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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/07/2025, n. 2438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2438 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati dott. TO CELESTE Presidente relatore dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere
a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale dell'8/7/2025 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 2393/2022 vertente
TRA
Parte_1
(avv.ti Gentili e Losi)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
(avv.to Angeletti)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 2332 del 15/3/2022
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, si rigettava la domanda proposta da nei confronti dell' Parte_1 [...] CP_
- d'ora in poi, breviter, “ o “ ” - volta alla Controparte_1 CP_1 condanna del resistente al risarcimento dei danni subiti dal ricorrente, in conseguenza della reiezione, da CP_ parte dell' , della sua richiesta di pensione anticipata in cumulo gratuito.
Il interponeva appello, cui resisteva l'Ente. Pt_1
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa come segue, con dispositivo e motivazione contestuale.
Il presente appello - sviluppato in 73 pagine - è articolato in tre motivi di gravame.
Con il primo motivo (punto I, pagine 21-36 del libello impugnatorio), l'appellante censura, sotto diversi profili, la statuizione di rigetto della sua pretesa risarcitoria - in buona sostanza - sostenendo: a) che la CP_ circolare dell' n. 140/2017 non registrerebbe l come destinatario, b) che la condotta dell'Ente CP_1 costituirebbe un illegittimo inadempimento, c) che non potrebbe escludersi la responsabilità dell'appellato, e
d) che sarebbero stati violati l'art. 38 Cost., l'art. 1, comma 239 ss., della legge n. 228/2012, e s.m.i., il diritto quesito in capo al e gli artt. 1 e 8 delle preleggi in tema di gerarchia delle fonti giuridiche. Pt_1
Le suesposte tesi non meritano accoglimento.
Come ha correttamente sottolineato il primo giudice, la domanda attorea ha ad oggetto - non il CP_ riconoscimento del trattamento pensionistico negato dall o una diversa domanda rivolta nei confronti di tale , bensì - la domanda risarcitoria rivolta nei confronti dell' sul fondante assunto per cui CP_3 CP_1 quest'ultimo sarebbe responsabile dei danni subiti dal , a causa del mancato accoglimento della sua Pt_1 domanda di pensionamento anticipato in regime di cumulo gratuito (sotto il profilo sia del danno patrimoniale emergente che del lucro cessante).
In quest'ottica, in primo luogo, si osserva che, nella specie, non è emerso che la condotta dell CP_1 sia da considerarsi contra ius, ossia avvenuta in violazione di una norma, essendosi tale Ente limitato a dare applicazione ad una fonte interpretativa secondo le scansioni dell'iter procedurale al quale doveva attenersi.
In secondo luogo, difetta il nesso causale tra la condotta e l'evento, secondo il principio della causalità adeguata, per cui occorre selezionare solo le condotte potenzialmente lesive ed astrattamente idonee a generare l'evento, e della causalità efficiente, per cui l'evento deve essere attribuito esclusivamente alla causa sopravvenuta se da sola sufficiente. CP_ Nel caso concreto, è stato l , sulla scorta di propri criteri applicativi della legge, a negare in via definitiva il trattamento pensionistico richiesto dal , e l'eventuale danno subìto da quest'ultimo discende, Pt_1 quale conseguenza immediata e diretta, dal rigetto da parte dello stesso della domanda di pensione CP_3 anticipata rivolta a tale Istituto. CP_ In altri termini, il rigetto dell è dipeso - non già da una condotta illecita dell bensì - CP_1 dall'applicazione, da parte di quest'ultimo, dei criteri operativi ed interpretativi che l aveva dato CP_3 attraverso la circolare di cui sopra e alla quale l'odierno appellato si è limitato a dare attuazione.
Invero, l non ha espresso il proprio diniego al cumulo fornendo dati errati in merito all'anzianità CP_1 di iscrizione o contributiva - pacificamente pari a 22 anni, al 15/2/1980 al 18/10/2021 - ma ha unicamente precisato che non fosse integrato il requisito della “attività professionale di farmacista” e, quindi, uno dei CP_ requisiti “ulteriori” che proprio l , attraverso la propria circolare interpretativa n. 140/2017, aveva richiesto alle gestioni interessate al cumulo di accertare secondo i rispettivi ordinamenti. Nello specifico, in tema di domanda di prestazione pensionistica in regime di cumulo giuridico, l'iter procedurale prevede che essa venga presentata dall'interessato all'Ente previdenziale presso cui risulta da CP_ ultimo iscritto (nella specie, l ), e che questo coinvolga le altre gestioni interessate (nella specie, l , CP_1 affinché esse, a propria volta, trasmettano i dati previdenziali relativi alla posizione del richiedente e consentano all'Ente investito della domanda di concludere il procedimento con un provvedimento espresso di accoglimento o di rigetto.
Nella fattispecie in esame - conformemente al sopra delineato iter procedurale - è avvenuto: 1) che, in CP_ data 18/5/2017, il ha presentato la domanda all di pensione anticipata in cumulo gratuito Pt_1 CP_ (domanda, poi, ripresentata il 18/12/2018); 2) che l ha istruito la pratica, chiedendo all' conferma CP_1 della sussistenza dei presupposti per beneficiare della pensione anticipata in cumulo secondo i requisiti ulteriori previsti dal suo ordinamento;
3) che l' ha espletato l'istruttoria, riscontrando negativamente la CP_1 CP_ domanda e trasmettendola all;
e 4) che l ha chiuso il procedimento con il provvedimento finale di CP_3 rigetto del 25/9/2019. CP_ Segnatamente, l' ha riscontrato in senso negativo la domanda, presentata dal all per CP_1 Pt_1 ottenere la pensione anticipata in regime di cumulo gratuito, perché, in base alle indicazioni contenute nella circolare dello stesso Istituto n. 140/2017 (par. 1.2.) - la quale richiedeva altri requisiti rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente - difettava, in capo al , il requisito dello svolgimento dell'attività professionale di Pt_1 farmacista per un determinato numero di anni per poter beneficiare del trattamento pensionistico richiesto
(requisito, questo, ritenuto “ulteriore” solo con la pronuncia del Tribunale di Roma n. 2332/2022).
Al riguardo, si rammenta che l'istituto della pensione in cumulo, introdotto originariamente dall'art. 1, comma 239, della legge n. 228/2012, è stato esteso, con decorrenza dall'1/1/2017, a seguito dell'art. 1, comma 195, lett. a) e b) della legge n. 232/2016, anche gli iscritti agli Enti di previdenza di cui al d.lgs. n. CP_ 509/1994 e d.lgs. n. 103/1996, ed è proprio alla luce dell'estensione della platea dei beneficiari che l ha ritenuto di dover intervenire al fine di dettare le istruzioni applicative delle disposizioni sopra richiamate.
Per quel che qui rileva, con la circolare n. 140 del 12/10/2017 - avente ad oggetto “Cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti ai sensi della legge 24/12/2012, n. 228, come modificata dalla legge 11/12/2016,
n. 232. Ulteriori istruzioni applicative con riferimento ai casi di cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti anche presso gli Enti di previdenza obbligatori di cui al d.lgs. 30/6/1994, n. 509, e al d.lgs. 21/2/1996, n. 103” CP_
- l , acquisito il nulla osta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui alla nota n. 7027 del
9/10/2017, ha fornito le istruzioni applicative relativamente ai suddetti casi di cumulo, espressamente riferiti a periodi assicurativi presso gli Enti di previdenza privatizzati ai sensi del citato d.lgs. n. 509/1994.
Quindi - contrariamente a quanto opinato dall'odierno appellante - la suddetta circolare era destinata all in quanto rientrante tra le Casse previdenziali privatizzate di cui al d.lgs. n. 509/94, e la stessa CP_1 aveva contenuto precettivo, in quanto avente ad oggetto “istruzioni applicative”.
Non si vede, pertanto, come l avrebbe potuto sottrarsi all'applicazione delle direttive impartite CP_1 CP_ dall , sicché giustamente il primo giudice ha escluso qualsivoglia antigiuridicità nel comportamento tenuto di tale Ente, “essendosi quest'ultimo limitato a dare applicazione ad una fonte interpretativa secondo le scansioni dell'iter procedurale al quale doveva attenersi”, considerando - ad ogni buon conto - che il preteso danno, che il sostiene di aver subìto, era dipeso esclusivamente dal rigetto della domanda Pt_1 CP_ opposto dall e non va in alcun modo correlato ad una condotta illecita dell' avendo quest'ultimo CP_1 applicato soltanto i criteri interpretativi stabiliti dall' stesso nella citata circolare n. 140/2017. CP_3 Il punto II del primo motivo di gravame (pagine 37-42 del libello impugnatorio) - così come indicato nella stessa denominazione - contiene la mera “riproposizione dei motivi, peraltro accolti nella sentenza impugnata, posti a fondamento del diritto dell'appellante alla pensione anticipata in regime di cumulo giuridico e dell'illegittimità del diniego”, sicchè valga quanto sopra esposto in ordine all'esclusione di una CP_ qualsiasi forma di responsabilità in capo all' (ricordando sempre che l' è il soggetto che ha CP_1 realizzato il sistema unico di gestione delle domande di pensione in cumulo, che è responsabile del relativo procedimento e che è competente all'adozione del provvedimento finale).
Il punto III del primo di gravame (pagine 43-54 del libello impugnatorio), dedicato al “risarcimento del danno” asseritamente subìto dal , perde di rilievo decisorio stante l'insussistenza di qualsiasi Pt_1 inadempimento in capo all' CP_1
Con il secondo motivo di gravame (pagine 55-66 del libello impugnatorio), l'appellante sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto nell'impugnata sentenza, nella specie si fosse integrato il “requisito dello svolgimento dell'attività professionale di farmacista” (nel periodo 1980-2011, svolta presso le sue datrici di lavoro , e , profilo, quest'ultimo, ultroneo Controparte_4 CP_5 Controparte_6 perché lo stesso giudice di prime cure ha affermato che tale requisito “ulteriore” - rispetto all'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi relativamente all'anno 2017 - non fosse necessario nel caso di specie, atteso che il relativo possesso “non è richiesto da alcuna norma di legge e, quindi, non poteva essere CP_ neppure essere imposto da una circolare” (v., in particolare, il par.
1.2. della circolare dell n. 140/2017).
Con il terzo, ed ultimo, motivo di gravame (pagine 67-71 del libello impugnatorio), l'appellante reitera la tesi della violazione del principio del legittimo affidamento, tuttavia - come ritenuto dal Tribunale capitolino
- tale questione rimane “assorbita” da quanto sopra esposto, evidenziando, per un verso, che l non CP_1 appare avere mai ingenerato nel alcun legittimo affidamento sulla possibilità di beneficiare del Pt_1 trattamento pensionistico anticipato, e, per altro verso, che l'eventuale danno che il ha ricevuto non Pt_1 discende dall'affidamento ingenerato dalla condotta dell' ma semmai dal fatto di non avere potuto CP_1 beneficiare del trattamento pensionistico più favorevole.
Si aggiunga che il avrebbe potuto proporre tempestivamente azione giudiziaria e, in caso di Pt_1 esito positivo, avrebbe ricevuto la pensione in cumulo sin dalla presentazione della domanda, con i relativi arretrati, sicchè è stata una sua libera scelta non impugnare la pronuncia di rigetto, ma presentare domanda di pensione in “Quota 100”, per cui, in ogni caso, non possono essere addossate all' le conseguenze CP_1 dannose frutto di scelte personali discrezionali del soggetto interessato (peraltro - come evidenziato nelle note di trattazione scritta del 3/7/2025 e non contestato ex adverso - il , dopo la proposizione del Pt_1 giudizio, ha provveduto a richiedere all' a restituzione dei contributi ai sensi del Regolamento dell'Ente CP_1 il quale, con provvedimento adottato in corso di causa, ne ha disposto la restituzione).
Per quanto fin qui esposto, l'appello va respinto (l'esaustività documentale della causa rende irrilevante l'ingresso della prova orale, mentre l'inesistenza della responsabilità dell'Ente e, quindi, di un danno da quest'ultima risarcibile preclude l'ammissione della CTU contabile).
Le spese del grado seguono soccombenza, e vengono liquidate nel dispositivo, in relazione ai parametri indicati dalle vigenti tariffe forensi, al valore della causa e all'attività processuale ivi svolta.
Stante il tipo di pronuncia adottata (rigetto), sussistono, in capo all'appellante, le condizioni oggettive, richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso.
P.Q.M.
a - respinge l'appello;
b - condanna alla refusione delle spese del grado, che si liquidano in € 9.990,75 per Parte_1 compensi, oltre rimborso forfettario spese generali al 15% nonché Cpa e Iva come per legge;
c - dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni oggettive, richieste dall'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 8/7/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(TO EL)