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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/05/2025, n. 2631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2631 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7616/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Nona Sezione Civile
In persona del Giudice Monocratico dott.ssa Monica Mastrandrea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 7616/2024 promossa da:
nata in [...] il [...], nata in [...] il Parte_1 Parte_2
14.11.1970, nato in [...] il [...], nato Parte_3 Parte_4 in Messico il 9.06.1999 e nata in [...] il [...], tutti con il patrocinio Parte_5 dell'avvocato Eduardo Daniel Dromi ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in
Roma, Via Antonio Gramsci n. 7
Ricorrenti
Contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i signori , Parte_1
, , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il proprio status Controparte_1 di cittadini italiani iure sanguinis in quanto discendenti di Persona_1 cittadino italiano, nato in [...] il giorno 9.07.1846 ed emigrato in Messico senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadino messicano. Il non si costituiva in giudizio e il Giudice, verificata la regolarità delle Controparte_1 notificazioni, ne dichiara la contumacia. L'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. entro il 7.5.2025; allo spirare del termine predetto la causa è stata rimessa in decisione. Il Pubblico Ministero interveniva in giudizio nulla opponendo per il riconoscimento della cittadinanza italiana ai ricorrenti in data 01.07.2024. Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dell'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 e la sussistenza dei presupposti previsti per l'introduzione del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c. essendo la domanda fondata su prova documentale e di pronta soluzione. Nel merito i ricorrenti deducono che:
- il signor nato il [...] a [...], successivamente Persona_1 emigrava in Messico dove, conosciuto anche come contraeva matrimonio, in data Persona_2
4.04.1875, con la sig.ra e dove, dalla predetta unione, nasceva il CP_2 Persona_3
19.07.1877;
- contraeva matrimonio, in Messico, in data 21.04.1909, con la sig.ra Persona_3
e dall'unione nasceva, in Messico, il giorno 1.05.1910; Persona_4 Persona_5
- contraeva matrimonio, in Messico, in data 16.02.1935, con la sig.ra Persona_5
e dall'unione nasceva, in Messico, il 6.12.1935; Persona_6 Persona_7
- contraeva matrimonio, in Messico, in data 30.08.1963, con la Persona_7 sig.ra e dall'unione nascevano, in Messico, il Persona_8 Parte_1
17.07.1964 e il 14.11.1970; Parte_2
- contraeva matrimonio, in Messico, in data 29.04.1995, con il sig. Parte_2
e dall'unione nascevano, in Messico, il Persona_9 Parte_3
30.12.1996, il 9.06.1999 e il 16.04.2002; Parte_4 Parte_5
- l'avo, sig. e nessuno degli avi dei ricorrenti ha rinunciato Persona_1
o perso la cittadinanza italiana, né si è mai naturalizzato cittadino messicano;
- l'art. 1 della legge n. 555/1912 prevedeva la trasmissione della cittadinanza solo per linea maschile, ovvero che fosse cittadino per nascita il figlio di padre cittadino, escludendo per la madre la possibilità di trasmettere la propria cittadinanza e la L. n. 91/1992 confermava il principio dello ius sanguinis per cui è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano che non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare la cittadinanza italiana iure sanguinis, con la possibilità che i discendenti di seconda, terza, quarta generazione ed oltre di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione;
- pertanto, il sig. non avendo perso la cittadinanza italiana Persona_1 per rinuncia o naturalizzazione, l'ha pacificamente trasmessa, iure sanguinis, anche al figlio e da questo a tutti i discendenti;
- i ricorrenti pertanto, ex art. 14 d.lgs 30.07.1999, richiamato dal D.P.R. 398/2001, avrebbe dovuto limitarsi ad agire in via amministrativa, ovvero con istanza all'autorità consolare italiana presso il paese di residenza, per il riconoscimento del proprio status civitatis, essendo il riconoscimento del detto status di origine giurisprudenziale soltanto per i discendenti per via materna nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana, ovvero prima del 1 gennaio 1948 e nel vigore della Legge n. 555/1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione alla donna dello stato di cittadina che le sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria (cfr. Cass. SS. UU. N. 4466/2009);
- i ricorrenti deducono in proposito l'impossibilità di presentare la richiesta di cittadinanza al Consolato Generale d'Italia competente, a causa del notorio ritardo decennale dei Consolati italiani all'estero nella gestione delle istanze di riconoscimento di cittadinanza iure sanguinis, con conseguenti relativi tempi di attesa e, quindi, con sostanziale paralisi del diritto di presentazione delle richieste ed evidente pregiudizio dei propri diritti.
Sulla base di queste premesse i ricorrenti insistono per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
La domanda formulata dai ricorrenti è fondata e merita di essere accolta. Nel merito, risulta dalla documentazione in atti, debitamente tradotta ed apostillata, che il sig. è nato prima dell'unificazione del Regno d'Italia e non è nota la Persona_1 data della sua emigrazione. Va precisato, in proposito, che gli artt.
4-15 del c.c. del 1865 erano tratti dal precedente Codice Civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1848) che riconosceva i diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis e sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Le successive leggi, n. 23 del 31.01.1901 sulle migrazioni e n. 217 del 17.05.1906, confermarono il principio della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, così che coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia furono considerati cittadini italiani anche se emigrati, se, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avevano acquisito la cittadinanza straniera. Si deve pertanto ritenere che nato a [...], il [...] Persona_1 (cfr. all. 1), ovvero prima della nascita del Regno d'Italia, e deceduto in Messico verosimilmente dopo l'Unità d'Italia (1861), abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1861) in quanto emigrato senza aver acquisito la cittadinanza straniera al momento dell'unificazione del Regno d'Italia. Pertanto, poiché risulta dalla documentazione allegata che il sig. Persona_1 non è stato naturalizzato cittadino messicano, né ha mai rinunciato volontariamente alla
[...] cittadinanza italiana (cfr. all. 3), in applicazione del suddetto principio ha conservato la cittadinanza stessa trasmettendola al figlio (cfr. all. 4) e da questo a tutti i discendenti (cfr. all. 5-15), Parte_3 ivi inclusi gli odierni ricorrenti. E' dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca pre-costituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 87 del 1975 e sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul
[...]
, i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o CP_1 comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il Messico, sulla scorta della documentazione attestante la sua discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Tuttavia, i ricorrenti hanno dedotto e provato (cfr. all. 16) l'impossibilità di presentare la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis al Consolato Generale d'Italia competente, quali discendenti – in linea retta – di cittadino italiano a causa della sospensione sine die del servizio, deducendo, altresì, la notoria situazione di ritardo decennale delle convocazioni, da parte dei Consolati d'Italia in Sud America per l'analisi delle istanze che, di fatto, paralizza le relative procedure per anni. Orbene, ai sensi dell'art. 2 della L. n. 241/1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse dei ricorrenti a ricorrere alla tutela giurisdizionale. Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1 Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti Parte_1 nata in [...] il [...], nata in [...] il [...], Parte_2 nato in [...] il [...], nato in Parte_3 Parte_4
Messico il 9.06.1999 e nata in [...] il [...], il diritto al Parte_5 riconoscimento della cittadinanza italiana mandando alla PA competente per gli adempimenti connessi;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Torino, 27.5.2025
Il Giudice
Monica Mastrandrea
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Nona Sezione Civile
In persona del Giudice Monocratico dott.ssa Monica Mastrandrea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 7616/2024 promossa da:
nata in [...] il [...], nata in [...] il Parte_1 Parte_2
14.11.1970, nato in [...] il [...], nato Parte_3 Parte_4 in Messico il 9.06.1999 e nata in [...] il [...], tutti con il patrocinio Parte_5 dell'avvocato Eduardo Daniel Dromi ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in
Roma, Via Antonio Gramsci n. 7
Ricorrenti
Contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i signori , Parte_1
, , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il proprio status Controparte_1 di cittadini italiani iure sanguinis in quanto discendenti di Persona_1 cittadino italiano, nato in [...] il giorno 9.07.1846 ed emigrato in Messico senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadino messicano. Il non si costituiva in giudizio e il Giudice, verificata la regolarità delle Controparte_1 notificazioni, ne dichiara la contumacia. L'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. entro il 7.5.2025; allo spirare del termine predetto la causa è stata rimessa in decisione. Il Pubblico Ministero interveniva in giudizio nulla opponendo per il riconoscimento della cittadinanza italiana ai ricorrenti in data 01.07.2024. Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dell'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 e la sussistenza dei presupposti previsti per l'introduzione del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c. essendo la domanda fondata su prova documentale e di pronta soluzione. Nel merito i ricorrenti deducono che:
- il signor nato il [...] a [...], successivamente Persona_1 emigrava in Messico dove, conosciuto anche come contraeva matrimonio, in data Persona_2
4.04.1875, con la sig.ra e dove, dalla predetta unione, nasceva il CP_2 Persona_3
19.07.1877;
- contraeva matrimonio, in Messico, in data 21.04.1909, con la sig.ra Persona_3
e dall'unione nasceva, in Messico, il giorno 1.05.1910; Persona_4 Persona_5
- contraeva matrimonio, in Messico, in data 16.02.1935, con la sig.ra Persona_5
e dall'unione nasceva, in Messico, il 6.12.1935; Persona_6 Persona_7
- contraeva matrimonio, in Messico, in data 30.08.1963, con la Persona_7 sig.ra e dall'unione nascevano, in Messico, il Persona_8 Parte_1
17.07.1964 e il 14.11.1970; Parte_2
- contraeva matrimonio, in Messico, in data 29.04.1995, con il sig. Parte_2
e dall'unione nascevano, in Messico, il Persona_9 Parte_3
30.12.1996, il 9.06.1999 e il 16.04.2002; Parte_4 Parte_5
- l'avo, sig. e nessuno degli avi dei ricorrenti ha rinunciato Persona_1
o perso la cittadinanza italiana, né si è mai naturalizzato cittadino messicano;
- l'art. 1 della legge n. 555/1912 prevedeva la trasmissione della cittadinanza solo per linea maschile, ovvero che fosse cittadino per nascita il figlio di padre cittadino, escludendo per la madre la possibilità di trasmettere la propria cittadinanza e la L. n. 91/1992 confermava il principio dello ius sanguinis per cui è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano che non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare la cittadinanza italiana iure sanguinis, con la possibilità che i discendenti di seconda, terza, quarta generazione ed oltre di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione;
- pertanto, il sig. non avendo perso la cittadinanza italiana Persona_1 per rinuncia o naturalizzazione, l'ha pacificamente trasmessa, iure sanguinis, anche al figlio e da questo a tutti i discendenti;
- i ricorrenti pertanto, ex art. 14 d.lgs 30.07.1999, richiamato dal D.P.R. 398/2001, avrebbe dovuto limitarsi ad agire in via amministrativa, ovvero con istanza all'autorità consolare italiana presso il paese di residenza, per il riconoscimento del proprio status civitatis, essendo il riconoscimento del detto status di origine giurisprudenziale soltanto per i discendenti per via materna nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana, ovvero prima del 1 gennaio 1948 e nel vigore della Legge n. 555/1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione alla donna dello stato di cittadina che le sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria (cfr. Cass. SS. UU. N. 4466/2009);
- i ricorrenti deducono in proposito l'impossibilità di presentare la richiesta di cittadinanza al Consolato Generale d'Italia competente, a causa del notorio ritardo decennale dei Consolati italiani all'estero nella gestione delle istanze di riconoscimento di cittadinanza iure sanguinis, con conseguenti relativi tempi di attesa e, quindi, con sostanziale paralisi del diritto di presentazione delle richieste ed evidente pregiudizio dei propri diritti.
Sulla base di queste premesse i ricorrenti insistono per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
La domanda formulata dai ricorrenti è fondata e merita di essere accolta. Nel merito, risulta dalla documentazione in atti, debitamente tradotta ed apostillata, che il sig. è nato prima dell'unificazione del Regno d'Italia e non è nota la Persona_1 data della sua emigrazione. Va precisato, in proposito, che gli artt.
4-15 del c.c. del 1865 erano tratti dal precedente Codice Civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1848) che riconosceva i diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis e sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Le successive leggi, n. 23 del 31.01.1901 sulle migrazioni e n. 217 del 17.05.1906, confermarono il principio della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, così che coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia furono considerati cittadini italiani anche se emigrati, se, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avevano acquisito la cittadinanza straniera. Si deve pertanto ritenere che nato a [...], il [...] Persona_1 (cfr. all. 1), ovvero prima della nascita del Regno d'Italia, e deceduto in Messico verosimilmente dopo l'Unità d'Italia (1861), abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1861) in quanto emigrato senza aver acquisito la cittadinanza straniera al momento dell'unificazione del Regno d'Italia. Pertanto, poiché risulta dalla documentazione allegata che il sig. Persona_1 non è stato naturalizzato cittadino messicano, né ha mai rinunciato volontariamente alla
[...] cittadinanza italiana (cfr. all. 3), in applicazione del suddetto principio ha conservato la cittadinanza stessa trasmettendola al figlio (cfr. all. 4) e da questo a tutti i discendenti (cfr. all. 5-15), Parte_3 ivi inclusi gli odierni ricorrenti. E' dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca pre-costituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 87 del 1975 e sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul
[...]
, i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o CP_1 comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il Messico, sulla scorta della documentazione attestante la sua discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Tuttavia, i ricorrenti hanno dedotto e provato (cfr. all. 16) l'impossibilità di presentare la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis al Consolato Generale d'Italia competente, quali discendenti – in linea retta – di cittadino italiano a causa della sospensione sine die del servizio, deducendo, altresì, la notoria situazione di ritardo decennale delle convocazioni, da parte dei Consolati d'Italia in Sud America per l'analisi delle istanze che, di fatto, paralizza le relative procedure per anni. Orbene, ai sensi dell'art. 2 della L. n. 241/1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse dei ricorrenti a ricorrere alla tutela giurisdizionale. Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1 Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti Parte_1 nata in [...] il [...], nata in [...] il [...], Parte_2 nato in [...] il [...], nato in Parte_3 Parte_4
Messico il 9.06.1999 e nata in [...] il [...], il diritto al Parte_5 riconoscimento della cittadinanza italiana mandando alla PA competente per gli adempimenti connessi;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Torino, 27.5.2025
Il Giudice
Monica Mastrandrea