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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 16/09/2025, n. 1055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1055 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Giorgia Marcatajo, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive di udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al nr° 1132/2021 R.G.L.
PROMOSSA DA
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Mauro Piazza ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Trabia in Via Turturici n.4/6, giusta procura in atti;
-ricorrente-
CONTRO
, N.Q DI TITOLARE DELLA DITTA INDIVIDUALE Controparte_1
“ ” Controparte_2
- resistente contumace-
OGGETTO: differenze retributive
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 07.05.2021, il ricorrente indicato in epigrafe conveniva in giudizio n.q di titolare della ditta individuale “ Controparte_1 [...] ” e, premesso di aver lavorato alle sue dipendenze dal 13 novembre Controparte_2
2015 al mese di luglio 2018, con le mansioni di , con contratto part-time, e di CP_3
aver di fatto lavorato dal lunedì alla domenica per 8 ore giornaliere dalle ore 08.00 alle ore 14.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00, di aver percepito una retribuzione settimanale di €. 200,00, lamentava di avere percepito una retribuzione inferiore a quella prevista dal C.C.N.L. di categoria, di cui invocava l'applicazione e di non aver avuto corrisposto la 13^ mensilità, il compenso per il lavoro straordinario e festivo svolto, l'indennità sostituiva delle ferie non godute e il TFR.
Concludeva, pertanto, chiedendo di accertare e dichiarare che “il sig Controparte_1
titolare della ditta individuale Al Forno di Tuzzolino Roberto era datore di lavoro del ricorrente;
• accertare e dichiarare che il ricorrente ha prestato attività lavorativa ful time alle dipendenze del sig. dal 13/11/15 al mese di luglio 2018 Controparte_1
con la mansione di fattorino;
• accertare e dichiarare che le mansioni svolte dall'odierno ricorrente sono correttamente inquadrabili in quelle di un lavoratore nel personale dipendente operante nei servizi alimentari e panificazione ccnl;
• conseguentemente condannare il sig a corrispondere all'odierno Controparte_1
ricorrente la somma complessiva di € 18.708,62 a titolo di differenze retributive, maggiorazione per lavoro straordinario, ratei di 13ª mensilità, festività, indennità sostituiva delle ferie e dei permessi non goduti e T.F.R., o in quella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, rivalutando ed accertando preventivamente le somme che dovranno essere versate all'istituto di previdenza quale per le rispettive mensilità durante le quali CP_4
l'odierno ricorrente ha prestato servizio alle dipendenze del sig. ; Controparte_1
con condanna alla refusione delle spese del giudizio” (cfr. conclusioni del ricorso).
Sebbene regolarmente citato, non si costituiva in giudizio la parte resistente, della quale pertanto, va dichiarata la contumacia.
La causa, istruita mediante l'escussione dei testi amessi, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 09.07.2025 per il deposito di note. ***
Il ricorso è infondato e, come tale, va respinto.
Ed invero, il ricorrente, sul quale gravava il relativo onere, non ha fornito una prova rigorosa della modalità di svolgimento del rapporto di lavoro dedotto in giudizio.
Secondo il condivisibile e consolidato orientamento della giurisprudenza, in base al principio sancito dall'art. 2967 c.c., spetta al lavoratore che chieda il riconoscimento del compenso per lavoro straordinario, fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente previsti, configurandosi lo svolgimento di lavoro “in eccedenza” rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata, così come il diritto postulato a titolo di differenze retributive trova la sua causa genetica in un rapporto di lavoro svolto in eccesso rispetto a quello la cui retribuzione è stata riconosciuta dalla ricorrente.
La relativa prova, di conseguenza, va fornita in modo pieno e rigoroso dal lavoratore, su cui grava l'onere – il cui positivo assolvimento è apprezzamento rimesso al giudice di merito – di provare non solo lo svolgimento di lavoro straordinario, ma anche la sua effettiva consistenza. Sicché, secondo il costante insegnamento della Corte di legittimità, “il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice”, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso (cfr., per tutte, Cass. 3 febbraio 2005, n. 2144, Cass. 29 gennaio 2003, n.
1389 e Cass. 14 agosto 1998, n. 8006).
Tanto premesso, la prova delle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro che parte ricorrente ha posto a base delle proprie domande non può dirsi raggiunta sia in considerazione dell'istruttoria svolta (considerato che il teste escusso ha riferito, molto genericamente, di un'attività svolta dal ricorrente all'interno dell'esercizio commerciale del convenuto).
Ed invero, il teste ha dichiarato “Conosco il sig. dal Testimone_1 Parte_1
2015, quando lavorava presso il panificio “ ” di sito in CP_2 Controparte_1 Trabia frazione San Nicola e mi portava il pane. Confermo che il sig. ha Parte_1
lavorato presso il detto panificio per tre anni, dal 2015 al 2018 e lavorava tutti i giorni della settimana mattina e pomeriggio e la domenica solo la mattina”. A.D.R: “Il sig.
svolgeva l'attività di fattorino consistente nel distribuire il pane per le vie Parte_1
del paese porta a porta” (cfr. verbale di udienza del 31.10.2024 - Got Parla).
Orbene, è evidente che la prova testimoniale svolta non ha permesso di acclarare l'espletamento di un'attività lavorativa full time del ricorrente in favore del , CP_1
né ha dimostrato il numero di ore effettivamente lavorate sì da ritenere fondata la domanda avente ad oggetto le relative differenze retributive a tale titolo maturate.
In conclusione, quindi, le pretese economiche del ricorrente vanno respinte per infondatezza.
Le spese di lite, stante la contumacia già dichiarata, devono ritenersi irripetibili.
Si liquidano, infine, con separato decreto le spese per la difesa tecnica di parte ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando;
- rigetta il ricorso;
- spese di lite irripetibili;
- liquida con separato decreto le spese per la difesa tecnica di parte ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio.
Così deciso, il 16.09.2025.
IL GIUDICE
Giorgia Marcatajo
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Giorgia Marcatajo, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive di udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al nr° 1132/2021 R.G.L.
PROMOSSA DA
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Mauro Piazza ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Trabia in Via Turturici n.4/6, giusta procura in atti;
-ricorrente-
CONTRO
, N.Q DI TITOLARE DELLA DITTA INDIVIDUALE Controparte_1
“ ” Controparte_2
- resistente contumace-
OGGETTO: differenze retributive
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 07.05.2021, il ricorrente indicato in epigrafe conveniva in giudizio n.q di titolare della ditta individuale “ Controparte_1 [...] ” e, premesso di aver lavorato alle sue dipendenze dal 13 novembre Controparte_2
2015 al mese di luglio 2018, con le mansioni di , con contratto part-time, e di CP_3
aver di fatto lavorato dal lunedì alla domenica per 8 ore giornaliere dalle ore 08.00 alle ore 14.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00, di aver percepito una retribuzione settimanale di €. 200,00, lamentava di avere percepito una retribuzione inferiore a quella prevista dal C.C.N.L. di categoria, di cui invocava l'applicazione e di non aver avuto corrisposto la 13^ mensilità, il compenso per il lavoro straordinario e festivo svolto, l'indennità sostituiva delle ferie non godute e il TFR.
Concludeva, pertanto, chiedendo di accertare e dichiarare che “il sig Controparte_1
titolare della ditta individuale Al Forno di Tuzzolino Roberto era datore di lavoro del ricorrente;
• accertare e dichiarare che il ricorrente ha prestato attività lavorativa ful time alle dipendenze del sig. dal 13/11/15 al mese di luglio 2018 Controparte_1
con la mansione di fattorino;
• accertare e dichiarare che le mansioni svolte dall'odierno ricorrente sono correttamente inquadrabili in quelle di un lavoratore nel personale dipendente operante nei servizi alimentari e panificazione ccnl;
• conseguentemente condannare il sig a corrispondere all'odierno Controparte_1
ricorrente la somma complessiva di € 18.708,62 a titolo di differenze retributive, maggiorazione per lavoro straordinario, ratei di 13ª mensilità, festività, indennità sostituiva delle ferie e dei permessi non goduti e T.F.R., o in quella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, rivalutando ed accertando preventivamente le somme che dovranno essere versate all'istituto di previdenza quale per le rispettive mensilità durante le quali CP_4
l'odierno ricorrente ha prestato servizio alle dipendenze del sig. ; Controparte_1
con condanna alla refusione delle spese del giudizio” (cfr. conclusioni del ricorso).
Sebbene regolarmente citato, non si costituiva in giudizio la parte resistente, della quale pertanto, va dichiarata la contumacia.
La causa, istruita mediante l'escussione dei testi amessi, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 09.07.2025 per il deposito di note. ***
Il ricorso è infondato e, come tale, va respinto.
Ed invero, il ricorrente, sul quale gravava il relativo onere, non ha fornito una prova rigorosa della modalità di svolgimento del rapporto di lavoro dedotto in giudizio.
Secondo il condivisibile e consolidato orientamento della giurisprudenza, in base al principio sancito dall'art. 2967 c.c., spetta al lavoratore che chieda il riconoscimento del compenso per lavoro straordinario, fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente previsti, configurandosi lo svolgimento di lavoro “in eccedenza” rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata, così come il diritto postulato a titolo di differenze retributive trova la sua causa genetica in un rapporto di lavoro svolto in eccesso rispetto a quello la cui retribuzione è stata riconosciuta dalla ricorrente.
La relativa prova, di conseguenza, va fornita in modo pieno e rigoroso dal lavoratore, su cui grava l'onere – il cui positivo assolvimento è apprezzamento rimesso al giudice di merito – di provare non solo lo svolgimento di lavoro straordinario, ma anche la sua effettiva consistenza. Sicché, secondo il costante insegnamento della Corte di legittimità, “il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice”, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso (cfr., per tutte, Cass. 3 febbraio 2005, n. 2144, Cass. 29 gennaio 2003, n.
1389 e Cass. 14 agosto 1998, n. 8006).
Tanto premesso, la prova delle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro che parte ricorrente ha posto a base delle proprie domande non può dirsi raggiunta sia in considerazione dell'istruttoria svolta (considerato che il teste escusso ha riferito, molto genericamente, di un'attività svolta dal ricorrente all'interno dell'esercizio commerciale del convenuto).
Ed invero, il teste ha dichiarato “Conosco il sig. dal Testimone_1 Parte_1
2015, quando lavorava presso il panificio “ ” di sito in CP_2 Controparte_1 Trabia frazione San Nicola e mi portava il pane. Confermo che il sig. ha Parte_1
lavorato presso il detto panificio per tre anni, dal 2015 al 2018 e lavorava tutti i giorni della settimana mattina e pomeriggio e la domenica solo la mattina”. A.D.R: “Il sig.
svolgeva l'attività di fattorino consistente nel distribuire il pane per le vie Parte_1
del paese porta a porta” (cfr. verbale di udienza del 31.10.2024 - Got Parla).
Orbene, è evidente che la prova testimoniale svolta non ha permesso di acclarare l'espletamento di un'attività lavorativa full time del ricorrente in favore del , CP_1
né ha dimostrato il numero di ore effettivamente lavorate sì da ritenere fondata la domanda avente ad oggetto le relative differenze retributive a tale titolo maturate.
In conclusione, quindi, le pretese economiche del ricorrente vanno respinte per infondatezza.
Le spese di lite, stante la contumacia già dichiarata, devono ritenersi irripetibili.
Si liquidano, infine, con separato decreto le spese per la difesa tecnica di parte ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando;
- rigetta il ricorso;
- spese di lite irripetibili;
- liquida con separato decreto le spese per la difesa tecnica di parte ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio.
Così deciso, il 16.09.2025.
IL GIUDICE
Giorgia Marcatajo