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Sentenza 29 febbraio 2024
Sentenza 29 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 29/02/2024, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 29 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello di Genova riunita in camera di consiglio, in persona dei
Magistrati:
Dott. Rossella Atzeni Presidente
Dott. Marcello Arturo Castiglione Consigliere
Dott. Giovanna Cannata Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1100/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 P.IVA_1
VIALE SAULI, 39/4 16121 GENOVA presso lo studio dell'Avv.
CICONTE MASSIMO e dell'Avv. PICCARDI SERENA che la rappresentano e difendono per mandato in atti.
PARTE APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), sito in VIA Controparte_1 P.IVA_2
PR. DEI MURETTI 23 RAPALLO, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente tra loro per mandato in atti, dagli Avv.ti MANOLO C.
ALBERTI, OLGA D'ACUNZO, ELENA VALLE e ALESSANDRO
BARBERO ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli Avv.ti
Elena Valle ed Olga D'Acunzo in CORSO ASSERETO GIUSEPPE N.
28/6 RAPALLO.
PARTE APPELLATA NONCHE' CONTRO
(C.F. ) elettivamente Controparte_2 P.IVA_3
domiciliata in VIALE SAULI 39/10 GENOVA, presso e lo studio dell'Avv. FARINETTI ANNALISA che la rappresenta e difende per mandato in atti.
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI: per parte appellante: “premettendo di aver già corrisposto alla controparte l'importo capitale riconosciuto nella Sentenza impugnata, dichiara di rinunciare agli atti del giudizio. si dichiara sin Parte_1
d'ora disponibile, per la soccombenza virtuale, a corrispondere i minimi tariffari delle fasi del giudizio effettivamente svolte, chiedendo, in ogni caso, che il Giudice voglia pronunciarsi in ordine alle spese di lite”.; per parte appellata, : “Voglia l'Ecc.ma Corte Controparte_1
di Appello di Genova, dichiarare l'estinzione del processo e il conseguente passaggio in giudicato del provvedimento gravato di primo grado e condannare al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
appellato, avuto riguardo ai valori medi per scaglioni di riferimento, comprese anche le fasi di trattazione/istruttoria e decisionale (Cass. Civ.
NN° 11034/22, 28325/2022, 29857/2023, 26483/23) e tenuto conto del
pari ad €uro 18.671,04, quindi, ricompreso nella Parte_2
€uro 26.001,00 ad €uro 52.000,00 ex D.M. Parte_3
147/22)”. per parte appellata, “La Controparte_2 Controparte_3
, considerato che l'appellante , in procedimenti analoghi al
[...] Parte_1
presente giudizio, ha avanzato un'ipotesi conciliativa, con conseguente
pag. 2/4 rinuncia all'appello, per il caso in cui dovesse avanzare identica proposta anche nel giudizio de quo, dichiara sin d'ora di aderirvi e di accettare la rinuncia.
In subordine, richiamate e reiterate integralmente le difese tutte svolte in comparsa di costituzione e risposta, e, dichiarato di non accettare il contraddittorio su eventuali allegazioni e/o domande e/o eccezioni nuove
e/o diverse spiegate in odio alla conchiudente, precisa Controparte_2
le proprie conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta, da aversi quivi per integralmente ritrascritte e chiede la fissazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premesso che:
- proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Genova Parte_1
n. 961/2022 del 14/04/2022 con la quale era stata condannata alla restituzione in favore del della somma di Controparte_1
€ 18.671,04, a titolo di corrispettivo versato per il servizio di depurazione delle acque reflue;
- con le note scritte in sostituzione dell'udienza del 22/02/2024 parte appellante dichiarava di rinunciare agli atti del giudizio e parti appellate dichiaravano di accettare la rinuncia;
- la causa era quindi mandata a decisione immediata;
2. Rilevato che i difensori delle parti nei loro mandati hanno il potere di rinunciare agli atti e di accettare rinunce;
3. Rilevato che ai sensi dell'art. 306 cpc, ed in mancanza di diverso accordo tra le parti le spese di lite vanno poste a carico del rinunciante liquidate come in dispositivo ai sensi del DM 147/2022, scaglione di pag. 3/4 riferimento da € 5.200,00 a € 26.000,00, in ragione del valore della causa, secondo i valori medi quanto alle fasi di studio ed introduttiva e secondo i valori minimi quanto alla fase di trattazione e alla fase di decisione in favore del (cfr Cass. n. 29857/23 del 27/10/2023, Cass. CP_1
26843/2023 del 19/9/2023) mentre vanno compensate le spese di lite tra l'appellante e l'appellata in ragione della qualità di Controparte_2
cedente l'azienda e la mancanza di domande nei suoi confronti.
P.Q.M.
Visto l'art. 306 c.p.c.
DICHIARA
1. L'estinzione della causa per rinuncia agli atti.
2. Condanna al pagamento delle spese del presente Parte_1
grado di giudizio in favore del che Controparte_1
liquida in € 3.933,99 oltre 15% per spese generali e oltre IVA e accessori di legge.
3. Compensa integralmente le spese di lite del presente grado di giudizio tra e Parte_1 Controparte_2
Genova, 23/02/2024.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Giovanna Cannata Dott. Rossella Atzeni
pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello di Genova riunita in camera di consiglio, in persona dei
Magistrati:
Dott. Rossella Atzeni Presidente
Dott. Marcello Arturo Castiglione Consigliere
Dott. Giovanna Cannata Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1100/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 P.IVA_1
VIALE SAULI, 39/4 16121 GENOVA presso lo studio dell'Avv.
CICONTE MASSIMO e dell'Avv. PICCARDI SERENA che la rappresentano e difendono per mandato in atti.
PARTE APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), sito in VIA Controparte_1 P.IVA_2
PR. DEI MURETTI 23 RAPALLO, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente tra loro per mandato in atti, dagli Avv.ti MANOLO C.
ALBERTI, OLGA D'ACUNZO, ELENA VALLE e ALESSANDRO
BARBERO ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli Avv.ti
Elena Valle ed Olga D'Acunzo in CORSO ASSERETO GIUSEPPE N.
28/6 RAPALLO.
PARTE APPELLATA NONCHE' CONTRO
(C.F. ) elettivamente Controparte_2 P.IVA_3
domiciliata in VIALE SAULI 39/10 GENOVA, presso e lo studio dell'Avv. FARINETTI ANNALISA che la rappresenta e difende per mandato in atti.
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI: per parte appellante: “premettendo di aver già corrisposto alla controparte l'importo capitale riconosciuto nella Sentenza impugnata, dichiara di rinunciare agli atti del giudizio. si dichiara sin Parte_1
d'ora disponibile, per la soccombenza virtuale, a corrispondere i minimi tariffari delle fasi del giudizio effettivamente svolte, chiedendo, in ogni caso, che il Giudice voglia pronunciarsi in ordine alle spese di lite”.; per parte appellata, : “Voglia l'Ecc.ma Corte Controparte_1
di Appello di Genova, dichiarare l'estinzione del processo e il conseguente passaggio in giudicato del provvedimento gravato di primo grado e condannare al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
appellato, avuto riguardo ai valori medi per scaglioni di riferimento, comprese anche le fasi di trattazione/istruttoria e decisionale (Cass. Civ.
NN° 11034/22, 28325/2022, 29857/2023, 26483/23) e tenuto conto del
pari ad €uro 18.671,04, quindi, ricompreso nella Parte_2
€uro 26.001,00 ad €uro 52.000,00 ex D.M. Parte_3
147/22)”. per parte appellata, “La Controparte_2 Controparte_3
, considerato che l'appellante , in procedimenti analoghi al
[...] Parte_1
presente giudizio, ha avanzato un'ipotesi conciliativa, con conseguente
pag. 2/4 rinuncia all'appello, per il caso in cui dovesse avanzare identica proposta anche nel giudizio de quo, dichiara sin d'ora di aderirvi e di accettare la rinuncia.
In subordine, richiamate e reiterate integralmente le difese tutte svolte in comparsa di costituzione e risposta, e, dichiarato di non accettare il contraddittorio su eventuali allegazioni e/o domande e/o eccezioni nuove
e/o diverse spiegate in odio alla conchiudente, precisa Controparte_2
le proprie conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta, da aversi quivi per integralmente ritrascritte e chiede la fissazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premesso che:
- proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Genova Parte_1
n. 961/2022 del 14/04/2022 con la quale era stata condannata alla restituzione in favore del della somma di Controparte_1
€ 18.671,04, a titolo di corrispettivo versato per il servizio di depurazione delle acque reflue;
- con le note scritte in sostituzione dell'udienza del 22/02/2024 parte appellante dichiarava di rinunciare agli atti del giudizio e parti appellate dichiaravano di accettare la rinuncia;
- la causa era quindi mandata a decisione immediata;
2. Rilevato che i difensori delle parti nei loro mandati hanno il potere di rinunciare agli atti e di accettare rinunce;
3. Rilevato che ai sensi dell'art. 306 cpc, ed in mancanza di diverso accordo tra le parti le spese di lite vanno poste a carico del rinunciante liquidate come in dispositivo ai sensi del DM 147/2022, scaglione di pag. 3/4 riferimento da € 5.200,00 a € 26.000,00, in ragione del valore della causa, secondo i valori medi quanto alle fasi di studio ed introduttiva e secondo i valori minimi quanto alla fase di trattazione e alla fase di decisione in favore del (cfr Cass. n. 29857/23 del 27/10/2023, Cass. CP_1
26843/2023 del 19/9/2023) mentre vanno compensate le spese di lite tra l'appellante e l'appellata in ragione della qualità di Controparte_2
cedente l'azienda e la mancanza di domande nei suoi confronti.
P.Q.M.
Visto l'art. 306 c.p.c.
DICHIARA
1. L'estinzione della causa per rinuncia agli atti.
2. Condanna al pagamento delle spese del presente Parte_1
grado di giudizio in favore del che Controparte_1
liquida in € 3.933,99 oltre 15% per spese generali e oltre IVA e accessori di legge.
3. Compensa integralmente le spese di lite del presente grado di giudizio tra e Parte_1 Controparte_2
Genova, 23/02/2024.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Giovanna Cannata Dott. Rossella Atzeni
pag. 4/4