Cass. civ., sez. II, sentenza 07/12/1972, n. 3551
CASS
Sentenza 7 dicembre 1972

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Il giudice del merito non e vincolato al parere dei consulenti tecnici d'ufficio (di primo e secondo grado) circa l'esistenza, entita ed incidenza delle infermita accertate a carico dell'assicurato, ma del suo dissenso deve dare adeguata motivazione mediante enunciazione degli elementi probatori e dei criteri di valutazione adottati: diversamente, la mancata giustificazione del dissenso si risolve in un vizio di motivazione, censurabile in Sede di legittimita. ( Conf 1513'71, mass n 351867; 1477'71, mass n 351787).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 07/12/1972, n. 3551
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3551
    Data del deposito : 7 dicembre 1972

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