Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 03/06/2025, n. 636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 636 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
n. 116/2022 R.G.
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 3 Giugno 2025, mediante collegamento da remoto su applicativo TEAMS, alle ore
9.30 è comparsa l'Avv. Palazzolo, la quale si riporta in atti e a tutti gli scritti difensivi, contestando quanto ex adverso eccepito, e chiede la decisione;
alle ore 9.41 è altresì comparso l'Avv. Amedeo Sciarrone in sostituzione dell'Avv. Arrabito, il quale insiste in tutti gli atti depositati e nelle note conclusionali.
Il Giudice, verificata la regolarità delle comunicazioni, attese le ore 9.40, pone la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies CPC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Michela Agata La Porta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 116/2022 R.G. promossa da:
(C.F.: e), Parte_1 C.F._1
col patrocinio dell'Avv. Laura Palazzolo,
- Parte opponente nei confronti di: già , in persona del legale Controparte_1 Controparte_2
rappresentante pro tempore (C.F.: - P. IVA: ), P.IVA_1 P.IVA_2 col patrocinio dell'Avv. Andrea Arrabito,
- Parte opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI E CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN
FATTO ED IN DIRITTO
La presente causa ha ad oggetto opposizione a precetto, come specificato infra.
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In data 27/12/2021 è stato notificato a , ad istanza di Parte_1 [...] atto di precetto per l'esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1580/2019, emesso dal CP_1
Giudice di Pace di Messina in data 04/11/2019 e depositato in data 07/11/2019, per il complessivo importo di euro 2.241,30, oltre interessi dal dì del dovuto al soddisfo e spese di notifica del precetto.
Quindi, con atto di citazione notificato in data 15/01/2022, ha proposto Parte_1
opposizione ai sensi degli artt. 615 C.P.C., convenendo in giudizio dinanzi al Tribunale di Patti al fine di ottenere l'accoglimento delle seguenti domande: “1) – In via Controparte_1
preliminare, stante le gravi conseguenze che la Signora potrebbe subire, come Parte_1
sopra argomentato, ritenere e dichiarare sussistenti i presupposti di cui agli artt. 615 e ss. C.p.c. e conseguentemente disporre anche inaudita altera parte la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo con ogni statuizione;
2)- Ritenere e dichiarare la nullità e/o inefficacia dell'atto di precetto opposto per la dedotta inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo per le motivazioni esposte in narrativa;
3) – Conseguentemente, ritenere e dichiarare insussistente il diritto della a procedere ad esecuzione forzata in forza del precetto intimato 4)- Controparte_1
condannare controparte al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato, il quale dichiara di avere anticipato le prime e di non avere riscosso i secondi.”.
In particolare, l'opponente ha eccepito la nullità e/o inefficacia del precetto opposto per la dedotta inesistenza della notifica del titolo esecutivo.
Con comparsa depositata in data 12/09/2022, si è costituita in giudizio Controparte_1 la quale, ritenuta l'infondatezza e l'inammissibilità, ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
Quindi, con ordinanza del 29/03/2023, il G.I., “ritenuto che la mancata o invalida notifica del titolo esecutivo determina un vizio formale, che deve essere dedotto con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 C.P.C. (v. Cassazione civile sez. VI, 31/10/2013, n. 24662); ritenuto che l'opposizione proposta, non essendo ancora iniziata l'esecuzione, va pertanto qualificata come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617, 1° comma, C.P.C.; ritenuto che la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo non può essere disposta dal Giudice in caso di opposizione pre-esecutiva (ex art. 617, 1° comma, C.P.C.), essendo detto potere stato attribuito dall'art. 618 C.P.C. solo in caso di opposizione ex art. 617, 2° comma, C.P.C.”, ha dichiarato inammissibile la richiesta di sospensione del titolo esecutivo azionato ed ha concesso alle parti i termini perentori ex art. 183, 6°
Cont comma, .
Pag. 2 di 7 Le parti hanno, quindi, depositato le memorie di cui all'art. 183 comma 6° CPC numeri 1, 2 e 3
(quest'ultima solo da parte opposta); in particolare, l'opposta, con la memoria n. 1, ha chiesto:
“Voglia l 'Ill.m o Tribunale adito, rigettata ogni contraria deduzione, istanza e richiesta, dichiarare valido ed efficace l'atto di precetto di cui all'odierna opposizione, per tutti i motivi sopra esposti.
Con vittoria di compensi e spese del presente giudizio”.
Poi, il G.I., con ordinanza del 22/04/2024, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10/12/2024.
Precisate le conclusioni dalle parti, la causa è stata rinviata per la discussione orale.
All'udienza odierna, a seguito di discussione orale, la causa è stata assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies CPC.
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1. SULL'INESISTENZA DELLA NOTIFICAZIONE DEL TITOLO ESECUTIVO.
L'opposizione è infondata per i motivi di seguito esposti.
Parte opponente contesta il diritto della parte opposta a procedere ad esecuzione forzata stante l'inesistenza della notificazione del titolo esecutivo, ossia del decreto ingiuntivo n. 1580/2019 emesso dal Giudice di Pace di Messina in data 04/11/2019 e depositato in data 07/11/2019.
Ritiene, invero, che non essendo mai stata eseguita la notificazione del decreto ingiuntivo nei confronti dell'opponente, l'ingiunzione è divenuta inefficace ai sensi dell'art. 644 CPC.
Detta contestazione si fonda sul fatto che il decreto ingiuntivo azionato non è stato notificato presso il luogo di residenza dell'opponente, ma presso un indirizzo che non ha alcun collegamento con il destinatario dell'atto.
L'opponente evidenzia, altresì, che l'avviso di deposito presso la casa comunale dell'atto notificato
è stato sottoscritto con firma illeggibile da un soggetto di cui non si conoscono né le generalità né la qualifica e che, pertanto, nessun collegamento ha con la destinataria dell'atto.
Parte opposta, di contro, ritiene valida la notificazione del decreto ingiuntivo azionato, in quanto notificato all'opponente presso l'indirizzo indicato nel contratto di assicurazione con le modalità prescritte dall'art. 140 CPC, come da documentazione prodotta.
Orbene, come pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la notificazione
è inesistente quando manchi del tutto, ovvero sia stata effettuata in un luogo o con riguardo a persona che non abbiano alcun riferimento con il destinatario della notificazione stessa mentre laddove sia ravvisabile tale collegamento, essa è affetta da nullità (ex multis, Cassazione civile sez.
II, 10/09/2024, n. 24329).
Pag. 3 di 7 Orbene, come risulta dalla documentazione in atti, il decreto ingiuntivo de quo è stato notificato a presso l'indirizzo di Messina, Via Largo Seggiola n. 160 con le Parte_1 modalità di cui all'art. 140 CPC.
Sebbene l'opponente abbia prodotto in giudizio il proprio certificato di residenza storico, datato
28/12/2021, da cui si evince che risiede in via Giovanni Paolo II del Comune di Sant'Angelo di
Brolo, provincia di Messina, sin dal 15/05/2014, va osservato, però, che nel contratto di assicurazione stipulato in data 05/04/2017 dalla con Controparte_2 Parte_1
, quest'ultima ha indicato, come proprio domicilio, l'indirizzo di Messina, Via Largo
[...]
Seggiola n. 160.
Sicché, l'opponente, sebbene residente sin dal 15/05/2014 in Sant'Angelo di Brolo, il 05/04/2017 ha indicato, quale domicilio ai fini contrattuali, il citato indirizzo di Messina.
Pertanto, nonostante l'indirizzo di Messina non sia indicato quale domicilio esclusivo, deve ritenersi legittima la notifica effettuata presso di esso.
Per quanto riguarda, invece, la sottoscrizione dell'avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito dell'atto presso la Casa Comunale di Messina, trasmessa a mezzo del servizio postale, va osservato che, benché non chiaramente leggibile (e non illeggibile come dedotto dall'opponente), la Suprema Corte ha affermato, relativamente alla notifica di cartella esattoriale mediante raccomandata con avviso di ricevimento che “è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (Cass. n. 11708 del 2011; nello stesso senso, Cass. n. 6395 del
2014 e Cass. n. 4567 del 2015). Si è inoltre osservato che nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla "firma del destinatario o di persona delegata", e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona
Pag. 4 di 7 diversa dal destinatario tra quelle indicate dalla L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 2, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all'art. 160
c.p.c., (Cass., Sez. U., n. 9962 del 2010; in senso conforme, Cass. n. 24283 del 2015)” (Cassazione civile sez. VI, 21/02/2020, n. 4556).
Dunque, dato atto che la notificazione del decreto ingiuntivo è avvenuta presso il domicilio indicato dall'opponente nel contratto di assicurazione e considerato, altresì, che l'Ufficiale Giudiziario ha esperito tutte le formalità di cui all'art. 140 CPC, essa deve considerarsi valida.
In ogni caso, va osservato che i vizi dedotti dall'opponente sarebbero attinenti alla nullità e non all'inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo.
Sul punto è utile richiamare quanto affermato dalla Suprema Corte con la sentenza del 15/11/2019
n. 29729 in un caso analogo:
“Le tre censure, largamente sovrapponibili, riguardano la notificazione del titolo esecutivo, che, a parere del ricorrente, sarebbe invalida in quanto eseguita presso un luogo ove egli non era più residente, in violazione delle norme sostanziali e processuali in tema di elezione di domicilio, di notificazione e di onere della prova.
I motivi possono essere unitariamente disattesi, in quanto, nel loro complesso, non denunciano un'ipotesi di radicale inesistenza della notificazione, specialmente nei termini puntualizzati dalle
Sezioni Unite. Infatti, l'inesistenza della notificazione di un atto giudiziario è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa (Sez. U, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016, Rv. 640603 - 01).
Pag. 5 di 7 Pertanto, i vizi denunciati dal ricorrente avrebbero potuto giustificare, tutt'al più, un'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c. Con la conseguenza che, qualora l'ingiunto, opponente tardivo, non abbia, con l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 650 c.p.c., dedotto altre ragioni ulteriori rispetto a quelle della nullità della notificazione, quest'ultima risulta sanata per effetto dell'opposizione stessa (Sez. 2, Sentenza n. 1038 del 28/01/1995, Rv. 490073 - 01; Sez. 1, Sentenza
n. 5907 del 04/11/1980, Rv. 409701 - 01).
Per queste stesse ragioni, i vizi di notificazione del decreto ingiuntivo non possono essere dedotti con l'opposizione a precetto ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., davanti ad un giudice diverso da quello funzionalmente competente a giudicare sull'opposizione a decreto ingiuntivo (Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 25713 del 04/12/2014, Rv. 633681 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 8011 del 02/04/2009, Rv.
607885 - 01). Infatti, innanzi al giudice dell'esecuzione potrebbero dedursi vizi idonei a determinare la radicale inesistenza del titolo esecutivo, mentre ogni questione attinente alla sua validità o nullità deve essere decisa dal giudice funzionalmente compente.
Va quindi affermato, in continuità con il precedente orientamento, il seguente principio di diritto:
"La nullità della notificazione del decreto ingiuntivo non determina in sé l'inesistenza del titolo esecutivo e, pertanto, non può essere dedotta mediante opposizione a precetto o all'esecuzione intrapresa in forza dello stesso, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., restando invece attribuita alla competenza funzionale del giudice dell'opposizione al decreto - ai sensi dell'art. 645 c.p.c. e, ricorrendone le condizioni, dell'art. 650 c.p.c. - la cognizione di ogni questione attinente all'eventuale nullità o inefficacia del provvedimento monitorio".
Nel caso di specie, l'opponente non ha prospettato, neppure in astratto, la sussistenza di vizi idonei a determinare l'inesistenza del titolo esecutivo e quindi i motivi in esame sono inammissibili.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile”.
Conseguentemente, l'opposizione al precetto deve essere rigettata perché la notificazione del decreto ingiuntivo è stata regolarmente effettuata e quindi il titolo si è validamente formato.
2.SPESE PROCESSUALI.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, per valore, tenuto conto dell'attività difensiva che si è resa in concreto necessaria (assenza di attività istruttoria, esiguo numero di udienze).
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente decidendo sulla causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione da ritenersi assorbita:
Pag. 6 di 7 I. Rigetta l'opposizione proposta da per i motivi esposti;
Parte_1
II. Condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese del presente giudizio che si liquidano nella misura di euro 1.278,00, oltre rimborso generali 15%, iva e e c.p.a., ove dovuti come per legge;
Così deciso, il 3 Giugno 2025.
Il Giudice
Michela Agata La Porta
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