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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 18/03/2025, n. 857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 857 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 21.09.2022 al n. 5578 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2022 avente ad oggetto: divorzio contenzioso – cessazione effetti civili
TRA
, nata a [...] il [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in AP alla via Pietro Castellino n.179 presso lo studio dell'avv.to
Raffaele Savastano, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], codice fiscale , Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in AP alla via Pasquale del Torto n. 41 presso lo studio dell'avv.to Maria
Rosaria Bertucci, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 11.12.2024 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 21.09.2022, la sig.ra , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario con il sig. il 17/4/2006 a Marano di AP (NA) (atto n. 15 – Controparte_1 Parte II – Serie A – anno 2006) e che dalla loro unione erano nati due figli: , nata a [...] il Per_1
04.04.2007, e , nato a [...] il [...], esponeva che il Tribunale di AP Nord aveva CP_2
emesso, in data 15.10.2021, decreto di omologazione n. cronol. 13063/2021 della separazione personale dei coniugi.
Sulla scorta delle predette deduzioni, la ricorrente instava per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, conferma dell'affido condiviso dei figli minori con regolamentazione dei tempi di permanenza con il padre, assegnazione della casa coniugale, contributo al mantenimento dei figli nella misura di € 600,00 mensili stante il miglioramento delle condizioni economiche del resistente, vinte le spese di lite.
Si costituiva il resistente, il quale instava per la cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché per la conferma delle condizioni previste dal decreto di omologazione atteso che non era intervenuta alcuna modifica della sua situazione economica in quanto il nuovo lavoro presso l' Controparte_3
era con contratto a termine e, quindi, precario, vinte le spese di lite.
In sede presidenziale, ascoltate le parti all'udienza del 15.03.2023 e la minore all'udienza del Per_1
06.06.2023, adottati i provvedimenti provvisori e urgenti, rimesse le parti dinanzi al giudice istruttore, all'udienza del 11.12.2024 la causa veniva riservata al collegio per la decisione previa concessione dei termini ex articolo 190, comma 1, c.p.c..
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Va, preliminarmente, precisato che il pubblico ministero è stato tempestivamente informato del deposito del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza. Il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr. Cass. Civ. 1982/4093; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n.
11915/1998; Cass. Civ. n. 13062/2000).
Tanto brevemente premesso in fatto, va certamente accolta la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio civile.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono decorsi più di sei mesi dal giorno in cui i ricorrenti sono comparsi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto, lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti;
agli atti, inoltre, è stato prodotto il decreto di omologazione n. cronol. 13063/2021 della separazione personale dei coniugi emessa dal Tribunale di AP Nord in data 15.10.2021.
Quanto ai provvedimenti accessori, circa la regolamentazione dei doveri genitoriali, non vi sono ragioni per dubitare della capacità genitoriale delle parti.
Invero, dalla relazione dei servizi sociali del Comune di Marano di AP del 10.12.2024 è emerso che i minori sono ben seguiti e accuditi dalla rete familiare, soprattutto materna. Inoltre, il recente distacco dei figli dal padre sembra da ricondursi ad un litigio tra questi e ad incomprensioni varie, laddove è comunque emersa la volontà del di recuperare in ogni modo il rapporto con la CP_1
prole, cosa avvenuta con il figlio , mentre la figlia si mostra ancora restia CP_2 Per_1
verosimilmente non tollerando l'attuale compagna di questi.
In conformità a quanto suggerito dai SS, si ritiene, pertanto, di indirizzare i coniugi verso percorsi di sostegno alla genitorialità che li supportino nell'individuare canali comunicativi più efficaci con i minori e a valorizzare elementi che consentano di ricostruire e mantenere un solido rapporto padre – figli.
I minori andranno senz'altro affidati ad entrambi i genitori con collocamento preferenziale presso la madre, stante la positiva gestione dei minori e la richiesta delle parti in tal senso. Inoltre, la madre allo stato costituisce principale punto di riferimento genitoriale per la prole.
La casa familiare sita in Marano di AP (NA) alla Via A. Gramsci 14 Scala A int. 4 andrà assegnata alla signora quale genitore presso cui sono collocati i figli minori. Parte_1
Quanto ai tempi di permanenza dei minori presso il padre, si prevede che questi, salvo diverso accordo e tenuto conto della volontà dei minori, possa vedere e tenere con sé i figli a fine settimana alternati dalla domenica mattina al lunedì sera ed inoltre in tali settimane il padre, compatibilmente con le proprie esigenze di lavoro, comunicherà – almeno con quarantottore di anticipo – il pomeriggio in cui potrà tenere con sè i figli in settimana;
nelle settimane nelle quali i minori non saranno con il padre, dalla domenica mattina al lunedì sera, questi potrà averli con sé il lunedì dall'uscita di scuola fino alla sera. Per le vacanze natalizie, il padre potrà vedere e tenere con sé i minori, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali, ad anni alterni;
15 giorni durante le vacanze estive, previo accordo tra le parti (in assenza di accordo, le prime due settimane di agosto negli anni dispari e le ultime due settimane di agosto negli anni pari). In occasione delle altre festività infrasettimanali, i minori saranno con ciascun genitore alternativamente.
Circa le questioni economiche, le risultanze processuali hanno evidenziato che: 1) la ricorrente vive, unitamente ai figli, nella casa familiare per cui versa interamente la rata del mutuo acceso per il suo acquisto pari ad € 580,00; lavora come infermiera presso l'ospedale e percepisce una CP_3
retribuzione annua di circa € 26.000,00 netti;
percepisce, inoltre, per intero l'assegno unico per la prole erogato dall'Inps nella misura di € 400,00 mensile;
2) il resistente vive con la madre presso l'abitazione in Casalnuovo di AP di cui è coerede con la stessa madre ed i fratelli;
lavora come operatore socio-sanitario presso l'ospedale e percepisce una retribuzione mensile di € CP_3
1.400,00 circa;
è, altresì, comproprietario, in quanto coerede, di un negozio, il cui canone di locazione viene percepito dalla madre, e di un locale deposito.
Orbene, atteso che rispetto a quanto emerso nel giudizio di separazione la situazione economica del resistente è mutata, in considerazione del fatto che all'epoca era disoccupato e verosimilmente impegnato in lavori saltuari, mentre attualmente risulta impiegato presso l' di Controparte_3
AP, rilevato peraltro che la ricorrente percepisce integralmente AU per la prole, questo Tribunale ritiene congruo porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori e versando alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese la somma di € 500,00 mensili, Per_1 CP_2
importo rivalutabile annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, oltre il 50% delle spese straordinarie individuate e regolamentate in conformità al protocollo sulle spese straordinarie del Tribunale di Nola del 20.05.2021. Ciò con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza.
Non resta che statuire in merito alle spese di lite.
Queste, tenuto conto dell'esito della lite e della natura della controversia, andranno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile contratto dai signori Pt_1
e il 17/4/2006 a Marano di AP (NA) (atto n. 15 – Parte II – Serie
[...] Controparte_1
A - anno 2006);
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 10 L. 1.12.70
n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74;
c) affida i minori e ad entrambi i genitori con collocazione preferenziale presso la Per_1 CP_2
madre;
d) assegna la casa familiare sita in Marano di AP (NA) alla Via A. Gramsci 14 Scala A int. 4 alla ricorrente;
e) disciplina i tempi di permanenza dei minori con il padre in conformità alla parte motiva;
f) pone a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli Controparte_1
e versando alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 500,00 importo Per_1 CP_2
rivalutabile annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, a far data dalla pubblicazione della presente sentenza;
g) pone a carico delle parti l'obbligo di contribuire al pagamento delle spese straordinarie, nella misura del 50% ciascuno, individuate e regolamentate in conformità al protocollo sulle spese straordinarie del Tribunale di Nola del 20.05.2021;
h) invita le parti ad intraprendere percorsi di sostegno alla genitorialità presso struttura pubblica o convenzionata da individuarsi a cura dei SS di Marano di AP e di Casalnuovo di AP.
i) spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 11.03.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
(dr.ssa Federica Girfatti) (dr.ssa Vincenza Barbalucca)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 21.09.2022 al n. 5578 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2022 avente ad oggetto: divorzio contenzioso – cessazione effetti civili
TRA
, nata a [...] il [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in AP alla via Pietro Castellino n.179 presso lo studio dell'avv.to
Raffaele Savastano, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], codice fiscale , Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in AP alla via Pasquale del Torto n. 41 presso lo studio dell'avv.to Maria
Rosaria Bertucci, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 11.12.2024 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 21.09.2022, la sig.ra , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario con il sig. il 17/4/2006 a Marano di AP (NA) (atto n. 15 – Controparte_1 Parte II – Serie A – anno 2006) e che dalla loro unione erano nati due figli: , nata a [...] il Per_1
04.04.2007, e , nato a [...] il [...], esponeva che il Tribunale di AP Nord aveva CP_2
emesso, in data 15.10.2021, decreto di omologazione n. cronol. 13063/2021 della separazione personale dei coniugi.
Sulla scorta delle predette deduzioni, la ricorrente instava per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, conferma dell'affido condiviso dei figli minori con regolamentazione dei tempi di permanenza con il padre, assegnazione della casa coniugale, contributo al mantenimento dei figli nella misura di € 600,00 mensili stante il miglioramento delle condizioni economiche del resistente, vinte le spese di lite.
Si costituiva il resistente, il quale instava per la cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché per la conferma delle condizioni previste dal decreto di omologazione atteso che non era intervenuta alcuna modifica della sua situazione economica in quanto il nuovo lavoro presso l' Controparte_3
era con contratto a termine e, quindi, precario, vinte le spese di lite.
In sede presidenziale, ascoltate le parti all'udienza del 15.03.2023 e la minore all'udienza del Per_1
06.06.2023, adottati i provvedimenti provvisori e urgenti, rimesse le parti dinanzi al giudice istruttore, all'udienza del 11.12.2024 la causa veniva riservata al collegio per la decisione previa concessione dei termini ex articolo 190, comma 1, c.p.c..
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Va, preliminarmente, precisato che il pubblico ministero è stato tempestivamente informato del deposito del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza. Il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr. Cass. Civ. 1982/4093; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n.
11915/1998; Cass. Civ. n. 13062/2000).
Tanto brevemente premesso in fatto, va certamente accolta la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio civile.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono decorsi più di sei mesi dal giorno in cui i ricorrenti sono comparsi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto, lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti;
agli atti, inoltre, è stato prodotto il decreto di omologazione n. cronol. 13063/2021 della separazione personale dei coniugi emessa dal Tribunale di AP Nord in data 15.10.2021.
Quanto ai provvedimenti accessori, circa la regolamentazione dei doveri genitoriali, non vi sono ragioni per dubitare della capacità genitoriale delle parti.
Invero, dalla relazione dei servizi sociali del Comune di Marano di AP del 10.12.2024 è emerso che i minori sono ben seguiti e accuditi dalla rete familiare, soprattutto materna. Inoltre, il recente distacco dei figli dal padre sembra da ricondursi ad un litigio tra questi e ad incomprensioni varie, laddove è comunque emersa la volontà del di recuperare in ogni modo il rapporto con la CP_1
prole, cosa avvenuta con il figlio , mentre la figlia si mostra ancora restia CP_2 Per_1
verosimilmente non tollerando l'attuale compagna di questi.
In conformità a quanto suggerito dai SS, si ritiene, pertanto, di indirizzare i coniugi verso percorsi di sostegno alla genitorialità che li supportino nell'individuare canali comunicativi più efficaci con i minori e a valorizzare elementi che consentano di ricostruire e mantenere un solido rapporto padre – figli.
I minori andranno senz'altro affidati ad entrambi i genitori con collocamento preferenziale presso la madre, stante la positiva gestione dei minori e la richiesta delle parti in tal senso. Inoltre, la madre allo stato costituisce principale punto di riferimento genitoriale per la prole.
La casa familiare sita in Marano di AP (NA) alla Via A. Gramsci 14 Scala A int. 4 andrà assegnata alla signora quale genitore presso cui sono collocati i figli minori. Parte_1
Quanto ai tempi di permanenza dei minori presso il padre, si prevede che questi, salvo diverso accordo e tenuto conto della volontà dei minori, possa vedere e tenere con sé i figli a fine settimana alternati dalla domenica mattina al lunedì sera ed inoltre in tali settimane il padre, compatibilmente con le proprie esigenze di lavoro, comunicherà – almeno con quarantottore di anticipo – il pomeriggio in cui potrà tenere con sè i figli in settimana;
nelle settimane nelle quali i minori non saranno con il padre, dalla domenica mattina al lunedì sera, questi potrà averli con sé il lunedì dall'uscita di scuola fino alla sera. Per le vacanze natalizie, il padre potrà vedere e tenere con sé i minori, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali, ad anni alterni;
15 giorni durante le vacanze estive, previo accordo tra le parti (in assenza di accordo, le prime due settimane di agosto negli anni dispari e le ultime due settimane di agosto negli anni pari). In occasione delle altre festività infrasettimanali, i minori saranno con ciascun genitore alternativamente.
Circa le questioni economiche, le risultanze processuali hanno evidenziato che: 1) la ricorrente vive, unitamente ai figli, nella casa familiare per cui versa interamente la rata del mutuo acceso per il suo acquisto pari ad € 580,00; lavora come infermiera presso l'ospedale e percepisce una CP_3
retribuzione annua di circa € 26.000,00 netti;
percepisce, inoltre, per intero l'assegno unico per la prole erogato dall'Inps nella misura di € 400,00 mensile;
2) il resistente vive con la madre presso l'abitazione in Casalnuovo di AP di cui è coerede con la stessa madre ed i fratelli;
lavora come operatore socio-sanitario presso l'ospedale e percepisce una retribuzione mensile di € CP_3
1.400,00 circa;
è, altresì, comproprietario, in quanto coerede, di un negozio, il cui canone di locazione viene percepito dalla madre, e di un locale deposito.
Orbene, atteso che rispetto a quanto emerso nel giudizio di separazione la situazione economica del resistente è mutata, in considerazione del fatto che all'epoca era disoccupato e verosimilmente impegnato in lavori saltuari, mentre attualmente risulta impiegato presso l' di Controparte_3
AP, rilevato peraltro che la ricorrente percepisce integralmente AU per la prole, questo Tribunale ritiene congruo porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori e versando alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese la somma di € 500,00 mensili, Per_1 CP_2
importo rivalutabile annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, oltre il 50% delle spese straordinarie individuate e regolamentate in conformità al protocollo sulle spese straordinarie del Tribunale di Nola del 20.05.2021. Ciò con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza.
Non resta che statuire in merito alle spese di lite.
Queste, tenuto conto dell'esito della lite e della natura della controversia, andranno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile contratto dai signori Pt_1
e il 17/4/2006 a Marano di AP (NA) (atto n. 15 – Parte II – Serie
[...] Controparte_1
A - anno 2006);
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 10 L. 1.12.70
n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74;
c) affida i minori e ad entrambi i genitori con collocazione preferenziale presso la Per_1 CP_2
madre;
d) assegna la casa familiare sita in Marano di AP (NA) alla Via A. Gramsci 14 Scala A int. 4 alla ricorrente;
e) disciplina i tempi di permanenza dei minori con il padre in conformità alla parte motiva;
f) pone a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli Controparte_1
e versando alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 500,00 importo Per_1 CP_2
rivalutabile annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, a far data dalla pubblicazione della presente sentenza;
g) pone a carico delle parti l'obbligo di contribuire al pagamento delle spese straordinarie, nella misura del 50% ciascuno, individuate e regolamentate in conformità al protocollo sulle spese straordinarie del Tribunale di Nola del 20.05.2021;
h) invita le parti ad intraprendere percorsi di sostegno alla genitorialità presso struttura pubblica o convenzionata da individuarsi a cura dei SS di Marano di AP e di Casalnuovo di AP.
i) spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 11.03.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
(dr.ssa Federica Girfatti) (dr.ssa Vincenza Barbalucca)