Articolo 1 della Legge 3 giugno 1960, n. 540
Articolo 2
Versione
3 luglio 1960
Art. 1.
Per l'esercizio finanziario 1959-60, il complessivo ammontare delle somme da rimborsare all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ai sensi degli articoli 1 , 2 e 3 della legge 29 novembre 1957, n. 1155 , e' fissato in lire 50 miliardi.
Tale somma sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il predetto esercizio finanziario e, corrispondentemente, nello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.
All'occorrenza relativa si provvedera' a carico del capitolo n. 381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio finanziario 1959-60, relativo al "fondo da ripartire fra le Amministrazioni statali per l'applicazione della legge 29 novembre 1957, n. 1155 ".
Entrata in vigore il 3 luglio 1960