rito da ordinario a speciale ex art. 426 c.p.c., fissando l'udienza di cui all'art. 420 c.p.c. per il giorno
06.12.2021, concedendo alle parti termine perentorio fino a venti giorni prima dell'udienza per l'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti.
Inoltre, rilevata la mancata instaurazione del tentativo obbligatorio di mediazione assegnava all'opposta termine di 15 giorni per l'avvio del procedimento di mediazione.
All'esito dell'udienza del 06.12.2021, il Giudice, rilevato che il tentativo obbligatorio di mediazione era stato effettuato con esito negativo, rinviava all'udienza del 21.02.2022 per la discussione, con termine alle parti per note conclusive fino a quindici giorni prima dell'udienza.
Mutata la persona fisica del giudicante, dopo ulteriori rinvii allo stato per esigenze di ruolo, la causa viene decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
In primo luogo, va indicato che non è possibile procedere ad interruzione del giudizio come richiesto da parte opponente posto che la morte del legale rappresentante di un ente munito di personalità giuridica non comporta l'interruzione del processo, poiché il concetto di rappresentanza legale, richiamato dall'art. 299 cod. proc. civ., si riferisce soltanto alla rappresentanza dei soggetti incapaci, mentre gli amministratori od i liquidatori di enti muniti di personalità giuridica sono mandatari dell'ente medesimo, in conformità di tutta la struttura e della disciplina legale del rapporto che li lega a questo, sicché è privo di efficacia interruttiva il cambiamento della persona fisica investita della rappresentanza della società o dell'ente, sia nel caso di cambiamento della persona dell'amministratore nello stadio di vita normale dell'ente che nell'ipotesi di passaggio della rappresentanza del medesimo da un amministratore all'altro (Cass.
8584/1994,10534/1998,15735/2004).
Allo stesso modo non si ritiene l'opportunità di procedere alla riunione degli ulteriori giudizi tra le parti stante la mancanza di connessione oggettiva e soggettiva e tenuto conto che i provvedimenti di riunione e separazione di cause costituiscono esercizio del potere discrezionale del giudice, hanno natura ordinatoria e si fondano su valutazioni di mera opportunità (Cass. civ. n. 15706/2001).
Passando al merito della questione, va in primo luogo premesso che la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo determina l'insorgere del dovere di provvedere con le regole della cognizione piena su quanto è stato richiesto con il decreto ingiuntivo, atteso che la cognizione del giudice dell'opposizione non è limitata al solo controllo sulla legittimità o meno dell'emissione del provvedimento monitorio ma, introdotta l'opposizione, tale controllo si estende automaticamente alla sussistenza della relativa pretesa creditoria (in tal caso Sent. Cass. n. 28/2010). Pertanto, nel corso dell'ordinario giudizio di cognizione che si instaura a seguito dell'opposizione, il creditore opposto conserva la qualità di parte attrice in senso sostanziale sulla quale grava il relativo onere probatorio: ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione (convenuto in opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente (attore in opposizione), con la conseguenza che l'onere della prova del credito incombe al creditore opposto, mentre all'opponente spetta solo di provare, secondo le regole generali di cui all'art. 2697 cc, i fatti estintivi, modificativi o impeditivi (in tal senso Sent. Cass. n. 17371/2003).
Orbene, in forza del contratto di affitto di azienda per atto notarile del 15.04.2014 (all. in fascicolo parte opposta) la società era creditrice nei _1
confronti della per la somma di euro 60.400,00 come risultante Parte_1
dal decreto ingiuntivo n. 337/2020 reso dal Tribunale di Lagonegro l'11.09.2020.
Il predetto credito, in particolare, derivava dal canone di locazione convenuto per l'anno 2020 di euro 85.400,00 iva inclusa, da versarsi in due rate, di cui solo euro
25.000,00 erano stati versati a titolo di acconto sulla prima rata, residuando così un credito di euro 17.700,00 per la prima rata e di euro 42.700,00 per la seconda.
Ciò detto, premesso che l'odierno opponente non ha mai contestato l'esistenza del rapporto e tenuto conto della documentazione in atti, lo stesso si ritiene sussistente.
Nel proprio atto introduttivo la parte ha sostenuto che rispetto alla pretesa deve tenersi conto della ritenuta di acconto pari al 60% delle mensilità di Marzo, Aprile e Maggio
2020 pari ad € 10.500,00 e della detenzione di € 15.000,000 quale cauzione da convertire in acconto canoni, a cui aggiungere anche la possibilità di recuperare l'ulteriore della somma di € 8750,00 per l'emergenza sanitaria.
Rispetto a tali eccezioni va chiarito che in tema di locazione e Covid19 ritiene il
Tribunale che, nel contratto di locazione, grava sul proprietario l'obbligo di garantire il godimento del bene e sull'inquilino quello di eseguire la controprestazione economica. Nell'ambito commerciale, la chiusura totale (lockdown) e le misure di restrizione di fatto hanno impedito al conduttore di esercitare l'attività per la quale il bene immobile
è stato locato (si pensi alle finalità della società convenuta). Si viene così a creare uno squilibrio contrattuale: l'inquilino è costretto a versare il corrispettivo senza godere del locale, o meglio, senza poter in esso esercitare l'attività concordata in contratto ovvero esercitandola con un pubblico di avventori quasi inesistente a causa delle limitazioni alla circolazione imposte dalla pandemia;
nondimeno, neppure il proprietario può sfruttare l'immobile, atteso che è occupato dai beni ivi legittimamente allocati dal conduttore e dall'espletamento della relativa attività. Le tesi, in tema, sono state le più disparate;
orbene, la soluzione meglio rispondente alle norme civilistiche rimane quella concordata, ossia il locatore e il conduttore possono decidere, di comune accordo, di rinegoziare il contratto e di rimodulare (al ribasso e per un periodo di tempo limitato)
l'importo del canone per tutta la durata dell'emergenza Covid-19.
Si tratta di una modifica che non è onerosa per i contraenti: l'accordo con il quale si riduce l'affitto, sebbene registrato all'Agenzia delle Entrate, non comporta la corresponsione dell'imposta di registro. Tuttavia si è riscontrato che tale strada è difficilmente praticabile tra le parti in concreto per le ragioni più disparate (soprattutto perché gli interessi contrapposti sono in antitesi e difficilmente riescono a trovare una solozione concordata mediana).
Allora la giurisprudenza, in linea con i principi generali sostenuti da tempo dalla
Suprema Corte, ha ribadito la regola generale secondo cui il conduttore non può astenersi dalla corresponsione del canone o ridurlo unilateralmente;
infatti, tra le obbligazioni gravanti sull'inquilino, v'è quella di versare il corrispettivo (art. 1587 n.
2 c.c.) e la facoltà di astensione dal pagamento solo nell'ipotesi in cui la controprestazione del locatore venga completamente a mancare.
Tuttavia, nel caso dell'emergenza epidemiologica, l'inquilino ha la disponibilità materiale del bene, ma non può giovarsene per ipotetica previsione normativa (cd. lokdown), non già per colpa del locatore. Per tale ragione, non può arbitrariamente decidere di non eseguire la propria prestazione economica. Peraltro le difficoltà economiche non giustificano l'inadempimento (al pagamento del canone): un principio generale del diritto è che il denaro non “perisce” mai, ossia il denaro è sempre in circolazione, pertanto, nelle obbligazioni pecuniarie (come il pagamento dell'affitto), il debitore resta obbligato verso il creditore tanto è vero che l' “impotenza finanziaria” dell'inquilino, sebbene derivante dall'emergenza sanitaria, non rientra nell'impossibilità sopravvenuta (sia essa assoluta o parziale).
Posto ciò, anche l'adozione del 1467 cc non appare adeguato allo scopo, in quanto il conduttore non tende alla risoluzione contrattuale, ma alla conservazione del contratto di locazione a canone inferiore e, comunque, rimodulato.
Posto che il giudizio in oggetto non è volto all'accertamento della risoluzione del contratto, ma alla sola valutazione di legittimità della condanna al pagamento dei canoni relativi al decreto ingiuntivo in oggetto, in assenza di accordo tra le parti, il pagamento dei canoni alla scadenza convenuta costituisce la violazione di una obbligazione primaria ed essenziale scaturente dal contratto, sicché il reiterato e persistente ritardo colpevole può giustificare la risoluzione ove venga ad incidere in modo rilevante sull'equilibrio negoziale, e l'eventuale tolleranza del locatore non può comportare per sé stessa una modificazione della disciplina contrattuale “non potendosi presumere una completa acquiescenza alla violazione di un obbligo contrattuale posto in essere dall'altro contraente, né un consenso alla modificazione suddetta da un comportamento equivoco quale quello di non aver preteso in passato l'osservanza dell'obbligo stesso” (Cfr. Cass. Civ. 18 marzo 2003 n. 3964), per cui non dà diritto al conduttore di corrispondere i canoni a suo comodo e piacimento.
Parte conduttrice, inoltre, avrebbe dovuto produrre in giudizio i DPCM su cui fonda le relative difese in relazione ai vari periodi, in quanto i detti provvedimenti “adottati durante l'emergenza sanitaria e per affrontare la stessa, non assurgono a fonte normativa, essendo, semmai, partecipi della medesima natura delle ordinanze contingibili ed urgenti, le quali – secondo l'orientamento più convincente (...) – sono meri provvedimenti amministrativi generali ma privi di valenza normativa” (cfr.
Consiglio di Stato - sez. IV, 5973/2013; Cassazione SS.UU., 20680/2018) - e sono pertanto esclusi dal principio iura novit curia ed avrebbero dovuto essere prodotti in giudizio dalla parte interessata che su di essa fondava eventuali difese o specifiche domande.
Nel caso in esame, non solo i DPCM non sono stati prodotti in giudizio, ma non risulta in alcun modo provato che le misure restrittive (chiusure totali o parziali del locale ovvero impedimento/restrizione di acceso al pubblico) volte al contenimento dell'emergenza Covid-19 abbiano inciso, rendendola più onerosa, sulla prestazione principale del conduttore che si sostanzia nel pagamento del concordato canone di locazione.
Orbene quanto agli ulteriori pagamenti che sarebbero intervenuti tramite bonifico e cessione di credito imposta (deposito parte opponente del 10.3.2021) parte opposta ha confermato che in data 18.11.2020, la società opponente ha pagato l'importo di €
18.300,00, somma che veniva imputata come da fattura n.2 rimessa alla soc.
[...]
. Parte_1
L'opposta confermava, inoltre, che successivamente operava la cessione di credito di imposta, per € 8.748,00 ed € 9.058,00, come da fatture n. 3 e 4.
Alla luce di ciò residua un credito di euro 24294,00 su cui decorrono gli interessi dalla scadenza dei singoli canoni al saldo.
Quanto all'assegnazione di somme nel corso del giudizio di esecuzione, parte opposta ha indicato che il pignoramento c/o terzi è ancora pendente presso il Tribunale di
Napoli e che allo stato, nessuna somma è stata assegnata alla società . CP_1
Quanto all'eccezione relativa alla cauzione versata va chiarito che secondo la Corte di
Cassazione (sentenza Cassazione Civile n. 20975 del 01/10/2020 e sentenza
Cassazione Civile n. 18069 del 05/07/2019), il deposito cauzionale costituisce una forma di garanzia dell'eventuale obbligazione di risarcimento del danno, in modo tale che il locatore potrà soddisfarsi su di essa ove la controparte abbia cagionato un danno all'immobile. Ciò significa che il locatore non può effettuare la compensazione del canone di locazione con il deposito cauzionale, a meno che il contratto non lo preveda espressamente oppure non ci si rivolga al tribunale per chiederne la ritenzione.
Nel caso di specie posto che rispetto a tale credito vi è contestazione tra le parti
(Giudizio R.G. 1221/2021) alcuna compensazione può operare.
Va, infatti, ricordato che "Qualora nel giudizio finalizzato all'accertamento di un credito sia opposto in compensazione un controcredito oggetto di contemporaneo accertamento in un separato procedimento, il primo giudizio non è suscettibile d'essere sospeso ex art. 295 c.p.c. nelle more della definizione del secondo con provvedimento coperto dal giudicato, ma deve essere, viceversa, deciso nel merito, con il rigetto dell'eccezione di compensazione in esso sollevata" ( Cass. civ., sez. VI, ord. 25 luglio
2022, n. 23167).
Così come ricostruiti i rapporti tra le parti occorre procedere alla revoca del decreto ingiuntivo e alla condanna di parte opponente per la somma residua.
Difatti, se da un lato l'opposizione si appalesa infondata, dall'altro non sembra possibile confermare il decreto ingiuntivo, non potendo lo stesso essere considerato più titolo esecutivo, in quanto parzialmente adempiuto.
Sul punto, può richiamarsi la sentenza della Cassazione Sez. L, n. 21432 del
17/10/2011 secondo cui “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - che, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione - l'opponente che eccepisca l'avvenuto pagamento con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, è gravato del relativo onere probatorio e il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, l'eccezione deve revocare "in toto" il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo”. È evidente, quindi, che nel caso di specie - in cui l'opponente ha provveduto al pagamento parziale della sorte capitale delle somme ingiunte nelle more del giudizio di opposizione – la pretesa dell'opposta è fondata, mentre non lo è l'opposizione.
Tuttavia, essendo venuto meno parte del diritto di credito in ragione dell'adempimento, il decreto ingiuntivo deve essere revocato, ma le spese del procedimento monitorio non possono che gravare sull'opponente unitamente alle spese di questo giudizio (cfr. anche
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7526 del 2007).
In definitiva, il decreto ingiuntivo va revocato e l'opponente va condannato alla somma residua del credito oltre interessi e al pagamento delle spese del monitorio per come liquidate nel decreto ingiuntivo pari a 2135,00 euro per compensi, 406,50 per spese oltre rimborso spese generali iva e cpa come per legge ed oltre alle successive occorrende, nonché alle spese del presente procedimento di opposizione che si liquidano secondo i parametri indicati nel DM 55/2014, per come aggiornati, tenuto conto delle fasi espletate, con applicazione dei minimi per la fase decisoria stante la ripetitività delle questioni affrontate.
Quanto al valore della causa, se la pretesa del creditore è fondata, il giudice liquida le spese in base alla richiesta iniziale - c.d. disputatum (Cass., sentenza n. 22462/2019)
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Revoca il decreto ingiuntivo n. 337/2020, reso dal Tribunale di Lagonegro, nei confronti di in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
• Condanna in persona del legale rappresentante p.t., al Parte_1
pagamento a favore di parte opposta di euro 24294,00 oltre interessi dalla data di scadenza dei singoli canoni e fino al soddisfo;
• Condanna in persona del legale rappresentante p.t., al Parte_1
pagamento a favore di parte opposta delle spese della fase monitoria per come indicate in parte motiva. • Condanna in persona del legale rappresentante p.t., al Parte_1
pagamento delle spese di lite, in favore dell'avv. Maria Teresa Scarano, quale procuratore antistatario di parte opposta, nella misura pari ad euro 6307,00 per compensi professionali, oltre 15% rimb. for., IVA e CPA, come per legge, se dovuti.
Così deciso, in Lagonegro, 18 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Tedesco
SEZIONE CIVILE
TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
Il Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco, all'esito della trattazione cartolare del 17 giugno 2025; rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 429 c.p.c.; rilevato che con decreto l'udienza è stata sostituita con lo scambio di note scritte, comunicato alle parti, che non si sono opposte a tale modalità di trattazione;
rilevato che entro il termine fissato le parti hanno depositato note di trattazione scritta;
letti gli atti e le conclusioni rassegnate
P.Q.M.
Pronuncia sentenza ex artt. 127 ter e 429 c.p.c. che viene allegata al presente provvedimento.
Si comunichi,
Lagonegro, 18 giugno 2025
Il Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Antonella Tedesco ha pronunciato ex artt. 127 ter e 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1405 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, vertente tra
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giancarlo Vigliotti, presso il cui studio, in Napoli alla Via Gabriele Jannelli n. 186, è elettivamente domiciliata
OPPONENTE
e
(P.I. , in persona del legale _1 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Maria Teresa
Scarano, presso il cui studio in Sapri alla via G.B. Falcone n. 34, è elettivamente domiciliata
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 02.11.2020, la , in Parte_1
persona del legale rappresentante pt., proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 337/2020 (R.G. 1085/2020) reso dal
Tribunale di Lagonegro in data 11.09.2020 in favore della _1
, in persona del legale rappresentante p.t., per la somma di euro 60400,00 a titolo
[...]
di canoni di affitto di ramo di azienda scaduti e non pagati.
In particolare, la predetta opponente deduceva l'illegittima concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, considerato che per i contratti di locazione ad uso alberghiero, come quello del caso di specie, il Giudice avrebbe dovuto valutare l'inadempimento del conduttore, ai fini della risoluzione o dell'emissione del decreto ingiuntivo esecutivo, alla stregua della non scarsa importanza ex art. 1455 c.c., attesa l'emergenza del Coronavirus.
Pertanto, la concludeva chiedendo all'adito Tribunale, previa Parte_1
sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo, di accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto da parte della a procedere ad _1
esecuzione forzata, con condanna alle spese di lite e al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 09.03.2021, si costituiva in giudizio l'opposta in persona del legale rappresentante _1
p.t., impugnando l'avverso atto ed eccependo: a) l'inammissibilità dell'opposizione, poiché proposta tardivamente oltre i termini di cui all'art. 641 c.p.c.; b) l'infondatezza nel merito dell'opposizione, poiché il mancato pagamento del canone convenuto da parte dell'odierna opponente non poteva ritenersi di scarsa importanza, avendo comportato una notevole alterazione dell'equilibrio e della complessiva economia del contratto, alla luce degli esborsi effettuati dei proprietari per imposte e tasse, oltre che della mancata consegna della polizza fideiussoria a beneficio della
[...]
come convenuto espressamente all'art. 6 del contratto di affitto, _1
nonché della circostanza che nonostante il contratto di fitto di azienda fosse scaduto il
31.12.2020 gli affittuari detenevano ancora, sine titulo, la struttura alberghiera, con gravissimi danni sia all'immobile per mancata manutenzione dello stesso, che per lo sviamento della clientela e per la mancata utilizzazione della struttura da parte del nuovo gestore.
Pertanto, la predetta opposta concludeva chiedendo all'adito Tribunale: di rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto;
di dichiarare inammissibile l'atto di opposizione perché tardivo;
ed in via subordinata, di rigettare l'opposizione. Il tutto con vittoria di spese di lite, da attribuirsi al costituito procuratore di parte dichiaratosi antistatario.
Instaurato correttamente il contraddittorio tra le parti, all'esito dell'udienza del
24.05.2021, tenutasi in modalità cartolare, il Giudice, ritenuto che, a fronte della notificazione del decreto ingiuntivo del 21.9.2020 l'opposizione era stata tempestivamente proposta con atto di citazione notificato il 2.11.2020 e che l'opponente si era tempestivamente costituito iscrivendo la causa a ruolo il 12.11.2020
e vista la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione, non concedeva la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, difettando i gravi motivi ai sensi dell'art. 649 c.p.c., disponeva il mutamento del rito da ordinario a speciale ex art. 426 c.p.c., fissando l'udienza di cui all'art. 420 c.p.c. per il giorno
06.12.2021, concedendo alle parti termine perentorio fino a venti giorni prima dell'udienza per l'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti.
Inoltre, rilevata la mancata instaurazione del tentativo obbligatorio di mediazione assegnava all'opposta termine di 15 giorni per l'avvio del procedimento di mediazione.
All'esito dell'udienza del 06.12.2021, il Giudice, rilevato che il tentativo obbligatorio di mediazione era stato effettuato con esito negativo, rinviava all'udienza del 21.02.2022 per la discussione, con termine alle parti per note conclusive fino a quindici giorni prima dell'udienza.
Mutata la persona fisica del giudicante, dopo ulteriori rinvii allo stato per esigenze di ruolo, la causa viene decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
In primo luogo, va indicato che non è possibile procedere ad interruzione del giudizio come richiesto da parte opponente posto che la morte del legale rappresentante di un ente munito di personalità giuridica non comporta l'interruzione del processo, poiché il concetto di rappresentanza legale, richiamato dall'art. 299 cod. proc. civ., si riferisce soltanto alla rappresentanza dei soggetti incapaci, mentre gli amministratori od i liquidatori di enti muniti di personalità giuridica sono mandatari dell'ente medesimo, in conformità di tutta la struttura e della disciplina legale del rapporto che li lega a questo, sicché è privo di efficacia interruttiva il cambiamento della persona fisica investita della rappresentanza della società o dell'ente, sia nel caso di cambiamento della persona dell'amministratore nello stadio di vita normale dell'ente che nell'ipotesi di passaggio della rappresentanza del medesimo da un amministratore all'altro (Cass.
8584/1994,10534/1998,15735/2004).
Allo stesso modo non si ritiene l'opportunità di procedere alla riunione degli ulteriori giudizi tra le parti stante la mancanza di connessione oggettiva e soggettiva e tenuto conto che i provvedimenti di riunione e separazione di cause costituiscono esercizio del potere discrezionale del giudice, hanno natura ordinatoria e si fondano su valutazioni di mera opportunità (Cass. civ. n. 15706/2001).
Passando al merito della questione, va in primo luogo premesso che la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo determina l'insorgere del dovere di provvedere con le regole della cognizione piena su quanto è stato richiesto con il decreto ingiuntivo, atteso che la cognizione del giudice dell'opposizione non è limitata al solo controllo sulla legittimità o meno dell'emissione del provvedimento monitorio ma, introdotta l'opposizione, tale controllo si estende automaticamente alla sussistenza della relativa pretesa creditoria (in tal caso Sent. Cass. n. 28/2010). Pertanto, nel corso dell'ordinario giudizio di cognizione che si instaura a seguito dell'opposizione, il creditore opposto conserva la qualità di parte attrice in senso sostanziale sulla quale grava il relativo onere probatorio: ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione (convenuto in opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente (attore in opposizione), con la conseguenza che l'onere della prova del credito incombe al creditore opposto, mentre all'opponente spetta solo di provare, secondo le regole generali di cui all'art. 2697 cc, i fatti estintivi, modificativi o impeditivi (in tal senso Sent. Cass. n. 17371/2003).
Orbene, in forza del contratto di affitto di azienda per atto notarile del 15.04.2014 (all. in fascicolo parte opposta) la società era creditrice nei _1
confronti della per la somma di euro 60.400,00 come risultante Parte_1
dal decreto ingiuntivo n. 337/2020 reso dal Tribunale di Lagonegro l'11.09.2020.
Il predetto credito, in particolare, derivava dal canone di locazione convenuto per l'anno 2020 di euro 85.400,00 iva inclusa, da versarsi in due rate, di cui solo euro
25.000,00 erano stati versati a titolo di acconto sulla prima rata, residuando così un credito di euro 17.700,00 per la prima rata e di euro 42.700,00 per la seconda.
Ciò detto, premesso che l'odierno opponente non ha mai contestato l'esistenza del rapporto e tenuto conto della documentazione in atti, lo stesso si ritiene sussistente.
Nel proprio atto introduttivo la parte ha sostenuto che rispetto alla pretesa deve tenersi conto della ritenuta di acconto pari al 60% delle mensilità di Marzo, Aprile e Maggio
2020 pari ad € 10.500,00 e della detenzione di € 15.000,000 quale cauzione da convertire in acconto canoni, a cui aggiungere anche la possibilità di recuperare l'ulteriore della somma di € 8750,00 per l'emergenza sanitaria.
Rispetto a tali eccezioni va chiarito che in tema di locazione e Covid19 ritiene il
Tribunale che, nel contratto di locazione, grava sul proprietario l'obbligo di garantire il godimento del bene e sull'inquilino quello di eseguire la controprestazione economica. Nell'ambito commerciale, la chiusura totale (lockdown) e le misure di restrizione di fatto hanno impedito al conduttore di esercitare l'attività per la quale il bene immobile
è stato locato (si pensi alle finalità della società convenuta). Si viene così a creare uno squilibrio contrattuale: l'inquilino è costretto a versare il corrispettivo senza godere del locale, o meglio, senza poter in esso esercitare l'attività concordata in contratto ovvero esercitandola con un pubblico di avventori quasi inesistente a causa delle limitazioni alla circolazione imposte dalla pandemia;
nondimeno, neppure il proprietario può sfruttare l'immobile, atteso che è occupato dai beni ivi legittimamente allocati dal conduttore e dall'espletamento della relativa attività. Le tesi, in tema, sono state le più disparate;
orbene, la soluzione meglio rispondente alle norme civilistiche rimane quella concordata, ossia il locatore e il conduttore possono decidere, di comune accordo, di rinegoziare il contratto e di rimodulare (al ribasso e per un periodo di tempo limitato)
l'importo del canone per tutta la durata dell'emergenza Covid-19.
Si tratta di una modifica che non è onerosa per i contraenti: l'accordo con il quale si riduce l'affitto, sebbene registrato all'Agenzia delle Entrate, non comporta la corresponsione dell'imposta di registro. Tuttavia si è riscontrato che tale strada è difficilmente praticabile tra le parti in concreto per le ragioni più disparate (soprattutto perché gli interessi contrapposti sono in antitesi e difficilmente riescono a trovare una solozione concordata mediana).
Allora la giurisprudenza, in linea con i principi generali sostenuti da tempo dalla
Suprema Corte, ha ribadito la regola generale secondo cui il conduttore non può astenersi dalla corresponsione del canone o ridurlo unilateralmente;
infatti, tra le obbligazioni gravanti sull'inquilino, v'è quella di versare il corrispettivo (art. 1587 n.
2 c.c.) e la facoltà di astensione dal pagamento solo nell'ipotesi in cui la controprestazione del locatore venga completamente a mancare.
Tuttavia, nel caso dell'emergenza epidemiologica, l'inquilino ha la disponibilità materiale del bene, ma non può giovarsene per ipotetica previsione normativa (cd. lokdown), non già per colpa del locatore. Per tale ragione, non può arbitrariamente decidere di non eseguire la propria prestazione economica. Peraltro le difficoltà economiche non giustificano l'inadempimento (al pagamento del canone): un principio generale del diritto è che il denaro non “perisce” mai, ossia il denaro è sempre in circolazione, pertanto, nelle obbligazioni pecuniarie (come il pagamento dell'affitto), il debitore resta obbligato verso il creditore tanto è vero che l' “impotenza finanziaria” dell'inquilino, sebbene derivante dall'emergenza sanitaria, non rientra nell'impossibilità sopravvenuta (sia essa assoluta o parziale).
Posto ciò, anche l'adozione del 1467 cc non appare adeguato allo scopo, in quanto il conduttore non tende alla risoluzione contrattuale, ma alla conservazione del contratto di locazione a canone inferiore e, comunque, rimodulato.
Posto che il giudizio in oggetto non è volto all'accertamento della risoluzione del contratto, ma alla sola valutazione di legittimità della condanna al pagamento dei canoni relativi al decreto ingiuntivo in oggetto, in assenza di accordo tra le parti, il pagamento dei canoni alla scadenza convenuta costituisce la violazione di una obbligazione primaria ed essenziale scaturente dal contratto, sicché il reiterato e persistente ritardo colpevole può giustificare la risoluzione ove venga ad incidere in modo rilevante sull'equilibrio negoziale, e l'eventuale tolleranza del locatore non può comportare per sé stessa una modificazione della disciplina contrattuale “non potendosi presumere una completa acquiescenza alla violazione di un obbligo contrattuale posto in essere dall'altro contraente, né un consenso alla modificazione suddetta da un comportamento equivoco quale quello di non aver preteso in passato l'osservanza dell'obbligo stesso” (Cfr. Cass. Civ. 18 marzo 2003 n. 3964), per cui non dà diritto al conduttore di corrispondere i canoni a suo comodo e piacimento.
Parte conduttrice, inoltre, avrebbe dovuto produrre in giudizio i DPCM su cui fonda le relative difese in relazione ai vari periodi, in quanto i detti provvedimenti “adottati durante l'emergenza sanitaria e per affrontare la stessa, non assurgono a fonte normativa, essendo, semmai, partecipi della medesima natura delle ordinanze contingibili ed urgenti, le quali – secondo l'orientamento più convincente (...) – sono meri provvedimenti amministrativi generali ma privi di valenza normativa” (cfr.
Consiglio di Stato - sez. IV, 5973/2013; Cassazione SS.UU., 20680/2018) - e sono pertanto esclusi dal principio iura novit curia ed avrebbero dovuto essere prodotti in giudizio dalla parte interessata che su di essa fondava eventuali difese o specifiche domande.
Nel caso in esame, non solo i DPCM non sono stati prodotti in giudizio, ma non risulta in alcun modo provato che le misure restrittive (chiusure totali o parziali del locale ovvero impedimento/restrizione di acceso al pubblico) volte al contenimento dell'emergenza Covid-19 abbiano inciso, rendendola più onerosa, sulla prestazione principale del conduttore che si sostanzia nel pagamento del concordato canone di locazione.
Orbene quanto agli ulteriori pagamenti che sarebbero intervenuti tramite bonifico e cessione di credito imposta (deposito parte opponente del 10.3.2021) parte opposta ha confermato che in data 18.11.2020, la società opponente ha pagato l'importo di €
18.300,00, somma che veniva imputata come da fattura n.2 rimessa alla soc.
[...]
. Parte_1
L'opposta confermava, inoltre, che successivamente operava la cessione di credito di imposta, per € 8.748,00 ed € 9.058,00, come da fatture n. 3 e 4.
Alla luce di ciò residua un credito di euro 24294,00 su cui decorrono gli interessi dalla scadenza dei singoli canoni al saldo.
Quanto all'assegnazione di somme nel corso del giudizio di esecuzione, parte opposta ha indicato che il pignoramento c/o terzi è ancora pendente presso il Tribunale di
Napoli e che allo stato, nessuna somma è stata assegnata alla società . CP_1
Quanto all'eccezione relativa alla cauzione versata va chiarito che secondo la Corte di
Cassazione (sentenza Cassazione Civile n. 20975 del 01/10/2020 e sentenza
Cassazione Civile n. 18069 del 05/07/2019), il deposito cauzionale costituisce una forma di garanzia dell'eventuale obbligazione di risarcimento del danno, in modo tale che il locatore potrà soddisfarsi su di essa ove la controparte abbia cagionato un danno all'immobile. Ciò significa che il locatore non può effettuare la compensazione del canone di locazione con il deposito cauzionale, a meno che il contratto non lo preveda espressamente oppure non ci si rivolga al tribunale per chiederne la ritenzione.
Nel caso di specie posto che rispetto a tale credito vi è contestazione tra le parti
(Giudizio R.G. 1221/2021) alcuna compensazione può operare.
Va, infatti, ricordato che "Qualora nel giudizio finalizzato all'accertamento di un credito sia opposto in compensazione un controcredito oggetto di contemporaneo accertamento in un separato procedimento, il primo giudizio non è suscettibile d'essere sospeso ex art. 295 c.p.c. nelle more della definizione del secondo con provvedimento coperto dal giudicato, ma deve essere, viceversa, deciso nel merito, con il rigetto dell'eccezione di compensazione in esso sollevata" ( Cass. civ., sez. VI, ord. 25 luglio
2022, n. 23167).
Così come ricostruiti i rapporti tra le parti occorre procedere alla revoca del decreto ingiuntivo e alla condanna di parte opponente per la somma residua.
Difatti, se da un lato l'opposizione si appalesa infondata, dall'altro non sembra possibile confermare il decreto ingiuntivo, non potendo lo stesso essere considerato più titolo esecutivo, in quanto parzialmente adempiuto.
Sul punto, può richiamarsi la sentenza della Cassazione Sez. L, n. 21432 del
17/10/2011 secondo cui “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - che, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione - l'opponente che eccepisca l'avvenuto pagamento con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, è gravato del relativo onere probatorio e il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, l'eccezione deve revocare "in toto" il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo”. È evidente, quindi, che nel caso di specie - in cui l'opponente ha provveduto al pagamento parziale della sorte capitale delle somme ingiunte nelle more del giudizio di opposizione – la pretesa dell'opposta è fondata, mentre non lo è l'opposizione.
Tuttavia, essendo venuto meno parte del diritto di credito in ragione dell'adempimento, il decreto ingiuntivo deve essere revocato, ma le spese del procedimento monitorio non possono che gravare sull'opponente unitamente alle spese di questo giudizio (cfr. anche
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7526 del 2007).
In definitiva, il decreto ingiuntivo va revocato e l'opponente va condannato alla somma residua del credito oltre interessi e al pagamento delle spese del monitorio per come liquidate nel decreto ingiuntivo pari a 2135,00 euro per compensi, 406,50 per spese oltre rimborso spese generali iva e cpa come per legge ed oltre alle successive occorrende, nonché alle spese del presente procedimento di opposizione che si liquidano secondo i parametri indicati nel DM 55/2014, per come aggiornati, tenuto conto delle fasi espletate, con applicazione dei minimi per la fase decisoria stante la ripetitività delle questioni affrontate.
Quanto al valore della causa, se la pretesa del creditore è fondata, il giudice liquida le spese in base alla richiesta iniziale - c.d. disputatum (Cass., sentenza n. 22462/2019)
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Revoca il decreto ingiuntivo n. 337/2020, reso dal Tribunale di Lagonegro, nei confronti di in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
• Condanna in persona del legale rappresentante p.t., al Parte_1
pagamento a favore di parte opposta di euro 24294,00 oltre interessi dalla data di scadenza dei singoli canoni e fino al soddisfo;
• Condanna in persona del legale rappresentante p.t., al Parte_1
pagamento a favore di parte opposta delle spese della fase monitoria per come indicate in parte motiva. • Condanna in persona del legale rappresentante p.t., al Parte_1
pagamento delle spese di lite, in favore dell'avv. Maria Teresa Scarano, quale procuratore antistatario di parte opposta, nella misura pari ad euro 6307,00 per compensi professionali, oltre 15% rimb. for., IVA e CPA, come per legge, se dovuti.
Così deciso, in Lagonegro, 18 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Tedesco