Cass. civ., sez. II, sentenza 07/04/2023, n. 9548
CASS
Sentenza 7 aprile 2023

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte di Cassazione, emessa dal Consigliere Dott.ssa R.G. nel ricorso RG 12859/2020. Le parti in causa erano un ricorrente, che chiedeva l'accertamento della violazione delle distanze edilizie e il risarcimento dei danni, e un'intimata, che sosteneva la legittimità della propria costruzione, asserendo l'esistenza di una strada pubblica tra i due edifici. Il ricorrente contestava la qualificazione della strada come pubblica, sostenendo che non vi fosse stata alcuna espropriazione e che l'uso pubblico non fosse dimostrato.

La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo infondato il motivo di appello incidentale della Led Immobiliare, che si basava sull'esistenza di una strada pubblica. Il giudice ha sottolineato che l'inclusione di una strada nell'elenco comunale non è sufficiente a qualificarla come pubblica, poiché tale elenco ha natura dichiarativa e non costitutiva. La sentenza impugnata è stata quindi cassata, con rinvio alla Corte d'Appello di Ancona per un nuovo esame, stabilendo un principio di diritto chiaro riguardo alla qualificazione delle strade pubbliche.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 07/04/2023, n. 9548
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9548
Data del deposito : 7 aprile 2023

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