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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 07/03/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Ancona
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA
Reg.Gen. N.205/2024
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:
Dr. Luigi SANTINI Presidente relatore
Dr.ssa Angela QUITADAMO Consigliere
Dr.ssa Arianna SBANO Consigliere
nella camera di consiglio tenutasi in data 6 Marzo 2025 secondo le modalità previste dall'art.127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado introdotta con ricorso depositato in data 11.06.2024, e vertente tra
(appellante) contro Parte_1 [...]
(appellato), avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n°202/2023 emessa dal Tribunale CP_1
di Pesaro, in funzione di giudice del lavoro, in data 11.12.2023.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.06.2024, la Parte_2
ha proposto appello avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è
[...]
stata dichiarata l'illegittimità della trattenuta a titolo di contributo di solidarietà operata sulla pensione di vecchiaia in godimento del Dr , con condanna della a ricalcolare il trattamento Controparte_1 Pt_1
pensionistico ed a restituire le somme indebitamente trattenute entro i limiti della prescrizione decennale, oltre accessori come per legge.
A fondamento del gravame la appellante, premessa una ricostruzione dei fatti di causa e della Pt_1
cornice complessiva in cui si inserisce la fattispecie de qua, ha censurato le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice, per i seguenti motivi: A) Violazione dell'art. 3 comma 12 della Legge n. 335 del 1995 come modificato dall'art. 1 comma 763 della Legge n. 396 del 2006, anche in relazione all'art. 1 comma
488 della Legge n. 147 del 2013; B) in subordine: erronea pronuncia in ordine all'eccepita prescrizione
1 quinquennale;
violazione dell'art. 2948 n. 4 cod. civ.; C) in via ulteriormente gradata: omessa pronuncia in ordine all'eccepita debenza del contributo di solidarietà nella misura dell'1% per gli anni 2012 e 2013 in forza dell'art. 24 comma 24 del D.L. n. 201 del 2011; violazione dell'art. 2948 n. 4 cod. civ..
Ha quindi concluso come segue: “accertare e dichiarare la piena legittimità dell'art. 22 e dell'allegata Tabella F2 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della , nonché Pt_1 delle delibere n. 4 del 2008, n. 3 del 2013 e n. 10 del 2017, e, per l'effetto, rigettare le domande avanzate dal dottor in primo grado;
in subordine, nella denegata ipotesi di ritenuta illegittimità CP_1
dell'applicazione del contributo di solidarietà, contenere la condanna della resistente alla Pt_1 restituzione degli importi trattenuti a titolo di contributo di solidarietà a far data dal 13 giugno 2018, stante la intervenuta prescrizione parziale del credito, e comunque dichiarare non dovuta la restituzione del contributo di solidarietà nella misura dell'1% per gli anni 2012 e 2013, in ogni caso con divieto di cumulo di interessi e rivalutazione”.
L'appellato si è costituito in giudizio ed ha resistito all'appello, del quale ha Controparte_1
chiesto il rigetto, assumendone l'infondatezza in fatto ed in diritto, in riferimento a ciascuno dei motivi di gravame.
1.- Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui, nel merito, ha dichiarato l'illegittimità della trattenuta a titolo di contributo di solidarietà operata dalla
[...]
sulla pensione di vecchiaia in Parte_1
godimento del Dr . Controparte_1
Il motivo non è fondato.
Questo Collegio non ha infatti motivo di discostarsi dall'ormai consolidato e pienamente condiviso orientamento della Giurisprudenza di legittimità, formatosi rispetto a fattispecie identiche a quella all'odierno vaglio, secondo cui “Una volta sorto il diritto alla pensione di anzianità, l'ente previdenziale debitore non può, con atto unilaterale, regolamentare o negoziale, ridurne l'importo, tanto meno adducendo generiche ragioni finanziarie, poiché ciò lederebbe l'affidamento del pensionato, tutelato dall'art. 3, comma 2, Cost., nella consistenza economica del proprio diritto soggettivo.” (così Cass.,
Ord.n.19711/2017).
È del resto noto che la Suprema Corte ha a più riprese ribadito il principio secondo cui gli “enti privatizzati non possono adottare, sia pure in funzione dell'obiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere su criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di
2 solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base a criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore” (Cass. n. 23363 del 2021 e n. 31875 del 2018) ed ha affermato che "Appare utile, al fine di confermare l'estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata, richiamare, altresì, la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 173/2016 che, nel valutare
l'analogo prelievo disposto dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 486, ha affermato che si è in presenza di un "prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23
Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (Cass. n. 603/2019).
In effetti, l'autonomia degli enti previdenziali privatizzati trova il suo limite fondamentale nella stessa norma che la impone (ossia il d.lgs. n. 509 del 1994, art. 2), che definisce i tipi di provvedimenti adottabili da tali enti, identificati in base al loro contenuto. È difatti ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimità, secondo orientamento pienamente condivisibile, che in materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati non possono adottare, sia pure in funzione dell'obiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, appunto, il contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art.23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore.
La legge di interpretazione autentica di cui all'art.1 comma 488 L. n. 147 del 2013, non è idonea ad incidere sugli esiti della presente controversia, atteso che la norma espressamente pone “come condizione di legittimità degli atti, che essi siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine”, laddove sicuramente tale finalità non rappresenta un connotato del contributo di solidarietà per cui è causa, in quanto di carattere provvisorio (cfr. Cass. Sez. L. n. 32385 del 3.6.2021 dep. 8.11.2021;
Cass. Sez. Sez. 6 – L. n. 23363 del 23.3.2021 dep. 24.8.2021 e precedenti ivi richiamati;
Cass. Sez. L. nn.
29292 del 18.9.2019 – dep. 12.11.2019; 31875 del 10/12/2018 rv. 652020 – 01; 6702 del 06/04/2016 rv.
639297 – 01).
Tali conclusioni risultano successivamente confermate dalla Suprema Corte in plurime decisioni intervenute nel tempo, in cui si è ribadito costantemente che sono illegittime le trattenute, a titolo di contributo di solidarietà su trattamenti pensionistici già quantificati e attribuiti, stabilite dai regolamenti di disciplina degli enti previdenziali privatizzati, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del "pro rata" e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel
3 "genus" delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore
(Cass.Civ., sez. lav., 01/02/2025, n.2439; Cass.Civ., sez. lav., 01/02/2025, n.2436; Cass.Civ., sez. lav.,
09/01/2025, n.542; Cass.Civ., sez. lav., 28/08/2024, n.23257; Cass.Civ., sez. lav., 25/07/2024, n.20684;
Cass.Civ., sez. lav., 07/02/2023, n.3683).
Ne deriva l'illegittimità dell'art.22 del Regolamento previdenziale della convenuta 1.1.2004 e Pt_1 dell'art.29 del Regolamento previdenziale della convenuta 2018, nonché delle deliberazioni Pt_1 dell'Assemblea dei Delegati della stessa del 28.10.2008, 27.6.2013 e 29.11.2017 nella parte in cui Pt_1
impongono un contributo di solidarietà sulle pensioni dei commercialisti iscritti, con conseguente illegittimità delle trattenute operate a tale titolo dalla convenuta sui ratei pensionistici erogati al Pt_1
ricorrente, per il periodo per cui è causa.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il primo motivo di appello va dunque respinto.
***
2.- Le conclusioni sin qui raggiunte comportano, quale logico corollario, l'infondatezza del terzo motivo di gravame, relativo alla pretesa violazione dell'art. 24, comma 24, del D.L. n. 201 del 2011, laddove il primo giudice avrebbe omesso di considerare l'ampliamento del potere normativo assegnato agli enti previdenziali privatizzati in base alla citata legge delega, dovendosi escludere in radice, in base agli ormai consolidati principi espressi dalla Suprema Corte, l'attribuzione di un potere normativo (di imposizione del contributo di solidarietà) in capo agli enti previdenziali privatizzati.
***
3.- Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che il diritto fatto valere dall'appellato fosse soggetto a prescrizione ordinaria decennale, e non quinquennale, in violazione dell'art. 2948 n.4 c.c..
Il motivo non è fondato, atteso che, come chiarito dalla Suprema Corte, “in materia di previdenza obbligatoria (quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994) la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c. - così come dall'art. 129 del r.d.l. n. 1827 del 1935 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale di cui all'art.2946 c.c.” (v.
Cassazione civile sez. un., 08/09/2015, n.17742; Cass.Civ., sez. lav., 01/02/2025, n.2439; Cass.Civ., sez. lav., 01/02/2025, n.2436; Cass.Civ., sez. lav., 25/10/2022, n.31527).
Come la Cassazione ha chiarito, non vale in contrario richiamare l'art. 47-bis D.P.R. n. 639/70
(secondo cui "Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'art. 24 L. n. 88/89, o delle relative differenze dovute a seguito di
4 riliquidazioni"), dal momento che tale norma riguarda l'ipotesi di riliquidazione della pensione, mentre il caso di specie concerne l'indebita trattenuta derivante dall'applicazione di una misura patrimoniale illegittima, che non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerata (Cass. 4604/23). La fattispecie in esame non rientra infatti nelle ipotesi di riliquidazione di trattamenti pensionistici i cui ratei arretrati - ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronuncia giudiziale dichiarativa del relativo diritto - si prescrivono in cinque anni, bensì in un "credito consequenziale all'indebita ritenuta derivante dall'applicazione di una misura patrimoniale illegittima, frutto di ritenute operate sui singoli ratei di pensione, ma non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerata" (così Cass.Civ., sez. lav.,
n.31527/2022).
Il motivo va dunque disatteso.
***
4.- Alla luce delle suesposte considerazioni, l'appello va dunque respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese del grado seguono la regola generale della soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore degli avvocati antistatari.
Si applica l'art. 1 comma 17 della legge 228\2012, che ha modificato l'art.13 del d.p.r. n.115\2002, mediante l'inserimento del comma 1 quater, a mente del quale, se l'impugnazione principale o incidentale
è respinta integralmente, o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis, salvo eventuali motivi di esenzione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così decide:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese del grado, che liquida in complessivi
€.3.500,00, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2
D.M.10.03.2014), I.V.A. e C.A.P. , con distrazione in favore degli avvocati antistatari.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 6 Marzo 2025.
IL PRESIDENTE est.
Luigi Santini
(Atto sottoscritto digitalmente)
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