Sentenza 20 febbraio 2023
Decreto collegiale 15 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza 20/02/2023, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/02/2023
N. 00548/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01159/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1159 del 2022, proposto da GN IA NC, LL IA EL, TA EL (n.q. di erede di Di AR US), IG IA, LO ME, GG ME, AI IA, SC NA IA, LI NA IA ME e SCnoce US, rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanni Bertuglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'economia e delle finanze, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
del decreto n. 427 del 16 dicembre 2020 della Corte di Appello d Palermo (Sezione controversie di lavoro);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato;
Visti gli artt. 112, ss., c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2023 il dott. Fabrizio Giallombardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe, ritualmente notificato e depositato, parte ricorrente ha chiesto che venga disposta l’esecuzione del decreto sopra meglio specificato, divenuto definitivo, con il quale il Ministero intimato è stato condannato (ai sensi della L. n. 89/2001 ed a titolo di equa riparazione per il danno subito per l'irragionevole durata di un processo), per quanto qui rileva, a pagare la somma di euro 800,00 a favore di ogni ricorrente, oltre interessi legali e spese processuali.
Ha quindi instaurato il presente procedimento affinché venga dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione intimata di dare esecuzione al decreto de quo e, in caso di ulteriore inadempienza, nominato un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva. Il tutto con rivalutazione monetaria e interessi legali.
2. Il Ministero intimato si è costituito in giudizio.
3. Alla camera di consiglio fissata per la sua trattazione il ricorso è stato posto in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e va accolto con le seguenti precisazioni.
2. Osserva il Collegio che il titolo indicato in epigrafe, divenuto definitivo, risulta tuttora non eseguito dal suddetto Ministero, né quest’ultimo ha dedotto alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento.
È opportuno precisare che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, il decreto di condanna emesso ai sensi dell’art. 3, L. n. 89/2001, ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è idoneo ad assumere valore ed efficacia di giudicato, con conseguente idoneità a fungere da titolo per l’azione di ottemperanza (v. Cons. Stato, sez. IV, 23 dicembre 2010, n. 9348; id., 6 maggio 2010, n. 2653; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 10 ottobre 2011, n. 1770).
In particolare il decreto in epigrafe, emesso dalla Corte di Appello di Palermo, per la cui esecuzione è causa, risulta non essere stato opposto nei termini di legge, come da attestazione della Cancelleria della suddetta Corte di Appello, depositata in atti.
Risulta, poi, trasmessa al Ministero in epigrafe la dichiarazione prevista dall’art. 5- sexies , L. n. 89/2001.
3. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato fondato ed accolto quanto all’obbligo del pagamento delle somme dovute in base al titolo di cui sopra; per l’effetto, va dichiarato l’obbligo del Ministero in questione di conformarsi al medesimo decreto, provvedendo al pagamento in favore del ricorrente delle somme in forza dello stesso risultanti dovute, nel termine di giorni sessanta (60) dalla comunicazione della presente sentenza.
Appare altresì opportuno precisare che tra le somme dovute al ricorrente non sono comprese le spese di lite liquidate nel decreto per cui è causa, in quanto tali spese sono state distratte in favore del procuratore del ricorrente di quel procedimento, che non figura tra i ricorrenti della presente controversia.
La domanda di riconoscimento di interessi e rivalutazione monetaria ex art. 112, co. 3, c.p.a, va invece rigettata, atteso che la pronuncia in epigrafe ha già condannato l’amministrazione resistente al pagamento degli interessi legali dalla domanda al soddisfo (TAR Sicilia, sez. II, 28 febbraio 2022, n. 687).
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine di cui sopra, va nominato fin d’ora quale commissario ad acta un dirigente del Ministero in epigrafe, rispondente ai requisiti indicati dall’art. 5 sexies , comma 8, della legge n. 89/2001, designato dal responsabile della Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro presso il Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del Ministero dell’Economia, affinché provveda in via sostitutiva e su istanza di parte ricorrente a tutti gli adempimenti esecutivi nell’ulteriore termine di giorni sessanta (60).
4. Conclusivamente, il Collegio:
- accoglie il ricorso, con le precisazioni di cui sopra;
- dispone l’intervento sostitutivo nei termini sopra meglio specificati;
- condanna la resistente alla rifusione delle spese di lite, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Per l’ipotesi di perdurante inottemperanza dell’Amministrazione alla scadenza del termine assegnato per l’adempimento, dispone l’intervento sostitutivo di cui alla stessa motivazione.
Condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano, in favore di parte ricorrente, nel complessivo importo di euro 800,00 (euro ottocento/00), oltre spese generali e accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Federica Cabrini, Presidente
US La Greca, Consigliere
Fabrizio Giallombardo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabrizio Giallombardo | Federica Cabrini |
IL SEGRETARIO