Sentenza 7 dicembre 1972
Massime • 1
Il giudice del merito non e vincolato al parere dei consulenti tecnici d'ufficio (di primo e secondo grado) circa l'esistenza, entita ed incidenza delle infermita accertate a carico dell'assicurato, ma del suo dissenso deve dare adeguata motivazione mediante enunciazione degli elementi probatori e dei criteri di valutazione adottati: diversamente, la mancata giustificazione del dissenso si risolve in un vizio di motivazione, censurabile in Sede di legittimita. ( Conf 1513'71, mass n 351867; 1477'71, mass n 351787).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/12/1972, n. 3551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3551 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 1972 |
Testo completo
Il giudice del merito non e vincolato al parere dei consulenti tecnici d'ufficio (di primo e secondo grado) circa l'esistenza, entita ed incidenza delle infermita accertate a carico dell'assicurato, ma del suo dissenso deve dare adeguata motivazione mediante enunciazione degli elementi probatori e dei criteri di valutazione adottati: diversamente, la mancata giustificazione del dissenso si risolve in un vizio di motivazione, censurabile in Sede di legittimita. ( Conf 1513'71, mass n 351867; 1477'71, mass n 351787).*