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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 26/02/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Latti Presidente Relatore
dott. Mario Farina Giudice
dott.ssa Chiara Mazzaroppi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9612/2024 V.G. promossa da:
(C.F.: ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Alessandra Usai
e
, (C.F. con il patrocinio dell'avv. Emanuela Controparte_1 C.F._2
Argiolas
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto per legge
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto).
Pag. 1 a 8 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno proposto una domanda congiunta di modifica delle condizioni di divorzio nella quale hanno esposto:
“- con provvedimento del 30.06.2021, depositato in cancelleria in data 23/07/2021 il Tribunale
di Cagliari omologava la separazione consensuale delle parti. Gli accordi di separazione prevedevano le seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) I tre figli minori verranno affidati congiuntamente ad entrambi i coniugi con collocamento prevalente presso la madre. Entrambi i genitori, ad eccezione delle scelte mediche urgenti e indifferibili, si impegnano ad assumere concordemente tutte le decisioni riguardanti spese mediche e sanitarie, cure, scelta della scuola e dello sport, tenuto conto delle capacità,
inclinazioni naturali ed aspirazioni dei minori;
3) Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, i minori trascorreranno pariteticamente il proprio tempo (ed i relativi pernottamenti) con entrambi i coniugi, osservando il seguente calendario di visite, dalle parti espressamente concordato su base bisettimanale in funzione degli orari lavorativi della Sig.ra Pt_1
-- nella settimana nella quale la madre è impegnata a lavorativamente la mattina, i minori pernotteranno a casa della madre dal lunedì sera al venerdì. Più precisamente: il lunedì
mattina il padre li porterà e riprenderà da scuola, pranzeranno con lui, sino a quando la madre andrà a riprenderli alle ore 18.00; dal martedì al venerdì quest'ultima porterà i minori alle ore
07:20 a casa del padre, dove permarranno sino alle ore 18:00, allorquando andrà a riprenderli. Il sabato la Sig.ra porterà i minori a casa del padre alle ore 17.30, dal Pt_1
quale si tratterranno e pernotteranno fino alle 17:30 della domenica successiva, quando la
Pag. 2 a 8 madre andrà a riprenderli. Pertanto nella settimana in cui la Sig.ra effettuerà i turni Pt_1
di lavoro la mattina, i tre minori trascorreranno con la stessa le notti dal lunedì al venerdì e la notte della domenica, mentre il sabato trascorreranno la notte con il padre.
-- nella settimana nella quale la madre è impegnata lavorativamente il pomeriggio, i minori pernotteranno a casa del padre dal lunedì al venerdì. Più precisamente, dal lunedì al venerdì
la Sig.ra accompagnerà i minori a scuola, pranzerà con gli stessi e li riporterà a Pt_1
casa del padre alle ore 15:30, ove pernotteranno fino al mattino seguente;
il sabato i minori staranno col padre sino alle ore 17:30, allorquando la Sig.ra andrà a prenderli, per Pt_1
poi riaccompagnarli a casa del padre alle ore 17:30 della domenica successiva. Pertanto, nella settimana in cui la Sig.ra effettuerà i turni di lavoro di pomeriggio, i minori Pt_1
trascorreranno con il padre le notti dal lunedì al venerdì e la notte della domenica, mentre il sabato trascorreranno la notte con la madre.
Per quanto concerne i periodi di vacanze estive, i figli trascorreranno 10/15 (dieci/quindici)
giorni consecutivi con ciascun genitore (salvo diverso accordo tra le parti), secondo le intese che anno per anno verranno assunte tra le parti con congruo preavviso. Con riferimento alle altre festività ed ai compleanni dei minori, i coniugi osserveranno il criterio dell'alternanza,
fatti salvi ulteriori e differenti modalità di visita concordate tra loro con adeguato preavviso.
4) I genitori si impegnano ciascuno a permettere ai figli di coltivare i rapporti parentali con la famiglia dell'altro coniuge.
5) Stante la concordata frequentazione paritetica dei minori presso ciascun genitore, alcun assegno di mantenimento in favore dei figli è previsto a carico dei coniugi.
Le spese straordinarie, che dovranno essere preventivamente concordate tra le parti, salvo quelle indefettibili ed urgenti, saranno ripartite al 50% tra le parti sino all'effettivo percepimento del cd. ”assegno unico e universale” (o a quell'altra prestazione economica diversamente denominata, erogata dall'Inps ai nuclei familiari aventi diritto) da parte di
Pag. 3 a 8 entrambi i coniugi. Per spese straordinarie si intendono gli esborsi destinati a far fronte ad eventi imprevedibili ed eccezionali o, comunque, spese non quantificabili e determinabili in anticipo. Relativamente alle spese attinenti al profilo scolastico /educativo sono considerate straordinarie: l'acquisto di libri di inizio anno scolastico, le tasse scolastiche, assicurazione scolastica, gite scolastiche, campi estivi, lezioni private (eventuale recupero scolastico),
attività sportiva, attrezzatura sportiva, attività per il tempo libero (eventuali laboratori della durata superiore ad 1 giorno). Relativamente alle esigenze sanitarie devono ritenersi straordinarie: spese per visite mediche specialistiche, analisi ed esami, spese dentistiche,
occhiali da vista/lenti a contatto.
6) Il Sig. si impegnerà a corrispondere, entro il gi orno 25 di ogni mese mediante CP_1
bonifico sul c/c bancario intestato alla Sig.ra iban: Pt_1
[...], la somma pari ai due terzi (2/3) dell'assegno per il nucleo familiare dallo stesso concretamente percepito mensilmente, sino alla definizione del presente giudizio ed alla richiesta e concreto ottenimento in favore di ciascuna parte del cd. “assegno unico ed universale” (o di quell'altra prestazione economica diversamente denominata,
erogata dall'Inps ai nuclei familiari aventi diritto), nella misura del 50% cadauno. Soltanto a seguito dell'effettivo ottenimento da parte dei coniugi del cd. “assegno unico ed universale”(o di quell'altra prestazione economica diversamente denominata, erogata dall'Inps ai nuclei familiari aventi diritto), le spese straordinarie saranno ripartite nella misura del 70% a carico del Sig. e del 30% a carico della Sig.ra CP_1 Pt_1
7) Le parti, altresì, concordemente prevedono che la Sig.ra la quale h la Sig.ra Pt_1
la quale ha già provveduto a fare la richiesta con protocollo n.30212 del Pt_1
04/05/2021, verserà al coniuge, mediante bonifico al c/c bancario n.[...] 9500000
Pag. 4 a 8 “bonus terzo figlio” (ordinariamente erogato nei mesi di agosto e dicembre), entro 10 (dieci)
giorni dall'accredito dello stesso.
8) Le parti danno atto di essere economicamente autosufficienti e di non aver nulla da pretendere l'una dall'altra a titolo di mantenimento.
9) La Sig.ra espressamente rinuncia all'assegnazione della casa familiare sita in Pt_1
QuartuSant' Elena Via Iglesias n. 40;
10) A far data dal mese di aprile u.s., il Sig. si obbliga a sopportare integralmente e sino CP_1
ad effettiva estinzione, le restanti rate del prestito/contratto di finanziamento rapporto n.065/93320317 stipulato tra le parti ed il Banco di Sardegna, in data 05/03/2018, del valore di €.34.791,29, destinato alla ristrutturazione dell'immobile familiare, con espressa rinuncia della coniuge a richiedere il rimborso della quota parte delle rate precedentemente versate dalla medesima.
11) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e che, pertanto, ad eccezione di quanto sopra previsto, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
12) Le parti danno reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio per i figli minori.”
- a seguito di ricorso congiunto con sentenza n.2623-2023 del 02.10.2023, il Tribunale di
Cagliari statuiva la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti suindicate nel procedimento portante R.G. 1191/2023, recependo le condizioni concordate dalle parti come omologate con la separazione, fatta eccezione delle seguenti condizioni richieste dai coniugi:
"del collocamento prevalente dei minori che verrà fissato presso la residenza paterna in luogo di quella materna;
della ripartizione delle spese straordinarie a cui parteciperà ciascun genitore nella misura de
50% ; di una diversa organizzazione della turnazione di visita dei medesimi esclusivamente nel
Pag. 5 a 8 fine settimana. Più precisamente, con riferimento al week end, ferma restando la turnazione attualmente praticata sino al venerdì compreso, le parti convengono che la mattina del sabato ciascun genitore presso il quale i minori avranno pernottato durante la settimana, li accompagnerà dall'altro genitore alle ore 09:00 (ovvero, allorchè cominceranno le scuole superiori, li accompagnerà a scuola nel previsto orario scolastico) e con lo stesso permarranno per la restante giornata del sabato, della domenica e sino all'ingresso di scuola previsto per il lunedì mattina successivo. La predetta turnazione sarà applicata a settimane alterne per ciascuno genitore, anche nel periodo estivo quando i figli non frequenteranno la scuola o l'asilo. Pertanto, nella settimana spettante alla madre, i tre minori pernotteranno a casa di quest'ultima, secondo le modalità già concordate nel decreto di omologa, le notti dal lunedì al venerdì compreso, mentre dal sabato mattina e sino al lunedì mattina pernotteranno con il padre. Viceversa nella settimana successiva i tre minori pernotteranno a casa del padre,
secondo le modalità già concordate nel decreto di omologa, le notti dal lunedì al venerdì
compreso, mentre dal sabato mattina e sino al lunedì mattina successivo pernotteranno con la madre.”
- In data 07.10.2024 la Sig.ra ha manifestato al Sig. Parte_1 Controparte_1
l'intenzione di modificare le modalità di visita dei tre figli, al fine di consentire loro non soltanto una maggiore condivisione del tempo con ciascun genitore, ma soprattutto di realizzare una effettiva stabilità e qualità di vita adeguate alle loro mutate esigenze di crescita.
- Le Parti con scrittura allegata (doc.7) sottoscritta in data 17.07.2024 prevedevano specifiche condizioni della turnazione estiva dell'anno corrente, di cui intendono valersi col criterio dell'alternanza anche per gli anni a venire.
- Preso atto di quanto sopra , nell'esclusivo interesse dei figli, intende Controparte_1
addivenire alle suddetta richiesta di modifica dei tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore.
Pag. 6 a 8 - Pertanto, concordemente il Sig. e la Sig.ra sono a Controparte_1 Parte_1
richiedere la modifica delle condizioni afferenti la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio di seguito indicate (lasciando impregiudicate le altre), affinchè sia statuito che:
a) i minori trascorrano con ciascun genitore una settimana continuativa, ovverosia dalle ore
09.00 del sabato mattina alle ore 09.00 del successivo sabato mattina.
b) che anche la turnazione delle vacanze estive seguirà il criterio dell'alternanza, talchè per l'anno 2025 i minori trascorreranno con il padre la settimana comprendente il 15 agosto,
laddove nel successivo anno tale festività spetterà alla madre (e così in via alternata negli anni a seguire), anche qualora ciò comportasse la permanenza dei minori in tale mese presso un genitore per due settimane consecutive, salvo diverso accordo tra le parti da definire specificamente entro il giorno 31 del mese di maggio di ciascun anno.
Premesso quanto sopra, i Sigg.ri e , rappresentati e difesi Parte_1 Controparte_1
ut supra, sussistendo i giustificati motivi rispetto alle condizioni precedentemente indicate nella sentenza di divorzio ed espressamente rinunciando alla comparizione personale delle parti in udienza (come da allegato),
CHIEDONO
che la S.V. Ill.ma Voglia designare, ai sensi dell'art. 473 bis.51, 3° comma, il Giudice Relatore
il quale, trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, Vorrà rimettere la causa in decisione affinché
il Collegio con sentenza accolga le seguenti
CONCLUSIONI
Con espressa rinuncia delle Parti alla comparizione personale in udienza,
- OMOLOGARE le seguenti nuove condizioni in modifica parziale della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n.2623-2023 del 2.10.2023, e precisamente che:
- i minori trascorrano con ciascun genitore una settimana continuativa, ovverosia dalle ore
09.00
Pag. 7 a 8 del sabato mattina alle ore 09.00 del successivo sabato mattina.
- che anche la turnazione delle vacanze estive seguirà il criterio dell'alternanza, talchè per l'anno 2025 i minori trascorreranno con il padre la settimana comprendente il 15 agosto,
laddove nel successivo anno tale festività spetterà alla madre (e così in via alternata per gli anni a seguire), anche qualora ciò comportasse la permanenza dei minori in tale mese presso un genitore per due settimane consegutive, salvo diverso accordo tra le parti da definire specificamente entro il termine del giorno 31 del mese di maggio di ciascun anno.
- CONFERMARE, per il resto le altre statuizioni già stabilite in sede di divorzio.
- COMPENSARE integralmente tra le parti le spese di lite”
Con note scritte sostitutive dell'udienza, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e la causa è stata rimessa in decisione.
Il ricorso congiunto deve essere accolto, in quanto conforme agli interessi delle parti e dei figli.
Gli accordi intervenuti tra e devono essere omologati non Parte_1 Controparte_1
essendo in contrasto con gli interessi della prole.
P.Q.M.
A modifica di quanto disposto con sentenza n.2623-2023 del Tribunale di Cagliari – Sezione
Civile del 02.10.2023 nel procedimento R.G. 1191/2023,
1) provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come sopra riportate;
2) dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.
Si comunichi.
Cagliari, 24.02.2025
Il Presidente
dott. Giorgio Latti
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7076 3049 allo stesso intestato, la quota del 50% di quanto effettivamente percepito a titolo di