Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 07/02/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. N. 1307/2024 R.G.
IL TRIBUNALE DI PRATO Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Michele SIRGIOVANNI Presidente rel. est.
2) dott. Costanza COMUNALE Giudice
3) dott. Giulia SIMONI
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1307/2024 promossa da: nata il [...] a [...].fisc.: Parte_1 C.F._1
in Poggio a Caiano, Via Jefferson T. n. 2
[...] all'Avv. Luca POLDARETTI e domiciliata presso il suo studio sito in Cascina, Via Tosco Romagnola n. 191, come da procura estesa in calce al ricorso;
Fax: 050/701134 Pec: Email_1
Ricorrente
e
, nato il [...] a [...] ed ivi residente in [...]
) rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._2
Nicola BIANCHI ed ato presso il dominio di posta elettronica, come da procura allegata in atti: Pec vvocati.prato.it Email_2
Resistente con l'intervento del Pubblico Ministero. Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 27 giugno 2024 , ha proposto Parte_1 domanda di scioglimento del matrimonio civile concluso a Prato in data 10.03.2001, con , trascritto nel registro dello Stato Controparte_1
Civile del medesimo comune al n.36-P.I-anno 2001. A sostegno della domanda la ricorrente ha allegato: ER che dalla loro unione erano nati i figli gemelli , e in data ER1 ER3
08.10.2004;
che, essendo venuta meno l'affetto coniugale i coniugi avevano concordato la separazione consensuale stabilendo: 1) l'affido congiunto dei figli ad entrambi i genitori;
1
3) l'obbligo del padre al versamento del contributo al mantenimento dei figli in favore della SI.ra e nella misura di Euro 2.100,00 mensili, ad Pt_1 eccezione del mese di agosto nel quale la misura di detto contributo si riduceva ad Euro 1.500,00, il tutto oltre al versamento della quota del 50% delle spese straordinarie di volta in volta sostenute per i figli;
4) l'obbligo del marito a corrispondere alla moglie un assegno mensile di Euro 500,00 in considerazione del fatto che la ricorrente aveva da poco iniziato a svolgere attività lavorativa;
- che le condizioni concordate erano omologate dal Tribunale con decreto emesso il 19.3.2015 e che dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale la comunione spirituale e materiale non era stata ricostituita e non vi era alcuna possibilità o reciproca volontà di riconciliazione o di ripresa della convivenza;
- che i figli, nelle more divenuti maggiorenni, non avevano ancora raggiunto la piena indipendenza economica;
Su tali premesse formulava la domanda nei seguenti termini:
“1- I coniugi vivranno separatamente portandosi reciproco rispetto;
2- La SI.ra rimarrà ad abitare con i figli , e Parte_1 ER1 ER2 nella casa familiare sita in Poggio a Caiano Via Jefferson T. n. 20; ER3
3- Il SI. corrisponderà alla SI.ra la somma mensile di Euro CP_1 Pt_1
2.100,00 complessivi, a titolo di contributo al mantenimento dei figli maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti, ad eccezione del mese di agosto nel quale verserà la somma minore di Euro 1.500,00 complessivi, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
il tutto oltre al rimborso nella misura del 50% delle spese straordinarie di volta in volta sostenute per i figli, così come individuate secondo i parametri dettati dal CNF da concordarsi preventivamente;
4- le parti provvederanno alla chiusura del conto corrente cointestato ed acceso presso la Cassa di Risparmio di Firenze, oggi divenuta Intesa San Paolo;
5- le parti si impegnano affinché la casa familiare sita in Poggio a Caiano, Via Jefferson n. 20 ed identificata al Catasto dei Fabbricati del Comune di Poggio a Caiano al foglio 1, particella 661, sub 500, categoria A/7, classe 3, verrà donata ER ai figli , e con riserva di usufrutto in favore della Persona_4 ER3
SI.ra ; Parte_1
6- a titolo di mantenimento reciproco, le parti si dichiarano indipendenti tra di loro;
7- le parti prestano sin da ora reciproco consenso all'ottenimento del passaporto, della carta d'identità valida per l'espatrio e di ogni altro documento per il cui rilascio sia necessario il consenso dell'altro coniuge..”
2 Instaurato il contraddittorio, si costituiva Controparte_1 associandosi alle richieste e contestando esclusivamente il punto 5 in ordine alla casa coniugale, ritenendo la sussistenza per confermare le disposizioni di cui alla separazione. Esperito senza esito il tentativo di conciliazione, le parti chiedevano un differimento per verificare la possibilità di pervenire a conclusioni congiunte, quindi all'udienza del 6 novembre 2024, confermavano di avere raggiunto l'accordo. esponevano le condizioni concordate di seguito riportate , nulla opponendo il Pubblico Ministero, previa trasformazione del rito.
In particolare, le parti congiuntamente prospettavano le seguenti condizioni di divorzio:
Rileva il Tribunale che dalla documentazione prodotta risulta la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 3 comma I, n. 2), lett. b) L.898/1970, come modificata dalla legge 55/2015 posto che sono decorsi i termini minimi a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi per dar corso al procedimento di separazione e che non è stata eccepita l'interruzione di tale stato.
3 In esito alla comparizione delle parti, appare irreversibile la frattura determinatasi tra i coniugi, quale risulta oltre che dalle ragioni addotte anche dalla decisa e ferma volontà manifestata dai coniugi di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale. La domanda congiunta dei coniugi, nei termini prospettati, indica compiutamente gli accordi patrimoniali tra i coniugi e, ad avviso del Collegio, e può ritenersi conforme ad equità. In definitiva, in relazione a questioni non strettamente inerenti il procedimento di divorzio il Tribunale si limita a prenderne atto senza pronuncia giudiziale e, accertata la sussistenza dei presupposti di legge, senza necessità di trasformazione del rito, il Tribunale richiama la condizioni concordate e dichiara integralmente compensate le spese del procedimento.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: Dichiara lo scioglimento del matrimoni civile contratto a Prato in data 10.03.2001, tra nata il [...] a [...], e , Parte_1 Controparte_1 nato il [...] a [...], trascritto nel registro dello Stato Civile del medesimo comune al n.36-P.I-anno 2001, dando atto delle condizioni riportate in parte motiva;
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Prato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed agli ulteriori incombenti di legge. Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Prato nella Camera di consiglio del 5 febbraio 2025 su relazione del dott. Michele Sirgiovanni Il Presidente rel est. Dott. Michele Sirgiovanni
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