Sentenza breve 13 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza breve 13/03/2023, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/03/2023
N. 00411/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00197/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 197 del 2023, proposto da
Teknosystem S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Lilli, Fabio Massimo Pellicano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giulia Ferrante, Giuseppe Lammirato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Provincia di Crotone, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Silvana Tassone, Marina Cizza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento del 18 gennaio 2023 con il quale la SUA di Crotone ha disposto l'esclusione della Teknosystem S.r.l. dalla gara per l’affidamento del “ Servizio di vigilanza e prevenzione incendi e gestione delle emergenze presso le sedi A.S.P. di Crotone – CIG 9465312E8C ;
- del provvedimento prot. n. 962 relativo alle esclusioni e alle ammissioni alla gara, pubblicato sulla piattaforma telematica della SUA/CUC della Provincia di Crotone in data 19 gennaio 2023;
- dei verbali di gara del 29 dicembre 2022, 10, 18 gennaio e 7 febbraio 2023, nella parte relativa all'esclusione della Teknosystem S.r.l.;
- del provvedimento prot. n. 2164 del 10 febbraio 2023 dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, con il quale è stata rigettata l'istanza d'intervento in autotutela, finalizzata alla riammissione in gara;
- del paragrafo 6.1., lett. a) del disciplinare di gara, ove interpretabile secondo l'esegesi accolta nel provvedimento di esclusione;
- del paragrafo III.2.1), n. 1) del bando di gara, ove interpretabile secondo l'esegesi accolta nel provvedimento di esclusione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone e di Provincia di Crotone;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023 il dott. Alberto Ugo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – La società ricorrente Teknosystem S.r.l. ha impugnato avanti all’intestato Tribunale gli atti della procedura aperta telematica per l’affidamento del “ Servizio di vigilanza e prevenzione incendi e gestione delle emergenze presso le sedi A.S.P. di Crotone – CIG 9465312E8C ”, da aggiudicarsi mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
2. – Più in particolare, la ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Stazione Unica Appaltante – Centrale Unica di Committenza della Provincia di Crotone ha disposto la sua esclusione dalla gara per ritenuta “ carenza del requisito di idoneità professionale di cui al paragrafo 6.1., lett. a) del Disciplinare di gara: “Iscrizione nel registro delle Imprese oppure nell’Albo delle imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara ”.
Al riguardo, la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 83, comma 1, lett. a), e comma 3 D.Lgs. n. 50 del 2016, la violazione degli artt. 6.1., lett. a) del disciplinare di gara e III.2.1), n. 1) del bando di gara, la violazione dei principi di massima concorrenza e di favor partecipationis , nonché l’eccesso di potere per difetto d’istruttoria.
Sostiene, in sintesi, la ricorrente di svolgere attività “coerenti” con quelle oggetto di gara, come si evince dalla visura camerale nella quale è indicata, quale “ attività secondaria ” dell’impresa, la “ installazione impianti di protezione antincendio ”.
3. – La ricorrente ha impugnato, inoltre, le clausole di cui agli artt. 6.1., lett. a) del disciplinare di gara e III.2.1), n. 1) del bando di gara – per violazione dell’art. 83, comma 1, lett. a), e comma 8 D.Lgs. 50/16, nonché per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione e dei principi di massima concorrenza e favor partecipationis – qualora le stesse fossero interpretate secondo l’esegesi accolta nel provvedimento di esclusione dalla gara della ricorrente, ossia nel senso di richiedere una perfetta coincidenza tra l’attività svolta dall’impresa e quella oggetto di appalto.
4. – Si è costituita in giudizio la Provincia di Crotone – SUA Centrale Unica di Committenza eccependo l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione del c.d. “bando – tipo” predisposto dall’ANAC e chiedendo il rigetto nel merito del ricorso.
Si è costituita anche l’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone per chiedere il rigetto nel merito del ricorso.
5. – Alla camera di consiglio dell’8 marzo 2023, il Collegio ha dato alle parti l’avviso di possibile definizione della controversia ai sensi degli artt. 60 e 120 c.p.a.
Dopo la discussione delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. – Il ricorso non è suscettibile di favorevole accoglimento nel merito.
Il Collegio può, pertanto, prescindere dall’analisi dell’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla Provincia di Crotone.
7. – Non è fondato il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento di esclusione dalla gara per carenza del requisito di idoneità prescritto dal paragrafo 6.1., lett. a) del Disciplinare di gara, ossia essere in possesso dell’iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura per attività “coerenti” con quelle oggetto di appalto.
7.1. – In termini generali, questo Collegio condivide l’orientamento giurisprudenziale richiamato in atti dalla Teknosystem S.r.l., secondo il quale, ai fini della verifica della sussistenza del requisito di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1 e 3, D.L.gs. n. 50 del 2016, la “coerenza” tra le attività indicate nell’iscrizione alla Camera di Commercio e l’oggetto dell’appalto dev’essere valutata in modo complessivo, non potendo essere richiesta una perfetta coincidenza tra le prime e il secondo.
Non può, in altri termini, essere richiesta una perfetta e assoluta sovrapponibilità tra tutte le singole componenti dell’attività d’impresa indicata nell’iscrizione camerale e quella – spesso articolata – prevista dall’oggetto dell’appalto, in quanto ciò creerebbe un’ingiustificata riduzione della platea dei partecipanti, con conseguente lesione del principio di favor partecipationis alle gare pubbliche ( cfr . Cons. Stato, Sez. V, 16 gennaio 2023, n. 529).
La verifica della richiesta idoneità professionale deve, così, essere effettuata in virtù di una considerazione non già atomistica e frazionata, ma globale e complessiva delle prestazioni dedotte in contratto, secondo un criterio di proporzionalità e di rispondenza alla finalità di verifica della richiesta idoneità professionale ( cfr . Cons. Stato, Sez. III, 11 agosto 2021, n. 5851).
Nell’effettuare tale verifica, la giurisprudenza ritiene che possano essere tenute in considerazione sia le attività indicate come “principali” nella iscrizione camerale, sia le attività “secondarie”, essendo interesse della stazione appaltante selezionare un imprenditore qualificato e affidabile ( cfr . Cons. Stato, Sez. III, 13 aprile 2022, n. 2818).
7.2. – Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, il Collegio ritiene che, pur valutando in modo complessivo e non parcellizzato le prestazioni oggetto del contratto di appalto, e pur prendendo in esame tutte le attività – sia principali che secondarie – risultanti dall’iscrizione camerale della Teknosystem S.r.l., non possa comunque ritenersi soddisfatto, in capo a quest’ultima, il requisito di idoneità professionale richiesto dalla lex specialis .
7.3. – L’oggetto dell’appalto in questione viene sinteticamente descritto nel Bando nei seguenti termini: “ Servizio di vigilanza e prevenzione incendi e gestione delle emergenze presso le sedi ASP di Crotone ” (cfr. Bando di gara).
Sempre il Bando contiene una “ Breve descrizione dell’appalto ” nei termini seguenti: “ L’appalto riguarda l’affidamento delle attività di sorveglianza attiva, prevenzione incendi, gestione delle emergenze per il Presidio Ospedaliero “San Giovanni di Dio” dell’ASP di Crotone, secondo quanto previsto dal D.M. del 10/03/1998 e dal D.M- 19/03/2015 ”.
L’attività oggetto di appalto viene, poi, maggiormente dettagliata nel Capitolato Speciale d’Appalto:
a) all’art. 1, rubricato “ Oggetto della Gara ”, ove è indicato che “ oggetto della gara il servizio di: - prevenzione incendi e gestione delle emergenze ai sensi del D.M. del 10.03.1998 e s.m.i. e decreto 19.03.2015 finalizzata al mantenimento delle misure di protezione antincendio, per garantire i primi e più urgenti interventi in caso di incendio; presidio fisso H 24 per 12 mesi […]; - supporto, che deve prestare alla committenza, di consulenza per le attività di cui al D.M. 25.03.2015 (Formazione Addetti Squadra Interna Compartimento, Fornitura Servizi Tecnologici, gestione COGE) ”;
b) all’art. 4.1., rubricato “ Definizione del servizio e modalità di espletamento - Definizioni ”, ove è indicato che “ per servizio di vigilanza attiva antincendio si intende il servizio di presidio fisico, volto a controllare all’interno del presidio ospedaliero … tutti quei fattori di rischio comportamentali o sequenze di eventi incontrollabili che possano assumere rilevanza tale da determinare condizioni di rischio non preventivabili e quindi non affrontabili solo con le misure tecniche di prevenzione. Inoltre dovranno coordinarsi con il Centro di Gestione delle Emergenze … e assicurare il coordinamento tra i vari addetti antincendio (addetti di compartimento e squadra aggiuntiva), oltre che l’intervento in caso di emergenza, in via prioritaria rispetto ad altre attività. Il servizio è pertanto finalizzato al completamento delle misure di sicurezza esistenti, peculiari dell’attività di prevenzione incendi, e volto a prevenire situazioni di rischio – sorveglianza H24 oltre ad assicurare l’immediato intervento con persone addestrate e qualificate e mezzi nel caso in cui si verifichi ”;
c) all’art. 4.2., rubricato “ Modalità di espletamento ”, ove è indicato che “ Il servizio dovrà svolgersi tutti i giorni dal lunedì alla domenica (7 giorni su 7) ”, suddiviso in turni e “ per ogni turno, per ogni giorno dell’anno, devono essere presenti contemporaneamente n. 3 addetti ”;
d) sempre all’art. 4.2., ove è indicato un elenco di attività specifiche che dovranno essere eseguire nell’esercizio del servizio oggetto di appalto, tra le quali le seguenti: “ servizio di sorveglianza antincendio per le ore di copertura del turno stabilito ”; “ sorveglianza mezzi di prevenzione incendi attivi e passivi ”; “ ausilio e supporto per la gestione delle emergenze antincendio, allagamento, evento sismico, black out, attentati terroristici ”; “ controllo visivo della funzionalità impianti ”; “primo intervento di spegnimento incendi con estintori, naspi e/o idranti”; “primo soccorso su persone coinvolte in situazioni di emergenza”.
7.4. – Alla luce delle riportate previsioni della lex specialis , il Collegio ritiene che l’oggetto dell’appalto – valutato in un’ottica complessiva e non parcellizzata – sia duplice e possa essere ricondotto alle seguenti due “macro-attività”:
i) una prima attività, per così dire, “ordinaria”, da svolgere sette giorni su sette, 24h su 24h, di verifica concreta di non esistenza di possibili fattori di rischio per cose e persone presenti all’interno dell’ospedale, nonché di verifica della piena funzionalità degli impianti di antincendio; un’attività di verifica che sia complementare e preventiva rispetto a quella assicurata dagli strumenti automatici di prevenzione, alla quale si aggiunge poi un’attività di consulenza per le attività di cui al D.M. 25 marzo 2015, in merito alla Formazione Addetti Squadra Interna Compartimento, alla Fornitura Servizi Tecnologici e alla gestione COGE;
ii) una seconda attività, per così dire, “emergenziale”, volta ad assicurare un pronto intervento nel caso in cui si dovesse verificare una qualsiasi emergenza all’interno del presidio ospedaliero, dall’incendio, all’allagamento, al terremoto, ad un black out elettrico, assicurando una prima assistenza immediata alle persone in pericolo, in attesa dell’arrivo dei Vigili del Fuoco e, successivamente, prestare supporto a questi ultimi.
7.5. – Non appaiono condivisibili le contrarie osservazioni di parte ricorrente volte a sostenere che l’appalto abbia un oggetto ben più limitato rispetto a quanto sopra illustrato, in quanto il Bando indica solamente il CPV 75251110-4 (codice del vocabolario comune per gli appalti pubblici), che identifica il mero “servizio prevenzione incendi”.
Pur essendo vero, infatti, che il Bando menziona solamente il citato codice CPV e non uno relativo ad un servizio più ampio, è altrettanto vero che lo stesso Bando, quando descrive “a parole” l’oggetto dell’appalto, fa riferimento a tre attività: (i) servizio di prevenzione incendi, (ii) servizio di vigilanza, (iii) al servizio di gestione delle emergenze.
L’indicazione riduttiva del CPV non può essere, quindi, un elemento di per sé significativo per circoscrivere ad esso l’oggetto dell’appalto.
In ogni caso, la non puntuale coincidenza tra il CPV e la sintesi descrittiva dell’oggetto dell’appalto contenuta nel Bando viene superata dall’ampia ed esaustiva descrizione dei servizi contenuta nel Capitolato speciale.
Ed è principio giurisprudenziale consolidato quello per cui l’insieme delle regole fondamentali di gara, che valgono a delineare la c.d. lex specialis della selezione, può essere ricavato anche dagli atti “ allegati ” al bando (sempreché nel bando sia individuato con chiarezza un criterio certo di reperimento degli stessi, come nel caso di specie), tra i quali vi è il capitolato speciale che ha la funzione di integrare le disposizioni del Bando, di norma con particolare riferimento agli aspetti tecnici ( cfr . Cons. Stato, Sez. V, 30 agosto 2022, n. 7573).
7.6. – Così ricostruito complessivamente l’oggetto dell’appalto, deve ora osservarsi che dalla visura ordinaria della Teknosystem S.r.l., estratta dalla C.C.I.A.A. di Crotone, emerge che la stessa ha quale attività principale quella di “ Installazione di impianti elettrici ed elettronici di cui alle lettere A – B, art. 1, legge 46/90 ”, ossia gli “ a) gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici ” e “ b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche ”.
Attività, queste, evidentemente estranee all’oggetto dell’appalto.
Tra le “ attività secondarie ” della Teknosystem S.r.l., indicate nella visura, vi è, inoltre, quella relativa a “ Installazione impianti di protezione antincendio ”.
Ed è sulla previsione di quest’ultima attività che la ricorrente incentra la propria impugnazione dell’atto di esclusione della gara, asserendo che tale attività sia “coerente” con l’oggetto dell’appalto.
7.7. – Il Collegio ritiene, al contrario, che l’attività di installazione e manutenzione di impianti di protezione di antincendio non attenga, se non solo genericamente e parzialmente, al “ Servizio di vigilanza e prevenzione incendi e gestione delle emergenze” oggetto del presente appalto.
Le attività oggetto di appalto appaiono, non solo, estranee a quelle di installazione di un impianto antincendio (la cui fornitura e posa in opera non è richiesta dall’appalto), ma anche ben più complesse e articolate rispetto a quelle di manutenzione di un impianto già installato.
L’attività di manutenzione di un impianto antincendio esistente rappresenta, infatti, solo una delle plurime attività da svolgere per assicurare quella che sopra è stata sinteticamente descritta come attività “ordinaria” da svolgere sette giorni su sette, 24h su 24h, di verifica concreta della non esistenza di possibili fattori di rischio per cose e persone presenti all’interno dell’ospedale, al fine di prevenire tutti i possibili pericoli relativi a incendio, allagamento, terremoto e black out elettrico.
L’attività di manutenzione di un impianto antincendio esistente esula, inoltre, completamente dalle attività di pronto intervento nella gestione concreta delle emergenze che dovessero verificarsi all’interno dell’ospedale, le quali richiedono l’apporto di capacità specialistiche e di strumentazione differenti da quelle necessarie per manutenere un impianto antincendio.
E tale attività esula anche dal servizio di supporto di consulenza alla committenza per le attività di cui al D.M. 25 marzo 2015, in merito a Formazione Addetti Squadra interna compartimento, fornitura servizi tecnologici e gestione COGE.
Il Collegio ritiene, quindi, che dal confronto tra le attività svolte dalla Teknosystem S.r.l., come indicate nella visura camerale prodotta, e quelle indicate come oggetto di appalto, non possa desumersi un rapporto di “coerenza” tale da poter ritenere soddisfatto il requisito professionale richiesto in capo all’impresa ricorrente.
8. – È infondato anche il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente deduce l’invalidità delle clausole di cui agli artt. 6.1., lett. a) del disciplinare di gara e III.2.1), n. 1) del bando di gara, per violazione dell’art. 83, comma 1, lett. a), e comma 8 D.Lgs. 50/16, nonché per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione e dei principi di massima concorrenza e favor partecipationis .
La ricorrente ritiene che tali clausole della lex specialis siano illegittime qualora interpretate nel senso di richiedere una perfetta coincidenza tra l’attività svolta dall’impresa e quella oggetto di appalto.
8.1. – Si è già sopra chiarito che il Collegio condivide, in termini astratti, l’interpretazione della clausola di “coerenza” proposta dalla ricorrente, nel senso di non ritenere necessaria una coincidenza perfetta tra le attività indicate nella certificazione camerale con quelle previste nell’oggetto dell’appalto.
Il Collegio ritiene, tuttavia, che nel concreto caso di specie, proprio utilizzando un criterio valutativo complessivo e non parcellizzato dell’oggetto dell’appalto, le attività della ricorrente non siano coerenti con esse.
Il motivo di impugnazione delle clausole del bando e del capitolato, così come formulato, appare pertanto destituito di fondamento.
9. – In conclusione il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
10. – Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così decide:
a) rigetta il ricorso;
b) condanna Teknosystem S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione, in favore dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone e della Provincia di Crotone, Stazione Unica Appaltante - Centrale Unica di Committenza, in solido tra loro, delle spese e competenze di lite, che liquida complessivamente nella misura di euro 5.363,00, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre a IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Tallaro, Presidente FF
Alberto Ugo, Referendario, Estensore
Manuela Bucca, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alberto Ugo | Francesco Tallaro |
IL SEGRETARIO