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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 17/09/2025, n. 740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 740 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
RG n. 1257/2024
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente rel.
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 15/04/2024, da
1) Parte_1
Nato a TERRALBA (OR) il 19/07/1949
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]N. 10 22070 BREGNANO ITALIANA
pagina 1 di 3 con l'Avv. MAGGIORE CRISTINA
e
2) Parte_2
nata in [...] il [...]
cittadina: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]N. 1 22070 GUANZATE ITALIANA
con l'Avv. CAPPELLETTI VANDA
premesso che:
a) la coppia ha i seguenti FIGLI
- Parte_3
1) (16.05.2002) CP_1
b) tra le parti è intervenuto: lo scioglimento del matrimonio in data 28.11.2011 mediante sentenza n. 1568/2011 emessa dal
Tribunale di Como
***
letta l'istanza in corso di causa congiuntamente depositata dalle parti sopraindicate in data 4.09.2025, volta a conseguire l'approvazione delle seguenti MODIFICHE della regolamentazione vigente:
a) Riconoscimento in favore della sig.ra di un assegno divorzile di 80,00 Parte_2 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
b) Dichiarare cessato in capo al sig. l'obbligo di corresponsione Parte_1 dell'assegno di mantenimento nei confronti del figlio maggiorenne , nato a [...]
pagina 2 di 3 Como il 16.05.2002 e residente in [...], nonché di rimborso delle spese extra.
c) Le parti danno atto che le spese del presente giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti.
sentito il relatore;
viste le conclusioni del Pubblico Ministero, che non si è opposto all'accoglimento della domanda;
OSSERVA
il Collegio ritiene che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possano essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative.
Le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento.
L'esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Como definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) PROVVEDE nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti;
2) SPESE compensate.
Così deciso in Como, in camera di consiglio, il 17/09/2025.
SI COMUNICHI.
Il Presidente Relatore Est.
Dott.ssa Barbara Cao
pagina 3 di 3
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente rel.
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 15/04/2024, da
1) Parte_1
Nato a TERRALBA (OR) il 19/07/1949
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]N. 10 22070 BREGNANO ITALIANA
pagina 1 di 3 con l'Avv. MAGGIORE CRISTINA
e
2) Parte_2
nata in [...] il [...]
cittadina: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]N. 1 22070 GUANZATE ITALIANA
con l'Avv. CAPPELLETTI VANDA
premesso che:
a) la coppia ha i seguenti FIGLI
- Parte_3
1) (16.05.2002) CP_1
b) tra le parti è intervenuto: lo scioglimento del matrimonio in data 28.11.2011 mediante sentenza n. 1568/2011 emessa dal
Tribunale di Como
***
letta l'istanza in corso di causa congiuntamente depositata dalle parti sopraindicate in data 4.09.2025, volta a conseguire l'approvazione delle seguenti MODIFICHE della regolamentazione vigente:
a) Riconoscimento in favore della sig.ra di un assegno divorzile di 80,00 Parte_2 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
b) Dichiarare cessato in capo al sig. l'obbligo di corresponsione Parte_1 dell'assegno di mantenimento nei confronti del figlio maggiorenne , nato a [...]
pagina 2 di 3 Como il 16.05.2002 e residente in [...], nonché di rimborso delle spese extra.
c) Le parti danno atto che le spese del presente giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti.
sentito il relatore;
viste le conclusioni del Pubblico Ministero, che non si è opposto all'accoglimento della domanda;
OSSERVA
il Collegio ritiene che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possano essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative.
Le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento.
L'esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Como definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) PROVVEDE nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti;
2) SPESE compensate.
Così deciso in Como, in camera di consiglio, il 17/09/2025.
SI COMUNICHI.
Il Presidente Relatore Est.
Dott.ssa Barbara Cao
pagina 3 di 3