Sentenza 13 luglio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 13/07/2023, n. 4245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4245 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/07/2023
N. 04245/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02363/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2363 del 2021, proposto da
ER MA CC, IG LL, AR TO e Francesco Romano, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Romano e Silvana Renza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud, non costituita in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza n.1047/2019 del Tribunale di Nola, Sezione Lavoro e Previdenza
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2023 la dott.ssa MAgiovanna Amorizzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in epigrafe, i sig.ri ER MA CC, IG LL, AR TO e l’Avv. Francesco Romano agiscono per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1047/2019, depositata in data 16.05.2019, con la quale il Tribunale di Nola, sezione Lavoro e Previdenza, ha accolto il ricorso n. RG. 3177/2016 (al quale sono stati riuniti i giudizi RR.GG. 3180/2016 e 3188/2016) proposto dai sig.ri ER MA CC, IG LL, AR TO nei confronti della Asl Napoli 3 Sud, condannando l’Agenzia al pagamento delle somme dovute a titolo di retribuzione di risultato per l’attività da essi prestata negli anni 2013 e 2014, così quantificate:
1) € 2038,64, oltre interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti al saldo in favore della dott.ssa CC ER MA;
2) € 3395,41 (=€.1482,10 per l’anno 2013+ €.1913,31 per l’anno 2014), oltre interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti al saldo in favore del dott. LL IG;
3) € 3.376,44 (=€.996,00 per l’anno 2013+ €.2380,44 per l’anno 2014), oltre interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti al saldo in favore del dott. TO AR;
4) € 1.300,00 per compenso professionale, oltre Iva, Cpa, spese forfettarie, in favore dell’Avv. Francesco Romano.
Il ricorso è stato notificato a mezzo p.e.c. presso l’A.S.L. Napoli 3 Sud in data 28 maggio 2021.
Benchè ritualmente evocata in giudizio, l’A.S.L. non si è costituita in giudizio.
All’udienza camerale del 15 giugno 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato. In tema di prova dell'inadempimento dell'amministrazione trova applicazione il generale principio secondo cui il creditore che agisca per l'adempimento ha l’onere di provare soltanto il titolo della pretesa azionata, potendo limitarsi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte contrattuale. Spetta, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo del diritto ex adverso azionato.
Nel caso di specie, la pretesa creditoria azionata in executivis è cristallizzata nella sentenza in epigrafe, passata in giudicato (cfr. certificazione di passaggio in giudicato in atti).
È in atti la prova dell’avvenuta notifica del titolo, spedito in forma esecutiva, all’Amministrazione resistente da ciascuno dei singoli ricorrenti in data 18 giugno 2019.
Le copie depositate in giudizio recano, altresì, l’attestazione di conformità all’originale della sentenza notificata, ai sensi di quanto previsto dall’art. 136, comma 2- bis , cod. proc. amm.
Il Comune scegliendo volontariamente di non costituirsi in giudizio, non ha provato di aver provveduto al pagamento delle somme dovute ai ricorrenti in forza della suddetta sentenza, per cui la decisione può essere adottata sulla scorta delle sole allegazioni di parte ricorrente.
Sussistono, dunque, i presupposti per l'accoglimento del ricorso e la condanna dell’A.S.L. Napoli 3 Sud al pagamento in favore delle parti ricorrenti delle somme ad esse spettanti per effetto del titolo azionato entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
Sussistono, altresì, i presupposti di cui all'articolo 114, comma 4, lett. e), del codice del processo amministrativo per accogliere la domanda di fissazione di una penalità di mora, non essendo state evidenziate al riguardo valide ragioni ostative.
Il Collegio reputa equo il parametro dell'interesse legale, ora esplicitamente indicato dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., secondo le modifiche introdotte dalla legge di stabilità per il 2016.
In sintesi, l’ RE verrà calcolata, nella misura indicata dell’interesse legale, sulla somma di cui alla condanna e in aggiunta agli interessi legali dovuti ex lege o disposti nella medesima condanna, stante la funzione sanzionatoria della stessa (e non compensativa del danno subito), che deve anche costituire un elemento di coazione indiretta all’adempimento.
Quanto alla data di decorrenza iniziale dell’ RE , la novella introdotta dall’art. 1 della legge n. 208/2015 all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ha previsto che la penalità di mora debba essere disposta a far data dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza.
Pertanto, con riguardo alla presente fattispecie la norma in questione va interpretata nel senso che l’ RE , nella suindicata misura dell’interesse legale aggiuntivo, sarà dovuta dalla data di intervenuta comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento emesso nella sentenza di ottemperanza.
Quanto alla data di decorrenza finale, la stessa, in conformità all’orientamento giurisprudenziale attualmente prevalente, sarà corrisposta fino all’effettivo soddisfacimento del credito o, in alternativa, sino alla data di insediamento del commissario ad acta ( ex multis , Cons. Stato, Sez. IV, 3 novembre 2015, n. 5014; T.A.R. Lazio Roma, Sez. I, 18 gennaio 2016, n. 464).
Deve, altresì, procedersi sin d’ora alla nomina di un commissario ad acta, nella persona del Prefetto di Napoli o di altro funzionario all’uopo delegato, il quale, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza (a cura di parte ricorrente), darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
Il compenso del commissario ad acta rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti, ai sensi del comma 8 dell’art. 5-sexies (Modalità di pagamento) della legge n. 89/2001, così come inserito dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015.
3. Il regolamento delle spese della presente lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), accoglie il ricorso nei termini e limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, dichiara l’obbligo della parte resistente di dare esecuzione al decreto di cui in epigrafe nei sensi e nei termini in motivazione indicati.
Per il caso di ulteriore inottemperanza nomina sin d’ora commissario ad acta il Prefetto di Napoli il quale provvederà, ricevuta comunicazione a cura di parte ricorrente della perdurante inerzia della parte resistente, al compimento degli atti necessari all’esecuzione nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Condanna la parte soccombente ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. a corrispondere a parte ricorrente le somme indicate in motivazione a titolo di penalità di mora. Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 1.000,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Corciulo, Presidente
MA Laura Maddalena, Consigliere
MAgiovanna Amorizzo, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MAgiovanna Amorizzo | Paolo Corciulo |
IL SEGRETARIO