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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 05/04/2025, n. 1198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1198 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile Il giudice del Tribunale di Firenze, Quarta Sezione Civile, dott. Massimiliano Sturiale, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2663 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, nonché nata a [...] il C.F._1 Parte_2
05/05/1976, rappresentata da , nata a [...] Parte_3
INFERIORE il 14/03/1947, c.f. elettivamente domiciliate in Via C. C.F._2
Castracane 58, Lastra a Signa (FI)presso lo studio dell'avv.to GACCI MATTEO dal quale sono rappresentate e difese unitamente all'avv. LUIGI SEGHI;
ATTRICI
CONTRO
, nato a [...] il [...] , c.f. Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Empoli Via Giovanni Duprè, nr 22 C.F._3
presso lo studio dell'avv.to GIOVANNI CAPRARA dal quale è rappresentato e difeso;
, nato a [...] il [...], c.f. Controparte_2
elettivamente domiciliato in Empoli (FI), Via J. Carrucci n. 146 C.F._4 presso lo studio dell'avv.to Avv. ANDREA PETRALLI dal quale è rappresentato e difeso;
CONVENUTI
, nato a [...] il [...], c.f. CP_3 Parte_1 C.F._5
CONVENUTO CONTUMACE avente per OGGETTO: Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno così concluso. TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
PARTI ATTRICI “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, accertare che le esponenti sono eredi necessarie del de cuius
e per l'effetto: - condannare i fratelli del de cuius come qui convenuti ognuno per le proprie somme, a restituire e/o conferire e/o imputare quelle somme che siano transitate dal patrimonio del de cuius a loro favore a far data dal 1.1.1987 anche sulla base dell'indebito oltre interessi e rivalutazione monetaria, somme di cui è miglior descrizione in narrativa - e comunque, in ipotesi e salvo gravame, - dichiarare in tesi nulle o, in ipotesi e salvo gravame, ridurre ex art. 554 cc le dazioni e/o donazioni delle somme poste in essere dal de cuius a favore dei convenuti suoi fratelli stante la nullità delle donazioni per la assenza di forma di atto pubblico e di testimoni in relazione alla donazioni stesse che comunque, ove mai valide, dovranno essere oggetto di riduzione in quanto lesive delle quote di legittima di 2/3 di cui le esponenti erano e sono titolari oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- una volta ricostruita realmente e/o fittiziamente la massa ereditaria anche in forza della azione che, in ulteriore ipotesi, devesi ritenere promossa anche quale collazione, disporre la divisione sulla base delle disposizioni testamentarie fra i coeredi nel rispetto comunque delle quote di legittima alle figlie spettanti;
- in reconventio reconventionis, accertare e dichiarare che i convenuti e , avendo compiuto atti di accettazione Controparte_1 Controparte_2 tacita dell'eredità prima, rispettivamente, dell'atto di accettazione beneficiata e dell'atto di rinuncia all'eredità, e/o comunque ai sensi e per gli effetti dell'art. 485 c.c. stante il loro possesso dei beni ereditari, sono eredi puri e semplici del sig. . - Persona_1
Con ogni conseguenziale provvedimento. - Vinte le spese di lite. - In ipotesi istruttoria, si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori dedotti dalle attrici nella propria memoria ex art.
171 ter n. 2 c.p.c. e ad oggi non espletati e ci si oppone all'ammissione dei mezzi istruttori dedotti dai convenuti;
in caso di ammissione di questi ultimi, si chiede di essere ammessi alla controprova con i testi già indicati a prova diretta.”
TO LE: “Ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: - in via preliminare: dichiarare inammissibile la "reconventio reconventionis" così come svolta da parte attrice per tutti i motivi espressi in narrativa alla propria memoria ex art. 171-ter n.
2 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
2 c.p.c. - In denegata ipotesi di ammissione di detta "reconventio reconventionis", rigettarla perchè infondata in fatto e diritto per tutti i motivi espressi in narrativa alla propria memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c. - In ogni caso: respingere le domande tutte formulate dall'attrice nei confronti del sign in quanto infondata in fatto e diritto per i motivi Controparte_1
di cui in narrativa della comparsa di costituzione e risposta e nella presente memoria - rigettare la domanda di riduzione della quota per violazione di legittima formulata nei confronti del sign e per quanto di competenza dello stesso in quanto Controparte_1
infondata in fatto e diritto per i motivi di cui in narrativa;
-Dichiarare la divisione giudiziale dei beni mobili e immobili di cui in narrativa ,di cui alle disposizioni testamentarie, e alla dichiarazione di successione del signor – nato a [...] il Persona_1
03/11/1946, in vita residente in [...], ed ivi deceduto in data
15/03/2019 , depositata presso agenzia delle entrate di Empoli in data 04.06.2019 ( previa integrazione e correzione della stessa nella titolarità dei beni e consistenza per i motivi dedotti in narrativa) determinazione della sua consistenza attuale, attribuendo ad ognuno dei compartecipi la parte corrispondente alla propria quota ideale, così come disposta in testamento, secondo un comodo progetto divisionale predisposto con l'ausilio di un
Consulente Tecnico d'Ufficio a nominarsi;
B - In subordine, laddove dovesse accertarsi
l'indivisibilità dei beni immobili ordinare la vendita degli stessi ai sensi dell'art. 788 c.p.c.
(a mezzo di professionista, all'uopo delegato) e provvedere alla ripartizione della somma ricavata in proporzione delle rispettive quote indicate nelle disposizione testamentaria;
D-
Condannare l'attrici - eventualmente resistente e/o opponente - al pagamento delle spese, diritti ed onorario del giudizio. E - Dichiarare l'emittenda sentenza esecutiva ex lege. Con ordine al sig. Conservatore dei Registri Immobiliari di Firenze di trascrivere
l'emanandasentenza sulle ragioni immobiliari di cui alla sovra estesa narrativa esonerandolo da ogni responsabilità. Riserva di ripetizione nei confronti degli eredi delle somme a credito di nei confronti del de cuius e di cui alla narrativa Controparte_1
del presente atto in un autonomo giudizio;
Riserva ogni azione restitutoria pro-quota di ogni
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utile frutto derivante dagli immobili caduti in successione dalla del decesso del cuius e anche risarcitoria nei confronti delle attrici in un separato giudizio autonomo”
: “Ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: - in via Controparte_2
preliminare: dichiarare inammissibile la "reconventio reconventionis" così come svolta da parte attrice per tutti i motivi espressi in narrativa alla propria memoria ex art. 171-ter n. 2
c.p.c. - In denegata ipotesi di ammissione di detta "reconventio reconventionis", rigettarla perchè infondata in fatto e diritto per tutti i motivi espressi in narrativa alla propria memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c. - In ogni caso: − rigettare, per tutto quanto espresso, argomentato in narrativa ai propri atti difensivi le domande (anche riconvezionali) ex adverso proposte nei confronti del comparente Sig. , perché inammissibili, generiche e Controparte_2 indeterminate nonchè infondate in fatto e diritto. − Con vittoria di spese e compensi di giudizio”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato il 04/03/2024 e Parte_1 [...]
, rappresentata da ha convenuto in Parte_2 Parte_3
giudizio , e Controparte_1 Controparte_2 CP_4
al fine di veder restituite le somme che siano transitate dal patrimonio di
[...]
a quello dei convenuti dal 1987 in avanti in quanto indebite, Parte_4
inoltre di veder ridotte o dichiarate nulle le donazioni ricevute in vita dai convenuti in quanto lesive della quota di legittima delle attrici, ed infine una volta ricostruita la massa ereditaria disporre la divisione dei beni.
In particolare, le attrici hanno premesso di essere le figlie di Parte_4
, defunto a Vinci in data 15.03.2019. Osservano che il de cuius aveva
[...]
provveduto a redigere testamento con cui divideva il suo patrimonio destinandolo per 2/3 alle figlie e per il residuo terzo ai fratelli , e . Prelegava, inoltre, CP_1 CP_2 CP_3
alle figlie il diritto di piena proprietà per la quota di ½ ad esso spettante su tutti gli immobili posti in Vinci, località Faltognano, Via di Faltognano 86 e 88, con l'espresso onere a carico delle figlie stesse di corrispondere ai fratelli ed , entro il termine CP_2 Controparte_1
4 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
di sei mesi dalla morte, una somma in denaro pari ad 1/3 del valore complessivo degli immobili ad esse attribuiti a titolo di prelegato, con valutazione da demandarsi ad un tecnico nominato di comune accordo dagli eredi o, in mancanza di accordo, al Geom. Persona_2
Disponeva inoltre che l'inadempimento dell'onere costituisse causa di risoluzione del prelegato. Infine, prelegava ai fratelli i beni mobili e gli arredi posti nella abitazione di Vinci.
Ciò premesso, le figlie – odierne attrici – specificano che, dopo avere accettato l'eredità con beneficio d'inventario, hanno preferito non adempiere all'onere posto sul prelegato con conseguente risoluzione dello stesso. Le stesse attrici, poi, ritengono lesi i propri diritti di legittimarie in ragione delle donazioni che il padre avrebbe fatto ai fratelli in vita.
Dette donazioni sarebbero – secondo la ricostruzione fornita da parti attrici – nulle per difetto di forma. In particolare le attrici ritengono riducibili le seguenti donazioni: a) bonifici a favore di per complessivi euro 42.500,00 b) bonifici a favore di CP_4 [...]
per euro 6.350,00 c) bonifico a favore di e CP_2 Parte_5 Persona_3
per euro 3.000,00; d) emissione assegno a favore di BA RL per euro 5.700,00 per acquisto autovettura da parte di (donazione indiretta); e) vaglia postali a Controparte_2
favore di per Lire 23.700,00 pari ad euro 12.240,03; f) assegno di € 10.000 CP_4
ad del settembre 2016 (doc. 9). CP_1
Inoltre, le attrici evidenziano che non è stata rinvenuta nel conto corrente del de cuius la somma di euro 142.000,00 incassata da nel settembre 2016 (circa Parte_4
tre anni prima del decesso) per la vendita di un'immobile ad Empoli, somma che sarebbe stata prelevata dal conto dai fratelli che detenevano le carte di credito ed il bancomat del medesimo.
Esse quindi hanno agito per recuperare le somme dal conto corrente, nonché per ottenere la declaratoria di nullità e/o riduzione delle donazioni. E quindi – accertata e computata la lesione di legittima – procedere alla divisione della comunione ereditaria.
Si è costituito in giudizio il quale ha premesso di avere Controparte_1
accettato l'eredità con beneficio di inventario, nonché ha contestato di avere ricevuto donazioni in vita da parte del de cuius e che l'assegno ricevuto atteneva ad altro rapporto di
5 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
debito credito, egli ha infine contestato di aver prelevato le somme di denaro dal conto del fratello. Non si opponeva alla domanda divisoria.
Si è inoltre costituito il quale ha dichiarato di aver rinunciato Controparte_2 all'eredità con atto a firma del notaio (Rep. n.14.683 - Racc. n.10.146, Persona_4
registrato a Firenze in data 11.02.2022 al n. 5330 Serie 1T), ai sensi dell'art. 519 C.C.; ed infine di non aver ricevuto nulla dal fratello per donazione.
E' invece rimasto contumace, sebbene regolarmente evocato, il convenuto
[...]
. CP_4
Le odierne attrici, in conseguenza delle difese svolte dai fratelli hanno chiesto di accertare e dichiarare che i convenuti e , avendo Controparte_1 Controparte_2
compiuto atti di accettazione tacita dell'eredità prima, rispettivamente, dell'atto di accettazione beneficiata e dell'atto di rinuncia all'eredità, e/o comunque ai sensi e per gli effetti dell'art. 485 c.c. stante il loro possesso dei beni ereditari, sono eredi puri e semplici del
Controparte_5
la causa mediante interrogatorio formale di la stessa è
[...] CP_4 stata chiamata all'udienza di decisione sulle questioni preliminari nonché per la divisione dell'an dividedum sit.
Ciò premesso occorre partire dai due fatti non contestati della presente controversia ovverosia da un lato il contenuto del testamento con cui il patrimonio di
[...]
che è stato diviso 2/3( alle figlie con reciproco diritto di Parte_4
accrescimento) ed 1/3 ai fratelli (anche qui con reciproco diritto di accrescimento); dall'altro
è primenti pacifica è la risoluzione del prelegato in favore delle figlie per inadempimento dell'onere sopra posto.
Venendo alle questioni controversie la prima – in ordine di conclusioni di parte attrice
– attiene al prelievo di somme asseritamente avvenuto dal conto corrente del de cuius.
Le attrici infatti hanno evidenziato che nell'anno 2016 il de cuius aveva provveduto a dismettere un suo cespite in Empoli, Via Romboli 37, per il prezzo dichiarato in euro
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142.000,00, con atto del 9/9/2016 ai rogiti del Notaio (versato in atti). Tale Persona_4
somma dalle stesse attrici non era stata rinvenuta parte fra i beni caduti in successione.
Secondo la ricostruzione dell'attrice tale somma sarebbe stata prelevata in contanti dal conto corrente del de cuius dai fratelli i quali detenevano le carte di credito e bancomat. Ella quindi ne ha chiesto la restituzione alla massa.
Al riguardo giova, però, evidenziare come le attrici non possono qualificarsi ( e non si qualificano) proprietarie esclusive delle somme di denaro – asseritamente – prelevate dal conto. La restituzione richiesta va intesa come riferita alla massa ereditaria.
Ne consegue che la domanda giudiziale, data la sua funzione recuperatoria, non può che interpretarsi come una petizione ereditaria. Dato ciò occorre evidenziare anche che – secondo la costante giurisprudenza di legittimità “con la petizione ereditaria sono reclamabili soltanto i beni nei quali l'erede è succeduto mortis causa al de cuius e non quelli che, al momento dell'apertura della successione, sono già fuoriusciti dal patrimonio del defunto e che, pertanto, non possono essere considerati beni ereditari” (Cfr. Cass. Civ. Sez. 2 - ,
Ordinanza n. 8942 del 04/04/2024).
Considerato quindi che per come vengono ricostruiti i fatti da parte attrice il denaro è fuoriuscito prima dell'apertura della successione, potrebbe al più venire in rilievo diritto di credito che il de cuius avrebbe avuto nei confronti dei fratelli. Tuttavia, anche a voler riqualificare in tal guisa la domanda attorea essa non può essere accolta.
Di fatti le attrici – dopo aver evidenziato che la vendita dell'immobile è avvenuta nel
2016 e il decesso del padre è avvenuto nel 2019 – articolano un unico capitolo di prova per interrogatorio formale sul punto chiedendo che venisse deferito il seguente quesito a e ovverosia “DCV che negli ultimi Controparte_1 Controparte_2
mesi di vita di , Lei aveva la disponibilità del bancomat e delle Persona_1
carte di suo fratello”.
Secondo quindi la ricostruzione fornita dalle attrici i due convenuti avrebbero avuto al più la disponibilità delle carte di credito e bancomat del fratello solo negli ultimi mesi della vita.
7 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Tuttavia analizzando gli estratti del conto corrente del de cuius versati in atti emerge che il saldo iniziale del conto corrente del de cuius alla data del 31.12.2017 (cioè oltre un anno prima della morte) era pari ad € 12.391.03 (doc. 25 parte attrice). Né dall'esame del suddetto documento risultano accrediti, successivi, di somme di denaro pari alla vendita dell'immobile.
Sicchè se anche i fratelli avessero avuto la disponibilità delle carte di credito e bancomat del de cuius negli ultimi mesi della sua vita, come sostenuto da parte attrice, gli stessi non avrebbero potuto prelevare le somme oggetto della vendita poiché già fuoriuscite dal conto più di un anno prima del decesso.
Deve quindi integralmente rigettarsi la prima domanda proposta.
Venendo poi alle domande relative alla nullità/riduzione di donazioni occorre analizzare in primo luogo quella a favore di e di euro Parte_5 Parte_6
3.000,00.
Al riguardo deve rilevarsi – in adesione alla prevalente giurisprudenza di legittimità che “l'azione di riduzione per lesione di legittima ha natura di azione personale, ma non obbligatoria, poiché non è diretta ad ottenere l'adempimento di un'obbligazione, ma solo a far valere le ragioni successorie del legittimario nei riguardi del beneficiario di un atto di liberalità” (Cfr. Cass. Civ. Sez. 2 - , Sentenza n. 27352 del 22/10/2024).
Considerato quindi che non sono stati i convenuti i beneficiari di detta donazione deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva essendo stata richiesta la nullità e/o la riduzione rispetto ai convenuti presenti i quali non sono i donatari dell'atto in esame.
Restano quindi da esaminare le donazioni – dirette o indirette che siano - in favore dei tre fratelli.
Partendo dalla posizione di le attrici sostengono che Controparte_1
questi abbia ricevuto per donazione un assegno di € 10.000 nel settembre 2016 (doc. 9).
Sul punto tuttavia il convenuto ha dimostrato che (doc 7) detta somma di denaro rappresenta la restituzione di un prestito che aveva fatto al fratello. Egli ha infatti dimostrato che dal conto cointestato con la moglie sono stati elargiti € 11.000,00 in favore del de cuius.
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In tal senso – sebbene il bonifico sia stato effettuato dalla moglie del CP_1
– deve ritenersi, data la vicinanza tra gli eventi nonché la quasi corrispettività
[...]
delle somme (vi è infatti una differenza di appena 1.000,00€), che gli stessi siano in rapporto sinallagmatico e concausale ciò esclude che detto assegno sia qualificabile come donazione.
Non essendo quindi qualificabile detto spostamento di denaro come una donazione la domanda di nullità/riduzione deve essere respinta.
Quanto invece alle donazioni – asseritamente - ricevute da esse Controparte_2
sarebbero rappresentate da da due trasferimenti a postagiro uno di € 6.000,00 effettuato in data 12/09/2018 e uno di € 350,00 effettuato in data 24/12/2018; nonché della donazione indiretta rappresentata dall'assegno di euro 5.700,00 in favore di BA RL
Sul punto parte convenuta ha però dimostrato che detti trasferimenti di denaro sono riconducibili il primo a costituire la provvista di alcune operazioni che il de cuius ha dato mandato di compiere al fratello la seconda ad una complessa operazione di acquisto di di autovetture, entrambe le operazioni quindi difettando dello spirito di liberalità non possono in alcun modo qualificarsi come donazioni.
I due posta giro ricevuti da , infatti, devono ritenersi destinati a sostenere le spese CP_2
funerarie (DOC 3 a-d), (DOC 4 a-i), (DOC 5 a-f) e per liquidare il proprio badante (DOC 6, pagg. 1-8). La coincidenza delle somme infatti tra le operazioni inquadrate e quanto messo a disposizione dal de cuius , nonché la vicinanza temporale tra le date degli accrediti e l'exitus, fa presumere che si sia trattato di anticipazioni di denaro a tal fine e non con intento donativo.
Quanto, invece, alla asserita donazione indiretta, analizzando i registri PRA trova riscontro la tesi sostenuta da . Controparte_2
ha infatti acquistato dal fratello la KIA Tg. ES756ZN in Persona_1 CP_2
data 11.05.2016 che è la stessa data in cui ha acquistato la Controparte_2 CP_6
Y da BA UT RL .
[...]
E' quindi da ritenersi che la somma concordata da per l'acquisto di altra CP_2
autovettura sia stata pagata dal fratello (con assegno al concessionario) quale corrispettivo
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della vendita dell'altra autovettura Kia. Ne consegue che anche detta operazione non può inquadrarsi nell'ambito del negozio donativo indiretto.
Restano da ultimo da esaminare le donazioni in denaro ricevute dal terzo fratello
, rimasto contumace. CP_3
Parte attrice ha documentalmente provato esborso a favore del fratello di CP_3
59.740,03 (tramite bonifici e vaglia postali). Quest'ultimo chiamato in interrogatorio formale ha confermato di aver ricevuto dette somme, tuttavia egli ha anche affermato che dette somme erano il pagamento di quadri e disegni (cfr. verbale udienza 14.01.2025)-
Da ciò consegue che se da un lato le attrici hanno provato che vi è stata una dazione di denaro in favore del fratello avendo lo stesso confermato di aver ricevuto le somme CP_3 di denaro dall'altro il convenuto contumace non ha articolato prove in ordine al titolo per cui egli avrebbe ricevuto dette somme.
Le sue dichiarazioni a sé favorevoli infatti, sebbene liberamente valutabili, non possono in assenza di una ricostruzione dei fatti alternativa a quella attorea costituire prova di quanto avvenuto.
Deve quindi ritenersi che quindi abbia ricevuto a titolo donativo dal CP_4
fratello €59.740,03 dette donazioni, che visto il complessivo valore dell'asse ereditario non possono essere dichiarate di modico valore, devono essere dichiarate nulle per difetto della forma solenne e con la conseguenza che quest'ultimo deve essere chiamato a restituire alla massa quanto ricevuto.
La suddetta declaratoria di nullità impedisce di procedere all'esame dell'azione di riduzione. Sono infatti riducibili solo ed esclusivamente le disposizioni donative valide e produttive di effetti, quelle nulle invece rientrano nella massa e come tali vanno suddivise tra le parti.
Ciò posto l'asse ereditario risulta conclusivamente composto da:
- quota di ½ della piena proprietà di un'unità immobiliare posta in Vinci, Via di
Faltognano 86-88, rappresentata al Catasto Fabbricati del detto Comune al foglio di mappa
13, dalle particelle unite nn. 139, 140 e 303, cat A/7, classe 4, consistenza vani 17;
10 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
- quota di ½ della piena proprietà del terreno agricolo posto in Vinci, rappresentato al catasto Terreni del detto Comune al foglio di mappa 13, particella 302, uliveto di classe 2, are
06 e centiare 50;
- quota di ½ della piena proprietà dell'area esterna adibita a passo e sosta a favore di terzi posta in Vinci, rappresentata al Catasto terreni del detto Comune al foglio di mappa 13, particelle 325 di centiare 64 e 326 di centiare 36;
- depositi su conto corrente n. 5826948 presso , pari al momento del CP_7
decesso ad euro 8,94;
- fondo di investimento recante n. 1157641 collegato al sopra individuato conto corrente, privo di titoli alla data del decesso;
- carta Postepay n. 4023600948857992 con saldo alla data del decesso pari ad euro
21,81;
- beni mobili rinvenuti nell'immobile di Via di Faltognano meglio descritti nell'inventario di successione, il cui valore è stato stimato dal Cancelliere complessivamente in euro 150,00
- €59.740,03 che è tenuto a restituire alla massa. CP_4
Resta da analizzare la domanda proposta dall'attore con la prima memoria 171ter c.p.c.
Dette domande devono ritenersi ammissibili in quanto come osservato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del precedente regime processuale “ L'art. 183 cod. proc. civ., quarto comma, cod. proc. civ. nel testo anteriore alla riforma del 2006, nonché
l'attuale quinto comma della stessa norma, consentono che l'attore possa introdurre una nuova domanda, oltre che a seguito di eccezione o domanda riconvenzionale del convenuto, anche in dipendenza di una mera difesa "in iure" o "in facto" che alleghi l'infondatezza della domanda originaria, ferma restando la necessità che la nuova domanda assuma carattere consequenziale e, dunque, che la mera difesa svolga rispetto ad essa funzione di elemento costitutivo.” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 17708 del 19/07/2013).
Applicando dette coordinate ermeneutiche al regime processuale successivo all'entrata in vigore del c.d. rito Cartabia, l'attore che intenda proporre domanda nuova a seguito di una
11 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
difesa del convenuto è tenuto a farlo con la prima memoria 171 ter. Così come hanno fatto le attrici.
Entrando nel merito la domanda di accertamento della qualità di erede è dipendente e conseguenziale alle difese dei due convenuti i quali hanno contestato di avere accettato l'eredità nel caso di (depositando un atto di rinuncia) o di averla accettata senza CP_2
beneficio di inventario nel caso di . CP_1
Ciò posto ritenuta ammissibile la domanda nuova per i motivi sopra richiamati occorre osservare come in atti vi è una lettera (doc. 16 parte attrice) con cui e CP_2
hanno inteso procedere ad una richiesta bonaria di divisione Controparte_1
del compendio ereditario. Gli stessi infatti si sono palesati alle nipoti come eredi. Detto atto
– antecedente tanto alla rinuncia di , quanto all'accettazione tacita di CP_2 CP_1
– rappresenta atto di accettazione tacita dell'eredità del de cuius.
Come infatti affermato dalla giurisprudenza di legittimità “L'accettazione dell'eredità in forma tacita avviene ove il chiamato all'eredità compia un atto che necessariamente presupponga la volontà di accettare la medesima e che egli non avrebbe il diritto di compiere se non nella qualità di erede;
il che ben può concretizzarsi nell'iniziativa assunta dal chiamato per la divisione amichevole dell'asse con istanza proposta anche in sede non contenziosa, che non necessita di un'accettazione degli altri coeredi, dovendosi considerare che quest'ultima è rivolta all'eredità e ancor meglio a tradurre la chiamata ereditaria nella qualità di erede, indipendentemente, e/o a prescindere, da un intervento adesivo degli altri coeredi”(Cass. Civ. Sez. 2 - , Sentenza n. 19833 del 23/07/2019).
Con la lettera citata gli eredi hanno proprio assunto l'iniziativa per procedere ad una divisione amichevole e non conteziosa del compendio, ed anzi hanno diffidato le altre eredi dal volturare i beni chiedendone la rettifica con l'attribuzione loro. Detto documento è bene specificare pur essendo proveniente da un legale risulta personalmente sottoscritto da entrambe le parti ed è quindi loro riconducibile.
12 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Ne consegue che la domanda nuova proposta con la prima memoria 171 ter c.p.c. deve essere accolta e ed devono essere dichiarati eredi CP_2 Controparte_1
puri e semplici del fratello . Parte_4
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, non definitivamente pronunciando nella causa promossa da , Parte_7
rappresentata da contro , Parte_3 Controparte_1
e : Controparte_2 CP_4
1. Rigetta la domanda di restituzione alla massa delle somme proposta dalle attrici per le ragioni di cui in parte narrativa;
2. Accerta la nullità delle donazioni di € 59.740,03 effettuate da in favore di;
Parte_4 CP_4
3. Per l'effetto condanna a restituire alla massa € CP_4
59.740,03;
4. Rigetta le ulteriori domande di nullità e/o riduzione proposte dalle attrici per i motivi di cui in parte narrativa;
5. Accerta che e Controparte_1 Controparte_2
sono eredi di;
Parte_4
6. Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza
7. Spese alla sentenza definitiva
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Firenze, lì 05/04/2025
Il Giudice
(dott. Massimiliano Sturiale)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile Il giudice del Tribunale di Firenze, Quarta Sezione Civile, dott. Massimiliano Sturiale, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2663 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, nonché nata a [...] il C.F._1 Parte_2
05/05/1976, rappresentata da , nata a [...] Parte_3
INFERIORE il 14/03/1947, c.f. elettivamente domiciliate in Via C. C.F._2
Castracane 58, Lastra a Signa (FI)presso lo studio dell'avv.to GACCI MATTEO dal quale sono rappresentate e difese unitamente all'avv. LUIGI SEGHI;
ATTRICI
CONTRO
, nato a [...] il [...] , c.f. Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Empoli Via Giovanni Duprè, nr 22 C.F._3
presso lo studio dell'avv.to GIOVANNI CAPRARA dal quale è rappresentato e difeso;
, nato a [...] il [...], c.f. Controparte_2
elettivamente domiciliato in Empoli (FI), Via J. Carrucci n. 146 C.F._4 presso lo studio dell'avv.to Avv. ANDREA PETRALLI dal quale è rappresentato e difeso;
CONVENUTI
, nato a [...] il [...], c.f. CP_3 Parte_1 C.F._5
CONVENUTO CONTUMACE avente per OGGETTO: Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno così concluso. TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
PARTI ATTRICI “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, accertare che le esponenti sono eredi necessarie del de cuius
e per l'effetto: - condannare i fratelli del de cuius come qui convenuti ognuno per le proprie somme, a restituire e/o conferire e/o imputare quelle somme che siano transitate dal patrimonio del de cuius a loro favore a far data dal 1.1.1987 anche sulla base dell'indebito oltre interessi e rivalutazione monetaria, somme di cui è miglior descrizione in narrativa - e comunque, in ipotesi e salvo gravame, - dichiarare in tesi nulle o, in ipotesi e salvo gravame, ridurre ex art. 554 cc le dazioni e/o donazioni delle somme poste in essere dal de cuius a favore dei convenuti suoi fratelli stante la nullità delle donazioni per la assenza di forma di atto pubblico e di testimoni in relazione alla donazioni stesse che comunque, ove mai valide, dovranno essere oggetto di riduzione in quanto lesive delle quote di legittima di 2/3 di cui le esponenti erano e sono titolari oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- una volta ricostruita realmente e/o fittiziamente la massa ereditaria anche in forza della azione che, in ulteriore ipotesi, devesi ritenere promossa anche quale collazione, disporre la divisione sulla base delle disposizioni testamentarie fra i coeredi nel rispetto comunque delle quote di legittima alle figlie spettanti;
- in reconventio reconventionis, accertare e dichiarare che i convenuti e , avendo compiuto atti di accettazione Controparte_1 Controparte_2 tacita dell'eredità prima, rispettivamente, dell'atto di accettazione beneficiata e dell'atto di rinuncia all'eredità, e/o comunque ai sensi e per gli effetti dell'art. 485 c.c. stante il loro possesso dei beni ereditari, sono eredi puri e semplici del sig. . - Persona_1
Con ogni conseguenziale provvedimento. - Vinte le spese di lite. - In ipotesi istruttoria, si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori dedotti dalle attrici nella propria memoria ex art.
171 ter n. 2 c.p.c. e ad oggi non espletati e ci si oppone all'ammissione dei mezzi istruttori dedotti dai convenuti;
in caso di ammissione di questi ultimi, si chiede di essere ammessi alla controprova con i testi già indicati a prova diretta.”
TO LE: “Ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: - in via preliminare: dichiarare inammissibile la "reconventio reconventionis" così come svolta da parte attrice per tutti i motivi espressi in narrativa alla propria memoria ex art. 171-ter n.
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2 c.p.c. - In denegata ipotesi di ammissione di detta "reconventio reconventionis", rigettarla perchè infondata in fatto e diritto per tutti i motivi espressi in narrativa alla propria memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c. - In ogni caso: respingere le domande tutte formulate dall'attrice nei confronti del sign in quanto infondata in fatto e diritto per i motivi Controparte_1
di cui in narrativa della comparsa di costituzione e risposta e nella presente memoria - rigettare la domanda di riduzione della quota per violazione di legittima formulata nei confronti del sign e per quanto di competenza dello stesso in quanto Controparte_1
infondata in fatto e diritto per i motivi di cui in narrativa;
-Dichiarare la divisione giudiziale dei beni mobili e immobili di cui in narrativa ,di cui alle disposizioni testamentarie, e alla dichiarazione di successione del signor – nato a [...] il Persona_1
03/11/1946, in vita residente in [...], ed ivi deceduto in data
15/03/2019 , depositata presso agenzia delle entrate di Empoli in data 04.06.2019 ( previa integrazione e correzione della stessa nella titolarità dei beni e consistenza per i motivi dedotti in narrativa) determinazione della sua consistenza attuale, attribuendo ad ognuno dei compartecipi la parte corrispondente alla propria quota ideale, così come disposta in testamento, secondo un comodo progetto divisionale predisposto con l'ausilio di un
Consulente Tecnico d'Ufficio a nominarsi;
B - In subordine, laddove dovesse accertarsi
l'indivisibilità dei beni immobili ordinare la vendita degli stessi ai sensi dell'art. 788 c.p.c.
(a mezzo di professionista, all'uopo delegato) e provvedere alla ripartizione della somma ricavata in proporzione delle rispettive quote indicate nelle disposizione testamentaria;
D-
Condannare l'attrici - eventualmente resistente e/o opponente - al pagamento delle spese, diritti ed onorario del giudizio. E - Dichiarare l'emittenda sentenza esecutiva ex lege. Con ordine al sig. Conservatore dei Registri Immobiliari di Firenze di trascrivere
l'emanandasentenza sulle ragioni immobiliari di cui alla sovra estesa narrativa esonerandolo da ogni responsabilità. Riserva di ripetizione nei confronti degli eredi delle somme a credito di nei confronti del de cuius e di cui alla narrativa Controparte_1
del presente atto in un autonomo giudizio;
Riserva ogni azione restitutoria pro-quota di ogni
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utile frutto derivante dagli immobili caduti in successione dalla del decesso del cuius e anche risarcitoria nei confronti delle attrici in un separato giudizio autonomo”
: “Ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: - in via Controparte_2
preliminare: dichiarare inammissibile la "reconventio reconventionis" così come svolta da parte attrice per tutti i motivi espressi in narrativa alla propria memoria ex art. 171-ter n. 2
c.p.c. - In denegata ipotesi di ammissione di detta "reconventio reconventionis", rigettarla perchè infondata in fatto e diritto per tutti i motivi espressi in narrativa alla propria memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c. - In ogni caso: − rigettare, per tutto quanto espresso, argomentato in narrativa ai propri atti difensivi le domande (anche riconvezionali) ex adverso proposte nei confronti del comparente Sig. , perché inammissibili, generiche e Controparte_2 indeterminate nonchè infondate in fatto e diritto. − Con vittoria di spese e compensi di giudizio”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato il 04/03/2024 e Parte_1 [...]
, rappresentata da ha convenuto in Parte_2 Parte_3
giudizio , e Controparte_1 Controparte_2 CP_4
al fine di veder restituite le somme che siano transitate dal patrimonio di
[...]
a quello dei convenuti dal 1987 in avanti in quanto indebite, Parte_4
inoltre di veder ridotte o dichiarate nulle le donazioni ricevute in vita dai convenuti in quanto lesive della quota di legittima delle attrici, ed infine una volta ricostruita la massa ereditaria disporre la divisione dei beni.
In particolare, le attrici hanno premesso di essere le figlie di Parte_4
, defunto a Vinci in data 15.03.2019. Osservano che il de cuius aveva
[...]
provveduto a redigere testamento con cui divideva il suo patrimonio destinandolo per 2/3 alle figlie e per il residuo terzo ai fratelli , e . Prelegava, inoltre, CP_1 CP_2 CP_3
alle figlie il diritto di piena proprietà per la quota di ½ ad esso spettante su tutti gli immobili posti in Vinci, località Faltognano, Via di Faltognano 86 e 88, con l'espresso onere a carico delle figlie stesse di corrispondere ai fratelli ed , entro il termine CP_2 Controparte_1
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di sei mesi dalla morte, una somma in denaro pari ad 1/3 del valore complessivo degli immobili ad esse attribuiti a titolo di prelegato, con valutazione da demandarsi ad un tecnico nominato di comune accordo dagli eredi o, in mancanza di accordo, al Geom. Persona_2
Disponeva inoltre che l'inadempimento dell'onere costituisse causa di risoluzione del prelegato. Infine, prelegava ai fratelli i beni mobili e gli arredi posti nella abitazione di Vinci.
Ciò premesso, le figlie – odierne attrici – specificano che, dopo avere accettato l'eredità con beneficio d'inventario, hanno preferito non adempiere all'onere posto sul prelegato con conseguente risoluzione dello stesso. Le stesse attrici, poi, ritengono lesi i propri diritti di legittimarie in ragione delle donazioni che il padre avrebbe fatto ai fratelli in vita.
Dette donazioni sarebbero – secondo la ricostruzione fornita da parti attrici – nulle per difetto di forma. In particolare le attrici ritengono riducibili le seguenti donazioni: a) bonifici a favore di per complessivi euro 42.500,00 b) bonifici a favore di CP_4 [...]
per euro 6.350,00 c) bonifico a favore di e CP_2 Parte_5 Persona_3
per euro 3.000,00; d) emissione assegno a favore di BA RL per euro 5.700,00 per acquisto autovettura da parte di (donazione indiretta); e) vaglia postali a Controparte_2
favore di per Lire 23.700,00 pari ad euro 12.240,03; f) assegno di € 10.000 CP_4
ad del settembre 2016 (doc. 9). CP_1
Inoltre, le attrici evidenziano che non è stata rinvenuta nel conto corrente del de cuius la somma di euro 142.000,00 incassata da nel settembre 2016 (circa Parte_4
tre anni prima del decesso) per la vendita di un'immobile ad Empoli, somma che sarebbe stata prelevata dal conto dai fratelli che detenevano le carte di credito ed il bancomat del medesimo.
Esse quindi hanno agito per recuperare le somme dal conto corrente, nonché per ottenere la declaratoria di nullità e/o riduzione delle donazioni. E quindi – accertata e computata la lesione di legittima – procedere alla divisione della comunione ereditaria.
Si è costituito in giudizio il quale ha premesso di avere Controparte_1
accettato l'eredità con beneficio di inventario, nonché ha contestato di avere ricevuto donazioni in vita da parte del de cuius e che l'assegno ricevuto atteneva ad altro rapporto di
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debito credito, egli ha infine contestato di aver prelevato le somme di denaro dal conto del fratello. Non si opponeva alla domanda divisoria.
Si è inoltre costituito il quale ha dichiarato di aver rinunciato Controparte_2 all'eredità con atto a firma del notaio (Rep. n.14.683 - Racc. n.10.146, Persona_4
registrato a Firenze in data 11.02.2022 al n. 5330 Serie 1T), ai sensi dell'art. 519 C.C.; ed infine di non aver ricevuto nulla dal fratello per donazione.
E' invece rimasto contumace, sebbene regolarmente evocato, il convenuto
[...]
. CP_4
Le odierne attrici, in conseguenza delle difese svolte dai fratelli hanno chiesto di accertare e dichiarare che i convenuti e , avendo Controparte_1 Controparte_2
compiuto atti di accettazione tacita dell'eredità prima, rispettivamente, dell'atto di accettazione beneficiata e dell'atto di rinuncia all'eredità, e/o comunque ai sensi e per gli effetti dell'art. 485 c.c. stante il loro possesso dei beni ereditari, sono eredi puri e semplici del
Controparte_5
la causa mediante interrogatorio formale di la stessa è
[...] CP_4 stata chiamata all'udienza di decisione sulle questioni preliminari nonché per la divisione dell'an dividedum sit.
Ciò premesso occorre partire dai due fatti non contestati della presente controversia ovverosia da un lato il contenuto del testamento con cui il patrimonio di
[...]
che è stato diviso 2/3( alle figlie con reciproco diritto di Parte_4
accrescimento) ed 1/3 ai fratelli (anche qui con reciproco diritto di accrescimento); dall'altro
è primenti pacifica è la risoluzione del prelegato in favore delle figlie per inadempimento dell'onere sopra posto.
Venendo alle questioni controversie la prima – in ordine di conclusioni di parte attrice
– attiene al prelievo di somme asseritamente avvenuto dal conto corrente del de cuius.
Le attrici infatti hanno evidenziato che nell'anno 2016 il de cuius aveva provveduto a dismettere un suo cespite in Empoli, Via Romboli 37, per il prezzo dichiarato in euro
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142.000,00, con atto del 9/9/2016 ai rogiti del Notaio (versato in atti). Tale Persona_4
somma dalle stesse attrici non era stata rinvenuta parte fra i beni caduti in successione.
Secondo la ricostruzione dell'attrice tale somma sarebbe stata prelevata in contanti dal conto corrente del de cuius dai fratelli i quali detenevano le carte di credito e bancomat. Ella quindi ne ha chiesto la restituzione alla massa.
Al riguardo giova, però, evidenziare come le attrici non possono qualificarsi ( e non si qualificano) proprietarie esclusive delle somme di denaro – asseritamente – prelevate dal conto. La restituzione richiesta va intesa come riferita alla massa ereditaria.
Ne consegue che la domanda giudiziale, data la sua funzione recuperatoria, non può che interpretarsi come una petizione ereditaria. Dato ciò occorre evidenziare anche che – secondo la costante giurisprudenza di legittimità “con la petizione ereditaria sono reclamabili soltanto i beni nei quali l'erede è succeduto mortis causa al de cuius e non quelli che, al momento dell'apertura della successione, sono già fuoriusciti dal patrimonio del defunto e che, pertanto, non possono essere considerati beni ereditari” (Cfr. Cass. Civ. Sez. 2 - ,
Ordinanza n. 8942 del 04/04/2024).
Considerato quindi che per come vengono ricostruiti i fatti da parte attrice il denaro è fuoriuscito prima dell'apertura della successione, potrebbe al più venire in rilievo diritto di credito che il de cuius avrebbe avuto nei confronti dei fratelli. Tuttavia, anche a voler riqualificare in tal guisa la domanda attorea essa non può essere accolta.
Di fatti le attrici – dopo aver evidenziato che la vendita dell'immobile è avvenuta nel
2016 e il decesso del padre è avvenuto nel 2019 – articolano un unico capitolo di prova per interrogatorio formale sul punto chiedendo che venisse deferito il seguente quesito a e ovverosia “DCV che negli ultimi Controparte_1 Controparte_2
mesi di vita di , Lei aveva la disponibilità del bancomat e delle Persona_1
carte di suo fratello”.
Secondo quindi la ricostruzione fornita dalle attrici i due convenuti avrebbero avuto al più la disponibilità delle carte di credito e bancomat del fratello solo negli ultimi mesi della vita.
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Tuttavia analizzando gli estratti del conto corrente del de cuius versati in atti emerge che il saldo iniziale del conto corrente del de cuius alla data del 31.12.2017 (cioè oltre un anno prima della morte) era pari ad € 12.391.03 (doc. 25 parte attrice). Né dall'esame del suddetto documento risultano accrediti, successivi, di somme di denaro pari alla vendita dell'immobile.
Sicchè se anche i fratelli avessero avuto la disponibilità delle carte di credito e bancomat del de cuius negli ultimi mesi della sua vita, come sostenuto da parte attrice, gli stessi non avrebbero potuto prelevare le somme oggetto della vendita poiché già fuoriuscite dal conto più di un anno prima del decesso.
Deve quindi integralmente rigettarsi la prima domanda proposta.
Venendo poi alle domande relative alla nullità/riduzione di donazioni occorre analizzare in primo luogo quella a favore di e di euro Parte_5 Parte_6
3.000,00.
Al riguardo deve rilevarsi – in adesione alla prevalente giurisprudenza di legittimità che “l'azione di riduzione per lesione di legittima ha natura di azione personale, ma non obbligatoria, poiché non è diretta ad ottenere l'adempimento di un'obbligazione, ma solo a far valere le ragioni successorie del legittimario nei riguardi del beneficiario di un atto di liberalità” (Cfr. Cass. Civ. Sez. 2 - , Sentenza n. 27352 del 22/10/2024).
Considerato quindi che non sono stati i convenuti i beneficiari di detta donazione deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva essendo stata richiesta la nullità e/o la riduzione rispetto ai convenuti presenti i quali non sono i donatari dell'atto in esame.
Restano quindi da esaminare le donazioni – dirette o indirette che siano - in favore dei tre fratelli.
Partendo dalla posizione di le attrici sostengono che Controparte_1
questi abbia ricevuto per donazione un assegno di € 10.000 nel settembre 2016 (doc. 9).
Sul punto tuttavia il convenuto ha dimostrato che (doc 7) detta somma di denaro rappresenta la restituzione di un prestito che aveva fatto al fratello. Egli ha infatti dimostrato che dal conto cointestato con la moglie sono stati elargiti € 11.000,00 in favore del de cuius.
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In tal senso – sebbene il bonifico sia stato effettuato dalla moglie del CP_1
– deve ritenersi, data la vicinanza tra gli eventi nonché la quasi corrispettività
[...]
delle somme (vi è infatti una differenza di appena 1.000,00€), che gli stessi siano in rapporto sinallagmatico e concausale ciò esclude che detto assegno sia qualificabile come donazione.
Non essendo quindi qualificabile detto spostamento di denaro come una donazione la domanda di nullità/riduzione deve essere respinta.
Quanto invece alle donazioni – asseritamente - ricevute da esse Controparte_2
sarebbero rappresentate da da due trasferimenti a postagiro uno di € 6.000,00 effettuato in data 12/09/2018 e uno di € 350,00 effettuato in data 24/12/2018; nonché della donazione indiretta rappresentata dall'assegno di euro 5.700,00 in favore di BA RL
Sul punto parte convenuta ha però dimostrato che detti trasferimenti di denaro sono riconducibili il primo a costituire la provvista di alcune operazioni che il de cuius ha dato mandato di compiere al fratello la seconda ad una complessa operazione di acquisto di di autovetture, entrambe le operazioni quindi difettando dello spirito di liberalità non possono in alcun modo qualificarsi come donazioni.
I due posta giro ricevuti da , infatti, devono ritenersi destinati a sostenere le spese CP_2
funerarie (DOC 3 a-d), (DOC 4 a-i), (DOC 5 a-f) e per liquidare il proprio badante (DOC 6, pagg. 1-8). La coincidenza delle somme infatti tra le operazioni inquadrate e quanto messo a disposizione dal de cuius , nonché la vicinanza temporale tra le date degli accrediti e l'exitus, fa presumere che si sia trattato di anticipazioni di denaro a tal fine e non con intento donativo.
Quanto, invece, alla asserita donazione indiretta, analizzando i registri PRA trova riscontro la tesi sostenuta da . Controparte_2
ha infatti acquistato dal fratello la KIA Tg. ES756ZN in Persona_1 CP_2
data 11.05.2016 che è la stessa data in cui ha acquistato la Controparte_2 CP_6
Y da BA UT RL .
[...]
E' quindi da ritenersi che la somma concordata da per l'acquisto di altra CP_2
autovettura sia stata pagata dal fratello (con assegno al concessionario) quale corrispettivo
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della vendita dell'altra autovettura Kia. Ne consegue che anche detta operazione non può inquadrarsi nell'ambito del negozio donativo indiretto.
Restano da ultimo da esaminare le donazioni in denaro ricevute dal terzo fratello
, rimasto contumace. CP_3
Parte attrice ha documentalmente provato esborso a favore del fratello di CP_3
59.740,03 (tramite bonifici e vaglia postali). Quest'ultimo chiamato in interrogatorio formale ha confermato di aver ricevuto dette somme, tuttavia egli ha anche affermato che dette somme erano il pagamento di quadri e disegni (cfr. verbale udienza 14.01.2025)-
Da ciò consegue che se da un lato le attrici hanno provato che vi è stata una dazione di denaro in favore del fratello avendo lo stesso confermato di aver ricevuto le somme CP_3 di denaro dall'altro il convenuto contumace non ha articolato prove in ordine al titolo per cui egli avrebbe ricevuto dette somme.
Le sue dichiarazioni a sé favorevoli infatti, sebbene liberamente valutabili, non possono in assenza di una ricostruzione dei fatti alternativa a quella attorea costituire prova di quanto avvenuto.
Deve quindi ritenersi che quindi abbia ricevuto a titolo donativo dal CP_4
fratello €59.740,03 dette donazioni, che visto il complessivo valore dell'asse ereditario non possono essere dichiarate di modico valore, devono essere dichiarate nulle per difetto della forma solenne e con la conseguenza che quest'ultimo deve essere chiamato a restituire alla massa quanto ricevuto.
La suddetta declaratoria di nullità impedisce di procedere all'esame dell'azione di riduzione. Sono infatti riducibili solo ed esclusivamente le disposizioni donative valide e produttive di effetti, quelle nulle invece rientrano nella massa e come tali vanno suddivise tra le parti.
Ciò posto l'asse ereditario risulta conclusivamente composto da:
- quota di ½ della piena proprietà di un'unità immobiliare posta in Vinci, Via di
Faltognano 86-88, rappresentata al Catasto Fabbricati del detto Comune al foglio di mappa
13, dalle particelle unite nn. 139, 140 e 303, cat A/7, classe 4, consistenza vani 17;
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- quota di ½ della piena proprietà del terreno agricolo posto in Vinci, rappresentato al catasto Terreni del detto Comune al foglio di mappa 13, particella 302, uliveto di classe 2, are
06 e centiare 50;
- quota di ½ della piena proprietà dell'area esterna adibita a passo e sosta a favore di terzi posta in Vinci, rappresentata al Catasto terreni del detto Comune al foglio di mappa 13, particelle 325 di centiare 64 e 326 di centiare 36;
- depositi su conto corrente n. 5826948 presso , pari al momento del CP_7
decesso ad euro 8,94;
- fondo di investimento recante n. 1157641 collegato al sopra individuato conto corrente, privo di titoli alla data del decesso;
- carta Postepay n. 4023600948857992 con saldo alla data del decesso pari ad euro
21,81;
- beni mobili rinvenuti nell'immobile di Via di Faltognano meglio descritti nell'inventario di successione, il cui valore è stato stimato dal Cancelliere complessivamente in euro 150,00
- €59.740,03 che è tenuto a restituire alla massa. CP_4
Resta da analizzare la domanda proposta dall'attore con la prima memoria 171ter c.p.c.
Dette domande devono ritenersi ammissibili in quanto come osservato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del precedente regime processuale “ L'art. 183 cod. proc. civ., quarto comma, cod. proc. civ. nel testo anteriore alla riforma del 2006, nonché
l'attuale quinto comma della stessa norma, consentono che l'attore possa introdurre una nuova domanda, oltre che a seguito di eccezione o domanda riconvenzionale del convenuto, anche in dipendenza di una mera difesa "in iure" o "in facto" che alleghi l'infondatezza della domanda originaria, ferma restando la necessità che la nuova domanda assuma carattere consequenziale e, dunque, che la mera difesa svolga rispetto ad essa funzione di elemento costitutivo.” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 17708 del 19/07/2013).
Applicando dette coordinate ermeneutiche al regime processuale successivo all'entrata in vigore del c.d. rito Cartabia, l'attore che intenda proporre domanda nuova a seguito di una
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difesa del convenuto è tenuto a farlo con la prima memoria 171 ter. Così come hanno fatto le attrici.
Entrando nel merito la domanda di accertamento della qualità di erede è dipendente e conseguenziale alle difese dei due convenuti i quali hanno contestato di avere accettato l'eredità nel caso di (depositando un atto di rinuncia) o di averla accettata senza CP_2
beneficio di inventario nel caso di . CP_1
Ciò posto ritenuta ammissibile la domanda nuova per i motivi sopra richiamati occorre osservare come in atti vi è una lettera (doc. 16 parte attrice) con cui e CP_2
hanno inteso procedere ad una richiesta bonaria di divisione Controparte_1
del compendio ereditario. Gli stessi infatti si sono palesati alle nipoti come eredi. Detto atto
– antecedente tanto alla rinuncia di , quanto all'accettazione tacita di CP_2 CP_1
– rappresenta atto di accettazione tacita dell'eredità del de cuius.
Come infatti affermato dalla giurisprudenza di legittimità “L'accettazione dell'eredità in forma tacita avviene ove il chiamato all'eredità compia un atto che necessariamente presupponga la volontà di accettare la medesima e che egli non avrebbe il diritto di compiere se non nella qualità di erede;
il che ben può concretizzarsi nell'iniziativa assunta dal chiamato per la divisione amichevole dell'asse con istanza proposta anche in sede non contenziosa, che non necessita di un'accettazione degli altri coeredi, dovendosi considerare che quest'ultima è rivolta all'eredità e ancor meglio a tradurre la chiamata ereditaria nella qualità di erede, indipendentemente, e/o a prescindere, da un intervento adesivo degli altri coeredi”(Cass. Civ. Sez. 2 - , Sentenza n. 19833 del 23/07/2019).
Con la lettera citata gli eredi hanno proprio assunto l'iniziativa per procedere ad una divisione amichevole e non conteziosa del compendio, ed anzi hanno diffidato le altre eredi dal volturare i beni chiedendone la rettifica con l'attribuzione loro. Detto documento è bene specificare pur essendo proveniente da un legale risulta personalmente sottoscritto da entrambe le parti ed è quindi loro riconducibile.
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Ne consegue che la domanda nuova proposta con la prima memoria 171 ter c.p.c. deve essere accolta e ed devono essere dichiarati eredi CP_2 Controparte_1
puri e semplici del fratello . Parte_4
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, non definitivamente pronunciando nella causa promossa da , Parte_7
rappresentata da contro , Parte_3 Controparte_1
e : Controparte_2 CP_4
1. Rigetta la domanda di restituzione alla massa delle somme proposta dalle attrici per le ragioni di cui in parte narrativa;
2. Accerta la nullità delle donazioni di € 59.740,03 effettuate da in favore di;
Parte_4 CP_4
3. Per l'effetto condanna a restituire alla massa € CP_4
59.740,03;
4. Rigetta le ulteriori domande di nullità e/o riduzione proposte dalle attrici per i motivi di cui in parte narrativa;
5. Accerta che e Controparte_1 Controparte_2
sono eredi di;
Parte_4
6. Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza
7. Spese alla sentenza definitiva
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Firenze, lì 05/04/2025
Il Giudice
(dott. Massimiliano Sturiale)
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