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22 dicembre 1998
22 dicembre 1998
Art. 6. (Ridefinizione dei rapporti tra universita'
e Servizio sanitario nazionale). 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi volti a ridefinire i rapporti tra Servizio sanitario nazionale e universita', attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) rafforzare i processi di collaborazione tra universita' e Servizio sanitario nazionale, anche mediante l'introduzione di nuovi modelli gestionali e funzionali integrati fra regione e universita', che prevedano l'istituzione di aziende dotate di autonoma personalita' giuridica;
b) assicurare, nel quadro della programmazione sanitaria nazionale e regionale, lo svolgimento delle attivita' assistenziali funzionali alle esigenze della didattica e della ricerca;
c) assicurare la coerenza fra l'attivita' assistenziale e le esigenze della formazione e della ricerca, anche mediante l'organizzazione dipartimentale e le idonee disposizioni in materia di personale.
2. Si applica alla delega di cui al comma 1 il disposto dell'articolo 1, commi 3 e 4, della presente legge.
e Servizio sanitario nazionale). 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi volti a ridefinire i rapporti tra Servizio sanitario nazionale e universita', attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) rafforzare i processi di collaborazione tra universita' e Servizio sanitario nazionale, anche mediante l'introduzione di nuovi modelli gestionali e funzionali integrati fra regione e universita', che prevedano l'istituzione di aziende dotate di autonoma personalita' giuridica;
b) assicurare, nel quadro della programmazione sanitaria nazionale e regionale, lo svolgimento delle attivita' assistenziali funzionali alle esigenze della didattica e della ricerca;
c) assicurare la coerenza fra l'attivita' assistenziale e le esigenze della formazione e della ricerca, anche mediante l'organizzazione dipartimentale e le idonee disposizioni in materia di personale.
2. Si applica alla delega di cui al comma 1 il disposto dell'articolo 1, commi 3 e 4, della presente legge.
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- 1. Salvo lo spoil system regionaleAccesso limitatoFrancesco Logiudice · https://www.altalex.com/ · 18 luglio 2006 · 2.0176673
Giurisprudenza • 141
- 1. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 29/05/2012, n. 3181Provvedimento: […] 2.– L'Università ha proposto, con il ricorso indicato in epigrafe, appello avverso la predetta sentenza. Con un unico motivo si è dedotta la erroneità della decisione impugnata nella parte in cui ha riconosciuto la legittimazione dell'Università. In particolare, si è affermato che l'art. 5, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419), disponendo che «dell'adempimento dei doveri assistenziali il personale universitario risponde al direttore generale», attribuirebbe la competenza all'Azienda ospedaliera.Leggi di più...
- rapporti tra università e servizio sanitario nazionale·
- competenza in materia·
- orario ridotto·
- appello principale·
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- legittimazione·
- giurisdizione·
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- art. 5, comma 2, d.lgs. 517/1999·
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- appello incidentale