Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 11/06/2025, n. 1122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1122 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. 492/2022 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela
Damiani, all'udienza del 11/06/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliato in Tropea, via IV Novembre, n. 13, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Elena Cortese (PEC: che lo rappresenta e Email_1 difende giusta procura generale alle liti in atti.
RICORRENTE
e
, IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE Controparte_1
PRO TEMPORE, elettivamente domiciliata in Paola (CS), via Falcone e Borsellino, n. 4, presso lo studio dell'avv. Antonio Cavallo (PEC: che la rappresenta e Email_2 difende giusta procura in atti.
RESISTENTE
e
IN DEL Controparte_2 CP_3
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E.P.
Murmura, snc, presso l'avv. Gianfranco Esposito (PEC:
t) che lo rappresenta e difende giusta procura Email_3 generale alle liti in atti.
1
Oggetto: Impugnazione intimazione di pagamento.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 04/03/2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n.
13920219001578823, notificata il 5.02.2022, cui sono sottesi gli avvisi di addebito aventi n.
43920140000585463; 43920150000888609; 43920160000597961; 43920160000959146;
43920170000795668; 4392018000079757; 43920190001193918, riferiti a pretese contributive per il periodo intercorrente fra il 2013 e il 2019. Il ricorrente deduceva l'omessa ricezione degli avvisi di addebito suddetti e, in ogni caso, l'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione.
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “in via preliminare sospendere, inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, nonché dei ruoli recati dagli avvisi di addebito riferiti a crediti dell stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio CP_2 che verrebbe arrecato al ricorrente da un'eventuale iscrizione ipotecaria pari al doppio della somma richiesta e da un'eventuale esecuzione diretta ad ottenere somme che risultano essere prescritte stante l'espressa previsione normativa di cui all'art 3 commi 9 - 10 della Legge n. 335 dell'8 agosto
1995; Nel MERITO 1. ACCERTARE E DICHIARARE la nullità dell'atto impugnato intimazione di pagamento, nonché dei ruoli recati dagli avvisi di addebito riferiti a crediti dell per CP_2 nullità/mancata notifica e comunque per pervenuta prescrizione degli atti presupposti, nonché per tutti i motivi esposti in ricorso;
2. ACCERTARE E DICHIARARE la nullità dell'atto impugnato, intimazione di pagamento, nonché dei ruoli recati dagli avvisi di addebito riferiti a crediti dell CP_2
e di ogni atto precedente e successivo impugnata per insussistenza del credito di natura contributiva relativo alla cartella da cui trae origine l'atto impugnato;
per l'effetto 3. CONDANNARE il convenuto al pagamento delle spese legali oltre al risarcimento di tutti i danni cagionati all'odierno ricorrente, per i motivi tutti di cui al presente atto, dichiarare la illegittimità dell'iscrizione a ruolo con conseguente sgravio delle sanzioni richieste. Con vittoria di spese e competenze di causa da distrarsi a favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.”
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e , contestando CP_2 CP_4 le pretese di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite.
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda si espone a dichiarazione di parziale cessazione della materia del contendere, di parziale accoglimento e di rigetto, nel resto.
2. L'azione qui proposta ha a oggetto l'accertamento della non debenza delle pretese creditorie riportate dall'intimazione di pagamento impugnata in via principale, in ragione dell'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione.
3. Deve osservarsi, al riguardo, come – vertendosi, appunto, in materia di contributi previdenziali
– il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi all'1 gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione.
3.1. Infatti, “L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
3 4. L'ente previdenziale ha documentato di aver validamente notificato al ricorrente tutti gli avvisi di addebito pure contestati, nelle date di seguito indicate:
- l'avviso di addebito n. 43920140000585463 è stato notificato il 22.09.2014;
- l'avviso di addebito n. 43920150000888609 è stato notificato il 22.01.2016;
- l'avviso di addebito n. 43920160000597961 è stato notificato il 25.10.2016;
- l'avviso di addebito n. 43920160000959146 è stato notificato il 18.11.2016;
- l'avviso di addebito n. 43920170000795668 è stato notificato il 7.02.2018 (per compiuta giacenza);
- l'avviso di addebito n. 4392018000079757 è stato notificato il 10.01.2019;
- l'avviso di addebito n. 43920190001193918 è stato notificato il 17.02.2020.
5. Occorre, preliminarmente segnalare, che l'Ente previdenziale ha provveduto a stralciare ex lege
(art. 1, commi da 220 e 230, della L. n. 197/2022) integralmente, i crediti riportati dall'avviso di addebito n. 43920140000585463 e parzialmente (lasciando un residuo di importo pari a
1.155,78€) i crediti riportati dall'avviso di addebito n. 43920150000888609.
5.1. Infatti, già l'art. 4, comma 1, d.l. 119/2018, convertito – con modificazioni – dalla l. 136/2018, riportava come «I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati» e recentemente la Legge di bilancio 2023 (art. 1, CCXXII c., l.
197/2022 ai sensi del quale: «Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge
30 dicembre 2018, n. 145 …. >>), estende la caducazione ope legis a tutti i crediti - entro i mille euro – affidati al riscossore sino al 2015.
5.2. Non si tralasci, inoltre, di considerare, peraltro, come – secondo Cass., Sez. V Civ., sent. n.
22018/2020 – «Tre [siano] i fattori richiesti per individuare i debiti oggetto di stralcio: 1) la sorte
4 capitale;
2) gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo;
3) le sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Il limite di valore si riferisce pertanto ai debiti di importo residuo comprensivi di sorte capitale, interessi e sanzioni.
Non si tiene conto, “invece, degli interessi di mora e dell'aggio della riscossione. Tale limite è riferito al “singolo carico affidato”, sicché nell'ambito operativo della norma rientrano tutte quelle cartelle, anche di importo complessivo ben superiore a € 1000,00, il cui singolo carico affidato all'agente della riscossione non superi l'importo di mille euro. Per “carico” si intende, infatti, la singola partita di ruolo, cioè l'insieme dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi accessori. Ne discende che oggetto del condono è il singolo debito e non l'importo complessivo della cartella»: requisiti tutti riscontrabili nella specie.
6. Inoltre, l' ha documentato di aver provveduto a sgravare, con conseguente Controparte_5 annullamento dei crediti, riporti dagli avvisi di addebito n. 4392018000079757 e
43920190001193918, in ragione della tardiva apprensione della cessazione dell'attività svolta dal ricorrente.
7. Per tali ragioni, limitatamente a tali avvisi di addebito si dichiara la cessazione della materia del contendere.
8. Si segnala, altresì, che il Concessionario ha dedotto e documentato di aver notificato al ricorrente delle richieste di pagamento, richiamanti gli avvisi di addebito in contestazione. Essi sono:
- l'intimazione di pagamento n. 13920169001414950000, contenente solo l'avviso di addebito n. 43920140000585463, notificata il 1.03.2016;
- l'intimazione di pagamento n. 13920219001578823000, contenente tutti gli avvisi di addebito impugnati, notificata il 4.02.2022 a familiare convivente. Tale notifica risulta validamente eseguita, in virtù è ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui tale modalità di notifica non è disciplinata dalle disposizioni in materia di notifiche a mezzo posta di atti giudiziari di cui alla l. n. 890/1992 quanto piuttosto dal regolamento sui servizi postali di cui al D.M. 1.10.2008
(cfr., sul tema, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 6395 del 19/03/2014; n. 4567 del 06/03/2015, Sez. 6 - 3,
Sentenza n. 12351 del 15/06/2016, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12083 del 13/06/2016, Ordinanza n. 25128 del 2013), con la conseguenza che in caso di omesso invio di raccomandata informativa per l'ipotesi di ricevimento del plico da persona diversa dal destinatario, non si debba rispettare altra formalità che quella della sottoscrizione dell'avviso da parte del consegnatario (v., Sentenza n. 11708 del
27/05/2011, ove, in particolare, si legge: “La cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, anche direttamente da parte del Concessionario mediante
5 raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina del D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se, come nella specie, manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata"; v. anche da ultimo Ordinanza n. 10037 del
10/04/2019).
Nondimeno, recentemente si è andato consolidando anche l'insegnamento secondo il quale, stante l'applicabilità del solo regolamento sui servizi postali di cui al D.M. 1.10.2008, neppure è necessario ai fini della validità della notifica l'invio della raccomandata informativa in caso di irreperibilità relativa del destinatario.
Si veda in tal senso quanto recentemente affermato dalla S. C. di Cassazione nella sentenza n.38548 del 06/12/2021, le cui argomentazioni vale la pena richiamare: “le norme concernenti il servizio postale ordinario non prevedono, a differenza della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7, che si renda necessario l'invio della raccomandata informativa del deposito degli atti notificati all'ufficio postale.
Pertanto, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone abilitate a ricevere l'atto, il regolamento postale (D.M. 1 ottobre
2008), contenente la disciplina del servizio postale ordinario, si limita a prevedere che gli "invii a firma" (tra cui le raccomandate) che non sia stato possibile recapitare per assenza del destinatario o di altra persona abilitata al ritiro vengano consegnati presso l'ufficio postale di distribuzione (art. 24), ove i medesimi rimangono in giacenza per trenta giorni con decorrenza dal giorno successivo al rilascio dell'avviso di giacenza (art. 25); nessuna disposizione di detto regolamento conteneva, quindi, una regola analoga a quella dettata in materia di notifiche effettuate a mezzo posta dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, comma 4, sul momento in cui si dovesse ritenere pervenuto al destinatario un atto, che l'agente postale avesse depositato in giacenza presso l'ufficio postale a causa della impossibilità di recapitarlo per l'assenza del medesimo destinatario o di altra persona abilitata.
Quindi, nel caso di specie, per il perfezionamento della notifica con il meccanismo della c.d. "compiuta giacenza", deve farsi ricorso, in via analogica, alla regola dettata dalla L. 20 novembre 1982, n. 890,
6 art. 8, comma 4, secondo cui: "La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al comma 2 ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore". Peraltro, poiché il citato regolamento del servizio di recapito non prevede la spedizione di una raccomandata contenente l'avviso di giacenza, ma soltanto il "rilascio dell'avviso di giacenza", la regola da applicare per individuare la data di perfezionamento della notifica L. 20 novembre 1982,
n. 890, ex art. 14, in caso di mancato recapito della raccomandata all'indirizzo del destinatario, è quella che la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza (o, nel caso o in cui l'agente postale abbia, ancorché non tenuto, trasmesso l'avviso di giacenza tramite raccomandata, dalla data di spedizione di quest'ultima), ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore” (Cfr., in tal senso, anche Cass., Sez. 5, 28 maggio 2020, n. 10131; Cass., Sez.
5, 21 settembre 2020, n. 19680; Cass., Sez. 5, 24 dicembre 2020, n. 29504; Cass., Sez. 5, 24 marzo
2021, n. 8187; Cass., Sez. 6"-5, 13 maggio 2021, n. 12920).
Ne' tale soluzione sulla c.d. "notifica postale diretta" risulta essere contraddetta dalla recente pronunzia delle Sezioni Unite n. 10012 del 15 aprile 2021, che ha sì affermato la necessità di produrre in giudizio l'avviso di ricevimento contenente la comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.) per l'ipotesi di irreperibilità "relativa" del destinatario, ma con riguardo alle notifiche degli atti impositivi e degli atti processuali eseguite ex L. 20 novembre 1982, n. 890 (cfr. per una tale lettura, Cass. n.38548 del
06/12/2021 cit.).
7.1. Tali richieste di pagamento devono considerarsi atti interruttivi della prescrizione, rappresentativi di una nuova data da cui far decorrere il quinquennio prescrizionale.
8. Sulla base di quanto detto, il ricorso può trovare accoglimento limitatamente alla questione sollevata in relazione all'avviso di addebito n. 43920150000888609, nella parte residua dei crediti non sottoposti a stralcio ex lege, perché dalla data di notifica del medesimo avviso (22.01.2016) a quella di notifica dell'intimazione di pagamento (4.02.2022) è decorso il termine quinquennale di prescrizione, provocando l'estinzione dei crediti.
9. Nel resto, la domanda è infondata, perché dalla data di notifica degli avvisi di addebito n.
43920160000597961; 43920160000959146 e 43920170000795668 (rispettivamente eseguita il
25.10.2016; il 18.11.2016 e il 7.02.2018) a quella di notifica dell'intimazione di pagamento
(4.02.2022) non è spirato il termine quinquennale di prescrizione, escludendo, pertanto, l'estinzione dei crediti, anche in ragione della sospensione dei termini prescrizionali durante il periodo pandemico
(pari a 311 giorni complessivi): il Decreto legge n. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, all'art. 37, comma 2, ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, disponendo che: “I termini
7 di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo
3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al
30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”.
Successivamente, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, rubricato “Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, ha disposto al comma 9 che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
11. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- dichiara la cessata materia del contendere relativamente agli avvisi di addebito n.
43920140000585463; per i crediti fino a mille euro dell'avviso di addebito n.
43920150000888609; 4392018000079757 e 43920190001193918;
- accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara l'estinzione per intervenuta prescrizione dei crediti residui riportati dall'avviso di addebito n.
43920150000888609;
- rigetta il ricorso nel resto;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 11/06/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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