Sentenza 26 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 26/01/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-Il Tribunale di Potenza – Sezione Civile, in funzione di giudice di appello, in persona della dott.ssa
Rosa Maria VERRA STRO, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa di appello iscritta al nr. 3475/2014 R.G., avente ad oggetto “assicurazione contro i danni" vertente
TRA
,Parte 1 rappresentato e difeso dall'avv. Eduardo Giuliani, con studio in Potenza ed ivi elettivamente domiciliato, giusta mandato a margine dell'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
E
Controparte_1 ,in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Donato Mancusi, con studio in Melfi, ed ivi elettivamente domiciliata, come in atti;
Nonché
CP , rappresentato e difeso dall'avv. Floridea Di Ciommo, con studio in Rionero in Vulture
ed ivi elettivamente domiciliato, giusta mandato a margine della comparsa di costituzione;
APPELLATI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
APPELLANTE: accoglimento dell'appello e, per l'effetto, riforma della sentenza impugnata, n.
61/2014 emessa dal giudice di pace di Rionero in Vulture, confermando quanto sottoscritto nella constatazione amichevole del sinistro ed accertare e dichiarare che l'evento era stato cagionato per colpa esclusiva di CP 2 ; accertare e dichiarare che i danni riportati dalla autovettura Toyota
Rav 4 tg. CA 824 VE di proprietà dell'attore ammontano a complessivi € 4.329,13 ovvero alla diversa somma che risultasse dovuta, maggiore o minore, condannare in via solidale i convenuti al pagamento della predetta somma, ovvero alla somma diversa, minore o maggiore, che risultasse dovuta, con vittoria delle spese del doppio grado;
APPELLATO CP : richiamato quanto dichiarato nel sottoscritto CID nel quale aveva ammesso la propria colta, si rimette alle determinazioni del giudice.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
,Con atto di citazione ritualmente notificato Parte 1 allegato che la propria autovettura Toyota
Rav 4 tg CA 824 VE era stata coinvolta, il 16.7.2011, in un sinistro sulla strada A tella San Fele, che tale sinistro era ascrivibile alla colpa esclusiva del conducente dell'altro veicolo coinvolto, CP 2
[...] e di avere riportato danni al mezzo per la somma di €4.329,13 Iva Compresa come da fatture allegate, conveniva in giudizio CP compagnia con la quale era e Controparte_1 assicurato il mezzo condotto dal primo, al fine di ottenerne la condanna al pagamento della somma di
€ 4.329,13 per i danni patrimoniali subiti oltre che per il fermo tecnico del mezzo.
Si costituiva in giudizio l'Assicurazione che contestava l'ammissibilità della domanda e la stessa dinamica del sinistro, oltre che la compatibilità dei danni accertati sul mezzo e la narrazione dell'evento; la parte domandava dichiararsi l'inammissibilità della domanda ed in ogni caso ne domandava il rigetto nel merito.
Non si costituiva, invece, in giudizio CP 2
La causa era istruita mediante prova testimoniale e, all'esito del giudizio era emessa la sentenza n.
61/2014 con la quale la domanda era rigettata ritenendo il giudice che l'attore non avesse fornito adeguata prova dei suoi assunti.
L'attore proponeva appello avverso la sentenza di primo grado e concludeva come in epigrafe.
Si costituivano in giudizio gli appellati, a loro volta concludendo come in epigrafe.
L'appello è meritevole di accoglimento e la sentenza va integralmente riformata.
MOTIVAZIONE
In via preliminare, va accertata la tempestività dell'atto di appello e della durata, ratione temporis, del periodo di sospensione feriale dei termini di cui all'art. 1 della L.742/1969.
Sempre in via preliminare, va rilevata la ammissibilità del gravame in quanto coerente con l'art. 342
c.p.c. nel testo vigente.
...In diritto e come è noto, . gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. 66
con modif. dalla 1. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata...". (cfr. Cass.
S.U. n. 27199/2017)
Ed ancora si è sostenuto che : "...Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342
c.p.c. è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, senza necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza, sicché l'appellante il quale lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare "ex novo" le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado....". (Cass. n. 40560/2021)
L'appello è coerente con le coordinate di cui innanzi.
L'appellante censura le sentenza di primo grado allegando che il giudice aveva erroneamente ritenuto la domanda priva di prova, asserendo la irrilevanza della prodotta constatazione amichevole del sinistro e la relativa ammissione di colpa del conducente CP 2 né aveva tenuto conto delle '
dichiarazioni rese in giudizio dal teste mentre aveva valorizzato le sole dichiarazioni rese Tes 1
dal fiduciario dell'assicurazione.
Nell'odierno giudizio è stata espletata una CTU, ritenuta essenziale al fine di ricostruire il sinistro e per valutare la compatibilità dei danni riportato dalla autovettura dell'odierno appellante con la dinamica della collisione, come descritta dal primo.
In via preliminare, va esaminata la valenza probatoria del modello CID nel quale il conducete dell'altro veicolo coinvolto dichiara e sottoscriveva “non osservavo il segnale di precedenza e CP
Parte 1 alla parte ant ds. che in seguito all'urto finiva con la parte ant.sxurtavo l'autovettura di contro il muro di cemento".
In diritto l'art., 143 del D.Lg.s 209/2005 prevede che: "1. Nel caso di sinistro avvenuto tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione, i conducenti dei veicoli coinvolti o, se persone diverse, i rispettivi proprietari sono tenuti a denunciare il sinistro alla propria impresa di assicurazione, avvalendosi del modulo fornito dalla medesima, il cui modello è approvato dall'IVASS.
In caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro si applica l'articolo 1915 del codice civile per l'omesso avviso di sinistro.
2. Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso."
Secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, “In tema di responsabilità civile da sinistro stradale, la sottoscrizione del modulo di contestazione amichevole da parte di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro determina una presunzione iuris tantum valevole nei confronti dell'assicuratore, sul quale grava l'onere di fornire la prova contraria che i fatti si sono svolti con modalità e conseguenze diverse e incompatibili da quelle indicate su quel modulo dalle parti”.
(cfr. la recente Cass.15431/2024)
Nel caso concreto, in giudizio era escusso il perito individuato dall'Assicurazione, il quale dichiarava che, a suo dire, non vi era compatibilità tra i danni, provati dall'attore producendo preventivi e fattura dell'officina, e la dinamica del sinistro, riferendo che CP non gli aveva consentito di effettuare la perizia sul veicolo di sua proprietà. Era anche escusso il teste Testimone 2 il quale riferiva di essere stato chiamato dall'attore nella immediatezza del sinistro e che egli si era recato sul posto verificando che l'auto del leone presentava danni alla parte anteriore sinistra ma era marciante, di tal che egli era riuscito a portarla presso la sua officina ove l'aveva riparata, rilasciando la fattura depositata da Pt 1 agli atti del giudizio.
Il teste Tes_1 specificava che sul luogo era presente anche un Tes_3 . (il mezzo antagonista era proprio un Fiorino)
L'insieme delle descritte emergenze probatorie ed i motivi di gravame proposti induceva alla nomina di un CTU, individuato in persona del dott. Persona_1 il quale dichiarava che lo stato dei luoghi era rimasto sostanzialmente immodificato e ricostruiva la dinamica del sinistro come risultante dagli atti depositati.
Esaminati i luoghi, i documenti di spesa ed il modello CAI il CTU concludeva sostenendo la compatibilità dei danni all'autovettura del Pt 1 con la dinamica del sinistro come indicata nel modello
CAI.
L'elaborato del CTU, che risponde anche alle osservazioni pervenutegli, anche quanto alla morfologia dei danni da impatto con il cemento, è privo di vizi logici e metodologici, oltre che completo e va posto alla base dell'odierno decidere.
'Pertanto, sulla scorta del dato probatorio disponibile (Modello CAI, deposizione del teste Tes 1 documenti contabili non contestati nell'an, CTU ricostruttiva) l'appello deve essere accolto con riforma integrale della sentenza e, accertata la derivazione causale dei danni documentati con il sinistro descritto nel modello CAI, e la colpa esclusiva di CP 2 nella verificazione del primo, gli appellati vanno condannati, in solido e per quanto di ragione, al pagamento in favore dell'attore, della somma di € 4.329,13 oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
In ordine alle spese di lite, le spese di CTU vanno poste in via definitiva a carico della sola
Assicurazione che di fatto si è opposta all'accoglimento del gravame.
Quanto alle spese processuali, esse seguono il principio della soccombenza e della causalità, considerando che la veste di CP 2 è di convenuto/ appellato e non di attore e, pertanto esse: CP 2vanno compensate integralmente tra attore appellante e convenuto odierno appellato che non si è opposto all'accoglimento della domanda dell'appellante; vanno poste, quanto al doppio grado e nei rapporti tra appellante ed appellata Assicurazione, a carico e liquidate in € 2.500,00 per l'odierno grado di giudizio ed indi Controparte 1
€ 900,00 per il primo grado di giudizio, in totale € 3.400,00 oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge ed oltre spese vive, somma determinata in base al valore della causa, alle attività processuali svolte, ai criteri tariffari di cui ai dd.mm. 55/2014 e 147/2022 applicati in valori sostanzialmente prossimi ai medi di tariffa, in considerazione del livello di complessità delle questioni tutte affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza Sezione Civile, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte 1 avverso la sentenza n. 61/2014 del Giudice di pace di Rionero in Vulture, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello e riforma la sentenza di primo grado;
2) Per l'effetto, riconosciuta la responsabilità esclusiva di CP 2 nella verificazione del sinistro, condanna quest'ultimo e a pagare all'appellante a Controparte_1 titolo risarcitorio la somma di € 4.329,13 oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
3) Compensa le spese nei rapporti tra appellante ed appellato CP
4) Pone le spese processuali sostenute dall'appellante a carico di Controparte_1
e la condanna al pagamento di € 3.400,00 oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge ed oltre spese vive;
5) Pone in via definitiva le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dell'appellata
CP 1
Così deciso in Potenza 26.1.2025
Il giudice
Dott.ssa Rosa Maria VERRA STRO