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Sentenza 20 agosto 2025
Sentenza 20 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 20/08/2025, n. 2707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2707 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Clotilde Parise Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere dott.ssa Stefania Abbate Consigliere est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2318/2023 R.G. promossa da
(c.f. – P.I. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Celeste Arbia del Foro di Treviso (PEC:
Email_1
appellante contro
(c.f. in proprio e quale rappresentante dei figli minori (c.f. CP_1 C.F._1 Persona_1
) e (c.f. , C.F._2 Parte_2 C.F._3
rappresentati e difesi dall'avvocato Andrea Padovan del Foro di Treviso (PEC:
Email_2
appellati e contro
(P.I. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_3
legale rappresentante pro tempore appellata contumace
1 oggetto: appello avverso la sentenza n. 1656/2023 del Tribunale di Treviso depositata il 27/09/2023.
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Nel merito
Piaccia alla Corte d'Appello Adìta, respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza del
Tribunale di Treviso n. 1656/2023, pubblicata il 27.09.2023 e notificata il 29.11.2023 ed il 5.12.2023 e, per
l'effetto, accertare e dichiarare la sussistenza di una responsabilità esclusiva della vittima R_
nella produzione del sinistro di cui è processo, accertando e dichiarando l'assenza di
[...]
responsabilità in capo a , quale conducente del mezzo di proprietà della convenuta Parte_3
assicurato con Controparte_3 Parte_1
Conseguentemente, condannare gli appellati , e , qui rappresentati dal CP_1 Persona_1 Parte_2
padre , alla restituzione degli importi da costoro rispettivamente percepiti di € 98.967,54 (=€ CP_1
18.967,54 + € 80.000,00), quanto al Sig. , € 90.000 quanto a ciascuno dei minori, e CP_1 Parte_2
, con gli interessi legali dalla data della ricezione al saldo effettivo. Persona_1
In subordine, si chiede di riformare l'impugnata sentenza dichiarando la sussistenza di una responsabilità prevalente, secondo giustizia, della vittima nella produzione del sinistro di cui è Persona_2
processo, accertando e dichiarando la sussistenza di responsabilità residuale e comunque minoritaria, secondo giustizia, in capo a , quale conducente del mezzo di proprietà della convenuta, Parte_3
assicurato con , con conseguente condanna degli appellati alla restituzione delle somme Parte_1
che si accertino essere state ai medesimi corrisposte in eccesso rispetto alla percentuale di responsabilità che si accerti gravare in capo al conducente assicurato.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi.
In via istruttoria
Si ribadiscono le osservazioni svolte alla CTU cinematica dal proprio consulente di parte ed allegate alla perizia definitiva dell'Ing. come pure le deduzioni proposte nelle note di trattazione scritta Per_3
depositate in data 9.12.2022 con allegato “commento alla relazione depositata dal CTU”, a firma del c.t. di
2 parte convenuta, Ing. , per l'udienza del 15.12.2022, nonché ulteriormente svolte dagli Ingegneri Per_4
e , come da allegato “A” al presente atto, ribadendo l'istanza di rinnovazione della CTU Per_5 Per_6
cinematica per le ragioni tutte in atti esposte”.
Per in proprio e quale rappresentante dei figli minori e : CP_1 Persona_1 Parte_2
“NEL MERITO: per le ragioni esposte in premesse della comparsa di risposta, previa declaratoria
d'inammissibilità e/o d'infondatezza dei motivi d'appello, respingersi ogni istanza avversaria, anche in via istruttoria, con integrale conferma della sentenza impugnata.
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: in caso di accoglimento della domanda subordinata di appello, accertarsi ai sensi dell'art. 2054 co. 1 cpc ed art. 1227 c.c, ovvero in via presuntiva ai sensi dell'art. 2054 co.
II c.c., le responsabilità dei conducenti e condannarsi, in via generica, gli appellanti, in solido con la proprietaria del veicolo assicurato, a risarcire i conseguenti danni, nella misura così proporzionalmente ridotta, da determinarsi in separato giudizio.
IN OGNI CASO: spese di lite rifuse, per entrambi i gradi di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato , agendo in proprio ed in rappresentanza dei figli CP_1
minori e , conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Treviso la società Per_1 Parte_2 [...]
e al fine di sentirle condannare in solido, in Controparte_3 Parte_1
via generica, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti a seguito del sinistro stradale occorso sulla SP n. 34, in località Susegana (Tv), in data 25.11.2016, verso le ore 12.55, in cui aveva perso la vita la moglie . Persona_2
Esponeva l'attore che nelle predette circostanze di tempo la sig.ra si trovava alla guida della R_
TO AR di sua proprietà, percorrendo la SP n. 34 con direzione da Susegana a Pieve di Soligo, quando perdeva il controllo del mezzo all'uscita di una curva destrorsa e, dopo aver sbandato, urtava dapprima con lo spigolo anteriore sinistro contro la parte laterale sinistra di un veicolo DO Caliber che giungeva dall'opposto senso di marcia, iniziava così una lunga carambola in testa coda (con rotazione antioraria di
180 gradi) per giungere ad arrestarsi contro l'autocarro Mercedes (recte, DA Chrysler) in proprietà
3 della ditta condotto da , anch'esso Controparte_3 Parte_3
proveniente dall'opposta corsia di marcia.
Nella contumacia della si costituiva , Controparte_3 Parte_1
negando ogni apporto causale del mezzo assicurato, riconducendo la causazione del sinistro all'esclusiva responsabilità della vittima o, semmai, alla concorrente responsabilità della medesima e del conducente della DO, primo mezzo con cui era avvenuto l'impatto.
2. Con sentenza n. 1656/2023, il Tribunale di Treviso accertava un concorso di responsabilità, nella misura del 50%, del conducente del furgone di proprietà della Controparte_3
[... nella causazione del sinistro stradale e condannava i convenuti al risarcimento dei danni subiti dagli attori, da liquidarsi in separata sede.
A tale apprezzamento il giudice di prime cure perveniva sulla base dei documenti acquisiti e delle risultanze della CTU dinamico-ricostruttiva disposta in corso di causa, affidata all'ing. e Persona_7
dopo aver osservato:
- che era “indiscussa la responsabilità di la quale alla guida della sua autovettura, si Persona_2
immetteva nella zona del sinistro alla velocità stimata dal Ctu di circa 112 Km/h di gran lunga superiore al limite vigente in loco e proprio a causa dell'elevata velocità, sbandava sulla corsia di sinistra perdendo il controllo del mezzo che, dapprima, rientrava a destra e poi invadeva, per la seconda volta, la corsia di sinistra fino ad impattare con lo spigolo anteriore sinistro la fiancata sinistra dell'autovettura che Pt_4
sopraggiungeva dalla opposta corsia di marcia, violando così la previsione di cui all'art.141 comma 1 e 2 del cds e rendendosi responsabile anche di una condotta connotata da colpa generica per aver condotto il veicolo con imprudenza, negligenza ed imperizia, incurante della particolare situazione dei luoghi - limite consentito di 70 Km/h, in presenza di linea continua, di segnale di pericolo di doppia curva pericolosa, di asfalto bagnato, con traffico intenso – risultando incapace di controllare il mezzo”;
- che “Nessun addebito di corresponsabilità va invece imputato al conducente dell'autovettura con Pt_4
cui si è verificato il primo urto. Infatti, dalle risultanze della disposta Ctu (…) è emerso che al momento dell'immissione nella zona del sinistro il viaggiava ad una velocità di 75 Km/h, quindi, superiore di Per_8
circa 5 Km/h rispetto al limite imposto e superiore a quella stimata congrua dal perito pari a circa 57,5
4 Km/h, tuttavia, in entrambi i casi estremi vagliati dal Ctu, l'impatto sarebbe stato comunque inevitabile, anche se eventualmente più contenuto in termini di energia dissipata all'urto, circostanza che sotto il profilo tecnico-infortunistico ma anche sotto il profilo giuridico, esclude un rapporto di causalità tra la condotta dell'autovettura DO e l'evento morte”;
- che “Diversa considerazione va espressa relativamente alla condotta del mezzo DA condotto da
, infatti, in sede di sommarie informazioni il medesimo dichiarava: “…Giunto più o meno Parte_3
al km 3+800 ho visto una quarantina di metri davanti a me, uscire da una curva una TO AR che sbandava paurosamente. A mio parere andava molto veloce. È andata a collidere contro il veicolo che mi precedeva, poi ha continuato a fare testacoda, io ho cercato di rallentare e spostarmi, ma comunque la
TO AR è venuta a collidere con la parte posteriore contro la mia parte anteriore. L'urto è stato di forte entità. Avevo la cintura allacciata”. Inoltre, dai riscontri tecnici è emerso che la velocità di immissione nel teatro del sinistro è stata di 82 Km/h, quindi superiore non solo alla velocità stimata congrua in relazione allo stato dei luoghi, ma di misura superiore apprezzabile anche rispetto al limite imposto in loco, si aggiunga che in presenza delle condizioni di tempo e di luogo già descritte: limite di velocità di 70Km/h, segnale di pericolo di strada sdrucciolevole, di pericolo di doppia curva con asfalto bagnato, lo sbandamento di un veicolo non poteva essere considerata circostanza atipica ed oggettivamente imprevedibile inoltre, come dimostrato, se il avesse viaggiato ad una velocità regolata intorno ai Parte_3
60Km/h e avesse tempestivamente percepito la situazione di pericolo intervenendo immediatamente sui dispositivi di frenata, l'impatto si sarebbe potuto evitare”, sicchè “la condotta di guida posta in essere dal predetto è censurabile sia come colpa specifica ai sensi dell'art.141 comma 1 2 e 3 del cds, sia Parte_3
come colpa generica per imprudenza, avendo omesso di valutare i rischi e i pericoli obiettivi derivanti dalla propria come dall'altrui azione, per negligenza, avendo omesso di adottare la cautela doverosa imposta dalle condizioni ambientali, sia per imperizia per non aver rispettato le regole imposte per la circolazione stradale”.
3. Avverso tale sentenza ha interposto gravame articolando i seguenti due motivi Parte_1
d'appello: a) “Sulle modalità con cui si è giunti all'attribuzione della responsabilità del sinistro: erroneo richiamo all'applicabilità, al caso di specie, della presunzione di pari responsabilità di cui al disposto
5 dell'art. 2054 II co. c.c., violazione – anche - del disposto degli artt. 40, 141 e ss. C. d. Strada”; b) “Erroneità, illogicità nell'interpretazione delle emergenze istruttorie ai fini della ricostruzione dell'incidente stradale e dell'attribuzione della responsabilità dell'evento in capo ai conducenti dei veicoli coinvolti, conseguente violazione del disposto dell'art. 116 c.p.c., violazione ovvero omessa adeguata applicazione degli artt. 141, commi 1, 2 e 3, 142, comma 1, e 40, comma 3, del Codice della Strada – conseguente erroneità, incondivisibilità delle valutazioni espresse dal CTU – necessità del rinnovo della CTU ergonomica”.
Sulla base di tali motivi l'appellante ha insistito per la rinnovazione della CTU e, in ogni caso, ha sollecitato un diverso apprezzamento delle emergenze processuali, con attribuzione in capo alla vittima dell'esclusiva responsabilità dell'evento lesivo ovvero, in subordine, con accertamento della responsabilità prevalente della stessa e conseguente riforma della sentenza in punto di graduazione della colpa dell'assicurato; dato atto dei versamenti già effettuati, ha altresì richiesto la condanna degli appellati alla restituzione di tutte le somme percepite ovvero delle sole somme ricevute in eccesso rispetto alla ridotta percentuale di responsabilità eventualmente ritenuta per il conducente dell'autocarro.
Si è costituito , in proprio e per i figli minori e , chiedendo preliminarmente la CP_1 Per_1 Parte_2
fissazione di udienza ex art. 350 bis c.p.c. ai fini della pronuncia dell'ordinanza ex art. 348 bis c.p.c., nel merito opponendosi alla rinnovazione della CTU ed insistendo per la conferma della decisione del
Tribunale ovvero, in subordine, per l'accertamento della diversa percentuale di responsabilità imputabile al conducente dell'autocarro e la conseguente condanna generica al risarcimento dei danni in misura proporzionalmente ridotta.
Nessuno si è costituito per rimasta contumace, Controparte_2
seppur ritualmente citata.
4. La causa, dopo la sostituzione del consigliere relatore come da provvedimenti organizzativi del
09.05.2025 e del 13.05.2025 e la fissazione di udienza anticipata ex art. 281 sexies c.p.c., è stata trattenuta in decisione dal Collegio all'udienza del 02.07.2025.
5. In via preliminare va rilevato che la trattazione della causa ha assorbito ogni questione relativa all'applicazione del disposto dell'art. 348 bis c.p.c., i cui presupposti non sono stati ravvisati.
6 6. Con il primo motivo d'impugnazione si duole della violazione di legge in cui sarebbe Parte_1
incorso il Tribunale, il quale, dopo aver accertato la concorrenza delle colpe della vittima e del conducente dell'autocarro, avrebbe omesso di determinare il concreto apporto causale di ciascuno di essi, richiamando la presunzione di pari responsabilità stabilita dall'art. 2054, co. 2, c.c. nonostante la natura residuale della norma, applicabile nella sola eventualità, nel caso insussistente, che “le risultanze istruttorie non riescano a delineare una chiara dinamica dell'evento, da cui dedurre le reciproche responsabilità dei conducenti”.
Il motivo si fonda su un'errata interpretazione della sentenza.
Ed invero, nel provvedimento il Tribunale, dopo aver richiamato le conclusioni del CTU ed aver accertato la dinamica del sinistro e la colpa di entrambi i conducenti, ha determinato le correlate percentuali di responsabilità in misura pari al 50 % per ciascuno, non in via presuntiva, ma bensì osservando: “Ne consegue che a , quale conducente del mezzo di proprietà della convenuta, assicurato Parte_3
con , va attribuita la responsabilità nella produzione dell'occorso nella misura del 50%”. Parte_1
Tale quantificazione, dunque, non è stata operata in applicazione dell'art. 2054, secondo comma, c.c., come invece sostenuto dall'appellante, in quanto il Tribunale ha rilevato la prova certa della condotta colposa di entrambi i conducenti ed ha ritenuto che questi avessero contribuito alla causazione del sinistro in eguale misura, come reso evidente anche dall'utilizzo della locuzione avverbiale “del resto” che introduce il successivo inciso, inteso unicamente a rafforzare l'apprezzamento già espresso sulla base delle risultanze processuali in ordine alla graduazione delle colpe, mediante l'improprio richiamo alla presunzione legale ed alla conseguente inversione dell'onere probatorio (“Del resto, la convenuta a cui incombeva il relativo onere, non ha fornito prova diretta a dimostrare che il predetto conducente abbia fatto tutto il possibile per evitare il sinistro …)”.
6. Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui, aderendo integralmente alle conclusioni del CTU, anche in punto di determinazione delle rispettive percentuali di responsabilità, avrebbe erroneamente valutato i dati e i rilievi a disposizione, giungendo ad affermare che il sig. Parte_3
avrebbe potuto evitare l'impatto con la TO AR sulla base di una ricostruzione della velocità di percorrenza dei veicoli fondata su mere ipotesi e/o arbitraria, omettendo, in ogni caso, di considerare al
7 giusto, nella graduazione delle colpe, sia la velocità di percorrenza tenuta dal mezzo condotto dalla defunta sig.ra antecedentemente alla prima collisione, sia l'andatura gravemente anomala assunta R_
dal medesimo.
Si osserva preliminarmente che i rilievi contenuti nella perizia di parte depositata in sede di appello dagli stessi appellanti rivestono la valenza di mere allegazioni difensive di carattere tecnico e sono quindi privi di efficacia probatoria, con la “conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con esso incompatibili e conformi al parere del proprio consulente” (Cass. n. 9483/2021), non essendo neppure tenuto a dar corso a nuovi accertamenti peritali “atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria espressa pronunzia sul punto, quando risulti, dal complesso della motivazione, che lo stesso giudice ha ritenuto esaurienti i risultati conseguiti con gli accertamenti svolti” (Cass. n. 5151/1998).
Ritiene in ogni caso il Collegio che la CTU sia esaustiva ed esente da vizi logici e che, pertanto, alcuna rinnovazione debba essere disposta, tanto più che le nuove allegazioni tecniche offerte dall'appellante, fondate sull'assunto che il conducente del furgone DA “potesse iniziare a percepire l'effettivo pericolo solo a seguito del primo urto”, trascurano di considerare la sicura valenza delle dichiarazioni rilasciate dallo stesso sig. alla PO nell'immediatezza del fatto, in base alle quali egli aveva percepito Parte_3
l'anomalia dell'andatura della TO AR prima dell'impatto con la DO (“Giunto più o meno al km
3+800 ho visto una quarantina di metri davanti a me, uscire da una curva una TO AR che sbandava paurosamente. A mio parere andava molto veloce. È andata a collidere contro il veicolo che mi precedeva, poi ha continuato a fare testacoda, io ho cercato di rallentare e spostarmi, ma comunque la TO AR è venuta a collidere con la parte posteriore contro la mia parte anteriore.” (v. pag. 27 rapporto di polizia stradale, doc. 3 attoreo).
Ciò posto, l'appellante sostanzialmente ritiene che il sinistro sia stato cagionato dalla condotta esclusiva di
. Persona_2
8 Tale tesi non può essere accolta, risultando corretto l'apprezzamento del giudice di prime cure, secondo cui l'evento lesivo è stato la risultante di due condotte colpose convergenti, dovendo ritenersi integrato un concorso di responsabilità di entrambi i conducenti.
Al riguardo, occorre ricordare che l'obbligo di regolare la velocità e di attenersi al canone della massima prudenza sancito dall'art. 141 C.d.S. dev'essere commisurato allo stato dei luoghi, alle condizioni del traffico ed a quelle di visibilità, in modo da assicurare la sicurezza nella circolazione stradale, propria e altrui, ed agevolare eventuali manovre di arresto tempestivo o altre manovre di emergenza, tali da evitare collisioni che possano derivare anche da altrui condotte imprudenti. Al detto obbligo non risulta essersi conformato il conducente del veicolo assicurato dall'appellante.
Il CTU, invero, ha giustamente rilevato che il sig. si era accorto del sopraggiungere del veicolo Parte_3
della sig.ra , come dal medesimo riferito alla PO (“A tal riguardo si ricorda che proprio il sig. R_
, conducente dell'autocarro, riferì alla PO di aver cercato di rallentare e di spostarsi”), Parte_3
accertando, altresì, che nella sua condotta di guida “La velocità di immissione trovata di 82 km/h è non solo superiore al limite massimo di velocità vigente nella zona, ma soprattutto da ritenere elevata e pericolosa in forza delle condizioni ambientali e di traffico”, ovvero in un contesto connotato dall'asfalto bagnato per leggera pioggia e da una segnaletica stradale che “prescriveva il limite massimo di velocità di
70 km/h ed inoltre preannunciava con segnale collocato al km 3+400 il pericolo di strada sdrucciolevole per
1 km in caso di pioggia e con segnale collocato fra il km 3+700 e il km 3+800 il pericolo di doppia curva”
(cfr. pagg. 14, 33 e 34 dell'elaborato peritale).
Proprio valorizzando siffatte condizioni ambientali l'ing. ha osservato che “lo sbandamento di un Per_3
veicolo in una siffatta situazione non può essere considerato … una circostanza atipica. Di conseguenza, proprio in dipendenza della descritta situazione, i conducenti attenti e prudenti avrebbero potuto prevedere lo sbandamento di un veicolo in curva e, di conseguenza, adottare una condotta appropriata che avesse significative probabilità di scongiurare, o quanto meno diminuire, il rischio di verificazione dell'evento dannoso” (cfr. pag. 34 della CTU), dovendo, in altre parole, viaggiare ad una velocità più moderata rispetto a quella del limite massimo vigente nella zona, onde attenersi al disposto dell'art. 141, comma 3, C.d.S., per cui anche la velocità dell'autocarro avrebbe dovuto essere regolata in modo da
9 consentire il controllo del mezzo ed assestarsi prudenzialmente in 55-60 Km/h, in luogo degli 82 Km/h rilevati, onde poter compiere tutte le manovre necessarie, entro i limiti del campo di visibilità, per evitare un ostacolo prevedibile (cfr. pag. 35 della CTU).
L'ing. ha ben chiarito che il veicolo del sig. , a differenza della DO, avrebbe potuto Per_3 Parte_3
evitare l'urto, ove avesse moderato la velocità e adottato una condotta di guida maggiormente prudente, rilevando che “La posizione di percezione della turbativa (pos. b – PIEV) da parte del conducente dell'autocarro DA distava circa m 51,2 dal P.U.2. … Se l'autocarro DA avesse viaggiato alla velocità regolata (mediamente km/h 57,5), se il suo conducente avesse tempestivamente percepito la situazione di pericolo e fosse intervenuto immediatamente sui dispositivi di frenatura, l'autocarro si sarebbe fermato in m 38,1 e quindi inferiore allo spazio di m 51,2 fra la posizione di percezione della turbativa (pos. b – PIEV) e P.U.2. (…) Poiché la TO uscì dal primo urto con una velocità di circa 68 km/h, essa avrebbe percorso un tratto di circa m 38,8, di cui m 9,2 a valle del P.U.
1. Ed allora, per evitare l'urto con la TO, l'autocarro DA avrebbe dovuto fermarsi in uno spazio di m 42,3 (= 51,5 – 9,2). Tale distanza, diminuita di almeno 1,0 m per motivi di sicurezza, dovrebbe corrispondere allo spazio di arresto totale dell'autocarro DA. Con tale spazio risulta una velocità di evitabilità dell'autocarro VD,e di circa km/h 60. Tale velocità risulta grossomodo identica a quella che lo scrivente ha individuato come regolata.
Si deve pertanto concludere che se l'autocarro avesse viaggiato grossomodo alla velocità regolata
(mediamente km/h 57,5), se il suo conducente avesse tempestivamente percepito la situazione di pericolo
e fosse intervenuto immediatamente sui dispositivi di frenatura, l'impatto sarebbe stato evitabile” (pagg.
38 – 39 CTU).
Il CTU ha poi riscontrato adeguatamente le critiche del CTP di parte convenuta, specificando che il sig.
avrebbe potuto percepire la turbativa creata dalla sig.ra quando l'autocarro si trovava a Parte_3 R_
circa 93 m dalla TO, ossia con un margine tale che, in condizioni di condotta consona allo stato dei luoghi e rispettosa della normativa stradale, avrebbe consentito di evitare lo scontro, precisando che
“l'urto fra la TO e l'autocarro si è concretizzato con un differenziale di velocità di circa 82 km/h (49 per
l'autocarro e 33 per l'autovettura) più che sufficiente per schiacciare tutta la parte posteriore dell'autovettura, tanto da ridurla in lunghezza quasi a metà” e che “È lo stesso conducente dell'autocarro
10 che ha dichiarato, infatti, alla PO di aver visto l'autovettura uscire da una curva sbandare paurosamente e poi andare a collidere contro il veicolo che lo precedeva. La posizione, che lo scrivente ha indicato come di avvio turbativa da parte della TO per il conducente dell'autocarro, è pertanto da considerare cautelativamente come la più favorevole per il conducente dell'autocarro … È certo che
l'individuazione di una eventuale posizione più arretrata di avvio turbativa da parte della TO avrebbe confermato, a maggior ragione, una responsabilità a carico del conducente dell'autocarro. È da escludere una posizione più avanzata perché contrasterebbe proprio con le dichiarazioni rilasciate alla PO da detto conducente … Nel caso in esame, il conducente dell'autocarro si è immesso nella zona del sinistro alla velocità di circa km/h 82, non solo superiore a quella che poteva essere una velocità regolata (mediamente km/h 57,5) in forza delle menzionate condizioni, ma addirittura ben superiore alla velocità massima vigente in quel tratto di strada (km/h 70)”.
Alla luce di tali elementi, va confermato l'apprezzamento compiuto dal primo giudice in ordine al concorso del conducente del furgone nella causazione dell'evento, vieppiù considerando che lo stesso sig.
, allorchè sentito dalla PO, non ha neppure riportato di aver tentato una frenata, seppur Parte_3
riconoscendo di essersi avveduto dell'improvviso sbandamento della TO AR già quando il mezzo stava uscendo dalla curva, come riscontrato anche dagli operanti intervenuti (cfr. pag. 45 della CTU: “La polizia non ha rilevato tracce di frenata né ante, né post urto riferibili all'autocarro DA condotto dal sig. ”). Parte_3
7. Ritiene, peraltro, il Collegio che il primo giudice abbia errato nell'attribuire un'eguale percentuale di responsabilità in capo ai due conducenti, rinvenendosi una condotta di guida nettamente più grave in capo alla sig.ra , che ha originato la turbativa alla normale circolazione, immettendosi sul luogo del R_
sinistro ad una velocità ben superiore al limite consentito e pari, secondo la stima del CTU, a 112 Km/h, tale da determinare, dapprima, lo sbandamento del mezzo e l'invasione della corsia di marcia opposta, con il primo inevitabile urto con la DO Caliber, e, poi, la prosecuzione della sua corsa “in rototraslazione antioraria e priva di controllo, occupando nel suo moto aberrante di testa coda la gran parte della carreggiata” (pagg. 23-24 della CTU).
11 Per quanto innanzi detto, la percentuale di responsabilità nella causazione del sinistro da parte del conducente dell'autocarro DA dev'essere rideterminata in misura inferiore rispetto a quanto statuito nella gravata sentenza e pari al 30 %, attesa la responsabilità prevalente ascrivibile alla vittima dell'incidente, stimabile in misura del 70%.
Entro tali limiti, quindi, l'appello va accolto.
8. Null'altro v'è da decidere, dato che gli appellati hanno limitato la domanda alla condanna generica e che, pertanto, ogni pronuncia in ordine ad eventuali poste risarcitorie già versate e da restituire si palesa estranea al thema decidendum.
9. Il parziale accoglimento dell'impugnazione comporta un nuovo regolamento delle spese processuali, cui si deve provvedere alla stregua di una valutazione complessiva dell'esito della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese del primo e del secondo grado, in base ad un criterio unitario e globale.
Considerata, dunque, la notevole riduzione della percentuale di responsabilità ascritta al conducente del veicolo assicurato dall'appellante, tenuto conto dell'esito complessivo della lite, le relative spese vengono compensate per la quota di ½ e nella restante quota - liquidate come in dispositivo secondo i parametri previsti dal d.m. n. 147/2022 per le controversie di valore indeterminabile, complessità media - vengono poste a carico di in solido tra loro, Controparte_4 Controparte_3
per entrambi i gradi del giudizio, e così pure per le spese di CTU e le spese relative al CTP attoreo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
1656/2023 del Tribunale di Treviso, così provvede:
1. accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, accerta e dichiara la prevalente responsabilità di nella misura del 70% nella causazione Persona_2
del sinistro stradale per cui è causa, ponendo la restante percentuale del 30% a carico del conducente dell'autocarro di proprietà della con condanna di Controparte_3
e in solido tra loro, a risarcire Parte_1 Controparte_3
12 tutti i danni derivati agli appellati, da liquidarsi in separato giudizio, entro il limite della quota predetta del
30 %;
2. dichiara compensate le spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio per la quota di 1/2 e condanna in solido tra di Parte_5 Controparte_3
loro, a rifondere agli appellati la residua quota di ½, che liquida in € 5.430,00 per il primo grado e in €
3.935,00 per l'appello, oltre al 15 % a titolo di rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA;
3. pone le spese di CTU, nella misura già liquidata nel corso del giudizio di primo grado, definitivamente a carico di e in via tra loro Parte_1 Controparte_3
solidale, nella quota di ½ ed a carico degli appellati nella quota residua;
4. condanna altresì e in solido Parte_1 Controparte_3
tra loro, a versare agli appellati la somma di € 793,00 pari alla quota di ½ delle spese del CTP liquidate nella sentenza impugnata;
5. dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003; manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 02.07.2025
Il Consigliere est. La Presidente dott.ssa Stefania Abbate dott.ssa Clotilde Parise
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Clotilde Parise Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere dott.ssa Stefania Abbate Consigliere est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2318/2023 R.G. promossa da
(c.f. – P.I. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Celeste Arbia del Foro di Treviso (PEC:
Email_1
appellante contro
(c.f. in proprio e quale rappresentante dei figli minori (c.f. CP_1 C.F._1 Persona_1
) e (c.f. , C.F._2 Parte_2 C.F._3
rappresentati e difesi dall'avvocato Andrea Padovan del Foro di Treviso (PEC:
Email_2
appellati e contro
(P.I. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_3
legale rappresentante pro tempore appellata contumace
1 oggetto: appello avverso la sentenza n. 1656/2023 del Tribunale di Treviso depositata il 27/09/2023.
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Nel merito
Piaccia alla Corte d'Appello Adìta, respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza del
Tribunale di Treviso n. 1656/2023, pubblicata il 27.09.2023 e notificata il 29.11.2023 ed il 5.12.2023 e, per
l'effetto, accertare e dichiarare la sussistenza di una responsabilità esclusiva della vittima R_
nella produzione del sinistro di cui è processo, accertando e dichiarando l'assenza di
[...]
responsabilità in capo a , quale conducente del mezzo di proprietà della convenuta Parte_3
assicurato con Controparte_3 Parte_1
Conseguentemente, condannare gli appellati , e , qui rappresentati dal CP_1 Persona_1 Parte_2
padre , alla restituzione degli importi da costoro rispettivamente percepiti di € 98.967,54 (=€ CP_1
18.967,54 + € 80.000,00), quanto al Sig. , € 90.000 quanto a ciascuno dei minori, e CP_1 Parte_2
, con gli interessi legali dalla data della ricezione al saldo effettivo. Persona_1
In subordine, si chiede di riformare l'impugnata sentenza dichiarando la sussistenza di una responsabilità prevalente, secondo giustizia, della vittima nella produzione del sinistro di cui è Persona_2
processo, accertando e dichiarando la sussistenza di responsabilità residuale e comunque minoritaria, secondo giustizia, in capo a , quale conducente del mezzo di proprietà della convenuta, Parte_3
assicurato con , con conseguente condanna degli appellati alla restituzione delle somme Parte_1
che si accertino essere state ai medesimi corrisposte in eccesso rispetto alla percentuale di responsabilità che si accerti gravare in capo al conducente assicurato.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi.
In via istruttoria
Si ribadiscono le osservazioni svolte alla CTU cinematica dal proprio consulente di parte ed allegate alla perizia definitiva dell'Ing. come pure le deduzioni proposte nelle note di trattazione scritta Per_3
depositate in data 9.12.2022 con allegato “commento alla relazione depositata dal CTU”, a firma del c.t. di
2 parte convenuta, Ing. , per l'udienza del 15.12.2022, nonché ulteriormente svolte dagli Ingegneri Per_4
e , come da allegato “A” al presente atto, ribadendo l'istanza di rinnovazione della CTU Per_5 Per_6
cinematica per le ragioni tutte in atti esposte”.
Per in proprio e quale rappresentante dei figli minori e : CP_1 Persona_1 Parte_2
“NEL MERITO: per le ragioni esposte in premesse della comparsa di risposta, previa declaratoria
d'inammissibilità e/o d'infondatezza dei motivi d'appello, respingersi ogni istanza avversaria, anche in via istruttoria, con integrale conferma della sentenza impugnata.
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: in caso di accoglimento della domanda subordinata di appello, accertarsi ai sensi dell'art. 2054 co. 1 cpc ed art. 1227 c.c, ovvero in via presuntiva ai sensi dell'art. 2054 co.
II c.c., le responsabilità dei conducenti e condannarsi, in via generica, gli appellanti, in solido con la proprietaria del veicolo assicurato, a risarcire i conseguenti danni, nella misura così proporzionalmente ridotta, da determinarsi in separato giudizio.
IN OGNI CASO: spese di lite rifuse, per entrambi i gradi di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato , agendo in proprio ed in rappresentanza dei figli CP_1
minori e , conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Treviso la società Per_1 Parte_2 [...]
e al fine di sentirle condannare in solido, in Controparte_3 Parte_1
via generica, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti a seguito del sinistro stradale occorso sulla SP n. 34, in località Susegana (Tv), in data 25.11.2016, verso le ore 12.55, in cui aveva perso la vita la moglie . Persona_2
Esponeva l'attore che nelle predette circostanze di tempo la sig.ra si trovava alla guida della R_
TO AR di sua proprietà, percorrendo la SP n. 34 con direzione da Susegana a Pieve di Soligo, quando perdeva il controllo del mezzo all'uscita di una curva destrorsa e, dopo aver sbandato, urtava dapprima con lo spigolo anteriore sinistro contro la parte laterale sinistra di un veicolo DO Caliber che giungeva dall'opposto senso di marcia, iniziava così una lunga carambola in testa coda (con rotazione antioraria di
180 gradi) per giungere ad arrestarsi contro l'autocarro Mercedes (recte, DA Chrysler) in proprietà
3 della ditta condotto da , anch'esso Controparte_3 Parte_3
proveniente dall'opposta corsia di marcia.
Nella contumacia della si costituiva , Controparte_3 Parte_1
negando ogni apporto causale del mezzo assicurato, riconducendo la causazione del sinistro all'esclusiva responsabilità della vittima o, semmai, alla concorrente responsabilità della medesima e del conducente della DO, primo mezzo con cui era avvenuto l'impatto.
2. Con sentenza n. 1656/2023, il Tribunale di Treviso accertava un concorso di responsabilità, nella misura del 50%, del conducente del furgone di proprietà della Controparte_3
[... nella causazione del sinistro stradale e condannava i convenuti al risarcimento dei danni subiti dagli attori, da liquidarsi in separata sede.
A tale apprezzamento il giudice di prime cure perveniva sulla base dei documenti acquisiti e delle risultanze della CTU dinamico-ricostruttiva disposta in corso di causa, affidata all'ing. e Persona_7
dopo aver osservato:
- che era “indiscussa la responsabilità di la quale alla guida della sua autovettura, si Persona_2
immetteva nella zona del sinistro alla velocità stimata dal Ctu di circa 112 Km/h di gran lunga superiore al limite vigente in loco e proprio a causa dell'elevata velocità, sbandava sulla corsia di sinistra perdendo il controllo del mezzo che, dapprima, rientrava a destra e poi invadeva, per la seconda volta, la corsia di sinistra fino ad impattare con lo spigolo anteriore sinistro la fiancata sinistra dell'autovettura che Pt_4
sopraggiungeva dalla opposta corsia di marcia, violando così la previsione di cui all'art.141 comma 1 e 2 del cds e rendendosi responsabile anche di una condotta connotata da colpa generica per aver condotto il veicolo con imprudenza, negligenza ed imperizia, incurante della particolare situazione dei luoghi - limite consentito di 70 Km/h, in presenza di linea continua, di segnale di pericolo di doppia curva pericolosa, di asfalto bagnato, con traffico intenso – risultando incapace di controllare il mezzo”;
- che “Nessun addebito di corresponsabilità va invece imputato al conducente dell'autovettura con Pt_4
cui si è verificato il primo urto. Infatti, dalle risultanze della disposta Ctu (…) è emerso che al momento dell'immissione nella zona del sinistro il viaggiava ad una velocità di 75 Km/h, quindi, superiore di Per_8
circa 5 Km/h rispetto al limite imposto e superiore a quella stimata congrua dal perito pari a circa 57,5
4 Km/h, tuttavia, in entrambi i casi estremi vagliati dal Ctu, l'impatto sarebbe stato comunque inevitabile, anche se eventualmente più contenuto in termini di energia dissipata all'urto, circostanza che sotto il profilo tecnico-infortunistico ma anche sotto il profilo giuridico, esclude un rapporto di causalità tra la condotta dell'autovettura DO e l'evento morte”;
- che “Diversa considerazione va espressa relativamente alla condotta del mezzo DA condotto da
, infatti, in sede di sommarie informazioni il medesimo dichiarava: “…Giunto più o meno Parte_3
al km 3+800 ho visto una quarantina di metri davanti a me, uscire da una curva una TO AR che sbandava paurosamente. A mio parere andava molto veloce. È andata a collidere contro il veicolo che mi precedeva, poi ha continuato a fare testacoda, io ho cercato di rallentare e spostarmi, ma comunque la
TO AR è venuta a collidere con la parte posteriore contro la mia parte anteriore. L'urto è stato di forte entità. Avevo la cintura allacciata”. Inoltre, dai riscontri tecnici è emerso che la velocità di immissione nel teatro del sinistro è stata di 82 Km/h, quindi superiore non solo alla velocità stimata congrua in relazione allo stato dei luoghi, ma di misura superiore apprezzabile anche rispetto al limite imposto in loco, si aggiunga che in presenza delle condizioni di tempo e di luogo già descritte: limite di velocità di 70Km/h, segnale di pericolo di strada sdrucciolevole, di pericolo di doppia curva con asfalto bagnato, lo sbandamento di un veicolo non poteva essere considerata circostanza atipica ed oggettivamente imprevedibile inoltre, come dimostrato, se il avesse viaggiato ad una velocità regolata intorno ai Parte_3
60Km/h e avesse tempestivamente percepito la situazione di pericolo intervenendo immediatamente sui dispositivi di frenata, l'impatto si sarebbe potuto evitare”, sicchè “la condotta di guida posta in essere dal predetto è censurabile sia come colpa specifica ai sensi dell'art.141 comma 1 2 e 3 del cds, sia Parte_3
come colpa generica per imprudenza, avendo omesso di valutare i rischi e i pericoli obiettivi derivanti dalla propria come dall'altrui azione, per negligenza, avendo omesso di adottare la cautela doverosa imposta dalle condizioni ambientali, sia per imperizia per non aver rispettato le regole imposte per la circolazione stradale”.
3. Avverso tale sentenza ha interposto gravame articolando i seguenti due motivi Parte_1
d'appello: a) “Sulle modalità con cui si è giunti all'attribuzione della responsabilità del sinistro: erroneo richiamo all'applicabilità, al caso di specie, della presunzione di pari responsabilità di cui al disposto
5 dell'art. 2054 II co. c.c., violazione – anche - del disposto degli artt. 40, 141 e ss. C. d. Strada”; b) “Erroneità, illogicità nell'interpretazione delle emergenze istruttorie ai fini della ricostruzione dell'incidente stradale e dell'attribuzione della responsabilità dell'evento in capo ai conducenti dei veicoli coinvolti, conseguente violazione del disposto dell'art. 116 c.p.c., violazione ovvero omessa adeguata applicazione degli artt. 141, commi 1, 2 e 3, 142, comma 1, e 40, comma 3, del Codice della Strada – conseguente erroneità, incondivisibilità delle valutazioni espresse dal CTU – necessità del rinnovo della CTU ergonomica”.
Sulla base di tali motivi l'appellante ha insistito per la rinnovazione della CTU e, in ogni caso, ha sollecitato un diverso apprezzamento delle emergenze processuali, con attribuzione in capo alla vittima dell'esclusiva responsabilità dell'evento lesivo ovvero, in subordine, con accertamento della responsabilità prevalente della stessa e conseguente riforma della sentenza in punto di graduazione della colpa dell'assicurato; dato atto dei versamenti già effettuati, ha altresì richiesto la condanna degli appellati alla restituzione di tutte le somme percepite ovvero delle sole somme ricevute in eccesso rispetto alla ridotta percentuale di responsabilità eventualmente ritenuta per il conducente dell'autocarro.
Si è costituito , in proprio e per i figli minori e , chiedendo preliminarmente la CP_1 Per_1 Parte_2
fissazione di udienza ex art. 350 bis c.p.c. ai fini della pronuncia dell'ordinanza ex art. 348 bis c.p.c., nel merito opponendosi alla rinnovazione della CTU ed insistendo per la conferma della decisione del
Tribunale ovvero, in subordine, per l'accertamento della diversa percentuale di responsabilità imputabile al conducente dell'autocarro e la conseguente condanna generica al risarcimento dei danni in misura proporzionalmente ridotta.
Nessuno si è costituito per rimasta contumace, Controparte_2
seppur ritualmente citata.
4. La causa, dopo la sostituzione del consigliere relatore come da provvedimenti organizzativi del
09.05.2025 e del 13.05.2025 e la fissazione di udienza anticipata ex art. 281 sexies c.p.c., è stata trattenuta in decisione dal Collegio all'udienza del 02.07.2025.
5. In via preliminare va rilevato che la trattazione della causa ha assorbito ogni questione relativa all'applicazione del disposto dell'art. 348 bis c.p.c., i cui presupposti non sono stati ravvisati.
6 6. Con il primo motivo d'impugnazione si duole della violazione di legge in cui sarebbe Parte_1
incorso il Tribunale, il quale, dopo aver accertato la concorrenza delle colpe della vittima e del conducente dell'autocarro, avrebbe omesso di determinare il concreto apporto causale di ciascuno di essi, richiamando la presunzione di pari responsabilità stabilita dall'art. 2054, co. 2, c.c. nonostante la natura residuale della norma, applicabile nella sola eventualità, nel caso insussistente, che “le risultanze istruttorie non riescano a delineare una chiara dinamica dell'evento, da cui dedurre le reciproche responsabilità dei conducenti”.
Il motivo si fonda su un'errata interpretazione della sentenza.
Ed invero, nel provvedimento il Tribunale, dopo aver richiamato le conclusioni del CTU ed aver accertato la dinamica del sinistro e la colpa di entrambi i conducenti, ha determinato le correlate percentuali di responsabilità in misura pari al 50 % per ciascuno, non in via presuntiva, ma bensì osservando: “Ne consegue che a , quale conducente del mezzo di proprietà della convenuta, assicurato Parte_3
con , va attribuita la responsabilità nella produzione dell'occorso nella misura del 50%”. Parte_1
Tale quantificazione, dunque, non è stata operata in applicazione dell'art. 2054, secondo comma, c.c., come invece sostenuto dall'appellante, in quanto il Tribunale ha rilevato la prova certa della condotta colposa di entrambi i conducenti ed ha ritenuto che questi avessero contribuito alla causazione del sinistro in eguale misura, come reso evidente anche dall'utilizzo della locuzione avverbiale “del resto” che introduce il successivo inciso, inteso unicamente a rafforzare l'apprezzamento già espresso sulla base delle risultanze processuali in ordine alla graduazione delle colpe, mediante l'improprio richiamo alla presunzione legale ed alla conseguente inversione dell'onere probatorio (“Del resto, la convenuta a cui incombeva il relativo onere, non ha fornito prova diretta a dimostrare che il predetto conducente abbia fatto tutto il possibile per evitare il sinistro …)”.
6. Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui, aderendo integralmente alle conclusioni del CTU, anche in punto di determinazione delle rispettive percentuali di responsabilità, avrebbe erroneamente valutato i dati e i rilievi a disposizione, giungendo ad affermare che il sig. Parte_3
avrebbe potuto evitare l'impatto con la TO AR sulla base di una ricostruzione della velocità di percorrenza dei veicoli fondata su mere ipotesi e/o arbitraria, omettendo, in ogni caso, di considerare al
7 giusto, nella graduazione delle colpe, sia la velocità di percorrenza tenuta dal mezzo condotto dalla defunta sig.ra antecedentemente alla prima collisione, sia l'andatura gravemente anomala assunta R_
dal medesimo.
Si osserva preliminarmente che i rilievi contenuti nella perizia di parte depositata in sede di appello dagli stessi appellanti rivestono la valenza di mere allegazioni difensive di carattere tecnico e sono quindi privi di efficacia probatoria, con la “conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con esso incompatibili e conformi al parere del proprio consulente” (Cass. n. 9483/2021), non essendo neppure tenuto a dar corso a nuovi accertamenti peritali “atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria espressa pronunzia sul punto, quando risulti, dal complesso della motivazione, che lo stesso giudice ha ritenuto esaurienti i risultati conseguiti con gli accertamenti svolti” (Cass. n. 5151/1998).
Ritiene in ogni caso il Collegio che la CTU sia esaustiva ed esente da vizi logici e che, pertanto, alcuna rinnovazione debba essere disposta, tanto più che le nuove allegazioni tecniche offerte dall'appellante, fondate sull'assunto che il conducente del furgone DA “potesse iniziare a percepire l'effettivo pericolo solo a seguito del primo urto”, trascurano di considerare la sicura valenza delle dichiarazioni rilasciate dallo stesso sig. alla PO nell'immediatezza del fatto, in base alle quali egli aveva percepito Parte_3
l'anomalia dell'andatura della TO AR prima dell'impatto con la DO (“Giunto più o meno al km
3+800 ho visto una quarantina di metri davanti a me, uscire da una curva una TO AR che sbandava paurosamente. A mio parere andava molto veloce. È andata a collidere contro il veicolo che mi precedeva, poi ha continuato a fare testacoda, io ho cercato di rallentare e spostarmi, ma comunque la TO AR è venuta a collidere con la parte posteriore contro la mia parte anteriore.” (v. pag. 27 rapporto di polizia stradale, doc. 3 attoreo).
Ciò posto, l'appellante sostanzialmente ritiene che il sinistro sia stato cagionato dalla condotta esclusiva di
. Persona_2
8 Tale tesi non può essere accolta, risultando corretto l'apprezzamento del giudice di prime cure, secondo cui l'evento lesivo è stato la risultante di due condotte colpose convergenti, dovendo ritenersi integrato un concorso di responsabilità di entrambi i conducenti.
Al riguardo, occorre ricordare che l'obbligo di regolare la velocità e di attenersi al canone della massima prudenza sancito dall'art. 141 C.d.S. dev'essere commisurato allo stato dei luoghi, alle condizioni del traffico ed a quelle di visibilità, in modo da assicurare la sicurezza nella circolazione stradale, propria e altrui, ed agevolare eventuali manovre di arresto tempestivo o altre manovre di emergenza, tali da evitare collisioni che possano derivare anche da altrui condotte imprudenti. Al detto obbligo non risulta essersi conformato il conducente del veicolo assicurato dall'appellante.
Il CTU, invero, ha giustamente rilevato che il sig. si era accorto del sopraggiungere del veicolo Parte_3
della sig.ra , come dal medesimo riferito alla PO (“A tal riguardo si ricorda che proprio il sig. R_
, conducente dell'autocarro, riferì alla PO di aver cercato di rallentare e di spostarsi”), Parte_3
accertando, altresì, che nella sua condotta di guida “La velocità di immissione trovata di 82 km/h è non solo superiore al limite massimo di velocità vigente nella zona, ma soprattutto da ritenere elevata e pericolosa in forza delle condizioni ambientali e di traffico”, ovvero in un contesto connotato dall'asfalto bagnato per leggera pioggia e da una segnaletica stradale che “prescriveva il limite massimo di velocità di
70 km/h ed inoltre preannunciava con segnale collocato al km 3+400 il pericolo di strada sdrucciolevole per
1 km in caso di pioggia e con segnale collocato fra il km 3+700 e il km 3+800 il pericolo di doppia curva”
(cfr. pagg. 14, 33 e 34 dell'elaborato peritale).
Proprio valorizzando siffatte condizioni ambientali l'ing. ha osservato che “lo sbandamento di un Per_3
veicolo in una siffatta situazione non può essere considerato … una circostanza atipica. Di conseguenza, proprio in dipendenza della descritta situazione, i conducenti attenti e prudenti avrebbero potuto prevedere lo sbandamento di un veicolo in curva e, di conseguenza, adottare una condotta appropriata che avesse significative probabilità di scongiurare, o quanto meno diminuire, il rischio di verificazione dell'evento dannoso” (cfr. pag. 34 della CTU), dovendo, in altre parole, viaggiare ad una velocità più moderata rispetto a quella del limite massimo vigente nella zona, onde attenersi al disposto dell'art. 141, comma 3, C.d.S., per cui anche la velocità dell'autocarro avrebbe dovuto essere regolata in modo da
9 consentire il controllo del mezzo ed assestarsi prudenzialmente in 55-60 Km/h, in luogo degli 82 Km/h rilevati, onde poter compiere tutte le manovre necessarie, entro i limiti del campo di visibilità, per evitare un ostacolo prevedibile (cfr. pag. 35 della CTU).
L'ing. ha ben chiarito che il veicolo del sig. , a differenza della DO, avrebbe potuto Per_3 Parte_3
evitare l'urto, ove avesse moderato la velocità e adottato una condotta di guida maggiormente prudente, rilevando che “La posizione di percezione della turbativa (pos. b – PIEV) da parte del conducente dell'autocarro DA distava circa m 51,2 dal P.U.2. … Se l'autocarro DA avesse viaggiato alla velocità regolata (mediamente km/h 57,5), se il suo conducente avesse tempestivamente percepito la situazione di pericolo e fosse intervenuto immediatamente sui dispositivi di frenatura, l'autocarro si sarebbe fermato in m 38,1 e quindi inferiore allo spazio di m 51,2 fra la posizione di percezione della turbativa (pos. b – PIEV) e P.U.2. (…) Poiché la TO uscì dal primo urto con una velocità di circa 68 km/h, essa avrebbe percorso un tratto di circa m 38,8, di cui m 9,2 a valle del P.U.
1. Ed allora, per evitare l'urto con la TO, l'autocarro DA avrebbe dovuto fermarsi in uno spazio di m 42,3 (= 51,5 – 9,2). Tale distanza, diminuita di almeno 1,0 m per motivi di sicurezza, dovrebbe corrispondere allo spazio di arresto totale dell'autocarro DA. Con tale spazio risulta una velocità di evitabilità dell'autocarro VD,e di circa km/h 60. Tale velocità risulta grossomodo identica a quella che lo scrivente ha individuato come regolata.
Si deve pertanto concludere che se l'autocarro avesse viaggiato grossomodo alla velocità regolata
(mediamente km/h 57,5), se il suo conducente avesse tempestivamente percepito la situazione di pericolo
e fosse intervenuto immediatamente sui dispositivi di frenatura, l'impatto sarebbe stato evitabile” (pagg.
38 – 39 CTU).
Il CTU ha poi riscontrato adeguatamente le critiche del CTP di parte convenuta, specificando che il sig.
avrebbe potuto percepire la turbativa creata dalla sig.ra quando l'autocarro si trovava a Parte_3 R_
circa 93 m dalla TO, ossia con un margine tale che, in condizioni di condotta consona allo stato dei luoghi e rispettosa della normativa stradale, avrebbe consentito di evitare lo scontro, precisando che
“l'urto fra la TO e l'autocarro si è concretizzato con un differenziale di velocità di circa 82 km/h (49 per
l'autocarro e 33 per l'autovettura) più che sufficiente per schiacciare tutta la parte posteriore dell'autovettura, tanto da ridurla in lunghezza quasi a metà” e che “È lo stesso conducente dell'autocarro
10 che ha dichiarato, infatti, alla PO di aver visto l'autovettura uscire da una curva sbandare paurosamente e poi andare a collidere contro il veicolo che lo precedeva. La posizione, che lo scrivente ha indicato come di avvio turbativa da parte della TO per il conducente dell'autocarro, è pertanto da considerare cautelativamente come la più favorevole per il conducente dell'autocarro … È certo che
l'individuazione di una eventuale posizione più arretrata di avvio turbativa da parte della TO avrebbe confermato, a maggior ragione, una responsabilità a carico del conducente dell'autocarro. È da escludere una posizione più avanzata perché contrasterebbe proprio con le dichiarazioni rilasciate alla PO da detto conducente … Nel caso in esame, il conducente dell'autocarro si è immesso nella zona del sinistro alla velocità di circa km/h 82, non solo superiore a quella che poteva essere una velocità regolata (mediamente km/h 57,5) in forza delle menzionate condizioni, ma addirittura ben superiore alla velocità massima vigente in quel tratto di strada (km/h 70)”.
Alla luce di tali elementi, va confermato l'apprezzamento compiuto dal primo giudice in ordine al concorso del conducente del furgone nella causazione dell'evento, vieppiù considerando che lo stesso sig.
, allorchè sentito dalla PO, non ha neppure riportato di aver tentato una frenata, seppur Parte_3
riconoscendo di essersi avveduto dell'improvviso sbandamento della TO AR già quando il mezzo stava uscendo dalla curva, come riscontrato anche dagli operanti intervenuti (cfr. pag. 45 della CTU: “La polizia non ha rilevato tracce di frenata né ante, né post urto riferibili all'autocarro DA condotto dal sig. ”). Parte_3
7. Ritiene, peraltro, il Collegio che il primo giudice abbia errato nell'attribuire un'eguale percentuale di responsabilità in capo ai due conducenti, rinvenendosi una condotta di guida nettamente più grave in capo alla sig.ra , che ha originato la turbativa alla normale circolazione, immettendosi sul luogo del R_
sinistro ad una velocità ben superiore al limite consentito e pari, secondo la stima del CTU, a 112 Km/h, tale da determinare, dapprima, lo sbandamento del mezzo e l'invasione della corsia di marcia opposta, con il primo inevitabile urto con la DO Caliber, e, poi, la prosecuzione della sua corsa “in rototraslazione antioraria e priva di controllo, occupando nel suo moto aberrante di testa coda la gran parte della carreggiata” (pagg. 23-24 della CTU).
11 Per quanto innanzi detto, la percentuale di responsabilità nella causazione del sinistro da parte del conducente dell'autocarro DA dev'essere rideterminata in misura inferiore rispetto a quanto statuito nella gravata sentenza e pari al 30 %, attesa la responsabilità prevalente ascrivibile alla vittima dell'incidente, stimabile in misura del 70%.
Entro tali limiti, quindi, l'appello va accolto.
8. Null'altro v'è da decidere, dato che gli appellati hanno limitato la domanda alla condanna generica e che, pertanto, ogni pronuncia in ordine ad eventuali poste risarcitorie già versate e da restituire si palesa estranea al thema decidendum.
9. Il parziale accoglimento dell'impugnazione comporta un nuovo regolamento delle spese processuali, cui si deve provvedere alla stregua di una valutazione complessiva dell'esito della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese del primo e del secondo grado, in base ad un criterio unitario e globale.
Considerata, dunque, la notevole riduzione della percentuale di responsabilità ascritta al conducente del veicolo assicurato dall'appellante, tenuto conto dell'esito complessivo della lite, le relative spese vengono compensate per la quota di ½ e nella restante quota - liquidate come in dispositivo secondo i parametri previsti dal d.m. n. 147/2022 per le controversie di valore indeterminabile, complessità media - vengono poste a carico di in solido tra loro, Controparte_4 Controparte_3
per entrambi i gradi del giudizio, e così pure per le spese di CTU e le spese relative al CTP attoreo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
1656/2023 del Tribunale di Treviso, così provvede:
1. accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, accerta e dichiara la prevalente responsabilità di nella misura del 70% nella causazione Persona_2
del sinistro stradale per cui è causa, ponendo la restante percentuale del 30% a carico del conducente dell'autocarro di proprietà della con condanna di Controparte_3
e in solido tra loro, a risarcire Parte_1 Controparte_3
12 tutti i danni derivati agli appellati, da liquidarsi in separato giudizio, entro il limite della quota predetta del
30 %;
2. dichiara compensate le spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio per la quota di 1/2 e condanna in solido tra di Parte_5 Controparte_3
loro, a rifondere agli appellati la residua quota di ½, che liquida in € 5.430,00 per il primo grado e in €
3.935,00 per l'appello, oltre al 15 % a titolo di rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA;
3. pone le spese di CTU, nella misura già liquidata nel corso del giudizio di primo grado, definitivamente a carico di e in via tra loro Parte_1 Controparte_3
solidale, nella quota di ½ ed a carico degli appellati nella quota residua;
4. condanna altresì e in solido Parte_1 Controparte_3
tra loro, a versare agli appellati la somma di € 793,00 pari alla quota di ½ delle spese del CTP liquidate nella sentenza impugnata;
5. dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003; manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 02.07.2025
Il Consigliere est. La Presidente dott.ssa Stefania Abbate dott.ssa Clotilde Parise
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