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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 13/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FERMO IN PERSONA DEL GOP DR.
ROSSELLA MAURIZI HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE
SENTENZA
NELLA CAUSA CIVILE N. 1947/2020
PROMOSSA DA: , nata Sant'Elpidio a Parte_1
Mare il 1/12/1951 CF. ed ivi CodiceFiscale_1
residente in [...], rappresentata e difesa in forza di procura a margine dell'atto di citazione dell'Avv.
Cristina Cingolani del Foro di Macerata e, con la stessa elettivamente domiciliata presso e nel di lei studio in
Civitanova Marche corso Umberto I n.221/B
CONTRO Controparte_1 C.F._2 C.F._3
nato a Sant'Elpidio a [...] il [...] ed ivi residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano
Tizi del Foro di Fermo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Porto San Giorgio Via Solferino.n.41, gista procura redatta su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita sulla busta telematica contenente la comparsa di costituzione OGGETTO: COMPROPRIETA' PAGAMENTO DI INDENNITA'
DI OCCUPAZIONE
BREVI MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA SENTENZA
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Sig.ra
, conveniva dinanzi Codesto Ufficio il Parte_1
fratello per sentir accogliere le Controparte_1
conclusioni tutte dell'introduttivo che qui sono da intendersi interamente riportate e trascritte. Si costituiva in giudizio il Sig. chiedendo il rigetto di Controparte_1
tutte le domande proposte da parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto. Alla prima udienza, il Giudice dopo aver verificato la regolare costituzione delle parti concedeva su richiesta delle stesse, i termini di cui all'art. 183 n.
6. Cpc (vecchio rito) per l'ammissione dei mezzi di prova Sciolta la riserva il Giudice ammetteva le prove orali richieste e disponeva CTU Nel frattempo detto fascicolo veniva assegnato al Giudice dr il quale prima di CP_2
ogni altra decisione, formulava una proposta conciliativa alla quale la parte convenuta aderiva non così invece parte attrice. Terminate le prove orali, il GI disponeva la convocazione del CTU per chiarimenti e, a seguito di ciò, il
Giudice riteneva la causa matura per la decisione e fissava udienza per la precisazione delle conclusioni, concedendo i termini di cui all'art 190 cpc. L'immobile di cui si controverte è la casa familiare di Via Celeste , 45, dove le odierne parti in causa hanno quindi sempre abitato. Più precisamente la SI fino a che non si è sposata, Pt_1
mentre l'odierno convenuto è sempre vissuto colà dove si
è preso cura della madre fino al 2015 anno in cui la stessa
è morta Dalle testimonianze rese nella fase istruttoria è emerso che l'odierna attrice ha sempre avuto le chiavi della abitazione. Mai nessuno ha impedito a di Pt_1
entrare in casa. A tal proposito vedasi la testimonianza resa dal teste di parte convenuta Testimone_1
confermata anche dall'altra teste sempre di parte
[...]
convenuta, le quali affermavano di aver visto la sig.ra in casa in quanto veniva a trovare la madre, ma Pt_1
anche di aver visto la macchina della stessa anche dopo la morte della madre. Appare rilevante altresì la testimonianza del CTP di parte attrice Ing.
[...]
il quale afferma di essersi recato nella casa di via Per_1
Celeste, insieme alla sua cliente al fine di redigere la perizia di parte e, non certo hanno chiesto il permesso al fratello che due volte era presente. Ciò a dimostrazione che poteva accedere in casa e alle sue pertinenze Pt_1
tranquillamente come fosse casa propria v. verbale del
13/04/2023 Quindi non risulta a verità che il convenuto abbia detenuto detta abitazione in maniera esclusiva. Da un punto di vista squisitamente giuridico osserva questo
GOP che la domanda attorea ha per oggetto il pagamento dell'indennità di occupazione che oltre a presupporre un uso esclusivo dell'immobile è necessario che si dimostri di aver subito un danno ingiusto. Orbene nel caso di specie, il danno in fatto non è stato minimamente provato in fatto, ma nemmeno prospettato da parte attrice. Così Tribunale di Roma, che ha precisato in una recente sentenza n.247 del 5.01.2023 che “… non essendo l'uso di fatto esclusivo incompatibile con la comproprietà, il comproprietario che non intenda utilizzare il bene non può per ciò stesso richiedere all'altro che lo utilizza il pagamento dell'indennità”. Va poi tenuta in debita considerazione che il non abita più nell'abitazione di Via Controparte_1
Celeste dalla fine dell'anno 2021 come emerge documentalmente dal verbale di sopralluogo dal CTU alla presenza delle parti da cui emerge peraltro Per_2
che alla data del 11/05/2022 è priva di utenze. Tale circostanza è stata altresì confermata dalla teste di parte attrice e, dall'Ing. Per Testimone_2 Persona_1
cui nessun uso esclusivo da parte di è stato fatto CP_1
nell'abitazione di Via Celeste, 45, ricevuta come del resto dalla successione materna , per quel che Pt_1 Per_3
attiene ai valori indicati dal CTU, il giudice istruttore all'udienza del 9/03/ 2023 ha formulato la proposta conciliativa di Euro 12.000,OO oltre Euro 1.000,00 di spese
. Proposta questa accettata da parte convenuta per spirito conciliativo senza nessun valore di acquiescenza alla domanda attrice che però ha rifiutato tale proposta , come pure la mediazione ha avuto esito negativo Tale comportamento della parte attrice è stato valutato da questo Giudicante in relazione alle spese legali. Per cui,
PQM
Il GOP del Tribunale di Fermo, contrariis rejectis, per tutti i motivi di cui in narrativa, Rigetta la domanda attorea in quanto infondata sia in fatto che in diritto e, per l'effetto accoglie quella di parte convenuta e dichiara che nulla deve alla sorella Controparte_1 [...]
oiché non ha mai occupato in maniera Parte_1
esclusiva l'immobile di Via Celeste, 45 e meglio descritto nell'atto di citazione Condanna la Sig.ra Parte_1
al pagamento in favore di delle spese e Controparte_1
competenze di lite che tenuto conto del valore della controversia e dell'opera prestata dal procuratore della parte convenuta liquida la somma complessiva di EURO
4.835,00 oltre rimborso forfettario (15%) e accessori di
Legge
Così deciso in Fermo, li 13/01/ 2025
Il GOP DR. Rossella Maurizi